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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 511/2024 R.G.L. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Francesca Bianchini del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende per procura in atti
Appellante
Contro
– (c.f. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia
Zecchini per procura generale alle liti del 22.3.2024 rep. 37875 racc. 7313, a rogito dott. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado Per_1
9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto
Appellato
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 30.10.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 25.2.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2773/2024 del 29.10.2024 ha negato il diritto all'iscrizione di ipoteca con riferimento agli avvisi di addebito (abbr. AVA) nn. 410 2012
0004732971000, 410 2012 0012963774000, 410 2013 0008618637000, respinto nel resto il ricorso con il quale ha chiesto di accertare l'illegittimità della Parte_1
pretesa creditoria di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
1 11076202200009308000, 2022/39657 a lui notificata il del 3.5.2024 – che contiene la richiesta di pagamento di euro 321.321,92, di cui euro 33.991,14 relativi a crediti CP_1
– e di dichiarare nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica e dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
e di dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c..
Il Tribunale ha osservato che, costituendosi tempestivamente in giudizio, l ha CP_1
preliminarmente eccepito la carenza di interesse ad agire in capo al Lachin e il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla domanda di nullità/illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
nel merito ha chiesto la reiezione dell'opposizione affermandone l'infondatezza; -che l ha, sempre in via CP_1
preliminare, evidenziato di aver disposto lo stralcio integrale degli avvisi di addebito di cui ai nn. 410 2012 0004732971000, 410 2012 0012963774000 e 410
210300018637000 e che, per i crediti previdenziali portati da detti avvisi non era iscrivibile ipoteca;
ha prodotto tutti gli avvisi di addebito indicati nella comunicazione preventiva opposta, nonché la documentazione attestante la ritualità delle rispettive notificazioni dei restanti avvisi di addebito: n. 410 2021 0003579307000 il 7.12.2021;
n. 410 20190013499613000 il 7.2.2020; n. 410 201900060221302000 il 9.9.2019; n.
410 2019000015482000 il 28.2.2019; n. 410 2018001628761000 il 28.2.2019 a mezzo lettere raccomandate non ritirate per compiuta giacenza e prodotte in calce, notifiche che la parte ricorrente non ha contestato. Ha pertanto respinto l'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale ha ritenuto inoltre infondata la domanda attorea di sospensione ex L.
228/2012 sia perché non proponibile nei confronti di crediti divenuti definitivi, sia per mancanza della documentazione richiesta dall'art. 1 comma 538 L. 228/2012, sia trattandosi di istituto applicabile ai tributi e non ai contributi previdenziali.
2. Propone appello;
resiste l' . Parte_1 CP_1
Alla presente udienza la causa è stata discussa e decisa.
3. Nell'appello sono enunciate, in modo poco chiaro, alcune argomentazioni non proposte, non chiaramente enucleate in primo grado, e comunque non articolate sotto forma di specifici motivi di impugnazione (e cioè: “1. Sulla verifica della regolarità del procedimento notificatorio”'; “2. Sull'iscrizione ipotecaria, quale atto afflittivo e non esecutivo, inidoneo a interrompere la prescrizione”; “3. Sulla sospensione ex lege”; “4.
Sulla compensazione integrale delle spese di lite” con cui, trascritti alcuni stralci della
2 sentenza, si sostiene, ancora una volta senza articolazione in motivi specifici,
l'erroneità delle argomentazioni del Tribunale.
4. In ogni caso, va osservato che:
a) diversamente da quanto preteso dall'appellante, in relazione alla notifica degli avvisi di addebito prodotti dall' in allegato alla tempestiva costituzione in giudizio CP_1
l'attuale appellante non ha sollevato alcuna eccezione né in primo grado, né nel ricorso in appello, essendosi limitata, alle pagg. 1-5, alla mera trascrizione di massime o di stralci di pronunce della S.C., senza spiegare l'attinenza dei principi in essi affermati rispetto alle notifiche degli atti per cui è causa;
b) le disposizioni normative richiamate nell'appello (art. 7 comma 5 bis d. lgs.
