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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4737 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. ssa Laura Massari - Presidente dott. Guido Macripò - Giudice relatore dott. Claudio Antonio Tranquillo - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 22315/2023, promossa con citazione notificata in data 31.5.2023
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, (C.F. ) e da Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Soverato via Cuturella n. C.F._2
2/b presso l'avv. Vittorio Sica, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Apollo
Benito per procure in calce alla citazione,
OPPONENTI
CONTRO
pagina 1 di 19 (P.I. ), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Milano via della Guastalla n. 1 presso l'avv. Adriana
Andreotti, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Gli opponenti hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.mo On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto o comunque dichiararlo privo di efficacia;
- ACCERTARE E DICHIARARE:
A) La nullità degli addebiti effettuati a carico della sul conto corrente perché frutto di CP_3
interessi anatocistici, per mancata indicazione del tasso entro fido, quelle a titolo di commissione messa a disposizione fondi/commissione di istruttoria veloce non previste in contratto, a titolo di variazioni economiche peggiorative mai comunicate, quelle “giro contate dal c.d. conto speciale, sconosciuto e, comunque, mai autorizzato. Tutti indicati e quantificati nella CTP prodotta cui espressamente ci si riporta;
B) la nullità parziale del contratto di finanziamento chirografario a causa della difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivamente applicato e/o della dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta senza l'informativa di legge, e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1284, 1346 e
1418 2°co c.c, per indeterminatezza ed il ricalcolo dell'intero rimborso al al tasso sostitutivo ex art.
117 TUB;
C) di conseguenza, DETERMINARE l'esatto dare-avere tra le parti secondo le indicazioni del CTP ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia a seguito della richiedenda CTU.
e comunque
pagina 2 di 19 CONDANNARE la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari;
IN VIA ISTRUTTORIA
-si chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione e il deposito in giudizio:
- di tutti i contratti conclusi tra le parti in causa, delle schede contabili di movimento dei contratti, nonché di tutti gli estratti contabili, delle comunicazioni tra le parti, e di tutte le ricevute di pagamento dall'apertura del rapporto ad oggi;
-Si chiede, quindi, che venga ammessa idonea CTU tecnico – contabile che accerti o meno quanto sostenuto nella CTP giuri metrica prodotta”.
L'opposta ha così concluso:
“Piaccia all' Ill.mo G.U. adito, contrariis rejectis, voler così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale:
-concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione al decreto opposto, ricorrendone tutti i presupposti, trattandosi, nella specie, di opposizione non fondata su prova scritta o di facile e pronta soluzione e difettando, in ogni caso, alcun grave motivo ex art. 649 cpc;
-accertare e dichiarare l'intervenuta tempestiva introduzione, da parte di del procedimento CP_4
di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, conclusosi con esito infruttuoso per mancata partecipazione degli opponenti, regolarmente convocati;
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia avversa domanda, anche di pretesa ripetizione di indebito, relativamente a tutte le rimesse in cc, ove anteriori al 01.06.2013 (decennio a ritroso dalla notifica 01.06.2023 dell'opposizione, cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 24418/10);
-accertare e dichiarare la nullità dell'avversa citazione relativamente alla domanda di ripetizione di indebito inerente il mutuo chirografario, poiché del tutto priva di alcun conforto probatorio e, dunque, in violazione dell'onere gravante su parte attrice opponente;
nel merito in via principale:
-ferme restando le superiori istanze ed eccezioni, accertare e dichiarare la piena legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto e della pretesa creditoria ivi dedotta, oltre che la piena legittimità, validità ed efficacia del contratto di cc e del contratto di mutuo chirografario azionato in decreto, delle relative clausole e delle garanzie fideiussorie di cui agli atti in data 04.02.2013,
11.05.2017 e 20.04.2017 rilasciate dai sigg.ri e rigettando per l'effetto, l' avversa Pt_3 Pt_2
opposizione e le avverse domande, tutte, siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre che
pagina 3 di 19 assolutamente prive di idonea prova scritta, confermando integralmente il decreto de quo;
-rigettare tutte le avverse domande di nullità degli addebiti effettuati sul cc e di nullità parziale del contratto di finanziamento chirografo, quanto a quest'ultimo stante anche l'eccezione preliminare di assoluto difetto di prova ed, in ogni caso, siccome infondate e smentite per tabulas;
-rigettare l'avversa domanda di nullità parziale delle fideiussioni, specifica ed omnibus, siccome del tutto infondate ed inammissibili, giusti motivi di cui in narrativa;
-con espressa riserva di eventualmente controdedurre, anche ex art. 183 VI° comma n. 1-2;
-con vittoria, in favore di ut supra, di spese e compensi di lite e della fase Controparte_5
monitoria; nel merito in via subordinata:
-nel denegatissimo e non creduto caso di revoca del decreto opposto, ritenute del tutto infondate in fatto e in diritto tutte le argomentazioni svolte dagli opponenti, condannare cf.: Parte_1
, in persona dell'attuale AU leg. rappr. pt. sig. (cod. fisc. P.IVA_1 Parte_3
, nato a [...] il [...] e residente in [...]) e/o C.F._2
del leg. rappr. pt., con sede in Cesano Boscone – Via Magellano n. 3/ A-B, int. 9, nonché i signori
cod. fisc. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Meina – Via Colazza n. 41 e , cod. fisc. , nato a [...] il Parte_2 C.F._1
29.06.1966 e residente in [...], a pagare a ut supra, in Controparte_5
via tra di loro solidale e limitatamente alla prestata fideiussione sino ad euro 60.000,00= per
l'esposizione di conto corrente e sino ad euro 50.000,00= per l' esposizione relativa al mutuo chirografario, la somma di euro 75.976,23= (di cui euro 28.811,89= per esposizione del cc 23660 ed euro 47.164,34= per esposizione del mutuo chirografario), oltre gli interessi, rispettivamente, al tasso legale su euro 28.811,89= ed al tasso convenzionale del 7,22% annuo su euro 47.164,34= dal
12.06.2018 al saldo, oltre alle spese, anche monitorie, e successive occorrende, o del diverso importo
e/o tasso di interesse che risulteranno di giustizia;
-con vittoria, in favore di ut supra, di spese e compensi di lite e della fase Controparte_5
monitoria; in via istruttoria:
-trattandosi di causa documentale e matura per la decisione, fissare udienza di precisazione delle conclusioni;
-rigettare sin da ora l'avversa istanza di esibizione ex art. 210 cpc formulata in citazione, siccome del tutto generica, inammissibile, ininfluente ed irrilevante, avendo l'esponente già prodotto tutta la documentazione utile relativa ai rapporti in esame;
pagina 4 di 19 -rigettare sin da ora l'avversa istanza di CTU contabile di cui in citazione, siccome meramente esplorativa ed, in ogni caso, relativa a questione immediatamente superabile con il solo esame del contratto di conto corrente e di mutuo chirografario prodotti;
-nel denegato e non creduto caso di ammissione, porne i costi ad esclusivo carico degli istanti, con riserva di formulazione del relativo quesito, riservata l'eventuale nomina di CTP;
-con ogni più ampia riserva istruttoria di produzione, deduzione, allegazione ed indicazione testi, ove occorrenda, all' esito di eventuali produzioni avversarie, a mente dell'art.183 VI° c. nn. 3 c.p.c.. in ogni caso:
-con vittoria, in favore di di spese e compensi di lite, nonché della fase Controparte_5 monitoria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 31.5.2023 la società Parte_1 Parte_2
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_3
7248/2023 emesso in data 20.4.2023 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento di della somma complessiva di euro 75.976,23, oltre interessi e spese, in favore della società in forza di un contratto di conto corrente e di un contratto Controparte_5
di finanziamento chirografario;
in particolare con il predetto decreto è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 28.811,89, oltre interessi legali dal 12.6.2018, con riferimento al saldo del conto corrente e inoltre il pagamento dell'importo di euro
47.164,34, oltre interessi moratori al tasso convenzionale del 7,22% dal 12.6.2018 con riferimento al finanziamento.
Espongono che:
-il conto corrente ordinario n. 23660 intestato alla società Pa. è stato aperto CP_6 CP_5
in data 29.9.2010 ed è stato chiuso a sofferenza in data 11.6.2018;
-in data 4.2.2013 il e il sottoscrivevano una fideiussione omnibus in Pt_2 Pt_3
favore del Banco PM (già ) per le obbligazioni assunte da Controparte_7
Pa. sino alla concorrenza del complessivo importo di euro 60.000,00; CP_6 CP_5
-in data 9.5.2017 è stato stipulato tra e l'allora Banco PM un Parte_1
pagina 5 di 19 finanziamento chirografario per la somma di euro 50.000,00;
-in data 20.4.2017 i predetti e sottoscrivevano una fideiussione Pt_2 Pt_3
specifica in favore dell'allora Banco PM per le obbligazioni assunte da Parte_1
in relazione alle obbligazioni inerenti al finanziamento, sino alla concorrenza del
[...]
complessivo importo di euro 50.000,00;
-in data 4.5.2018 il Banco PM comunicava agli opponenti il recesso dal contratto di conto corrente n. 23660, dal contratto di anticipo fatture, dai due contratti di fido per carta di credito e, inoltre, l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento chirografario.
Deducono:
-la nullità degli addebiti per mancata indicazione del tasso entro fido, di quelli a titolo di commissione di messa a disposizione fondi/commissione di istruttoria veloce non previste in contratto, di quelli a titolo di variazioni economiche peggiorative mai comunicate e di quelli girocontati da un non meglio specificato conto speciale, mai autorizzato;
-la pari indicazione, in relazione agli interessi creditori, del tasso nominale e di quello effettivo, cosicché dovrebbe essere esclusa ogni capitalizzazione;
-con riferimento al contratto di finanziamento chirografario, la mancata indicazione del piano di ammortamento prescelto e del tipo di capitalizzazione effettuata;
-la parziale nullità del contratto per violazione della normativa sulla trasparenza, stante l'errata indicazione del TAEG dichiarato in contratto rispetto a quello realmente applicato.
Deducono, infine, che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti e poste a base della pretesa della banca sono conformi al modello ABI del 2003, circostanza che ne comporta inevitabilmente la nullità parziale;
eccepiscono, di conseguenza, la decadenza dell'opposta ex art. 1957 c.c., essendo decorsi i sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni in data 4.5.2018.
Si è costituita in giudizio la società tramite la mandataria Controparte_1
pagina 6 di 19 la quale contesta quanto ex adverso dedotto Controparte_2
e chiede il rigetto delle domande degli opponenti.
Eccepisce, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione delle domande attoree di ripetizione relative a tutte le rimesse in conto corrente anteriori alla data del 1.6.2013.
Deduce, inoltre, per quanto attiene al conto corrente n. 23660:
-l'inapplicabilità dell'art. 117 TUB stante la pattuizione dettagliatamente convenuta per iscritto del tasso debitorio nel contratto di conto corrente;
-la mancanza di prova che il conto corrente fosse affidato;
-la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi sia passivi, in regime di reciprocità;
-la mancanza di anatocismo illegittimo, poiché il divieto di anatocismo è divenuto operante solamente dal 1.10.2016 e non dall'1.1.2014;
-la facoltà della banca di variare le condizioni economiche prevista all'art. 13.2 e 13.3 delle condizioni;
inoltre, afferma che la banca ha sempre operato correttamente inviando le comunicazioni ex art. 118 TUB.
Deduce, altresì, per quanto attiene al finanziamento chirografario:
-in via preliminare che non è stato assolto l'onere della prova per la domanda di ripetizione di indebito con conseguente nullità della citazione, non avendo quantificato o dettagliato alcunché con riferimento al presunto indebito;
-l'insussistenza di anatocismo occulto con riferimento all'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di ammortamento, non comportante altresì l'indeterminatezza del tasso di interesse;
-che la mancata indicazione del TAE non rientra tra le ipotesi previste dall'ordinamento quali cause di nullità; la maggiorazione del TAE rispetto al TAN è comunque inclusa correttamente nel TAEG;
-che i fideiussori non sono consumatori, essendo il l'attuale amministratore e Pt_3
proprietario del 100% delle quote della società debitrice principale ed essendo stato il amministratore unico della stessa;
in ogni caso, afferma che la fideiussione Pt_2
pagina 7 di 19 specifica non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'TA
n. 55 del 2005 e, per quanto attiene alla fideiussione omnibus, che la clausola di rinunzia al termine semestrale è una pattuizione rimessa alla libera volontà delle parti con conseguente inapplicabilità dell'invocata tutela antitrust.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia solo in parte fondata.
Sono, in primo luogo, prive di pregio le doglianze inerenti il contratto di conto corrente.
Ed invero, con riferimento alla censura relativa alla mancata indicazione del tasso extra fido, rileva il Tribunale che il contratto di conto corrente n. 23660 è stato stipulato in data 29.9.2010 (v. doc. n. 7 opposta), che nel medesimo è indicato in modo dettagliato, insieme alle spese e alle commissioni, l'interesse per l'ipotesi di sconfinamento in assenza di fido e che non risulta che sia mai stato stipulato dalle parti un contratto di apertura di credito.
Né, d'altro canto, gli opponenti hanno dapprima allegato e poi provato che il medesimo contratto di conto corrente fosse stato assistito nel tempo da un cd. fido di fatto.
Con riferimento all'asserita applicazione illegittima dello ius variandi, doglianza svolta in modo del tutto generico senza l'indicazione specifica neppure di un singolo caso di modifica non consentita, rileva il Tribunale che all'art. 13 commi 2 e 3 delle condizioni generali è stata pattuita dalle parti la facoltà per la banca di modificare le condizioni ai sensi dell'art. 118 TUB (v. doc. n. 7 opposta) e che la banca ha prodotto in causa anche le comunicazioni inviate ex art. 118 TUB (v. doc. n. 8 ter opposta).
Con riferimento ad asseriti addebiti illegittimi in quanto provenienti da giroconti da un conto speciale, rileva il Tribunale che la doglianza è svolta in modo del tutto generico e d'altro canto ben potrebbe trattarsi di un mero conto ancillare di evidenza contabile.
Con riferimento alla doglianza inerente l'indicazione, per gli interessi creditori, di un
TAN pari a 0,180% equivalente quindi al TAE, anch'esso indicato pari a 0,180%, rileva il Tribunale che non è stato dedotto dagli opponenti che gli interessi creditori non siano stati in effetti capitalizzati trimestralmente dall'opposta come pattuito in contratto;
gli stessi si sono limitati ad affermare, erroneamente, che la pari indicazione dei due tassi pagina 8 di 19 farebbe decadere il principio della parità di trattamento degli interessi passivi e attivi di cui alla delibera CICR 9.2.2000.
