Articolo 9 della Legge 21 febbraio 1980, n. 28
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 marzo 1980
Art. 9. Disposizioni per la ricerca

Le norme delegate, nel rispetto dell'autonomia universitaria, provvedono a riordinare il settore della ricerca scientifica nelle universita' per quanto attiene ai raccordi con il Consiglio nazionale delle ricerche e con gli altri enti e istituti pubblici di ricerca, al fine di evitare ogni duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti; provvedono, conseguentemente, ad istituire un'anagrafe nazionale delle ricerche finanziate, in tutto o in parte, a carico di bilanci pubblici.
Per il triennio 1980-82 gli attuali stanziamenti di bilancio, di cui al capitolo 8551 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980, vengono aumentati di 50 miliardi per il 1980, di 100 miliardi per il 1981, di 150 miliardi per il 1982.
L'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' sostituito dal seguente:
"Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1 gennaio 1981, e' ripartito per il sessanta per cento tra le varie universita' con decreto del Ministro della, pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante quaranta per cento e' assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta di appositi comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale integrati, secondo modalita' che saranno stabilite dalle norme delegate, da professori eletti dai docenti dei corrispondenti raggruppamenti di discipline, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari".
Il fondo assegnato a ciascun ateneo e' ripartito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico che, avvalendosi eventualmente di commissioni scientifiche designate dalle facolta', vaglia i progetti di ricerca presentati da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, da istituti o dipartimenti dell'universita'.
Il livello di anticipazione consentito agli istituti o dipartimenti in ciascun tipo di fondo e' elevato dall'attuale dieci per cento al quaranta per cento della somma complessiva su ciascuna voce di bilancio. Il limite di spesa consentito al direttore dell'istituto o dipartimento senza richiedere l'autorizzazione del consiglio di amministrazione e' elevato a quattro milioni di lire. I direttori degli istituti o dei dipartimenti sono esentati dall'obbligo di documentazione delle piccole spese non eccedenti, singolarmente, le ventimila lire. Il direttore dell'istituto o dipartimento puo' autorizzare le missioni dei singoli componenti l'istituto o dipartimento, sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico per ciascuna universita'. A successivi adeguamenti dei limiti di spesa di cui al presente comma potra' provvedere con propri decreti il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica.
Le norme delegate provvedono a regolare la materia disciplinata dai primi otto commi dell' articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 , e quella concernente i contratti di ricerca e di consulenza e le convenzioni di ricerca per conto terzi al fine di armonizzare la disciplina alle disposizioni della presente legge.
Il nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 , e sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del rettore e delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale".
L' undicesimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 , e' soppresso.
Entrata in vigore il 11 marzo 1980
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