Decreto presidenziale 30 ottobre 2024
Decreto cautelare 6 novembre 2024
Ordinanza cautelare 28 novembre 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/06/2025, n. 11653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11653 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11653/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11124/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11124 del 2024, proposto da AR VA, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Bitondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Sacconi n. 4/B;
contro
Comune di Cerveteri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Valerio Morini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dei provvedimenti resi dal Comune di Cerveteri, Area IV - Servizio Urbanistica, Ufficio Condono, nella persona del Dirigente p.t., Ing. Manuela Lasio, prot. n. 45068 e n. 45063, entrambi datati 22.8.2024, recanti la “ determinazione importo definitivo oblazione ” nonché i conteggi del “ conguaglio Oneri concessori ” asseritamente dovuti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria inerente all’unità di proprietà della ricorrente ricadente nel comprensorio “Campo di Mare”, sito nel territorio comunale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese le delibere Comune di Cerveteri, G.M. n. 62 del 9.5.2023 di approvazione dello schema di atto d’obbligo per le domande di condono non legate “ alla fattispecie dell’art. 35, comma 12, della legge n. 47/85 ”; C.C. n. 80 del 14.12.2023 di “ determinazione dei criteri e modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione dovuti ai fini del rilascio dei titoli edilizi in sanatoria ai sensi della l. n. 47/85 degli interventi ricompresi nel comprensorio Campo di Mare ” unitamente alla relazione tecnico-istruttoria prot. 63624 del 12.12.2023 a firma del Dirigente p.t. Area IV, Ing. Manuela Lasio, che ne costituisce il presupposto, nonché C.C. n. 4 del 22.2.2024 sempre di approvazione dello schema di atto d’obbligo ritenuto prodromico al rilascio dei titoli in sanatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerveteri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato il 28 ottobre 2024 e depositato il 29 ottobre 2024, la sig.ra AR VA è insorta avverso le note del Comune di Cerveteri n. 45063 e n. 45068 del 22 agosto 2024 concernenti l’istanza di condono prot. n. 18470 del 26 settembre 1986, presentata dalla società IA s.p.a. per l’immobile sito all’interno del comprensorio “Campo di Mare”, Piazza Primarosa, lotto 518, censito in catasto al foglio 53, particella 1160, sub 10, di cui la ricorrente è divenuta proprietaria giusta atto di compravendita per notaio Corrado rep. n. 44202 del 26 novembre 2002.
In particolare:
- con la nota n. 45063 il Comune (i) ha invitato la ricorrente a presentare, ai fini della definizione della richiamata pratica di condono, l’attestazione di versamento dell’importo dovuto a titolo di oneri concessori, determinato in euro 23.280,85, pari alla somma di euro 7.440,17 ex art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e di euro 15.840,68 ex art. 35, comma 12 ( rectius , comma 13), della medesima legge; (ii) ha avvertito la medesima ricorrente che la mancata presentazione, entro il termine di tre mesi, dell’atto d’obbligo redatto secondo lo schema approvato con delibera consiliare n. 4 del 22 febbraio 2024, recante l’assunzione dell’impegno al versamento di detta somma (in un’unica soluzione con trasmissione della ricevuta di pagamento al Comune per il ritiro del titolo edilizio in sanatoria, oppure mediante rateizzazione nelle modalità stabilite con la delibera di G.C n. 157 del 31 ottobre 2023) avrebbe comportato, ai sensi dell’art. 39, comma 4, penultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, “ l’improcedibilità della domanda ed il conseguente diniego del titolo abilitativo in sanatoria ”;
- con la nota n. 45068 il Comune ha determinato l’importo definitivo dell’oblazione dovuta in euro 2.971,00, ammontando il conguaglio conseguentemente da versare, tenuto conto della somma già corrisposta e degli interessi dovuti, ad euro 2.746,79.
2. I provvedimenti impugnati sono stati adottati a valle di una complessa vicenda urbanistica che, avuto riguardo ai suoi tratti essenziali, per come emergenti dal complesso dei documenti agli atti del presente giudizio, può essere ricostruita nei seguenti termini:
- in data 2 marzo 1960 le società “Campo di Mare Bonifiche e Conduzioni s.p.a.”, “Agraria Laziale s.p.a.” e “Bonifiche di Cerveteri s.p.a.” hanno presentato una domanda di lottizzazione relativamente ad aree site in località Campo di Mare nel Comune di Cerveteri;
- con deliberazione consiliare n. 25 del 10 maggio 1961, Comune di Cerveteri ha adottato tale progetto di lottizzazione, la cui approvazione è stata tuttavia subordinata, con nota del Provveditorato alle opere pubbliche n. 8737 del 14 luglio 1961, alla preventiva approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici del Programma di fabbricazione, a sua volta adottato con delibera consiliare n. 22 del 20 settembre 1960;
- con delibera consiliare n. 55 del 5 ottobre 1964, il Comune ha adottato il P.R.G. – poi modificato con delibera consiliare n. 25 del 4 ottobre 1967 – il quale prevedeva per la zona di Campo di Mare l’attuazione della lottizzazione di cui alla delibera n. 25 del 1961, seppure con alcune prescrizioni diverse rispetto a quelle stabilite nel Programma di fabbricazione adottato nel 1960 e recepite nell’atto d’obbligo sottoscritto dalle società lottizzanti il 24 febbraio 1964;
- l’amministrazione comunale ha rilasciato alla società IA s.p.a., che nel 1968 era subentrata nella proprietà delle aree alle tre menzionate società, le licenze edilizie necessarie alle edificazioni, alcune tra il 1968 e il 1970 e altre, nel numero di 82, in particolare per i comparti C1, C2, D3, D5, D6, D8, G2, in data 22 aprile 1971, 6 maggio 1971 e 3 giugno 1971;
- con decreto n. 1827 del 31 marzo 1972, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il PRG del Comune di Cerveteri, prescrivendo per l’area interessata dalla lottizzazione di cui si tratta che la zona di espansione fosse limitata alla “ sola consistenza edilizia attuale ” con la trasformazione in zona rurale F e che la densità fondiaria non fosse superiore a 50 ab/ha (il decreto è stato, poi annullato dal Consiglio di Stato con decisione n. 922 del 21 ottobre 1975 e il successivo PRG, attualmente vigente, è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 3505 del 7 giugno 1980, la quale ha ribadito il congelamento della consistenza edilizia esistente, accertata dal Comune in mc 677.000, e previsto “ il reperimento di almeno 24 mq/ab. da destinare a verde pubblico, parcheggi e ad attività collettive da realizzare a cura e onere dei privati interessati, previa stipula di apposita Convenzione ”, con destinazione a zona agricola R2 delle aree ricadenti nel perimetro della lottizzazione stessa e che non siano da destinare a spazi pubblici o a zona B balneare);
- la NE LA, con nota dell’Assessorato all’urbanistica n. 2595 del 7 settembre 1972, ha tuttavia rilevato l’illegittimità delle menzionate licenze edilizie del 1972, in quanto, da un lato, le stesse, rilasciate quando il Comune era sprovvisto di piano regolatore generale approvato, non rispettavano il limite di volumetria massimo realizzabile pari a 0,10 mc/mq previsto dall’art. 41-quinquies, primo comma, lett. a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (introdotto dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e, dall’altro lato, con la deliberazione consiliare relativa al Piano di lottizzazione non erano state approvate norme relative all’edificazione dei singoli lotti che potessero essere fatte salve ex art. 8 della stessa legge n. 1150 del 1942;
- il Sindaco del Comune di Cerveteri, pertanto, con determinazione n. 5912 del 28 settembre 1972, ha revocato le 82 licenze edilizie in precedenza rilasciate, dal che è scaturito un contenzioso innanzi a questo Tribunale; la sentenza della Sez. III n. 2099 del 7 giugno 1986, confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 211 del 7 marzo 1997, ha respinto il ricorso in relazione alla revoca delle licenze edilizie non utilizzate riguardanti i comparti G2 e D3 (nel numero di 27), accertandone la legittimità, e sospeso il giudizio, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 45 del 1987, limitatamente alla revoca di quelle (nel numero di 55) non comprese in detti comparti per consentire l’attivazione del procedimento di condono edilizio;
- tale procedimento di condono è stato poi effettivamente attivato dalla società IA s.p.a. con istanze presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985, tra cui, per quanto di interesse ai fini dell’odierno ricorso, quella acquisita al protocollo n. 18470 del 26 settembre 1986;
- con sentenza n. 636 del 16 maggio 1988, questo Tribunale ha respinto il ricorso avverso la citata determinazione di revoca n. 5912 del 28 settembre 1972 anche per la parte riguardante le suddette 55 licenze utilizzate e quindi relative agli immobili completati, concernenti i comparti C1, C2, D5, D6 e D8;
- con atto a rogito notaio Politi rep. n. 27395 del 4 dicembre 1991, il Comune di Cerveteri e la IA s.p.a. hanno sottoscritto una convenzione ai sensi dell’art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985 con cui la società si è impegnata “ a sua cura e spese alla realizzazione ovvero alla revisione, integrazione e, ove necessario, al completamento delle […] opere di urbanizzazione primaria e di parte delle opere di urbanizzazione secondaria del comprensorio ”, ivi specificate, nonché alla cessione gratuita al Comune di Cerveteri di dette opere e delle aree su cui esse insistono, contestualmente al rilascio delle concessioni sanatoria; per contro, il Comune di Cerveteri si è impegnato “ nel rispetto delle norme di legge e a condizione che siano stati acquisiti tutti i prescritti nulla osta, a rilasciare senza indugio, alla stessa società IA s.p.a., le concessioni edilizie in sanatoria da essa richiesta ex art.31 e segg. Legge 11.47 del 1985 per le costruzioni interne al comprensorio lottizzato nonché il certificato di abilità e/o agibilità delle stesse costruzioni ”;
- con deliberazione consiliare n. 47 del 16 novembre 2015, il Comune di Cerveteri ha evidenziato che il rilascio dei permessi di costruire in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 non poteva prescindere – coerentemente con quanto rilevato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 211 del 1997, nonché dalla Procura Regionale per il LA della Corte dei Conti nella nota n. 2009/00153/Sfr del 12 agosto 2010 (secondo cui “ la convenzione, …, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della legge n. 47/85, trova applicazione solo ed esclusivamente mediante piano urbanistico, con il quale il Comune approva le opere di urbanizzazione proposte ed individua le aree da destinare a spazio pubblico ”) – dalla previa soluzione della questione concernente l’illegittimità sotto il profilo urbanistico della lottizzazione di Campo di Mare, individuando lo strumento idoneo a tal fine nella variante speciale di recupero urbanistico dei nuclei abusivi disciplinata dalla l.r. LA 2 maggio 1980, n. 28, e dall’art. 29 della legge n. 47 del 1985;
- in attuazione di tanto, con successiva deliberazione consiliare n. 1 del 14 gennaio 2016, il Comune ha poi proceduto alla “ Perimetrazione del nucleo edilizio abusivo del comprensorio di Campo di Mare ”;
- l’iter urbanistico relativo al comprensorio abusivo è proseguito con la deliberazione consiliare n. 37 del 6 agosto 2021, recante l’adozione del piano denominato “ Variante Speciale ai sensi della L.R. n.28/1980 per il recupero del nucleo abusivo spontaneamente sorto di Campo di Mare ” redatto ai sensi degli artt. 6 e 9 della l.r. n. 28 del 1980, in modo da poter dare attuazione immediata della variante senza il successivo piano particolareggiato;
- in ordine alla possibilità di rilasciare i titoli edilizi in sanatoria nelle more dell’approvazione di tale strumento urbanistico da parte della NE LA, quest’ultima, con nota n. 3445 del 19 gennaio 2023, riscontrando l’apposita richiesta di parere formulata dal Comune di Cerveteri, si è espressa positivamente, affermando in particolare che “ si ritiene possibile il rilascio di titoli edilizi in sanatoria in relazione alle richieste di condono formulate ai sensi della L. 47/1985 per gli edifici interessati dalla variante speciale, salva la necessità, da parte del Comune, di effettuare una verifica sui potenziali impatti che gli stessi potrebbero produrre in ordine all’approvazione e all’attuazione della variante speciale e ai suoi effetti ed in particolare in ordine all’applicazione dell’art. 32 comma 2 lett. b) della L. 47/85 che condiziona la sanatoria di opere insistenti su aree vincolate in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione a edifici pubblici o a spazi pubblici, al rispetto delle «previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III», ossia delle varianti di recupero urbanistico disciplinate dall’art. 29 della medesima legge ”;
- è in tale quadro che è stata approvata la citata deliberazione consiliare n. 80 del 14 dicembre 2023, recante “ Determinazione di criteri e modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione dovuti ai fini del rilascio dei titoli edilizi in sanatoria ai sensi della l.47/85 degli interventi ricompresi nel comprensorio di campo di mare oggetto di pianificazione di recupero ai sensi della lr 28/80, come adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 06.08.2021 ”;
- con deliberazione consiliare n. 4 del 22 febbraio 2024, infine, in esecuzione di detta deliberazione n. 80, il Comune di Cerveteri ha approvato lo schema di atto d’obbligo da sottoscrivere ai fini del rilascio del titolo edilizio in sanatoria per interventi che determinano carico urbanistico, ricompresi nel perimetro della variante speciale “Campo di Mare” adottata con deliberazione consiliare n. 37 del 2021.
Sono seguiti i provvedimenti impugnati.
3. Il ricorso è affidato a cinque motivi di censura che possono essere così sintetizzati:
- “ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 co. 1 lett. “g”, 35 co. 13 (impropriamente indicato come 12) e 37 l. n. 47/85, 8 l. n. 765/67 nonché artt. 16 e 18 l. NE LA n. 28/80. Eccesso di potere per erroneità e carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 co. 4 lett. “d TER” d.p.r. n. 380/2001 ”: la determinazione del Comune di Cerveteri di subordinare il rilascio del condono al versamento a titolo di oneri concessori – oltre che del contributo dovuto ex art. 37 della legge n. 47 del 1985 – dell’ulteriore contributo per gli oneri di urbanizzazione del comprensorio in applicazione dell’art. 35, comma 13, della stessa legge, con previsione della necessaria sottoscrizione di un atto d’obbligo, è viziata da illegittimità, atteso che (i) l’art. 35, comma 13, non prevede alcun onere a carico dell’intestatario della singola unità immobiliare oggetto di condono edilizio bensì dispone unicamente che “ in sede di stipula della convenzione ”, nel caso di specie sottoscritta dalla società lottizzante IA s.p.a. nel 1991, venga assunto l’impegno a partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione relativi al comprensorio; (ii) la partecipazione agli oneri di urbanizzazione ai fini del rilascio del titolo in sanatoria è già prevista dall’art. 37 della legge n. 47 del 1985 e non può essere addebitata al proprietario dell’unità immobiliare oggetto di condono due volte; (iii) sotto il profilo del quantum, il calcolo della quota dovuta ai sensi dell’art. 35, comma 13, è stato effettuato sulla base di una capacità insediativa di 6.679 abitanti che, tuttavia, è incerta perché prevista dalla variante speciale meramente adottata e non approvata; (iv) l’adempimento della sottoscrizione della convenzione previsto dall’art. 35, comma 13, in questione è stato già assolto dalla società lottizzante e, in ogni caso, anche ove si ritenesse che dovessero essere nuovamente assunti i relativi obblighi, essi dovrebbero essere fatti gravare “ su tutti gli abitanti insediati nel comprensorio denominato Campo di Mare e non solo su coloro che, per puro caso (e comunque non per propria responsabilità), sono oggi interessati da un procedimento per il rilascio di titoli edilizi in sanatoria come appunto il ricorrente ”;
- “ II. Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento di potere ”: il Comune non solo ha concorso a determinare il carattere abusivo della lottizzazione, adottando il Piano e rilasciando i titoli edilizi a valle nonostante la mancata approvazione dello strumento urbanistico e i pareri contrari espressi dai competenti organi ministeriali di controllo, ma, a fronte dell’inadempimento da parte del lottizzatore, ha anche omesso di incassare la polizza fideiussoria che assisteva la convenzione del 1991;
- “ III. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed illogicità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90 ”: il Comune esige il contributo aggiuntivo di cui all’art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985 esclusivamente da alcuni degli abitanti del comprensorio, vale a dire da coloro che hanno acquistato le unità immobiliari vendute dalla IA s.p.a. nonostante l’avvenuta revoca delle predette 55 licenze edilizie e non anche da coloro che hanno presentato “ domande di condono non legate alla fattispecie dell’art. 35, comma 12, della legge n. 47/85 ”, per i quali la delibera di Giunta n. 62 del 9 maggio 2023 prevede la sottoscrizione di un diverso atto d’obbligo;
- “ IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 37 l. n. 47/85, 18 co. 2 l. reg. LA n. 28/80 e art. 3 l. n. 241/90 ”: il Comune, nell’effettuare il calcolo degli oneri dovuti, non ha considerato le opere di urbanizzazione già realizzate che avrebbero dovute essere scomputate;
- “ V. Violazione e falsa applicazione degli art. 34 co. 3 e 5 l. n. 47/85 anche in relazione all’art. 2948 co. 1 n. 4 c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza ed erroneità dei presupposti ”: il calcolo dell’oblazione dovuta è viziato in quanto (i) non è stata applicata la riduzione di cui all’art. 34, commi 3 e 5, della legge n. 47 del 1985 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; (ii) gli interessi addebitati non sono dovuti in quanto il ritardo nella definizione dei procedimenti è imputabile solo al Comune; (iii) gli interessi sono comunque in larga parte prescritti ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
4. Si è costituito in resistenza il Comune di Cerveteri, il quale, con memoria depositata il 16 novembre 2024, prima ancora di articolare difese nel merito, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto due distinti profili: (i) innanzitutto, in ragione della mancata notifica ad almeno un controinteressato, rivestendo tale qualifica, ad avviso della difesa civica, sia la società lottizzatrice IA sia i proprietari del comprensorio di Campo di Mare titolari di titoli edilizi non revocati, in quanto tutti soggetti su cui, nella prospettiva seguita dalla ricorrente, graverebbe l’onere del pagamento delle somme per il reperimento degli standard e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; (ii) in secondo luogo, stante l’omessa impugnazione della delibera consiliare n. 80 del 14 dicembre 2023 e della delibera di Giunta n. 62 del 9 maggio 2023, avendo gli atti impugnati carattere meramente applicativo dei criteri predeterminati con tali delibere ed assumendo quindi le stesse natura di atti presupposti “ già pienamente ed autonomamente lesivi degli interessi della ricorrente ”.
5. Con ordinanza n. 5369 del 28 novembre 2024, pronunciata all’esito della camera di consiglio del 26 novembre 2024, la Sezione, ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ha fissato l’udienza pubblica di discussione del ricorso ex art. 55, comma 10, c.p.a., con sospensione nelle more dell’efficacia degli atti impugnati, facendo peraltro espressamente salva ogni valutazione in ordine alla eccepita inammissibilità del gravame per mancata impugnazione della deliberazione consiliare n. 80 del 14 dicembre 2023.
