Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/2005, n. 9225
CASS
Sentenza 4 maggio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In materia di presunzioni, è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit"; l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione. (Nella specie, relativa a controversia in cui l'acquirente affermava che il venditore aveva consegnato e fatturato merce in quantità superiore a quella ordinata, il giudice di merito aveva negato che tale circostanza potesse presumersi sulla base del fatto che l'acquirente non aveva pagato il maggior prezzo richiesto; la Corte Cass. nel confermare la sentenza impugnata ha enunziato il principio di cui alla massima).

L'art. 82, secondo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio s'intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacchè, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge.

Commentari9

Mostra tutto (9)
  • 1Rivista di Diritto Societario
    Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage

  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 30545 del 28
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 28/10/2021), n.30545 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 8253-2019 proposto da: P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO MACRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI FRANZESE; – ricorrente – contro AUTOGRILL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, …

     Leggi di più…

  • 3Versamenti in conto capitale, riserve 'targate' e finanziamenti dei soci (nota a Cass., 24 luglio 2007, n. 16393)
    Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage

  • 4Licenziamento tramite telegramma: è possibile?
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 maggio 2021

  • 5Negata la modifica da full time a part time: c'è danno?
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 11 gennaio 2017

    La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 5221 del 7 marzo 2007, si è occupata di un interessante caso in materia di diritto del lavoro. Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d'appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti di Poste Italiane s.p.a., sua datrice di lavoro, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per non aver accolto la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time. La Corte d'appello, in particolare, escludeva la responsabilità di Poste Italiane ai sensi dell'art. 2087 del c.c., ritenendo, inoltre, insussistente il “il nesso di …

     Leggi di più…
Mostra tutto (9)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/2005, n. 9225
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9225
Data del deposito : 4 maggio 2005

Testo completo