19 aprile 1942
(Applicabilita' delle norme sulla vendita).
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.
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- 1. Cassazione civile n. 13717/2014https://www.brocardi.it/ · 236.5104
(massima n. 1) In materia di contratto misto di vendita e permuta, data l'applicabilità delle norme sulla vendita, con o senza la clausola di compatibilità di cui all'art. 1555 cod. civ. (a seconda che il giudice di merito ritenga prevalente l'una o l'altra causa negoziale), l'accertamento del vizio di una delle cose date in permuta giustifica il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell'effettiva sua eliminazione, la cui necessità determina comunque una riduzione del valore della "res". Tale risarcimento può essere escluso solo se cumulato con un'"actio quanti minoris", giacché in tal caso esso assume la valenza di un'eliminazione indiretta del vizio, corrispondente ad un'azione di esatto adempimento, a sua volta esclusa in materia.
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Giurisprudenza • 196
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/04/2023, n. 831Provvedimento: […] c.c., applicabile alla fattispecie giusta il richiamo di cui all'art.1555 c.c. […] La fattispecie, invece, sarebbe da inquadrare nella previsione dell'art. 1472 c.c., applicabile alla permuta ai sensi dell'art. 1555 c.c., sicché la mancata venuta ad esistenza del bene futuro, ormai definitiva, avrebbe comportato la nullità del contratto per mancanza dell'oggetto. […]Leggi di più...
- nullità contrattuale·
- art. 1555 c.c.·
- art. 112 c.p.c.·
- art. 1472 c.c.·
- compensazione spese·
- competenza tribunale ordinario·
- permuta di cosa presente con cosa futura·
- art. 334 c.p.c.·
- appello incidentale·
- inadempimento contrattuale