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31 ottobre 1942
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31 agosto 1954
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30 aprile 1959
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1 settembre 1967
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28 febbraio 2023
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Art. 8. Formazione del piano regolatore generale. ((I Comuni hanno la facolta' di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non e' soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformita' dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente e' obbligatoria)) .
La formazione del piano e' obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il primo elenco sara' approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
((I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui e' stato approvato il rispettivo elenco, nonche' alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.
Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.
Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.
Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.
Il piano regolatore generale e' approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 9 agosto 1954, n. 640 , ha disposto (con l'art. 17, commi 1 e 2) che "Il termine di cui all'art. 8, 5° comma, della predetta legge urbanistica e' ridotto a due anni, salvo la facolta' del Ministero dei lavori pubblici di concedere, in casi di comprovata necessita', una proroga, non superiore comunque a due anni.
Per i Comuni inclusi in elenchi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni di cui al comma precedente decorre dalla data medesima." -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 9 agosto 1954, n. 640 , come modificata dalla L. 20 marzo 1959, n. 144 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 8, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e' ridotto a due anni, salvo la facolta', del Ministero dei lavori pubblici di prorogarlo, in casi di comprovata necessita', per un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni".
La formazione del piano e' obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il primo elenco sara' approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
((I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui e' stato approvato il rispettivo elenco, nonche' alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.
Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.
Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.
Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.
Il piano regolatore generale e' approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 9 agosto 1954, n. 640 , ha disposto (con l'art. 17, commi 1 e 2) che "Il termine di cui all'art. 8, 5° comma, della predetta legge urbanistica e' ridotto a due anni, salvo la facolta' del Ministero dei lavori pubblici di concedere, in casi di comprovata necessita', una proroga, non superiore comunque a due anni.
Per i Comuni inclusi in elenchi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni di cui al comma precedente decorre dalla data medesima." -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 9 agosto 1954, n. 640 , come modificata dalla L. 20 marzo 1959, n. 144 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 8, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e' ridotto a due anni, salvo la facolta', del Ministero dei lavori pubblici di prorogarlo, in casi di comprovata necessita', per un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni".
Commentari • 4
- 1. Le distanze tra edifici al tempo del superbonushttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 1
Negli ultimi anni, e particolarmente negli ultimi quindici, il legislatore ha introdotto importanti misure economiche volte ad incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio, il suo efficientamento termico e la sua messa in sicurezza sotto il profilo antisismico. Particolare importanza e risalto hanno avuto, in particolare, il cd. "bonus casa 50%" di cui all'art. 16 bis del D.P.R. 917/1986, introdotto dall'art. 4 del D.L. 201/2011, e soprattutto, in tempi recentissimi, il cd. "super bonus 110%" di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, anche nella variante "super sisma bonus". Una delle questioni che più spesso emergono, in sede di progettazione ed esecuzione di tali interventi, è …
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Giurisprudenza • 243
- 1. TAR Salerno, sez. II, sentenza 31/10/2013, n. 2169Provvedimento: […] eccesso di potere per straripamento e sviamento, incompetenza, per avere il commissario ad acta sconfinato dalle attribuzioni di cui alla deliberazione n. 247/1996 con la quale venivano affidati i soli adempimenti di cui all'art. 8 della legge 1150/1942 e dell'art. 1 lrc 17/1982; […] 9) Violazione dell'art. 8 legge 1150/1942, art. 11 L.R.C. 17/1982, in relazione al punto 5 del titolo II della L.R.C. 14/1982, […] conferendogli, invece, esplicitamente l'incarico di compiere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 8 della legge n. 1150/1942 che, a norma del comma 6, comprende anche gli adempimenti successivi all'adozione del P.R.G. preordinati all'approvazione delle stesso.Leggi di più...
- compatibilità con piano urbanistico territoriale·
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