Tale delibera all'art. 6 rubricato “Trasparenza contrattuale” stabiliva che, nel caso in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, oltre alla periodicità e al tasso di interesse applicato, viene indicato anche il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (cd. TAE, tasso annuo effettivo).
Non si ritiene condivisibile quanto affermato dalla Suprema Corte (v. in particolare
Cass. n. 18664/23, non massimata) secondo cui il TAE rappresenterebbe “un elemento di cui è necessaria l'indicazione, pena la non attuabilità dell'anatocismo”, poiché la capitalizzazione pattuita dalla parte è ben effettuabile in base al solo TAN indicato in contratto e il TAE rappresenta soltanto -evidentemente ai meri fini della trasparenza contrattuale, come risulta proprio dalla stessa rubrica dell'art. 6 della delibera CICR
9.2.2000- il valore del tasso di interesse applicato “rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
D'altro canto, la circostanza che i tassi creditori effettivo e nominale appaiono uguali non dipende dall'assenza di capitalizzazione, ma dal mero troncamento del risultato di calcolo ad un certo decimale;
l'effetto della capitalizzazione, che pur sussiste, risulta numericamente evidente, difatti, soltanto dal quinto decimale in avanti.
Con riferimento alla doglianza inerente l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, rileva il Tribunale che il contratto di conto corrente de quo è stato stipulato in data
29.9.2010 e quindi dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, avvenuta in data 22.4.2000.
La banca convenuta, in conformità a tale delibera, ha pattuito nel contratto all'art. 8 comma 1 (v. doc. n. 7 opposta) l'identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
Essendo prevista, la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, rileva il Tribunale che, in ottemperanza alla delibera CICR del pagina 9 di 19 febbraio 2000, sono stati indicati anche il tasso debitore effettivo -pari al 15,308%- oltre a quello nominale -pari al 14,500%.
Pertanto, non è illegittima nella fattispecie in esame l'applicazione dall'inizio del rapporto degli interessi anatocistici pattuiti.
Tuttavia, con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della modifica dell'art. 120 TUB del 2014, norma immediatamente precettiva secondo la consolidata interpretazione del Tribunale adito, l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.1.2014 è, invece, illegittima.
Osserva, difatti, il Tribunale che:
-nel nostro sistema esista il divieto generale dell'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., con le uniche deroghe codicistiche ammesse degli usi contrari, della domanda giudiziale e della convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
-il D. L.vo n. 342/99, modificando l'art. 120 TUB, ha previsto che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi sugli interessi” maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, cosicché è stata aggiunta con norma primaria un'altra deroga -oltre a quelle codicistiche- al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
-l'art. 1 comma 629 della L. n. 147/13, norma primaria, ha modificato di nuovo l'art. 120 TUB, prevedendo che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi” e non più di interessi sugli interessi;
non è più prevista, quindi, una deroga esplicita, necessaria in considerazione del permanente divieto -tranne eccezioni espresse- di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., cosicché essendo venuta meno la base normativa della precedente deroga, l'anatocismo era ammissibile dall'1.1.2014 solo
(anche per quanto riguarda l'anatocismo bancario) nei ristretti limiti previsti dalla norma codicistica;
peraltro, la lett. b) dell'art. 120 TUB come modificato nel 2013 chiarisce e conferma che, con la modifica normativa, non viene introdotta alcuna nuova deroga al divieto, poiché si stabilisce che gli interessi periodicamente capitalizzati non pagina 10 di 19 possono produrre interessi ulteriori e che gli interessi ulteriori sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
-l'art. 17 bis del D.L. n. 18/16, convertito nella L. n. 49/16, norma primaria, ha infine modificato di nuovo l'art. 120 TUB, ribadendo da un lato il divieto di anatocismo -ed invero gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale- e dall'altro ha introdotto una nuova deroga esplicita, consentendo alla lett. b) n. 2) che il cliente possa autorizzare anche preventivamente l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e in tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale (cd. anatocismo su accordo preventivo delle parti).
D'altro canto, non può invocarsi l'art. 161 comma 5 TUB, in forza del quale “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo” per sostenere l'applicabilità della delibera CICR 9.2.2000 anche dopo il 1.1.2014, sino a che non intervenga una nuova delibera del CICR;
trattasi, infatti, di norma transitoria idonea a disciplinare l'entrata in vigore del TUB quale emanato dal D. Lgs. n. 385/93 e non ha carattere di norma generale, che possa prevedere l'ultrattività della normativa tecnica secondaria anche in relazione a successive modifiche normative (che, a loro volta, sono accompagnate da norme transitorie). Questa lettura dell'art. 161 comma 5 TUB trova ulteriore conferma nell'intervento legislativo con D. L.vo n. 72/15 che, all'art 2 comma 2, nel dettare esplicita disciplina transitoria, prevede espressamente l'ultrattività delle delibere del
CICR e dei decreti e regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emessi ai sensi di norme abrogate o modificate dallo stesso decreto legislativo, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'TA nelle corrispondenti materie, specificando che “…Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.” Il richiamo espresso della norma fa ritenere che essa non abbia una portata generale e che non sia pertanto pagina 11 di 19 applicabile a qualsiasi modifica del TUB intervenuta dopo la sua entrata in vigore;
diversamente opinando il legislatore non avrebbe avvertito l'esigenza di esplicitare tale richiamo.”
Anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 21344/24) ha di recente affermato che in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120 comma 2 TUB, come sostituito dall'art. 1 comma 628 L. n. 147/2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Considerato che parte opposta ha contestato solo l'an dell'epurazione dal saldo del conto corrente degli interessi anatocistici successivi all'1.1.2014, ritenendo che la norma non sia immediatamente precettiva, ma non ha contestato specificamente la quantificazione degli interessi come calcolati dal perito della controparte, con riferimento alla quantificazione degli interessi anatocistici illegittimamente applicati dall'1.1.2014 può farsi riferimento alla perizia di parte prodotta dagli opponenti (v. doc. n. 10), nella quale si afferma (v. Allegato IV ristorni) che le competenze per interessi addebitate illegittimamente ammontano all'importo di euro 1.640,58; da tale importo vanno sottratti (v. Allegato I.1) gli importi di euro 17,65 e di 0,24 poiché antecedenti all'1.1.2014.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'importo per interessi illegittimamente addebitato dall'1.1.2014 sia pari ad euro 1.622,69 (euro 1.640,58 -17,65 -0,24).
Tale importo deve essere, quindi, decurtato dalla somma ingiunta con il decreto opposto.
Con riferimento alle censure inerenti il contratto di finanziamento in data 9.5.2017, ritiene il Tribunale che sia priva di pregio la doglianza inerente l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle condizioni e delle clausole relative agli interessi pattuiti ed invero in primo luogo dalla documentazione prodotta, ed in particolare dal contratto di mutuo (v. doc. n. 10 opposta) -e dal documento di sintesi sottoscritto (v. doc. n. 11 opposta)- emerge che sono stati indicati in modo dettagliato agli artt. 2, 3 e 5
pagina 12 di 19 rispettivamente gli interessi corrispettivi, l'indicizzazione, il cd. TAEG e gli interessi di mora.
E', altresì, sia priva di pregio l'eccezione relativa alla mancata indicazione del piano di ammortamento prescelto e del tipo di capitalizzazione, atteso che all'art. 5 del contratto
(v. doc. n. 10 opposta) le parti hanno pattuito il piano di ammortamento cd. alla francese, del quale viene data anche un'illustrazione; inoltre è stato allegato al contratto, e sottoscritto specificamente dalla società opponente, il piano di ammortamento predisposto, con l'indicazione delle singole rate e delle relative scadenze (v. doc. n. 12 opposta).
Ritiene il Tribunale che sia infondata l'eccezione relativa all'ipotizzato occulto illegittimo anatocismo nell'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di rimborso del finanziamento de quo; occorre, invero, considerare che il predetto piano di ammortamento è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di un quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che di per sé non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: sez. VI sent. del 28/10/2014; Sez. VI sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. VI sent. n. 3549 del 17/03/2015: nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all'italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il pagina 13 di 19 capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto più semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 27823/23) ha affermato che “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass.
n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”.
pagina 14 di 19 Di recente, anche le Sezioni Unite del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 15130/24) hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Ed ancora “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi
è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (v. Cass. n. 7382/25).
Ritiene il Tribunale che sia, del pari, infondata l'eccezione di nullità del contratto per erronea indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento ed invero, trattandosi di un contratto stipulato con una società e quindi non con un consumatore, l'indice di Part trasparenza che può venire in evidenza è il cd. e non il TAEG e l'asserita erronea Part indicazione dell' non condurrebbe in ogni caso a nullità della clausola, ma soltanto pagina 15 di 19 all'accertamento di una possibile responsabilità risarcitoria, ove prospettata e provata.
Con riferimento alle doglianze svolte in relazione alle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti e , va anzitutto osservato che, secondo il condivisibile Pt_2 Pt_3
insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 32225/18 e Cass. n. 16656/20), i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa in tema di tutela del consumatore in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale); tuttavia, occorre dare rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(v. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. X, causa C-534/15)- all'eventuale qualità di socio con partecipazione non trascurabile dell'impresa garantita o di amministratore rivestita dal fideiussore, qualifiche e collegamenti funzionali che escludono -appunto- l'applicabilità della disciplina prevista per i consumatori;
nella fattispecie in esame risulta che il era -al momento della sottoscrizione delle Pt_3
fideiussioni- socio al 100% della società debitrice e risulta che il -alla Pt_2
sottoscrizione delle fideiussioni- era amministratore unico della società debitrice (v. doc.
18 opposta) e pertanto non gli stessi non possono essere ritenuti consumatori.
Ritiene il Tribunale che sia, in ogni caso, infondata l'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust con riferimento alla fideiussione rilasciata in data 20.4.2017 da e atteso che la stessa è una fideiussione specifica (v. Parte_2 Parte_3
doc. n. 17 opposta) e, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v.
Cass. n. 10689/24 e Cass. n. 19401/24), non è possibile ritenere, in relazione al provvedimento della Banca d'TA n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità.
pagina 16 di 19 Ritiene il Tribunale che sia, altresì, infondata l'eccezione di nullità per violazione della normativa antritrust della fideiussione omnibus del 4.2.2013, poi modificata in data
11.5.2017, ed infatti, si rileva che:
-allo stato non esiste alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità competente –oggi l'AGCM– nei confronti della banca cedente il credito ingiunto o di altro istituto di credito che abbia accertato nel contraddittorio con esse l'esistenza di un un'intesa anticoncorrenziale relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole a suo tempo ritenute dalla Banca d'TA, nell'esame dello schema di contratto per le fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie predisposto dall'ABI, in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. n. 287/90 nella misura in cui esse fossero state applicate in maniera uniforme nel settore bancario;
-nel contesto di un'azione o eccezione di intesa anticoncorrenziale svolta in via autonoma dinanzi al Giudice ordinario –dunque nello schema delle cd. cause stand alone– l'onere probatorio incombente sulla parte che invoca l'esistenza dell'intesa illecita appare particolarmente gravoso, tenuto conto che esso dovrà in primo luogo dare prova diretta od indiretta dell'intervenuta concertazione tra più imprese indipendenti, dovendo gli opponenti fornire tutti gli elementi ad essi accessibili o allegabili sulla base dei quali poter procedere ad una successiva progressiva integrazione dei fatti costitutivi della condotta illecita dedotta sul piano antitrust;
-che nel caso di specie tale onere allegatorio risulta di fatto del tutto insufficiente anche ad orientare possibili scenari di indagine, tenuto conto che gli opponenti non hanno nemmeno affermato e fornito elementi di riscontro al fatto relativo alla conforme utilizzazione da parte delle banche di tale modello contrattuale all'epoca di sottoscrizione del contratto di fideiussione de qua, che evidentemente costituisce il presupposto fattuale -ancorché in sé comunque non sufficiente- della sussistenza di un'intesa (posto che la Banca d'TA non aveva ritenuto l'illiceità in sé delle clausole contestate, attinenti a norme derogabili, quanto piuttosto il fatto che l'applicazione pagina 17 di 19 uniforme dello schema contrattuale all'epoca sottoposto al suo esame avesse potenzialità restrittive della concorrenza).
L'inquadramento della controversia tra le cause stand alone implica che il e il Pt_2
erano onerati dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi Pt_3
costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra la prova dell'esistenza o comunque del permanere di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione de qua, ovvero nel 2013.
Ritiene il Tribunale che il e il non abbiano adempiuto all'onere Pt_2 Pt_3
probatorio posto a loro carico, non essendo invero sufficiente dedurre la mera conformità tra le clausole della fideiussione de qua e quelle del provvedimento ABI.
I medesimi hanno neppure richiesto al Tribunale ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di moduli standard di fideiussione omnibus utilizzati da un campione significativo di banche presenti in ampia parte dell'intero territorio nazionale in epoca coeva a quella della stipulazione della garanzia per cui è causa.
Essendo la censura relativa all'illegittima applicazione di interessi anatocistici nel suddetto contratto di conto corrente a decorrere dall'1.1.20214 l'unica meritevole di accoglimento, l'opposizione proposta va accolta solo in parte e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 7248/2023 emesso in data 20.4.2023 dal Tribunale di Milano.
Gli opponenti vanno condannati a pagare, in solido, all'opposta la somma complessiva di euro 74.353,54, pari all'importo di euro 27.189,20 (euro 28.811,89 - euro 1.622,69) con riferimento al saldo del conto corrente ed inoltre all'importo di euro 47.164,34 con riferimento al finanziamento chirografario;
su tali due importi spettano dal 12.6.2018 (v. doc. nn. 10 e 15 fasc. monit.) rispettivamente gli interessi legali ex art. 1284 comma 1
c.c. e gli interessi convenzionali di mora del 7,22%.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite con riferimento sia alla fase monitoria sia alla fase dell'opposizione, gli opponenti vanno condannati a rimborsare, in solido, all'opposta le pagina 18 di 19 spese come liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e di quelli minimi per la fase istruttoria.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla società da Parte_1
e da revoca il decreto ingiuntivo n. 7248/2023 Parte_2 Parte_3
emesso in data 20.4.2023 dal Tribunale di Milano;
-condanna la società e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagare, in solido, alla società la somma complessiva di euro Controparte_1
74.353,54, pari all'importo di euro 27.189,20 oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 12.6.2018 ed all'importo di euro 47.164,34 oltre agli interessi convenzionali di mora del 7,22% dal 12.6.2018;
-condanna la società e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
rimborsare, in solido, alla società le spese di giudizio che si Controparte_1
liquidano nella somma di euro 11.268,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Giudice estensore dott. Guido Macripò
La Presidente dott.ssa Laura Massari
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. ssa Laura Massari - Presidente dott. Guido Macripò - Giudice relatore dott. Claudio Antonio Tranquillo - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 22315/2023, promossa con citazione notificata in data 31.5.2023
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, (C.F. ) e da Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Soverato via Cuturella n. C.F._2
2/b presso l'avv. Vittorio Sica, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Apollo
Benito per procure in calce alla citazione,
OPPONENTI
CONTRO
pagina 1 di 19 (P.I. ), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Milano via della Guastalla n. 1 presso l'avv. Adriana
Andreotti, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Gli opponenti hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.mo On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto o comunque dichiararlo privo di efficacia;
- ACCERTARE E DICHIARARE:
A) La nullità degli addebiti effettuati a carico della sul conto corrente perché frutto di CP_3
interessi anatocistici, per mancata indicazione del tasso entro fido, quelle a titolo di commissione messa a disposizione fondi/commissione di istruttoria veloce non previste in contratto, a titolo di variazioni economiche peggiorative mai comunicate, quelle “giro contate dal c.d. conto speciale, sconosciuto e, comunque, mai autorizzato. Tutti indicati e quantificati nella CTP prodotta cui espressamente ci si riporta;
B) la nullità parziale del contratto di finanziamento chirografario a causa della difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivamente applicato e/o della dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta senza l'informativa di legge, e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1284, 1346 e
1418 2°co c.c, per indeterminatezza ed il ricalcolo dell'intero rimborso al al tasso sostitutivo ex art.
