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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei magistrati:
NA GA Presidente
Serena Baccolini Consigliere
LA LO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3080/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Ciccariello ed elettivamente domiciliata in Milano, via
Visconti di Modrone 3, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Peduto, giusta delega in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pier Luigi Roncaglia, Francesco Rossi, Maria Boletto,
RI RO ed LI ZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Milano, via Vincenzo Monti 11, giusta delega in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
[...]
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Guglielmetti, Filippo Canu, Niccolò Ferretti, Pasquale
pagina 1 di 22 MA ed AN IA AR ed elettivamente domiciliata in Milano, Foro Buonaparte n. 70, giusta delega in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in riforma della Sentenza Impugnata, salvo il capo che ha accolto la Domanda di
Accertamento di Concorrenza e disposto l'inibitoria alla prosecuzione della relativa condotta, Pt_2 così giudicare:
In via preliminare:
1) sospendere l'efficacia esecutiva, ovvero sospendere o revocare l'esecuzione della Sentenza
Impugnata, in relazione al capo della stessa oggetto del cap. A.I dell'atto di appello di Pt_1
Nel merito:
2) rigettare - salvo la domanda di accertamento di condotte di concorrenza sleale per l'uso da parte di della espressione “design made in Italy” su prodotti di fabbricazione estera e della Pt_1 disposizione della relativa inibitoria -, perché totalmente infondate in fatto ed in diritto;
3) condannare la al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio;
4) condannare la ex art. 96 comma I c.p.c., oltre che alle spese, al risarcimento dei Controparte_1 danni per lite temeraria nella misura da liquidarsi in via equitativa;
5) condannare la ex art. 96 c.p.c. comma III c.p.c., in ogni caso, oltre che alle spese al Controparte_1 pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata.” Pt_1
Per Controparte_1
“Piaccia a codesta Ill.ma Corte, respinta ogni diversa o contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in riforma della Sentenza Impugnata, così giudicare:
1) rigettare le domande tutte formulate dalla riformando la Sentenza Impugnata nel Controparte_1 migliore dei modi per Pt_1
2) condannare la ex art. 96.1 c.p.c., al risarcimento dei danni arrecati alla Controparte_1 [...] per aver temerariamente agito in giudizio, liquidandone l'ammontare con valutazione Controparte_1 equitativa;
pagina 2 di 22 3) condannare la a rifondere alla onorari e spese di causa e a Controparte_1 Controparte_1 rimborsarle le spese generali, con la maggiorazione di cui all'art. 96.3 c.p.c.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello così giudicare
1) dichiarare inammissibile o in subordine rigettare integralmente l'appello proposto da Pt_1
[...]
2) dichiarare inammissibile o in subordine rigettare integralmente l'appello incidentale tardivo proposto da Controparte_1
3) in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
8229/2023 del 23 ottobre 2023, ordinare ai sensi degli artt. 126 c.p.i. e 2600.2 c.c. la pubblicazione della sentenza di primo grado (o in alternativa di quella di appello), a caratteri doppi del normale e con dimensione non inferiore ad un quarto di pagina:
i. sulla edizione cartacea dei quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, nonché delle riviste “Vogue”, “Elle”, “Donna Moderna” e “Marie IR”, pubblicazione da effettuarsi a cura dell'attrice (la appellata in questo grado di giudizio) e spese della convenuta (la Controparte_1 appellante in questo grado di giudizio), dietro semplice presentazione della relativa Parte_1 fattura;
nonché
ii. per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) giorni, sulla homepage del sito internet https://www.miriadespa.it/;
4) con vittoria di compensi e spese anche per il giudizio di appello.”
***
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il giudizio di primo grado
La società titolare, tra gli altri, dei marchi UE “ ” n. 1990407 e “ Controparte_1 CP_1 CP_3
n. 6943633, nonché del marchio italiano " n. 1461744, conveniva in
[...] Controparte_3 giudizio davanti al Tribunale di Milano, esponendo in fatto: Parte_1
- che a seguito di un accordo siglato con era divenuta Parte_1 Controparte_1
licenziataria del marchio ” per la produzione, distribuzione e vendita di articoli Controparte_1 di pelletteria contraddistinti, tra gli altri, dai marchi " " e "V"; CP_1
pagina 3 di 22 - che avrebbe potuto disporre dei marchi " ” e "V" solo entro i Controparte_1 CP_1
limiti fissati da un accordo di coesistenza sottoscritto nel 1979;
- che in particolare, con riferimento alle borse e agli altri prodotti di pelletteria appartenenti alla classe 18, l'art. 3 del predetto accordo consentiva a di utilizzare Controparte_1 all'esterno dei prodotti, in via tra loro alternativa, uno tra i seguenti nomi: “ ” o Controparte_1
” o ” o le lettere “MV” o “V”, comunque accompagnato CP_4 CP_1 dall'apposizione all'interno dei prodotti e sul relativo packaging del nome per esteso “
[...]
”; CP_1
- che, conseguentemente, non era consentito a di utilizzare Controparte_1
congiuntamente due o più dei predetti segni all'esterno dei prodotti oppure utilizzare all'interno e/o sugli involucri nomi diversi da “ ” per esteso;
Controparte_1
- che, per l'effetto, un tale uso non avrebbe potuto essere oggetto di licenza in favore della convenuta Parte_1
La società attrice contestava, dunque, alla convenuta la contraffazione del proprio Parte_1 marchio per avere prodotto e commercializzato articoli di pelletteria recanti congiuntamente all'esterno due o più segni oppure all'interno e/o sul packaging il solo segno “Valentino” (in luogo del nome per esteso “ ”), oltre i limiti consentiti alla stessa in virtù Controparte_1 Controparte_1 dell'accordo di coesistenza del 1979. imputava altresì a il ricorso a modalità di promozione ingannevoli per Controparte_1 Parte_1 aver utilizzato claims pubblicitari idonei ad indurre il consumatore a ritenere che i prodotti della convenuta, ancorché fabbricati in Cina, fossero in realtà “Made in Italy”. Il riferimento era, in particolare, all'utilizzo del seguente messaggio pubblicitario: “L'attenzione ai particolari, la ricerca dei materiali e la qualità della lavorazione, gli conferiscono un'impronta inconfondibile nel panorama del design made in Italy”.
L'attrice concludeva, dunque, domandando:
- di accertare e dichiarare la contraffazione, da parte della convenuta del marchio Parte_1
”, di titolarità di e di inibirne la prosecuzione;
CP_1 Controparte_1
- di accertare e dichiarare la violazione, da parte di delle norme in materia di Parte_1
concorrenza sleale e comunicazione commerciale ingannevole e di inibire la prosecuzione di tali condotte illecite;
- di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti;
pagina 4 di 22 - di ordinare il ritiro dal mercato dei prodotti contestati.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attoree. Parte_1
In sintesi, la società convenuta deduceva:
- che l'uso congiunto all'esterno dei prodotti di classe 18 dei segni “ ”, “M. Controparte_1
Valentino”, “MV”, “V” era assolutamente coerente con le pattuizioni contenute nell'accordo di coesistenza del 1979;
- che, anzi, l'uso congiunto di due o più segni consentiva al consumatore, raggiunto da un maggior numero di informazioni, di meglio identificare la fonte imprenditoriale dei prodotti, con conseguente riduzione del rischio di confusione;
- che non corrispondeva al vero che all'interno dei prodotti contestati e sul packaging non fosse presente il segno “ ”; Controparte_1
- che tutti i prodotti commercializzati da contenevano espressamente l'etichetta Parte_1
“Made in China”, nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 55/2010;
- che il claim contestato da parte attrice affermava circostanze del tutto veritiere: e cioè che il design dei prodotti commercializzati da era assolutamente “Made in Italy”. Tutti Parte_1 gli articoli in questione, infatti, erano stati disegnati in Italia mediante l'ausilio di prestigiosi studi di design italiani.
Interveniva volontariamente in giudizio la società associandosi alle Controparte_1 conclusioni della convenuta Parte_1
In sintesi, la terza intervenuta deduceva:
- che l'accordo di coesistenza del 1979 non precludeva affatto a l'utilizzo CP_1 Controparte_1
congiunto di due o più dei cinque marchi menzionati dall'art. 3 dell'Accordo;
- che, in ogni caso, la sola violazione dell'art. 3 dell'accordo non era di per sé idonea ad integrare l'illecito di contraffazione, in assenza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 20 c.p.i. (rischio di confusione e indebito vantaggio derivante dall'uso congiunto dei segni “ ” e “V”), CP_1 presupposti neppure allegati da parte attrice;
- che, in ogni caso, non aveva contestato l'uso congiunto dei marchi ” Controparte_1 CP_1
e “V” all'esterno degli articoli di pelletteria di per oltre quarant'anni. Controparte_1
Il Tribunale di Milano (sez. spec. impresa), con sentenza non definitiva n. 8229/2023, accoglieva le domande di accertamento dell'illecito di contraffazione del marchio e di pubblicità ingannevole e,
pagina 5 di 22 conseguentemente, inibiva alla convenuta l'ulteriore commercializzazione di prodotti di Parte_1 pelletteria riportanti all'esterno, congiuntamente, i segni “ ” e “V”, oppure recanti all'interno CP_1
e/o nel packaging il solo nome ”. CP_1
Il Tribunale inibiva altresì alla convenuta l'ulteriore utilizzazione e diffusione del messaggio promozionale contestato, fissava una penale di euro 5.000,00 per ogni violazione delle inibitorie disposte e ordinava il ritiro dal commercio dei prodotti contestati.
A fondamento della decisione, il Tribunale esponeva i motivi di seguito sintetizzati:
- costituisce accertamento divenuto ormai definitivo quello per cui l'art. 3 dell'Accordo di coesistenza del 1979 debba essere interpretato nel senso che è consentito a Controparte_1 utilizzare all'esterno dei prodotti di pelletteria della classe 18 i nomi “ ”
[...] Controparte_1
o “ ” o “ ” o le lettere “MV” o V” solo alternativamente tra di loro (e non CP_4 CP_1 anche congiuntamente) e che l'uso di uno di tali segni all'esterno del prodotto debba essere necessariamente associato all'uso del (solo) segno ” all'interno del prodotto Controparte_1 stesso e sul relativo packaging;
- la sentenza n. 4346/2019 del Tribunale di Milano che, sulla base di tale interpretazione, aveva accertato la violazione dell'art. 3 da parte di in conseguenza Controparte_1 dell'utilizzo congiunto di entrambi i segni (“Valentino” e “V”) sull'esterno delle borse, è stata infatti confermata dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 434/21 e, successivamente, dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 6530/23;
- tale accertamento – pronunciato nell'ambito di una controversia instaurata tra Controparte_1
e – ancorché non idoneo ad estendere direttamente i propri effetti ai Controparte_1 sensi dell'art.2909 c.c. nel presente procedimento (non essendo stata parte Parte_1 dell'accordo del 1979) consente, comunque, di escludere la fondatezza della tesi della convenuta e della terza intervenuta secondo cui l'utilizzazione dei segni in questione nelle modalità contestate sarebbe conforme agli accordi intervenuti tra i titolari dei diritti;
- tanto premesso, ricorrono gli elementi costitutivi della contraffazione, atteso che l'utilizzo del segno “Valentino” –associato al segno “V” – nella commercializzazione delle borse determina a favore della convenuta un indubbio profilo di vantaggio, derivante dalla indiscussa notorietà del marchio dell'attrice nel panorama dell'alta moda;
- né parte convenuta ha adeguatamente dimostrato l'esistenza di un implicito consenso da parte di rispetto alle condotte contestate. Non è stato, infatti, adeguatamente dimostrato Controparte_1
pagina 6 di 22 che l'attrice fosse effettivamente a conoscenza della pluriennale commercializzazione, da parte di di prodotti di pelletteria recanti all'esterno congiuntamente i segni Parte_1
“Valentino” e “V”;
- l'utilizzo del claim “L'attenzione a ai particolari, la ricerca dei materiali e la qualità della lavorazione, gli conferiscono un'impronta inconfondibile nel panorama del design made in
Italy” integra l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. Il messaggio promozionale in questione, infatti, valutato nel suo complesso, presenta profili di oggettiva ingannevolezza, essendo idoneo ad indurre il consumatore medio a ritenere che il prodotto, ancorché materialmente realizzato in Cina, sia in realtà fabbricato in Italia.
Accertato per queste ragioni l'an della responsabilità della convenuta, il Tribunale disponeva la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione dell'attività necessaria alla determinazione del quantum del danno risarcibile.
Nelle more del giudizio, le parti, all'udienza dell'11.6.2024, davano atto di aver raggiunto un accordo transattivo in ordine al quantum risarcitorio dovuto in conseguenza dell'accertata contraffazione dei marchi di cui al capo n. 1 del dispositivo e dichiaravano la loro disponibilità ad addivenire ad una definizione bonaria anche con riferimento all'illecito concorrenziale ex art 2598 n. 3 c.c. di cui al capo n. 2 del dispositivo.
Il giudizio di appello
Contro la sentenza non definitiva n. 8229/2023 del Tribunale ha proposto appello Parte_1 chiedendo a questa Corte, previa sospensione ex art. 351 c.p.c., l'integrale riforma della decisione sulla base di plurimi motivi, di seguito sintetizzati.
Con il primo motivo, la parte appellante lamenta l'“errore percettivo macroscopico” in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ricostruire l'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello di Milano all'art. 3 dell'Accordo di coesistenza con la sentenza n. 434/21, passata in giudicato.
Nella prospettazione di parte appellante, la Corte territoriale, nella citata sentenza, non avrebbe affatto interpretato la norma contrattuale nel senso di precludere a di utilizzare Controparte_1 congiuntamente il nome “ ” e ” all'interno e sul packaging dei prodotti di CP_1 Controparte_1 pelletteria appartenenti alla classe 18.
Al contrario, l'interpretazione dell'art. 3 dell'Accordo, consolidatasi per effetto del passaggio in giudicato della sentenza 434/21, sarebbe nel senso che “i prodotti di pelletteria della Controparte_1
pagina 7 di 22 che recano all'esterno i segni “ ”, “MV”, “ ”, “V” e “ ” devono Controparte_1 CP_1 CP_4 bensì, all'interno e sul packaging, includere il marchio “ ”, ma senza che ciò comporti Controparte_1 alcun divieto di usare, appunto all'interno e sul packaging, anche altri marchi”.
A sostegno dell'assunto, l'appellante richiama il seguente passo della motivazione della sentenza d'appello: “il testo dell'art. 3, ove interpretato in buona fede e in modo conforme alla ratio dell'accordo, deve essere inteso nel senso che è tenuta ad indicare, all'interno Controparte_1 dei propri prodotti e sul packaging degli stessi, il simbolo “ ” in modo chiaro ed Controparte_1 evidente, e che pertanto, qualora intenda abbinarlo al nome “ ” (possibilità consentita CP_1 dall'articolo suddetto), i due simboli devono essere quantomeno della stessa dimensione grafica, o comunque, disposti in modo tale da non rendere maggiormente percepibile il secondo rispetto al primo” .
Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia del tutto obliterato una circostanza fattuale a suo dire dirimente e cioè che in relazione a calzature, borse e articoli di pelletteria, il marchio
” sarebbe di esclusiva titolarità di che ne avrebbe acquisito diritti CP_1 Controparte_1 anteriormente a Controparte_1
Ne conseguirebbe, in tesi, che – in quanto licenziataria di – non Parte_1 Controparte_1 necessitava del consenso di che “non solo non è titolare di alcun diritto d'esclusiva Controparte_1 sul marchio “ ” in relazione a borse e articoli di pelletteria, ma cui anzi è vietato – appunto CP_1 in ragione dei diritti della – l'uso di questo marchio” (testuale pag. 12). Controparte_1
Con il terzo motivo, la parte appellante si duole che il Tribunale abbia risolto la controversia non già facendo applicazione del diritto dei marchi, bensì sulla base del contenuto dell'Accordo di coesistenza del 1979 che, tuttavia, stante la sua efficacia obbligatoria, avrebbe potuto produrre effetti solo nei confronti delle parti e non anche di soggetti terzi, quale appunto Pt_1
Nella prospettazione della parte appellante, la corretta applicazione del diritto dei marchi avrebbe inevitabilmente condotto al rigetto della domanda attorea, non ricorrendo, in tesi, i presupposti dell'illecita contraffazione.
Secondo l'appellante, difetterebbe, infatti, il requisito dell'indebito pregiudizio poiché sarebbe paradossale ritenere che il mero utilizzo congiunto, all'esterno dei prodotti, di due o più dei cinque segni distintivi tra quelli elencati nell'art. 3 dell'Accordo sia idoneo ad arrecare un illegittimo nocumento in danno di ove si consideri che l'utilizzo di uno solo di essi è Controparte_1 pacificamente legittimo. A sostegno dell'assunto, l'appellante evidenzia che “Ciascuna delle
pagina 8 di 22 combinazioni vietate aggiunge un elemento di differenziazione rispetto ai marchi avversari: e
l'aggiunta di questi elementi di differenziazione, tutti in sé distintivi della e dunque Controparte_1 idonei a rafforzare il legame con la stessa, non può per definizione trasformare in Controparte_1 contraffattorio ciò che contraffattorio non era in assenza di queste aggiunte.” (testuale appello pag.15).
Con il quarto motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la coesistenza pacifica dei marchi, ritenendo non sufficientemente raggiunta la prova in ordine all'effettiva conoscenza, da parte di della pluridecennale commercializzazione, da Controparte_1 parte di prima (e di poi), di prodotti di pelletteria recanti, Controparte_1 Parte_1 all'esterno, due o più segni congiuntamente.
La prova di siffatta circostanza, ad avviso della parte appellante, sarebbe facilmente ricavabile dai docc. 15, 39, 41 e 44 prodotti dalla terza intervenuta e raffiguranti le immagini degli articoli della apparse – contraddistinte da due o più segni congiuntamente– sulle più Controparte_1 importanti riviste del settore (“Vogue”, “Elle”, “Amica”, “Marie IR”, “Gioia” e “Vanity Fair”).
Ancor più rilevante sarebbe poi la dichiarazione del General Counsel di – prodotta Controparte_1 sub doc. 40– che, nel 2015, aveva espressamente affermato di considerare lecito l'uso congiunto da parte di dei segni ” e “V”. Controparte_1 CP_1
La dimostrata consapevolezza da parte di della commercializzazione, ad opera di Controparte_1 di prodotti recanti congiuntamente due o più segni tra quelli menzionati nell'art. 3 Parte_1 dell'Accordo sarebbe di per sé sufficiente, anche secondo la consolidata giurisprudenza nazionale ed europea, ad escludere in radice un fenomeno di illecita interferenza.
Con un'ulteriore doglianza, (quinto motivo di gravame), la parte appellante lamenta l'esorbitanza dell'importo della penale imposta dal giudice di prime cure, avuto riguardo, da un lato, al valore dei prodotti contestati (inferiore di circa 100 volte rispetto all'ammontare della penale) e, dall'altro, alla circostanza per cui le condotte contestate attengono a marchi di cui è, comunque, Parte_1 legittima licenziataria.
Con il sesto motivo, infine, la parte appellante censura il capo di sentenza con cui il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2958 n. 3 c.c. di per avere quest'ultima fatto Parte_1 ricorso a mezzi di pubblicità ingannevoli.
Sul punto la parte appellante ripropone le eccezioni già sollevate nel corso del giudizio di primo grado, ribadendo che: (i) tutti i prodotti contestati riportano al loro interno l'etichetta “Made in China”, nel pagina 9 di 22 pieno rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge n. 55/2010.; (ii) il messaggio promozionale contestato si limita ad affermare una circostanza del tutto veritiera, e cioè che il design dei prodotti per cui è causa
è assolutamente “Made in Italy”.
La parte appellante deduce, infine, la responsabilità aggravata di ex art. 96 c.p.c. CP_1
Si è costituita in giudizio proponendo appello incidentale sulla base delle Controparte_1 medesime argomentazioni svolte da con i primi cinque motivi di gravame. Parte_1
Anche infatti, ha dedotto: Controparte_1
- che la sentenza n. 434/21 della Corte d'Appello di Milano, posta dal giudice di prime cure a fondamento del proprio convincimento, aveva in realtà espressamente riconosciuto la possibilità di apporre il segno “ ” all'interno dei prodotti di pelletteria di e CP_1 Pt_1 sul relativo packaging. Il Tribunale, nel ricostruire l'interpretazione offerta dalla Corte territoriale nella predetta pronuncia, sarebbe quindi incorso in un macroscopico errore percettivo;
- che sarebbe – e non – l'esclusiva titolare dei Controparte_1 Controparte_1
marchi ” e “V” in relazione a calzature, borse e articoli di pelletteria, sicché CP_1
–quale licenziataria dei diritti di marchio della di cui sopra (e Pt_1 Controparte_1 dunque quale avente causa dei diritti extracontrattuali di marchio della ) –
Controparte_1 non solo non abbisogna di alcun consenso della per porre in essere le
Controparte_1 condotte di cui è causa, ma anzi, in forza della licenza ricevuta da è
Controparte_1 titolare di un'esclusiva sul marchio “ ” in relazione a borse e articoli di CP_1 pelletteria, comprensiva del diritto di vietare all'appellata di usare il
Controparte_1 marchio “ ” per questi prodotti, ai sensi degli artt. 20.1 e 122-bis c.p.i.”; CP_1
- che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti dell'illecita interferenza. Nella prospettazione dell'appellante incidentale, infatti, l'uso congiunto dei segni ” e “V” all'esterno dei prodotti, lungi dal pregiudicare i marchi della CP_1
non farebbe altro che “aggiungere un elemento di differenziazione” Controparte_1 rispetto a questi ultimi. Il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere illecita l'apposizione del solo segno “Valentino” all'interno dei prodotti e sul packaging, atteso che una tale condotta sarebbe stata espressamente consentita dall'art. 3 dell'Accordo (circostanza,
pagina 10 di 22 quest'ultima, in tesi riconosciuta anche dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n.
434/21);
- che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato i documenti prodotti dall'allora terza intervenuta, asseritamente idonei a dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la convalidazione del marchio ex art. 28 c.p.i;
- che la misura della penale imposta dal Tribunale risulterebbe iniqua e sproporzionata;
- che ricorrerebbero i presupposti per la responsabilità aggravata di ai sensi Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c. Nella prospettazione dell'appellante incidentale, invero, il preteso errore percettivo del Tribunale in relazione alla sentenza n. 434/21 della Corte d'Appello di Milano sarebbe stato intenzionalmente indotto dalle difese della controparte. ha eccepito altresì il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione Controparte_1 dell'art. 112 c.p.c., inibito “l'ulteriore commercializzazione di prodotti di pelletteria riportanti all'esterno due o più tra i segni ' ' ' 'MV' o 'V'”, ancorché Controparte_1 CP_4 CP_1 la domanda di parte attrice afferisse esclusivamente all'uso dei segni “ ” e “V”. CP_1
Si è costituita davanti alla Corte anche l'appellata contestando le doglianze avversarie Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'appello principale proposto da Parte_1
In sintesi, ha dedotto: Controparte_1
- che il Tribunale non è incorso in alcun “errore percettivo” nella ricostruzione della sentenza della Corte d'Appello, atteso che: i. la Corte territoriale non aveva specificatamente affrontato la questione della possibilità di un utilizzo congiunto, all'interno dei prodotti e sul packaging, di due o più segni tra quelli elencati nell'art. 3; ii. l'inciso della sentenza della CdA valorizzato da controparte è un mero obiter dictum privo di riscontro nel dispositivo, come tale inidoneo a passare in giudicato;
- che il secondo motivo dell'appello principale (avente ad oggetto l'asserita anteriorità del diritto di sui marchi ” “V”) è inammissibile ai sensi dell'art. 345 Controparte_1 CP_1
c.p.c. e, comunque, infondato nel merito;
- che il Tribunale ha correttamente accertato la sussistenza dei presupposti dell'illecita contraffazione ex art. 20 lett. c) c.p.i., sulla base del condivisibile assunto per cui l'uso del segno ” è idoneo ad attribuire a un indebito vantaggio derivante dalla CP_1 Parte_1 rinomanza del marchio di titolarità di Controparte_1
pagina 11 di 22 - che la tesi di controparte secondo cui l'uso congiunto di due o più segni all'esterno dei prodotti ridurrebbe il rischio di confusione è del tutto inconferente, atteso che la contraffazione lamentata attiene ai marchi “ ” e di da un lato, e CP_1 Controparte_3 Controparte_1 al marchio ” di controparte, a nulla rilevando, sotto tale, profilo l'aggiunta della “V”; CP_1
- che non ha prodotto in giudizio i docc. 15, 39, 41 e 44, asseritamente idonei a Pt_1
dimostrare il tacito consenso di all'uso congiunto da parte di Controparte_1 Controparte_1 dei segni “ ” e “V”, limitandosi a riprodurre, all'interno dell'atto di appello,
[...] CP_1 talune immagini – non datate – e del tutto prive di rilevanza probatoria;
- che parimenti non assume rilevanza probatoria la dichiarazione del 2015 sottoscritta dal legale di e prodotta da controparte sub doc. 40, trattandosi di una mera “lettera di Controparte_1 consenso”, rilasciata al solo fine di consentire la registrazione del marchio “ ”, da parte CP_1 di in un paese straniero;
Controparte_1
- che la doglianza relativa alla pretesa iniquità della penale è inammissibile perché nuova (nulla, infatti, controparte aveva eccepito a fronte dell'importo richiesto da nel corso Controparte_1 del giudizio di primo grado e che era addirittura pari al doppio della misura poi effettivamente stabilita dal Tribunale);
- che il Tribunale ha correttamente ritenuto che il messaggio promozionale utilizzato da Pt_1
sul proprio sito internet integrasse un'ipotesi di pubblicità ingannevole, atteso che: i. il termine
“made” utilizzato nel claim contestato richiama la materiale fabbricazione del prodotto e non la sua semplice ideazione;
ii. l'etichetta “Made in china” presente all'interno dei prodotti è visibile al consumatore solo successivamente all'acquisto. ha altresì proposto appello incidentale, censurando il provvedimento impugnato nella Controparte_1 parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di applicazione della misura accessoria della pubblicazione della sentenza, ritualmente formulata da ai sensi Controparte_1 dell'art. 126 c.p.i.
