Articolo 18 della Legge 4 aprile 2025, n. 42
Articolo 17
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19 aprile 2025
Art. 18. Ente circoli della Marina militare 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 113, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed e' posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare »; b) all'articolo 131-bis, comma 2, le parole: « I soci ordinari » sono sostituite dalle seguenti: « Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e ».
Entrata in vigore il 19 aprile 2025