6. In vista della discussione nel merito della causa, entrambe le parti hanno depositato documenti ex art. 73, comma 1, c.p.a. La ricorrente ha presentato altresì una memoria cui è seguita la replica del Comune di Cerveteri.
7. Alla pubblica udienza del 1° aprile 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, il Collegio rileva che il presente ricorso è così articolato:
- i motivi di censura dal primo al quarto sono posti a supporto dell’impugnativa della nota n. 45063 del 2024, concernente gli oneri concessori da corrispondere per il rilascio del titolo in sanatoria;
- il sesto motivo, invece, è diretto a contestare la legittimità della nota n. 45068 del 2024, riguardante l’oblazione dovuta per il medesimo titolo.
Per ragioni di ordine sistematico, che emergeranno meglio nel prosieguo, il successivo esame del ricorso sarà svolto distintamente per l’uno e l’altro atto impugnato e ciò anche per quanto attiene alle eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune resistente.
9. Il ricorso, nella parte in cui è rivolto avverso la nota n. 45063 del 2024 si rivela inammissibile e, comunque, infondato.
9.1. Ritiene innanzitutto il Collegio che debba essere condivisa l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse in relazione alla mancata impugnazione della citata deliberazione consiliare n. 80 del 2023.
9.1.1. La nota in questa sede impugnata costituisce, infatti, un atto meramente applicativo di quanto già stabilito – sul piano dell’an e del quantum degli oneri concessori dovuti, nonché della necessaria subordinazione del rilascio dei titoli in sanatoria alla sottoscrizione di un atto d’obbligo – dalla deliberazione in questione, alla quale, pertanto, deve essere riconosciuta la natura di atto immediatamente lesivo della posizione giuridica soggettiva vantata dalla ricorrente. Essendosi, dunque, consolidato, in conseguenza dell’omessa tempestiva impugnazione, l’atto che costituisce la fonte del pregiudizio lamentato, dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare alcuna utilità per la ricorrente con conseguente inammissibilità, in parte qua, dello stesso.
L’impugnativa avverso la deliberazione consiliare di cui si tratta avrebbe dovuto invero essere proposta entro sessanta giorni dal giorno di scadenza del periodo di pubblicazione all’albo pretorio, operando in tal senso la previsione di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., relativa al termine per proporre ricorso contro gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale e la cui pubblicazione è prevista dalla legge (nel caso di specie rappresentata dall’art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
9.1.2. La natura direttamente lesiva della deliberazione deriva, in particolare, dalle seguenti previsioni in essa contenute:
- sotto il profilo dell’individuazione delle istanze di condono alle quali l’atto si riferisce, è disposto che “ il contributo dovuto, ai sensi dell’art. 29 e art. 35 comma 12 [ rectius , 13] della L. 47/85, per il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria delle istanze presentate ai sensi della L. 47/85 relative agli interventi ricompresi nel perimetro della Variante Speciale di Campo di Mare, deve essere corrisposto per le istanze che determinano incremento di carico urbanistico ovvero per quelle tipologie di abuso che riguardano aumento di superfici/volumi edificati e/o cambi di destinazione d’uso, residenziali e non residenziali ”;
- in ordine alle componenti costitutive del contributo complessivamente dovuto, si prevede espressamente che esso sia costituito sia dalla “ quota da calcolare ai sensi dell’art. 37 della L. 47/85” , sia dalla “quota da calcolare ai sensi del co. 12 [ rectius, 13 ] art. 35 della L. 47/85 ” e ciò sulla base della seguente articolata motivazione: (i) “ le quote relative agli oneri di urbanizzazioni (articoli 37 e 35) risultano tra loro in un rapporto di integrazione in quanto si determina la circostanza che, oltre a costituire abusi non isolati ma ricompresi in insediamenti da assoggettare alla pianificazione di recupero urbanistico e, in quanto tali, soggetti agli oneri di cui alla lett. g) co. 2 e art. 37 della L. 47/85 come da LR 35/77, risultano anche appartenenti alla specificità dei «comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell’art.8 della legge 6 agosto 1967, n.765», trovando così applicazione il comma 12 dell’art. 35 per il quale la concessione edilizia in sanatoria «resta subordinata anche all’impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell’intero comprensorio» ”; (ii) “ il testo della disposizione sancisce quindi un impegno di partecipazione all’urbanizzazione da ritenersi aggiuntivo e riferito allo specifico comprensorio, secondo il relativo piano di recupero di cui all’art. 29 ”; (iii) “ il carattere aggiuntivo dei contributi di partecipazione ai costi da assumere per l’urbanizzazione del territorio, conseguenti l’avvenuta trasformazione dello stesso a fini edificatori non a norma, trova conferma nella diversa ragione dei contributi stessi: dove la quota degli oneri calcolati nelle modalità dell’art. 37, in esecuzione al principio della lett. g) co. 1 art. 29, è infatti riferita alle esigenze di trasformazione dell’intero territorio comunale secondo il disposto della Legge 10/77, come anche dovuto per il rilascio dei titoli edilizi ordinari, mentre la quota sancita all’art. 35 co. 12 è riferita alla specificità del singolo comprensorio secondo il rimando all’art. 8 della L. 765/67 ”;
- con riferimento, poi, al quantum dovuto a titolo di oneri concessori, viene specificato, innanzitutto, che la quota da calcolare ai sensi dell’art. 37 della legge n. 47 del 1985 (la cui debenza e il cui ammontare non sono, peraltro, contestati dalla ricorrente) sia “ determinata mediante l’applicazione delle tabelle regionali parametriche ai sensi del co. 6 art. 16 D.P.R. 380/2001 e art. 22 L.R. 35/1977 e ss.mm.ii. vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio in sanatoria ”;
- in punto, invece, di criteri per la determinazione della quota dovuta ai sensi dell’art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985, si dispone che (i) essa sia “ determinata mediante l’applicazione di un valore unitario individuato ai sensi dell’art. 8 della L. n. 765/1967 ovvero dalla sommatoria di: a. valore unitario dovuto per intero relativamente alle opere primarie da realizzare nel comprensorio, così come individuate e dimensionate nella Variante adottata con D.C.C. n.37 del 06.08.2021; b. valore unitario dovuto per una quota parte relativamente alle opere secondarie, così come individuate e dimensionate nella Variante adottata con D.C.C. n.37 del 06.08.2021 ”; (ii) “ relativamente alla quota parte di partecipazione alle opere di urbanizzazione secondaria, in applicazione del co. 12 art. 35 della L. 47/85, per la determinazione del corrispondente valore unitario dell’onere dovuto, sia assunto il valore percentuale del 20,72% quale risultato del criterio di proporzionalità applicato mediante la stima dell’incidenza dell’insediamento del comprensorio sull’intero territorio comunale, come determinato analiticamente nelle premesse del presente dispositivo ”;
- con riferimento, infine, all’atto d’obbligo, si demanda all’ufficio “ la predisposizione di un apposito schema di convenzione o atto d’obbligo […] che regoli impegni e modalità di adempimento degli obblighi degli aventi titolo al rilascio dei titoli edilizi in sanatoria, da sottoporre all’approvazione del competente organo comunale, e da sottoscrivere e registrare, a cura e spese degli istanti, propedeuticamente al rilascio del titolo in sanatoria ”.
Analizzando il richiamato contenuto dispositivo della deliberazione n. 80 del 2023 alla luce delle censure articolate dalla ricorrente con i motivi dal primo al quarto, emerge come i profili contestati fossero tutti già esplicitati nella deliberazione medesima, non essendo stati dedotti con l’odierno ricorso vizi propri ed autonomi dell’atto consequenziale a valle, costituito dalla nota n. 45063 del 2024, dal che deriva l’inammissibilità in parte qua dello stesso (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. VI, 15 settembre 2020, n. 5461).
9.1.3. Non sono favorevolmente apprezzabili, al riguardo, le argomentazioni svolte da parte ricorrente in replica all’eccezione di inammissibilità.
L’affermazione secondo cui con la deliberazione n. 80 non sarebbe stato fornito alcun “ riferimento concreto ” per comprendere quale dovesse essere “ il criterio per calcolare la supposta «quota relativa all’impegno di partecipare …» asseritamente previsto dal comma 12 dell’art. 35 l. 47 cit. ” (cfr. pag. 8-9 della memoria depositata il 28 febbraio 2025) è smentita dagli stralci della stessa deliberazione sopra riportati, ove si specificano le modalità di calcolo della quota in questione.
In sostanza, prendendo a base i costi contabilizzati nella variante speciale adottata nel 2021 distintamente per le opere di urbanizzazione primaria e per quelle di urbanizzazione secondaria (cfr. il quadro tecnico-economico prot. 36566 del 29 luglio 2021 allegato alla deliberazione consiliare n. 37 del 2021, doc. n. 14 depositato dal Comune il 16 novembre 2024), nonché una capacità insediativa di 6.679 abitanti, la deliberazione, come integrata per relationem dalla relazione tecnica d’ufficio prot. 63624 del 12 dicembre 2023 (di seguito, per brevità, anche solo “relazione tecnica”), stabilisce che: (i) per le opere di urbanizzazione primaria il valore unitario per superficie utile lorda è di 56,46 €/mq, pari al rapporto tra euro 11.31.750,00 (costi totali per urbanizzazione primaria) e la capacità edificatoria totale di mq 200.370,00; (ii) per le opere di urbanizzazione secondaria il valore unitario è di euro 82,87 €/mq, pari ad una percentuale del 20,72% (misura dell’incidenza dell’insediamento del comprensorio sull’intero territorio comunale) del rapporto tra euro 66.782.600,00 (costi totali per urbanizzazione secondaria) e la capacità edificatoria residenziale totale di mq 166.975,00.
La circostanza, poi, che si tratti di calcoli indubbiamente complessi non comporta certo che la deliberazione non abbia portata direttamente lesiva, rilevando invece che gli elementi per addivenire alla determinazione del contributo dovuto siano in essa stabiliti, anche mediante il rinvio per relationem ad altri atti, quali, in particolare, la deliberazione n. 37 del 2021 e la relazione tecnica, per l’ostensione dei quali, ove non pubblicati, il soggetto interessato ben avrebbe potuto formulare apposita istanza di accesso documentale.
In definitiva, la deliberazione n. 80, lungi dal contenere, come affermato da parte ricorrente, meri “ indirizzi generali di riferimento ” (cfr. memoria ex art. 73 c.p.a., pag. 10), ha previsto in termini certi e definitivi che – ai fini del rilascio dei provvedimenti di condono richiesti, ai sensi della legge n. 47 del 1985, per interventi edilizi realizzati nel perimetro della variante speciale adottata con deliberazione n. 37 del 2021 e determinanti un incremento del carico urbanistico – fosse dovuta, ex art. 35, comma 13, della stessa legge, in aggiunta al contributo di concessione previsto dall’art. 37, la partecipazione agli oneri di urbanizzazione dell’intero comprensorio, nella misura determinata secondo i criteri fissati nella stessa deliberazione e previa sottoscrizione di apposito atto d’obbligo.
9.2. Stante la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in ragione dell’omessa impugnazione della delibera consiliare presupposta, si può prescindere dall’esame dell’ulteriore eccezione di inammissibilità formulata da parte ricorrente in relazione alla mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.
9.3. Ferma restando l’inammissibilità dell’impugnativa della nota n. 45063 del 2024 nei termini appena illustrati, il Collegio rileva che i motivi dal primo al quarto, posti a supporto della stessa, sono anche infondati nel merito.
9.4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegittimità della determinazione degli oneri concessori operata dal Comune di Cerveteri sotto diversi profili.
9.4.1. Contesta innanzitutto la debenza in sé, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, della quota di partecipazione agli oneri di urbanizzazione ex art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985, essendo il singolo proprietario dell’immobile oggetto di condono già tenuto, ai sensi dell’art. 37 della stessa legge, al versamento del contributo previsto dall’art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001).
Occorre prendere le mosse, al riguardo, dal consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “ la fattispecie della lottizzazione abusiva è distinta da quella delle singole costruzioni prive di titolo abilitativo, e non può essere applicata ad essa né la disciplina dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. sul punto, tra le altre, anche Cass. pen., Sez. III, 16 maggio 2018, n. 28784), né le speciali discipline di condono edilizio in prosieguo di tempo emanate. In particolare non possono essere sanate le opere edilizie quando realizzate nell’ambito di una lottizzazione abusiva se non previa valutazione globale dell’attività lottizzatoria secondo lo speciale meccanismo di cui agli artt. 29 e 35, comma 13, della l. n. 47 del 1985, ossia previa adozione di una variante dello strumento urbanistico (cfr. sul punto, ad es. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3381) ” (così, ex multis , Cons. St., Sez. II, 24 gennaio 2025, n. 544).
Ebbene, a fronte della complessa situazione venutasi a creare nel comprensorio Campo di Mare, caratterizzata dal configurarsi di una lottizzazione abusiva per effetto della revoca dei titoli edilizi, a sua volta correlata alla mancata approvazione del piano di lottizzazione, il percorso seguito dal Comune di Cerveteri, culminato con l’approvazione della delibera consiliare n. 37 del 6 agosto 2021 è stato, per l’appunto, quello dell’adozione di una variante speciale di recupero del nucleo edilizio abusivo ai sensi della l.r. 2 maggio 1980, n. 28, e dell’art. 29 della legge n. 47 del 1985. Tale ultima disposizione, com’è noto, prevede la variante speciale quale strumento di recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, al fine di consentire l’inserimento degli stessi in un tessuto urbanistico dotato di infrastrutture necessarie alla loro coerente inclusione nel contesto territoriale di riferimento, ferma restando, sul piano edilizio, la necessità del positivo esito della procedura di condono ai fini della regolarizzazione del singolo manufatto.
Ora, dato questo quadro, ritiene il Collegio che, nella fattispecie all’esame, la determinazione del contributo complessivamente dovuto per oneri concessori sulla base tanto della componente ex art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985 quanto della componente ex art. 37 della medesima legge non costituisca una duplicazione, stante la diversa ratio sottesa all’una e all’altra previsione.
L’art. 37 prevede in generale, vale a dire per tutte le ipotesi di condono, che il rilascio del titolo sia subordinato al pagamento non solo dell’oblazione, che ha natura di sanzione, ma anche dell’ordinario contributo per il rilascio del permesso di costruire, oggi disciplinato dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, che costituisce “ una prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario, ed ha carattere generale, prescindendo totalmente dalle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi […] In sostanza, le opere di urbanizzazione – per la cui remunerazione il contributo viene imposto – hanno spesso portata più ampia rispetto a quelle strettamente necessarie ad urbanizzare il nuovo insediamento edilizio posto in essere da chi abbia ottenuto il titolo edilizio ed hanno quindi sovente natura indivisibile, nel senso che non sono frazionabili in porzioni funzionali al soddisfacimento delle esigenze dei singoli nuovi insediati ” (così Cons. St., Ad. Plen., 30 agosto 2019, n. 12).
La circostanza, peraltro non contestata da parte ricorrente, per cui il contributo ex art. 37 della legge n. 47 del 1985 sia dovuto anche nel caso di lottizzazioni abusive e, quindi, di approvazione di una variante di recupero ex art. 29 della legge n. 47 del 1985 si ricava dalla lett. g) del primo comma di tale disposizione, secondo cui la variante deve definire gli “ oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d’obbligo, da parte dei proprietari degli immobili ”, nonché dall’art. 18, primo comma, della l.r. LA n. 28 del 1980, ai sensi del quale “ il rilascio delle concessioni edilizie concernenti gli edifici esistenti comporta la corresponsione del contributo previsto dall’art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 ”.
L’art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985, invece, riguarda la specifica ipotesi in cui la richiesta di condono abbia ad oggetto immobili edificati nell’ambito di una lottizzazione che sarebbe dovuta avvenire ex art. 8 della legge n. 765 del 1967, il che è quanto accaduto con riferimento al comprensorio di Campo di Mare secondo quanto accertato dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 211 del 1997, ove si legge che:
“ Nel caso in esame, non è dubbio che nel 1971, data di rilascio delle licenze edilizie annullate, mancava uno strumento urbanistico generale vigente.
Parimenti infondate sono le censure con le quali la Società appellante sostiene che le lottizzazioni approvate entro il 2 dicembre 1966 non richiedevano la previa approvazione di uno strumento urbanistico, né particolareggiato, né generale e comunque la lottizzazione in questione era stata fatta salva dall’art. 8, comma 8, della legge n. 765/67
Al riguardo, va precisato che il testo originale dell’art. 28 della legge n. 1150/42 – prima delle modifiche apportate dalla legge n. 745/67 – consentiva di procedere alla lottizzazione mediante autorizzazione comunale «fino a quando non sia approvato il piano regolatore particolareggiato».
In base a tale disposizione, poteva prescindersi dal piano particolareggiato ma non anche dal piano regolatore generale o altro strumento generale, quale il programma di fabbricazione (Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 1970, n. 514).
Inoltre, in assenza di piano particolareggiato, era necessariamente richiesta l’autorizzazione dei Sindaco, che nella specie manca. Infatti con l’entrata in vigore della legge n. 765/67, l’art. 8, comma 8, fa salve sole le autorizzazioni sindacali rilasciate sulla base di deliberazioni consiliari; pertanto, il beneficio della salvezza presuppone sia la deliberazione consiliare sia l’autorizzazione sindacale (Cons. Stato, Sez. IV, 1° febbraio 1994, n. 92 e Sez. V, 14 aprile 1993, n. 475).
Come si è detto, nella specie mancava l’autorizzazione sindacale ”.
Ora, per l’ipotesi di cui si discute, l’art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985 prevede una partecipazione pro quota agli oneri di urbanizzazione dell’intero comprensorio ove ricade la costruzione abusiva realizzata e, quindi, avuto riguardo al caso di specie, alle opere previste nella variante speciale di recupero adottata dal Comune di Cerveteri, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 47 del 1985 e della l.r. LA n. 28 del 1980, con delibera consiliare n. 37 del 2021.
Mentre, quindi, il contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione ex art. 37 riguarda l’intero territorio comunale ed ha carattere generale, l’art. 35, comma 13, trova applicazione nella specifica ipotesi in cui l’immobile abusivo sia stato realizzato nell’ambito di una lottizzazione abusiva che sarebbe dovuta avvenire ex art. 8 della legge n. n. 765 del 1967 e si riferisce alle opere di urbanizzazione del singolo comprensorio, come definite dalla variante di recupero. Al riguardo, il T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, n. 1336 del 2010 ha significativamente affermato che:
“ Le opere abusive ricadenti in zona […] sono sottoposte al regime contributivo «aggravato» o «speciale» di cui all’art. 35, comma 12, e non a quello ordinario di cui al successivo art. 37 della medesima legge n. 47/1985. Ne consegue che, per le medesime opere, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria resta subordinato non solo alla erogazione di quanto ordinariamente dovuto per gli oneri concessori ma anche alla ripartizione dei costi dell’urbanizzazione. È da ritenersi, pertanto, dovuta la partecipazione, sia pure «pro quota», all’importo determinato dall’Amministrazione comunale in sede di monetizzazione degli «standards» urbanistici, in alternativa al diretto reperimento e conseguente cessione nell’ambito delle aree all’uopo destinate dal P.R.G., non più possibile ”.
