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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/01/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.22334/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero22334/2020, avente ad oggetto: diritti reali, possesso, trascrizioni;
TRA
in persona Parte_1
dell'amministratore p.t.,sito in Napoli alla , (P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesca di Renna e dall'Avv. Emmanuela Vitale, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno alla via Irno n. 83;
ATTORE
E
on sede legale in Roma alla via Ombrone Controparte_1
2 (C.F. in persona del procuratore speciale, Avv. P.IVA_2 Controparte_2
che la rappresenta e difende e presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Tasso 63;
CONVENUTA
Conclusioni: come da note scritte depositate in data1.10.2024 da pare attrice e in
Pag. 1 a 11 data30.9.2024 da parte convenuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2020, il condominio indicato in epigrafe, nel premettere che Enel Distribuzione S.p.A. aveva collocato una propria cabina elettrica all'interno di un'area in proprietà del medesimo e che Parte_1
essa è tutt'oggi utilizzata dagli operai alle dipendenze dell'odierna convenuta per intervenire sui guasti della rete elettrica nel tratto stradale che va da via Duomo a Via
De Gasperi, facendo accesso senza alcuna autorizzazione, essendo essi in possesso delle chiavi, esponeva che, viste le continue irruzioni alla cabina sottoposta all'interno dell'area condominiale, aveva avanzato richiesta di accertamento tecnico preventivo al fine di fotografare lo stato dei luoghi e di determinare un equo indennizzo per l'utilizzo e la manutenzione dell'area di proprietà privata.
Rappresentava, parte attrice, che con l'espletata perizia era stato appurato che nell'anzidetto locale sotterraneo si trova ubicata una cabina a marchio Enel e che, sulla scorta di quanto stimato dal consulente incaricato, la società convenuta sarebbe tenuta a corrispondere al un importo mensile pari a € Parte_1
490,00.
L'Ente di gestione in parola formulava, pertanto, le seguenti richieste: “Accertare e dichiarare la società convenuta tenuta al pagamento in favore del Parte_1
in persona dell'Amministratore p.t., dell'importo mensile di € 490,00 a
[...]
far data dalla presente domanda e per l'avvenire, quale indennità per l'utilizzo dell'area di proprietà condominiale come accertato nella relazione tecnica nel corso del giudizio per ATP e come confermato dal CTU nel presente giudizio;
-
Condannare, altresì, la Società in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento in favore del in persona Parte_1
Pag. 2 a 11 dell'Amministratore p.t., della somma di € 29.400,00, quale indennità per i cinque anni antecedenti, e/o a quella somma che Codesto Giudice riterrà equa secondo il suo prudente apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data in cui sorgeva il diritto all'indennità all'effettivo soddisfo;
- In via del tutto subordinata
e gradata, condannare, altresì, la Società in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di € 11.760,00 quale indennità per i due anni antecedenti a far data dal deposito del ricorso per
ATP del 26.09.2018, e/o a quella somma che Codesto Giudice riterrà equa secondo il suo prudente apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data in cui sorgeva il diritto all'effettivo soddisfo;
- Condannare la convenuta società alla refusione delle spese e compensi di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari, comprensivi della fase sommaria per ATP.”
Si costituiva la società , deducendo che riguardo la predetta Controparte_1
cabina/botola, sussisterebbe tra l'allora Controparte_3 [...]
e l'allora Controparte_4 Controparte_5
, un contratto di comodato e di servitù di elettrodotto, risalente
[...]
all'anno 1983, regolarmente registrato e ancora vigente tra le parti oggi in lite, essendo in esso stabilito che il predetto vincolo negoziale avrà durata fin quando l'Enel, o i suoi aventi causa, fornirà energia elettrica al fabbricato di cui il locale è parte (ossia il fabbricato del istante) e non potrà comunque essere Parte_1
inferiore a nove anni, con la previsione di eventuali proroghe novennali, da ciò evincendosi l'esistenza di un collegamento funzionale fra il citato contratto di comodato e la somministrazione dell'energia elettrica al fabbricato, tant'è che ancora oggi la effettuerebbe interventi di riparazione per mantenere la Controparte_1
continuità del servizio elettrico nel condominio in causa. Eccepiva, inoltre, che il
Condominio avrebbe soltanto cambiato venditore e che la Controparte_1
risulterebbe tuttora proprietaria della rete media e bassa tensione che collega il condominio, garantendone così l'alimentazione.
