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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/11/2025, n. 4811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4811 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4236/2022
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
RE NE Presidente Costanza Teti Giudice IA GH Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4236/2022 R.G., avente come oggetto: “separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Chiari (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Paolo Loschi Della Torre, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Sergio Pezzucchi, che, insieme all'Avv. Giulia Pezzucchi, lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico in data 20.6.2023
RESISTENTE
Con l'intervento di
AVV. ALBA PAVONI in qualità di curatrice speciale dei minori e Persona_1 [...]
Persona_2 E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTI
CONCLUSIONI (come da udienza del 9.7.2025)
Per parte ricorrente: “la ricorrente confida che il Tribunale voglia disporre come segue:
1. Affidamento esclusivo dei minori: che venga disposto l'affidamento dei minori in via esclusiva in favore della signora soluzione che si palesa conforme al superiore interesse Parte_1 dei minori, idonea a garantire loro condizioni di stabilità e serenità affettiva ed educativa.
2. Collocamento presso la madre: che sia confermato il collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione materna e che vii i minori abbiano la propria residenza.
3. Diritti di visita del padre: stante l'esito della CTU, che il signor ossa esercitare i propri CP_1 diritti di visita, esclusivamente previo completamento di un percorso psicologico finalizzato al riavvicinamento con i figli, percorso da svolgersi sotto la supervisione dei Servizi competenti, con periodici monitoraggi circa la sua effettiva volontà e capacità di reinserirsi nella relazione genitoriale. Si richiede altresì che, nella fase iniziale, eventuali incontri siano protetti e vigilati dai Servizi sociali territorialmente competenti, con eventuale successiva estensione delle modalità di visita, previa valutazione favorevole dei medesimi Servizi e sempre nel rispetto del preminente interesse dei minori.
4. Misure ulteriori: che siano adottate tutte le ulteriori misure ritenute idonee, utili e necessarie alla tutela ed al benessere psico-fisico dei minori, in coerenza con le risultanze istruttorie e nel rispetto del loro superiore interesse. Per quanto riguarda, invece, gli aspetti economici:
5. Aspetti economici: sempre alla luce delle risultanze istruttorie e tenuto conto del totale disinteresse del padre al sostentamento e alla cura dei figli, stante le mutate e maggiori esigenze di questi ultimi, rideterminare il contributo al mantenimento dei minori nella misura che il Giudice riterrà più opportuna, da intendersi comunque non inferiore a complessivi Euro 700,00= mensili (Euro 350,00= per figlio), con effetto dalla data del deposito dell'emenanda sentenza. Sul punto, si consideri che la signora a causa dell'assenza del signor Pt_1 CP_1 dalle dinamiche familiari - anche lato economico, per far fronte alle numerose esigenze dei figli ha dovuto lasciare il proprio impiego a tempo indeterminato. Nessun versamento in favore della ricorrente è pervenuto nell'ultimo anno, rendendosi pertanto necessario procedere con separato giudizio nei confronti del resistente, il quale non collabora e nemmeno riscontra sul punto, e ciò nonostante percepisca un reddito da lavoratore dipendente che gli consentirebbe di onorare i propri impegni finanziari - quanto meno nei confronti dei minori. Con vittoria di spese e compenso professionale, tenendo conto della condotta processuale di controparte, certamente inidonea a garantire la più proficua attività di tutela dell'interesse dei minori”; Per parte resistente: “le richieste conclusive del sig. non sono diverse da quelle fin CP_1 qui avanzate e miranti a consentirgli il prima possibile una ripresa dei rapporti con i figli secondo le modalità che il Tribunale riterrà di indicare e con la massima disponibilità a seguire le indicazioni che gli verranno fornite. Si formulano, pertanto le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale disporre l'immediata ripresa dei contatti padre-figli indicandone le modalità. Laddove si ritenga necessario un graduale percorso di preparazione alla ripresa degli incontri tra il padre e i minori voglia il Tribunale stabilirne tempi e modi di realizzazione”; Per l'intervenuta curatrice speciale dei minori: “
1. Disporre l'affido esclusivo dei minori e in favore della madre, ritenuta allo stato attuale persona idonea e Per_1 Per_3 CP_1 capace, anche sulla base degli elementi raccolti in sede istruttoria (con particolare riferimento alla CTU pag. 86 “ quindi si ritiene opportuno l'affidamento dei minori alla madre in quanto risponde alle esigenze dei due bambini") , di occuparsi dei minori in ogni forma prevista dalla legge a tutela dei loro interessi materiali, morali ed affettivi;
2. Confermare il collocamento e la residenza dei minori presso la madre, presso cui gli stessi hanno fino ad oggi trovato stabilità emotiva ed adeguata cura genitoriale;
3. Disporre che, qualora il padre manifesti effettiva e concreta volontà di riavvicinamento ai figli, sia a lui imposto di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi sociali territorialmente competenti, prima di poter instaurare incontri liberi con i minori;
4. Stabilire che la ripresa degli incontri tra il padre e i figli debba essere preceduta e accompagnata, in una prima fase, da un percorso di incontri protetti e supervisionati con i Servizi Tutela, al fine di consentire una graduale e sicura ricostruzione del rapporto, senza rischio di turbamento, discontinuità o pregiudizio per la serenità dei minori. All'esito di tale percorso, solo ove il Servizio Tutela ravvisi il venir meno delle criticità sopra richiamate, potranno essere valutate modalità di frequentazione più autonome;
5. Rimettere al prudente apprezzamento del Tribunale ogni statuizione in merito all'assegno di mantenimento ed alle spese straordinarie per i minori, alla luce delle condizioni attuali, delle inadempienze già verificatesi e della documentazione in atti;
6. Disporre ogni altro provvedimento che si ritenga necessario nell'esclusivo interesse superiore dei minori, anche quanto a supporti educativi e psicologici come indicati e caldeggiati dall'Ill.mo CTU a pag. 88/89 della propria relazione., quanto al sostegno dei genitori, al supporto psicologico per e per , oltre che prosecuzione del Per_1 Persona_2 monitoraggio della situazione da parte del Servizi sociali del Comune di Brescia”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.4.2022 deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con in data 13.7.2018 a Castenedolo (BS), iscritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte I, anno 2018, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]).
[...]
La ricorrente lamentava la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale dal mese di agosto 2021, e chiedeva la pronuncia della separazione con affidamento condiviso dei figli, collocamento prevalente presso di sé, incontri liberi con il padre, e, allegando di percepire una retribuzione netta mensile di € 1.600,00 a fronte di una retribuzione mensile del resistente pari ad € 1.500,00, chiedeva di porre a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 150,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In vista dell'udienza presidenziale celebrata il 19.10.2022 si costituiva in giudizio CP_1 per aderire alla domanda di separazione e alla richiesta di affidamento condiviso
[...] dei figli, ma chiedendo disporsi un loro collocamento paritetico presso i genitori (in particolare insistendo affinché la figlia avesse la residenza presso il padre e il figlio presso la madre), con conseguente mantenimento diretto dei figli ad opera dei genitori e suddivisione al 50% ciascuno delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, venivano disposti l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre e frequentazioni del padre il fine settimana dalle ore 14:30 alle 18:30 del sabato o della domenica, e due volte a settimana, dalle 16:30 alle 18:30, con facoltà per le parti di ampliare concordemente il calendario nell'interesse dei minori, e con vacanze alternate, e veniva posto, a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili complessivi (ossia di € 150,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 4.4.2023, a seguito della denuncia, da parte della ricorrente, di un grave episodio di violenza agito dal ai danni di costei e in conformità alle richieste della CP_1
a modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti sino ad allora vigenti, veniva Pt_1 disposto l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con sospensione degli incontri padre- figli, che avrebbero potuto riprendere solo su richiesta del e previo accordo CP_1 con la madre, e il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre veniva aumentato ad €
200,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 400,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie. Veniva altresì nominata, quale curatrice speciale dei minori, l'Avv. Alba Pavoni, che si costituiva in giudizio per chiedere l'espletamento di una consulenza tecnica di tipo sistemico sul nucleo familiare.
Con sentenza non definitiva n. 3382/2023, pubblicata in data 27.12.2023, veniva pronunciata la separazione dei coniugi.
La causa veniva istruita in via documentale, con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare, e con una consulenza tecnica d'ufficio di tipo sistemico, e, all'udienza del 9.7.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, e la Giudice rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva di questo Tribunale
n. 3382/2023, pubblicata in data 27.12.2023: pertanto, sul punto, nulla è più da decidere.
2. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figli
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori a sé stessa. Il resistente, invece, nei propri scritti difensivi iniziali, aveva chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, ma, in sede di precisazione delle conclusioni, si è limitato ambiguamente a sottolineare che le proprie richieste conclusive non fossero diverse da quelle sino a quel momento avanzate, per poi insistere espressamente solo sulla richiesta di ripresa dei rapporti padre- figli.
In ogni caso, nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater
c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, il resistente, sin dalla fase presidenziale, ha dato prova della propria incapacità genitoriale, insistendo nel chiedere un collocamento paritario dei figli che prevedesse la separazione dei fratelli con permanenza prevalente della figlia presso di lui e Per_1 permanenza prevalente del figlio , più piccolo e più difficile da gestire, presso la Persona_2 madre. Il grave episodio di violenza fisica agito dal resistente ai danni della in data Pt_1
11.3.2023 ha confermato poi la sua incapacità di contenere la propria rabbia anche ai danni dei familiari più stretti e la sua inidoneità ad esercitare la genitorialità in forma condivisa (cfr. scheda di accesso al Pronto Soccorso datata 11.3.2023 depositata nel fascicolo telematico dalla parte ricorrente in data 3.4.2023, che ha diagnosticato, nella un “trauma cranico da Pt_1 percosse” e dato atto di quanto riferito dalla paziente in ordine alla causa di tale trauma, ricollegabile all'aggressione dell'ex marito, consistita in un pugno sul capo in regione parietale sinistra e in un calcio all'anca destra, e denuncia sporta in data 12.3.2023, depositata anch'essa dalla difesa della ricorrente in data 3.4.2023), episodio di lesioni che, unito ad altri di minacce e atteggiamenti persecutori dal resistente tenuti sin dal 2021 a seguito della comunicazione della di volere la separazione (minacce di portare con sé la figlia senza il consenso della Pt_1 madre, incursioni a casa dei genitori della con danneggiamento di suppellettili e Pt_1 tentativo di portare effettivamente via la figlia, comunicazioni disfunzionali con la figlia nella quale aveva cercato più volte di inculcarle il pensiero che la madre non volesse bene ai figli perché aveva chiesto la separazione da lui, prospettazione dell'intenzione di uccidere i figli per non lasciarli con la moglie, rivolta a un'amica di quest'ultima, molteplici incursioni sul luogo di lavoro della per chiedere di incontrare i figli al di fuori degli orari delle visite Pt_1 consentite), ha indotto il pubblico ministero titolare delle indagini preliminari svolte sul CP_1 per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie in presenza dei figli, a
[...] chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato (cfr. documenti depositati dalla ricorrente in data
27.2.2025).
