Sentenza 20 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/01/2022, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/01/2022
N. 00099/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NO RL, rappresentato e difeso dagli avvocati Dante Micalella e Filippo Bucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, n. 16;
per l’accertamento
- dell'illegittimità del silenzio rifiuto per mancata conclusione da parte del Comune intimato del procedimento avviato dal ricorrente con istanza al S.U.A.P. del Comune di Lecce n. [...]-18042018-1751 prot. 0025673 del 19/04/2018;
- dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune intimato sulla richiesta/diffida di conclusione del predetto procedimento trasmessa dal ricorrente a mezzo dei propri legali il 7 luglio 2020;
e per la condanna
del Comune di Lecce a concludere il suddetto procedimento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NO RL il 27-28/4/2021:
per l’annullamento
- della nota prot. n.0053738/2021 del 14/04/2021 del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, ERP Edilizia Produttiva della Città di Lecce, contenente diniego sull'istanza proposta dal ricorrente del permesso di costruire per il trasferimento di una struttura amovibile destinata a rivendita di giornali ed attività commerciale dalla via L. Ariosto angolo viale G. Leopardi al viale Gino Rizzo;
- della nota prot. n.0044014/2021 del 25/03/2021 contenente comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della predetta istanza;
- per quanto occorrer possa, della deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 65 del 21 luglio 2014, richiamata nel diniego impugnato e della nota SUPRO n. 63792 dell'11/9/2018 del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive del Comune di Lecce, anch'essa richiamata nel diniego impugnato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato il 13/01/2021 e depositato in giudizio il 14/01/2021, chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Lecce sull’istanza presentata in data 19 Aprile 2018 del permesso di costruire per trasferimento della struttura amovibile destinata ad edicola per giornali e attività di somministrazione di alimenti e bevande da Via L. Arioso (angolo Viale Leopardi) al Viale Gino Rizzo (angolo Viale Grassi), nonché dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune intimato sulla richiesta/diffida di conclusione del predetto procedimento trasmessa dai legali del ricorrente il 7 luglio 2020. Chiede, altresì, la condanna del Comune di Lecce a concludere il suddetto procedimento.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 2 della Legge n. 241/1990.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Il 02/03/2021, si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, depositando un atto di costituzione, nel quale ha eccepito l’improcedibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Il 14/04/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di discussione da remoto per la Camera di Consiglio del 27 Aprile 2021.
Il 21/04/2021, il Comune di Lecce ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha rappresentato che, con nota del 14/04/2021, il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lecce ha comunicato “ il diniego del permesso di costruire ex art. 20 D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. richiesto dal sig. NO RL con istanza presentata a mezzo di portale telematico SUAP recante identificativo [...]-18042018-1751 SUPRO 25673 del 19/04/2018 inerente il trasferimento del chiosco destinato a rivendita di giornali ed attività commerciale dalla via L. Ariosto angolo viale G. Leopardi al viale Gino Rizzo ”, ritenendo, pertanto, cessata la materia del contendere dell’avverso ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2021, gli avv.ti di parte ricorrente hanno chiesto la cancellazione della causa dal ruolo, intendendo interporre motivi aggiunti avverso la nota dirigenziale sopravvenuta del Comune di Lecce, quindi il Presidente della Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio.
Con motivi aggiunti notificati il 27/04/2021 e depositati in giudizio il 28/04/2021, il ricorrente impugna la nota prot. n.0053738/2021 del 14/04/2021 del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, ERP Edilizia Produttiva della Città di Lecce, contenente diniego sull’istanza proposta dal ricorrente del permesso di costruire per il trasferimento di una struttura amovibile destinata a rivendita di giornali ed attività commerciale dalla via L. Ariosto angolo viale G. Leopardi al viale Gino Rizzo, la nota prot. n.0044014/2021 del 25/03/2021 contenente comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della predetta istanza, per quanto occorrer possa, la deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 65 del 21 luglio 2014, richiamata nel diniego impugnato e la nota SUPRO n. 63792 dell’11/9/2018 del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive del Comune di Lecce, anch’essa richiamata nel diniego impugnato e ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente. Chiede, altresì, di disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato ex art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., affinché l’Amministrazione si conformi alle relative statuizioni.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 170/2001, in particolare artt. 4 e 5. Violazione dell’art. 41 Costituzione e dell’art. 16 della Carta di Nizza. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Il 01/10/2021, il Comune di Lecce ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha rilevato, in via preliminare, “ la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto avverso il silenzio sull’istanza di trasferimento del chiosco presentata nel 2018 dal sig. NO avendo adottato il SUAP del Comune di Lecce il provvedimento prot. 53738 del 14.4.2021 di diniego dell’istanza 2018 proposta per permesso di costruire per il trasferimento della struttura amovibile destinata a rivendita di giornali da via L. Ariosto angolo viale G. Leopardi al viale Gino Rizzo ”, nonché “ come l’istanza del 2018 sia sostanzialmente reiterativa di altra istanza già rigettata con provvedimento prot. 20786 del 6/5/2016 e la cui legittimità veniva acclarata dal TAR Lecce con sentenza 1247/2017 ” e, nel merito, l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
Il 13/10/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, per formulare alcune sintetiche considerazioni in replica alla memoria depositata dal Comune resistente in data 1 ottobre 2021, insistendo per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Il 01/11/2021, il Comune di Lecce ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, insistendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
Il 02/11/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa e delle già rassegnate conclusioni.
Alla pubblica udienza del 03/11/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio ai sensi dell’art.117 c.p.a. (proposto il 13 Gennaio 2021) è irricevibile per tardività e, comunque, è diventato (nelle more del giudizio) improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti (proposti il 27 Aprile 2021) sono infondati nel merito e vanno, pertanto, respinti.
1. - Con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, osserva, anzitutto, il Collegio che il ricorso, notificato il 13/01/2021, è irricevibile per tardività, essendo stata proposta l’azione avverso il silenzio inadempimento dell’A.C. oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (avvenuto nella specie in data 19 Luglio 2018).
Infatti, secondo l’art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.:
“ 1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
2. L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ”.
E’ vero che, come condivisibilmente affermato in giurisprudenza, decorso il termine di decadenza di un anno (dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo, avvenuto nella specie in data 19 Luglio 2018) previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a., “ la parte, se ha ancora interesse ad ottenere una pronuncia dall’Amministrazione, può rivolgere alla stessa una nuova istanza ” (come, peraltro, esplicitamente previsto dal menzionato art. 31, comma 2, c.p.a.) “ ed eventualmente, se l’Amministrazione non provvede nel termine procedimentale assegnato, può impugnare tempestivamente il nuovo silenzio inadempimento formatosi ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 3/03/2015, n. 1050) ed è, altresì, vero “ che una parte della giurisprudenza ha ritenuto di poter equiparare una diffida proposta dopo la scadenza del termine ad una nuova domanda idonea a far decorrere nuovamente il termine per agire in giudizio. Tuttavia ha subordinato tale conseguenza alla sussistenza, nella diffida, dei requisiti sostanziali di un nuova istanza che nel caso di specie non sussistono ” (cfr. T.A.R. Veneto, Sezione II, 10 Febbraio 2020, n. 178), atteso che la diffida del 7 Luglio 2020 non ha natura di nuova istanza, limitandosi ad intimare - invece - la conclusione del procedimento già in essere (e invocando la corresponsione dell’indennizzo per inosservanza del termine di conclusione del procedimento) entro 15 giorni.
2. - In ogni caso, il ricorso introduttivo del presente giudizio è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto risulta “ per tabulas ” che nel corso del giudizio è sopravvenuto il provvedimento espresso, prot. n.0053738/2021 del 14/04/2021, del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, con il quale il Comune di Lecce ha comunicato il diniego del permesso di costruire ex art. 20 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. richiesto dall’odierno ricorrente con istanza del 19/04/2018 inerente il trasferimento del chiosco destinato a rivendita di giornali ed attività commerciale dalla via L. Ariosto angolo viale G. Leopardi al viale Gino Rizzo. Infatti, “ alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile, è noto che il decorso del termine assegnato nell’atto di diffida e la notificazione ed il deposito del ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio della Pubblica Amministrazione sull’istanza del privato non consumano il suo potere di pronunciarsi; pertanto, in caso di pronuncia (anche non satisfattiva dell’interesse fatto valere) della P.A. su detta istanza, il ricorso giurisdizionale volto alla declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto attivato prima di detta pronuncia va dichiarato improcedibile perché, essendo il ricorso avverso il silenzio rifiuto volto all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza rimasta inevasa, è evidente che la risposta di quest’ultima fa venir meno l’interesse del ricorrente ad una decisione che si sarebbe limitata ad imporre l’obbligo di una risposta esplicita (Cfr: “ex multis”: Consiglio di Stato, V Sezione, 25 Agosto 2011 n° 4807) ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 21/04/2015, n. 1304; cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 28/06/2018, n. 1084).
