Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 settembre 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 marzo 1985 |
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Abusi edilizi e autotutela: l'onere della prova in capo al privato. Nota a Cons. Stato, II, 1 febbraio 2024, n. 1016. di Clara Napolitano Sommario: 1. I fatti: il rilascio del permesso di costruire, l'annullamento in autotutela, l'ordine di demolizione. La quæstio giuridica all'esame del Consiglio di Stato. – 2. L'autotutela: il modello generale dell'annullamento d'ufficio. – 3. Le peculiarità dell'autotutela edilizia. – 4. L'annullamento d'ufficio del permesso di costruire a fronte della falsa – o incerta – rappresentazione della realtà: l'onere della prova procedimentale. – 5. Il principio di vicinanza della prova: rilievo processuale e, prima ancora, procedimentale. 1. I fatti: il …
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 9 giugno 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato e depositato il 12 agosto 2025 e iscritto al n. 31 reg. ric. del 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato a difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, commi 1, lettera a), e 2, 28 e 29, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105). 2.- …
Leggi di più… - 5. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Con l'appello in epigrafe i sigg.ri Oronzo S. e Giulia Sa. hanno impugnato la sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. staccata di Lecce, Sez. III, n. 1946/2012 del 28 novembre 2012, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia. 1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso dei sigg.ri S. e Sa. per l'annullamento del provvedimento prot. n. 27494 del 22 novembre 2011, mediante il quale il Comune di Grottaglie (TA) ha respinto l'istanza di permesso di costruire presentata dai ricorrenti, e della comunicazione ex art. 10-bis della l. n. 241/1990. 2. In fatti, i ricorrenti chiedevano il rilascio del permesso di costruire per realizzare due appartamenti ad uso …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/2024, n. 3925Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n. 26011-2018 proposto da: VA VI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA RI del Foro di Napoli e NN BR del Foro di Venezia; - ricorrente - contro ARREDO 3 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCA BUSETTO del Foro di Venezia e GA ND del Foro di Roma; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 3925 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 13/02/2024 2 di 20 nonchè NE TO, rappresentato e difeso dagli avv.ti STEFANO GIOVE del Foro di Roma e RC ER del Foro di Roma; - controricorrente - nonchè NO EL E PA GO - intimati - avverso la sentenza n. …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2016, n. 10318Provvedimento: 10318/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Distanze Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 09/02/2016 - PU Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - R.G.N. 12477/2009 - Presidente Sezione - Dott. GIOVANNI MAMMONE Cian. 10318 Rep. 90 - Presidente Sezione - Dott. ROBERTA VIVALDI C.O.. Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA - Consigliere - Dott. BRUNO BIANCHINI Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12477-2009 proposto …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4803Provvedimento: N. 526/2020 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione CIVILE La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati: Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 526/2020, riservata in decisione ALudienza del 23.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui ALart. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali possesso e …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' sostituito dal seguente:
"I Comuni hanno la facolta' di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non e' soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformita' dell' articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ; la spesa conseguente e' obbligatoria".
Il quarto, quinto e sesto comma del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti:
"I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui e' stato approvato il rispettivo elenco, nonche' alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.
Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.
Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.
Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.
Il piano regolatore generale e' approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici". - Art. 2.
I Comuni gia compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali si applicano nel loro confronti le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge. - Art. 3.
Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942; n. 1150 , sono inseriti i seguenti commi:
"Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioe' da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonche' quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:
a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;
c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge.
Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la pubblica istruzione, che puo' anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.
Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, e' trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie".