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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/05/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1155/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) con l'avv. DOMENICO LUBUONO Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
( ) con l'avv. MICHELA Controparte_1 C.F._2
BACCHETTI resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in decisione;
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di aver contratto matrimonio il 24/07/2010 con Parte_1 CP_1
, che dal matrimonio erano nate due figlie (il 16.12.2012) e (il
[...] Per_1 Per_2
3.6.2016) e che, infine, con decreto dd.
7.6.2022 il Tribunale di Udine aveva omologato la separazione consensuale, ha chiesto al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affidamento esclusivo delle minori a sé e ad un aumento
1 del contributo al mantenimento ordinario delle figlie a carico del padre, rappresentando un complessivo disinteresse paterno per le esigenze morali e materiali delle figlie.
Si è costituito , aderendo alla domanda di divorzio, ma a Controparte_1
condizioni diverse rispetto a quelle richieste dalla ricorrente.
All'esito della prima udienza avanti al giudice relatore, le parti sono addivenute ad un accordo meramente parziale e temporaneo e i procuratori hanno chiesto la pronuncia di divorzio, con successiva rimessione della causa in istruttoria.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”;
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti, essendo certamente decorsi oltre 6 mesi dalla pronuncia dell'omologa della separazione consensuale (decreto dd. 07.06.2022 n.
1514/2022).
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 24/07/2010, in Cormons (UD) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CORMONS dell'anno 2010 al n. 7 parte 2 serie A, da Pt_1
nata in [...] il [...], e nato ad [...]
[...] Controparte_1
il 15/03/1980;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormons (UD) di procedere all'annotazione della sentenza (atto n. 7 parte 2 serie A anno 2010);
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 27.05.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
3
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) con l'avv. DOMENICO LUBUONO Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
( ) con l'avv. MICHELA Controparte_1 C.F._2
BACCHETTI resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in decisione;
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di aver contratto matrimonio il 24/07/2010 con Parte_1 CP_1
, che dal matrimonio erano nate due figlie (il 16.12.2012) e (il
[...] Per_1 Per_2
3.6.2016) e che, infine, con decreto dd.
7.6.2022 il Tribunale di Udine aveva omologato la separazione consensuale, ha chiesto al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affidamento esclusivo delle minori a sé e ad un aumento
1 del contributo al mantenimento ordinario delle figlie a carico del padre, rappresentando un complessivo disinteresse paterno per le esigenze morali e materiali delle figlie.
Si è costituito , aderendo alla domanda di divorzio, ma a Controparte_1
condizioni diverse rispetto a quelle richieste dalla ricorrente.
All'esito della prima udienza avanti al giudice relatore, le parti sono addivenute ad un accordo meramente parziale e temporaneo e i procuratori hanno chiesto la pronuncia di divorzio, con successiva rimessione della causa in istruttoria.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”;
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti, essendo certamente decorsi oltre 6 mesi dalla pronuncia dell'omologa della separazione consensuale (decreto dd. 07.06.2022 n.
1514/2022).
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 24/07/2010, in Cormons (UD) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CORMONS dell'anno 2010 al n. 7 parte 2 serie A, da Pt_1
nata in [...] il [...], e nato ad [...]
[...] Controparte_1
il 15/03/1980;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormons (UD) di procedere all'annotazione della sentenza (atto n. 7 parte 2 serie A anno 2010);
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 27.05.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
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