Con ordinanza del 12.12.2023, il Collegio, a definizione del sub procedimento instaurato ai sensi dell'art.351 c.p.c., ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata dalla parte appellante.
pagina 12 di 22 Alla prima udienza del 14.2.2024, la difesa di ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione incidentale proposta da non ricorrendo, in tesi, un'ipotesi di Controparte_1 appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c.
All'esito, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. al 9.4.2025 – poi differita al
24.9.2025 per esigenze d'ufficio – con concessione dei termini perentori previsti dalla norma per il deposito degli scritti conclusivi;
all'udienza del 24.9.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da con Controparte_1 riferimento all'appello incidentale di Controparte_1
L'impugnazione proposta da risulta, infatti, tempestiva. Controparte_1
Il carattere meramente adesivo dell'appello proposto da esclude, secondo Controparte_1 consolidata giurisprudenza di legittimità1, l'applicabilità delle regole in tema di impugnazioni tardive, dovendosi, quindi, valutare la tempestività dell'impugnazione secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 325 e ss. c.p.c.
Nella fattispecie, attesa l'omessa notificazione della sentenza impugnata, trova applicazione il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
La sentenza qui appellata è stata pubblicata in data 23.10.2023 e, pertanto, il deposito dell'atto contenente l'appello incidentale di in data 25.1.2024 si rivela ampiamente Controparte_1 tempestivo.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto che in sede di precisazione delle conclusioni Parte_1 ha rinunciato all'impugnazione con riferimento al capo di sentenza che ha accertato l'illecito di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c. e, con essa, al sesto motivo di gravame.
Non avendo proposto gravame incidentale sul punto, il thema decidendum del Controparte_1 presente giudizio deve intendersi limitato al solo capo di sentenza che ha accertato l'illecita contraffazione di marchi ex art. 20 c.p.i. 1 Cfr. ex multis Cass. n. 412/21, così massimata: “Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione.” pagina 13 di 22 L'esame della Corte sarà pertanto circoscritto, oltre che all'appello incidentale proposto da CP_1
ai primi cinque motivi dell'appello principale di del tutto sovrapponibili ai
[...] Parte_1 motivi di appello numeri uno, due, tre, cinque, sei e sette dell'appello incidentale di Controparte_1
(che in ragione di tale coincidenza saranno oggetto di trattazione congiunta), nonché all'ulteriore
[...] censura di ultrapetita sollevata dalla sola con il quarto motivo del proprio Controparte_1 appello incidentale.
Sul primo motivo dell'appello principale (corrispondente al primo motivo dell'appello incidentale di , si osserva quanto segue. Controparte_1
Gli appellanti sostengono che l'interpretazione dell'art. 3 dell'Accordo di coesistenza, consolidatasi per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 434/21 della Corte d'Appello di Milano, sarebbe nel senso di legittimare ad utilizzare, all'interno e sul packaging dei prodotti di Controparte_1 pelletteria appartenenti alla classe 18, il segno “Valentino” (purché unitamente al segno “
[...]
”). CP_1
L'apposizione del nominativo “ ” all'interno dei prodotti e sul relativo packaging da parte di CP_1 sarebbe, conseguentemente, condotta lecita perché conforme all'accordo intervenuto tra Parte_1 gli aventi diritto, per come interpretato dall'Autorità giudiziaria con un provvedimento divenuto ormai vincolante.
La censura è infondata.
Nella sentenza n. 434/21, la Corte d'Appello di Milano si è occupata dell'interpretazione dell'art. 3 solo con riferimento alle seguenti questioni:
i. modalità di utilizzo (congiunta ovvero alternativa) dei segni “ ”, “M” Controparte_1
“ ”, “MV”, “V” all'esterno dei prodotti di pelletteria appartenenti alla classe CP_1 merceologica 18;
ii. possibilità di apposizione, all'interno dei predetti articoli e sul relativo packaging, dei nominativi “ ” e ” con dimensioni grafiche tra loro diverse. CP_1 CP_1
In relazione al profilo sub i., la Corte ha chiarito che la clausola dell'Accordo dovesse essere interpretata nel senso di legittimare ad utilizzare all'esterno dei prodotti di Controparte_1 pelletteria solo uno tra i cinque segni ivi elencati in via tra loro alternativa, dovendosi ritenere invece precluso l'utilizzo congiunto di due o più segni. A pag. 31 della sentenza si legge, infatti:
“Concludendo, sulla base dell'art. 3 dell'Accordo del '79 deve ritenersi che Controparte_1
pagina 14 di 22 può utilizzare, all'esterno dei prodotti della Classe 18, uno dei nomi per esteso indicati dall'art. 3 oppure, alternativamente, l'iniziale “V” o la coppia di iniziali “MV”.
Tale interpretazione è stata successivamente confermata dalla Corte di Cassazione che l'ha ritenuta
“motivata secondo logica”, nonché “ragionevole”, avuto riguardo al fine perseguito dai paciscenti.
Il Tribunale ha, quindi, correttamente ritenuto che l'utilizzo da parte di all'esterno dei Parte_1 prodotti di pelletteria dei segni “Valentino” e “V” congiuntamente costituisse violazione dell'Accordo di coesistenza e che, conseguentemente, la condotta contestata non potesse considerarsi legittimata dal consenso dell'avente diritto.
La sentenza deve sul punto essere confermata.
Il giudicato in esame, ancorché formatosi nell'ambito di un giudizio nel quale non era Parte_1 parte, assume comunque rilevanza nel presente procedimento. L'interpretazione dell'art. 3 consolidatasi per effetto del rigetto del ricorso in Cassazione consente, infatti, di escludere la fondatezza della tesi difensiva di e secondo cui l'utilizzo Parte_1 Controparte_1 congiunto dei segni “ ” e “V” all'esterno dei prodotti fosse legittimato dal consenso CP_1 manifestato da con l'accordo di coesistenza. Controparte_1
Nessun accertamento definitivo si è invece consolidato con riferimento alla possibilità di un utilizzo congiunto dei segni ” e ” all'interno dei prodotti di pelletteria e sul Controparte_1 CP_1 packaging.
Sul punto (sub ii.) la Corte d'Appello di Milano si era limitata a rilevare che l'apposizione, da parte di del nome e del cognome “ ” con caratteri diversi, tali da Controparte_1 Controparte_1 rendere maggiormente percepibile il cognome “ ” rispetto al nome “ ”, costituisse, di CP_1 CP_1 fatto, inadempimento degli obblighi contrattuali assunti.
Nulla invece la Corte territoriale aveva statuito con riferimento alla possibilità di utilizzare, all'interno dei prodotti e sul packaging, il segno ” unitamente al nome ”. Controparte_1 CP_1
Tale questione, infatti, non era stata specificatamente affrontata perché esulante dal thema decidendum di quel giudizio.
Deve quindi escludersi, alla luce della lettura complessiva dei provvedimenti giudiziari nei quali il giudicato si sostanzia, la fondatezza della tesi degli appellanti secondo cui la CdA di Milano avrebbe espressamente acconsentito, sulla base dell'art. 3 dell'Accordo, l'uso congiunto dei segni
[...]
” e ” all'interno dei prodotti di pelletteria della e sul relativo CP_1 CP_1 Controparte_1 packaging.
pagina 15 di 22 In assenza di un giudicato sul punto, è rimessa a questa Corte una delibazione sul merito della questione, al fine di valutare la fondatezza della tesi difensiva delle odierne impugnanti.
Nella prospettazione di (e analogamente di , l'art. 3 Parte_1 Controparte_1 dell'Accordo dovrebbe essere interpretato nel senso di legittimare (e Controparte_1 conseguentemente i suoi licenziatari) ad utilizzare all'interno dei prodotti di pelletteria e sul relativo packaging anche il nome “ ”, purché congiuntamente al nome per esteso “ ”. CP_1 Controparte_1
Ritiene la Corte che una tale interpretazione non sia condivisibile.
La finalità dell'accordo di coesistenza era, per stessa ammissione delle parti, quella di evitare il più possibile la sovrapposizione e la confusione tra le due maisons.
La valorizzazione di tale ratio ha indotto la Corte d'Appello di Milano, nella più volte citata sentenza
434/21, a ritenere che l'art. 3 dovesse essere interpretato nel senso di autorizzare Controparte_1 ad utilizzare a propria scelta, all'esterno dei prodotti, solo uno tra i cinque segni ivi elencati.
[...]
Nella valutazione della Corte, infatti, “il rischio di confusione sarebbe stato più probabile qualora i simboli elencati potessero essere usati in modo congiunto, specialmente qualora si tratti della lettera
“V” e del solo nome “ ”. (sentenza n. 434/21, pag.30). CP_1
Allo stesso modo, valorizzando lo spirito dell'Accordo – che costituisce, unitamente al tenore letterale, elemento cardine dell'attività ermeneutica del giudice– ritiene questa Corte che l'art. 3 debba essere interpretato nel senso di legittimare ad utilizzare, all'esterno dei prodotti, i Controparte_1 segni ” e “V” (in via tra loro alternativa), a condizione che, all'interno e sul packaging, CP_1 venga riportato esclusivamente il nome per esteso ”. Controparte_1
Non vi è dubbio, infatti, che il ricorso, anche solo disgiunto, ai segni “Valentino” e “V” all'interno e sul packaging possa risultare ambiguo, trattandosi di segni raffiguranti il nome o l'inziale di entrambi gli stilisti.
Si può, dunque, ragionevolmente ritenere che l'uso di tali segni sia stato autorizzato all'esterno dei prodotti di ove accompagnato dall'inserimento, all'interno e sul packaging, di Controparte_1 un segno fortemente identitario, quale appunto ”. Controparte_1
Il nome per esteso, infatti, rende immediatamente percepibile ed evidente la paternità del prodotto.
Una tale funzione identitaria risulterebbe compromessa dall'associazione con un segno tutt'altro che univoco, quale, appunto, il solo nome ”. CP_1
Un'interpretazione dell'art. 3 che accordi a la possibilità di utilizzare Controparte_1 congiuntamente all'interno degli articoli di pelletteria e sul packaging i segni ” e Controparte_1
pagina 16 di 22 ” si rivelerebbe, dunque, contraria allo spirito dell'Accordo e alla finalità perseguita dalle CP_1 parti.
Ritiene, quindi, la Corte che la produzione e commercializzazione non solo di prodotti di pelletteria recanti all'esterno i segni “ ” e “V” congiuntamente, ma anche di articoli recanti all'interno e CP_1 sul packaging entrambi i nomi ” e ” integri condotta non conforme Controparte_1 CP_1 all'accordo di coesistenza, come tale potenzialmente idonea ad integrare l'illecito di contraffazione di cui all'art. 20 lett. c) c.p.i.