La situazione sopra tratteggiata appare ulteriormente aggravata dall'assenza del resistente nei confronti dei figli, sia morale che economica, non avendo costui mai pagato le somme poste a suo carico a titolo di mantenimento della prole dall'ordinanza presidenziale, nonostante egli non abbia mai smesso di lavorare, e non avendo egli frequentato, se non saltuariamente, i figli, né avendo chiesto informazioni su di loro dopo la sospensione degli incontri disposta dall'autorità giudiziaria.
Le relazioni dei Servizi Sociali hanno confermato, da un lato, il disinteresse del CP_1 verso i figli, non avendo egli mai chiesto informazioni sulle condizioni di vita dei minori dopo la sospensione degli incontri con loro disposta dall'autorità giudiziaria, e, dall'altro lato, la sua incapacità di mettersi in discussione, avviando un percorso di rielaborazione e responsabilizzazione rispetto alla sua storia familiare (cfr., in particolare, relazione di aggiornamento datata 29.3.2024).
La C.T.U. sistemica disposta sul nucleo familiare, infine, ha evidenziato, nel una CP_1
“scarsa capacità di autocritica e la predisposizione a sviluppare sintomi fisici in risposta allo stress”, aggiungendo che “lo stile genitoriale del signor … si caratterizza per una CP_1 focalizzazione egocentrica e una difficoltà nel sintonizzarsi con i bisogni emotivi dei figli. La sua preferenza per un coinvolgimento emotivo superficiale, unita a una scarsa ricettività e a una regolazione del comportamento basata sulle regole piuttosto che sull'ascolto attivo, impedisce lo sviluppo di una relazione genitoriale autentica e supportiva. La rivisitazione che egli ha fornito circa la propria storia coniugale conflittuale con la tendenza a proiettare la responsabilità dei problemi sulla ex moglie, indicano una sua difficoltà nella gestione delle relazioni interpersonali e una mancanza di consapevolezza dei propri schemi relazionali disfunzionali. In sintesi, il profilo psicologico del signor evidenzia una combinazione di CP_1 tratti che ostacolano la sua capacità di instaurare una relazione genitoriale sana e positiva. La mancanza di empatia, la difficoltà nell'assunzione di responsabilità, la visione distorta della realtà con tendenza a percepire gli altri con diffidenza, lo stile genitoriale egocentrico e la tendenza alla somatizzazione richiedono un intervento psicologico mirato a promuovere la consapevolezza e lo sviluppo di competenze genitoriali adeguate… È fondamentale sottolineare che il signor dovrà affrontare un percorso di preparazione per poter incontrare i figli in CP_1 modo adeguato” (cfr. relazione peritale, pag. 77). Gli elementi suddetti sono espressivi dell'incapacità del resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa.
L'affidamento dei minori al padre, quindi, non appare confacente al loro interesse.
Al contrario, è sempre stata una figura genitoriale di riferimento per i propri figli, Parte_1 avendo provveduto quotidianamente ai loro bisogni, sia morali che materiali, attraverso una stretta collaborazione con i Servizi Sociali e con la C.T.U. incaricati di monitorare e di supportare il nucleo familiare. La consulente tecnica nominata dal Tribunale ha riconosciuto in lei una solida base di risorse psicologiche, una buona capacità di adattamento e resilienza espressa dalla sua stabilità lavorativa e dalla capacità di gestire la routine quotidiana, la possibilità per lei di appoggiarsi su un solido supporto familiare e amicale, nonché sulla presenza del nuovo compagno, divenuto importante punto di riferimento affettivo e materiale per i figli della seppure quest'ultima mostri difficoltà a bilanciare assertività e guida emotiva e abbia Pt_1 alcuni limiti nell'esprimere calore affettivo nell'ambito di uno stile genitoriale tendenzialmente passivo.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente (e condivisa sia dalla curatrice speciale, che dai Servizi Sociali che dalla C.T.U. che hanno monitorato il nucleo familiare) di disporre l'affidamento esclusivo dei figli e a sé, nella forma così detta Per_1 Persona_2
“rafforzata” o “superesclusiva” di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
L'affidamento super esclusivo delle minori alla madre comporta, quindi, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 230/2021, la percezione integrale ed esclusiva della somma da parte di costei.
Il collocamento prevalente dei minori non può che essere disposto presso la unico Pt_1 genitore col quale essi convivono dal mese di agosto 2021.
Le frequentazioni con il padre potranno avvenire solo in forma protetta e previo positivo espletamento, da parte del di un percorso di sostegno alla genitorialità, finalizzato CP_1
a sviluppare consapevolezza emotiva e responsabilità genitoriale, che gli consenta di acquisire maggiore empatia e comprensione delle necessità emotive dei figli, affinché possa assumersi pienamente e in modo responsabile il suo ruolo di genitore, come suggerito dalla C.T.U.: egli, infatti, è rimasto fermo nella convinzione che non vi siano motivi validi per cui i minori non dovrebbero vederlo e sostiene che, quando ciò accadrà, saprà come relazionarsi con loro. Tuttavia, il lungo periodo trascorso e il cambiamento avvenuto nei bambini, che hanno sviluppato caratteristiche di personalità diverse rispetto a quelle che lui aveva conosciuto, non sembrano essere stati adeguatamente considerati. Il padre non ha messo in discussione il fatto che i figli possano non desiderare un incontro con lui, rimanendo ancorato a un'immagine dei minori che non corrisponde più alla realtà attuale.
La C.T.U. suggerisce un percorso psicologico anche per la per consentirle di affrontare Pt_1 le sue paure e ansie, nonché per supportare i bambini nella comprensione della loro identità e nel rapporto con il padre (anche cercando di presentare la storia del padre ai figli tramite racconti, fotografie…).
Appaiono opportuni, infine, i percorsi psicologici suggeriti dall'esperta per entrambi i figli minori: necessita di un supporto psicologico individuale che la aiuti a elaborare il Per_1 trauma derivante dalla separazione e dai conflitti genitoriali, e a sviluppare una comprensione sana dei suoi sentimenti riguardo al padre, supportando la sua crescita emotiva e riducendo il disorientamento emotivo, nonché ad accrescere la sua resilienza psicologica;
dovrebbe, Per_2 invece, proseguire il percorso di psicomotricità già intrapreso, al fine di sviluppare le sue capacità espressive ed emotive, e lo specialista provvederà poi a stabilire le modalità più opportune di intervento sul minore (eventualmente anche tramite apposito sostegno psicologico) per presentargli adeguatamente il padre e aiutarlo a definire correttamente i ruoli all'interno della famiglia.
Appare opportuno, infine, invitare i Servizi Sociali incaricati a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare per la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza,
e a segnalare alla competente procura minorile eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano un intervento urgente dell'autorità giudiziaria.
Per quanto attiene agli aspetti economici, considerati i redditi delle parti (la ricorrente ha percepito un reddito netto mensile di € 2.046,00 nel 2020, e tale è anche il suo reddito attuale, mentre il resistente ha percepito un reddito netto mensile di € 1.042,50 nel 2020, di € 1.413,00 nel 2021, e un reddito annuale lordo da lavoro, come da certificazione I.N.P.S. acquisita al giudizio, pari ad € 21.057,00 nel 2022), l'assenza di frequentazioni paterne, l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla ricorrente, l'età e le esigenze dei minori, il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre deve essere aumentato ad € 300,00 mensili per ciascuno, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al 50% delle spese straordinarie.
3. Sulle spese di lite Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Allo stesso modo, debbono essere poste a carico del resistente le spese di C.T.U. e quelle per il compenso spettante alla curatrice speciale dei minori, nominata a causa della condotta inadeguata tenuta dal padre durante il corso del giudizio, compenso da liquidare sulla falsariga di quanto previsto per il compenso del difensore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Dà atto dell'avvenuta pronuncia della separazione dei coniugi con sentenza non definitiva del
Tribunale di Brescia n. 3382/2023, pubblicata in data 27.12.2023;
2) Affida in via esclusiva i figli minori e alla madre, Per_1 Persona_2 [...] attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale Pt_1 anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma
3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei figli, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore degli stessi, con collocamento prevalente presso la madre e sospensione delle frequentazioni del padre, le quali potranno riprendere solo in forma protetta e previo positivo espletamento, da parte di
[...]
, di un percorso di sostegno alla genitorialità, finalizzato a sviluppare Controparte_1 consapevolezza emotiva e responsabilità genitoriale, che gli consenta di acquisire maggiore empatia e comprensione delle necessità emotive dei figli, affinché possa assumersi pienamente e in modo responsabile il suo ruolo di genitore;
3) Invita seguire un percorso psicologico diretto a consentirle di affrontare Parte_1 le sue paure e ansie, nonché per supportare i bambini nella comprensione della loro identità e nel rapporto con il padre;
4) Prescrive, per la minore un supporto psicologico individuale che la aiuti a elaborare il Per_1 trauma derivante dalla separazione e dai conflitti genitoriali, e a sviluppare una comprensione sana dei suoi sentimenti riguardo al padre, supportando la sua crescita emotiva e riducendo il disorientamento emotivo, nonché ad accrescere la sua resilienza psicologica;
5) Prescrive, per il minore , la prosecuzione del percorso di psicomotricità già intrapreso, al Per_2 fine di sviluppare le sue capacità espressive ed emotive, nell'ambito del quale lo specialista provvederà a stabilire le modalità più opportune di intervento sul minore (eventualmente anche tramite apposito sostegno psicologico) per presentargli adeguatamente il padre e aiutarlo a definire correttamente i ruoli all'interno della famiglia;
6) Invita i Servizi Sociali incaricati a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare per la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, e a segnalare alla competente procura minorile eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano un intervento urgente dell'autorità giudiziaria;
7) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli e con il versamento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili Per_1 Persona_2 per ciascuno (ossia di € 600,00 mensili complessivi), con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, da corrispondere ogni mese entro il giorno 10 nelle mani di
[...] importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre Pt_1 al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
8) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del resistente, ; Controparte_1
9) Condanna il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, Controparte_1 [...] le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre Pt_1 rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 135,65 per esborsi;
10) Condanna il resistente, , a rimborsare alla curatrice speciale dei Controparte_1 minori, AVV. ALBA PAVONI, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, ai Servizi Sociali incaricati, e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 30.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
IA GH RE NE
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
RE NE Presidente Costanza Teti Giudice IA GH Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4236/2022 R.G., avente come oggetto: “separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Chiari (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Paolo Loschi Della Torre, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Sergio Pezzucchi, che, insieme all'Avv. Giulia Pezzucchi, lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico in data 20.6.2023
RESISTENTE
Con l'intervento di
AVV. ALBA PAVONI in qualità di curatrice speciale dei minori e Persona_1 [...]