546/1997) riguardano il processo tributario e non sono pertanto applicabili, così come i termini di decadenza ivi richiamati riguardano le imposte e i tributi e non i contributi previdenziali;
inoltre, l'opposizione, ove riferita agli avvisi di addebito, è inammissibile in considerazione dell'incontrovertibilità degli stessi per la loro mancata impugnazione nel termine perentorio ex art. 25 d. lgs. 24/1999 ed anche manifestamente infondata perché l'Ente deputato alla formazione di detti titoli è l ai sensi del D.L. 78/2010 CP_1
convertito in L. 122/2010; ove invece riferita alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, è manifestamente infondata per l'assorbente ragione che detto atto è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - ufficio di Torino, stesso luogo di residenza dell'appellante;
c) la mancata impugnazione degli avvisi di addebito rende inammissibile qualsiasi contestazione del merito della pretesa creditoria dell' , ivi comprese quelle relative CP_1
alla motivazione della stessa e al calcolo degli interessi;
d) in relazione alla prescrizione l'appellante si limita a rammentare che essa è quinquennale e non decennale, senza svolgere alcuna contestazione in merito alla sentenza che, proprio partendo dalla durata quinquennale della prescrizione, ha ritenuto che essa non sia maturata perché successivamente alle notifiche degli avvisi di addebito avvenute negli anni 2022-2023 detto termine quinquennale non è decorso;
e) in merito all'inapplicabilità dell'istituto della sospensione ex L. 228/2012 per le plurime ragioni indicate dal Tribunale e sopra riassunte, l'appellante non ha svolto alcuna specifica censura, limitandosi a richiamare la normativa e pronunce di legittimità relative a pretese tributarie e non a crediti contributivi;
3 f) la doglianza relativa al capo della sentenza di condanna al rimborso delle spese di lite non costituisce in realtà un autonomo motivo di gravame, ma bensì la mera conseguenza della richiesta di accoglimento degli altri motivi di impugnazione.
5. In conclusione, poiché l'appellante si limita a svolgere censure non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, senza quindi scalfirne le argomentazioni,
l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa (pari a euro
25.243,481, determinato dall'importo indicato nell'atto opposto con riferimento ai crediti
, e non a euro 1.000,00 indicato da parte ricorrente) e dell'attività difensiva svolta. CP_1
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-
18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in € 3.966,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 20 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott. Piero Rocchetti
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Già dedotto l'importo relativo agli avvisi di addebito oggetto di stralcio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 511/2024 R.G.L. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Francesca Bianchini del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende per procura in atti
Appellante
Contro
– (c.f. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia
Zecchini per procura generale alle liti del 22.3.2024 rep. 37875 racc. 7313, a rogito dott. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado Per_1
9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto
Appellato
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 30.10.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 25.2.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2773/2024 del 29.10.2024 ha negato il diritto all'iscrizione di ipoteca con riferimento agli avvisi di addebito (abbr. AVA) nn. 410 2012
0004732971000, 410 2012 0012963774000, 410 2013 0008618637000, respinto nel resto il ricorso con il quale ha chiesto di accertare l'illegittimità della Parte_1
pretesa creditoria di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
1 11076202200009308000, 2022/39657 a lui notificata il del 3.5.2024 – che contiene la richiesta di pagamento di euro 321.321,92, di cui euro 33.991,14 relativi a crediti CP_1
– e di dichiarare nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica e dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
e di dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c..
Il Tribunale ha osservato che, costituendosi tempestivamente in giudizio, l ha CP_1
preliminarmente eccepito la carenza di interesse ad agire in capo al Lachin e il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla domanda di nullità/illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
nel merito ha chiesto la reiezione dell'opposizione affermandone l'infondatezza; -che l ha, sempre in via CP_1
preliminare, evidenziato di aver disposto lo stralcio integrale degli avvisi di addebito di cui ai nn. 410 2012 0004732971000, 410 2012 0012963774000 e 410
210300018637000 e che, per i crediti previdenziali portati da detti avvisi non era iscrivibile ipoteca;
ha prodotto tutti gli avvisi di addebito indicati nella comunicazione preventiva opposta, nonché la documentazione attestante la ritualità delle rispettive notificazioni dei restanti avvisi di addebito: n. 410 2021 0003579307000 il 7.12.2021;
n. 410 20190013499613000 il 7.2.2020; n. 410 201900060221302000 il 9.9.2019; n.
410 2019000015482000 il 28.2.2019; n. 410 2018001628761000 il 28.2.2019 a mezzo lettere raccomandate non ritirate per compiuta giacenza e prodotte in calce, notifiche che la parte ricorrente non ha contestato. Ha pertanto respinto l'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale ha ritenuto inoltre infondata la domanda attorea di sospensione ex L.