La ricorrenza degli elementi costitutivi di tale illecito è stata contestata sia da che da Parte_1
con il secondo e il terzo motivo dei rispettivi appelli (principale e incidentale). Controparte_1
In particolare, con il secondo motivo dell'appello principale e incidentale gli impugnanti eccepiscono la pretesa anteriorità del marchio “ ” di titolarità di CP_1 Controparte_1 rispetto a quello di titolarità di Controparte_1
Tale asserita anteriorità escluderebbe ab origine la ricorrenza di un fenomeno di contraffazione: in quanto titolare esclusiva del marchio, non avrebbe necessitato, per il relativo Controparte_1 utilizzo, del consenso di e ciò a prescindere dall'interpretazione che si intenda Controparte_1 attribuire all'art. 3 dell'Accordo di coesistenza.
La censura è priva di fondamento.
L'utilizzo del marchio “ ” all'esterno dei prodotti di pelletteria è regolato dall'art. 3 CP_1 dell'Accordo di coesistenza per come interpretato dalla più volte citata sentenza passata in giudicato.
nel momento in cui ha sottoscritto l'accordo di coesistenza, ha evidentemente Controparte_1 accettato l'imposizione di limiti all'esercizio del proprio diritto, limiti sulla cui interpretazione si è formato un accertamento divenuto ormai definitivo. nel 1979 ha acconsentito, nel legittimo esercizio della propria autonomia Controparte_1 privata, ad utilizzare all'esterno dei prodotti il solo segno “Valentino” oppure, in via alternativa, il solo segno “V”, accettando il divieto di utilizzo congiunto dei due segni, e tale ricostruzione non è più sindacabile.
– e analogamente (che in qualità di licenziataria ha acquisito il Controparte_1 Parte_1 diritto di per come conformato dall'accordo di coesistenza) – non può quindi in Controparte_1 questa sede pretendere di rimettere in discussione tale limite, su cui è intervenuto un accertamento ormai definitivo, invocando una pretesa anteriorità del proprio marchio.
pagina 17 di 22 Con riferimento all'utilizzo del marchio “ ” all'interno dei prodotti di pelletteria e sul CP_1 packaging – questione questa sulla quale, come supra evidenziato, non si è formato alcun giudicato– la censura si rivela invece inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
attrice in primo grado, ha convenuto in giudizio per ottenere Controparte_1 Parte_1
l'accertamento dell'illecito di contraffazione ex art. 20 c.p.i. e ciò sull'evidente – ancorché implicito– presupposto dell'anteriorità del proprio marchio. nel costituirsi in giudizio non ha contestato – al pari della terza intervenuta– tale Parte_1 circostanza, limitandosi ad allegare che l'uso contestato dovesse considerarsi legittimo perché asseritamente conforme a quanto pattuito nell'Accordo di coesistenza del 1979.
Non avendo la convenuta dedotto in primo grado la pretesa anteriorità del proprio marchio rispetto a quello azionato in giudizio dalla l'odierna contestazione, sollevata in appello, si Controparte_1 rivela, quindi, tardiva.
Parimenti infondato si rivela il terzo motivo di gravame principale (corrispondente al terzo motivo di appello adesivo).
Gli appellanti contestano la ricorrenza dei presupposti dell'illecita contraffazione di cui all'art. 20 lettera c) c.p.i. e, in particolare, del requisito dell'indebito pregiudizio per Controparte_1
Nella prospettazione delle parti impugnanti, l'utilizzo congiunto dei segni “ ” e “V” all'esterno CP_1 dei prodotti, al pari dell'uso combinato dei nominativi “ ” e ” all'interno e CP_1 Controparte_1 sul packaging, lungi dall'arrecare un indebito pregiudizio a controparte, ridurrebbe, al contrario, il rischio di confusione tra i due marchi, atteso che ciascuna combinazione aggiungerebbe “un elemento di differenziazione”.
La censura non può trovare accoglimento.
È innegabile che la fama e la popolarità della maison fondata da abbia fatto sì che, Controparte_3 negli anni, il nome “ ” e la lettera “V” siano diventati idonei, almeno nel campo della moda, a CP_1 creare un'immediata associazione con la predetta maison e non con altri concorrenti meno noti.
Ne consegue che l'utilizzo, da parte di dei segni qui accertati come non consentiti, Parte_1 evocativi della , in prodotti appartenenti ad una categoria merceologica Controparte_5 commercializzata anche da possa aver consentito di trarre un indebito profitto dalla Controparte_1 capacità attrattiva della anche in conseguenza del fenomeno della cd. post sales Controparte_1 confusion (ossia la confondibilità che si determina non nel consumatore che acquista la merce, ma nei terzi che vedono il prodotto usato e indossato dall'acquirente).
pagina 18 di 22 E ciò è tanto più vero ove il segno “Valentino” venga associato ad altri segni riconducibili ad entrambe le maison (in particolare al segno “V”); la combinazione di più segni promiscui, infatti, lungi dal costituire un elemento di differenziazione, risulta, al contrario, foriera di ulteriore ambiguità.
Risulta, quindi, condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, premessa la pacifica rinomanza del marchio di titolarità di ha ritenuto che “la ripresa Controparte_1 dell'identico segno – associato al segno V – nella commercializzazione delle borse consente CP_1 di rilevare […] l'esistenza di un obiettivo profilo di vantaggio – e di conseguente parallelo pregiudizio per la titolare del segno – dal carattere distintivo del segno rinomato.” (sentenza pag. 11).
Anche il quarto motivo di appello principale (avente contenuto analogo a quello del quinto e sesto motivo dell'appello incidentale di deve essere disatteso. Controparte_1
Nella prospettazione degli appellanti, la circostanza che avesse tollerato per quasi Controparte_1 quarant'anni l'utilizzo congiunto (da parte di prima e di poi) dei Controparte_1 Parte_1 segni “Valentino” e “V” all'esterno dei prodotti di pelletteria avrebbe determinato un fenomeno di convalidazione ex art. 28 c.p.i.
Ritiene la Corte che sul punto sia sufficiente osservare che l'art. 28 c.p.i. postula, quale necessario presupposto della convalidazione, che colui che la invoca sia titolare di un marchio posteriore
“registrato”.
Una tale condizione difetta radicalmente nel caso di specie, atteso che gli appellanti non hanno neppure allegato la registrazione e, a monte, l'esistenza di un marchio consistente nell'associazione del nominativo ” e della lettera “V”. CP_1
A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che gli appellanti non hanno comunque adeguatamente dimostrato che fosse effettivamente a conoscenza della pluriennale commercializzazione, da Controparte_1 parte di e poi di di borse contraddistinte dal segno “Valentino” Controparte_1 Parte_1 unitamente alla lettera “V”.
La documentazione prodotta in giudizio dagli appellanti a sostegno dell'assunto, infatti, oltre a non coprire l'intero arco temporale richiesto dalla norma ai fini della convalidazione (cinque anni consecutivi), risulta del tutto inidonea a dimostrare la perdurante tolleranza di Controparte_1
I documenti nn. 15, 39, 41 e 44 invocati dagli appellanti si sostanziano in parte in cataloghi della stessa aventi come tali una rilevanza prevalentemente interna e, dall'altro, in files Controparte_1 composti di due pagine: l'una raffigurante la copertina di una famosa rivista di moda (Vogue, Marie
IR etc.) e l'altra lo scatto di una campagna pubblicitaria del prodotto contestato. Non vi è tuttavia pagina 19 di 22 alcun elemento che consenta di affermare con certezza che quello scatto sia effettivamente comparso sulla rivista di cui è riportata la (sola) copertina.
Del tutto irrilevante si rivela anche la dichiarazione del legale di prodotta sub doc. n. Controparte_1
40. La congiunzione “and” ivi contenuta non assume, infatti, un significato univoco, ben potendo essere interpretata nel senso che avesse autorizzato ad Controparte_1 Controparte_1 utilizzare sia il segno “Valentino” che la lettera “V”, ma comunque in via alternativa tra di loro, come d'altronde già pattuito nell'Accordo di coesistenza.
Parimenti deve essere rigettato il quinto motivo di appello principale (corrispondente settimo motivo dell'appello incidentale di , relativo alla pretesa iniquità della misura della Controparte_1 penale disposta dal Tribunale.
L'importo di euro 5.000, stabilito dal Tribunale per ogni violazione dell'inibitoria può ritenersi congruo e adeguato a svolgere la funzione deterrente che la legge attribuisce all'istituto della penale ex art. 124 co. 2 c.p.i., a nulla rilevando, in tale prospettiva, l'effettivo valore commerciale delle borse oggetto dal provvedimento inibitorio.
Deve infine essere disattesa anche la doglianza di ultrapetita sollevata dalla (sola) Controparte_1 con il quarto motivo del proprio appello incidentale.
[...]
Sebbene il Tribunale nella parte motiva della sentenza (pagg.13-14) abbia in effetti affermato che dovesse essere inibita a “l'ulteriore commercializzazione di prodotti di pelletteria riportanti Pt_1 all'esterno due o più tra i segni ”, “ ”, “ ”, “MV” o “V”, nel Controparte_1 CP_4 CP_1 dispositivo, da ritenersi prevalente, l'inibitoria è stata limitata ai prodotti contrassegnati dai soli “segni
e V”. CP_1
Merita invece accoglimento l'appello incidentale di avente ad oggetto l'omessa Controparte_1 pronuncia in relazione alla domanda di pubblicazione della sentenza, ritualmente formulata dall'allora attrice ai sensi dell'art. 126 c.p.i.
Il Tribunale, in effetti, ha completamente omesso di pronunciarsi sul punto, né vi sono elementi che consentano di ritenere che la domanda accessoria in esame sia stata implicitamente rigettata, soprattutto se si consideri che il giudice di prime cure ha integralmente accolto sia le domande principali di accertamento della contraffazione del marchio e della concorrenza sleale, sia le ulteriori domande accessorie (inibitoria e penale) formulate da Controparte_1
La sentenza di primo grado, qui confermata, è pronuncia che accerta la violazione di diritti di proprietà industriale e ricorre, quindi, il presupposto previsto dall'art. 126 c.p.i..
pagina 20 di 22 La sentenza, pertanto, deve essere parzialmente riformata con l'integrazione della pubblicazione del dispositivo a spese di e Parte_1 Controparte_1
In conclusione, l'appello principale di e quello incidentale di Parte_1 Controparte_1 devono essere entrambi integralmente rigettati;
deve, invece, essere accolto il gravame incidentale di con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha Controparte_1 omesso di disporre la pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono integralmente a carico di e Parte_1 [...] in solido tra loro nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della Controparte_1 controversia (indeterminabile di alta complessità), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 Controparte_1 quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
- rigetta l'appello principale di Parte_1
- rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
- accoglie l'appello incidentale di e, per l'effetto, ordina la pubblicazione, a Controparte_1 spese di e sul quotidiano “Il Corriere della Sera” e sulla Parte_1 Controparte_1 rivista “Vogue” del seguente stralcio del dispositivo della sentenza n. 8229/2023 del Tribunale di Milano: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando su parte delle domande svolte dalle parti, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) in accoglimento delle domande avanzate da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
– con intervento da parte di in adesione alla posizione
[...] Controparte_1 della società convenuta – accerta la contraffazione dei marchi registrati e CP_1 di cui è titolare eseguita dalla società convenuta Controparte_3 Controparte_1 mediante la produzione e commercializzazione di borse recanti all'esterno i segni CP_1
e V, all'interno di tali prodotti, sul packaging e sugli involucri esterni del segno Valentino e inibisce alla convenuta l'ulteriore prosecuzione di tali condotte ed ordina il Parte_1 ritiro dal commercio dei prodotti raffigurati nelle pagg. 7 e 8 dell'atto di citazione;
pagina 21 di 22 2) -omissis-
3) fissa a titolo di penale – sia ai sensi dell'art. 124, comma 2 c.p.i. che ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. – la somma di € 5.000,00 per ogni violazione delle inibitorie emesse nei capi 1) e 2) del presente dispositivo;
- condanna e al pagamento in solido delle spese del grado, Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 9.991 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva
e Cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art.13 cit.
Così deciso in Milano, il 24.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA LO NA GA
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei magistrati:
NA GA Presidente
Serena Baccolini Consigliere
LA LO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3080/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Ciccariello ed elettivamente domiciliata in Milano, via
Visconti di Modrone 3, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Peduto, giusta delega in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pier Luigi Roncaglia, Francesco Rossi, Maria Boletto,
RI RO ed LI ZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Milano, via Vincenzo Monti 11, giusta delega in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
[...]
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Guglielmetti, Filippo Canu, Niccolò Ferretti, Pasquale
pagina 1 di 22 MA ed AN IA AR ed elettivamente domiciliata in Milano, Foro Buonaparte n. 70, giusta delega in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in riforma della Sentenza Impugnata, salvo il capo che ha accolto la Domanda di
Accertamento di Concorrenza e disposto l'inibitoria alla prosecuzione della relativa condotta, Pt_2 così giudicare:
In via preliminare:
1) sospendere l'efficacia esecutiva, ovvero sospendere o revocare l'esecuzione della Sentenza
Impugnata, in relazione al capo della stessa oggetto del cap. A.I dell'atto di appello di Pt_1
Nel merito:
2) rigettare - salvo la domanda di accertamento di condotte di concorrenza sleale per l'uso da parte di della espressione “design made in Italy” su prodotti di fabbricazione estera e della Pt_1 disposizione della relativa inibitoria -, perché totalmente infondate in fatto ed in diritto;
3) condannare la al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio;
4) condannare la ex art. 96 comma I c.p.c., oltre che alle spese, al risarcimento dei Controparte_1 danni per lite temeraria nella misura da liquidarsi in via equitativa;
5) condannare la ex art. 96 c.p.c. comma III c.p.c., in ogni caso, oltre che alle spese al Controparte_1 pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata.” Pt_1
Per Controparte_1
“Piaccia a codesta Ill.ma Corte, respinta ogni diversa o contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in riforma della Sentenza Impugnata, così giudicare:
1) rigettare le domande tutte formulate dalla riformando la Sentenza Impugnata nel Controparte_1 migliore dei modi per Pt_1
2) condannare la ex art. 96.1 c.p.c., al risarcimento dei danni arrecati alla Controparte_1 [...] per aver temerariamente agito in giudizio, liquidandone l'ammontare con valutazione Controparte_1 equitativa;
pagina 2 di 22 3) condannare la a rifondere alla onorari e spese di causa e a Controparte_1 Controparte_1 rimborsarle le spese generali, con la maggiorazione di cui all'art. 96.3 c.p.c.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello così giudicare
1) dichiarare inammissibile o in subordine rigettare integralmente l'appello proposto da Pt_1
[...]
2) dichiarare inammissibile o in subordine rigettare integralmente l'appello incidentale tardivo proposto da Controparte_1
3) in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
8229/2023 del 23 ottobre 2023, ordinare ai sensi degli artt. 126 c.p.i. e 2600.2 c.c. la pubblicazione della sentenza di primo grado (o in alternativa di quella di appello), a caratteri doppi del normale e con dimensione non inferiore ad un quarto di pagina:
i. sulla edizione cartacea dei quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, nonché delle riviste “Vogue”, “Elle”, “Donna Moderna” e “Marie IR”, pubblicazione da effettuarsi a cura dell'attrice (la appellata in questo grado di giudizio) e spese della convenuta (la Controparte_1 appellante in questo grado di giudizio), dietro semplice presentazione della relativa Parte_1 fattura;
nonché
ii. per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) giorni, sulla homepage del sito internet https://www.miriadespa.it/;
4) con vittoria di compensi e spese anche per il giudizio di appello.”
***
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il giudizio di primo grado
La società titolare, tra gli altri, dei marchi UE “ ” n. 1990407 e “ Controparte_1 CP_1 CP_3
n. 6943633, nonché del marchio italiano " n. 1461744, conveniva in
[...] Controparte_3 giudizio davanti al Tribunale di Milano, esponendo in fatto: Parte_1
- che a seguito di un accordo siglato con era divenuta Parte_1 Controparte_1
licenziataria del marchio ” per la produzione, distribuzione e vendita di articoli Controparte_1 di pelletteria contraddistinti, tra gli altri, dai marchi " " e "V"; CP_1
pagina 3 di 22 - che avrebbe potuto disporre dei marchi " ” e "V" solo entro i Controparte_1 CP_1
limiti fissati da un accordo di coesistenza sottoscritto nel 1979;
- che in particolare, con riferimento alle borse e agli altri prodotti di pelletteria appartenenti alla classe 18, l'art. 3 del predetto accordo consentiva a di utilizzare Controparte_1 all'esterno dei prodotti, in via tra loro alternativa, uno tra i seguenti nomi: “ ” o Controparte_1
” o ” o le lettere “MV” o “V”, comunque accompagnato CP_4 CP_1 dall'apposizione all'interno dei prodotti e sul relativo packaging del nome per esteso “
[...]
”; CP_1
- che, conseguentemente, non era consentito a di utilizzare Controparte_1
congiuntamente due o più dei predetti segni all'esterno dei prodotti oppure utilizzare all'interno e/o sugli involucri nomi diversi da “ ” per esteso;
Controparte_1
- che, per l'effetto, un tale uso non avrebbe potuto essere oggetto di licenza in favore della convenuta Parte_1
La società attrice contestava, dunque, alla convenuta la contraffazione del proprio Parte_1 marchio per avere prodotto e commercializzato articoli di pelletteria recanti congiuntamente all'esterno due o più segni oppure all'interno e/o sul packaging il solo segno “Valentino” (in luogo del nome per esteso “ ”), oltre i limiti consentiti alla stessa in virtù Controparte_1 Controparte_1 dell'accordo di coesistenza del 1979. imputava altresì a il ricorso a modalità di promozione ingannevoli per Controparte_1 Parte_1 aver utilizzato claims pubblicitari idonei ad indurre il consumatore a ritenere che i prodotti della convenuta, ancorché fabbricati in Cina, fossero in realtà “Made in Italy”. Il riferimento era, in particolare, all'utilizzo del seguente messaggio pubblicitario: “L'attenzione ai particolari, la ricerca dei materiali e la qualità della lavorazione, gli conferiscono un'impronta inconfondibile nel panorama del design made in Italy”.
L'attrice concludeva, dunque, domandando:
- di accertare e dichiarare la contraffazione, da parte della convenuta del marchio Parte_1
”, di titolarità di e di inibirne la prosecuzione;
CP_1 Controparte_1
- di accertare e dichiarare la violazione, da parte di delle norme in materia di Parte_1
concorrenza sleale e comunicazione commerciale ingannevole e di inibire la prosecuzione di tali condotte illecite;
- di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti;
pagina 4 di 22 - di ordinare il ritiro dal mercato dei prodotti contestati.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attoree. Parte_1
In sintesi, la società convenuta deduceva:
- che l'uso congiunto all'esterno dei prodotti di classe 18 dei segni “ ”, “M. Controparte_1
Valentino”, “MV”, “V” era assolutamente coerente con le pattuizioni contenute nell'accordo di coesistenza del 1979;
- che, anzi, l'uso congiunto di due o più segni consentiva al consumatore, raggiunto da un maggior numero di informazioni, di meglio identificare la fonte imprenditoriale dei prodotti, con conseguente riduzione del rischio di confusione;
- che non corrispondeva al vero che all'interno dei prodotti contestati e sul packaging non fosse presente il segno “ ”; Controparte_1
- che tutti i prodotti commercializzati da contenevano espressamente l'etichetta Parte_1
“Made in China”, nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 55/2010;
- che il claim contestato da parte attrice affermava circostanze del tutto veritiere: e cioè che il design dei prodotti commercializzati da era assolutamente “Made in Italy”. Tutti Parte_1 gli articoli in questione, infatti, erano stati disegnati in Italia mediante l'ausilio di prestigiosi studi di design italiani.
Interveniva volontariamente in giudizio la società associandosi alle Controparte_1 conclusioni della convenuta Parte_1
In sintesi, la terza intervenuta deduceva:
- che l'accordo di coesistenza del 1979 non precludeva affatto a l'utilizzo CP_1 Controparte_1
congiunto di due o più dei cinque marchi menzionati dall'art. 3 dell'Accordo;
- che, in ogni caso, la sola violazione dell'art. 3 dell'accordo non era di per sé idonea ad integrare l'illecito di contraffazione, in assenza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 20 c.p.i. (rischio di confusione e indebito vantaggio derivante dall'uso congiunto dei segni “ ” e “V”), CP_1 presupposti neppure allegati da parte attrice;
- che, in ogni caso, non aveva contestato l'uso congiunto dei marchi ” Controparte_1 CP_1
e “V” all'esterno degli articoli di pelletteria di per oltre quarant'anni. Controparte_1
Il Tribunale di Milano (sez. spec. impresa), con sentenza non definitiva n. 8229/2023, accoglieva le domande di accertamento dell'illecito di contraffazione del marchio e di pubblicità ingannevole e,
pagina 5 di 22 conseguentemente, inibiva alla convenuta l'ulteriore commercializzazione di prodotti di Parte_1 pelletteria riportanti all'esterno, congiuntamente, i segni “ ” e “V”, oppure recanti all'interno CP_1
e/o nel packaging il solo nome ”. CP_1
Il Tribunale inibiva altresì alla convenuta l'ulteriore utilizzazione e diffusione del messaggio promozionale contestato, fissava una penale di euro 5.000,00 per ogni violazione delle inibitorie disposte e ordinava il ritiro dal commercio dei prodotti contestati.
A fondamento della decisione, il Tribunale esponeva i motivi di seguito sintetizzati:
- costituisce accertamento divenuto ormai definitivo quello per cui l'art. 3 dell'Accordo di coesistenza del 1979 debba essere interpretato nel senso che è consentito a Controparte_1 utilizzare all'esterno dei prodotti di pelletteria della classe 18 i nomi “ ”
[...] Controparte_1
o “ ” o “ ” o le lettere “MV” o V” solo alternativamente tra di loro (e non CP_4 CP_1 anche congiuntamente) e che l'uso di uno di tali segni all'esterno del prodotto debba essere necessariamente associato all'uso del (solo) segno ” all'interno del prodotto Controparte_1 stesso e sul relativo packaging;
- la sentenza n. 4346/2019 del Tribunale di Milano che, sulla base di tale interpretazione, aveva accertato la violazione dell'art. 3 da parte di in conseguenza Controparte_1 dell'utilizzo congiunto di entrambi i segni (“Valentino” e “V”) sull'esterno delle borse, è stata infatti confermata dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 434/21 e, successivamente, dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 6530/23;
- tale accertamento – pronunciato nell'ambito di una controversia instaurata tra Controparte_1
e – ancorché non idoneo ad estendere direttamente i propri effetti ai Controparte_1 sensi dell'art.2909 c.c. nel presente procedimento (non essendo stata parte Parte_1 dell'accordo del 1979) consente, comunque, di escludere la fondatezza della tesi della convenuta e della terza intervenuta secondo cui l'utilizzazione dei segni in questione nelle modalità contestate sarebbe conforme agli accordi intervenuti tra i titolari dei diritti;
- tanto premesso, ricorrono gli elementi costitutivi della contraffazione, atteso che l'utilizzo del segno “Valentino” –associato al segno “V” – nella commercializzazione delle borse determina a favore della convenuta un indubbio profilo di vantaggio, derivante dalla indiscussa notorietà del marchio dell'attrice nel panorama dell'alta moda;
- né parte convenuta ha adeguatamente dimostrato l'esistenza di un implicito consenso da parte di rispetto alle condotte contestate. Non è stato, infatti, adeguatamente dimostrato Controparte_1
pagina 6 di 22 che l'attrice fosse effettivamente a conoscenza della pluriennale commercializzazione, da parte di di prodotti di pelletteria recanti all'esterno congiuntamente i segni Parte_1
“Valentino” e “V”;
- l'utilizzo del claim “L'attenzione a ai particolari, la ricerca dei materiali e la qualità della lavorazione, gli conferiscono un'impronta inconfondibile nel panorama del design made in
Italy” integra l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. Il messaggio promozionale in questione, infatti, valutato nel suo complesso, presenta profili di oggettiva ingannevolezza, essendo idoneo ad indurre il consumatore medio a ritenere che il prodotto, ancorché materialmente realizzato in Cina, sia in realtà fabbricato in Italia.