Nel senso di un rapporto di integrazione tra il contributo di concessione ex art. 37 della legge n. 47 del 1985 e la partecipazione pro quota agli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 35, comma 13, della stessa legge si è pronunciato anche il T.A.R Abruzzo, Sez. I, 19 dicembre 2014, n. 930, secondo cui:
“ Insomma, concernendo il completamento degli edifici (palazzine A e B) a cui si riferiscono le istanze di condono ex legge n. 47 del 1985 una lottizzazione che sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, tanto che la relativa licenza edilizia è stata annullata proprio per la mancanza dei relativi requisiti, ossia il prg o l’autorizzazione comunale e la successiva convenzione, ne consegue che «il versamento dovuto per l’oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione».
Alla luce di quanto esposto, ben poteva e doveva l’Amministrazione comunale subordinare il rilascio del titolo edilizio in sanatoria chiesto ai sensi dell’art. 43 della legge n. 47 del 1985 alla realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla zona ove insistono i fabbricati da completare e in particolare alla partecipazione, ovviamente pro quota, alle spese per la loro realizzazione.
La circostanza, dedotta dalla società ricorrente, di aver pagato l’oblazione e gli oneri di urbanizzazione liquidati dal Comune resistente è del tutto irrilevante alla luce del chiaro dettato normativo, che subordina il rilascio della concessione edilizia in sanatoria al pagamento pro quota degli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in cui si inseriscono le opere da condonare ”.
9.4.2. Sempre nell’ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che l’art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985 non prevede alcun onere a carico dell’intestatario della singola unità immobiliare oggetto di condono edilizio, bensì dispone unicamente che “ in sede di stipula della convenzione ” venga assunto l’impegno a partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione relativi al comprensorio, impegno che, nel caso di specie, è stato già assunto dalla società lottizzante in sede di stipula della Convezione del 1991.
Ritiene, al riguardo, il Collegio che il Comune di Cerveteri, nel prevedere la sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo con cui i proprietari si impegnano, per l’appunto, a partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell’intero comprensorio ove ricade la costruzione abusiva realizzata, abbia fatto invece corretta applicazione dell’art. 35, comma 13, in disamina.
La Convenzione tra il Comune di Cerveteri e la società IA s.p.a., infatti, è stata stipulata nel 1991 senza previa approvazione della variante speciale ex art. 29 della legge n. 47 del 1985 e, quindi, in assenza dell’atto di pianificazione urbanistica a monte che avrebbe consentito poi il rilascio dei titoli. Prescindendo, quindi, dai profili attinenti al rapporto obbligatorio tra i due soggetti stipulanti, che esulano dal perimetro del presente giudizio, rileva che l’assunzione da parte di IA dell’impegno di cui all’art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985 nella Convenzione di cui si tratta (cfr. in particolare art. 2, doc. 5 allegato al ricorso), con la correlativa individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si riferisce ad un assetto del territorio superato dalla delibera consiliare n. 37 del 2021.
In tali circostanze, il Comune, con la deliberazione n. 80 non tempestivamente gravata, sulla base della considerazione per cui “ la variante speciale risulta a tutt’oggi adottata e non ancora approvata e pertanto non è ancora possibile procedere alla stipula della Convenzione con i privati eventualmente costituitisi in consorzio per la realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione dovute ”, ha legittimamente ritenuto che l’obbligo di partecipazione pro quota dovesse essere assunto dai singoli proprietari degli immobili abusivi succeduti, come l’odierna ricorrente, alla società originaria lottizzatrice nella titolarità degli immobili abusivi, procedendo, in sostanza, ad una monetizzazione degli importi proporzionalmente determinati per il singolo procedimento di condono edilizio.
9.4.3. La ricorrente contesta altresì, sotto il profilo del quantum del contributo dovuto ex art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985, l’avvenuto sviluppo del calcolo sulla base di una capacità insediativa di 6.679 abitanti, evidenziando, al riguardo, che si tratta di un dato incerto in quanto previsto dalla variante meramente adottata e non approvata.
La censura è intrinsecamente contraddittoria.
Nella misura in cui, infatti, la ricorrente afferma espressamente di non contestare la definizione del procedimento di condono in pendenza dell’approvazione della variante speciale da parte della NE LA (così come indicato dalla medesima NE nella nota n. 62133 del 2023), la stessa non può poi dolersi della circostanza per cui il calcolo della quota di partecipazione agli oneri venga effettuato sulla base delle previsioni contenute nella variante solo adottata, le uniche che, com’è evidente, possono trovare applicazione.
9.4.4. Si rivela poi infondata l’ulteriore argomentazione, svolta sempre in seno al primo motivo di ricorso, secondo cui, anche ove si ritenesse che gli obblighi ex art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985 debbano essere nuovamente assunti, essi dovrebbero essere fatti gravare “ su tutti gli abitanti insediati nel comprensorio denominato Campo di Mare e non solo su coloro che, per puro caso (e comunque non per propria responsabilità), sono oggi interessati da un procedimento per il rilascio di titoli edilizi in sanatoria come appunto la ricorrente ”.
Atteso, infatti, che la partecipazione pro quota agli oneri di urbanizzazione è prevista dall’art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985 per gli immobili abusivi di cui all’art. 31 della stessa legge e quale condizione per il rilascio dei titoli in sanatoria, non si vede come tale onere possa essere fatto gravare su soggetti proprietari di immobili non interessati da procedure di condono (oppure edificati sulla base di titolo edilizio legittimo e poi oggetto di abusi edilizi parziali, per la sanatoria dei quali pende sì istanza di condono ma non riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985).
La circostanza per cui la ricorrente si trovi solo “ per puro caso (e comunque non per propria responsabilità) ” ad essere proprietaria di un immobile per il quale è pendente domanda di condono, pendenza della quale la stessa era ben consapevole al momento dell’acquisto, non può rilevare al fine di addossare gli oneri a soggetti estranei all’ambito di applicazione della disposizione in questione, la quale, del resto, opera in termini oggettivi e non presuppone l’accertamento di alcuna responsabilità in capo al singolo.
Se, dunque, i proprietari di immobili edificati sulla base di validi titoli edilizi non possono certo essere chiamati a partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione ex art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985, d’altra parte ciò non si traduce in un pregiudizio per coloro che, come la ricorrente, sono proprietari di un immobile per il quale vi è un’istanza di condono pendente. Come evidenziato dalla difesa comunale e come emergente dalla relazione tecnica, infatti, il calcolo dell’importo per mq delle opere di urbanizzazione primaria (euro 56,46/mq) e delle opere di urbanizzazione secondaria (euro 82,87/mq) è stato effettuato sulla base del numero complessivo di abitanti del comprensorio, stimato in 6.679, sicché la quota di partecipazione riferibile ai titolari di valida licenza edilizia non è stata “caricata” sui richiedenti il condono.
9.5. Il secondo motivo di ricorso, che si incentra sulla condotta tenuta al Comune di Cerveteri nella vicenda de qua, non coglie nel segno.
Le circostanze per cui l’Ente locale avrebbe, da un lato, contribuito a determinare la grave situazione urbanistica del comprensorio e, dall’altro, omesso di escutere la polizza fideiussoria dalla società lottizzante non si traducono invero in alcun vizio di legittimità della nota impugnata e, prima ancora, della deliberazione n. 80 del 2023. È indubbio che, come affermato da questo Tribunale, Sez. II bis, nella sentenza n. 3886 del 31 agosto 2021 (resa nel giudizio R.G. 3966/2011 instaurato da IA contro il Comune di Cerveteri), “ la situazione venutasi a creare per effetto della revoca dei titoli edilizi correlata alla mancata approvazione del piano di lottizzazione ” presenti delle peculiarità “ quanto al concorso dell’amministrazione comunale, in ragione dell’adozione del piano e dell’originario rilascio dei titoli edilizi poi legittimamente revocati ”; ciò non toglie, tuttavia, che la connotazione in termini di abusività della lottizzazione in questione imponga, ai fini del rilascio dei titoli in sanatoria, di attuare lo speciale meccanismo di cui agli artt. 29 e 35, comma 13, della l. n. 47 del 1985, il che è quello che ha fatto il Comune di Cerveteri. Non può pertanto ravvisarsi alcuno sviamento di potere, figura sintomatica dell’eccesso di potere che, peraltro, secondo costante giurisprudenza, “ ricorre allorché il pubblico potere viene esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l’atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico; la censura deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non bastando allegazioni che non raggiungono neppure il livello di supposizione od indizio ” (così Cons. St., Sez. IV, 10 maggio 2023, n. 4749).
9.6. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la disparità di trattamento perpetrata dal Comune di Cerveteri per aver previsto la corresponsione del contributo aggiuntivo di cui all’art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985 solo a carico degli acquirenti delle unità immobiliari vendute dalla IA s.p.a. nonostante la revoca delle relative licenze edilizie e non, “ ad esempio ”, anche a carico di coloro, tra gli abitanti del comprensorio, che hanno presentato domande di condono non legate “ alla fattispecie dell’art. 35, comma 12, della legge n. 47/85 ”.
Al riguardo, si rinvia a quanto osservato al punto 9.4.4. della presente sentenza in ordine ad analoga censura formulata nell’ambito del primo motivo di ricorso.
9.7. Viene infine in rilievo, quanto alla nota n. 45063 del 2024, il quarto motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce che il Comune, nell’effettuare il calcolo degli oneri concessori dovuti, non ha considerato le opere di urbanizzazione già realizzate che avrebbero dovute essere scomputate.
La censura è infondata.
Invero, a pag. 19 della relazione si legge che il costo di euro 11.313.750,00 per le opere di urbanizzazione primaria è stato calcolato “ avendo considerato ed escluso dal computo le opere effettivamente realizzate da IA SpA anche se mai collaudate ”, mentre, quanto alle opere di urbanizzazione secondaria, il cui costo è stimato in euro 66.782.600,00, si afferma che “ non risulta esser stato attuato nulla da IA SpA nei precedenti tempi ”.
10. Residua da esaminare il quinto motivo di ricorso, articolato a supporto dell’impugnativa della nota n. 45068 del 2024 recante comunicazione alla ricorrente dell’importo dalla stessa dovuto a titolo di oblazione.
10.1. Va rilevato, in via preliminare, che, in relazione a tale motivo, entrambe le eccezioni di inammissibilità sono infondate.
Sia l’eccezione motivata in relazione alla mancata notifica ad almeno un controinteressato, sia quella basata sulla mancata impugnazione della deliberazione n. 80 del 2023 si riferiscono, infatti, unicamente agli oneri concessori e non anche alla determinazione dell’oblazione.
10.2. Nel merito, il motivo è infondato.
10.3. La ricorrente lamenta innanzitutto la mancata applicazione delle riduzioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale previste all’art. 34, commi 3 e 5, della legge n. 47 del 1985.
La doglianza non può essere favorevolmente apprezzata, in quanto la ricorrente non ha fornito la prova della ricorrenza dei presupposti di cui a tali disposizioni, i quali, anzi, almeno con riferimento al comma 3 (che richiede l’avvenuto acquisto dell’immobile al solo scopo di essere destinato ad abitazione principale del richiedente la sanatoria, che deve risiedervi al momento dell’entrata in vigore della legge), sono esclusi in quanto l’istanza di condono è stata proposta da IA s.p.a.
10.4. Il calcolo dell’oblazione viene contestato altresì in punto di interessi.
Gli stessi, ad avviso della ricorrente, non avrebbero dovuto essere conteggiati considerato che il ritardo nella definizione dei procedimenti è imputabile solo al Comune e, in ogni caso, sarebbero in larga parte prescritti ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
La doglianza non è condivisibile.
Gli interessi sono calcolati, infatti, al tasso legale sul solo conguaglio dovuto in ragione della circostanza che la società IA s.p.a. aveva considerato la tipologia 3 di abuso (“ opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori ”) anziché la tipologia 1 (“ opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”).
Quanto, poi, all’eccezione di prescrizione basata sull’art. 2948, n. 4, c.c., è sufficiente richiamare l’insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “ La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato ” (così Cass. civ., Sez. I, 5 ottobre 2023, n. 28060), con conseguente inapplicabilità al caso di specie in ragione della natura non periodica dell’obbligazione (cfr. T.A.R. LA, Sez. II bis, 18 novembre 2022, n. 15345).
11. In conclusione, il ricorso è inammissibile – e comunque infondato – nella parte in cui ha ad oggetto la nota n. 45063 del 22 agosto 2024 concernente gli oneri concessori ed è infondato nella parte in cui è proposto avverso la nota n. 45068 del 22 agosto 2024 relativa all’oblazione.
12. La particolare complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo dichiara inammissibile e, comunque, lo respinge nel merito nella parte in cui ha ad oggetto la nota n. 45063 del 22 agosto 2024;
- lo respinge nella parte in cui ha ad oggetto la nota n. 45068 del 22 agosto 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Giorgini | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO