Versione
1 settembre 1967
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1 gennaio 2002
1 gennaio 2002
Art. 41-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380)) ((15)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380)) ((15)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380)) ((15)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380)) ((15)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380)) ((15))
Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380)) ((15))
In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonche' rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde, pubblico o a parcheggi.
I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.
(6)
------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 6 agosto 1967, n. 765 , ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che quando nel presente articolo si fa riferimento alla "entrata in vigore della presente legge", il riferimento medesimo si intende fatto al 1° settembre 1967. ------------ AGGIORNAMENTO (15)
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 4,5 e 7 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione deo commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380)) ((15))
In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonche' rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde, pubblico o a parcheggi.
I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.
(6)
------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 6 agosto 1967, n. 765 , ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che quando nel presente articolo si fa riferimento alla "entrata in vigore della presente legge", il riferimento medesimo si intende fatto al 1° settembre 1967. ------------ AGGIORNAMENTO (15)
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 4,5 e 7 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione deo commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
Commentari • 79
- 1. Chiusura del terrazzo trasformato in abitazione: vanno rispettare le distanze legaliAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 2 aprile 2026 · 14.030148
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 30/05/2022, n. 3660Provvedimento: […] non può essere accolto in quanto la giurisprudenza amministrativa, unitamente a quella ordinaria, riconosce costantemente al DM 1444/1968 efficacia di legge dello Stato, essendo stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies Legge 1150/1942 (c.d. legge urbanistica), cosicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati- cui i Comuni sono tenuti a conformarsi nella redazione o revisione dei loro strumenti urbanistici-devono ritenersi prevalenti sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica, […]Leggi di più...
- violazione di legge·
- giurisprudenza amministrativa·
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- Piano Regolatore Portuale·
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