Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 321
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza territoriale ufficio emittente

    Il giudice ha accolto il motivo di ricorso relativo all'incompetenza territoriale dell'ufficio finanziario che ha emesso l'avviso di accertamento, ritenendo che dovesse essere l'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto. La Corte ha ritenuto che l'amministrazione non abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza di una responsabilità solidale del ricorrente per la violazione contestata alla società proprietaria dell'apparecchio, tale da giustificare la deroga alla competenza territoriale ordinaria.

  • Altro
    Errata determinazione base imponibile e periodo d'imposta

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo all'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Difetto di legittimazione passiva del ricorrente

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo all'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Erronea determinazione delle sanzioni

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo all'incompetenza territoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 321
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 321
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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