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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/12/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 1° dicembre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte è stato comunicato alle parti che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 4 dicembre 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1185 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (c.f. ), (c.f.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
), (c.f. ), C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5
(c.f. ) e (c.f. Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7 [...]
), tutti rapp.ti e difesi giusta procura in atti, dagli avv. Michele C.F._7
Troisi, presso il cui studio in Salerno, alla Via Raffaele Ricci n. 46, sono tutti elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e
(c.f. ), in persona del p.t., rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
giusta procura in atti, dall'avv. Alberto Cerracchio, presso il cui studio, in Salerno al
Corso Giuseppe Garibaldi n. 103, è elettivamente domiciliato RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 9/2021, notificata in data 16.02.2021, il Controparte_1
ingiungeva ai Sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e il pagamento della Parte_5 Parte_6 Parte_8
somma di euro 10.339,98 a titolo di recupero delle somme impegnate per l'appalto dei lavori di somma urgenza per la rimozione del materiale residuato al crollo del muro ubicato lungo la Via Tre Croci, nel Comune di , in data 01.01.2021 a seguito di CP_1
forti piogge.
Sul presupposto che il muro in questione non fosse di proprietà degli odierni ricorrenti, con ricorso del 09.04.2021, gli stessi impugnavano il suddetto provvedimento dinanzi al Tar Campania-sez. Salerno, che con sentenza n. 1848/2023 del 26.07.2023 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, disponendo la devoluzione della controversia innanzi al giudice ordinario.
Pertanto, i Sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con ricorso ex art. 281 Parte_5 Parte_6 Parte_8
undecies c.p.c., depositato in data 21.11.2023, riassumevano il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire annullare l'ordinanza ingiunzione n. 9/2021 emessa dal poiché illegittima ed emessa in assenza dei necessari Controparte_1
presupposti di fatto e di diritto.
Nella specie, i predetti ricorrenti contestavano: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il muro crollato è posto a confine con la proprietà privata distinta in catasto al foglio di mappa 20, particella 1651 – e quindi il muro in questione non insiste sulla particella 1651 – che in ogni caso non è di proprietà dei ricorrenti, in quanto gli stessi sono comproprietari della confinante particella 1653 non interessata dal crollo del muro, creata dal frazionamento della originaria particella n. 364, quali eredi della Sig.ra e non della Sig.ra ; 2) la violazione e la falsa Persona_1 Persona_2
applicazione dell'art. 30 D. lgs. n. 285/1992, richiamato nella motivazione del provvedimento oggetto di contestazione, che stabilisce che tenuto alla manutenzione e riparazione del muro sono i proprietari dei fondi adiacenti la strada pubblica, qualora esso serva a sostenere i fondi adiacenti, mentre è il proprietario della strada se ha per scopo la stabilità o la conservazione delle strade, poiché nel caso di specie il muro serviva a mantenere e conservare la viabilità municipale;
3) la mancanza dei presupposti per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione in questione, poiché la stessa non viene indicata nella disposizione di legge che autorizza la PA ad avvalersi di tale strumento per il recupero delle somme sostenute per la rimozione del materiale lapideo dalla strada comunale.
Per tutti questi motivi, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto del 22.11.2023 e correttamente notificato quest'ultimo unitamente al ricorso a cura di parte ricorrente, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.03.2024, si costituiva in giudizio l'ente resistente, in persona del Sindaco p.t., insistendo Controparte_1
per il rigetto del ricorso.
In particolare, il predetto ente resistente, a sostegno della regolarità della procedura, deduceva che in data 1/01/2021, a seguito delle avversità atmosferiche con piogge intense, veniva segnalato al Comune di il crollo del muro di contenimento degli CP_1
orti privati, riportati in catasto al fg 20, particella n. 1651 (già particella n. 364), sulla sottostante via pubblica “Tre Croci”; per cui con verbale di somma urgenza (All.to n.
4), ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, affidava alla ditta Controparte_3
con sede in alla via Giallograsso, n. 27, p. iva , l'esecuzione dei CP_1 P.IVA_2
lavori di rimozione del materiale del crollo e relativo smaltimento, nonché la posa in opera di barriere stradali, costituite da manufatti in cemento tipo “new jersey”, al fine di garantire la sicurezza stradale. In sede di ispezione dei luoghi i tecnici del accertavano che tale crollo era CP_1
pervenuto dai giardini privati facenti parte del terreno riportato in catasto al foglio 20, particella n. 1651 (già particella n. 364), allocati a monte della strada pubblica. In forza e diretta esecuzione con quanto previsto e stabilito dall'art 30, commi 4 e 5, del D.lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), considerato che “ … le opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi… “e se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade “… la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada…”, il Comune emanava la determinazione n. 20 del 01/02/2021, Reg. Gen. n. 28 (All.to n. 7), con la quale veniva disposto: a) di impegnare la spesa di € 10.339,98 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza finalizzati alla rimozione e allo smaltimento del materiale del crollo del muro di contenimento su via Tre Croci nonché alla posa in opera di barriere stradali, costituite da manufatti in cemento tipo “new jersey”, ai fini della sicurezza stradale;
b) di approvare il verbale di somma urgenza, redatto in data 01-01-2021, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, con cui si affidava alla succitata ditta
[...]
l'esecuzione dei lavori innanzi indicati. CP_3
La conseguente procedura era, pertanto, esente da qualsiasi censura, tanto che con nota del 7/01/2021 il Comune comunicava l'avvio del procedimento ai proprietari e/o possessori, ai fini delle attività conseguenti e necessarie, anticipando loro la richiesta di restituzione degli oneri che sarebbe andato a sostenere.
Dall'ispezione immobiliare emergeva che l'originaria particella n. 364 del foglio di mappa 20, per causa di morte, risultava intestata ai Sigg.ri: 1) , nato Parte_4
in il 24/9/1942, proprietario per 3/9; 2) nata in [...] CP_1 Parte_5 CP_1
13/11/1966, proprietaria per 2/9; 3) nata a [...] il [...], Parte_6
proprietaria per 2/9; 4) , nata a [...] il [...], proprietaria per 2/9 Parte_8
nei confronti dei quali veniva successivamente emessa ingiunzione per cui è causa.
Da quanto esposto, l'ente resistente riteneva evidente la legittimità del proprio operato, sia in relazione all'ordinanza di sgombero - trattandosi dell'esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente, adottata dal Sindaco ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54, comma 4 per cui Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana ….. e delle norme previste dal Codice della
Strada a causa del pericolo concreto di riversamento di materiale franoso e lapidei di vario tipo.
Pertanto, contestava il difetto di legittimazione passiva sollevato dagli opponenti, ai quali era stato anche notificato, in data 08.01.2021, l'avvio del procedimento teso all'adozione della ordinanza di ripristino senza che nessuno di loro avesse contestato la propria estraneità ai fatti, inducendo così il ad assumere nei loro confronti CP_1
anche i provvedimenti conseguenziali.
Per tutti questi motivi, l'ente resistente, concludeva insistendo per Controparte_1
il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 23.04.2024 resa all'esito dell'udienza cartolare del 09.04.2024, il
Giudice, rilevata la natura documentale del procedimento e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.04.2025, concedendo alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Dopo un ulteriore rinvio allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che la Corte di Cassazione ha chiarito che l'amministrazione convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d.
n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi;
“né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla p.a. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla parte pubblica sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo (possibile senza previo accertamento: cfr. ad es. Cass., 27/12/2019,
n. 34552), restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali
e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie” (Cass., 16/05/2016, n. 9989, ma anche Cass., 26/09/2019, n. 24040, in cui si chiarisce che tale posizione di attore sostanziale vale, come inevitabile nella ricostruita chiave ermeneutica, sia in tema di entrate tributarie, pubbliche, che in ambito privatistico).
Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata la predetta opposizione è suscettibile di essere accostata non a un'azione di accertamento negativo (come pure è stato ritenuto in passato: v. Cass., 11/02/2009, n. 3341, che faceva séguito a un orientamento precedente, traendone le inevitabili conseguenze sul piano degli oneri probatori), quanto alle opposizioni ai titoli definiti paragiudiziali, quali le ordinanze ingiuntive, in cui, al pari dei giudizi oppositivi tributari, è la parte pubblica che, dopo aver ragionevolmente fruito, come tale, della possibilità di adottare un provvedimento esecutivo, deve provare la fondatezza di ciò che pretende ove questa sia ritualmente contestata (Cass. sent. Ordinanza n. 9381 del 08/04/2021).
Ciò posto l'amministrazione ha l'onere di provare l'esistenza della causa giustificativa del pagamento e l'esborso di cui chiede la restituzione.
Alla luce di ciò va esclusa l'inammissibilità del ricorso per tardività.
Ed, infatti, è pacifico che ai fini del recupero delle somme, i Comuni possano avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione c.d. fiscale, disciplinata dal r.d. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari (così Cass.
21/03/2019, n. 8039; Cass. 28/09/2017, n. 22710). In ordine al rimedio accordato avverso detta ingiunzione, ovvero l'opposizione prevista dall'art. 3 del medesimo r.d. n. 639 del 1910, l'orientamento del giudice della nomofilachia, formatosi dapprima in materia di riscossione di entrate tributarie e doganali (così Cass. 21/03/2012, n. 4510; Cass. 12/12/2013, n. 27816) e poi esteso anche a crediti nascenti da rapporti di diritto privato (cfr. Cass. 26/09/2019, n. 24040),
è ben fermo: il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle di condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla
P.A.
In altre parole, l'opposizione a detta ingiunzione ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente (sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa: così Cass.
20/06/2016, n. 12674), ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento (da ultimo, Cass. 26/07/2022, n. 23346).
Con siffatta natura appaiono allora consentanee tanto la soggezione della controversia alle regole del rito ordinario di cognizione stabilita dall'art. 32 del d.lgs. n. 150 del
2011 quanto l'assenza di un termine per la proposizione dell'opposizione, frutto della modifica apportata dal d.lgs. n. 150 del 2011 al disposto dell'art. 3 del r.d. n. 639 del
1910 (Corte di Cassazione nr. 22722/2023).
Ciò chiarito, i lavori eseguiti dal in via d'urgenza sono espressione Controparte_1
dell'esercizio di poteri in materia di pubblica sicurezza interferenti con la sicurezza in materia di circolazione stradale e i termini della questione attengono esclusivamente alla sussistenza del diritto dello stesso ente alla ripetizione dei costi sostenuti per gli interventi sopra meglio descritti, che vengono allocati in base alle seguenti previsioni del Codice della Strada, D. lgs. n- 285/1992, il quale prevede:
- all'art. 14 che l'Ente proprietario della strada deve provvedere alla “manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo”;
- all'art. Art. 30
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi;
se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo.
Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi
l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
- all'art. 31:
I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi. Dal combinato disposto delle citate norme si evince che le opere sono a carico del proprietario della strada se sono realizzate su area di pertinenza della strada, sono, invece, a carico del proprietario del fondo laterale alla strada se sono realizzate sulla ripa.
Orbene, parte ricorrente sostiene che dalla relazione di servizio prot. 5118 del 7.1.2021 ha appurato che il muro crollato “(…) è posto a confine con la proprietà privata distinta in catasto al foglio di mappa 20, particella n. 1651 (già particella 364).
Il provvedimento indica che la funzione del muro crollato era quella di contenere e difendere i giardini privati dei soggetti proprietari che vengono individuati tramite ispezione immobiliare.
Parte ricorrente ha provato in via documentale, che le visure catastali attestano che la particella n°1651 del foglio 20 era, originariamente, parte della più ampia consistenza della particella n°364, del medesimo foglio (della superficie di 3 are e 97 centiare), intestata a . Persona_2
Le visure catastali affermano che in data 20.5.2016 è stata frazionata la particella n°364, del foglio 20, (di are 3 e ca 97) del catasto terreni del Comune di e dal CP_1
frazionamento ha avuto origine la particella n°1651 (della minore consistenza superficiaria di are 3 e ca 9), ma dal frazionamento è residuata una ulteriore particella di centiare 88. Quest'ultima particella è riportata nell'ispezione ipotecaria depositata dai ricorrenti (Doc.3) la quale, diversamente da quella depositata dal CP_1
, contiene anche la sezione “C” dei soggetti della ispezione ed indica che
[...]