Persona_2 E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTI
CONCLUSIONI (come da udienza del 9.7.2025)
Per parte ricorrente: “la ricorrente confida che il Tribunale voglia disporre come segue:
1. Affidamento esclusivo dei minori: che venga disposto l'affidamento dei minori in via esclusiva in favore della signora soluzione che si palesa conforme al superiore interesse Parte_1 dei minori, idonea a garantire loro condizioni di stabilità e serenità affettiva ed educativa.
2. Collocamento presso la madre: che sia confermato il collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione materna e che vii i minori abbiano la propria residenza.
3. Diritti di visita del padre: stante l'esito della CTU, che il signor ossa esercitare i propri CP_1 diritti di visita, esclusivamente previo completamento di un percorso psicologico finalizzato al riavvicinamento con i figli, percorso da svolgersi sotto la supervisione dei Servizi competenti, con periodici monitoraggi circa la sua effettiva volontà e capacità di reinserirsi nella relazione genitoriale. Si richiede altresì che, nella fase iniziale, eventuali incontri siano protetti e vigilati dai Servizi sociali territorialmente competenti, con eventuale successiva estensione delle modalità di visita, previa valutazione favorevole dei medesimi Servizi e sempre nel rispetto del preminente interesse dei minori.
4. Misure ulteriori: che siano adottate tutte le ulteriori misure ritenute idonee, utili e necessarie alla tutela ed al benessere psico-fisico dei minori, in coerenza con le risultanze istruttorie e nel rispetto del loro superiore interesse. Per quanto riguarda, invece, gli aspetti economici:
5. Aspetti economici: sempre alla luce delle risultanze istruttorie e tenuto conto del totale disinteresse del padre al sostentamento e alla cura dei figli, stante le mutate e maggiori esigenze di questi ultimi, rideterminare il contributo al mantenimento dei minori nella misura che il Giudice riterrà più opportuna, da intendersi comunque non inferiore a complessivi Euro 700,00= mensili (Euro 350,00= per figlio), con effetto dalla data del deposito dell'emenanda sentenza. Sul punto, si consideri che la signora a causa dell'assenza del signor Pt_1 CP_1 dalle dinamiche familiari - anche lato economico, per far fronte alle numerose esigenze dei figli ha dovuto lasciare il proprio impiego a tempo indeterminato. Nessun versamento in favore della ricorrente è pervenuto nell'ultimo anno, rendendosi pertanto necessario procedere con separato giudizio nei confronti del resistente, il quale non collabora e nemmeno riscontra sul punto, e ciò nonostante percepisca un reddito da lavoratore dipendente che gli consentirebbe di onorare i propri impegni finanziari - quanto meno nei confronti dei minori. Con vittoria di spese e compenso professionale, tenendo conto della condotta processuale di controparte, certamente inidonea a garantire la più proficua attività di tutela dell'interesse dei minori”; Per parte resistente: “le richieste conclusive del sig. non sono diverse da quelle fin CP_1 qui avanzate e miranti a consentirgli il prima possibile una ripresa dei rapporti con i figli secondo le modalità che il Tribunale riterrà di indicare e con la massima disponibilità a seguire le indicazioni che gli verranno fornite. Si formulano, pertanto le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale disporre l'immediata ripresa dei contatti padre-figli indicandone le modalità. Laddove si ritenga necessario un graduale percorso di preparazione alla ripresa degli incontri tra il padre e i minori voglia il Tribunale stabilirne tempi e modi di realizzazione”; Per l'intervenuta curatrice speciale dei minori: “
1. Disporre l'affido esclusivo dei minori e in favore della madre, ritenuta allo stato attuale persona idonea e Per_1 Per_3 CP_1 capace, anche sulla base degli elementi raccolti in sede istruttoria (con particolare riferimento alla CTU pag. 86 “ quindi si ritiene opportuno l'affidamento dei minori alla madre in quanto risponde alle esigenze dei due bambini") , di occuparsi dei minori in ogni forma prevista dalla legge a tutela dei loro interessi materiali, morali ed affettivi;
2. Confermare il collocamento e la residenza dei minori presso la madre, presso cui gli stessi hanno fino ad oggi trovato stabilità emotiva ed adeguata cura genitoriale;
3. Disporre che, qualora il padre manifesti effettiva e concreta volontà di riavvicinamento ai figli, sia a lui imposto di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi sociali territorialmente competenti, prima di poter instaurare incontri liberi con i minori;
4. Stabilire che la ripresa degli incontri tra il padre e i figli debba essere preceduta e accompagnata, in una prima fase, da un percorso di incontri protetti e supervisionati con i Servizi Tutela, al fine di consentire una graduale e sicura ricostruzione del rapporto, senza rischio di turbamento, discontinuità o pregiudizio per la serenità dei minori. All'esito di tale percorso, solo ove il Servizio Tutela ravvisi il venir meno delle criticità sopra richiamate, potranno essere valutate modalità di frequentazione più autonome;
5. Rimettere al prudente apprezzamento del Tribunale ogni statuizione in merito all'assegno di mantenimento ed alle spese straordinarie per i minori, alla luce delle condizioni attuali, delle inadempienze già verificatesi e della documentazione in atti;
6. Disporre ogni altro provvedimento che si ritenga necessario nell'esclusivo interesse superiore dei minori, anche quanto a supporti educativi e psicologici come indicati e caldeggiati dall'Ill.mo CTU a pag. 88/89 della propria relazione., quanto al sostegno dei genitori, al supporto psicologico per e per , oltre che prosecuzione del Per_1 Persona_2 monitoraggio della situazione da parte del Servizi sociali del Comune di Brescia”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.4.2022 deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con in data 13.7.2018 a Castenedolo (BS), iscritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte I, anno 2018, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]).
[...]
La ricorrente lamentava la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale dal mese di agosto 2021, e chiedeva la pronuncia della separazione con affidamento condiviso dei figli, collocamento prevalente presso di sé, incontri liberi con il padre, e, allegando di percepire una retribuzione netta mensile di € 1.600,00 a fronte di una retribuzione mensile del resistente pari ad € 1.500,00, chiedeva di porre a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 150,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In vista dell'udienza presidenziale celebrata il 19.10.2022 si costituiva in giudizio CP_1 per aderire alla domanda di separazione e alla richiesta di affidamento condiviso
[...] dei figli, ma chiedendo disporsi un loro collocamento paritetico presso i genitori (in particolare insistendo affinché la figlia avesse la residenza presso il padre e il figlio presso la madre), con conseguente mantenimento diretto dei figli ad opera dei genitori e suddivisione al 50% ciascuno delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, venivano disposti l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre e frequentazioni del padre il fine settimana dalle ore 14:30 alle 18:30 del sabato o della domenica, e due volte a settimana, dalle 16:30 alle 18:30, con facoltà per le parti di ampliare concordemente il calendario nell'interesse dei minori, e con vacanze alternate, e veniva posto, a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili complessivi (ossia di € 150,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 4.4.2023, a seguito della denuncia, da parte della ricorrente, di un grave episodio di violenza agito dal ai danni di costei e in conformità alle richieste della CP_1
a modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti sino ad allora vigenti, veniva Pt_1 disposto l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con sospensione degli incontri padre- figli, che avrebbero potuto riprendere solo su richiesta del e previo accordo CP_1 con la madre, e il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre veniva aumentato ad €
200,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 400,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie. Veniva altresì nominata, quale curatrice speciale dei minori, l'Avv. Alba Pavoni, che si costituiva in giudizio per chiedere l'espletamento di una consulenza tecnica di tipo sistemico sul nucleo familiare.
Con sentenza non definitiva n. 3382/2023, pubblicata in data 27.12.2023, veniva pronunciata la separazione dei coniugi.
La causa veniva istruita in via documentale, con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare, e con una consulenza tecnica d'ufficio di tipo sistemico, e, all'udienza del 9.7.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, e la Giudice rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva di questo Tribunale
n. 3382/2023, pubblicata in data 27.12.2023: pertanto, sul punto, nulla è più da decidere.
2. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figli
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori a sé stessa. Il resistente, invece, nei propri scritti difensivi iniziali, aveva chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, ma, in sede di precisazione delle conclusioni, si è limitato ambiguamente a sottolineare che le proprie richieste conclusive non fossero diverse da quelle sino a quel momento avanzate, per poi insistere espressamente solo sulla richiesta di ripresa dei rapporti padre- figli.
In ogni caso, nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater
c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, il resistente, sin dalla fase presidenziale, ha dato prova della propria incapacità genitoriale, insistendo nel chiedere un collocamento paritario dei figli che prevedesse la separazione dei fratelli con permanenza prevalente della figlia presso di lui e Per_1 permanenza prevalente del figlio , più piccolo e più difficile da gestire, presso la Persona_2 madre. Il grave episodio di violenza fisica agito dal resistente ai danni della in data Pt_1
11.3.2023 ha confermato poi la sua incapacità di contenere la propria rabbia anche ai danni dei familiari più stretti e la sua inidoneità ad esercitare la genitorialità in forma condivisa (cfr. scheda di accesso al Pronto Soccorso datata 11.3.2023 depositata nel fascicolo telematico dalla parte ricorrente in data 3.4.2023, che ha diagnosticato, nella un “trauma cranico da Pt_1 percosse” e dato atto di quanto riferito dalla paziente in ordine alla causa di tale trauma, ricollegabile all'aggressione dell'ex marito, consistita in un pugno sul capo in regione parietale sinistra e in un calcio all'anca destra, e denuncia sporta in data 12.3.2023, depositata anch'essa dalla difesa della ricorrente in data 3.4.2023), episodio di lesioni che, unito ad altri di minacce e atteggiamenti persecutori dal resistente tenuti sin dal 2021 a seguito della comunicazione della di volere la separazione (minacce di portare con sé la figlia senza il consenso della Pt_1 madre, incursioni a casa dei genitori della con danneggiamento di suppellettili e Pt_1 tentativo di portare effettivamente via la figlia, comunicazioni disfunzionali con la figlia nella quale aveva cercato più volte di inculcarle il pensiero che la madre non volesse bene ai figli perché aveva chiesto la separazione da lui, prospettazione dell'intenzione di uccidere i figli per non lasciarli con la moglie, rivolta a un'amica di quest'ultima, molteplici incursioni sul luogo di lavoro della per chiedere di incontrare i figli al di fuori degli orari delle visite Pt_1 consentite), ha indotto il pubblico ministero titolare delle indagini preliminari svolte sul CP_1 per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie in presenza dei figli, a
[...] chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato (cfr. documenti depositati dalla ricorrente in data
27.2.2025).
