Ordinanza cautelare 5 giugno 2024
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 7665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7665 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07665/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01129/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LL LI s.r.l. e Colma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Alfredo Contieri e Luigi Ascione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Raffaele De Cesare n. 7;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
a) dell’ordinanza di demolizione n. 189 dell’11 dicembre 2023, emessa dal Comune di Torre del Greco;
b) di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi lesivi dei diritti delle ricorrenti;
quanto ai motivi aggiunti:
c) del provvedimento del Comune di Torre del Greco prot. n. 49882 del 24 agosto 2015, avente a oggetto “ Pratica edilizia n. 367/2014: Realizzazione di vasche interrate per la raccolta delle acque e posa in opera di tubazioni e griglie ecc....al Viale Campania Istanza SCIA (Segnalazione certificata Inizio Attività). Prot. n. 33475 del 03/06/2015 ”;
d) del provvedimento del Comune di Torre del Greco prot. n. 41341 del 7 settembre 2023, avente a oggetto “ Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/01, prot. n. 71751 del 10.12.2020. Provvedimento di nullità e inammissibilità degli interventi previsti da effettuarsi nell’area urbana sita al Viale Campania n. 8, identificata nel NCT al foglio 20 p.lle 828 e 829 ”;
e) del provvedimento del Comune di Torre del Greco prot. n. 41314 del 7 settembre 2023, avente a oggetto “ Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria prot. n. 69569 del 23.10.2019 - Pratica Edilizia n. 556/2019, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/01 per sanare gli interventi eseguiti all’area, sita in questo Comune al Viale Campania n. 8 (attuale Viale Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa), censita nel NCT al foglio 20 p.lle 828 e 829. Silenzio diniego ”;
f) di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi lesivi dei diritti delle ricorrenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa IA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
I. Con l’ordinanza n. 189 dell’11 dicembre 2023, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Comune di Torre del Greco ha ingiunto alla LL LI s.r.l. e alla ditta affittuaria Colma s.r.l. “ di procedere ai sensi del 2° comma dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., a propria cura e spese, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica …, alla demolizione di tutte le opere abusive [nella stessa ordinanza] descritte, ed al ripristino dello stato originario dei luoghi ”. Si tratta dei seguenti interventi:
“ 1. Realizzazione di capannone adibito a stoccaggio di materiale, costituito da due strutture rettangolari adiacenti. Le strutture sono costituite da intelaiatura di pilastri in profilati a doppia T in acciaio, saldamente bullonati al suolo su plinti in acciaio e collegati alla sommità da travi in ferro nella direzione longitudinale e da elementi di travature reticolari nella direzione trasversale. Il capannone è coperto da telo in pvc, che si sviluppa anche lungo le pareti verticali a delimitarne il perimetro, copre una superficie di circa mq 946.00, ha un’altezza massima di circa ml 6,80 e un’altezza minima di circa ml 5,85. All’interno sono collocate scaffalature in ferro collegate a binari fissati al suolo che si sviluppano lungo il perimetro del capannone;
2. cambio di destinazione d’uso dell’area rispetto a quanto prescritto dal Titolo abilitativo PdC 88/2017 che recita: "per la sistemazione a verde dell’area esterna mediante piantumazione di alberi di alto fusto, realizzazione di aiuole, sistemazione panchine e creazione di un percorso carrabile pavimentato con cemento drenante" in area di sosta di autoveicoli al servizio del personale e delle attività svolte nel capannone di cui al punto 1;
3. mancata realizzazione delle aree a verde come da Titolo abilitativo PdC 88/2017 (aiuola centrale e perimetrale lungo lo sviluppo delle p.lle 828/829); mancata piantumazione del numero di specie arboree pari a nn. 55 platani e nn. 10 rose cespugli; al momento del sopralluogo si è riscontrato la presenza di 9 lecci all’interno di aiuole prefabbricate circolari;
4. realizzazione di vasca di raccolta aperta con griglia in ferro, in corrispondenza della bocca posta a monte della p.lla 829. La vasca occupa una superficie di circa mq 18,00 ed è delimitata da muretti in c.a. alti circa m1 1,00 e dal muro di confine con le particelle di altra proprietà, posta su lato Vesuvio;
5. fusione della particella 828 con porzione della particella 1122, di altra ditta proprietaria, lungo il confine superiore della recinzione posta su lato Napoli; la recinzione è costituita da un muretto alto circa ml 0,60 sul quale è installata una ringhiera per un’altezza totale di circa ml 1,55, le altezze sono state ricavate rispetto al piano della p.lla 828. A metà della recinzione è presente un cancello a due battenti apribile solo verso la p.lla 1122 essendo presente un dislivello di quota tra il calpestio della p.lla 828 posta più in alto e la p.lla 1122 posta più in basso;
6. frazionamento della p.lla 828 mediante l’installazione di recinzione metallica appoggiata su blocchi di cemento prefabbricato; la porzione frazionata è attualmente utilizzata da una ditta che svolge attività di riparazione carrozzeria autoveicoli, all’interno dell’adiacente particella 684;
7. mancata ottemperanza delle prescrizioni di cui alla Autorizzazione Paesaggistica n. 8 del 26/03/2019 laddove la stessa viene rilasciata con la vincolante prescrizione: "che l’altezza della recinzione non deve superare i mt 2,00 di altezza, e che la stessa sia mimetizzata con i rampicanti verdi", in quanto le altezze rilevate lungo il confine con il liceo De Bottis, risultano in vari punti superare il limite di altezza prescritto, e non è stata predisposta nessun tipo di mimetizzazione a verde della recinzione stessa;
8. realizzazione di tettoia in lamiera coibentata aperta su due lati sorretta da tubolari metallici di superficie pari a circa mq 3.00, posta in prossimità della vasca di raccolta di cui al punto 4);
9. l’area del piazzale relativo alle p.lle 828 e 829, presenta impianti sottotraccia con pozzetti di ispezione e caditoie complete di griglie in ferro difformi da quanto rappresentato nei grafici allegati alla C.I.L.A (Fascicolo 412/2016) che come detto non è stata istruita ”.
Nell’ordinanza si rileva che:
- “ ai sensi dell’art. 10 della L.R. 16/2004 dalla data di approvazione [del P.R.G. di cui al decreto presidenziale n. 2598 del 18 ottobre 1978] sono vigenti le misure di salvaguardia ”;
- “ le opere sopra citate ricadono in area assoggettata alle norme:
della zona omogenea: "F3 Verde pubblico attrezzato" - del P.R.G. vigente;
della zona omogenea: "D2 - Insediamenti Commerciali esistenti" del P.U.C. (*) parte operativa adottato con deliberazione della G.C. n. 16 del 25.02.2021;
(*) dalla nota dirigenziale prot. n. 3992 del 16.03.2023 si precisa "Essendo trascorsi 12 mesi dalla adozione del PUC programmatico e nelle more della definitiva approvazione, nell’ambito dei procedimenti produttivi di carattere urbanistico - edilizio si dovranno tenere in considerazione le NTA del vecchio PRG e le norme di cui al PTP"
di tutela della zona: "R.U.A.- Recupero Urbanistico Edilizio e Restauro Urbanistico Ambientale" del Piano Territoriale Paesistico dell’area del Vesuvio, approvato, in data 04.07.2002, con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ”;
- “ il territorio comunale è assoggettato:
al vincolo idrogeologico, art. 1 del R.D. 30.12.1923 n. 3267, per le parti di bacino idrogeologico dei lagni vesuviani;
al vincolo di tutela di cui al Decreto Ministeriale del 20.01.1964, con il quale l’intero territorio comunale, con esclusione della zona portuale, è stato dichiarato, ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497, di "notevole interesse pubblico", vincolo riproposto con il Decreto Ministeriale del 28.03.1985, emanato in esecuzione del Decreto Ministeriale del 21.09.1984;
alle norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico dell’area del Vesuvio, approvato con Decreto del Ministro per i Beni e le attività Culturali di concerto con il Ministro dell’Ambiente e la Tutela del Territorio del 04.07.2002, pubblicato sulla G.U. n. 219 - Serie Generale del 18.09.2002;
al vincolo sismico, grado di sismicità S=9, giusta D.M. del 07.03.1981, classificazione riconfermata con Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 07.11.2002;
al vincolo di cui al D.M. del 25.05.1981, con il quale è stato dichiarato, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, "gravemente danneggiato";
ai vincoli derivanti dalla perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio, giusto Decreto Ministeriale del 04.12.1992, emanato in esecuzione della Legge 394/1991;
alle norme del "Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino del Sarno", adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 04.04.2002 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 21 del 22.04.2002 ”.
Avverso questo provvedimento, le ricorrenti – LL LI s.r.l., proprietaria delle particelle 828 e 829, e Colma s.r.l., affittuaria sia di tali particelle, sia delle particelle 497, 293, 296, 1360, 1190, 1191, 1193 e 1194 (di altra proprietaria) – muovono le seguenti censure:
1) sostengono “ la presenza per ciascun intervento di titoli abilitativi edilizi la cui validità ed efficacia non è, né è mai stata, oggetto di contestazione da parte del Comune di Torre del Greco ” segnatamente:
- quanto al punto n.1 dell’ordinanza impugnata, il “ capannone adibito a stoccaggio materiale ” consisterebbe, invece, in “ scaffalature coperte identiche ad altre presenti in sito e già ritenute legittime dal giudice amministrativo e dallo stesso Comune di Torre del Greco … strutture mobili, progettate per essere facilmente smontate e rimosse ”; “ per l’istallazione delle scaffalature coperte con telo oggetto dell’ordinanza n. 189/2023, è stata presentata una SCIA il 10.12.2020 ”, mai inibita, ed “ è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori in data 29.08.2022 con nota prot. n. 68312 tramite la procedura al Portale SUE del Comune ”;
- quanto ai punti n. 2 e 3, “ il Comune procedente mostra di ignorare la SCIA con opere a farsi del 22.10.2019, avente ad oggetto proprio l’area esterna su cui è stata realizzata una sistemazione diversa dal titolo edilizio PdC 88/2017. Su tale SCIA risulta avviato il procedimento di verifica con nomina del RUP ad oggi in corso ”;
- quanto al punto n. 4 dell’ordinanza, “ l’amministrazione procedente erroneamente omette di considerare che tale manufatto [vasca di raccolta con griglia in ferro] “ è stato eseguito in virtù di titolo edilizio, e cioè della SCIA prot. n. 33475 del 03.06.2015 (pratica edilizia 367/2015) ”;
- quanto al punto n. 9, “ una parte della rete oggetto di contestazione, non rinvenuta nei grafici della CILA 2016, era in precedenza già stata realizzata secondo la SCIA prot. n. 33475 del 03.06.2015.
Infatti, la CILA del 2016 era stata presentata per opere di completamento e di rifunzionalizzazione della rete di raccolta delle acque piovane e delle acque reflue già realizzata con la SCIA del 2015 ”.
2) “ la SCIA, quindi, una volta perfezionatasi costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, che è equiparabile, quanto agli effetti, al rilascio del provvedimento espresso, che può essere rimosso solo mediante l’esercizio del potere di autotutela ”; laddove “ nel caso di specie per nessuna delle segnalazioni richiamate il Comune resistente è intervenuto tempestivamente ai sensi dell’art. 21-nonies, di talché allo stato gli effetti delle stesse sono orami definitivi e non più modificabili ”;
3) “ le conclusioni di cui al punto n. 1 dell’ordinanza di demolizione n. 189/2023, inerenti le scaffalature metalliche sono palesemente in contrasto con la sentenza n. 1771/2013 del TAR Campania Napoli nonché contraddittorie rispetto a quanto ritenuto dall’amministrazione comunale medesima nella nota prot. n. 6772 del 30.1.2014 ”;
4) “ la muratura lungo il confine nord della particella 828 è stata realizzata anteriormente al 2015: infatti risulta già rappresentata nel grafico allegato alla SCIA prot. n. 33475 del 03.06.2015 per la realizzazione della vasca ”; “ non vi è stato alcun frazionamento dell’area, ma semplicemente si è provveduto a delimitare la particella 828 esercitando il diritto di chiudere il fondo sancito dall’art. 841 c.c. … attraverso la mera posa in opera di recinzione metallica appoggiata su blocchi di cemento prefabbricato, dunque tramite una recinzione non ancorata al suolo e che non comporta alcuna apprezzabile trasformazione del territorio ” e dunque non richiede alcun titolo edilizio; la “ tettoia in lamiera coibentata ” sarebbe in realtà “ un contenitore in materiale plastico, amovibile, privo di impianto che poggia su di una struttura metallica, semplicemente appoggiata al suolo e coperta da una tettoia ”, per cui non sarebbe stato necessario alcun tipo di permesso;
5) a seguito della perimetrazione del P.U.C., di cui alla deliberazione di Giunta n.16 del 25 febbraio 2021, l’area in oggetto “ ricade in Zona D2 - Insediamenti commerciali esistenti ”; “ ai fini del rischio idraulico e di alluvione, l’Autorità di Bacino ha provveduto alla rettifica della perimetrazione dell’area su richiesta del soggetto privato e a seguito di ciò, l’area in oggetto non ricade nelle aree a pericolosità e a rischio di alluvione, quindi non è soggetta al vincolo idrogeologico e alla norma del P.S.A.I. ”; “ l’area in oggetto, ancora, non ricade nella perimetrazione dell’Ente Parco del Vesuvio ”; “ rispetto al rischio sismico, va evidenziato che sono state svolte in sito specifiche analisi, in particolare la prospezione sismica attiva di tipo MASW che ha consentito di attribuire al suolo la categoria sismica di cui alle NTC adottate con DM 14.1.2008 e all’OPCM 3274/2003 ss.mm.ii, ovvero al categoria di suolo tipo: B ”.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che, per giurisprudenza consolidata, “ la valutazione degli abusi edilizi richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 18/10/2022, n.8848; 29/7/2022, n. 6681; 30/6/2020, n. 4170; 7/11/2019, n. 7601) ” (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 1° marzo 2023, n. 2119).
Per gli interventi oggetto del provvedimento impugnato – un capannone di circa 946 mq, il cambio di destinazione d’uso dell’area da sistemazione a verde ad area di sosta di autoveicoli, una vasca di raccolta di circa 18 mq delimitata da muretti, una recinzione che non rispetta le prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica n. 8/2019, il frazionamento della p.lla 828 con adibizione di una porzione ad attività di riparazione carrozzeria autoveicoli, una tettoia in lamiera di circa 3 mq, impianti sottotraccia con pozzetti di ispezione e caditoie difformi da quanto rappresentato nei grafici allegati alla C.I.L.A (Fascicolo 412/2016) mai istruita – sarebbe stato necessario (per alcuni anche singolarmente considerati, ma in ogni caso per tutti ove valutati nel loro complesso) il previo rilascio del permesso di costruire; sicché correttamente il Comune li ha ritenuti abusivi e ne ha disposto la demolizione.
Essi devono, infatti, essere ricondotti alla fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 380 del 2001, per aver determinato una “ trasformazione edilizia e urbanistica del territorio ”, mediante “ costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati ”, “ installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture … utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili ” non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, “ realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato ”.
Inoltre, conformemente a quanto già affermato dal Consiglio di Stato in relazione agli interventi precedentamente realizzati sull’area oggetto del presente giudizio, assume portata dirimente la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, per le ragioni di seguito meglio esplicitate.
A tal riguardo, non giova alle ricorrenti il richiamo alla sentenza di questo Tribunale n. 1771 del 2013, con la quale la Sezione aveva ritenuto di non poter qualificare come intervento edilizio “ delle piccole pensiline [che] non creano superficie o volume ”, né “ un piccolissimo gazebo ”, né le scaffalature, né “ le piccole strutture accessorie alla preesistenza condonata ”. Come osservato dal Comune di Torre del Greco, la sentenza non riguarda le scaffalature colpite dall’ordinanza di demolizione impugnata in questa sede, ma altre scaffalature, sicché non vi è giudicato opponibile sul punto. Inoltre, come pure rilevato dal Comune, con la più recente sentenza 12 aprile 2023 n. 2238, avente a oggetto “ l’ordinanza di demolizione n. 628/2018 con cui si contesta che in corrispondenza della particella 497 risultano installate n. 4 tettoie in lamiera grecata a copertura di scaffalature mobili, ubicate: n. 1 su lato Torre Annunziata del fondo in adiacenza al muro di confine di superficie circa 50 mq ed altezza circa 7 m, e n. 3 su lato Vesuvio del capannone industriale identificato con particella 296 occupante una superficie totale di circa 202 mq ed altezza mx di 5,00 m ”, questo stesso Tribunale ha ritenuto che “ come chiarito in sede di riesame, con il provvedimento prot. 59152 del 2018, a seguito di istanza di annullamento o revoca presentata da parte ricorrente, il motivo per cui le scaffalature in questione non possono essere ritenute legittime risiede in primo luogo nella circostanza che esse necessitano di autorizzazione paesaggistica, in quanto "alterano in modo significativo lo stato dei luoghi in cui ricadono" e ostruiscono le vedute panoramiche.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce, per espressa disposizione di legge, atto autonomo e presupposto rispetto a qualsiasi titolo edilizio. Essa, anche qualora si tratti di un intervento di edilizia libera, deve ritenersi comunque necessaria, nel caso in cui – come nella fattispecie in esame – l’opera abbia un impatto paesaggistico, dal momento che le norme edilizie e quelle paesaggistiche hanno finalità diverse ( cfr. tra le tante: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3 dicembre 2014 n. 6308, Cons. Stato, Sez. VI, 14 luglio 2014 n. 3618, T.A.R., (Veneto) sez. II, 13/11/2017, n.1007; T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 08/07/2020, n.528).
Pertanto, tale motivazione supera tutte le questioni concernenti l’asserita legittimità delle tettoie dal punto di vista urbanistico in quanto sussumibili nell’attività libera, rendendo le relative cesure inammissibili per difetto di interesse.
Il provvedimento di riesame, infatti, ha effettuato una conferma in senso proprio del precedente provvedimento di demolizione, integrandone la motivazione con riferimento al profilo paesaggistico, in precedenza non espressamente evidenziato, benché anche nell’ordinanza di demolizione si facesse riferimento ai numerosi vincoli (idrogeologico, paesaggistico, del Parco del Vesuvio) gravanti sull’area.
Tali profili rendono inutile l’esame delle ulteriori doglianze relative alla questione della configurabilità o meno di un volume, in relazione alle scaffalature realizzate in aderenza al capannone industriale lato Vesuvio.
Tuttavia, per mera completezza, si evidenzia che le tettoie in questione, essendo chiuse su tre lati, anche se sono solo adiacenti e non solidali tra loro, come si legge nel ricorso, costituiscono comunque un volume e devono pertanto essere autorizzate con permesso di costruire, trattandosi di strutture caratterizzate da stabilità ”.
La decisione è stata confermato dal Consiglio di Stato, il quale ha affermato che “ dall’esame delle foto allegate alla relazione depositata dal Comune in adempimento all’ordinanza istruttoria del T.a.r. emerge che le tettoie sono di rilevante dimensione e poste molto in alto e sono anche chiuse su tre lati (si vedano le foto da 7 a 11 contenute nell’allegato 1 alla relazione).
La rilevanza paesaggistica di tali manufatti non può essere messa in discussione dal momento che trasformano una superficie scoperta di oltre 200 mq in spazio coperto. Inoltre alcune di esse sono coperte su tre lati e costituiscono volume.
