Articolo 29 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 28Articolo 30
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6 agosto 1890
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23 gennaio 1924
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5 marzo 1924
Art. 29.

Quando gli amministratori e gl'impiegati di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorche' non vi siano gli estremi di reato, abbiano recato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorita' di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, ne' quelle degli amministratori o degli impiegati ma servono per ottenere dall'autorita' giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in Camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

La domanda pei provvedimenti conservativi e per la omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonche' l'azione giudiziaria di responsabilita', quando e' preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, puo' essere promossa dall'autorita' di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorita' medesima, non vi adempia.
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Entrata in vigore il 5 marzo 1924
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