La situazione sopra tratteggiata appare ulteriormente aggravata dall'assenza del resistente nei confronti dei figli, sia morale che economica, non avendo costui mai pagato le somme poste a suo carico a titolo di mantenimento della prole dall'ordinanza presidenziale, nonostante egli non abbia mai smesso di lavorare, e non avendo egli frequentato, se non saltuariamente, i figli, né avendo chiesto informazioni su di loro dopo la sospensione degli incontri disposta dall'autorità giudiziaria.
Le relazioni dei Servizi Sociali hanno confermato, da un lato, il disinteresse del CP_1 verso i figli, non avendo egli mai chiesto informazioni sulle condizioni di vita dei minori dopo la sospensione degli incontri con loro disposta dall'autorità giudiziaria, e, dall'altro lato, la sua incapacità di mettersi in discussione, avviando un percorso di rielaborazione e responsabilizzazione rispetto alla sua storia familiare (cfr., in particolare, relazione di aggiornamento datata 29.3.2024).
La C.T.U. sistemica disposta sul nucleo familiare, infine, ha evidenziato, nel una CP_1
“scarsa capacità di autocritica e la predisposizione a sviluppare sintomi fisici in risposta allo stress”, aggiungendo che “lo stile genitoriale del signor … si caratterizza per una CP_1 focalizzazione egocentrica e una difficoltà nel sintonizzarsi con i bisogni emotivi dei figli. La sua preferenza per un coinvolgimento emotivo superficiale, unita a una scarsa ricettività e a una regolazione del comportamento basata sulle regole piuttosto che sull'ascolto attivo, impedisce lo sviluppo di una relazione genitoriale autentica e supportiva. La rivisitazione che egli ha fornito circa la propria storia coniugale conflittuale con la tendenza a proiettare la responsabilità dei problemi sulla ex moglie, indicano una sua difficoltà nella gestione delle relazioni interpersonali e una mancanza di consapevolezza dei propri schemi relazionali disfunzionali. In sintesi, il profilo psicologico del signor evidenzia una combinazione di CP_1 tratti che ostacolano la sua capacità di instaurare una relazione genitoriale sana e positiva. La mancanza di empatia, la difficoltà nell'assunzione di responsabilità, la visione distorta della realtà con tendenza a percepire gli altri con diffidenza, lo stile genitoriale egocentrico e la tendenza alla somatizzazione richiedono un intervento psicologico mirato a promuovere la consapevolezza e lo sviluppo di competenze genitoriali adeguate… È fondamentale sottolineare che il signor dovrà affrontare un percorso di preparazione per poter incontrare i figli in CP_1 modo adeguato” (cfr. relazione peritale, pag. 77). Gli elementi suddetti sono espressivi dell'incapacità del resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa.
L'affidamento dei minori al padre, quindi, non appare confacente al loro interesse.
Al contrario, è sempre stata una figura genitoriale di riferimento per i propri figli, Parte_1 avendo provveduto quotidianamente ai loro bisogni, sia morali che materiali, attraverso una stretta collaborazione con i Servizi Sociali e con la C.T.U. incaricati di monitorare e di supportare il nucleo familiare. La consulente tecnica nominata dal Tribunale ha riconosciuto in lei una solida base di risorse psicologiche, una buona capacità di adattamento e resilienza espressa dalla sua stabilità lavorativa e dalla capacità di gestire la routine quotidiana, la possibilità per lei di appoggiarsi su un solido supporto familiare e amicale, nonché sulla presenza del nuovo compagno, divenuto importante punto di riferimento affettivo e materiale per i figli della seppure quest'ultima mostri difficoltà a bilanciare assertività e guida emotiva e abbia Pt_1 alcuni limiti nell'esprimere calore affettivo nell'ambito di uno stile genitoriale tendenzialmente passivo.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente (e condivisa sia dalla curatrice speciale, che dai Servizi Sociali che dalla C.T.U. che hanno monitorato il nucleo familiare) di disporre l'affidamento esclusivo dei figli e a sé, nella forma così detta Per_1 Persona_2
“rafforzata” o “superesclusiva” di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
L'affidamento super esclusivo delle minori alla madre comporta, quindi, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 230/2021, la percezione integrale ed esclusiva della somma da parte di costei.
Il collocamento prevalente dei minori non può che essere disposto presso la unico Pt_1 genitore col quale essi convivono dal mese di agosto 2021.
Le frequentazioni con il padre potranno avvenire solo in forma protetta e previo positivo espletamento, da parte del di un percorso di sostegno alla genitorialità, finalizzato CP_1
a sviluppare consapevolezza emotiva e responsabilità genitoriale, che gli consenta di acquisire maggiore empatia e comprensione delle necessità emotive dei figli, affinché possa assumersi pienamente e in modo responsabile il suo ruolo di genitore, come suggerito dalla C.T.U.: egli, infatti, è rimasto fermo nella convinzione che non vi siano motivi validi per cui i minori non dovrebbero vederlo e sostiene che, quando ciò accadrà, saprà come relazionarsi con loro. Tuttavia, il lungo periodo trascorso e il cambiamento avvenuto nei bambini, che hanno sviluppato caratteristiche di personalità diverse rispetto a quelle che lui aveva conosciuto, non sembrano essere stati adeguatamente considerati. Il padre non ha messo in discussione il fatto che i figli possano non desiderare un incontro con lui, rimanendo ancorato a un'immagine dei minori che non corrisponde più alla realtà attuale.
La C.T.U. suggerisce un percorso psicologico anche per la per consentirle di affrontare Pt_1 le sue paure e ansie, nonché per supportare i bambini nella comprensione della loro identità e nel rapporto con il padre (anche cercando di presentare la storia del padre ai figli tramite racconti, fotografie…).
Appaiono opportuni, infine, i percorsi psicologici suggeriti dall'esperta per entrambi i figli minori: necessita di un supporto psicologico individuale che la aiuti a elaborare il Per_1 trauma derivante dalla separazione e dai conflitti genitoriali, e a sviluppare una comprensione sana dei suoi sentimenti riguardo al padre, supportando la sua crescita emotiva e riducendo il disorientamento emotivo, nonché ad accrescere la sua resilienza psicologica;
dovrebbe, Per_2 invece, proseguire il percorso di psicomotricità già intrapreso, al fine di sviluppare le sue capacità espressive ed emotive, e lo specialista provvederà poi a stabilire le modalità più opportune di intervento sul minore (eventualmente anche tramite apposito sostegno psicologico) per presentargli adeguatamente il padre e aiutarlo a definire correttamente i ruoli all'interno della famiglia.
Appare opportuno, infine, invitare i Servizi Sociali incaricati a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare per la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza,
e a segnalare alla competente procura minorile eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano un intervento urgente dell'autorità giudiziaria.
Per quanto attiene agli aspetti economici, considerati i redditi delle parti (la ricorrente ha percepito un reddito netto mensile di € 2.046,00 nel 2020, e tale è anche il suo reddito attuale, mentre il resistente ha percepito un reddito netto mensile di € 1.042,50 nel 2020, di € 1.413,00 nel 2021, e un reddito annuale lordo da lavoro, come da certificazione I.N.P.S. acquisita al giudizio, pari ad € 21.057,00 nel 2022), l'assenza di frequentazioni paterne, l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla ricorrente, l'età e le esigenze dei minori, il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre deve essere aumentato ad € 300,00 mensili per ciascuno, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al 50% delle spese straordinarie.
3. Sulle spese di lite Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Allo stesso modo, debbono essere poste a carico del resistente le spese di C.T.U. e quelle per il compenso spettante alla curatrice speciale dei minori, nominata a causa della condotta inadeguata tenuta dal padre durante il corso del giudizio, compenso da liquidare sulla falsariga di quanto previsto per il compenso del difensore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Dà atto dell'avvenuta pronuncia della separazione dei coniugi con sentenza non definitiva del
Tribunale di Brescia n. 3382/2023, pubblicata in data 27.12.2023;
2) Affida in via esclusiva i figli minori e alla madre, Per_1 Persona_2 [...] attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale Pt_1 anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma
3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei figli, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore degli stessi, con collocamento prevalente presso la madre e sospensione delle frequentazioni del padre, le quali potranno riprendere solo in forma protetta e previo positivo espletamento, da parte di
[...]
, di un percorso di sostegno alla genitorialità, finalizzato a sviluppare Controparte_1 consapevolezza emotiva e responsabilità genitoriale, che gli consenta di acquisire maggiore empatia e comprensione delle necessità emotive dei figli, affinché possa assumersi pienamente e in modo responsabile il suo ruolo di genitore;
3) Invita seguire un percorso psicologico diretto a consentirle di affrontare Parte_1 le sue paure e ansie, nonché per supportare i bambini nella comprensione della loro identità e nel rapporto con il padre;
4) Prescrive, per la minore un supporto psicologico individuale che la aiuti a elaborare il Per_1 trauma derivante dalla separazione e dai conflitti genitoriali, e a sviluppare una comprensione sana dei suoi sentimenti riguardo al padre, supportando la sua crescita emotiva e riducendo il disorientamento emotivo, nonché ad accrescere la sua resilienza psicologica;
5) Prescrive, per il minore , la prosecuzione del percorso di psicomotricità già intrapreso, al Per_2 fine di sviluppare le sue capacità espressive ed emotive, nell'ambito del quale lo specialista provvederà a stabilire le modalità più opportune di intervento sul minore (eventualmente anche tramite apposito sostegno psicologico) per presentargli adeguatamente il padre e aiutarlo a definire correttamente i ruoli all'interno della famiglia;
6) Invita i Servizi Sociali incaricati a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare per la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, e a segnalare alla competente procura minorile eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano un intervento urgente dell'autorità giudiziaria;
7) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli e con il versamento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili Per_1 Persona_2 per ciascuno (ossia di € 600,00 mensili complessivi), con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, da corrispondere ogni mese entro il giorno 10 nelle mani di
[...] importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre Pt_1 al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
8) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del resistente, ; Controparte_1
9) Condanna il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, Controparte_1 [...] le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre Pt_1 rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 135,65 per esborsi;
10) Condanna il resistente, , a rimborsare alla curatrice speciale dei Controparte_1 minori, AVV. ALBA PAVONI, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, ai Servizi Sociali incaricati, e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 30.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
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