Le foto prodotte a suo tempo e che si riferiscono senz’altro all’immobile di cui è causa rappresentano in modo sufficiente la situazione di fatto così da non rendere necessario alcun approfondimento istruttorio …
La necessità dell’autorizzazione paesaggistica non può essere messa in dubbio cosicché le conclusioni cui è giunto il primo giudice sono corrette e debbono in questa sede trovare conferma.
Tale considerazione, nonostante alcune di esse siano chiuse su tre lati, consente di non approfondire una valutazione della loro rilevanza sul piano edilizio in quanto l’autorizzazione paesaggistica non è prevista solamente in presenza di manufatti regolati dalle norme edilizie, essendo prevista a tutela di beni diversi da quelli salvaguardati da queste ultime ” (sezione seconda, sentenza 15 dicembre 2023).
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
II. Successivamente, il Comune di Torre del Greco:
- con il provvedimento prot. n. 49882 del 24 agosto 2015, relativo alla “ Pratica edilizia n. 367/2014: Realizzazione di vasche interrate per la raccolta delle acque e posa in opera di tubazioni e griglie ecc....al Viale Campania Istanza SCIA (Segnalazione certificata Inizio Attività). Prot. n. 33475 del 03/06/2015 ”, ha diffidato la LL LI s.r.l. “ a non eseguire e/o a sospendere ogni attività edilizia in atto sui luoghi oggetto d’intervento ”, in ragione del persistente “ stato di carenza documentate della domanda, per cui la pratica risulta sospesa … mancando prioritariamente la comparazione grafica "stato dei luoghi/progetti" ”; nel merito: “ la documentazione fotografica risulta carente ”, “ le sezioni longitudinali e trasversali fanno riferimento allo "stato di progetto" delle sole vasche e non allo stato di fatto "ante intervento" di tutta la zona interessata ”, la relazione dettagliata richiesta “ risulta carente di analisi tecniche e documentali atte a verificare se l’intervento sia soggetto al parere vincolante di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza Beni Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli ”, i chiarimenti richiesti “ risultano insufficienti ”, manca il “ deposito dei calcoli strutturali al Genio Civile così come da normativa regionale vigente ”;
- con il provvedimento prot. n. 41341 del 7 settembre 2023, avente a oggetto “ Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/01, prot. n. 71751 del 10.12.2020. Provvedimento di nullità e inammissibilità degli interventi previsti da effettuarsi nell’area urbana sita al Viale Campania n. 8, identificata nel NCT al foglio 20 p.lle 828 e 829 ”, ha comunicato alla Colma s.r.l., ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del D.P.R. n. 380 del 2001, che “ la procedura SCIA proposta, volta all’esecuzione delle seguenti opere e/o trasformazioni urbanistico-edilizie: "installazione di un capannone retrattile, composto da due corpi adiacenti avente le caratteristiche dimensionali: larghezza m 30,00, lunghezza m 27,00, altezza massima fuori terra m 5,00, superficie coperta mq 810,00 e volume mc 4050,00", da eseguirsi nell’area sita in questo Comune alla Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8, riportata nel NCT al foglio 20 p.lle 828 e 829, è nulla e inammissibile ”, ferma restando la facoltà “ di ripresentare la procedura amministrativa come previsto dalla normativa ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/01 (o in caso alternativo ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 380/01) [permesso di costruire o SCIA alternativa] , con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia ”, trattandosi di “ palesemente di intervento di nuova costruzione ” ed essendo altresì necessarie l’autorizzazione sismica e l’autorizzazione paesaggistica;
- infine, con il provvedimento del Comune di Torre del Greco prot. n. 41314 del 7 settembre 2023, avente a oggetto “ Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria prot. n. 69569 del 23.10.2019 - Pratica Edilizia n. 556/2019, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/01 per sanare gli interventi eseguiti all’area, sita in questo Comune al Viale Campania n. 8 (attuale Viale Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa), censita nel NCT al foglio 20 p.lle 828 e 829. Silenzio diniego ”, ha comunicato alla LL LI “ che è maturato il silenzio/rifiuto, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.P.R. 380/01, della S.C.I.A. in sanatoria di cui in oggetto, presentata, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/01 … per interventi edilizi eseguiti nelle diverse difformità alla PdC n. 88/2017 nonché alla SCIA prot. n. 57606 del 04.09.2019 sull’area sita in questo Comune al Viale Campania n. 8 (attuale Viale Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa), censita nel NCT al foglio 20 p.11e 828 e 829, consistenti in: - Difformità rispetto al PdC n. 88/2017 e specificamente: "le aiuole perimetrali e l’aiuola centrale non sono state realizzate"; - Difformità rispetto alla SCIA prot. n. 57606 del 04.09.2019 e specificamente: "non è stato posto in opera il rivestimento in scaglie di pietra vesuviana" ”.
Avverso tali ulteriori provvedimenti, impugnati con i motivi aggiunti depositati il 22 maggio 2024, le ricorrenti muovono le seguenti censure:
6) “ difetto di notificazione dei provvedimenti impugnati ” in quanto “ asseritamente notificati al legale rapp.te delle odierne deducenti … ex art. 140 c.p.c., per irreperibilità del destinatario ”; inoltre, “ per il provvedimento prot. n. 41314 del 2023 non è stato mai notificato né comunicato … il nome responsabile del procedimento e/o dell’istruttoria individuato dall’Amministrazione resistente per istruire la pratica edilizia ”;
7) quanto al provvedimento prot. n. 41341 del 2023:
- “ l’Amministrazione resistente non ha rispettato il termine di 30 giorni normativamente previsto dal combinato disposto dai commi 3 e 6-bis dell’art. 19 della legge sul procedimento amministrativo per contestare la legittimità delle opere oggetto di giudizio ”, successivamente essendo tali poteri inibitori “ subordinati alla ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 21 nonies L. 241/90 ”;
- “ è illegittimo l’esercizio dei poteri di autotutela spettanti al Comune con riferimento alla SCIA non preceduta dalla comunicazione dell’avvio del procedimento e senza l’attivazione di alcuna altra forma di interlocuzione con l’interessato ”;
- “ il provvedimento impugnato prot. 41341 del 7.9.2023 è l’atto conclusivo di un procedimento istruttorio iniziato a ben tre anni di distanza dalla presentazione della summenzionata SCIA edilizia e che tradisce l’omessa valutazione da parte dell’Ente resistente del legittimo affidamento del privato ”, considerato che “ l’Ente comunale con ordinanza n. 1200/2011 aveva comminato una sanzione demolitoria per delle scaffalature perfettamente identiche a quelle oggetto del presente giudizio, ritenendo (erroneamente) che per il loro montaggio fosse necessario un previo titolo edilizio. In seguito, il TAR Campania Napoli con la sentenza n. 1771/2013, ritenendo che i menzionati kopron non potessero essere ricompresi in alcuna delle categorie edilizie enumerate all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 considerò la loro istallazione come attività del tutto libera ” e che “ investita successivamente da una ulteriore DIA [per] sistemare sull’area anzidetta altre scaffalature identiche, [l’Amministrazione] la considerava inutiliter data, ritenendola attività non soggetta ad autorizzazione preventiva (cfr. nota prot. n. 6772 del 30 gennaio 2013) ”;
- “ i kopron non sono qualificabili quali nuove costruzioni essendo opere mobili e retrattili inidonee a formare nuovi volumi in quanto aperte su più lati ”; “ si insiste nel sottolineare la completezza della documentazione prodotta al Comune procedente ”; “ la Meridionale Alluminio srl ha cambiato la propria denominazione in Colma srl, infatti non v’è stato alcun cambio di p.iva e pertanto il rilievo del Comune resistente è del tutto infondato ”;
8) quanto al provvedimento prot. n. 41314 del 2023:
- “ violazione del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi ”;
- quanto alla necessità di presentare un’istanza ex articolo 36, anziché ex articolo 37, del D.P.R. n. 380 del 2001, “ va … rilevato che gli interventi del provvedimento sub iudice sono varianti di completamento che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia dell’area d’intervento e per cui è stata correttamente proposta istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 37 T.U. Edilizia trattandosi di difformità minori ”;
- “ il silenzio dell’Amministrazione su istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 37 cit. va qualificata come silenzio-inadempimento e non silenzio rigetto ”; “ il Comune doveva pronunciarsi sulla SCIA in sanatoria con un provvedimento espresso, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia ”;
- “ il Comune procedente, nei termini di legge, avrebbe dovuto comunicare al privato (garantendo il contraddittorio), le prescrizioni necessarie a conformare la propria attività fissando poi un congruo termine per l’adozione delle indicate misure (art. 19, comma 3 L. 241/90) ”;
9) quanto al provvedimento prot. n. 49882 del 2015:
- “ anche quest’ultimo è evidentemente tardivo ”; “ anche [la] richiesta d’integrazione istruttoria è tardiva ”, essendo “ l’amministrazione … onerata di soccorso istruttorio nei confronti dei soggetti che richiedono il rilascio di un titolo edilizio, in quanto grava sull’amministrazione l’onere di facilitare lo svolgimento dell’attività amministrativa che condizioni l’esercizio dei diritti dei cittadini ”.