228/2012 sia perché non proponibile nei confronti di crediti divenuti definitivi, sia per mancanza della documentazione richiesta dall'art. 1 comma 538 L. 228/2012, sia trattandosi di istituto applicabile ai tributi e non ai contributi previdenziali.
2. Propone appello;
resiste l' . Parte_1 CP_1
Alla presente udienza la causa è stata discussa e decisa.
3. Nell'appello sono enunciate, in modo poco chiaro, alcune argomentazioni non proposte, non chiaramente enucleate in primo grado, e comunque non articolate sotto forma di specifici motivi di impugnazione (e cioè: “1. Sulla verifica della regolarità del procedimento notificatorio”'; “2. Sull'iscrizione ipotecaria, quale atto afflittivo e non esecutivo, inidoneo a interrompere la prescrizione”; “3. Sulla sospensione ex lege”; “4.
Sulla compensazione integrale delle spese di lite” con cui, trascritti alcuni stralci della
2 sentenza, si sostiene, ancora una volta senza articolazione in motivi specifici,
l'erroneità delle argomentazioni del Tribunale.
4. In ogni caso, va osservato che:
a) diversamente da quanto preteso dall'appellante, in relazione alla notifica degli avvisi di addebito prodotti dall' in allegato alla tempestiva costituzione in giudizio CP_1
l'attuale appellante non ha sollevato alcuna eccezione né in primo grado, né nel ricorso in appello, essendosi limitata, alle pagg. 1-5, alla mera trascrizione di massime o di stralci di pronunce della S.C., senza spiegare l'attinenza dei principi in essi affermati rispetto alle notifiche degli atti per cui è causa;
b) le disposizioni normative richiamate nell'appello (art. 7 comma 5 bis d. lgs.
546/1997) riguardano il processo tributario e non sono pertanto applicabili, così come i termini di decadenza ivi richiamati riguardano le imposte e i tributi e non i contributi previdenziali;
inoltre, l'opposizione, ove riferita agli avvisi di addebito, è inammissibile in considerazione dell'incontrovertibilità degli stessi per la loro mancata impugnazione nel termine perentorio ex art. 25 d. lgs. 24/1999 ed anche manifestamente infondata perché l'Ente deputato alla formazione di detti titoli è l ai sensi del D.L. 78/2010 CP_1
convertito in L. 122/2010; ove invece riferita alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, è manifestamente infondata per l'assorbente ragione che detto atto è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - ufficio di Torino, stesso luogo di residenza dell'appellante;
c) la mancata impugnazione degli avvisi di addebito rende inammissibile qualsiasi contestazione del merito della pretesa creditoria dell' , ivi comprese quelle relative CP_1
alla motivazione della stessa e al calcolo degli interessi;
d) in relazione alla prescrizione l'appellante si limita a rammentare che essa è quinquennale e non decennale, senza svolgere alcuna contestazione in merito alla sentenza che, proprio partendo dalla durata quinquennale della prescrizione, ha ritenuto che essa non sia maturata perché successivamente alle notifiche degli avvisi di addebito avvenute negli anni 2022-2023 detto termine quinquennale non è decorso;
e) in merito all'inapplicabilità dell'istituto della sospensione ex L. 228/2012 per le plurime ragioni indicate dal Tribunale e sopra riassunte, l'appellante non ha svolto alcuna specifica censura, limitandosi a richiamare la normativa e pronunce di legittimità relative a pretese tributarie e non a crediti contributivi;
3 f) la doglianza relativa al capo della sentenza di condanna al rimborso delle spese di lite non costituisce in realtà un autonomo motivo di gravame, ma bensì la mera conseguenza della richiesta di accoglimento degli altri motivi di impugnazione.
5. In conclusione, poiché l'appellante si limita a svolgere censure non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, senza quindi scalfirne le argomentazioni,
l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa (pari a euro
25.243,481, determinato dall'importo indicato nell'atto opposto con riferimento ai crediti
, e non a euro 1.000,00 indicato da parte ricorrente) e dell'attività difensiva svolta. CP_1
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-
18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in € 3.966,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 20 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott. Piero Rocchetti
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Già dedotto l'importo relativo agli avvisi di addebito oggetto di stralcio.