, e non sono eredi di , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_8 Persona_2
bensì di ma anche che da quest'ultima hanno ereditato, tra gli altri Persona_1
beni, la particella n°364 di centiare 88.
Dalla documentazione si evince, quindi, che dal frazionamento del 2016 sono sorte le nuove p.lle n°1651 e n°1653 la cui somma superficiaria porta alla originaria p.lla 364.
Non si evince, inoltre, che i sig.ri , e siano Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , cui era intestata l'intera particella n°364, successivamente Persona_2
frazionata nelle p.lle 1651 e 1653. La parte ha, inoltre, correttamente messo in evidenza che la norma richiamata si applica ai proprietari e non ai soggetti possessori come, invece, imposto dall'ordinanza oggetto di censure.
In punto di onere della prova grava sull'ente resistente, a fronte della specifica contestazione degli opponenti circa la proprietà dell'area interessata, l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa restitutoria, e dunque, in primo luogo, che gli interventi siano stati realizzati sulla proprietà degli ingiunti.
Tanto premesso, il ha invece fondato la propria pretesa allegando Controparte_1
esclusivamente la proprietà in capo agli opponenti dell'area in questione sulla base delle relazioni tecniche e a fronte delle contestazioni specifiche non ha fornito un debito riscontro istruttorio.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione n.
9/2021 annullata.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come successivamente modificati ed integrati, calcolati ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché alla attività difensiva e processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Ordinaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 9/2021 del Controparte_1
• condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore degli opponenti, alla refusione delle spese del presente giudizio nei confronti degli attori vittoriosi, che liquida in euro 3.397,00 per compensi professionali ed euro 264,00 per spese oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Lagonegro, il 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 1° dicembre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte è stato comunicato alle parti che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 4 dicembre 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1185 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (c.f. ), (c.f.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
), (c.f. ), C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5
(c.f. ) e (c.f. Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7 [...]
), tutti rapp.ti e difesi giusta procura in atti, dagli avv. Michele C.F._7
Troisi, presso il cui studio in Salerno, alla Via Raffaele Ricci n. 46, sono tutti elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e
(c.f. ), in persona del p.t., rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
giusta procura in atti, dall'avv. Alberto Cerracchio, presso il cui studio, in Salerno al
Corso Giuseppe Garibaldi n. 103, è elettivamente domiciliato RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 9/2021, notificata in data 16.02.2021, il Controparte_1
ingiungeva ai Sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e il pagamento della Parte_5 Parte_6 Parte_8
somma di euro 10.339,98 a titolo di recupero delle somme impegnate per l'appalto dei lavori di somma urgenza per la rimozione del materiale residuato al crollo del muro ubicato lungo la Via Tre Croci, nel Comune di , in data 01.01.2021 a seguito di CP_1
forti piogge.
Sul presupposto che il muro in questione non fosse di proprietà degli odierni ricorrenti, con ricorso del 09.04.2021, gli stessi impugnavano il suddetto provvedimento dinanzi al Tar Campania-sez. Salerno, che con sentenza n. 1848/2023 del 26.07.2023 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, disponendo la devoluzione della controversia innanzi al giudice ordinario.
Pertanto, i Sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con ricorso ex art. 281 Parte_5 Parte_6 Parte_8
undecies c.p.c., depositato in data 21.11.2023, riassumevano il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire annullare l'ordinanza ingiunzione n. 9/2021 emessa dal poiché illegittima ed emessa in assenza dei necessari Controparte_1
presupposti di fatto e di diritto.
Nella specie, i predetti ricorrenti contestavano: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il muro crollato è posto a confine con la proprietà privata distinta in catasto al foglio di mappa 20, particella 1651 – e quindi il muro in questione non insiste sulla particella 1651 – che in ogni caso non è di proprietà dei ricorrenti, in quanto gli stessi sono comproprietari della confinante particella 1653 non interessata dal crollo del muro, creata dal frazionamento della originaria particella n. 364, quali eredi della Sig.ra e non della Sig.ra ; 2) la violazione e la falsa Persona_1 Persona_2
applicazione dell'art. 30 D. lgs. n. 285/1992, richiamato nella motivazione del provvedimento oggetto di contestazione, che stabilisce che tenuto alla manutenzione e riparazione del muro sono i proprietari dei fondi adiacenti la strada pubblica, qualora esso serva a sostenere i fondi adiacenti, mentre è il proprietario della strada se ha per scopo la stabilità o la conservazione delle strade, poiché nel caso di specie il muro serviva a mantenere e conservare la viabilità municipale;
3) la mancanza dei presupposti per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione in questione, poiché la stessa non viene indicata nella disposizione di legge che autorizza la PA ad avvalersi di tale strumento per il recupero delle somme sostenute per la rimozione del materiale lapideo dalla strada comunale.
Per tutti questi motivi, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto del 22.11.2023 e correttamente notificato quest'ultimo unitamente al ricorso a cura di parte ricorrente, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.03.2024, si costituiva in giudizio l'ente resistente, in persona del Sindaco p.t., insistendo Controparte_1
per il rigetto del ricorso.
In particolare, il predetto ente resistente, a sostegno della regolarità della procedura, deduceva che in data 1/01/2021, a seguito delle avversità atmosferiche con piogge intense, veniva segnalato al Comune di il crollo del muro di contenimento degli CP_1
orti privati, riportati in catasto al fg 20, particella n. 1651 (già particella n. 364), sulla sottostante via pubblica “Tre Croci”; per cui con verbale di somma urgenza (All.to n.
4), ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, affidava alla ditta Controparte_3
con sede in alla via Giallograsso, n. 27, p. iva , l'esecuzione dei CP_1 P.IVA_2
lavori di rimozione del materiale del crollo e relativo smaltimento, nonché la posa in opera di barriere stradali, costituite da manufatti in cemento tipo “new jersey”, al fine di garantire la sicurezza stradale. In sede di ispezione dei luoghi i tecnici del accertavano che tale crollo era CP_1
pervenuto dai giardini privati facenti parte del terreno riportato in catasto al foglio 20, particella n. 1651 (già particella n. 364), allocati a monte della strada pubblica. In forza e diretta esecuzione con quanto previsto e stabilito dall'art 30, commi 4 e 5, del D.lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), considerato che “ … le opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi… “e se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade “… la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada…”, il Comune emanava la determinazione n. 20 del 01/02/2021, Reg. Gen. n. 28 (All.to n. 7), con la quale veniva disposto: a) di impegnare la spesa di € 10.339,98 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza finalizzati alla rimozione e allo smaltimento del materiale del crollo del muro di contenimento su via Tre Croci nonché alla posa in opera di barriere stradali, costituite da manufatti in cemento tipo “new jersey”, ai fini della sicurezza stradale;
b) di approvare il verbale di somma urgenza, redatto in data 01-01-2021, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, con cui si affidava alla succitata ditta
[...]
l'esecuzione dei lavori innanzi indicati. CP_3
La conseguente procedura era, pertanto, esente da qualsiasi censura, tanto che con nota del 7/01/2021 il Comune comunicava l'avvio del procedimento ai proprietari e/o possessori, ai fini delle attività conseguenti e necessarie, anticipando loro la richiesta di restituzione degli oneri che sarebbe andato a sostenere.
Dall'ispezione immobiliare emergeva che l'originaria particella n. 364 del foglio di mappa 20, per causa di morte, risultava intestata ai Sigg.ri: 1) , nato Parte_4
in il 24/9/1942, proprietario per 3/9; 2) nata in [...] CP_1 Parte_5 CP_1
13/11/1966, proprietaria per 2/9; 3) nata a [...] il [...], Parte_6
proprietaria per 2/9; 4) , nata a [...] il [...], proprietaria per 2/9 Parte_8
nei confronti dei quali veniva successivamente emessa ingiunzione per cui è causa.
Da quanto esposto, l'ente resistente riteneva evidente la legittimità del proprio operato, sia in relazione all'ordinanza di sgombero - trattandosi dell'esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente, adottata dal Sindaco ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54, comma 4 per cui Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana ….. e delle norme previste dal Codice della
Strada a causa del pericolo concreto di riversamento di materiale franoso e lapidei di vario tipo.
Pertanto, contestava il difetto di legittimazione passiva sollevato dagli opponenti, ai quali era stato anche notificato, in data 08.01.2021, l'avvio del procedimento teso all'adozione della ordinanza di ripristino senza che nessuno di loro avesse contestato la propria estraneità ai fatti, inducendo così il ad assumere nei loro confronti CP_1
anche i provvedimenti conseguenziali.
Per tutti questi motivi, l'ente resistente, concludeva insistendo per Controparte_1
il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 23.04.2024 resa all'esito dell'udienza cartolare del 09.04.2024, il
Giudice, rilevata la natura documentale del procedimento e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.04.2025, concedendo alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Dopo un ulteriore rinvio allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che la Corte di Cassazione ha chiarito che l'amministrazione convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d.
n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi;
“né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla p.a. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla parte pubblica sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo (possibile senza previo accertamento: cfr. ad es. Cass., 27/12/2019,
n. 34552), restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali
e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie” (Cass., 16/05/2016, n. 9989, ma anche Cass., 26/09/2019, n. 24040, in cui si chiarisce che tale posizione di attore sostanziale vale, come inevitabile nella ricostruita chiave ermeneutica, sia in tema di entrate tributarie, pubbliche, che in ambito privatistico).
Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata la predetta opposizione è suscettibile di essere accostata non a un'azione di accertamento negativo (come pure è stato ritenuto in passato: v. Cass., 11/02/2009, n. 3341, che faceva séguito a un orientamento precedente, traendone le inevitabili conseguenze sul piano degli oneri probatori), quanto alle opposizioni ai titoli definiti paragiudiziali, quali le ordinanze ingiuntive, in cui, al pari dei giudizi oppositivi tributari, è la parte pubblica che, dopo aver ragionevolmente fruito, come tale, della possibilità di adottare un provvedimento esecutivo, deve provare la fondatezza di ciò che pretende ove questa sia ritualmente contestata (Cass. sent. Ordinanza n. 9381 del 08/04/2021).
Ciò posto l'amministrazione ha l'onere di provare l'esistenza della causa giustificativa del pagamento e l'esborso di cui chiede la restituzione.
Alla luce di ciò va esclusa l'inammissibilità del ricorso per tardività.
Ed, infatti, è pacifico che ai fini del recupero delle somme, i Comuni possano avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione c.d. fiscale, disciplinata dal r.d. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari (così Cass.
21/03/2019, n. 8039; Cass. 28/09/2017, n. 22710). In ordine al rimedio accordato avverso detta ingiunzione, ovvero l'opposizione prevista dall'art. 3 del medesimo r.d. n. 639 del 1910, l'orientamento del giudice della nomofilachia, formatosi dapprima in materia di riscossione di entrate tributarie e doganali (così Cass. 21/03/2012, n. 4510; Cass. 12/12/2013, n. 27816) e poi esteso anche a crediti nascenti da rapporti di diritto privato (cfr. Cass. 26/09/2019, n. 24040),
è ben fermo: il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle di condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla
P.A.
In altre parole, l'opposizione a detta ingiunzione ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente (sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa: così Cass.
20/06/2016, n. 12674), ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento (da ultimo, Cass. 26/07/2022, n. 23346).
Con siffatta natura appaiono allora consentanee tanto la soggezione della controversia alle regole del rito ordinario di cognizione stabilita dall'art. 32 del d.lgs. n. 150 del
2011 quanto l'assenza di un termine per la proposizione dell'opposizione, frutto della modifica apportata dal d.lgs. n. 150 del 2011 al disposto dell'art. 3 del r.d. n. 639 del
1910 (Corte di Cassazione nr. 22722/2023).
Ciò chiarito, i lavori eseguiti dal in via d'urgenza sono espressione Controparte_1
dell'esercizio di poteri in materia di pubblica sicurezza interferenti con la sicurezza in materia di circolazione stradale e i termini della questione attengono esclusivamente alla sussistenza del diritto dello stesso ente alla ripetizione dei costi sostenuti per gli interventi sopra meglio descritti, che vengono allocati in base alle seguenti previsioni del Codice della Strada, D. lgs. n- 285/1992, il quale prevede:
- all'art. 14 che l'Ente proprietario della strada deve provvedere alla “manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo”;
- all'art. Art. 30
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi;
se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo.
Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi
l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
- all'art. 31:
I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi. Dal combinato disposto delle citate norme si evince che le opere sono a carico del proprietario della strada se sono realizzate su area di pertinenza della strada, sono, invece, a carico del proprietario del fondo laterale alla strada se sono realizzate sulla ripa.
Orbene, parte ricorrente sostiene che dalla relazione di servizio prot. 5118 del 7.1.2021 ha appurato che il muro crollato “(…) è posto a confine con la proprietà privata distinta in catasto al foglio di mappa 20, particella n. 1651 (già particella 364).
Il provvedimento indica che la funzione del muro crollato era quella di contenere e difendere i giardini privati dei soggetti proprietari che vengono individuati tramite ispezione immobiliare.
Parte ricorrente ha provato in via documentale, che le visure catastali attestano che la particella n°1651 del foglio 20 era, originariamente, parte della più ampia consistenza della particella n°364, del medesimo foglio (della superficie di 3 are e 97 centiare), intestata a . Persona_2
Le visure catastali affermano che in data 20.5.2016 è stata frazionata la particella n°364, del foglio 20, (di are 3 e ca 97) del catasto terreni del Comune di e dal CP_1
frazionamento ha avuto origine la particella n°1651 (della minore consistenza superficiaria di are 3 e ca 9), ma dal frazionamento è residuata una ulteriore particella di centiare 88. Quest'ultima particella è riportata nell'ispezione ipotecaria depositata dai ricorrenti (Doc.3) la quale, diversamente da quella depositata dal CP_1
, contiene anche la sezione “C” dei soggetti della ispezione ed indica che
[...]
, e non sono eredi di , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_8 Persona_2
bensì di ma anche che da quest'ultima hanno ereditato, tra gli altri Persona_1
beni, la particella n°364 di centiare 88.
Dalla documentazione si evince, quindi, che dal frazionamento del 2016 sono sorte le nuove p.lle n°1651 e n°1653 la cui somma superficiaria porta alla originaria p.lla 364.
Non si evince, inoltre, che i sig.ri , e siano Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , cui era intestata l'intera particella n°364, successivamente Persona_2
frazionata nelle p.lle 1651 e 1653. La parte ha, inoltre, correttamente messo in evidenza che la norma richiamata si applica ai proprietari e non ai soggetti possessori come, invece, imposto dall'ordinanza oggetto di censure.
In punto di onere della prova grava sull'ente resistente, a fronte della specifica contestazione degli opponenti circa la proprietà dell'area interessata, l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa restitutoria, e dunque, in primo luogo, che gli interventi siano stati realizzati sulla proprietà degli ingiunti.
Tanto premesso, il ha invece fondato la propria pretesa allegando Controparte_1
esclusivamente la proprietà in capo agli opponenti dell'area in questione sulla base delle relazioni tecniche e a fronte delle contestazioni specifiche non ha fornito un debito riscontro istruttorio.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione n.
9/2021 annullata.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come successivamente modificati ed integrati, calcolati ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché alla attività difensiva e processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Ordinaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 9/2021 del Controparte_1
• condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore degli opponenti, alla refusione delle spese del presente giudizio nei confronti degli attori vittoriosi, che liquida in euro 3.397,00 per compensi professionali ed euro 264,00 per spese oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Lagonegro, il 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco