Art. 1494.
(Risarcimento del danno).
In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
(Risarcimento del danno).
In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.