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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/02/2024, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3580 del R.G.V.G. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 24.1.24, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vetere;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in
[...]
persona del Direttore e legale rappresentante p.t., difeso in proprio con i dott.ri Gianluca
Fedeli, Angelo Natale, Sergio Martire, Anna D'Arienzo;
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTI
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante, premesso che con ricorso notificato in data 21/02/2020 proponeva opposizione ad estratto di ruolo dinanzi alla Controparte_2
e contestualmente presentava istanza di ammissione al beneficio
[...] dell'assistenza tecnica gratuita, poi accolta dalla competente che, prima CP_2 della fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso, con decreto del 22/12/2022 il
Presidente di sezione dichiarava il ricorso medesimo inammissibile, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., Sez. Un., n. 26283 del 6.9.22 che ha sancito l'applicabilità della novella legislativa (L. n. 215/2021 di conversione del
D.L. n. 146/2021) concernente la non impugnabilità degli estratti di ruolo anche ai processi in corso;
che a tale pronuncia seguiva decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato motivato dalla “inammissibilità del ricorso”, deduce l'erroneità di detto provvedimento, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 136 D.P.R. 115/02 ed in presenza di una inammissibilità del ricorso non ascrivibile ad un vizio originario ma a ragioni imprevedibili ex ante.
1 Su tali basi chiede: annullare e riformare il decreto di revoca del gratuito patrocinio emesso dalla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita in data 19.7.23 (prot.
144932) e conseguentemente liquidare “in favore del deducente procuratore” il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione e, quindi, condannare i resistenti o l'Autorità ritenuta competente al pagamento della somma di € 3.980,00, oltre accessori.
Il , nel resistere alla opposizione, eccepisce il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva e deduce la legittimità del decreto impugnato.
Eccepisce inoltre l'inammissibilità della domanda di liquidazione del compenso in favore del difensore.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Sintetizzate nei termini che precedono le posizioni delle parti, si osserva innanzitutto che, in ipotesi di revoca dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato, disposta, come nella specie, per ragioni che esulano da quelle di cui all'art. 127, comma 3, D.P.R.
115/02, l'unico legittimato passivamente nel procedimento di opposizione è il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio (cfr. Cass.
21700/15)
Pertanto, trattandosi di beneficio nel caso in esame funzionale alla difesa nell'ambito di giudizio tributario, la legittimazione passiva compete in via esclusiva al
[...]
Contr
(d'ora innanzi , quale soggetto esposto all'obbligo Controparte_1
di sopportare l'onere economico del compenso ai sensi dell'art. 185 D.P.R. 115/02 (“Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale … del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario”).
Ciò premesso, il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Ai sensi dell'art. 136 D.P.R. cit. la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentita nel caso di mutamento delle condizioni reddituali sopravvenuto nel corso del processo (comma 1), nonché qualora risulti l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2).
Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, essendo la revoca del beneficio motivata in via esclusiva in ragione della “inammissibilità” del ricorso.
Contr Ad avviso del il provvedimento di revoca “trova il suo fondamento logico e giuridico” nell'art. 130-bis del D.P.R. 115/02, a mente del quale, nel testo ratione
2 temporis rilevante, “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso”.
Sennonchè, a prescindere da ogni considerazione circa l'astratta applicabilità della detta disposizione al di fuori dell'ambito dei mezzi di impugnazione in senso stretto, la stessa non può comunque trovare nella specie concreta applicazione, avuto riguardo alle ragioni fondanti la declaratoria di inammissibilità del ricorso cui è conseguita la revoca dell'ammissione al beneficio.
Va premesso che con sentenza n.16/18 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del D.P.R. 115/02 (rientrante tra le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale) nella parte in cui prevede che il compenso al difensore di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non viene liquidato qualora l'impugnazione venga dichiarata inammissibile, senza distinzione in merito alla causa della inammissibilità, in riferimento agli artt. 3, 2° comma, 24, 2° e 3° comma, e 36 Cost.
E ciò, sulla base di una interpretazione della norma condotta alla luce della ratio legis - da ravvisarsi nella finalità di scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della presentazione del ricorso - che la rende inapplicabile quando “la ragione dell'inammissibilità risiede in una carenza d'interesse a ricorrere, sopravvenuta per ragioni del tutto imprevedibili al momento della proposizione del ricorso” (in tal senso si è espressa anche Cass. pen., Sez. I, 14032/18: In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 106 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 comporta l'impossibilità di procedere alla liquidazione del compenso in favore del difensore solo per le impugnazioni "ab origine" inammissibili e non anche per quelle dichiarate tali in conseguenza di una causa sopravvenuta di cui l'impugnante non sia responsabile).
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento all'art. 130–bis.
Trattasi infatti di disposizione omologa, in ambito processuale civilistico/amministrativo/contabile/tributario, all'art. 106 ed avente identica ratio ispiratrice.
Pertanto, considerato che non si è nella specie in presenza di inammissibilità originaria del ricorso, essendo, piuttosto, la relativa declaratoria ancorata in via esclusiva ad una norma sopravvenuta in corso di causa, la disposizione in oggetto non può, come già anticipato, trovare applicazione.
3 Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato oggetto di impugnazione.
Si profila invece inammissibile la domanda di liquidazione del compenso per l'attività svolta nell'ambito del giudizio tributario, stante la carenza di legittimazione della parte ricorrente a far valere un diritto che compete in via esclusiva al difensore già sulla base della prospettazione contenuta in ricorso (tant'è che la liquidazione è richiesta in favore di quest'ultimo).
Infine, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, considerato che il Controparte_1
, non legittimato, non si è costituito in giudizio, mentre, relativamente al
[...]
Contr rapporto processuale con il parzialmente soccombente, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato comporta l'applicazione del principio secondo il quale qualora la parte ammessa al detto beneficio sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 115/02, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato. (cfr., tra le altre, Cass.
30876/18, 35775/23).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- annulla il decreto di revoca impugnato (prot. N. 144932 del 19.7.2023);
- dichiara inammissibile la domanda di liquidazione del compenso;
- dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Cosenza, 9.2.2024
Il giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3580 del R.G.V.G. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 24.1.24, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vetere;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in
[...]
persona del Direttore e legale rappresentante p.t., difeso in proprio con i dott.ri Gianluca
Fedeli, Angelo Natale, Sergio Martire, Anna D'Arienzo;
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTI
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante, premesso che con ricorso notificato in data 21/02/2020 proponeva opposizione ad estratto di ruolo dinanzi alla Controparte_2
e contestualmente presentava istanza di ammissione al beneficio
[...] dell'assistenza tecnica gratuita, poi accolta dalla competente che, prima CP_2 della fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso, con decreto del 22/12/2022 il
Presidente di sezione dichiarava il ricorso medesimo inammissibile, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., Sez. Un., n. 26283 del 6.9.22 che ha sancito l'applicabilità della novella legislativa (L. n. 215/2021 di conversione del
D.L. n. 146/2021) concernente la non impugnabilità degli estratti di ruolo anche ai processi in corso;
che a tale pronuncia seguiva decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato motivato dalla “inammissibilità del ricorso”, deduce l'erroneità di detto provvedimento, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 136 D.P.R. 115/02 ed in presenza di una inammissibilità del ricorso non ascrivibile ad un vizio originario ma a ragioni imprevedibili ex ante.
1 Su tali basi chiede: annullare e riformare il decreto di revoca del gratuito patrocinio emesso dalla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita in data 19.7.23 (prot.
144932) e conseguentemente liquidare “in favore del deducente procuratore” il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione e, quindi, condannare i resistenti o l'Autorità ritenuta competente al pagamento della somma di € 3.980,00, oltre accessori.
Il , nel resistere alla opposizione, eccepisce il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva e deduce la legittimità del decreto impugnato.
Eccepisce inoltre l'inammissibilità della domanda di liquidazione del compenso in favore del difensore.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Sintetizzate nei termini che precedono le posizioni delle parti, si osserva innanzitutto che, in ipotesi di revoca dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato, disposta, come nella specie, per ragioni che esulano da quelle di cui all'art. 127, comma 3, D.P.R.
115/02, l'unico legittimato passivamente nel procedimento di opposizione è il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio (cfr. Cass.
21700/15)
Pertanto, trattandosi di beneficio nel caso in esame funzionale alla difesa nell'ambito di giudizio tributario, la legittimazione passiva compete in via esclusiva al
[...]
Contr
(d'ora innanzi , quale soggetto esposto all'obbligo Controparte_1
di sopportare l'onere economico del compenso ai sensi dell'art. 185 D.P.R. 115/02 (“Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale … del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario”).
Ciò premesso, il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Ai sensi dell'art. 136 D.P.R. cit. la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentita nel caso di mutamento delle condizioni reddituali sopravvenuto nel corso del processo (comma 1), nonché qualora risulti l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2).
Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, essendo la revoca del beneficio motivata in via esclusiva in ragione della “inammissibilità” del ricorso.
Contr Ad avviso del il provvedimento di revoca “trova il suo fondamento logico e giuridico” nell'art. 130-bis del D.P.R. 115/02, a mente del quale, nel testo ratione
2 temporis rilevante, “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso”.
Sennonchè, a prescindere da ogni considerazione circa l'astratta applicabilità della detta disposizione al di fuori dell'ambito dei mezzi di impugnazione in senso stretto, la stessa non può comunque trovare nella specie concreta applicazione, avuto riguardo alle ragioni fondanti la declaratoria di inammissibilità del ricorso cui è conseguita la revoca dell'ammissione al beneficio.
Va premesso che con sentenza n.16/18 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del D.P.R. 115/02 (rientrante tra le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale) nella parte in cui prevede che il compenso al difensore di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non viene liquidato qualora l'impugnazione venga dichiarata inammissibile, senza distinzione in merito alla causa della inammissibilità, in riferimento agli artt. 3, 2° comma, 24, 2° e 3° comma, e 36 Cost.
E ciò, sulla base di una interpretazione della norma condotta alla luce della ratio legis - da ravvisarsi nella finalità di scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della presentazione del ricorso - che la rende inapplicabile quando “la ragione dell'inammissibilità risiede in una carenza d'interesse a ricorrere, sopravvenuta per ragioni del tutto imprevedibili al momento della proposizione del ricorso” (in tal senso si è espressa anche Cass. pen., Sez. I, 14032/18: In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 106 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 comporta l'impossibilità di procedere alla liquidazione del compenso in favore del difensore solo per le impugnazioni "ab origine" inammissibili e non anche per quelle dichiarate tali in conseguenza di una causa sopravvenuta di cui l'impugnante non sia responsabile).
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento all'art. 130–bis.
Trattasi infatti di disposizione omologa, in ambito processuale civilistico/amministrativo/contabile/tributario, all'art. 106 ed avente identica ratio ispiratrice.
Pertanto, considerato che non si è nella specie in presenza di inammissibilità originaria del ricorso, essendo, piuttosto, la relativa declaratoria ancorata in via esclusiva ad una norma sopravvenuta in corso di causa, la disposizione in oggetto non può, come già anticipato, trovare applicazione.
3 Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato oggetto di impugnazione.
Si profila invece inammissibile la domanda di liquidazione del compenso per l'attività svolta nell'ambito del giudizio tributario, stante la carenza di legittimazione della parte ricorrente a far valere un diritto che compete in via esclusiva al difensore già sulla base della prospettazione contenuta in ricorso (tant'è che la liquidazione è richiesta in favore di quest'ultimo).
Infine, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, considerato che il Controparte_1
, non legittimato, non si è costituito in giudizio, mentre, relativamente al
[...]
Contr rapporto processuale con il parzialmente soccombente, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato comporta l'applicazione del principio secondo il quale qualora la parte ammessa al detto beneficio sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 115/02, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato. (cfr., tra le altre, Cass.
30876/18, 35775/23).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- annulla il decreto di revoca impugnato (prot. N. 144932 del 19.7.2023);
- dichiara inammissibile la domanda di liquidazione del compenso;
- dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Cosenza, 9.2.2024
Il giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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