117 TUB;
C) di conseguenza, DETERMINARE l'esatto dare-avere tra le parti secondo le indicazioni del CTP ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia a seguito della richiedenda CTU.
e comunque
pagina 2 di 19 CONDANNARE la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari;
IN VIA ISTRUTTORIA
-si chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione e il deposito in giudizio:
- di tutti i contratti conclusi tra le parti in causa, delle schede contabili di movimento dei contratti, nonché di tutti gli estratti contabili, delle comunicazioni tra le parti, e di tutte le ricevute di pagamento dall'apertura del rapporto ad oggi;
-Si chiede, quindi, che venga ammessa idonea CTU tecnico – contabile che accerti o meno quanto sostenuto nella CTP giuri metrica prodotta”.
L'opposta ha così concluso:
“Piaccia all' Ill.mo G.U. adito, contrariis rejectis, voler così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale:
-concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione al decreto opposto, ricorrendone tutti i presupposti, trattandosi, nella specie, di opposizione non fondata su prova scritta o di facile e pronta soluzione e difettando, in ogni caso, alcun grave motivo ex art. 649 cpc;
-accertare e dichiarare l'intervenuta tempestiva introduzione, da parte di del procedimento CP_4
di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, conclusosi con esito infruttuoso per mancata partecipazione degli opponenti, regolarmente convocati;
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia avversa domanda, anche di pretesa ripetizione di indebito, relativamente a tutte le rimesse in cc, ove anteriori al 01.06.2013 (decennio a ritroso dalla notifica 01.06.2023 dell'opposizione, cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 24418/10);
-accertare e dichiarare la nullità dell'avversa citazione relativamente alla domanda di ripetizione di indebito inerente il mutuo chirografario, poiché del tutto priva di alcun conforto probatorio e, dunque, in violazione dell'onere gravante su parte attrice opponente;
nel merito in via principale:
-ferme restando le superiori istanze ed eccezioni, accertare e dichiarare la piena legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto e della pretesa creditoria ivi dedotta, oltre che la piena legittimità, validità ed efficacia del contratto di cc e del contratto di mutuo chirografario azionato in decreto, delle relative clausole e delle garanzie fideiussorie di cui agli atti in data 04.02.2013,
11.05.2017 e 20.04.2017 rilasciate dai sigg.ri e rigettando per l'effetto, l' avversa Pt_3 Pt_2
opposizione e le avverse domande, tutte, siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre che
pagina 3 di 19 assolutamente prive di idonea prova scritta, confermando integralmente il decreto de quo;
-rigettare tutte le avverse domande di nullità degli addebiti effettuati sul cc e di nullità parziale del contratto di finanziamento chirografo, quanto a quest'ultimo stante anche l'eccezione preliminare di assoluto difetto di prova ed, in ogni caso, siccome infondate e smentite per tabulas;
-rigettare l'avversa domanda di nullità parziale delle fideiussioni, specifica ed omnibus, siccome del tutto infondate ed inammissibili, giusti motivi di cui in narrativa;
-con espressa riserva di eventualmente controdedurre, anche ex art. 183 VI° comma n. 1-2;
-con vittoria, in favore di ut supra, di spese e compensi di lite e della fase Controparte_5
monitoria; nel merito in via subordinata:
-nel denegatissimo e non creduto caso di revoca del decreto opposto, ritenute del tutto infondate in fatto e in diritto tutte le argomentazioni svolte dagli opponenti, condannare cf.: Parte_1
, in persona dell'attuale AU leg. rappr. pt. sig. (cod. fisc. P.IVA_1 Parte_3
, nato a [...] il [...] e residente in [...]) e/o C.F._2
del leg. rappr. pt., con sede in Cesano Boscone – Via Magellano n. 3/ A-B, int. 9, nonché i signori
cod. fisc. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Meina – Via Colazza n. 41 e , cod. fisc. , nato a [...] il Parte_2 C.F._1
29.06.1966 e residente in [...], a pagare a ut supra, in Controparte_5
via tra di loro solidale e limitatamente alla prestata fideiussione sino ad euro 60.000,00= per
l'esposizione di conto corrente e sino ad euro 50.000,00= per l' esposizione relativa al mutuo chirografario, la somma di euro 75.976,23= (di cui euro 28.811,89= per esposizione del cc 23660 ed euro 47.164,34= per esposizione del mutuo chirografario), oltre gli interessi, rispettivamente, al tasso legale su euro 28.811,89= ed al tasso convenzionale del 7,22% annuo su euro 47.164,34= dal
12.06.2018 al saldo, oltre alle spese, anche monitorie, e successive occorrende, o del diverso importo
e/o tasso di interesse che risulteranno di giustizia;
-con vittoria, in favore di ut supra, di spese e compensi di lite e della fase Controparte_5
monitoria; in via istruttoria:
-trattandosi di causa documentale e matura per la decisione, fissare udienza di precisazione delle conclusioni;
-rigettare sin da ora l'avversa istanza di esibizione ex art. 210 cpc formulata in citazione, siccome del tutto generica, inammissibile, ininfluente ed irrilevante, avendo l'esponente già prodotto tutta la documentazione utile relativa ai rapporti in esame;
pagina 4 di 19 -rigettare sin da ora l'avversa istanza di CTU contabile di cui in citazione, siccome meramente esplorativa ed, in ogni caso, relativa a questione immediatamente superabile con il solo esame del contratto di conto corrente e di mutuo chirografario prodotti;
-nel denegato e non creduto caso di ammissione, porne i costi ad esclusivo carico degli istanti, con riserva di formulazione del relativo quesito, riservata l'eventuale nomina di CTP;
-con ogni più ampia riserva istruttoria di produzione, deduzione, allegazione ed indicazione testi, ove occorrenda, all' esito di eventuali produzioni avversarie, a mente dell'art.183 VI° c. nn. 3 c.p.c.. in ogni caso:
-con vittoria, in favore di di spese e compensi di lite, nonché della fase Controparte_5 monitoria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 31.5.2023 la società Parte_1 Parte_2
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_3
7248/2023 emesso in data 20.4.2023 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento di della somma complessiva di euro 75.976,23, oltre interessi e spese, in favore della società in forza di un contratto di conto corrente e di un contratto Controparte_5
di finanziamento chirografario;
in particolare con il predetto decreto è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 28.811,89, oltre interessi legali dal 12.6.2018, con riferimento al saldo del conto corrente e inoltre il pagamento dell'importo di euro
47.164,34, oltre interessi moratori al tasso convenzionale del 7,22% dal 12.6.2018 con riferimento al finanziamento.
Espongono che:
-il conto corrente ordinario n. 23660 intestato alla società Pa. è stato aperto CP_6 CP_5
in data 29.9.2010 ed è stato chiuso a sofferenza in data 11.6.2018;
-in data 4.2.2013 il e il sottoscrivevano una fideiussione omnibus in Pt_2 Pt_3
favore del Banco PM (già ) per le obbligazioni assunte da Controparte_7
Pa. sino alla concorrenza del complessivo importo di euro 60.000,00; CP_6 CP_5
-in data 9.5.2017 è stato stipulato tra e l'allora Banco PM un Parte_1
pagina 5 di 19 finanziamento chirografario per la somma di euro 50.000,00;
-in data 20.4.2017 i predetti e sottoscrivevano una fideiussione Pt_2 Pt_3
specifica in favore dell'allora Banco PM per le obbligazioni assunte da Parte_1
in relazione alle obbligazioni inerenti al finanziamento, sino alla concorrenza del
[...]
complessivo importo di euro 50.000,00;
-in data 4.5.2018 il Banco PM comunicava agli opponenti il recesso dal contratto di conto corrente n. 23660, dal contratto di anticipo fatture, dai due contratti di fido per carta di credito e, inoltre, l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento chirografario.
Deducono:
-la nullità degli addebiti per mancata indicazione del tasso entro fido, di quelli a titolo di commissione di messa a disposizione fondi/commissione di istruttoria veloce non previste in contratto, di quelli a titolo di variazioni economiche peggiorative mai comunicate e di quelli girocontati da un non meglio specificato conto speciale, mai autorizzato;
-la pari indicazione, in relazione agli interessi creditori, del tasso nominale e di quello effettivo, cosicché dovrebbe essere esclusa ogni capitalizzazione;
-con riferimento al contratto di finanziamento chirografario, la mancata indicazione del piano di ammortamento prescelto e del tipo di capitalizzazione effettuata;
-la parziale nullità del contratto per violazione della normativa sulla trasparenza, stante l'errata indicazione del TAEG dichiarato in contratto rispetto a quello realmente applicato.
Deducono, infine, che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti e poste a base della pretesa della banca sono conformi al modello ABI del 2003, circostanza che ne comporta inevitabilmente la nullità parziale;
eccepiscono, di conseguenza, la decadenza dell'opposta ex art. 1957 c.c., essendo decorsi i sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni in data 4.5.2018.
Si è costituita in giudizio la società tramite la mandataria Controparte_1
pagina 6 di 19 la quale contesta quanto ex adverso dedotto Controparte_2
e chiede il rigetto delle domande degli opponenti.
Eccepisce, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione delle domande attoree di ripetizione relative a tutte le rimesse in conto corrente anteriori alla data del 1.6.2013.
Deduce, inoltre, per quanto attiene al conto corrente n. 23660:
-l'inapplicabilità dell'art. 117 TUB stante la pattuizione dettagliatamente convenuta per iscritto del tasso debitorio nel contratto di conto corrente;
-la mancanza di prova che il conto corrente fosse affidato;
-la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi sia passivi, in regime di reciprocità;
-la mancanza di anatocismo illegittimo, poiché il divieto di anatocismo è divenuto operante solamente dal 1.10.2016 e non dall'1.1.2014;
-la facoltà della banca di variare le condizioni economiche prevista all'art. 13.2 e 13.3 delle condizioni;
inoltre, afferma che la banca ha sempre operato correttamente inviando le comunicazioni ex art. 118 TUB.
Deduce, altresì, per quanto attiene al finanziamento chirografario:
-in via preliminare che non è stato assolto l'onere della prova per la domanda di ripetizione di indebito con conseguente nullità della citazione, non avendo quantificato o dettagliato alcunché con riferimento al presunto indebito;
-l'insussistenza di anatocismo occulto con riferimento all'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di ammortamento, non comportante altresì l'indeterminatezza del tasso di interesse;
-che la mancata indicazione del TAE non rientra tra le ipotesi previste dall'ordinamento quali cause di nullità; la maggiorazione del TAE rispetto al TAN è comunque inclusa correttamente nel TAEG;
-che i fideiussori non sono consumatori, essendo il l'attuale amministratore e Pt_3
proprietario del 100% delle quote della società debitrice principale ed essendo stato il amministratore unico della stessa;
in ogni caso, afferma che la fideiussione Pt_2
pagina 7 di 19 specifica non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'TA
n. 55 del 2005 e, per quanto attiene alla fideiussione omnibus, che la clausola di rinunzia al termine semestrale è una pattuizione rimessa alla libera volontà delle parti con conseguente inapplicabilità dell'invocata tutela antitrust.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia solo in parte fondata.
Sono, in primo luogo, prive di pregio le doglianze inerenti il contratto di conto corrente.
Ed invero, con riferimento alla censura relativa alla mancata indicazione del tasso extra fido, rileva il Tribunale che il contratto di conto corrente n. 23660 è stato stipulato in data 29.9.2010 (v. doc. n. 7 opposta), che nel medesimo è indicato in modo dettagliato, insieme alle spese e alle commissioni, l'interesse per l'ipotesi di sconfinamento in assenza di fido e che non risulta che sia mai stato stipulato dalle parti un contratto di apertura di credito.
Né, d'altro canto, gli opponenti hanno dapprima allegato e poi provato che il medesimo contratto di conto corrente fosse stato assistito nel tempo da un cd. fido di fatto.
Con riferimento all'asserita applicazione illegittima dello ius variandi, doglianza svolta in modo del tutto generico senza l'indicazione specifica neppure di un singolo caso di modifica non consentita, rileva il Tribunale che all'art. 13 commi 2 e 3 delle condizioni generali è stata pattuita dalle parti la facoltà per la banca di modificare le condizioni ai sensi dell'art. 118 TUB (v. doc. n. 7 opposta) e che la banca ha prodotto in causa anche le comunicazioni inviate ex art. 118 TUB (v. doc. n. 8 ter opposta).
Con riferimento ad asseriti addebiti illegittimi in quanto provenienti da giroconti da un conto speciale, rileva il Tribunale che la doglianza è svolta in modo del tutto generico e d'altro canto ben potrebbe trattarsi di un mero conto ancillare di evidenza contabile.
Con riferimento alla doglianza inerente l'indicazione, per gli interessi creditori, di un
TAN pari a 0,180% equivalente quindi al TAE, anch'esso indicato pari a 0,180%, rileva il Tribunale che non è stato dedotto dagli opponenti che gli interessi creditori non siano stati in effetti capitalizzati trimestralmente dall'opposta come pattuito in contratto;
gli stessi si sono limitati ad affermare, erroneamente, che la pari indicazione dei due tassi pagina 8 di 19 farebbe decadere il principio della parità di trattamento degli interessi passivi e attivi di cui alla delibera CICR 9.2.2000.
Tale delibera all'art. 6 rubricato “Trasparenza contrattuale” stabiliva che, nel caso in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, oltre alla periodicità e al tasso di interesse applicato, viene indicato anche il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (cd. TAE, tasso annuo effettivo).
Non si ritiene condivisibile quanto affermato dalla Suprema Corte (v. in particolare
Cass. n. 18664/23, non massimata) secondo cui il TAE rappresenterebbe “un elemento di cui è necessaria l'indicazione, pena la non attuabilità dell'anatocismo”, poiché la capitalizzazione pattuita dalla parte è ben effettuabile in base al solo TAN indicato in contratto e il TAE rappresenta soltanto -evidentemente ai meri fini della trasparenza contrattuale, come risulta proprio dalla stessa rubrica dell'art. 6 della delibera CICR
9.2.2000- il valore del tasso di interesse applicato “rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
D'altro canto, la circostanza che i tassi creditori effettivo e nominale appaiono uguali non dipende dall'assenza di capitalizzazione, ma dal mero troncamento del risultato di calcolo ad un certo decimale;
l'effetto della capitalizzazione, che pur sussiste, risulta numericamente evidente, difatti, soltanto dal quinto decimale in avanti.
Con riferimento alla doglianza inerente l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, rileva il Tribunale che il contratto di conto corrente de quo è stato stipulato in data
29.9.2010 e quindi dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, avvenuta in data 22.4.2000.
La banca convenuta, in conformità a tale delibera, ha pattuito nel contratto all'art. 8 comma 1 (v. doc. n. 7 opposta) l'identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
Essendo prevista, la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, rileva il Tribunale che, in ottemperanza alla delibera CICR del pagina 9 di 19 febbraio 2000, sono stati indicati anche il tasso debitore effettivo -pari al 15,308%- oltre a quello nominale -pari al 14,500%.
Pertanto, non è illegittima nella fattispecie in esame l'applicazione dall'inizio del rapporto degli interessi anatocistici pattuiti.
Tuttavia, con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della modifica dell'art. 120 TUB del 2014, norma immediatamente precettiva secondo la consolidata interpretazione del Tribunale adito, l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.1.2014 è, invece, illegittima.
Osserva, difatti, il Tribunale che:
-nel nostro sistema esista il divieto generale dell'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., con le uniche deroghe codicistiche ammesse degli usi contrari, della domanda giudiziale e della convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
-il D. L.vo n. 342/99, modificando l'art. 120 TUB, ha previsto che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi sugli interessi” maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, cosicché è stata aggiunta con norma primaria un'altra deroga -oltre a quelle codicistiche- al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
-l'art. 1 comma 629 della L. n. 147/13, norma primaria, ha modificato di nuovo l'art. 120 TUB, prevedendo che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi” e non più di interessi sugli interessi;
non è più prevista, quindi, una deroga esplicita, necessaria in considerazione del permanente divieto -tranne eccezioni espresse- di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., cosicché essendo venuta meno la base normativa della precedente deroga, l'anatocismo era ammissibile dall'1.1.2014 solo
(anche per quanto riguarda l'anatocismo bancario) nei ristretti limiti previsti dalla norma codicistica;
peraltro, la lett. b) dell'art. 120 TUB come modificato nel 2013 chiarisce e conferma che, con la modifica normativa, non viene introdotta alcuna nuova deroga al divieto, poiché si stabilisce che gli interessi periodicamente capitalizzati non pagina 10 di 19 possono produrre interessi ulteriori e che gli interessi ulteriori sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
-l'art. 17 bis del D.L. n. 18/16, convertito nella L. n. 49/16, norma primaria, ha infine modificato di nuovo l'art. 120 TUB, ribadendo da un lato il divieto di anatocismo -ed invero gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale- e dall'altro ha introdotto una nuova deroga esplicita, consentendo alla lett. b) n. 2) che il cliente possa autorizzare anche preventivamente l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e in tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale (cd. anatocismo su accordo preventivo delle parti).
D'altro canto, non può invocarsi l'art. 161 comma 5 TUB, in forza del quale “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo” per sostenere l'applicabilità della delibera CICR 9.2.2000 anche dopo il 1.1.2014, sino a che non intervenga una nuova delibera del CICR;
trattasi, infatti, di norma transitoria idonea a disciplinare l'entrata in vigore del TUB quale emanato dal D. Lgs. n. 385/93 e non ha carattere di norma generale, che possa prevedere l'ultrattività della normativa tecnica secondaria anche in relazione a successive modifiche normative (che, a loro volta, sono accompagnate da norme transitorie). Questa lettura dell'art. 161 comma 5 TUB trova ulteriore conferma nell'intervento legislativo con D. L.vo n. 72/15 che, all'art 2 comma 2, nel dettare esplicita disciplina transitoria, prevede espressamente l'ultrattività delle delibere del
CICR e dei decreti e regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emessi ai sensi di norme abrogate o modificate dallo stesso decreto legislativo, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'TA nelle corrispondenti materie, specificando che “…Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.” Il richiamo espresso della norma fa ritenere che essa non abbia una portata generale e che non sia pertanto pagina 11 di 19 applicabile a qualsiasi modifica del TUB intervenuta dopo la sua entrata in vigore;
diversamente opinando il legislatore non avrebbe avvertito l'esigenza di esplicitare tale richiamo.”
Anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 21344/24) ha di recente affermato che in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120 comma 2 TUB, come sostituito dall'art. 1 comma 628 L. n. 147/2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Considerato che parte opposta ha contestato solo l'an dell'epurazione dal saldo del conto corrente degli interessi anatocistici successivi all'1.1.2014, ritenendo che la norma non sia immediatamente precettiva, ma non ha contestato specificamente la quantificazione degli interessi come calcolati dal perito della controparte, con riferimento alla quantificazione degli interessi anatocistici illegittimamente applicati dall'1.1.2014 può farsi riferimento alla perizia di parte prodotta dagli opponenti (v. doc. n. 10), nella quale si afferma (v. Allegato IV ristorni) che le competenze per interessi addebitate illegittimamente ammontano all'importo di euro 1.640,58; da tale importo vanno sottratti (v. Allegato I.1) gli importi di euro 17,65 e di 0,24 poiché antecedenti all'1.1.2014.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'importo per interessi illegittimamente addebitato dall'1.1.2014 sia pari ad euro 1.622,69 (euro 1.640,58 -17,65 -0,24).
Tale importo deve essere, quindi, decurtato dalla somma ingiunta con il decreto opposto.
Con riferimento alle censure inerenti il contratto di finanziamento in data 9.5.2017, ritiene il Tribunale che sia priva di pregio la doglianza inerente l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle condizioni e delle clausole relative agli interessi pattuiti ed invero in primo luogo dalla documentazione prodotta, ed in particolare dal contratto di mutuo (v. doc. n. 10 opposta) -e dal documento di sintesi sottoscritto (v. doc. n. 11 opposta)- emerge che sono stati indicati in modo dettagliato agli artt. 2, 3 e 5
pagina 12 di 19 rispettivamente gli interessi corrispettivi, l'indicizzazione, il cd. TAEG e gli interessi di mora.
E', altresì, sia priva di pregio l'eccezione relativa alla mancata indicazione del piano di ammortamento prescelto e del tipo di capitalizzazione, atteso che all'art. 5 del contratto
(v. doc. n. 10 opposta) le parti hanno pattuito il piano di ammortamento cd. alla francese, del quale viene data anche un'illustrazione; inoltre è stato allegato al contratto, e sottoscritto specificamente dalla società opponente, il piano di ammortamento predisposto, con l'indicazione delle singole rate e delle relative scadenze (v. doc. n. 12 opposta).
Ritiene il Tribunale che sia infondata l'eccezione relativa all'ipotizzato occulto illegittimo anatocismo nell'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di rimborso del finanziamento de quo; occorre, invero, considerare che il predetto piano di ammortamento è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di un quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che di per sé non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: sez. VI sent. del 28/10/2014; Sez. VI sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. VI sent. n. 3549 del 17/03/2015: nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all'italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il pagina 13 di 19 capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto più semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 27823/23) ha affermato che “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass.
n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”.
pagina 14 di 19 Di recente, anche le Sezioni Unite del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 15130/24) hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Ed ancora “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi
è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (v. Cass. n. 7382/25).
Ritiene il Tribunale che sia, del pari, infondata l'eccezione di nullità del contratto per erronea indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento ed invero, trattandosi di un contratto stipulato con una società e quindi non con un consumatore, l'indice di Part trasparenza che può venire in evidenza è il cd. e non il TAEG e l'asserita erronea Part indicazione dell' non condurrebbe in ogni caso a nullità della clausola, ma soltanto pagina 15 di 19 all'accertamento di una possibile responsabilità risarcitoria, ove prospettata e provata.
Con riferimento alle doglianze svolte in relazione alle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti e , va anzitutto osservato che, secondo il condivisibile Pt_2 Pt_3
insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 32225/18 e Cass. n. 16656/20), i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa in tema di tutela del consumatore in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale); tuttavia, occorre dare rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(v. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. X, causa C-534/15)- all'eventuale qualità di socio con partecipazione non trascurabile dell'impresa garantita o di amministratore rivestita dal fideiussore, qualifiche e collegamenti funzionali che escludono -appunto- l'applicabilità della disciplina prevista per i consumatori;
nella fattispecie in esame risulta che il era -al momento della sottoscrizione delle Pt_3
fideiussioni- socio al 100% della società debitrice e risulta che il -alla Pt_2
sottoscrizione delle fideiussioni- era amministratore unico della società debitrice (v. doc.
18 opposta) e pertanto non gli stessi non possono essere ritenuti consumatori.
Ritiene il Tribunale che sia, in ogni caso, infondata l'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust con riferimento alla fideiussione rilasciata in data 20.4.2017 da e atteso che la stessa è una fideiussione specifica (v. Parte_2 Parte_3
doc. n. 17 opposta) e, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v.
Cass. n. 10689/24 e Cass. n. 19401/24), non è possibile ritenere, in relazione al provvedimento della Banca d'TA n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità.
pagina 16 di 19 Ritiene il Tribunale che sia, altresì, infondata l'eccezione di nullità per violazione della normativa antritrust della fideiussione omnibus del 4.2.2013, poi modificata in data
11.5.2017, ed infatti, si rileva che:
-allo stato non esiste alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità competente –oggi l'AGCM– nei confronti della banca cedente il credito ingiunto o di altro istituto di credito che abbia accertato nel contraddittorio con esse l'esistenza di un un'intesa anticoncorrenziale relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole a suo tempo ritenute dalla Banca d'TA, nell'esame dello schema di contratto per le fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie predisposto dall'ABI, in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. n. 287/90 nella misura in cui esse fossero state applicate in maniera uniforme nel settore bancario;
-nel contesto di un'azione o eccezione di intesa anticoncorrenziale svolta in via autonoma dinanzi al Giudice ordinario –dunque nello schema delle cd. cause stand alone– l'onere probatorio incombente sulla parte che invoca l'esistenza dell'intesa illecita appare particolarmente gravoso, tenuto conto che esso dovrà in primo luogo dare prova diretta od indiretta dell'intervenuta concertazione tra più imprese indipendenti, dovendo gli opponenti fornire tutti gli elementi ad essi accessibili o allegabili sulla base dei quali poter procedere ad una successiva progressiva integrazione dei fatti costitutivi della condotta illecita dedotta sul piano antitrust;
-che nel caso di specie tale onere allegatorio risulta di fatto del tutto insufficiente anche ad orientare possibili scenari di indagine, tenuto conto che gli opponenti non hanno nemmeno affermato e fornito elementi di riscontro al fatto relativo alla conforme utilizzazione da parte delle banche di tale modello contrattuale all'epoca di sottoscrizione del contratto di fideiussione de qua, che evidentemente costituisce il presupposto fattuale -ancorché in sé comunque non sufficiente- della sussistenza di un'intesa (posto che la Banca d'TA non aveva ritenuto l'illiceità in sé delle clausole contestate, attinenti a norme derogabili, quanto piuttosto il fatto che l'applicazione pagina 17 di 19 uniforme dello schema contrattuale all'epoca sottoposto al suo esame avesse potenzialità restrittive della concorrenza).
L'inquadramento della controversia tra le cause stand alone implica che il e il Pt_2
erano onerati dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi Pt_3
costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra la prova dell'esistenza o comunque del permanere di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione de qua, ovvero nel 2013.
Ritiene il Tribunale che il e il non abbiano adempiuto all'onere Pt_2 Pt_3
probatorio posto a loro carico, non essendo invero sufficiente dedurre la mera conformità tra le clausole della fideiussione de qua e quelle del provvedimento ABI.
I medesimi hanno neppure richiesto al Tribunale ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di moduli standard di fideiussione omnibus utilizzati da un campione significativo di banche presenti in ampia parte dell'intero territorio nazionale in epoca coeva a quella della stipulazione della garanzia per cui è causa.
Essendo la censura relativa all'illegittima applicazione di interessi anatocistici nel suddetto contratto di conto corrente a decorrere dall'1.1.20214 l'unica meritevole di accoglimento, l'opposizione proposta va accolta solo in parte e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 7248/2023 emesso in data 20.4.2023 dal Tribunale di Milano.
Gli opponenti vanno condannati a pagare, in solido, all'opposta la somma complessiva di euro 74.353,54, pari all'importo di euro 27.189,20 (euro 28.811,89 - euro 1.622,69) con riferimento al saldo del conto corrente ed inoltre all'importo di euro 47.164,34 con riferimento al finanziamento chirografario;
su tali due importi spettano dal 12.6.2018 (v. doc. nn. 10 e 15 fasc. monit.) rispettivamente gli interessi legali ex art. 1284 comma 1
c.c. e gli interessi convenzionali di mora del 7,22%.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite con riferimento sia alla fase monitoria sia alla fase dell'opposizione, gli opponenti vanno condannati a rimborsare, in solido, all'opposta le pagina 18 di 19 spese come liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e di quelli minimi per la fase istruttoria.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla società da Parte_1
e da revoca il decreto ingiuntivo n. 7248/2023 Parte_2 Parte_3
emesso in data 20.4.2023 dal Tribunale di Milano;
-condanna la società e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagare, in solido, alla società la somma complessiva di euro Controparte_1
74.353,54, pari all'importo di euro 27.189,20 oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 12.6.2018 ed all'importo di euro 47.164,34 oltre agli interessi convenzionali di mora del 7,22% dal 12.6.2018;
-condanna la società e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
rimborsare, in solido, alla società le spese di giudizio che si Controparte_1
liquidano nella somma di euro 11.268,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Giudice estensore dott. Guido Macripò
La Presidente dott.ssa Laura Massari
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