La società , formulava, dunque, le seguenti richieste: “In via Controparte_1
Pag. 3 a 11 preliminare: rigettare la domanda in quanto infondata, posta l'esistenza di un contratto di comodato;
Nel merito: rigettare le domande attoree per i motivi espressi in premessa, in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Lite temeraria: condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che il giudicante adito riterrà opportuna;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Incardinato il giudizio, all'udienza del 12.2.2021,veniva assegnato termine per l'instaurazione della procedura di mediazione e si rinviava la causa all'udienza del
9.7.2021; la mediazione si concludeva con esito negativo in data 8.4.2021, per mancata adesione della Successivamente, all'udienza del Controparte_6
2.2.2022, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; quindi in data 10.2.2023, veniva disposta CTU, nominando quale perito l'ing. ER
. Depositata la CTU e ritenuta matura per la decisione, la causa veniva
[...]
rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.10.2024 e, quivi, riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c..
Depositate le comparse conclusionali, tenuto conto delle contestazioni delle parti, la causa era successivamente introitata a sentenza.
Ebbene, preliminarmente, si rileva che parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali.
Passando all'esame del merito, la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito rassegnate.
Va, invero, rilevato che tra le parti dell'odierno giudizio vige un contratto di comodato a rogito del Notaio di Napoli, con atto del 19/24.5.1983, Persona_2
registrato il 2.6.1983 ed avente ad oggetto il locale interrato per cui è causa (cfr.
“Nota di trascrizione a favore del' Controparte_7
contro
[...] Controparte_8
, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, doc. n. 3).
[...]
Dall'esame della citata scrittura privata, avente ad oggetto la concessione di
Pag. 4 a 11 comodato del locale de quo a favore dell'Enel, si evince, testualmente, che: “Il locale sarà adibito a cabina di trasformazione di energia elettrica, in esso l'Enel potrà installarvi tutte quelle apparecchiature che riterrà necessarie all'uso cui è destinato e pertanto in esso potrà accedervi solo il personale dell' Il concedente ha CP_3
rinunciato alla facoltà di cui al 2° comma dell'art. 1809 c.c., chiarendosi che qualora, per richiesta del concedente o suoi aventi causa, l'Enel fosse costretto allo spostamento della cabina suddetta del locale, il concedente, o i suoi aventi causa, metteranno a disposizione dell'Ente, nelle immediate vicinanze, altro locale egualmente adattato alle esigenze dello stesso e ciò a cura e spese del concedente.
L'Enel si è riservato il diritto di derivare energia elettrica da detta cabina anche per forniture a terzi e, ciò senza pagamento di alcuna indennità al concedente. Il concedente inoltre ha costituito a favore dell'ente servitù di elettrodotto perpetua ed inamovibile su tutte le aree comunque destinate di proprietà del concedente e innanzi descritte;
servitù consistente nel diritto di installare tutti quegli elettrodotti sotterranei di alta, media e bassa tensione necessari per l'esercizio della cabina installata nel menzionato locale. Il concedente ha rinunciato alle facoltà di cui all'articolo. 122 del T.U. 11/12/1933 n., 1175. Analoga servitù è stata concessa per
l'installazione delle cassette di derivazione sul fabbricato e quant'altro occorrente per l'energizzazione dello stesso. Il comodato durerà fino a quando l'Enel, o i suoi aventi causa, fornirà energia elettrica al fabbricato, di cui il locale è parte, non potrà comunque essere inferiore a nove anni e le proroghe si intenderanno di novennio in novennio.”
Orbene, dall'analisi di quanto sopra riportato, risulta sussistere una chiara relazione funzionale tra il citato contratto di comodato e la somministrazione dell'energia elettrica al fabbricato, oltre a rinvenirsi una espressa riserva in favore dell'Enel, del diritto di derivare energia elettrica dalla cabina anche per forniture a terzi, senza che perciò sia stata prevista alcuna indennità in favore del concedente condominio.
Il , inoltre, non ha disconosciuto l'esistenza e la validità Parte_1
del citato rapporto contrattuale, avendone, invero, contestato il solo perdurare
Pag. 5 a 11 dell'efficacia per il periodo successivo al 1.10.2015, sul presupposto che l'odierno attore, in quella data, aveva cambiato gestore per la fornitura di energia elettrica, passando dalla convenuta (già Enel Distribuzione S.p.a.) a Controparte_1
“ . Secondo la prospettazione attorea, infatti, gli effetti del predetto CP_9
contratto sarebbero cessati sin dal gennaio 2015, vista la previsione negoziale secondo cui la durata del comodato sarebbe collegata al persistere della fornitura di energia elettrica da parte dell'Enel e dei suoi aventi causa, da ciò conseguendone il sorgere del diritto ad una indennità di occupazione in favore del condominio concedente nel caso in cui il protrarsi dell'utilizzo del locale risultasse funzionale al conferimento di energia elettrica ad immobili diversi dal attoreo. Parte_1
Ebbene, non può condividersi una simile lettura, stante che, ai sensi delle sopradette disposizioni negoziali, il cambio di fornitura operato dal attore, non Parte_1
interferisce sulla circostanza che la società convenuta stia provvedendo ancora, quale distributore, alla energizzazione del fabbricato condominiale.
Infatti, sebbene la società nella qualità di fornitore, si occupi della CP_9
vendita dell'energia al Condominio, suo consumatore finale, la convenuta
[...]
nella sua qualità di distributore, resta responsabile del trasporto Controparte_6
e della consegna di energia elettrica sulle proprie reti di distribuzione di media e bassa tensione, provvedendo a far transitare l'energia che i fornitori (quale, per l'appunto, è erogano ai propri clienti e senza la quale l'edificio per cui CP_9
è causa non sarebbe alimentato.
La , risulta, invero, proprietaria della rete di media e bassa tensione Controparte_1
che collega il condominio, garantendone, dunque, l'alimentazione, tant'è vero che la stessa, quale distributore, provvede, tuttora, tramite l'accesso dei suoi tecnici, alle riparazioni dei guasti agli impianti di distribuzione locale, garantendo in tal modo la continuità del servizio elettrico e ciò, a ben vedere, anche a beneficio del fabbricato del condominio attore.
Ciò precisato, la clausola contrattuale disciplinante la durata del comodato ,la quale stabilisce che “il comodato durerà fino a quando l'Enel, o i suoi aventi causa, fornirà
Pag. 6 a 11 energia elettrica al fabbricato, di cui il locale è parte…”, non può, dunque, essere intesa nel senso di ritenere venuta meno la condizione prevista dalle parti.
In proposito, giova rammentare che in tema di interpretazione del contratto,
l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 34795 del 17 novembre 2021).
Per le ragioni di cui sopra, va, pertanto, ritenuto che il contratto di comodato in oggetto sia attualmente in vigore, ciò in quanto la società convenuta provvede ancora,
a mezzo della sua rete di distribuzione, alla alimentazione energetica del fabbricato condominiale.
Nel rammentare che ai sensi dell'art. 1803 c.c.: il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta e che, come prevede il secondo comma, esso è essenzialmente gratuito, si precisa che perché il comodato non perda la sua natura essenzialmente gratuita, è necessario che l'interesse del comodante (che può ritenersi sempre immanente al contratto, quanto meno come intento di fare acquisire un'utilità al comodatario) non abbia di per sé contenuto patrimoniale, ovvero, pur avendolo, si tratti della prospettiva di un vantaggio indiretto e mediato, o, comunque, di un interesse secondario del concedente, il cui vantaggio non venga a trovarsi in rapporto di corrispettività con il beneficio concesso al comodatario(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4912 del
28 maggio 1996).
A lume dei superiori rilievi, vanno, dunque, disattese le osservazioni esposte nella
CTU, elaborata dall'ing. , incaricato nel presente giudizio, il quale, nel Per_3
recepire le risultanze di cui all'elaborato redatto in sede di ATP dall' Ing. Per_4
Pag. 7 a 11 (in riposta a quesiti che, per il vero, afferivano alla valutazione dell'entità dei Per_5
danni lamentati dall'odierno attore al locale e non anche alla stima di CP_10
alcuna indennità di occupazione, sebbene l'allora perito si pronunciasse anche su quest'ultima) e nel ritenere cessati gli effetti del contratto di comodato, considerando il protrarsi dell' utilizzo del locale condominiale da parte della , Controparte_6
stimava quale indennità di occupazione che quest'ultima sarebbe tenuta a corrispondere al , l'importo mensile di € 490,00, somma Parte_1
da moltiplicarsi, a sua volta, per i dodici mesi di ciascun anno, a far data dalla presunta cessazione del vincolo negoziale.
Preme rilevare, in questa sede, che le valutazioni peritali espresse dal CTU, ing.
, esorbitano dal loro carattere squisitamente tecnico, avendo assunto Per_3
contenuto giuridico, laddove si sono concretate in una attività ermeneutica delle disposizioni negoziali del contratto di comodato in parola, compito, quest'ultimo, che va rimesso esclusivamente al giudice.
In punto di diritto, si rammenta che la consulenza tecnica d'ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico sicché i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, né, ove una tale inammissibile valutazione sia stata comunque effettuata, di essa si deve tenere conto, a meno che non venga vagliata criticamente e sottoposta al dibattito processuale delle parti(Cassazione civile, Sez.
Lavoro, sentenza n. 1186 del 22 gennaio 2016).
Si rammenta, ancora, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere
Pag. 8 a 11 del c.t.u.(Corte cassazione, sezione I, sentenza 3 marzo 2011 n. 5148).
A quanto finora esposto si aggiunga che, sempre nel citato contratto di comodato, veniva costituita, a favore dell'allora Enel, una servitù di elettrodotto perpetua ed inamovibile su tutte le aree, comunque destinate, di proprietà del concedente, servitù consistente nel diritto di installare tutti quegli elettrodotti sotterranei di alta, media e bassa tensione necessari per l'esercizio della cabina installata, nel locale per cui è causa, nonché veniva costituita servitù per l'installazione delle cassette di derivazione sul fabbricato e quant'altro occorrente per l'energizzazione dello stesso.
A tal riguardo, si vuole, infine, precisare che parte attrice, con la domanda introduttiva del giudizio, ha richiesto la condanna della società convenuta al pagamento di una indennità per l'occupazione dell'area condominiale e che solamente con la propria comparsa conclusionale ha inteso ampliare la propria richiesta, invocando il riconoscimento di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, nella specie il locale condominiale, individuandone la causa nella imposizione di una servitù che le parti hanno convenzionalmente costituito con i caratteri della perpetuità e della inamovibilità. Orbene, nel rilevare l'irritualità con cui parte attrice invoca una diversa causa petendi a sostegno delle proprie pretese, si fa, comunque, presente che in materia di servitù di elettrodotto, al fine della stima della giusta indennità di asservimento, la inamovibilità della servitù non rileva in sé, ma solo se fonte di uno specifico e concreto pregiudizio(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
21224 del 09/08/2019), pregiudizio del quale, in ogni caso, non risulta essere stata fatta alcuna specifica allegazione.
Per quanto sopra, la domanda va rigettata.
Le spese di lite giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, scaglione da € 26.001 a € 52.000, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una
Pag. 9 a 11 preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Va rigettata, infine, la richiesta di condanna per responsabilità ex art. 96, c.p.c., proposta dalla società convenuta, non rinvenendosi, sotto il profilo soggettivo, alcuna concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, e mancando, in ogni caso, una idonea allegazione degli elementi utili ad identificare l'esistenza di un danno.
In proposito, si rammenta che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15175 del
30/05/2023).
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il in persona Controparte_11
del suo amm.re p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in euro € 3.809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge.
Pag. 10 a 11 - rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla Parte_2
.
[...]
- Pone le spese della espletata CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Napoli, 19.01.25 Il G.I.
Dott.ssa Valentina Valletta
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero22334/2020, avente ad oggetto: diritti reali, possesso, trascrizioni;
TRA
in persona Parte_1
dell'amministratore p.t.,sito in Napoli alla , (P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesca di Renna e dall'Avv. Emmanuela Vitale, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno alla via Irno n. 83;
ATTORE
E
on sede legale in Roma alla via Ombrone Controparte_1
2 (C.F. in persona del procuratore speciale, Avv. P.IVA_2 Controparte_2
che la rappresenta e difende e presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Tasso 63;
CONVENUTA
Conclusioni: come da note scritte depositate in data1.10.2024 da pare attrice e in
Pag. 1 a 11 data30.9.2024 da parte convenuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2020, il condominio indicato in epigrafe, nel premettere che Enel Distribuzione S.p.A. aveva collocato una propria cabina elettrica all'interno di un'area in proprietà del medesimo e che Parte_1
essa è tutt'oggi utilizzata dagli operai alle dipendenze dell'odierna convenuta per intervenire sui guasti della rete elettrica nel tratto stradale che va da via Duomo a Via
De Gasperi, facendo accesso senza alcuna autorizzazione, essendo essi in possesso delle chiavi, esponeva che, viste le continue irruzioni alla cabina sottoposta all'interno dell'area condominiale, aveva avanzato richiesta di accertamento tecnico preventivo al fine di fotografare lo stato dei luoghi e di determinare un equo indennizzo per l'utilizzo e la manutenzione dell'area di proprietà privata.
Rappresentava, parte attrice, che con l'espletata perizia era stato appurato che nell'anzidetto locale sotterraneo si trova ubicata una cabina a marchio Enel e che, sulla scorta di quanto stimato dal consulente incaricato, la società convenuta sarebbe tenuta a corrispondere al un importo mensile pari a € Parte_1
490,00.
L'Ente di gestione in parola formulava, pertanto, le seguenti richieste: “Accertare e dichiarare la società convenuta tenuta al pagamento in favore del Parte_1
in persona dell'Amministratore p.t., dell'importo mensile di € 490,00 a
[...]
far data dalla presente domanda e per l'avvenire, quale indennità per l'utilizzo dell'area di proprietà condominiale come accertato nella relazione tecnica nel corso del giudizio per ATP e come confermato dal CTU nel presente giudizio;
-
Condannare, altresì, la Società in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento in favore del in persona Parte_1
Pag. 2 a 11 dell'Amministratore p.t., della somma di € 29.400,00, quale indennità per i cinque anni antecedenti, e/o a quella somma che Codesto Giudice riterrà equa secondo il suo prudente apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data in cui sorgeva il diritto all'indennità all'effettivo soddisfo;
- In via del tutto subordinata
e gradata, condannare, altresì, la Società in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di € 11.760,00 quale indennità per i due anni antecedenti a far data dal deposito del ricorso per
ATP del 26.09.2018, e/o a quella somma che Codesto Giudice riterrà equa secondo il suo prudente apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data in cui sorgeva il diritto all'effettivo soddisfo;
- Condannare la convenuta società alla refusione delle spese e compensi di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari, comprensivi della fase sommaria per ATP.”
Si costituiva la società , deducendo che riguardo la predetta Controparte_1
cabina/botola, sussisterebbe tra l'allora Controparte_3 [...]
e l'allora Controparte_4 Controparte_5
, un contratto di comodato e di servitù di elettrodotto, risalente
[...]
all'anno 1983, regolarmente registrato e ancora vigente tra le parti oggi in lite, essendo in esso stabilito che il predetto vincolo negoziale avrà durata fin quando l'Enel, o i suoi aventi causa, fornirà energia elettrica al fabbricato di cui il locale è parte (ossia il fabbricato del istante) e non potrà comunque essere Parte_1
inferiore a nove anni, con la previsione di eventuali proroghe novennali, da ciò evincendosi l'esistenza di un collegamento funzionale fra il citato contratto di comodato e la somministrazione dell'energia elettrica al fabbricato, tant'è che ancora oggi la effettuerebbe interventi di riparazione per mantenere la Controparte_1
continuità del servizio elettrico nel condominio in causa. Eccepiva, inoltre, che il
Condominio avrebbe soltanto cambiato venditore e che la Controparte_1
risulterebbe tuttora proprietaria della rete media e bassa tensione che collega il condominio, garantendone così l'alimentazione.
La società , formulava, dunque, le seguenti richieste: “In via Controparte_1
Pag. 3 a 11 preliminare: rigettare la domanda in quanto infondata, posta l'esistenza di un contratto di comodato;
Nel merito: rigettare le domande attoree per i motivi espressi in premessa, in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Lite temeraria: condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che il giudicante adito riterrà opportuna;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Incardinato il giudizio, all'udienza del 12.2.2021,veniva assegnato termine per l'instaurazione della procedura di mediazione e si rinviava la causa all'udienza del
9.7.2021; la mediazione si concludeva con esito negativo in data 8.4.2021, per mancata adesione della Successivamente, all'udienza del Controparte_6
2.2.2022, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; quindi in data 10.2.2023, veniva disposta CTU, nominando quale perito l'ing. ER
. Depositata la CTU e ritenuta matura per la decisione, la causa veniva
[...]
rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.10.2024 e, quivi, riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c..
Depositate le comparse conclusionali, tenuto conto delle contestazioni delle parti, la causa era successivamente introitata a sentenza.
Ebbene, preliminarmente, si rileva che parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali.
Passando all'esame del merito, la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito rassegnate.
Va, invero, rilevato che tra le parti dell'odierno giudizio vige un contratto di comodato a rogito del Notaio di Napoli, con atto del 19/24.5.1983, Persona_2
registrato il 2.6.1983 ed avente ad oggetto il locale interrato per cui è causa (cfr.
“Nota di trascrizione a favore del' Controparte_7
contro
[...] Controparte_8
, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, doc. n. 3).
[...]
Dall'esame della citata scrittura privata, avente ad oggetto la concessione di
Pag. 4 a 11 comodato del locale de quo a favore dell'Enel, si evince, testualmente, che: “Il locale sarà adibito a cabina di trasformazione di energia elettrica, in esso l'Enel potrà installarvi tutte quelle apparecchiature che riterrà necessarie all'uso cui è destinato e pertanto in esso potrà accedervi solo il personale dell' Il concedente ha CP_3
rinunciato alla facoltà di cui al 2° comma dell'art. 1809 c.c., chiarendosi che qualora, per richiesta del concedente o suoi aventi causa, l'Enel fosse costretto allo spostamento della cabina suddetta del locale, il concedente, o i suoi aventi causa, metteranno a disposizione dell'Ente, nelle immediate vicinanze, altro locale egualmente adattato alle esigenze dello stesso e ciò a cura e spese del concedente.
L'Enel si è riservato il diritto di derivare energia elettrica da detta cabina anche per forniture a terzi e, ciò senza pagamento di alcuna indennità al concedente. Il concedente inoltre ha costituito a favore dell'ente servitù di elettrodotto perpetua ed inamovibile su tutte le aree comunque destinate di proprietà del concedente e innanzi descritte;
servitù consistente nel diritto di installare tutti quegli elettrodotti sotterranei di alta, media e bassa tensione necessari per l'esercizio della cabina installata nel menzionato locale. Il concedente ha rinunciato alle facoltà di cui all'articolo. 122 del T.U. 11/12/1933 n., 1175. Analoga servitù è stata concessa per
l'installazione delle cassette di derivazione sul fabbricato e quant'altro occorrente per l'energizzazione dello stesso. Il comodato durerà fino a quando l'Enel, o i suoi aventi causa, fornirà energia elettrica al fabbricato, di cui il locale è parte, non potrà comunque essere inferiore a nove anni e le proroghe si intenderanno di novennio in novennio.”
Orbene, dall'analisi di quanto sopra riportato, risulta sussistere una chiara relazione funzionale tra il citato contratto di comodato e la somministrazione dell'energia elettrica al fabbricato, oltre a rinvenirsi una espressa riserva in favore dell'Enel, del diritto di derivare energia elettrica dalla cabina anche per forniture a terzi, senza che perciò sia stata prevista alcuna indennità in favore del concedente condominio.
Il , inoltre, non ha disconosciuto l'esistenza e la validità Parte_1
del citato rapporto contrattuale, avendone, invero, contestato il solo perdurare
Pag. 5 a 11 dell'efficacia per il periodo successivo al 1.10.2015, sul presupposto che l'odierno attore, in quella data, aveva cambiato gestore per la fornitura di energia elettrica, passando dalla convenuta (già Enel Distribuzione S.p.a.) a Controparte_1
“ . Secondo la prospettazione attorea, infatti, gli effetti del predetto CP_9
contratto sarebbero cessati sin dal gennaio 2015, vista la previsione negoziale secondo cui la durata del comodato sarebbe collegata al persistere della fornitura di energia elettrica da parte dell'Enel e dei suoi aventi causa, da ciò conseguendone il sorgere del diritto ad una indennità di occupazione in favore del condominio concedente nel caso in cui il protrarsi dell'utilizzo del locale risultasse funzionale al conferimento di energia elettrica ad immobili diversi dal attoreo. Parte_1
Ebbene, non può condividersi una simile lettura, stante che, ai sensi delle sopradette disposizioni negoziali, il cambio di fornitura operato dal attore, non Parte_1
interferisce sulla circostanza che la società convenuta stia provvedendo ancora, quale distributore, alla energizzazione del fabbricato condominiale.
Infatti, sebbene la società nella qualità di fornitore, si occupi della CP_9
vendita dell'energia al Condominio, suo consumatore finale, la convenuta
[...]
nella sua qualità di distributore, resta responsabile del trasporto Controparte_6
e della consegna di energia elettrica sulle proprie reti di distribuzione di media e bassa tensione, provvedendo a far transitare l'energia che i fornitori (quale, per l'appunto, è erogano ai propri clienti e senza la quale l'edificio per cui CP_9
è causa non sarebbe alimentato.
La , risulta, invero, proprietaria della rete di media e bassa tensione Controparte_1
che collega il condominio, garantendone, dunque, l'alimentazione, tant'è vero che la stessa, quale distributore, provvede, tuttora, tramite l'accesso dei suoi tecnici, alle riparazioni dei guasti agli impianti di distribuzione locale, garantendo in tal modo la continuità del servizio elettrico e ciò, a ben vedere, anche a beneficio del fabbricato del condominio attore.
Ciò precisato, la clausola contrattuale disciplinante la durata del comodato ,la quale stabilisce che “il comodato durerà fino a quando l'Enel, o i suoi aventi causa, fornirà
Pag. 6 a 11 energia elettrica al fabbricato, di cui il locale è parte…”, non può, dunque, essere intesa nel senso di ritenere venuta meno la condizione prevista dalle parti.
In proposito, giova rammentare che in tema di interpretazione del contratto,
l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 34795 del 17 novembre 2021).
Per le ragioni di cui sopra, va, pertanto, ritenuto che il contratto di comodato in oggetto sia attualmente in vigore, ciò in quanto la società convenuta provvede ancora,
a mezzo della sua rete di distribuzione, alla alimentazione energetica del fabbricato condominiale.
Nel rammentare che ai sensi dell'art. 1803 c.c.: il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta e che, come prevede il secondo comma, esso è essenzialmente gratuito, si precisa che perché il comodato non perda la sua natura essenzialmente gratuita, è necessario che l'interesse del comodante (che può ritenersi sempre immanente al contratto, quanto meno come intento di fare acquisire un'utilità al comodatario) non abbia di per sé contenuto patrimoniale, ovvero, pur avendolo, si tratti della prospettiva di un vantaggio indiretto e mediato, o, comunque, di un interesse secondario del concedente, il cui vantaggio non venga a trovarsi in rapporto di corrispettività con il beneficio concesso al comodatario(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4912 del
28 maggio 1996).
A lume dei superiori rilievi, vanno, dunque, disattese le osservazioni esposte nella
CTU, elaborata dall'ing. , incaricato nel presente giudizio, il quale, nel Per_3
recepire le risultanze di cui all'elaborato redatto in sede di ATP dall' Ing. Per_4
Pag. 7 a 11 (in riposta a quesiti che, per il vero, afferivano alla valutazione dell'entità dei Per_5
danni lamentati dall'odierno attore al locale e non anche alla stima di CP_10
alcuna indennità di occupazione, sebbene l'allora perito si pronunciasse anche su quest'ultima) e nel ritenere cessati gli effetti del contratto di comodato, considerando il protrarsi dell' utilizzo del locale condominiale da parte della , Controparte_6
stimava quale indennità di occupazione che quest'ultima sarebbe tenuta a corrispondere al , l'importo mensile di € 490,00, somma Parte_1
da moltiplicarsi, a sua volta, per i dodici mesi di ciascun anno, a far data dalla presunta cessazione del vincolo negoziale.
Preme rilevare, in questa sede, che le valutazioni peritali espresse dal CTU, ing.
, esorbitano dal loro carattere squisitamente tecnico, avendo assunto Per_3
contenuto giuridico, laddove si sono concretate in una attività ermeneutica delle disposizioni negoziali del contratto di comodato in parola, compito, quest'ultimo, che va rimesso esclusivamente al giudice.
In punto di diritto, si rammenta che la consulenza tecnica d'ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico sicché i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, né, ove una tale inammissibile valutazione sia stata comunque effettuata, di essa si deve tenere conto, a meno che non venga vagliata criticamente e sottoposta al dibattito processuale delle parti(Cassazione civile, Sez.
Lavoro, sentenza n. 1186 del 22 gennaio 2016).
Si rammenta, ancora, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere
Pag. 8 a 11 del c.t.u.(Corte cassazione, sezione I, sentenza 3 marzo 2011 n. 5148).
A quanto finora esposto si aggiunga che, sempre nel citato contratto di comodato, veniva costituita, a favore dell'allora Enel, una servitù di elettrodotto perpetua ed inamovibile su tutte le aree, comunque destinate, di proprietà del concedente, servitù consistente nel diritto di installare tutti quegli elettrodotti sotterranei di alta, media e bassa tensione necessari per l'esercizio della cabina installata, nel locale per cui è causa, nonché veniva costituita servitù per l'installazione delle cassette di derivazione sul fabbricato e quant'altro occorrente per l'energizzazione dello stesso.
A tal riguardo, si vuole, infine, precisare che parte attrice, con la domanda introduttiva del giudizio, ha richiesto la condanna della società convenuta al pagamento di una indennità per l'occupazione dell'area condominiale e che solamente con la propria comparsa conclusionale ha inteso ampliare la propria richiesta, invocando il riconoscimento di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, nella specie il locale condominiale, individuandone la causa nella imposizione di una servitù che le parti hanno convenzionalmente costituito con i caratteri della perpetuità e della inamovibilità. Orbene, nel rilevare l'irritualità con cui parte attrice invoca una diversa causa petendi a sostegno delle proprie pretese, si fa, comunque, presente che in materia di servitù di elettrodotto, al fine della stima della giusta indennità di asservimento, la inamovibilità della servitù non rileva in sé, ma solo se fonte di uno specifico e concreto pregiudizio(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
21224 del 09/08/2019), pregiudizio del quale, in ogni caso, non risulta essere stata fatta alcuna specifica allegazione.
Per quanto sopra, la domanda va rigettata.
Le spese di lite giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, scaglione da € 26.001 a € 52.000, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una
Pag. 9 a 11 preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Va rigettata, infine, la richiesta di condanna per responsabilità ex art. 96, c.p.c., proposta dalla società convenuta, non rinvenendosi, sotto il profilo soggettivo, alcuna concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, e mancando, in ogni caso, una idonea allegazione degli elementi utili ad identificare l'esistenza di un danno.
In proposito, si rammenta che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15175 del
30/05/2023).
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il in persona Controparte_11
del suo amm.re p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in euro € 3.809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge.
Pag. 10 a 11 - rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla Parte_2
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- Pone le spese della espletata CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Napoli, 19.01.25 Il G.I.
Dott.ssa Valentina Valletta
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