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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 17/04/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 8366 /2023
E' presente per parte ricorrente l'avv.to Sergio Perugino;
E' presente per i resistenti l'avv.to Augusto Zingaropoli;
i procuratori danno atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite e chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere, con pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., con spese compensate.
IL GIUDICE preso atto, si ritira n camera di consiglio,
all'esito,
letti gli artt 281 terdecies e sexies c.p.c., decide la causa, sulla conclusioni delle parti come innanzi rassegnate, mediante la seguente sentenza, facente parte integrante del presente verbale di udienza, di cui dà lettura, in assenza dei suddetti procuratori nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza N. 8366/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 8366 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
DOTT.SSA (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Sergio Perugino e Alessandro Limatola, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in
Napoli (NA) alla Via Santa Lucia n. 15, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F.: ) (C.F.: CP_1 C.F._2 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Salerno, Via Domenico Vietri n. 5, presso e nello C.F._3 studio dell'Avv. Augusto Zingaropoli (del Foro di Salerno, dal quale sono rappresentati e difesi, con l'Avv. Giuseppe Cerrato del Foro di Salerno, come da procura in atti
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna controversia traeva origine dalla domanda proposta con ricorso ex art 281 decies c.p.c dal notaio, dott. ssa di , al fine di ottenere il pagamento dei compensi professionali, Pt_1 Pt_1 quantificati in complessivi euro 132.638,00, per l'attività di redazione e stipula di un patto di famiglia con cessione delle partecipazioni sociali di controllo in n. 3 società, che si deduceva svolta in favore dei resistenti, sig ri e come meglio descritta nell'all. a del prospetto di CP_1 Parte_2 liquidazione (prodotto sub all. n. 11 del ricorso).
Si costituivano i convenuti, resistendo in fatto e diritto all'avversa domanda di cui chiedevano il rigetto.
In via subordinata, essi chiedevano di rideterminare in misura inferiore i compensi oggetto di richiesta, perché da ritenersi, in ogni caso ,sproporzionati rispetto alla quantità ed entità delle prestazioni oggetto di effettivo svolgimento.
Espletati gli incombenti di prima udienza, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 281 duodecies, comma IV c.p.c., all'esito questo giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis c.p.c.
Successivamente, all'odierna udienza le parti comparivano riferendo del raggiungimento di un accordo transattivo, in forza del quale concludevano concordemente chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Ciò posto, al Tribunale non resta che prendere atto del sopravvenire di detta transazione e del consequenziale disinteresse delle parti ad ogni pronuncia di natura contenziosa sui fatti oggetti di giudizio, per come d'altronde espressamente manifestato.
Si giustifica pertanto la richiesta pronuncia di cessata materia del contendere.
Al riguardo, giova in ricordare che tale statuizione può essere per l'appunto adottata, anche d'ufficio, quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 23289/07).
In particolare, la fattispecie che occupa è certamente integrata quando, successivamente all'instaurazione del giudizio, le parti addivengano alla conciliazione delle lite (cfr. Cass. civ. n.
5594/98).
Nel caso in esame, il disinteresse delle parti ad una pronuncia di natura contenziosa, nell'ambito dell'odierno giudizio, emerge espressamente dalle conclusioni formulate e dall'intervenuta transazione.
È, allora, venuta meno la concreta utilità del provvedimento richiesto al giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, dovendo tale utilità sussistere non solo nel momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche nel momento della decisione della causa.
Tanto giustifica la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, avuto riguardo alle richieste delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli, 17/04/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 17/04/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 8366 /2023
E' presente per parte ricorrente l'avv.to Sergio Perugino;
E' presente per i resistenti l'avv.to Augusto Zingaropoli;
i procuratori danno atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite e chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere, con pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., con spese compensate.
IL GIUDICE preso atto, si ritira n camera di consiglio,
all'esito,
letti gli artt 281 terdecies e sexies c.p.c., decide la causa, sulla conclusioni delle parti come innanzi rassegnate, mediante la seguente sentenza, facente parte integrante del presente verbale di udienza, di cui dà lettura, in assenza dei suddetti procuratori nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza N. 8366/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 8366 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
DOTT.SSA (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Sergio Perugino e Alessandro Limatola, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in
Napoli (NA) alla Via Santa Lucia n. 15, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F.: ) (C.F.: CP_1 C.F._2 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Salerno, Via Domenico Vietri n. 5, presso e nello C.F._3 studio dell'Avv. Augusto Zingaropoli (del Foro di Salerno, dal quale sono rappresentati e difesi, con l'Avv. Giuseppe Cerrato del Foro di Salerno, come da procura in atti
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna controversia traeva origine dalla domanda proposta con ricorso ex art 281 decies c.p.c dal notaio, dott. ssa di , al fine di ottenere il pagamento dei compensi professionali, Pt_1 Pt_1 quantificati in complessivi euro 132.638,00, per l'attività di redazione e stipula di un patto di famiglia con cessione delle partecipazioni sociali di controllo in n. 3 società, che si deduceva svolta in favore dei resistenti, sig ri e come meglio descritta nell'all. a del prospetto di CP_1 Parte_2 liquidazione (prodotto sub all. n. 11 del ricorso).
Si costituivano i convenuti, resistendo in fatto e diritto all'avversa domanda di cui chiedevano il rigetto.
In via subordinata, essi chiedevano di rideterminare in misura inferiore i compensi oggetto di richiesta, perché da ritenersi, in ogni caso ,sproporzionati rispetto alla quantità ed entità delle prestazioni oggetto di effettivo svolgimento.
Espletati gli incombenti di prima udienza, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 281 duodecies, comma IV c.p.c., all'esito questo giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis c.p.c.
Successivamente, all'odierna udienza le parti comparivano riferendo del raggiungimento di un accordo transattivo, in forza del quale concludevano concordemente chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Ciò posto, al Tribunale non resta che prendere atto del sopravvenire di detta transazione e del consequenziale disinteresse delle parti ad ogni pronuncia di natura contenziosa sui fatti oggetti di giudizio, per come d'altronde espressamente manifestato.
Si giustifica pertanto la richiesta pronuncia di cessata materia del contendere.
Al riguardo, giova in ricordare che tale statuizione può essere per l'appunto adottata, anche d'ufficio, quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 23289/07).
In particolare, la fattispecie che occupa è certamente integrata quando, successivamente all'instaurazione del giudizio, le parti addivengano alla conciliazione delle lite (cfr. Cass. civ. n.
5594/98).
Nel caso in esame, il disinteresse delle parti ad una pronuncia di natura contenziosa, nell'ambito dell'odierno giudizio, emerge espressamente dalle conclusioni formulate e dall'intervenuta transazione.
È, allora, venuta meno la concreta utilità del provvedimento richiesto al giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, dovendo tale utilità sussistere non solo nel momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche nel momento della decisione della causa.
Tanto giustifica la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, avuto riguardo alle richieste delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli, 17/04/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero