Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 settembre 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 marzo 1985 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2127 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 20/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2127 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. CAIAZZO Rosaio – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 15009/2016 promosso da: Autostrade per l'Italia s.p.a. (ASPI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria 95, presso lo studio dell'avv. Andrea Galvani, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Franco Pellizzer, in …
Leggi di più… - 2. Si può vendere un parcheggio?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 agosto 2024
- 3. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
- 4. Il demanio costiero. Pianificazione e discrezionalitàFabio Francario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Fabio Francario Indice: 1. Premessa. Oggetto e limiti dell'indagine - 2. Sul concetto di demanio necessario - 2.1. La nozione tradizionale di demanio marittimo come specie del demanio necessario - 2.2. Lo “scorporo” teorico del demanio portuale dal demanio marittimo - 2.3. Dal quadro tradizionale allo scenario contemporaneo - 3. I fattori di crisi della ricostruzione tradizionale - 3.1. La “patrimonializzazione” dei beni demaniali - 3.2. Il trasferimento delle funzioni di gestione dallo Stato agli enti territoriali - 3.3. La pianificazione di settore (i piani delle coste) - 4. Il problema della mancata o incompleta pianificazione - 5. Riepilogo. 1. Premessa. Oggetto e limiti …
Leggi di più… - 5. Revoca del provvedimento di demolizione e attività vincolata in materia urbanistica: osservazioni in ordine a una recente decisione del Consiglio di Stato.Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 17 aprile 2025
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/2024, n. 3925Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n. 26011-2018 proposto da: VA VI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA RI del Foro di Napoli e NN BR del Foro di Venezia; - ricorrente - contro ARREDO 3 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCA BUSETTO del Foro di Venezia e GA ND del Foro di Roma; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 3925 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 13/02/2024 2 di 20 nonchè NE TO, rappresentato e difeso dagli avv.ti STEFANO GIOVE del Foro di Roma e RC ER del Foro di Roma; - controricorrente - nonchè NO EL E PA GO - intimati - avverso la sentenza n. …Leggi di più...
- censurabilità in cassazione·
- condizioni e requisiti·
- accertamento della costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio·
- apprezzamento insindacabile del giudice di merito·
- interpretazione del titolo·
- costituzione mediante convenzione di servitù di parcheggio su fondo altrui·
- necessità·
- omessa valutazione del titolo·
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- vantaggio in favore di altro fondo·
- prediali·
- impugnazioni civili·
- servitu'·
- cassazione (ricorso per)·
- costituzione del diritto
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/2019, n. 08230Provvedimento: N° 8230- 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROPRIETA' GIOVANNI MAMMONE Primo Presidente - PIETRO CURZIO - Presidente Sezione - Ud. 29/01/2019 - ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - PU R.G.N. 6932/2014 FRANCESCO IO GENOVESE -Consigliere - Gear.8230 Rep. MARIA NN SAMBITO - Rel. Consigliere - C.M. Consigliere - ADRIANA DORONZO ERNESTINO IG BRUSCHETTA -Consigliere - IO ORICCHIO - Consigliere - FABRIZIA GARRI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6932-2014 proposto da: AU TO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI …Leggi di più...
- sufficienza ai fini della validità dell’atto·
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- irrilevanza ai fini della validità dell’atto·
- nullità ex art. 46 del d.p.r. n. 380 del 2001 e artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985·
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2017, n. 15279Provvedimento: 152791 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC. CONTRO DECI- SIONI DI GIUDICI - Primo Pres.te f.f. - RENATO RORDORF SPECIALI TSAP - - asservimento per GI SO acquedotto cava - Presidente Sezione - Ud. 06/06/2017 - - Presidente Sezione -ROBERTA VIVALDI PU R.G.N. 9373/2015 - Consigliere - PIETRO CAMPANILE hon 15278 Rep. IC D'TO - Consigliere - C I. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - CARLO DE CHIARA - Consigliere - FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9373-2015 proposto da: ACQUEDOTTO PUGLIESE …Leggi di più...
- distanze·
- disciplina speciale in tema di cave e torbiere·
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2016, n. 10318Provvedimento: 10318/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Distanze Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 09/02/2016 - PU Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - R.G.N. 12477/2009 - Presidente Sezione - Dott. GIOVANNI MAMMONE Cian. 10318 Rep. 90 - Presidente Sezione - Dott. ROBERTA VIVALDI C.O.. Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA - Consigliere - Dott. BRUNO BIANCHINI Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12477-2009 proposto …Leggi di più...
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- principio della prevenzione·
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- distanze legali
- 5. Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4803Provvedimento: N. 526/2020 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione CIVILE La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati: Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 526/2020, riservata in decisione ALudienza del 23.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui ALart. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali possesso e …Leggi di più...
- vincoli di interesse pubblico·
- art. 872 c.c.·
- contributo unificato·
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- legittimazione attiva·
- art. 133 c.p.a.·
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- azione negatoria servitutis·
- appello incidentale·
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- art. 348 bis c.p.c.·
- diritti reali
Versioni del testo
- Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' sostituito dal seguente:
"I Comuni hanno la facolta' di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non e' soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformita' dell' articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ; la spesa conseguente e' obbligatoria".
Il quarto, quinto e sesto comma del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti:
"I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui e' stato approvato il rispettivo elenco, nonche' alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.
Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.
Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.
Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.
Il piano regolatore generale e' approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici". - Art. 2.
I Comuni gia compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali si applicano nel loro confronti le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge. - Art. 3.
Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942; n. 1150 , sono inseriti i seguenti commi:
"Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioe' da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonche' quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:
a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;
c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge.
Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la pubblica istruzione, che puo' anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.
Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, e' trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie".