Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 marzo 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 luglio 1989 |
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- 1. Osservatorio Corte EDU: gennaio 2020https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Giurisprudenza • +500
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- mancata impugnazione atto presupposto·
- variante speciale recupero urbanistico·
- inammissibilità ricorso·
- disparità di trattamento·
- art. 35 comma 13 legge 47/1985·
- eccesso di potere·
- partecipazione oneri urbanizzazione·
- lottizzazione abusiva·
- condono edilizio·
- oneri concessori
Versioni del testo
- Art. 1. Termini per l'emanazione delle norme delegate e di un testo unico
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della docenza universitaria e per la revisione dello stato giuridico del personale docente delle universita', con la osservanza dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.
Il Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui al precedente comma con tutte le altre attinenti allo stato giuridico del personale docente delle universita', apportando le modificazioni alle norme vigenti richieste dal loro coordinamento. - Art. 2. Procedura per l'emanazione delle norme delegate e del testo unico
Le norme delegate e il testo unico di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti in materia.
Il Governo della Repubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere per l'assegnazione alle commissioni di cui al comma precedente, per la formulazione del parere, il testo delle norme delegate. - Art. 3. Nuovo assetto della docenza universitaria e istituzione del ruolo dei ricercatori
Le norme delegate devono prevedere e assicurare, nella unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilita' del personale, inquadrandolo in piu' fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di liberta' didattica e di ricerca.
Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori ordinari e straordinari;
b) professori associati.
E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7.
Possono essere chiamati a cooperare alle attivita' universitarie studiosi ed esperti assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi del successivo articolo 6.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferiti incarichi di insegnamento, salvo quanto precisato al terzo comma, n. 1), e al quinto comma dell'articolo 5 e al primo comma, lettera e), dell'articolo 12 della presente legge.