3. - I motivi aggiunti proposti in data 27 Aprile 2021 sono infondati nel merito e vanno, pertanto, respinti.
Occorre, anzitutto, premettere che il sopravvenuto provvedimento dirigenziale comunale prot. n.0053738/2021 del 14/04/2021, impugnato con i predetti motivi aggiunti risulta basato su molteplici ragioni ostative (c.d. provvedimento “plurimotivato”), ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggerlo (“ 1) la S.V. non risulta allo stato titolare di alcuna autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande, ma solo titolare di autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste; 2) la nuova localizzazione del chiosco, configurando l’avvio di una nuova attività, non risulta ammissibile per effetto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21/07/2014 “Semplificazione dei procedimenti amministrativi per la regolarizzazione dei chioschi presenti sul territorio comunale” con cui si è proceduto, nelle more dell’approvazione del regolamento comunale per l’installazione di chioschi e/o prefabbricati, al blocco di nuove concessioni; 3) la nuova localizzazione del chiosco è comunque soggetta a procedura concorsuale ad evidenza pubblica, tanto per effetto della direttiva Bolkestein recepita dal D.lgs. n. 59/2010, così come anche confermato dalla nota SUPRO n.63792 dell’11/09/2018 del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive ”) e che, << secondo il principio della c.d. motivazione minima sufficiente affermato da giurisprudenza consolidata (e condivisa da questo Collegio), “in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 settembre 2012, n. 5152; in termini, ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n. 703; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 9 marzo 2016, n. 445), ovvero, “il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni (e dunque l'accertamento di inattaccabilità della medesima) rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (T.A.R. Brescia, sez. I, 15/11/2017, n. 1354, cit., che richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 18/10/2017 n. 4823 e Consiglio di Stato, sez. V, 14/6/2017 n. 2910) >> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 7/05/2018, n. 780; in termini anche Consiglio di Stato, Sezione VI, 03/10/2017, n. 4581).
Ciò premesso, con un unico pluriarticolato motivo di gravame, il ricorrente lamenta (con i motivi aggiunti) che “ Il diniego del Comune, per come motivato, viola i principi nazionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e, al contempo, risulta viziato da palese eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria ed errore sui presupposti ” e, in particolare, che “ il riferimento ad asseriti obblighi di soggezione a procedura concorsuale è, in primo luogo, inconferente in quanto trattasi nella specie di trasferimento di un chiosco già assentito e non dell’apertura di un nuovo esercizio ”, che “ qualunque divieto generalizzato di attività imprenditoriali liberalizzate è illegittimo per violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di libertà di iniziativa economica ” e che “ nell’area in cui è stato chiesto il trasferimento non vige alcun divieto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande ”.
Ribadito che è autonomamente sufficiente a giustificare l’impugnato diniego del permesso di costruire anche uno soltanto dei motivi analiticamente evidenziati dalla P.A. a sostegno del diniego predetto, a parere della Sezione, non si ravvisano i vizi denunciati da parte ricorrente, nel mentre appaiono insuperabili le ragioni ostative di cui al punto 2 e 3 del gravato provvedimento di diniego, trattandosi, nella specie, di richiesta di concessione di una differente area pubblica, soggetta a procedura concorsuale proprio secondo i principi della Direttiva “Bolkestein” recepita con il Decreto Legislativo n. 59/2010, e tenuto conto del bocco delle nuove concessioni di suolo pubblico nelle more dell’approvazione del Regolamento Comunale in materia deciso dal Consiglio Comunale, con delibera n. 65/2014 (nella quale, al punto 5, si delibera di “ PROCEDERE, nelle more dell'approvazione del regolamento comunale per l'installazione di chioschi o/o prefabbricati, al blocco di nuove concessioni ed ampliamenti … ”), non tempestivamente impugnata con i predetti motivi aggiunti (cfr. sentenza T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 20/07/2017, n. 1247, resa inter partes ).
4. - Per le ragioni innanzi, sinteticamente, illustrate il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere, quindi, dichiarato irricevibile per tardività e, comunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e i motivi aggiunti vanno respinti in toto .
5. - Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo all’assoluta novità di talune delle questioni giuridiche trattate) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- dichiara irricevibile per tardività e, comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso introduttivo del presente giudizio;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO