Art. 37. (Contributo di concessione)
Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'articolo 31, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ove dovuto.
Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione degli articoli 5 , 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ; la misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni, nonche' alle loro caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al 50 per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti ((all'entrata in vigore della presente legge)) .
Le regioni possono inoltre prevedere la corresponsione di un contributo ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate dopo il 1 settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore, comunque, a quello previsto per le opere di urbanizzazione; sempreche' tali opere non siano state gia' eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalita' e le garanzie da questo stabilite.
Il potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo comma e' esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti ((all'entrata in vigore della presente legge)) .
Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'articolo 31, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ove dovuto.
Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione degli articoli 5 , 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ; la misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni, nonche' alle loro caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al 50 per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti ((all'entrata in vigore della presente legge)) .
Le regioni possono inoltre prevedere la corresponsione di un contributo ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate dopo il 1 settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore, comunque, a quello previsto per le opere di urbanizzazione; sempreche' tali opere non siano state gia' eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalita' e le garanzie da questo stabilite.
Il potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo comma e' esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti ((all'entrata in vigore della presente legge)) .