Articolo 1327 del Codice civile
Articolo 1326Articolo 1328
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19 aprile 1942
Art. 1327.

(Esecuzione prima della risposta dell'accettante).

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto e' concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, e' tenuto al risarcimento del danno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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