(Applicabilita' delle norme sulla vendita).
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.
(massima n. 1) In materia di contratto misto di vendita e permuta, data l'applicabilità delle norme sulla vendita, con o senza la clausola di compatibilità di cui all'art. 1555 cod. civ. (a seconda che il giudice di merito ritenga prevalente l'una o l'altra causa negoziale), l'accertamento del vizio di una delle cose date in permuta giustifica il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell'effettiva sua eliminazione, la cui necessità determina comunque una riduzione del valore della "res". Tale risarcimento può essere escluso solo se cumulato con un'"actio quanti minoris", giacché in tal caso esso assume la valenza di un'eliminazione indiretta del vizio, corrispondente ad un'azione di esatto adempimento, a sua volta esclusa in materia.
Leggi di più…(massima n. 1) L'azione di riduzione del prezzo, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1492 c.c., in tema di vendita, è applicabile, a norma dell'art. 1555 c.c., anche al contratto di permuta, dal momento che devono ritenersi compatibili, con quest'ultimo contratto, tutte quelle norme in materia di vendita che, pur facendo riferimento al prezzo, non si riferiscono al suo carattere pecuniario, ma considerano il prezzo come corrispettivo della prestazione e quindi si fondano genericamente sulla funzione di scambio del contratto. […]
Leggi di più…(massima n. 1) Nel contratto di "permuta del bene presente con bene futuro", l'effetto traslativo ex art. 1472 c.c. (applicabile ai sensi dell'art. 1555 c.c.) si verifica quando la cosa viene a esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali. […]
Leggi di più…[…] costituite da muretti e pilastri, fossero inidonee a determinare l'esistenza dei beni futuri oggetto del contratto, ed aveva conseguentemente ridotto il danno subito dai proprietari dell'area permutata in misura pari al valore dei manufatti realizzati). (massima n. 2) L'esatta qualificazione del contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di area fabbricabile in cambio di parti dell'edificio da costruire a cura e mezzi della società cessionaria è quella di permuta di cosa presente con cosa futura, alla quale si applica l'art. 1472 cod. civ. in forza della previsione dell'art. 1555 cod. civ. […]
Leggi di più…[…] Il codice civile del 1942 nel disciplinare il contratto di permuta, avverte la necessità di inserire una norma, l'articolo 1555 c.c., con cui dispone che le norme sulla vendita si applicano alla permuta in quanto compatibili. […]
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