Anche i motivi aggiunti sono infondati.
Quanto alla asserita irritualità della notifica dei provvedimenti al legale rappresentante anziché secondo le regole della notificazione alle persone giuridiche ai sensi dell’articolo 145 del codice di procedura civile, rileva il Collegio che con riferimento ai provvedimenti amministrativi “ la "piena conoscenza" del provvedimento impugnabile non deve essere intesa quale "conoscenza piena ed integrale" del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.
Ed infatti, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella "piena conoscenza" indicata dalla norma), invece la conoscenza "integrale" del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi ” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 16 gennaio 2019, n. 401). La regola invocata dalle ricorrenti riguarda, invece, la notifica degli atti processuali (cfr. Sezioni Unite, sentenza 15 aprile 2021, n. 10012; Cassazione civile, sezione quinta, ordinanza 29 ottobre 2024, n. 27948).
Non influisce, poi, sulla legittimità del provvedimento la mancata indicazione del nome responsabile del procedimento.
Quanto al provvedimento prot. n. 41341 del 2023, non rilevano né il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, né la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, né l’asserita (ma non riscontrabile) formazione di un legittimo affidamento, non avendo il Comune inteso porre nel nulla gli effetti della SCIA presentata, bensì avendo l’Amministrazione correttamente rilevato che nella fattispecie in esame la SCIA non costituiva lo strumento idoneo per la realizzazione degli interventi (“ installazione di un capannone retrattile, composto da due corpi adiacenti avente le caratteristiche dimensionali: larghezza m 30,00, lunghezza m 27,00, altezza massima fuori terra m 5,00, superficie coperta mq 810,00 e volume mc 4050,00 ”), sicché nessun titolo poteva ritenersi consolidato in capo alle ricorrenti, e che sarebbe stato piuttosto necessario acquisire previamente il permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 380 del 2001 (o alternativamente procedere ai sensi del successivo articolo 23), ferma restando altresì la necessità dell’autorizzazione sismica e dell’autorizzazione paesaggistica.
Le medesime considerazioni valgono anche per quanto concerne il provvedimento prot. n. 49882 del 24 agosto 2015, del quale pure le ricorrenti allegano la tardività.
Quanto al provvedimento prot. n. 41314 del 7 settembre 2023, coerentemente il Comune ha ritenuto maturato il silenzio rifiuto di cui all’articolo 36, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all’istanza di sanatoria presentata, atteso che – per tutte le ragioni sopra rappresentate – giammai le opere avrebbero potuto essere oggetto del procedimento di cui all’articolo 37, relativo alla realizzazione (e non è questo il caso) di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2 (“ che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia ”), in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.
III. In conclusione, il ricorso introduttivo del presente giudizio e i motivi aggiunti devono essere respinti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Torre del Greco, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO IA IG, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
IA AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AN | LO IA IG |
IL SEGRETARIO