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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/05/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2321/2018 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 06/08/2018 al n. 2321/2018 R.G., avente ad oggetto: contratti di finanziamento e assicurazione
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro Pesacane, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture, via Galliano, pal. Trapanese;
ATTRICE
E
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucio Ghia, insieme con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Francesco
Sarno, in Potenza – vicolo Famiglia Pontolillo n. 42;
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_2
(P. IVA ) in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Matteo Massimo D'Argenio e Teresa Caggiano, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Rionero in Vulture, Via Umberto I n.
129;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 2321/2018 R.G.
All'udienza del 24/02/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 06/08/2018, Pt_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “dichiarare estinto il contratto di finanziamento de quo, a far data dal 7 aprile 2017, giorno in cui è insorta la malattia della o, Pt_1
quanto meno, dal 13 luglio 2017, dovendo trovare applicazione nel caso di specie quanto sancito dall'art.
5.2 delle menzionate polizze assicurative, regolarmente e tempestivamente attivate dalla ricorrente. Per
Cont conseguenza, voglia il Tribunale condannare le resistenti e
[...]
a pagare in solido in favore della ricorrente tutte le somme CP_2
Cont maturate oltre la data del 7 aprile 2017, all'uopo considerando che la per il tramite della Filiale di Melfi, si è incamerata i relativi importi, almeno fino al mese di giugno 2018, prelevandoli dal conto corrente di servizio n. 6549/1654, sempre intestato a ed illo tempore Parte_1
acceso ad hoc proprio per restituire il finanziamento in ragione di rate mensili di euro 614,79 cadauna;
in subordine chiede che la
[...] venga condannata a corrispondere all'altra resistente la CP_2
somma di euro 41.570,91, ovvero quella maggiore o minore occorrente per estinguere il finanziamento in questione al momento del sinistro o, al più, al 13 luglio 2017; in ogni caso si chiede condannarsi in solido le parti resistenti al risarcimento del danno per resistenza temeraria nella misura di euro 10.000,00 ovvero di quella diversa che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia”.
1.1. La ricorrente esponeva che: a) in data 19/12/2014 chiedeva e otteneva
Contr dalla (sin d'ora un prestito personale, Controparte_1 per € 52.692,27, al fine di estinguere pregresse debitorie;
b) per la concreta erogazione del finanziamento aveva stipulato, con l'assicuratrice CP_2
le polizze nn. 5019/01 e 5329/02, volte a garantire la Banca dal rischio del mancato pagamento del finanziamento personale in caso di morte e/o invalidità permanente del debitore;
c) in data 07/04/2017 veniva colpita da un aneurisma cerebrale e, in seguito, da crisi epilettiche, a seguito delle
2 Proc. n. 2321/2018 R.G.
quali le veniva riconosciuta, in data 16 novembre 2017, una invalidità medio grave con percentuale tra il 67 e il 99%, acclarata dalla Commissione
Medica dell' , sede locale di Melfi;
d) in ragione di tale invalidità, CP_4
inoltrava alla richiesta di estinzione del prestito, invocando CP_2
l'applicazione dell'art.
5.2 delle polizze, secondo il quale, per l'attivazione della garanzia assicurativa nel caso di riconoscimento di una invalidità permanente, necessita una percentuale superiore al 60%; e) la compagnia richiedeva ulteriore documentazione sanitaria e visite mediche, senza dare concreto riscontro alla richiesta.
2. Costituitesi in giudizio, ambedue le resistenti avversavano la pretesa attorea, chiedendone il rigetto.
In particolare, la società eccepiva l'assenza di una invalidità CP_2 contrattualmente rilevante, per non avere l'attrice prodotto il riscontro di tale invalidità secondo le tabelle INAIL di cui al D. Lgs. 38/2000.
3. Convertito il procedimento nel rito ordinario, la causa, istruita in via meramente documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 24/02/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e, pertanto, meritevole di rigetto.
5. A sostegno della pretesa – volta a conseguire l'operatività delle polizze assicurative connesse al finanziamento a cagione della riportata invalidità permanente – l'attrice ha depositato i verbali della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, emessi con riferimento all'accertamento, nel tempo, di crescenti gradi di invalidità civile, valutati però rispetto alle tabelle . CP_4
Come noto, infatti, la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità valuta la percentuale di invalidità ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 102 del 2009 e non invece, come previsto dai contratti di assicurazione, con riferimento alle tabelle INAIL, di cui alle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.lgs. febbraio 2000, n. 38. Pertanto, è di tutta evidenza che l'accertamento
Parte dell'invalidità civile effettuato dall' non è conforme ai criteri richiesti
3 Proc. n. 2321/2018 R.G.
dai contratti di assicurazione, essendo fondato sulle tabelle . Di CP_4
Parte talché, la documentazione medica dell' non è rilevante ai fini della decisione della controversia.
6. In forza dei contratti assicurativi, infatti, il bene tutelato oggetto di valutazione è quello previsto dalla normativa INAIL (art. 74 T.U. n.
1124/1965) e cioè l'attitudine al lavoro, assimilabile alla capacità generica di svolgere un proficuo lavoro;
la valutazione dell'invalidità in ambito
INAIL non è sovrapponibile a quella in ambito di invalidità civile. Infatti, com'è noto, le tabelle sono state predisposte al fine del CP_4
riconoscimento dell'invalidità civile nel caso di effettiva difficoltà del paziente affetto dalla malattia a svolgere le attività tipiche della vita quotidiana o lavorativa. In base alla gravità della malattia, viene attribuita una determinata percentuale di invalidità, sempre che la malattia invalidante sia una tra quelle previste dalla legge, mentre le tabelle INAIL sono predisposta al fine di tutelare l'attitudine al lavoro.
7. Chiarita la inidoneità della documentazione sanitaria prodotta dall'istante a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui alle polizze invocate, non può che pervenirsi al rigetto della domanda in forza del principio, consolidato in giurisprudenza, per cui chi agisce in giudizio per ottenere l'indennizzo per un sinistro rientrante nell'ambito del rischio assicurato deve dimostrare la sussistenza di una polizza valida ed efficacie alla data del sinistro avente ad oggetto il rischio in relazione al quale viene chiesto l'indennizzo e la sussistenza delle condizioni previste in polizza.
Nell'assicurazione contro i danni, infatti, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (tra le tante: Cass. n. 30656/2017 e Cass. n. 1558/2018; nello stesso senso, anche
Cass. n. 7749/2020 e, nel merito, Corte appello Bari, n. 1691/2021,
Tribunale Perugia n. 1055/2021 e Tribunale Milano n.692/2022).
4 Proc. n. 2321/2018 R.G.
Né a tale carenza probatoria avrebbe potuto supplire la richiesta CT
(peraltro evocata dall'attrice in via meramente subordinata), che avrebbe assunto natura inammissibilmente esplorativa.
8. Pertanto, come anticipato, a cagione dell'inidoneità probatoria della documentazione depositata dall'attrice, la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso.
9. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza le stesse vanno poste a carico della parte attrice, e tanto nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 26.001 a € 52.000).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta al pagamento delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Condanna la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta
Controparte_2
, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00
[...]
a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza il 27/05/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 06/08/2018 al n. 2321/2018 R.G., avente ad oggetto: contratti di finanziamento e assicurazione
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro Pesacane, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture, via Galliano, pal. Trapanese;
ATTRICE
E
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucio Ghia, insieme con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Francesco
Sarno, in Potenza – vicolo Famiglia Pontolillo n. 42;
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_2
(P. IVA ) in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Matteo Massimo D'Argenio e Teresa Caggiano, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Rionero in Vulture, Via Umberto I n.
129;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 2321/2018 R.G.
All'udienza del 24/02/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 06/08/2018, Pt_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “dichiarare estinto il contratto di finanziamento de quo, a far data dal 7 aprile 2017, giorno in cui è insorta la malattia della o, Pt_1
quanto meno, dal 13 luglio 2017, dovendo trovare applicazione nel caso di specie quanto sancito dall'art.
5.2 delle menzionate polizze assicurative, regolarmente e tempestivamente attivate dalla ricorrente. Per
Cont conseguenza, voglia il Tribunale condannare le resistenti e
[...]
a pagare in solido in favore della ricorrente tutte le somme CP_2
Cont maturate oltre la data del 7 aprile 2017, all'uopo considerando che la per il tramite della Filiale di Melfi, si è incamerata i relativi importi, almeno fino al mese di giugno 2018, prelevandoli dal conto corrente di servizio n. 6549/1654, sempre intestato a ed illo tempore Parte_1
acceso ad hoc proprio per restituire il finanziamento in ragione di rate mensili di euro 614,79 cadauna;
in subordine chiede che la
[...] venga condannata a corrispondere all'altra resistente la CP_2
somma di euro 41.570,91, ovvero quella maggiore o minore occorrente per estinguere il finanziamento in questione al momento del sinistro o, al più, al 13 luglio 2017; in ogni caso si chiede condannarsi in solido le parti resistenti al risarcimento del danno per resistenza temeraria nella misura di euro 10.000,00 ovvero di quella diversa che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia”.
1.1. La ricorrente esponeva che: a) in data 19/12/2014 chiedeva e otteneva
Contr dalla (sin d'ora un prestito personale, Controparte_1 per € 52.692,27, al fine di estinguere pregresse debitorie;
b) per la concreta erogazione del finanziamento aveva stipulato, con l'assicuratrice CP_2
le polizze nn. 5019/01 e 5329/02, volte a garantire la Banca dal rischio del mancato pagamento del finanziamento personale in caso di morte e/o invalidità permanente del debitore;
c) in data 07/04/2017 veniva colpita da un aneurisma cerebrale e, in seguito, da crisi epilettiche, a seguito delle
2 Proc. n. 2321/2018 R.G.
quali le veniva riconosciuta, in data 16 novembre 2017, una invalidità medio grave con percentuale tra il 67 e il 99%, acclarata dalla Commissione
Medica dell' , sede locale di Melfi;
d) in ragione di tale invalidità, CP_4
inoltrava alla richiesta di estinzione del prestito, invocando CP_2
l'applicazione dell'art.
5.2 delle polizze, secondo il quale, per l'attivazione della garanzia assicurativa nel caso di riconoscimento di una invalidità permanente, necessita una percentuale superiore al 60%; e) la compagnia richiedeva ulteriore documentazione sanitaria e visite mediche, senza dare concreto riscontro alla richiesta.
2. Costituitesi in giudizio, ambedue le resistenti avversavano la pretesa attorea, chiedendone il rigetto.
In particolare, la società eccepiva l'assenza di una invalidità CP_2 contrattualmente rilevante, per non avere l'attrice prodotto il riscontro di tale invalidità secondo le tabelle INAIL di cui al D. Lgs. 38/2000.
3. Convertito il procedimento nel rito ordinario, la causa, istruita in via meramente documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 24/02/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e, pertanto, meritevole di rigetto.
5. A sostegno della pretesa – volta a conseguire l'operatività delle polizze assicurative connesse al finanziamento a cagione della riportata invalidità permanente – l'attrice ha depositato i verbali della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, emessi con riferimento all'accertamento, nel tempo, di crescenti gradi di invalidità civile, valutati però rispetto alle tabelle . CP_4
Come noto, infatti, la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità valuta la percentuale di invalidità ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 102 del 2009 e non invece, come previsto dai contratti di assicurazione, con riferimento alle tabelle INAIL, di cui alle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.lgs. febbraio 2000, n. 38. Pertanto, è di tutta evidenza che l'accertamento
Parte dell'invalidità civile effettuato dall' non è conforme ai criteri richiesti
3 Proc. n. 2321/2018 R.G.
dai contratti di assicurazione, essendo fondato sulle tabelle . Di CP_4
Parte talché, la documentazione medica dell' non è rilevante ai fini della decisione della controversia.
6. In forza dei contratti assicurativi, infatti, il bene tutelato oggetto di valutazione è quello previsto dalla normativa INAIL (art. 74 T.U. n.
1124/1965) e cioè l'attitudine al lavoro, assimilabile alla capacità generica di svolgere un proficuo lavoro;
la valutazione dell'invalidità in ambito
INAIL non è sovrapponibile a quella in ambito di invalidità civile. Infatti, com'è noto, le tabelle sono state predisposte al fine del CP_4
riconoscimento dell'invalidità civile nel caso di effettiva difficoltà del paziente affetto dalla malattia a svolgere le attività tipiche della vita quotidiana o lavorativa. In base alla gravità della malattia, viene attribuita una determinata percentuale di invalidità, sempre che la malattia invalidante sia una tra quelle previste dalla legge, mentre le tabelle INAIL sono predisposta al fine di tutelare l'attitudine al lavoro.
7. Chiarita la inidoneità della documentazione sanitaria prodotta dall'istante a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui alle polizze invocate, non può che pervenirsi al rigetto della domanda in forza del principio, consolidato in giurisprudenza, per cui chi agisce in giudizio per ottenere l'indennizzo per un sinistro rientrante nell'ambito del rischio assicurato deve dimostrare la sussistenza di una polizza valida ed efficacie alla data del sinistro avente ad oggetto il rischio in relazione al quale viene chiesto l'indennizzo e la sussistenza delle condizioni previste in polizza.
Nell'assicurazione contro i danni, infatti, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (tra le tante: Cass. n. 30656/2017 e Cass. n. 1558/2018; nello stesso senso, anche
Cass. n. 7749/2020 e, nel merito, Corte appello Bari, n. 1691/2021,
Tribunale Perugia n. 1055/2021 e Tribunale Milano n.692/2022).
4 Proc. n. 2321/2018 R.G.
Né a tale carenza probatoria avrebbe potuto supplire la richiesta CT
(peraltro evocata dall'attrice in via meramente subordinata), che avrebbe assunto natura inammissibilmente esplorativa.
8. Pertanto, come anticipato, a cagione dell'inidoneità probatoria della documentazione depositata dall'attrice, la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso.
9. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza le stesse vanno poste a carico della parte attrice, e tanto nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 26.001 a € 52.000).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta al pagamento delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Condanna la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta
Controparte_2
, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00
[...]
a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza il 27/05/2025
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