Accertato per queste ragioni l'an della responsabilità della convenuta, il Tribunale disponeva la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione dell'attività necessaria alla determinazione del quantum del danno risarcibile.
Nelle more del giudizio, le parti, all'udienza dell'11.6.2024, davano atto di aver raggiunto un accordo transattivo in ordine al quantum risarcitorio dovuto in conseguenza dell'accertata contraffazione dei marchi di cui al capo n. 1 del dispositivo e dichiaravano la loro disponibilità ad addivenire ad una definizione bonaria anche con riferimento all'illecito concorrenziale ex art 2598 n. 3 c.c. di cui al capo n. 2 del dispositivo.
Il giudizio di appello
Contro la sentenza non definitiva n. 8229/2023 del Tribunale ha proposto appello Parte_1 chiedendo a questa Corte, previa sospensione ex art. 351 c.p.c., l'integrale riforma della decisione sulla base di plurimi motivi, di seguito sintetizzati.
Con il primo motivo, la parte appellante lamenta l'“errore percettivo macroscopico” in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ricostruire l'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello di Milano all'art. 3 dell'Accordo di coesistenza con la sentenza n. 434/21, passata in giudicato.
Nella prospettazione di parte appellante, la Corte territoriale, nella citata sentenza, non avrebbe affatto interpretato la norma contrattuale nel senso di precludere a di utilizzare Controparte_1 congiuntamente il nome “ ” e ” all'interno e sul packaging dei prodotti di CP_1 Controparte_1 pelletteria appartenenti alla classe 18.
Al contrario, l'interpretazione dell'art. 3 dell'Accordo, consolidatasi per effetto del passaggio in giudicato della sentenza 434/21, sarebbe nel senso che “i prodotti di pelletteria della Controparte_1
pagina 7 di 22 che recano all'esterno i segni “ ”, “MV”, “ ”, “V” e “ ” devono Controparte_1 CP_1 CP_4 bensì, all'interno e sul packaging, includere il marchio “ ”, ma senza che ciò comporti Controparte_1 alcun divieto di usare, appunto all'interno e sul packaging, anche altri marchi”.
A sostegno dell'assunto, l'appellante richiama il seguente passo della motivazione della sentenza d'appello: “il testo dell'art. 3, ove interpretato in buona fede e in modo conforme alla ratio dell'accordo, deve essere inteso nel senso che è tenuta ad indicare, all'interno Controparte_1 dei propri prodotti e sul packaging degli stessi, il simbolo “ ” in modo chiaro ed Controparte_1 evidente, e che pertanto, qualora intenda abbinarlo al nome “ ” (possibilità consentita CP_1 dall'articolo suddetto), i due simboli devono essere quantomeno della stessa dimensione grafica, o comunque, disposti in modo tale da non rendere maggiormente percepibile il secondo rispetto al primo” .
Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia del tutto obliterato una circostanza fattuale a suo dire dirimente e cioè che in relazione a calzature, borse e articoli di pelletteria, il marchio
” sarebbe di esclusiva titolarità di che ne avrebbe acquisito diritti CP_1 Controparte_1 anteriormente a Controparte_1
Ne conseguirebbe, in tesi, che – in quanto licenziataria di – non Parte_1 Controparte_1 necessitava del consenso di che “non solo non è titolare di alcun diritto d'esclusiva Controparte_1 sul marchio “ ” in relazione a borse e articoli di pelletteria, ma cui anzi è vietato – appunto CP_1 in ragione dei diritti della – l'uso di questo marchio” (testuale pag. 12). Controparte_1
Con il terzo motivo, la parte appellante si duole che il Tribunale abbia risolto la controversia non già facendo applicazione del diritto dei marchi, bensì sulla base del contenuto dell'Accordo di coesistenza del 1979 che, tuttavia, stante la sua efficacia obbligatoria, avrebbe potuto produrre effetti solo nei confronti delle parti e non anche di soggetti terzi, quale appunto Pt_1
Nella prospettazione della parte appellante, la corretta applicazione del diritto dei marchi avrebbe inevitabilmente condotto al rigetto della domanda attorea, non ricorrendo, in tesi, i presupposti dell'illecita contraffazione.
Secondo l'appellante, difetterebbe, infatti, il requisito dell'indebito pregiudizio poiché sarebbe paradossale ritenere che il mero utilizzo congiunto, all'esterno dei prodotti, di due o più dei cinque segni distintivi tra quelli elencati nell'art. 3 dell'Accordo sia idoneo ad arrecare un illegittimo nocumento in danno di ove si consideri che l'utilizzo di uno solo di essi è Controparte_1 pacificamente legittimo. A sostegno dell'assunto, l'appellante evidenzia che “Ciascuna delle
pagina 8 di 22 combinazioni vietate aggiunge un elemento di differenziazione rispetto ai marchi avversari: e
l'aggiunta di questi elementi di differenziazione, tutti in sé distintivi della e dunque Controparte_1 idonei a rafforzare il legame con la stessa, non può per definizione trasformare in Controparte_1 contraffattorio ciò che contraffattorio non era in assenza di queste aggiunte.” (testuale appello pag.15).
Con il quarto motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la coesistenza pacifica dei marchi, ritenendo non sufficientemente raggiunta la prova in ordine all'effettiva conoscenza, da parte di della pluridecennale commercializzazione, da Controparte_1 parte di prima (e di poi), di prodotti di pelletteria recanti, Controparte_1 Parte_1 all'esterno, due o più segni congiuntamente.
La prova di siffatta circostanza, ad avviso della parte appellante, sarebbe facilmente ricavabile dai docc. 15, 39, 41 e 44 prodotti dalla terza intervenuta e raffiguranti le immagini degli articoli della apparse – contraddistinte da due o più segni congiuntamente– sulle più Controparte_1 importanti riviste del settore (“Vogue”, “Elle”, “Amica”, “Marie IR”, “Gioia” e “Vanity Fair”).
Ancor più rilevante sarebbe poi la dichiarazione del General Counsel di – prodotta Controparte_1 sub doc. 40– che, nel 2015, aveva espressamente affermato di considerare lecito l'uso congiunto da parte di dei segni ” e “V”. Controparte_1 CP_1
La dimostrata consapevolezza da parte di della commercializzazione, ad opera di Controparte_1 di prodotti recanti congiuntamente due o più segni tra quelli menzionati nell'art. 3 Parte_1 dell'Accordo sarebbe di per sé sufficiente, anche secondo la consolidata giurisprudenza nazionale ed europea, ad escludere in radice un fenomeno di illecita interferenza.
Con un'ulteriore doglianza, (quinto motivo di gravame), la parte appellante lamenta l'esorbitanza dell'importo della penale imposta dal giudice di prime cure, avuto riguardo, da un lato, al valore dei prodotti contestati (inferiore di circa 100 volte rispetto all'ammontare della penale) e, dall'altro, alla circostanza per cui le condotte contestate attengono a marchi di cui è, comunque, Parte_1 legittima licenziataria.
Con il sesto motivo, infine, la parte appellante censura il capo di sentenza con cui il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2958 n. 3 c.c. di per avere quest'ultima fatto Parte_1 ricorso a mezzi di pubblicità ingannevoli.
Sul punto la parte appellante ripropone le eccezioni già sollevate nel corso del giudizio di primo grado, ribadendo che: (i) tutti i prodotti contestati riportano al loro interno l'etichetta “Made in China”, nel pagina 9 di 22 pieno rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge n. 55/2010.; (ii) il messaggio promozionale contestato si limita ad affermare una circostanza del tutto veritiera, e cioè che il design dei prodotti per cui è causa
è assolutamente “Made in Italy”.
La parte appellante deduce, infine, la responsabilità aggravata di ex art. 96 c.p.c. CP_1
Si è costituita in giudizio proponendo appello incidentale sulla base delle Controparte_1 medesime argomentazioni svolte da con i primi cinque motivi di gravame. Parte_1
Anche infatti, ha dedotto: Controparte_1
- che la sentenza n. 434/21 della Corte d'Appello di Milano, posta dal giudice di prime cure a fondamento del proprio convincimento, aveva in realtà espressamente riconosciuto la possibilità di apporre il segno “ ” all'interno dei prodotti di pelletteria di e CP_1 Pt_1 sul relativo packaging. Il Tribunale, nel ricostruire l'interpretazione offerta dalla Corte territoriale nella predetta pronuncia, sarebbe quindi incorso in un macroscopico errore percettivo;
- che sarebbe – e non – l'esclusiva titolare dei Controparte_1 Controparte_1
marchi ” e “V” in relazione a calzature, borse e articoli di pelletteria, sicché CP_1
–quale licenziataria dei diritti di marchio della di cui sopra (e Pt_1 Controparte_1 dunque quale avente causa dei diritti extracontrattuali di marchio della ) –
Controparte_1 non solo non abbisogna di alcun consenso della per porre in essere le
Controparte_1 condotte di cui è causa, ma anzi, in forza della licenza ricevuta da è
Controparte_1 titolare di un'esclusiva sul marchio “ ” in relazione a borse e articoli di CP_1 pelletteria, comprensiva del diritto di vietare all'appellata di usare il
Controparte_1 marchio “ ” per questi prodotti, ai sensi degli artt. 20.1 e 122-bis c.p.i.”; CP_1
- che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti dell'illecita interferenza. Nella prospettazione dell'appellante incidentale, infatti, l'uso congiunto dei segni ” e “V” all'esterno dei prodotti, lungi dal pregiudicare i marchi della CP_1
non farebbe altro che “aggiungere un elemento di differenziazione” Controparte_1 rispetto a questi ultimi. Il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere illecita l'apposizione del solo segno “Valentino” all'interno dei prodotti e sul packaging, atteso che una tale condotta sarebbe stata espressamente consentita dall'art. 3 dell'Accordo (circostanza,
pagina 10 di 22 quest'ultima, in tesi riconosciuta anche dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n.
434/21);
- che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato i documenti prodotti dall'allora terza intervenuta, asseritamente idonei a dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la convalidazione del marchio ex art. 28 c.p.i;
- che la misura della penale imposta dal Tribunale risulterebbe iniqua e sproporzionata;
- che ricorrerebbero i presupposti per la responsabilità aggravata di ai sensi Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c. Nella prospettazione dell'appellante incidentale, invero, il preteso errore percettivo del Tribunale in relazione alla sentenza n. 434/21 della Corte d'Appello di Milano sarebbe stato intenzionalmente indotto dalle difese della controparte. ha eccepito altresì il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione Controparte_1 dell'art. 112 c.p.c., inibito “l'ulteriore commercializzazione di prodotti di pelletteria riportanti all'esterno due o più tra i segni ' ' ' 'MV' o 'V'”, ancorché Controparte_1 CP_4 CP_1 la domanda di parte attrice afferisse esclusivamente all'uso dei segni “ ” e “V”. CP_1
Si è costituita davanti alla Corte anche l'appellata contestando le doglianze avversarie Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'appello principale proposto da Parte_1
In sintesi, ha dedotto: Controparte_1
- che il Tribunale non è incorso in alcun “errore percettivo” nella ricostruzione della sentenza della Corte d'Appello, atteso che: i. la Corte territoriale non aveva specificatamente affrontato la questione della possibilità di un utilizzo congiunto, all'interno dei prodotti e sul packaging, di due o più segni tra quelli elencati nell'art. 3; ii. l'inciso della sentenza della CdA valorizzato da controparte è un mero obiter dictum privo di riscontro nel dispositivo, come tale inidoneo a passare in giudicato;
- che il secondo motivo dell'appello principale (avente ad oggetto l'asserita anteriorità del diritto di sui marchi ” “V”) è inammissibile ai sensi dell'art. 345 Controparte_1 CP_1
c.p.c. e, comunque, infondato nel merito;
- che il Tribunale ha correttamente accertato la sussistenza dei presupposti dell'illecita contraffazione ex art. 20 lett. c) c.p.i., sulla base del condivisibile assunto per cui l'uso del segno ” è idoneo ad attribuire a un indebito vantaggio derivante dalla CP_1 Parte_1 rinomanza del marchio di titolarità di Controparte_1
pagina 11 di 22 - che la tesi di controparte secondo cui l'uso congiunto di due o più segni all'esterno dei prodotti ridurrebbe il rischio di confusione è del tutto inconferente, atteso che la contraffazione lamentata attiene ai marchi “ ” e di da un lato, e CP_1 Controparte_3 Controparte_1 al marchio ” di controparte, a nulla rilevando, sotto tale, profilo l'aggiunta della “V”; CP_1
- che non ha prodotto in giudizio i docc. 15, 39, 41 e 44, asseritamente idonei a Pt_1
dimostrare il tacito consenso di all'uso congiunto da parte di Controparte_1 Controparte_1 dei segni “ ” e “V”, limitandosi a riprodurre, all'interno dell'atto di appello,
[...] CP_1 talune immagini – non datate – e del tutto prive di rilevanza probatoria;
- che parimenti non assume rilevanza probatoria la dichiarazione del 2015 sottoscritta dal legale di e prodotta da controparte sub doc. 40, trattandosi di una mera “lettera di Controparte_1 consenso”, rilasciata al solo fine di consentire la registrazione del marchio “ ”, da parte CP_1 di in un paese straniero;
Controparte_1
- che la doglianza relativa alla pretesa iniquità della penale è inammissibile perché nuova (nulla, infatti, controparte aveva eccepito a fronte dell'importo richiesto da nel corso Controparte_1 del giudizio di primo grado e che era addirittura pari al doppio della misura poi effettivamente stabilita dal Tribunale);
- che il Tribunale ha correttamente ritenuto che il messaggio promozionale utilizzato da Pt_1
sul proprio sito internet integrasse un'ipotesi di pubblicità ingannevole, atteso che: i. il termine
“made” utilizzato nel claim contestato richiama la materiale fabbricazione del prodotto e non la sua semplice ideazione;
ii. l'etichetta “Made in china” presente all'interno dei prodotti è visibile al consumatore solo successivamente all'acquisto. ha altresì proposto appello incidentale, censurando il provvedimento impugnato nella Controparte_1 parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di applicazione della misura accessoria della pubblicazione della sentenza, ritualmente formulata da ai sensi Controparte_1 dell'art. 126 c.p.i.
Con ordinanza del 12.12.2023, il Collegio, a definizione del sub procedimento instaurato ai sensi dell'art.351 c.p.c., ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata dalla parte appellante.
pagina 12 di 22 Alla prima udienza del 14.2.2024, la difesa di ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione incidentale proposta da non ricorrendo, in tesi, un'ipotesi di Controparte_1 appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c.
All'esito, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. al 9.4.2025 – poi differita al
24.9.2025 per esigenze d'ufficio – con concessione dei termini perentori previsti dalla norma per il deposito degli scritti conclusivi;
all'udienza del 24.9.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da con Controparte_1 riferimento all'appello incidentale di Controparte_1
L'impugnazione proposta da risulta, infatti, tempestiva. Controparte_1
Il carattere meramente adesivo dell'appello proposto da esclude, secondo Controparte_1 consolidata giurisprudenza di legittimità1, l'applicabilità delle regole in tema di impugnazioni tardive, dovendosi, quindi, valutare la tempestività dell'impugnazione secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 325 e ss. c.p.c.
Nella fattispecie, attesa l'omessa notificazione della sentenza impugnata, trova applicazione il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
La sentenza qui appellata è stata pubblicata in data 23.10.2023 e, pertanto, il deposito dell'atto contenente l'appello incidentale di in data 25.1.2024 si rivela ampiamente Controparte_1 tempestivo.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto che in sede di precisazione delle conclusioni Parte_1 ha rinunciato all'impugnazione con riferimento al capo di sentenza che ha accertato l'illecito di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c. e, con essa, al sesto motivo di gravame.
Non avendo proposto gravame incidentale sul punto, il thema decidendum del Controparte_1 presente giudizio deve intendersi limitato al solo capo di sentenza che ha accertato l'illecita contraffazione di marchi ex art. 20 c.p.i. 1 Cfr. ex multis Cass. n. 412/21, così massimata: “Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione.” pagina 13 di 22 L'esame della Corte sarà pertanto circoscritto, oltre che all'appello incidentale proposto da CP_1
ai primi cinque motivi dell'appello principale di del tutto sovrapponibili ai
[...] Parte_1 motivi di appello numeri uno, due, tre, cinque, sei e sette dell'appello incidentale di Controparte_1
(che in ragione di tale coincidenza saranno oggetto di trattazione congiunta), nonché all'ulteriore
[...] censura di ultrapetita sollevata dalla sola con il quarto motivo del proprio Controparte_1 appello incidentale.
Sul primo motivo dell'appello principale (corrispondente al primo motivo dell'appello incidentale di , si osserva quanto segue. Controparte_1
Gli appellanti sostengono che l'interpretazione dell'art. 3 dell'Accordo di coesistenza, consolidatasi per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 434/21 della Corte d'Appello di Milano, sarebbe nel senso di legittimare ad utilizzare, all'interno e sul packaging dei prodotti di Controparte_1 pelletteria appartenenti alla classe 18, il segno “Valentino” (purché unitamente al segno “
[...]
”). CP_1
L'apposizione del nominativo “ ” all'interno dei prodotti e sul relativo packaging da parte di CP_1 sarebbe, conseguentemente, condotta lecita perché conforme all'accordo intervenuto tra Parte_1 gli aventi diritto, per come interpretato dall'Autorità giudiziaria con un provvedimento divenuto ormai vincolante.
La censura è infondata.
Nella sentenza n. 434/21, la Corte d'Appello di Milano si è occupata dell'interpretazione dell'art. 3 solo con riferimento alle seguenti questioni:
i. modalità di utilizzo (congiunta ovvero alternativa) dei segni “ ”, “M” Controparte_1
“ ”, “MV”, “V” all'esterno dei prodotti di pelletteria appartenenti alla classe CP_1 merceologica 18;
ii. possibilità di apposizione, all'interno dei predetti articoli e sul relativo packaging, dei nominativi “ ” e ” con dimensioni grafiche tra loro diverse. CP_1 CP_1
In relazione al profilo sub i., la Corte ha chiarito che la clausola dell'Accordo dovesse essere interpretata nel senso di legittimare ad utilizzare all'esterno dei prodotti di Controparte_1 pelletteria solo uno tra i cinque segni ivi elencati in via tra loro alternativa, dovendosi ritenere invece precluso l'utilizzo congiunto di due o più segni. A pag. 31 della sentenza si legge, infatti:
“Concludendo, sulla base dell'art. 3 dell'Accordo del '79 deve ritenersi che Controparte_1
pagina 14 di 22 può utilizzare, all'esterno dei prodotti della Classe 18, uno dei nomi per esteso indicati dall'art. 3 oppure, alternativamente, l'iniziale “V” o la coppia di iniziali “MV”.
Tale interpretazione è stata successivamente confermata dalla Corte di Cassazione che l'ha ritenuta
“motivata secondo logica”, nonché “ragionevole”, avuto riguardo al fine perseguito dai paciscenti.
Il Tribunale ha, quindi, correttamente ritenuto che l'utilizzo da parte di all'esterno dei Parte_1 prodotti di pelletteria dei segni “Valentino” e “V” congiuntamente costituisse violazione dell'Accordo di coesistenza e che, conseguentemente, la condotta contestata non potesse considerarsi legittimata dal consenso dell'avente diritto.
La sentenza deve sul punto essere confermata.
Il giudicato in esame, ancorché formatosi nell'ambito di un giudizio nel quale non era Parte_1 parte, assume comunque rilevanza nel presente procedimento. L'interpretazione dell'art. 3 consolidatasi per effetto del rigetto del ricorso in Cassazione consente, infatti, di escludere la fondatezza della tesi difensiva di e secondo cui l'utilizzo Parte_1 Controparte_1 congiunto dei segni “ ” e “V” all'esterno dei prodotti fosse legittimato dal consenso CP_1 manifestato da con l'accordo di coesistenza. Controparte_1
Nessun accertamento definitivo si è invece consolidato con riferimento alla possibilità di un utilizzo congiunto dei segni ” e ” all'interno dei prodotti di pelletteria e sul Controparte_1 CP_1 packaging.
Sul punto (sub ii.) la Corte d'Appello di Milano si era limitata a rilevare che l'apposizione, da parte di del nome e del cognome “ ” con caratteri diversi, tali da Controparte_1 Controparte_1 rendere maggiormente percepibile il cognome “ ” rispetto al nome “ ”, costituisse, di CP_1 CP_1 fatto, inadempimento degli obblighi contrattuali assunti.
Nulla invece la Corte territoriale aveva statuito con riferimento alla possibilità di utilizzare, all'interno dei prodotti e sul packaging, il segno ” unitamente al nome ”. Controparte_1 CP_1
Tale questione, infatti, non era stata specificatamente affrontata perché esulante dal thema decidendum di quel giudizio.
Deve quindi escludersi, alla luce della lettura complessiva dei provvedimenti giudiziari nei quali il giudicato si sostanzia, la fondatezza della tesi degli appellanti secondo cui la CdA di Milano avrebbe espressamente acconsentito, sulla base dell'art. 3 dell'Accordo, l'uso congiunto dei segni
[...]
” e ” all'interno dei prodotti di pelletteria della e sul relativo CP_1 CP_1 Controparte_1 packaging.
pagina 15 di 22 In assenza di un giudicato sul punto, è rimessa a questa Corte una delibazione sul merito della questione, al fine di valutare la fondatezza della tesi difensiva delle odierne impugnanti.
Nella prospettazione di (e analogamente di , l'art. 3 Parte_1 Controparte_1 dell'Accordo dovrebbe essere interpretato nel senso di legittimare (e Controparte_1 conseguentemente i suoi licenziatari) ad utilizzare all'interno dei prodotti di pelletteria e sul relativo packaging anche il nome “ ”, purché congiuntamente al nome per esteso “ ”. CP_1 Controparte_1
Ritiene la Corte che una tale interpretazione non sia condivisibile.
La finalità dell'accordo di coesistenza era, per stessa ammissione delle parti, quella di evitare il più possibile la sovrapposizione e la confusione tra le due maisons.
La valorizzazione di tale ratio ha indotto la Corte d'Appello di Milano, nella più volte citata sentenza
434/21, a ritenere che l'art. 3 dovesse essere interpretato nel senso di autorizzare Controparte_1 ad utilizzare a propria scelta, all'esterno dei prodotti, solo uno tra i cinque segni ivi elencati.
[...]
Nella valutazione della Corte, infatti, “il rischio di confusione sarebbe stato più probabile qualora i simboli elencati potessero essere usati in modo congiunto, specialmente qualora si tratti della lettera
“V” e del solo nome “ ”. (sentenza n. 434/21, pag.30). CP_1
Allo stesso modo, valorizzando lo spirito dell'Accordo – che costituisce, unitamente al tenore letterale, elemento cardine dell'attività ermeneutica del giudice– ritiene questa Corte che l'art. 3 debba essere interpretato nel senso di legittimare ad utilizzare, all'esterno dei prodotti, i Controparte_1 segni ” e “V” (in via tra loro alternativa), a condizione che, all'interno e sul packaging, CP_1 venga riportato esclusivamente il nome per esteso ”. Controparte_1
Non vi è dubbio, infatti, che il ricorso, anche solo disgiunto, ai segni “Valentino” e “V” all'interno e sul packaging possa risultare ambiguo, trattandosi di segni raffiguranti il nome o l'inziale di entrambi gli stilisti.
Si può, dunque, ragionevolmente ritenere che l'uso di tali segni sia stato autorizzato all'esterno dei prodotti di ove accompagnato dall'inserimento, all'interno e sul packaging, di Controparte_1 un segno fortemente identitario, quale appunto ”. Controparte_1
Il nome per esteso, infatti, rende immediatamente percepibile ed evidente la paternità del prodotto.
Una tale funzione identitaria risulterebbe compromessa dall'associazione con un segno tutt'altro che univoco, quale, appunto, il solo nome ”. CP_1
Un'interpretazione dell'art. 3 che accordi a la possibilità di utilizzare Controparte_1 congiuntamente all'interno degli articoli di pelletteria e sul packaging i segni ” e Controparte_1
pagina 16 di 22 ” si rivelerebbe, dunque, contraria allo spirito dell'Accordo e alla finalità perseguita dalle CP_1 parti.
Ritiene, quindi, la Corte che la produzione e commercializzazione non solo di prodotti di pelletteria recanti all'esterno i segni “ ” e “V” congiuntamente, ma anche di articoli recanti all'interno e CP_1 sul packaging entrambi i nomi ” e ” integri condotta non conforme Controparte_1 CP_1 all'accordo di coesistenza, come tale potenzialmente idonea ad integrare l'illecito di contraffazione di cui all'art. 20 lett. c) c.p.i.
