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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 2139 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 10/05/2023 ed iscritto al n 2139 - 2023 RG , vertente tra
- , C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Jessica Tassone (c.f. ), presso il cui studio sito in C.F._2
Marina di Caulonia (RC) alla Piazza Bottari 13, elegge domicilio, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con sede
[...] P.IVA_1 legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria
Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott.
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. CP_2
635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF C.F._3
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar
[...]
da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del Persona_1 repertorio e 17470 della raccolta;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Con ricorso del 10.05.2023 il ricorrente chiede riconoscimento di malattia professionale ed espone, in sintesi, che:
- lavora con qualifica di operaio e mansione di conducente Straddle Carrier dalla data di assunzione (ovverosia anno 2000 ad oggi) e Checker dal 2004 ad oggi e
Rizzatore dalla data di assunzione ad oggi come RMT, negli ultimi anni sino ad oggi alle dipendenze di Controparte_3
- in conseguenza di tali attività lavorative, risultava affetto da “spondilodiscopatia lombosacrale” strumentalmente diagnosticata (RM del 07.09.2019 ed ancora visita ortopedica del 16.09.2019);
- in data 24.02.2021 ha presentato all' , sede provinciale di Reggio Calabria, CP_1 denuncia per il riconoscimento della malattia professionale e per il pagamento dell'indennizzo per danno biologico;
- effettuata l'istruttoria amministrativa e medico-legale, la malattia professionale non veniva riconosciuta, con la motivazione “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legale.”, ed anche l'opposizione amministrativa veniva rigettata;
- che è evidente la tendenza al peggioramento delle condizioni fisiche del ricorrente, tanto che già il Medico Competente Aziendale, ha emesso per il lavoratore giudizio di idoneità con limitazioni nelle varie mansioni.
Nelle conclusioni del ricorso chiede:
- “Accertare e dichiarare che le seguenti patologie: “spondilodiscopatia del lombosacrale” indicata in parte motiva, rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex DPR 1124/65 e che la stessa è da considerarsi CP_1 malattia professionale in nesso causale con le mansioni svolte;
- Accertare e dichiarare che il sig. ha una menomazione Parte_2 dell'integrità psico-fisica di grado non inferiore al 12% (percentuale stabilita dalle tabelle codice identificativo 213) o nella minore o maggiore misura CP_1 che verrà accertata in corso di causa, con diritto all'erogazione del relativo indennizzo in capitale (o in rendita secondo la percentuale che verrà accertata in corso di causa) e, per l'effetto
- Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento CP_1 dell'indennizzo in capitale o della rendita mensile – in base alla percentuale che verrà accertata in corso di causa - per come stabilito dalla legge parametrata al grado percentuale accertato, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
- Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto legale antistatario.”
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito l' che chiede il CP_1 rigetto del ricorso per insussistenza del nesso causale e mancata esposizione a rischio morbigeno, eccepisce che la malattia non è tabellata per l'attività lavorativa dedotta da controparte, che i sanitari dell' non hanno nemmeno CP_1
2 riscontrato la patologia oggetto di giudizio, le fonti di rischio, che espressamente si contestano, sono solo enunciate da controparte e non risulta in alcun modo provato e documentato che l'odierno ricorrente sia stato esposto a rischio di contrarre la patologia, peraltro a origine degenerativa, aspecifica e comune e costituiscono piuttosto la naturale evoluzione di un quadro patologico artrosico comune e diffuso nella popolazione.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Sulla scorta della documentazione in atti è stata disposta CTU medico legale sulla persona del ricorrente per accertare la natura professionale o comune delle patologie denunciate e gli eventuali postumi permanenti, necessaria per la definizione della causa sul seguente quesito: “
““a) accerti se le patologie denunciate dal ricorrente all' e per cui è causa CP_1 possano costituire o possano essere ritenute con certezza, secondo criteri medico- legali d'indagine sul nesso etiologico della patologia, conseguenza dell'attività lavorativa espletata e, in caso positivo, dica quali siano i postumi permanenti da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle applicative del D. Lgs. CP_1
38/2000; b) ai fini dell'accertamento peritale il CTU dovrà considerare, anche per quanto riguarda le concrete modalità lavorative, la documentazione in atti (tra cui le risultanze dei questionari compilati dal datore di lavoro e versati in atti dall' , i certificati medici dai quali risultano prescrizioni per il lavoratore, CP_1 ecc.)”. E' stato designato il CTU dott.ssa che ha espletato Persona_2
l'incarico peritale. Le risultanze della ctu, siccome tratte all'esito di diligente indagine, vengono condivise e fatte proprie dal giudicante e devono intendersi qui interamente riportate e trascritte.
In estrema sintesi è emerso che: “Nel caso in oggetto i rischi specifici legati alle mansioni svolte dal periziando per oltre 20 anni hanno determinato l'insorgenza di malattie artrosico-degenerative a carico del rachide lombare. Il periziando risulta affetto da spondilodiscopatia lombo-sacrale, come documentato dalle risonanze effettuate nel 2019, 2021 e nel 2023 con conseguente lombalgie frequenti, rigidità articolare mattutina e difficoltà al mantenimento di una qualsiasi postura per lungo tempo. Senza contare che lo stesso medico competente dell'azienda alla visita di sorveglianza sanitaria del 22.03.2021 ha riconosciuto il periziando idoneo con limitazioni (max 4 sc a settimana con continuità max di 2, non idoneo a rizzaggio
a bordo, max due turni di 1° ogni 15gg).
Per quanto sopra esposto le infermità documentate sono sicuramente riconducibili causalmente o concausalmente alla specifica attività lavorativa svolta dal periziando e le stesse determinano una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 7% (sette %).
3 Alla suddetta menomazione si è giunti avendo come riferimento la tabella menomazioni danno biologico (ex DM 12/07/2000) dove alla voce 213 CP_1 corrisponde la seguente voce di danno -213 Ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti. Fino a 12% La decorrenza della suddetta menomazione è da riferire senza ombra di dubbio alla data di presentazione della domanda amministrativa di malattia professionale.
Non sono presenti inoltre ne inabilità temporanea assoluta ne menomazioni preesistenti”.
La relazione del CTU appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure, per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti o rinnovazioni (sul punto cfr Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
In tali termini il ricorso deve essere accolto.
§ 4. Le spese processuali seguono la soccombenza, quelle legali liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e quelle di ctu liquidate come da separato decreto.
p.q.m
.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente
[...]
c.f. ha diritto all'indennizzo in capitale per Parte_1 C.F._1 danno biologico pari al 7% consolidato dal 24/02/2021, data di presentazione della domanda amministrativa, e condanna l' , in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento della relativa prestazione, con la decorrenza di legge e gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese CP_1 legali, che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, oltre euro 43,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Jessica Tassone dichiaratasi procuratrice antistataria;
- pone definitivamente ed interamente a carico dell le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto in favore del CTU dr.ssa . Persona_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 10/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 2139 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 10/05/2023 ed iscritto al n 2139 - 2023 RG , vertente tra
- , C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Jessica Tassone (c.f. ), presso il cui studio sito in C.F._2
Marina di Caulonia (RC) alla Piazza Bottari 13, elegge domicilio, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con sede
[...] P.IVA_1 legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria
Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott.
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. CP_2
635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF C.F._3
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar
[...]
da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del Persona_1 repertorio e 17470 della raccolta;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Con ricorso del 10.05.2023 il ricorrente chiede riconoscimento di malattia professionale ed espone, in sintesi, che:
- lavora con qualifica di operaio e mansione di conducente Straddle Carrier dalla data di assunzione (ovverosia anno 2000 ad oggi) e Checker dal 2004 ad oggi e
Rizzatore dalla data di assunzione ad oggi come RMT, negli ultimi anni sino ad oggi alle dipendenze di Controparte_3
- in conseguenza di tali attività lavorative, risultava affetto da “spondilodiscopatia lombosacrale” strumentalmente diagnosticata (RM del 07.09.2019 ed ancora visita ortopedica del 16.09.2019);
- in data 24.02.2021 ha presentato all' , sede provinciale di Reggio Calabria, CP_1 denuncia per il riconoscimento della malattia professionale e per il pagamento dell'indennizzo per danno biologico;
- effettuata l'istruttoria amministrativa e medico-legale, la malattia professionale non veniva riconosciuta, con la motivazione “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legale.”, ed anche l'opposizione amministrativa veniva rigettata;
- che è evidente la tendenza al peggioramento delle condizioni fisiche del ricorrente, tanto che già il Medico Competente Aziendale, ha emesso per il lavoratore giudizio di idoneità con limitazioni nelle varie mansioni.
Nelle conclusioni del ricorso chiede:
- “Accertare e dichiarare che le seguenti patologie: “spondilodiscopatia del lombosacrale” indicata in parte motiva, rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex DPR 1124/65 e che la stessa è da considerarsi CP_1 malattia professionale in nesso causale con le mansioni svolte;
- Accertare e dichiarare che il sig. ha una menomazione Parte_2 dell'integrità psico-fisica di grado non inferiore al 12% (percentuale stabilita dalle tabelle codice identificativo 213) o nella minore o maggiore misura CP_1 che verrà accertata in corso di causa, con diritto all'erogazione del relativo indennizzo in capitale (o in rendita secondo la percentuale che verrà accertata in corso di causa) e, per l'effetto
- Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento CP_1 dell'indennizzo in capitale o della rendita mensile – in base alla percentuale che verrà accertata in corso di causa - per come stabilito dalla legge parametrata al grado percentuale accertato, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
- Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto legale antistatario.”
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito l' che chiede il CP_1 rigetto del ricorso per insussistenza del nesso causale e mancata esposizione a rischio morbigeno, eccepisce che la malattia non è tabellata per l'attività lavorativa dedotta da controparte, che i sanitari dell' non hanno nemmeno CP_1
2 riscontrato la patologia oggetto di giudizio, le fonti di rischio, che espressamente si contestano, sono solo enunciate da controparte e non risulta in alcun modo provato e documentato che l'odierno ricorrente sia stato esposto a rischio di contrarre la patologia, peraltro a origine degenerativa, aspecifica e comune e costituiscono piuttosto la naturale evoluzione di un quadro patologico artrosico comune e diffuso nella popolazione.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Sulla scorta della documentazione in atti è stata disposta CTU medico legale sulla persona del ricorrente per accertare la natura professionale o comune delle patologie denunciate e gli eventuali postumi permanenti, necessaria per la definizione della causa sul seguente quesito: “
““a) accerti se le patologie denunciate dal ricorrente all' e per cui è causa CP_1 possano costituire o possano essere ritenute con certezza, secondo criteri medico- legali d'indagine sul nesso etiologico della patologia, conseguenza dell'attività lavorativa espletata e, in caso positivo, dica quali siano i postumi permanenti da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle applicative del D. Lgs. CP_1
38/2000; b) ai fini dell'accertamento peritale il CTU dovrà considerare, anche per quanto riguarda le concrete modalità lavorative, la documentazione in atti (tra cui le risultanze dei questionari compilati dal datore di lavoro e versati in atti dall' , i certificati medici dai quali risultano prescrizioni per il lavoratore, CP_1 ecc.)”. E' stato designato il CTU dott.ssa che ha espletato Persona_2
l'incarico peritale. Le risultanze della ctu, siccome tratte all'esito di diligente indagine, vengono condivise e fatte proprie dal giudicante e devono intendersi qui interamente riportate e trascritte.
In estrema sintesi è emerso che: “Nel caso in oggetto i rischi specifici legati alle mansioni svolte dal periziando per oltre 20 anni hanno determinato l'insorgenza di malattie artrosico-degenerative a carico del rachide lombare. Il periziando risulta affetto da spondilodiscopatia lombo-sacrale, come documentato dalle risonanze effettuate nel 2019, 2021 e nel 2023 con conseguente lombalgie frequenti, rigidità articolare mattutina e difficoltà al mantenimento di una qualsiasi postura per lungo tempo. Senza contare che lo stesso medico competente dell'azienda alla visita di sorveglianza sanitaria del 22.03.2021 ha riconosciuto il periziando idoneo con limitazioni (max 4 sc a settimana con continuità max di 2, non idoneo a rizzaggio
a bordo, max due turni di 1° ogni 15gg).
Per quanto sopra esposto le infermità documentate sono sicuramente riconducibili causalmente o concausalmente alla specifica attività lavorativa svolta dal periziando e le stesse determinano una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 7% (sette %).
3 Alla suddetta menomazione si è giunti avendo come riferimento la tabella menomazioni danno biologico (ex DM 12/07/2000) dove alla voce 213 CP_1 corrisponde la seguente voce di danno -213 Ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti. Fino a 12% La decorrenza della suddetta menomazione è da riferire senza ombra di dubbio alla data di presentazione della domanda amministrativa di malattia professionale.
Non sono presenti inoltre ne inabilità temporanea assoluta ne menomazioni preesistenti”.
La relazione del CTU appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure, per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti o rinnovazioni (sul punto cfr Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
In tali termini il ricorso deve essere accolto.
§ 4. Le spese processuali seguono la soccombenza, quelle legali liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e quelle di ctu liquidate come da separato decreto.
p.q.m
.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente
[...]
c.f. ha diritto all'indennizzo in capitale per Parte_1 C.F._1 danno biologico pari al 7% consolidato dal 24/02/2021, data di presentazione della domanda amministrativa, e condanna l' , in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento della relativa prestazione, con la decorrenza di legge e gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese CP_1 legali, che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, oltre euro 43,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Jessica Tassone dichiaratasi procuratrice antistataria;
- pone definitivamente ed interamente a carico dell le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto in favore del CTU dr.ssa . Persona_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 10/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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