Sentenza 4 maggio 2005
Massime • 2
In materia di presunzioni, è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit"; l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione. (Nella specie, relativa a controversia in cui l'acquirente affermava che il venditore aveva consegnato e fatturato merce in quantità superiore a quella ordinata, il giudice di merito aveva negato che tale circostanza potesse presumersi sulla base del fatto che l'acquirente non aveva pagato il maggior prezzo richiesto; la Corte Cass. nel confermare la sentenza impugnata ha enunziato il principio di cui alla massima).
L'art. 82, secondo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio s'intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacchè, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/2005, n. 9225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9225 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ZA DI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S TOMMASO D'AQUINO 90, presso lo studio dell'avvocato BATTEZZATI ALESSANDRO, che la difende unitamente all'avvocato FLAVIO FRASSATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LLAN CO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 551/01 del Tribunale di PINEROLO, depositata il 14/09/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/02/05 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 1 dicembre 1997 CO ELNG chiese al Giudice di pace di Pinerolo di condannare CL RA a pagargli 2.152.339 lire, saldo del prezzo della merce che le aveva venduto e consegnato.
La convenuta si costituì e rispose, per quel che in questa sede rileva, che quanto chiesto dall'attore era il prezzo di parte della merce che le era stata consegnata, ma che lei non gli aveva ordinato, e che aveva conservato a sua disposizione, perché la ritirasse. Il Giudice di pace, trattata ed istruita la causa, pronunziò il 15 ottobre 1998 sentenza con cui rigettò la domanda.
Con quella indicata in epigrafe il Tribunale di Pinerolo, in contumacia di CL RA, l'ha invece accolta. Ha in particolare osservato che CL RA aveva contestato a controparte la consegna di merce non acquistata solo con la sua comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ed a distanza di oltre due anni dalla ricezione della fattura che il venditore aveva provveduto ad inviarle;
fattura in cui erano stati specificati i beni consegnati, nonché le modalità e i tempi del pagamento del prezzo. Ed ha ravvisato in tale comportamento della acquirente una sua adesione tacita al contratto, quale risultava dalla detta fattura.
CL RA ha chiesto la cassazione di tale sentenza, per quattro motivi.
CO ELNG non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il quarto motivo del suo ricorso CL RA (che, come innanzi si è detto, è stata contumace nel giudizio di secondo grado) afferma che nel giudizio di primo grado nominò due difensori, uno del foro di Biella, ed altra del foro di Pinerolo, presso il quale elesse domicilio per il giudizio;
che l'atto di appello le fu notificato presso il primo difensore, nel suo studio di Biella;
ed eccepisce la nullità di tale notificazione, sostenendo che (a termini degli art. 330 comma 1 del codice di rito, e dell'art. 82, comma 2, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, norme di cui denunzia la violazione) la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso lo studio della sua difensore domiciliataria di Pinerolo, ovvero anche al suo difensore di Biella, ma in questo secondo caso presso la Cancelleria del giudice adito.
La censura è infondata.
Questa Corte ha più volte affermato che qualora la parte si sia costituita nel giudizio a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza, ed uno solo di essi sia stato designato come domiciliatario, la notifica della impugnazione della sentenza conclusiva di tale giudizio è valida anche se eseguita presso il procuratore non domiciliatario (cfr. le sentenze n. 11357 del 2000 e n. 3982 del 2003). Quanto poi alla denunziata violazione dell'art. 82, comma 2, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 (il quale stabilisce che se il procuratore,
esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria) questa Corte ha più volte affermato che tale norma va interpretata nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice;
e tuttavia che, essendo tale disposizione dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario, non è ravvisabile alcuna nullità della notificazione eseguita presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto, come nel caso di specie), giacché, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge (cfr. le sentenze n. 12064 del 1995 e n. 1700 del 2000). Con il secondo ed il terzo motivo del suo ricorso CL RA censura la sentenza impugnata per aver affermato, per la ragione riferita in narrativa, che oggetto del contratto per cui è causa fu non soltanto la merce da lei ordinata, ma tutta che quella che le fu consegnata dal venditore.
La ricorrente in particolare sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto desumere la sua mancata accettazione della modificazione del contratto, operata dal venditore consegnandogli e fatturando merce in quantità superiore a quella da lei ordinata, dal fatto che lei non pagò il maggior prezzo richiestole: e denunzia violazione degli art. 1321, 1325 e 1362 del codice civile, e inadeguatezza della motivazione.
La censura è inammissibile.
Questa Corte ha sempre affermato il principio per cui in materia di presunzioni è riservato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito la sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", ed ha riservato a sè stessa soltanto il sindacato sulla congruenza della relativa motivazione (cfr. tra le tante, in particolare, le sentenze n. 4219 - 1995, 13001 - 2000, 477 - 2001).
Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata è congrua ed adeguata, avendo il Tribunale in essa sviluppato con chiarezza la presunzione su cui ha fondato la sua decisione.
Trattandosi poi della soluzione di una questione di fatto, deve ritenersi non consentito alla ricorrente censurarla contrapponendo semplicemente ad essa una diversa soluzione, basata su una diversa presunzione.
Nulla sulle spese, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2005