TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10688/2023 promosso con ricorso depositato in data 25 luglio 2023
da
Parte_1
nata a [...] – SP – Brasile il 07/08/1992 (C.F. residente in [...]
n°3051, Patrimônio Velho, Votuporanga – SP – BRA, CAP: 15505-165,
Controparte_1
nata a [...] – SP – Brasile il 31/08/1995 (C.F. residente in [...]
Janeiro, n°3051, Patrimônio Velho, Votuporanga – SP – BRA, CAP: 15505-165,
Controparte_2
nato a [...] – SP – Brasile il 20/08/1999 (C.F. residente in [...]
Janeiro, n°3051, Patrimônio Velho, Votuporanga – SP – BRA, CAP: 15505-165,
tutti rappresentati dall'avvocato Maristella Urbini del Foro di Teramo
ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito dell'udienza del giorno 24 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, come indicato in epigrafe, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, della cittadina italiana nata il [...] a [...] – Treviso - Italia, emigrata in Brasile, Persona_1 dove rimaneva tutta la vita fino al decesso. I ricorrenti, ad integrazione, deducevano che:
- sposava anch'egli italiano, il 04/02/1888 a Campinas – SP - Persona_1 Persona_2
Brasile e che dal matrimonio nasceva il figlio il 29/06/1911 a Araraquara – SP - Brasile); Persona_3
- sposava il 18/05/1933 a Potirendaba – SP - Brasile e dall'unione Persona_3 Persona_4 coniugale nasceva il figlio il 22/07/1940 a Rio Preto – SP- Brasile;
CP_2
- sposava il 18/04/1965 a Votuporanga – SP - CP_2 Persona_5
Brasile e dal matrimonio nasceva il 29/08/1969 a Votuporanga – SP – Brasile;
Persona_6
- sposava il 11/01/1991 a Votuporanga – SP -vBrasile e dal matrimonio Persona_6 Persona_7 nascevano i ricorrenti, il 07/08/1992, il 31/08/1995 e Parte_1 Controparte_1
il 20/08/1999 a Votuporanga – SP. Controparte_2
Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza Persona_1 brasiliana, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio e quest'ultimo ai propri Persona_3 discendenti, ma che la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_3
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Nel caso di specie l'avo era nata in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge
123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto, quale doc. 2 allegato al ricorso, il certificato di battesimo di , che può Persona_1 ritenersi sostitutivo del certificato di nascita, atteso che la medesima è nata prima dell'istituzione del servizio dell'anagrafe, attivato in Italia dal 1971; si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che i ricorrenti siano i discendenti dell'avo italiano, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, che non si è mai naturalizzata brasiliana, come provato dal Certificato Persona_1
Negativo di Naturalizzazione (doc. 1); pertanto, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del
25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che , nata in [...] genitori Persona_1 italiani, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio anche se nato prima del 1° gennaio Persona_3
1948, il quale ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio , che, a sua volta, l'ha CP_2 Per trasmessa alla propria figlia e quest'ultima ai propri figli. I ricorrenti, quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadini italiani iure sanguinis, anche se hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_3 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda, inoltre, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n.
58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Tanto premesso devono essere accolte le domande, dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_3 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 20 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10688/2023 promosso con ricorso depositato in data 25 luglio 2023
da
Parte_1
nata a [...] – SP – Brasile il 07/08/1992 (C.F. residente in [...]
n°3051, Patrimônio Velho, Votuporanga – SP – BRA, CAP: 15505-165,
Controparte_1
nata a [...] – SP – Brasile il 31/08/1995 (C.F. residente in [...]
Janeiro, n°3051, Patrimônio Velho, Votuporanga – SP – BRA, CAP: 15505-165,
Controparte_2
nato a [...] – SP – Brasile il 20/08/1999 (C.F. residente in [...]
Janeiro, n°3051, Patrimônio Velho, Votuporanga – SP – BRA, CAP: 15505-165,
tutti rappresentati dall'avvocato Maristella Urbini del Foro di Teramo
ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito dell'udienza del giorno 24 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, come indicato in epigrafe, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, della cittadina italiana nata il [...] a [...] – Treviso - Italia, emigrata in Brasile, Persona_1 dove rimaneva tutta la vita fino al decesso. I ricorrenti, ad integrazione, deducevano che:
- sposava anch'egli italiano, il 04/02/1888 a Campinas – SP - Persona_1 Persona_2
Brasile e che dal matrimonio nasceva il figlio il 29/06/1911 a Araraquara – SP - Brasile); Persona_3
- sposava il 18/05/1933 a Potirendaba – SP - Brasile e dall'unione Persona_3 Persona_4 coniugale nasceva il figlio il 22/07/1940 a Rio Preto – SP- Brasile;
CP_2
- sposava il 18/04/1965 a Votuporanga – SP - CP_2 Persona_5
Brasile e dal matrimonio nasceva il 29/08/1969 a Votuporanga – SP – Brasile;
Persona_6
- sposava il 11/01/1991 a Votuporanga – SP -vBrasile e dal matrimonio Persona_6 Persona_7 nascevano i ricorrenti, il 07/08/1992, il 31/08/1995 e Parte_1 Controparte_1
il 20/08/1999 a Votuporanga – SP. Controparte_2
Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza Persona_1 brasiliana, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio e quest'ultimo ai propri Persona_3 discendenti, ma che la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_3
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Nel caso di specie l'avo era nata in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge
123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto, quale doc. 2 allegato al ricorso, il certificato di battesimo di , che può Persona_1 ritenersi sostitutivo del certificato di nascita, atteso che la medesima è nata prima dell'istituzione del servizio dell'anagrafe, attivato in Italia dal 1971; si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che i ricorrenti siano i discendenti dell'avo italiano, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, che non si è mai naturalizzata brasiliana, come provato dal Certificato Persona_1
Negativo di Naturalizzazione (doc. 1); pertanto, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del
25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che , nata in [...] genitori Persona_1 italiani, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio anche se nato prima del 1° gennaio Persona_3
1948, il quale ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio , che, a sua volta, l'ha CP_2 Per trasmessa alla propria figlia e quest'ultima ai propri figli. I ricorrenti, quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadini italiani iure sanguinis, anche se hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_3 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda, inoltre, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n.
58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Tanto premesso devono essere accolte le domande, dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_3 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 20 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini