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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 7960/2023 vertente tra:
Controparte_1
appellante
e
Controparte_2
appellato nonché
Controparte_3
appellata non costituita
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7960/2023 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Vincenzo Morrone, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Piazza
Casalbore n. 25, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Tartaglione e Fabio Francavilla, Controparte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Caserta, Via Ricciardi n. 51, in virtù di procura allegata agli atti;
appellato
nonché
Controparte_3
appellata non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con atto introduttivo notificato in data 9.11.2023, l' ha Controparte_1
impugnato la sentenza n. 424/23, resa dal Giudice di Pace di Maddaloni il 18.7-28.7.2022 a definizione del giudizio Rg n. 389/22 (cui venivano riuniti quelli distinti con nn. Rg 390/22 e 391/22), avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso n. 3 estratti di ruolo. Controparte_2
Con la gravata sentenza il Giudice di prime cure dichiarava la prescrizione dei crediti portati dai ruoli impugnanti e condannava le parti opposte al pagamento delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'agente della riscossione ha reiterato le argomentazioni svolte in primo grado: 1. difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario;
2. inammissibilità della impugnazione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
Sulla scorta di tali ragioni ha, dunque, insistito per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato che, contestando l'avverso dedotto – in via Controparte_2
preliminare ha eccepito la nullità dell'atto di appello perché non conforme ai requisiti introdotti dalla
Riforma Cartabia;
nel merito, in ogni caso, ha domandato il rigetto dell'avversa impugnazione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La benché ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita. Controparte_3
Il procedimento è stato rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la contumacia della Controparte_3
Il Tribunale reputa che l'appello debba essere dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 327 c.p.c..
L'anzidetta disposizione, in tema di decadenza dall'impugnazione, rilevabile d'ufficio e non sanabile, così statuisce: “indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte della pubblicazione della sentenza – avvenuta in data 28.7.2022
- la parte appellante notificava l'atto introduttivo in data 9.11.2023 e, dunque, una volta elasso il termine di cui all'art. 327 c.p.c..
In ordine alla questione della tempestività dell'appello la parte istante ha allegato:
- copia dello storico del fascicolo Rg N. 389/2022, recante in calce l'attestazione del funzionario incaricato dell'Ufficio del GdP di Maddaloni che la sentenza gravata “così come risultante dalla schermata del SIGP” veniva pubblicata in data 9.5.2023;
- la comunicazione della sentenza, avvenuta in data 22.5.2023;
- la schermata dello storico del fascicolo.
3 La prospettazione della parte non può essere condivisa per le seguenti ragioni.
Come noto, la decorrenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c. è dalla pubblicazione della sentenza, ossia nel momento del suo deposito in Cancelleria, avvenuta – si ribadisce – in data 28.7.2022; alcuna rilevanza è dunque possibile attribuire – ai fini sperati dalla parte appellante – agli ulteriori elementi addotti, in quanto afferenti ad una attività partecipativa del Cancelliere che resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra né un elemento costitutivo né integrativo dell'efficacia di essa (cfr. sul punto ex multis, Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, n.3372; Cass. N. 31581/2018;
Cassazione civile sez. un., 22/06/1979, n.3501).
La pubblicazione della sentenza coincide con il suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, e costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo (cfr. Cass. civ., sez. II, 9 marzo 2022, n. 7610).
In definitiva, essendo la data di pubblicazione attestata dal Cancelliere unico elemento rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare, con specifico riguardo al caso di specie, alcun rilievo
è possibile attribuire alle annotazioni nello storico del fascicolo telematico.
La pronuncia in rito, difatti, rende assorbiti i motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 del D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Alcuna statuizione va adottata sul punto quanto alla stante la contumacia di essa Controparte_3
parte.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal
27.1.2013 – secondo cui: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, va dato atto della sussistenza dei presupposti a che la parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 7960/2023, avverso la sentenza n. 424/23, resa dal
Giudice di Pace di Maddaloni il 18.7-28.7.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_3
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'appellato, , che si liquidano – al netto della riduzione nella misura percentuale Controparte_2
indicata in parte motiva - in euro 232,00, di cui € 66,00 per fase di studio, € 66,00 per fase introduttiva ed € 100,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori costituiti dell'appellato CP_2
come richiesto;
[...]
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 21.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 7960/2023 vertente tra:
Controparte_1
appellante
e
Controparte_2
appellato nonché
Controparte_3
appellata non costituita
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7960/2023 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Vincenzo Morrone, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Piazza
Casalbore n. 25, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Tartaglione e Fabio Francavilla, Controparte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Caserta, Via Ricciardi n. 51, in virtù di procura allegata agli atti;
appellato
nonché
Controparte_3
appellata non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con atto introduttivo notificato in data 9.11.2023, l' ha Controparte_1
impugnato la sentenza n. 424/23, resa dal Giudice di Pace di Maddaloni il 18.7-28.7.2022 a definizione del giudizio Rg n. 389/22 (cui venivano riuniti quelli distinti con nn. Rg 390/22 e 391/22), avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso n. 3 estratti di ruolo. Controparte_2
Con la gravata sentenza il Giudice di prime cure dichiarava la prescrizione dei crediti portati dai ruoli impugnanti e condannava le parti opposte al pagamento delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'agente della riscossione ha reiterato le argomentazioni svolte in primo grado: 1. difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario;
2. inammissibilità della impugnazione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
Sulla scorta di tali ragioni ha, dunque, insistito per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato che, contestando l'avverso dedotto – in via Controparte_2
preliminare ha eccepito la nullità dell'atto di appello perché non conforme ai requisiti introdotti dalla
Riforma Cartabia;
nel merito, in ogni caso, ha domandato il rigetto dell'avversa impugnazione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La benché ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita. Controparte_3
Il procedimento è stato rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la contumacia della Controparte_3
Il Tribunale reputa che l'appello debba essere dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 327 c.p.c..
L'anzidetta disposizione, in tema di decadenza dall'impugnazione, rilevabile d'ufficio e non sanabile, così statuisce: “indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte della pubblicazione della sentenza – avvenuta in data 28.7.2022
- la parte appellante notificava l'atto introduttivo in data 9.11.2023 e, dunque, una volta elasso il termine di cui all'art. 327 c.p.c..
In ordine alla questione della tempestività dell'appello la parte istante ha allegato:
- copia dello storico del fascicolo Rg N. 389/2022, recante in calce l'attestazione del funzionario incaricato dell'Ufficio del GdP di Maddaloni che la sentenza gravata “così come risultante dalla schermata del SIGP” veniva pubblicata in data 9.5.2023;
- la comunicazione della sentenza, avvenuta in data 22.5.2023;
- la schermata dello storico del fascicolo.
3 La prospettazione della parte non può essere condivisa per le seguenti ragioni.
Come noto, la decorrenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c. è dalla pubblicazione della sentenza, ossia nel momento del suo deposito in Cancelleria, avvenuta – si ribadisce – in data 28.7.2022; alcuna rilevanza è dunque possibile attribuire – ai fini sperati dalla parte appellante – agli ulteriori elementi addotti, in quanto afferenti ad una attività partecipativa del Cancelliere che resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra né un elemento costitutivo né integrativo dell'efficacia di essa (cfr. sul punto ex multis, Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, n.3372; Cass. N. 31581/2018;
Cassazione civile sez. un., 22/06/1979, n.3501).
La pubblicazione della sentenza coincide con il suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, e costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo (cfr. Cass. civ., sez. II, 9 marzo 2022, n. 7610).
In definitiva, essendo la data di pubblicazione attestata dal Cancelliere unico elemento rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare, con specifico riguardo al caso di specie, alcun rilievo
è possibile attribuire alle annotazioni nello storico del fascicolo telematico.
La pronuncia in rito, difatti, rende assorbiti i motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 del D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Alcuna statuizione va adottata sul punto quanto alla stante la contumacia di essa Controparte_3
parte.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal
27.1.2013 – secondo cui: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, va dato atto della sussistenza dei presupposti a che la parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 7960/2023, avverso la sentenza n. 424/23, resa dal
Giudice di Pace di Maddaloni il 18.7-28.7.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_3
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'appellato, , che si liquidano – al netto della riduzione nella misura percentuale Controparte_2
indicata in parte motiva - in euro 232,00, di cui € 66,00 per fase di studio, € 66,00 per fase introduttiva ed € 100,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori costituiti dell'appellato CP_2
come richiesto;
[...]
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 21.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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