Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00471/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI RO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Cipolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dall’Interessata in data 06 settembre 2023;
del diritto della ricorrente a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero, in subordine, dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025 la ricorrente ha lamentato il silenzio inadempimento serbato, in tesi, illegittimamente, dalla Questura di Ferrara, sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata in data 6 settembre 2023, chiedendo, quindi, l’accertamento dell’illegittimità del predetto silenzio e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso richiesto, ovvero, in subordine, ad ottenere un provvedimento espresso.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
All’esito dell’udienza del 23 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Come dato conto da parte ricorrente in data 3 aprile 2025, nelle more del giudizio è stato rilasciato il permesso di soggiorno richiesto.
Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In punto spese di lite, poiché il silenzio inadempimento da parte dell’Amministrazione, oltre il termine di cui all’art. 2, l. n. 241 del 1990, non risulta essere stato giustificato, e si è protratto anche dopo il deposito del ricorso, fino al 1 aprile 2025 (data della comunicazione della Questura di Ferrara) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'LI RO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Iva e cpa come per legge, da attribuirsi al procuratore, avv. Massimo Cipolla, dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.