La ricorrenza degli elementi costitutivi di tale illecito è stata contestata sia da che da Parte_1
con il secondo e il terzo motivo dei rispettivi appelli (principale e incidentale). Controparte_1
In particolare, con il secondo motivo dell'appello principale e incidentale gli impugnanti eccepiscono la pretesa anteriorità del marchio “ ” di titolarità di CP_1 Controparte_1 rispetto a quello di titolarità di Controparte_1
Tale asserita anteriorità escluderebbe ab origine la ricorrenza di un fenomeno di contraffazione: in quanto titolare esclusiva del marchio, non avrebbe necessitato, per il relativo Controparte_1 utilizzo, del consenso di e ciò a prescindere dall'interpretazione che si intenda Controparte_1 attribuire all'art. 3 dell'Accordo di coesistenza.
La censura è priva di fondamento.
L'utilizzo del marchio “ ” all'esterno dei prodotti di pelletteria è regolato dall'art. 3 CP_1 dell'Accordo di coesistenza per come interpretato dalla più volte citata sentenza passata in giudicato.
nel momento in cui ha sottoscritto l'accordo di coesistenza, ha evidentemente Controparte_1 accettato l'imposizione di limiti all'esercizio del proprio diritto, limiti sulla cui interpretazione si è formato un accertamento divenuto ormai definitivo. nel 1979 ha acconsentito, nel legittimo esercizio della propria autonomia Controparte_1 privata, ad utilizzare all'esterno dei prodotti il solo segno “Valentino” oppure, in via alternativa, il solo segno “V”, accettando il divieto di utilizzo congiunto dei due segni, e tale ricostruzione non è più sindacabile.
– e analogamente (che in qualità di licenziataria ha acquisito il Controparte_1 Parte_1 diritto di per come conformato dall'accordo di coesistenza) – non può quindi in Controparte_1 questa sede pretendere di rimettere in discussione tale limite, su cui è intervenuto un accertamento ormai definitivo, invocando una pretesa anteriorità del proprio marchio.
pagina 17 di 22 Con riferimento all'utilizzo del marchio “ ” all'interno dei prodotti di pelletteria e sul CP_1 packaging – questione questa sulla quale, come supra evidenziato, non si è formato alcun giudicato– la censura si rivela invece inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
attrice in primo grado, ha convenuto in giudizio per ottenere Controparte_1 Parte_1
l'accertamento dell'illecito di contraffazione ex art. 20 c.p.i. e ciò sull'evidente – ancorché implicito– presupposto dell'anteriorità del proprio marchio. nel costituirsi in giudizio non ha contestato – al pari della terza intervenuta– tale Parte_1 circostanza, limitandosi ad allegare che l'uso contestato dovesse considerarsi legittimo perché asseritamente conforme a quanto pattuito nell'Accordo di coesistenza del 1979.
Non avendo la convenuta dedotto in primo grado la pretesa anteriorità del proprio marchio rispetto a quello azionato in giudizio dalla l'odierna contestazione, sollevata in appello, si Controparte_1 rivela, quindi, tardiva.
Parimenti infondato si rivela il terzo motivo di gravame principale (corrispondente al terzo motivo di appello adesivo).
Gli appellanti contestano la ricorrenza dei presupposti dell'illecita contraffazione di cui all'art. 20 lettera c) c.p.i. e, in particolare, del requisito dell'indebito pregiudizio per Controparte_1
Nella prospettazione delle parti impugnanti, l'utilizzo congiunto dei segni “ ” e “V” all'esterno CP_1 dei prodotti, al pari dell'uso combinato dei nominativi “ ” e ” all'interno e CP_1 Controparte_1 sul packaging, lungi dall'arrecare un indebito pregiudizio a controparte, ridurrebbe, al contrario, il rischio di confusione tra i due marchi, atteso che ciascuna combinazione aggiungerebbe “un elemento di differenziazione”.
La censura non può trovare accoglimento.
È innegabile che la fama e la popolarità della maison fondata da abbia fatto sì che, Controparte_3 negli anni, il nome “ ” e la lettera “V” siano diventati idonei, almeno nel campo della moda, a CP_1 creare un'immediata associazione con la predetta maison e non con altri concorrenti meno noti.
Ne consegue che l'utilizzo, da parte di dei segni qui accertati come non consentiti, Parte_1 evocativi della , in prodotti appartenenti ad una categoria merceologica Controparte_5 commercializzata anche da possa aver consentito di trarre un indebito profitto dalla Controparte_1 capacità attrattiva della anche in conseguenza del fenomeno della cd. post sales Controparte_1 confusion (ossia la confondibilità che si determina non nel consumatore che acquista la merce, ma nei terzi che vedono il prodotto usato e indossato dall'acquirente).
pagina 18 di 22 E ciò è tanto più vero ove il segno “Valentino” venga associato ad altri segni riconducibili ad entrambe le maison (in particolare al segno “V”); la combinazione di più segni promiscui, infatti, lungi dal costituire un elemento di differenziazione, risulta, al contrario, foriera di ulteriore ambiguità.
Risulta, quindi, condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, premessa la pacifica rinomanza del marchio di titolarità di ha ritenuto che “la ripresa Controparte_1 dell'identico segno – associato al segno V – nella commercializzazione delle borse consente CP_1 di rilevare […] l'esistenza di un obiettivo profilo di vantaggio – e di conseguente parallelo pregiudizio per la titolare del segno – dal carattere distintivo del segno rinomato.” (sentenza pag. 11).
Anche il quarto motivo di appello principale (avente contenuto analogo a quello del quinto e sesto motivo dell'appello incidentale di deve essere disatteso. Controparte_1
Nella prospettazione degli appellanti, la circostanza che avesse tollerato per quasi Controparte_1 quarant'anni l'utilizzo congiunto (da parte di prima e di poi) dei Controparte_1 Parte_1 segni “Valentino” e “V” all'esterno dei prodotti di pelletteria avrebbe determinato un fenomeno di convalidazione ex art. 28 c.p.i.
Ritiene la Corte che sul punto sia sufficiente osservare che l'art. 28 c.p.i. postula, quale necessario presupposto della convalidazione, che colui che la invoca sia titolare di un marchio posteriore
“registrato”.
Una tale condizione difetta radicalmente nel caso di specie, atteso che gli appellanti non hanno neppure allegato la registrazione e, a monte, l'esistenza di un marchio consistente nell'associazione del nominativo ” e della lettera “V”. CP_1
A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che gli appellanti non hanno comunque adeguatamente dimostrato che fosse effettivamente a conoscenza della pluriennale commercializzazione, da Controparte_1 parte di e poi di di borse contraddistinte dal segno “Valentino” Controparte_1 Parte_1 unitamente alla lettera “V”.
La documentazione prodotta in giudizio dagli appellanti a sostegno dell'assunto, infatti, oltre a non coprire l'intero arco temporale richiesto dalla norma ai fini della convalidazione (cinque anni consecutivi), risulta del tutto inidonea a dimostrare la perdurante tolleranza di Controparte_1
I documenti nn. 15, 39, 41 e 44 invocati dagli appellanti si sostanziano in parte in cataloghi della stessa aventi come tali una rilevanza prevalentemente interna e, dall'altro, in files Controparte_1 composti di due pagine: l'una raffigurante la copertina di una famosa rivista di moda (Vogue, Marie
IR etc.) e l'altra lo scatto di una campagna pubblicitaria del prodotto contestato. Non vi è tuttavia pagina 19 di 22 alcun elemento che consenta di affermare con certezza che quello scatto sia effettivamente comparso sulla rivista di cui è riportata la (sola) copertina.
Del tutto irrilevante si rivela anche la dichiarazione del legale di prodotta sub doc. n. Controparte_1
40. La congiunzione “and” ivi contenuta non assume, infatti, un significato univoco, ben potendo essere interpretata nel senso che avesse autorizzato ad Controparte_1 Controparte_1 utilizzare sia il segno “Valentino” che la lettera “V”, ma comunque in via alternativa tra di loro, come d'altronde già pattuito nell'Accordo di coesistenza.
Parimenti deve essere rigettato il quinto motivo di appello principale (corrispondente settimo motivo dell'appello incidentale di , relativo alla pretesa iniquità della misura della Controparte_1 penale disposta dal Tribunale.
L'importo di euro 5.000, stabilito dal Tribunale per ogni violazione dell'inibitoria può ritenersi congruo e adeguato a svolgere la funzione deterrente che la legge attribuisce all'istituto della penale ex art. 124 co. 2 c.p.i., a nulla rilevando, in tale prospettiva, l'effettivo valore commerciale delle borse oggetto dal provvedimento inibitorio.
Deve infine essere disattesa anche la doglianza di ultrapetita sollevata dalla (sola) Controparte_1 con il quarto motivo del proprio appello incidentale.
[...]
Sebbene il Tribunale nella parte motiva della sentenza (pagg.13-14) abbia in effetti affermato che dovesse essere inibita a “l'ulteriore commercializzazione di prodotti di pelletteria riportanti Pt_1 all'esterno due o più tra i segni ”, “ ”, “ ”, “MV” o “V”, nel Controparte_1 CP_4 CP_1 dispositivo, da ritenersi prevalente, l'inibitoria è stata limitata ai prodotti contrassegnati dai soli “segni
e V”. CP_1
Merita invece accoglimento l'appello incidentale di avente ad oggetto l'omessa Controparte_1 pronuncia in relazione alla domanda di pubblicazione della sentenza, ritualmente formulata dall'allora attrice ai sensi dell'art. 126 c.p.i.
Il Tribunale, in effetti, ha completamente omesso di pronunciarsi sul punto, né vi sono elementi che consentano di ritenere che la domanda accessoria in esame sia stata implicitamente rigettata, soprattutto se si consideri che il giudice di prime cure ha integralmente accolto sia le domande principali di accertamento della contraffazione del marchio e della concorrenza sleale, sia le ulteriori domande accessorie (inibitoria e penale) formulate da Controparte_1
La sentenza di primo grado, qui confermata, è pronuncia che accerta la violazione di diritti di proprietà industriale e ricorre, quindi, il presupposto previsto dall'art. 126 c.p.i..
pagina 20 di 22 La sentenza, pertanto, deve essere parzialmente riformata con l'integrazione della pubblicazione del dispositivo a spese di e Parte_1 Controparte_1
In conclusione, l'appello principale di e quello incidentale di Parte_1 Controparte_1 devono essere entrambi integralmente rigettati;
deve, invece, essere accolto il gravame incidentale di con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha Controparte_1 omesso di disporre la pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono integralmente a carico di e Parte_1 [...] in solido tra loro nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della Controparte_1 controversia (indeterminabile di alta complessità), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 Controparte_1 quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
- rigetta l'appello principale di Parte_1
- rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
- accoglie l'appello incidentale di e, per l'effetto, ordina la pubblicazione, a Controparte_1 spese di e sul quotidiano “Il Corriere della Sera” e sulla Parte_1 Controparte_1 rivista “Vogue” del seguente stralcio del dispositivo della sentenza n. 8229/2023 del Tribunale di Milano: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando su parte delle domande svolte dalle parti, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) in accoglimento delle domande avanzate da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
– con intervento da parte di in adesione alla posizione
[...] Controparte_1 della società convenuta – accerta la contraffazione dei marchi registrati e CP_1 di cui è titolare eseguita dalla società convenuta Controparte_3 Controparte_1 mediante la produzione e commercializzazione di borse recanti all'esterno i segni CP_1
e V, all'interno di tali prodotti, sul packaging e sugli involucri esterni del segno Valentino e inibisce alla convenuta l'ulteriore prosecuzione di tali condotte ed ordina il Parte_1 ritiro dal commercio dei prodotti raffigurati nelle pagg. 7 e 8 dell'atto di citazione;
pagina 21 di 22 2) -omissis-
3) fissa a titolo di penale – sia ai sensi dell'art. 124, comma 2 c.p.i. che ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. – la somma di € 5.000,00 per ogni violazione delle inibitorie emesse nei capi 1) e 2) del presente dispositivo;
- condanna e al pagamento in solido delle spese del grado, Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 9.991 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva
e Cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art.13 cit.
Così deciso in Milano, il 24.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA LO NA GA
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