Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 settembre 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 marzo 1985 |
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- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Con l'appello in epigrafe i sigg.ri Oronzo S. e Giulia Sa. hanno impugnato la sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. staccata di Lecce, Sez. III, n. 1946/2012 del 28 novembre 2012, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia. 1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso dei sigg.ri S. e Sa. per l'annullamento del provvedimento prot. n. 27494 del 22 novembre 2011, mediante il quale il Comune di Grottaglie (TA) ha respinto l'istanza di permesso di costruire presentata dai ricorrenti, e della comunicazione ex art. 10-bis della l. n. 241/1990. 2. In fatti, i ricorrenti chiedevano il rilascio del permesso di costruire per realizzare due appartamenti ad uso …
Leggi di più… - 2. Il demanio costiero. Pianificazione e discrezionalitàFabio Francario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Fabio Francario Indice: 1. Premessa. Oggetto e limiti dell'indagine - 2. Sul concetto di demanio necessario - 2.1. La nozione tradizionale di demanio marittimo come specie del demanio necessario - 2.2. Lo “scorporo” teorico del demanio portuale dal demanio marittimo - 2.3. Dal quadro tradizionale allo scenario contemporaneo - 3. I fattori di crisi della ricostruzione tradizionale - 3.1. La “patrimonializzazione” dei beni demaniali - 3.2. Il trasferimento delle funzioni di gestione dallo Stato agli enti territoriali - 3.3. La pianificazione di settore (i piani delle coste) - 4. Il problema della mancata o incompleta pianificazione - 5. Riepilogo. 1. Premessa. Oggetto e limiti …
Leggi di più… - 3. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
- 4. Edilizia verso la riforma, sanatoria facile per gli abusi con più di 60 anniEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 25 settembre 2025
- 5. Il Consiglio di Stato nega la legittimazione del promissario acquirente all’impugnazione dei titoli edilizi (nota a Cons. St., sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1768)Marco Magri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Marco Magri Sommario: 1. Una vicenda particolare: il promissario acquirente come “terzo”. – 2. Il predicato territoriale della vicinitas. – 3. La soggettivazione non dominicale dell'interesse al vaglio della teoria della “norma di protezione” (o della “qualificazione normativa”). – 4. Conseguenze: il capovolgimento dell'esito di primo grado e la “delegittimazione” del promissario acquirente. – 5. Conclusioni. 1. Una vicenda particolare: il promissario acquirente come “terzo”. Questa sentenza va probabilmente esaminata oltre i confini dell'orientamento giurisprudenziale riguardante la posizione del promissario acquirente rispetto all'esercizio delle funzioni amministrative in materia …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/2024, n. 3925Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n. 26011-2018 proposto da: VA VI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA RI del Foro di Napoli e NN BR del Foro di Venezia; - ricorrente - contro ARREDO 3 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCA BUSETTO del Foro di Venezia e GA ND del Foro di Roma; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 3925 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 13/02/2024 2 di 20 nonchè NE TO, rappresentato e difeso dagli avv.ti STEFANO GIOVE del Foro di Roma e RC ER del Foro di Roma; - controricorrente - nonchè NO EL E PA GO - intimati - avverso la sentenza n. …Leggi di più...
- censurabilità in cassazione·
- condizioni e requisiti·
- accertamento della costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio·
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- interpretazione del titolo·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/2019, n. 08230Provvedimento: N° 8230- 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROPRIETA' GIOVANNI MAMMONE Primo Presidente - PIETRO CURZIO - Presidente Sezione - Ud. 29/01/2019 - ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - PU R.G.N. 6932/2014 FRANCESCO IO GENOVESE -Consigliere - Gear.8230 Rep. MARIA NN SAMBITO - Rel. Consigliere - C.M. Consigliere - ADRIANA DORONZO ERNESTINO IG BRUSCHETTA -Consigliere - IO ORICCHIO - Consigliere - FABRIZIA GARRI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6932-2014 proposto da: AU TO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2017, n. 15279Provvedimento: 152791 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC. CONTRO DECI- SIONI DI GIUDICI - Primo Pres.te f.f. - RENATO RORDORF SPECIALI TSAP - - asservimento per GI SO acquedotto cava - Presidente Sezione - Ud. 06/06/2017 - - Presidente Sezione -ROBERTA VIVALDI PU R.G.N. 9373/2015 - Consigliere - PIETRO CAMPANILE hon 15278 Rep. IC D'TO - Consigliere - C I. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - CARLO DE CHIARA - Consigliere - FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9373-2015 proposto da: ACQUEDOTTO PUGLIESE …Leggi di più...
- distanze·
- disciplina speciale in tema di cave e torbiere·
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- limitazioni legali della proprieta'·
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2016, n. 10318Provvedimento: 10318/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Distanze Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 09/02/2016 - PU Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - R.G.N. 12477/2009 - Presidente Sezione - Dott. GIOVANNI MAMMONE Cian. 10318 Rep. 90 - Presidente Sezione - Dott. ROBERTA VIVALDI C.O.. Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA - Consigliere - Dott. BRUNO BIANCHINI Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12477-2009 proposto …Leggi di più...
- conseguenze·
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- 5. TAR Napoli, sez. I, sentenza 28/07/2025, n. 5649Provvedimento: Pubblicato il 28/07/2025 N. 05649/2025 REG.PROV.COLL. N. 03126/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3126 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Monte di Procida, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio; per l'annullamento 1. dell'ordinanza di demolizione ex art. 31 DPR 380/01 del Comune di Monte di Procida (NA) n. …Leggi di più...
- provvedimento vincolato·
- manutenzione straordinaria·
- giurisdizione amministrativa·
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- ordinanza di demolizione·
- risanamento conservativo·
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- art. 31 DPR 380/01·
- onere della prova·
- difetto di motivazione
Versioni del testo
- Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' sostituito dal seguente:
"I Comuni hanno la facolta' di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non e' soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformita' dell' articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ; la spesa conseguente e' obbligatoria".
Il quarto, quinto e sesto comma del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti:
"I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui e' stato approvato il rispettivo elenco, nonche' alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.
Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.
Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.
Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.
Il piano regolatore generale e' approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici". - Art. 2.
I Comuni gia compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali si applicano nel loro confronti le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge. - Art. 3.
Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942; n. 1150 , sono inseriti i seguenti commi:
"Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioe' da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonche' quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:
a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;
c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge.
Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la pubblica istruzione, che puo' anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.
Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, e' trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie".