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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Marco Bottino, ha emesso, a seguito di decreto di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 2.10.25 in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 7290/2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Cantarelli Diario e Parte_1 Controparte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Loffredo Controparte_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.6.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe, allegava di aver lavorato dal 18.1.22 fino al 18.3.22, al nero, e dal 18.3.22 al 30.4.24 (data del suo licenziamento) alle dipendenze della resistente, gerente un'attività di ingrosso e distribuzione di carne fresca, con contratto a tempo determinato part-time di 24 ore settimanali dal 18.3.22 al 31.5.22, prorogato e poi trasformato a tempo indeterminato in data 16.5.23 con inquadramento al v° livello del CCNL di categoria con la mansione di carico scarico carni.
Descriveva analiticamente in ricorso lo svolgimento delle mansioni secondo le seguenti cadenze lavorative settimanali: dal lunedì al sabato dalle ore 6,30 alle ore 17,30/18,00, il giovedì dalle 6,30 alle
14,30, nel mese di dicembre dal 6 al 31 tutti i giorni esclusa la domenica dalle 6,30 alle 18,00.
Quanto alla retribuzione allegava di aver ricevuto la somma in contanti settimanale di euro 350,00 per tutto il periodo di lavoro. Allegava di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alle ore di lavoro svolto ed all'inquadramento, così maturando differenze retributive ordinarie, nonché per il lavoro supplementare e per lo straordinario, per 14^ mai avuta per 13^ pagata solo in parte, per indennità di ferie e permessi, avendo goduto di una sola settimana di ferie all'anno.
Allegava il mancato pagamento dei ratei di 13^ e 14^, dei ratei per ferie e permessi maturati e non goduti.
Quanto al procedimento disciplinare che conduceva al suo licenziamento irrogato in data 30.4.24, ne deduceva l'illegittimità in quanto la ditta non adottava alcun codice disciplinare aziendale.
In realtà secondo la prospettazione del ricorrente a causa di giuste rimostranze di carattere economico riguardante la retribuzione, i rapporti tra le parti si deterioravano e veniva intimato al ricorrente di non recarsi più a lavoro in data 2.4.24.
Allegava di aver messo a disposizione la propria prestazione alla società ottenendo in riscontro un messaggio WhatsApp in cui veniva indotto alle dimissioni volontarie.
In ogni caso aveva fornito oralmente le proprie deduzioni in sede disciplinare venendo tuttavia licenziato in data 30.4.24 per assenze ingiustificate.
Tutto ciò premesso ed allegato, adiva questo Tribunale chiedendo:
1. la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato per carenza della giusta causa e per sproporzione e di disporre il pagamento di 36 mensilità, con rinuncia alla reintegra;
2. di condannare la resistente alla somma di euro 35.597,57 per le causali di cui al ricorso attinenti le differenze retributive, euro 3.596,79 a titolo di differenza su TFR ed euro 1.297,59 per indennità di mancato preavviso;
3. di disporre il risarcimento del danno derivante dalla lesione del bene salute dovuta allo straordinario effettuato.
4. vittoria delle spese con attribuzione.
Costituitasi la resistente, preliminarmente eccepiva la nullità per indeterminatezza del ricorso contestava l'esistenza di un periodo di lavoro iniziale al nero.
La resistente contestava l'orario descritto in ricorso allegando che il ricorrente aveva svolto 20 ore di lavoro settimanale.
Allegava che il ricorrente era stato regolarmente pagato per il lavoro svolto.
La resistente esponeva che tra le parti era intercorsa la sottoscrizione di due verbale di conciliazione, in data 9.2.23 e 18.1.24, con cui le parti avevano regolato in modo valido i loro rapporti di dare ed avere, verbale stipulato con l'assistenza dell' Organizzazione Sindacale cisal, nei quali a tacitazione di ogni pretesa il lavoratore aveva ricevuto le somma ivi indicate per le causali analiticamente indicate in ricorso introduttivo tra cui il TFR a saldo e soddisfo per qualsiasi altra prestazione eseguita e/o richiesta relativa al rapporto di lavoro oggetto dei predetti verbali;
che i predetti verbali, sottoscritti in sede sindacale non erano impugnabili, anche per decorso del termine decadenziale.
Quanto al licenziamento la resistente ha allegato che il lavoratore dal 2.4.24 si era assentato ingiustificatamente dal posto di lavoro. In data 9.4.24 la società aveva inviato al ricorrente lettera di contestazione a seguito della quale non avendo ricevuto nessuna deduzione scritta aveva comminato il licenziamento con lettera del 24.4.24 ricevuta dal ricorrente il 30.4.24.
Ha precisato che nei locali aziendali vi è il codice disciplinare.
Sula danno da stress da lavoro correlato parte resistente ha allegato che non era dedotto il danno e la documentazione medica era insufficiente a provarlo.
Tutto ciò premesso, la resistente concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio essendo fallito il tentativo di conciliazione della causa, venivano escussi un teste per parte;
la teste , convivente da 20 anni del ricorrente ha dichiarato che il proprio Tes_1 compagno dal gennaio 2024 aveva avuto problemi di salute a seguito dei quali aveva avanzato pretese per il rispetto dei suoi diritti, che ogni mese il ricorrente doveva retrocedere dalla propria busta paga euro 50,00. Il teste ha dichiarato, in qualità di collega di lavoro del ricorrente che lo stesso da Tes_2 un giorno all'altro non era più presente sui luoghi di lavoro. Ha dichiarato che in azienda vi è affisso il codice disciplinare e che è il fratello di , ma è poco presente Persona_1 Parte_2 in azienda.
All'esito dell'istruttoria, veniva disposta trattazione scritta del procedimento e all'esito del deposito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità insanabile del ricorso, ed invero, dal contenuto complessivo del ricorso è stato possibile evincerne il thema decidendum ed il petitum, consentendo sia al Giudice che alla controparte, di cogliere gli elementi essenziali della vicenda.
Così risolta l'eccezione processuale, passando all'esame dei fatti di causa, era onere del ricorrente provare l'esistenza di periodi lavorativi al nero;
il licenziamento orale del 30.4.24; l'orario di lavoro effettivamente svolto, ai fini della valutazione di sussistenza di un surplus orario a titolo di lavoro supplementare, notturno e straordinario, giustificante la richiesta alla condanna per differenze retributive.
Il ricorso si presenta infondato e va pertanto rigettato. I testi escussi nulla hanno riferito circa le modalità con cui è finito il rapporto di lavoro, non accennando affatto al licenziamento orale, del resto anche le allegazioni di parte ricorrente a riguardo appaiono scarne.
Ed invero il messaggio whatsApp allegato al ricorso proviene da persona diversa dal legale rapp.te e contiene un invito alle dimissioni non un licenziamento orale.
Va dunque rigettata per carenza di allegazione e prova la domanda di illegittimità del licenziamento orale e la conseguente richiesta di condanna risarcitoria patrimoniale.
Va rigettata per carenza di allegazione e di prova anche la domanda al risarcimento del danno biologico, non essendo stato provato il nesso tra le patologie riscontrate al ricorrente e la gravosità delle mansioni cui era adibito.
Quanto alle spettanze economiche rivendicate a titolo di differenze retributive ordinarie e straordinarie riguardanti il periodo di inquadramento fino alle dimissioni, nel costituirsi in giudizio la società ha eccepito e provato l'esistenza di due verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale il 9.2.23 e
18.1.24 tra il lavoratore e la società, nel quale a fronte della corresponsione della somma di denaro ivi contenuta, lo stesso lavoratore rinunciava ad ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto di lavoro
(“retribuzione e differenze retributive , Ferie non godute, festività non godute, lavoro straordinario, gratifica natalizia, ad ogni rivendicazione in ordine alla qualifica ed all'inquadramento, ad ogni rivendicazione in ordine alla risoluzione del rapporto lavorativo, trattamento fine rapporto risarcimento del danno biologico o di danno a qualsiasi titolo eventualmente subito “).
Il verbale di conciliazione appare sottoscritto dal ricorrente, che non ne ha disconosciuto la firma.
Come noto il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi con esso le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni.
La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede protetta, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti.
In particolare, è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei requisiti minimi, ossia: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL. Inoltre, il verbale è sempre impugnabile a norma dell'art. 1346 c.c. per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto, essendo la transazione in questi casi nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Nello specifico, l'art. 2113, comma 1, c.c. sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi. Il comma 2 della stessa norma subordina l'impugnativa delle predette rinunzie e transazioni – che può avvenire con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo – al rispetto del termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione entro il termine stabilito a pena di decadenza ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che, in ragione dell'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale, viene in luce un regime di indisponibilità dei diritti del lavoratore, salvo quelli derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi (del resto ritenuto legittimo da Corte Cost.
n. 77 del 1974).
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti. Vale a dire che il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale
(art. 1425 comma I c.c.), ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt.
1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.
Tanto premesso in termini generali ed in coerente applicazione alla controversia in esame dei principi sopra enunciati, si rileva quanto segue.
Come evidenziato i negozi transattivi sottoscritti non risulta impugnato nel termine decadenziale di sei mesi ex art. 2113 c.c.
Ne discende che la conciliazione raggiunta dalle parti in sede sindacale, in quanto valida ab origine ed inoppugnabile ex art. 2113 c.c., è risultata valida.
Nel caso di specie, nel ricorso il verbale di conciliazione non viene minimamente menzionato e di conseguenza il ricorrente se non nelle conclusioni non ne prospetta alcun vizio di invalidità della conciliazione. L'inciso di cui alle conclusioni si presenta del tutto generico, non riferendo circa presunte pressioni del datore di lavoro o promesse relative al pagamento in contanti della restante somme dovute.
La domanda di condanna alle spettanze economiche riguardanti il periodo coperto dal verbale di conciliazione va quindi ritenuta inammissibile o comunque rigettata stante l'esistenza di un valido verbale di conciliazione intercorso tra le parti. La prova testimoniale stante la genericità delle dichiarazioni rese dai testi non è idonea a fondare un giudizio di condanna relativamente ai periodi al “nero” indicati in ricorso.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese sono compensate tra le parti.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso compensa le spese.
Aversa 13.10.2025 Il Giudice
Dott. Marco Bottino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Marco Bottino, ha emesso, a seguito di decreto di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 2.10.25 in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 7290/2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Cantarelli Diario e Parte_1 Controparte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Loffredo Controparte_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.6.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe, allegava di aver lavorato dal 18.1.22 fino al 18.3.22, al nero, e dal 18.3.22 al 30.4.24 (data del suo licenziamento) alle dipendenze della resistente, gerente un'attività di ingrosso e distribuzione di carne fresca, con contratto a tempo determinato part-time di 24 ore settimanali dal 18.3.22 al 31.5.22, prorogato e poi trasformato a tempo indeterminato in data 16.5.23 con inquadramento al v° livello del CCNL di categoria con la mansione di carico scarico carni.
Descriveva analiticamente in ricorso lo svolgimento delle mansioni secondo le seguenti cadenze lavorative settimanali: dal lunedì al sabato dalle ore 6,30 alle ore 17,30/18,00, il giovedì dalle 6,30 alle
14,30, nel mese di dicembre dal 6 al 31 tutti i giorni esclusa la domenica dalle 6,30 alle 18,00.
Quanto alla retribuzione allegava di aver ricevuto la somma in contanti settimanale di euro 350,00 per tutto il periodo di lavoro. Allegava di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alle ore di lavoro svolto ed all'inquadramento, così maturando differenze retributive ordinarie, nonché per il lavoro supplementare e per lo straordinario, per 14^ mai avuta per 13^ pagata solo in parte, per indennità di ferie e permessi, avendo goduto di una sola settimana di ferie all'anno.
Allegava il mancato pagamento dei ratei di 13^ e 14^, dei ratei per ferie e permessi maturati e non goduti.
Quanto al procedimento disciplinare che conduceva al suo licenziamento irrogato in data 30.4.24, ne deduceva l'illegittimità in quanto la ditta non adottava alcun codice disciplinare aziendale.
In realtà secondo la prospettazione del ricorrente a causa di giuste rimostranze di carattere economico riguardante la retribuzione, i rapporti tra le parti si deterioravano e veniva intimato al ricorrente di non recarsi più a lavoro in data 2.4.24.
Allegava di aver messo a disposizione la propria prestazione alla società ottenendo in riscontro un messaggio WhatsApp in cui veniva indotto alle dimissioni volontarie.
In ogni caso aveva fornito oralmente le proprie deduzioni in sede disciplinare venendo tuttavia licenziato in data 30.4.24 per assenze ingiustificate.
Tutto ciò premesso ed allegato, adiva questo Tribunale chiedendo:
1. la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato per carenza della giusta causa e per sproporzione e di disporre il pagamento di 36 mensilità, con rinuncia alla reintegra;
2. di condannare la resistente alla somma di euro 35.597,57 per le causali di cui al ricorso attinenti le differenze retributive, euro 3.596,79 a titolo di differenza su TFR ed euro 1.297,59 per indennità di mancato preavviso;
3. di disporre il risarcimento del danno derivante dalla lesione del bene salute dovuta allo straordinario effettuato.
4. vittoria delle spese con attribuzione.
Costituitasi la resistente, preliminarmente eccepiva la nullità per indeterminatezza del ricorso contestava l'esistenza di un periodo di lavoro iniziale al nero.
La resistente contestava l'orario descritto in ricorso allegando che il ricorrente aveva svolto 20 ore di lavoro settimanale.
Allegava che il ricorrente era stato regolarmente pagato per il lavoro svolto.
La resistente esponeva che tra le parti era intercorsa la sottoscrizione di due verbale di conciliazione, in data 9.2.23 e 18.1.24, con cui le parti avevano regolato in modo valido i loro rapporti di dare ed avere, verbale stipulato con l'assistenza dell' Organizzazione Sindacale cisal, nei quali a tacitazione di ogni pretesa il lavoratore aveva ricevuto le somma ivi indicate per le causali analiticamente indicate in ricorso introduttivo tra cui il TFR a saldo e soddisfo per qualsiasi altra prestazione eseguita e/o richiesta relativa al rapporto di lavoro oggetto dei predetti verbali;
che i predetti verbali, sottoscritti in sede sindacale non erano impugnabili, anche per decorso del termine decadenziale.
Quanto al licenziamento la resistente ha allegato che il lavoratore dal 2.4.24 si era assentato ingiustificatamente dal posto di lavoro. In data 9.4.24 la società aveva inviato al ricorrente lettera di contestazione a seguito della quale non avendo ricevuto nessuna deduzione scritta aveva comminato il licenziamento con lettera del 24.4.24 ricevuta dal ricorrente il 30.4.24.
Ha precisato che nei locali aziendali vi è il codice disciplinare.
Sula danno da stress da lavoro correlato parte resistente ha allegato che non era dedotto il danno e la documentazione medica era insufficiente a provarlo.
Tutto ciò premesso, la resistente concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio essendo fallito il tentativo di conciliazione della causa, venivano escussi un teste per parte;
la teste , convivente da 20 anni del ricorrente ha dichiarato che il proprio Tes_1 compagno dal gennaio 2024 aveva avuto problemi di salute a seguito dei quali aveva avanzato pretese per il rispetto dei suoi diritti, che ogni mese il ricorrente doveva retrocedere dalla propria busta paga euro 50,00. Il teste ha dichiarato, in qualità di collega di lavoro del ricorrente che lo stesso da Tes_2 un giorno all'altro non era più presente sui luoghi di lavoro. Ha dichiarato che in azienda vi è affisso il codice disciplinare e che è il fratello di , ma è poco presente Persona_1 Parte_2 in azienda.
All'esito dell'istruttoria, veniva disposta trattazione scritta del procedimento e all'esito del deposito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità insanabile del ricorso, ed invero, dal contenuto complessivo del ricorso è stato possibile evincerne il thema decidendum ed il petitum, consentendo sia al Giudice che alla controparte, di cogliere gli elementi essenziali della vicenda.
Così risolta l'eccezione processuale, passando all'esame dei fatti di causa, era onere del ricorrente provare l'esistenza di periodi lavorativi al nero;
il licenziamento orale del 30.4.24; l'orario di lavoro effettivamente svolto, ai fini della valutazione di sussistenza di un surplus orario a titolo di lavoro supplementare, notturno e straordinario, giustificante la richiesta alla condanna per differenze retributive.
Il ricorso si presenta infondato e va pertanto rigettato. I testi escussi nulla hanno riferito circa le modalità con cui è finito il rapporto di lavoro, non accennando affatto al licenziamento orale, del resto anche le allegazioni di parte ricorrente a riguardo appaiono scarne.
Ed invero il messaggio whatsApp allegato al ricorso proviene da persona diversa dal legale rapp.te e contiene un invito alle dimissioni non un licenziamento orale.
Va dunque rigettata per carenza di allegazione e prova la domanda di illegittimità del licenziamento orale e la conseguente richiesta di condanna risarcitoria patrimoniale.
Va rigettata per carenza di allegazione e di prova anche la domanda al risarcimento del danno biologico, non essendo stato provato il nesso tra le patologie riscontrate al ricorrente e la gravosità delle mansioni cui era adibito.
Quanto alle spettanze economiche rivendicate a titolo di differenze retributive ordinarie e straordinarie riguardanti il periodo di inquadramento fino alle dimissioni, nel costituirsi in giudizio la società ha eccepito e provato l'esistenza di due verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale il 9.2.23 e
18.1.24 tra il lavoratore e la società, nel quale a fronte della corresponsione della somma di denaro ivi contenuta, lo stesso lavoratore rinunciava ad ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto di lavoro
(“retribuzione e differenze retributive , Ferie non godute, festività non godute, lavoro straordinario, gratifica natalizia, ad ogni rivendicazione in ordine alla qualifica ed all'inquadramento, ad ogni rivendicazione in ordine alla risoluzione del rapporto lavorativo, trattamento fine rapporto risarcimento del danno biologico o di danno a qualsiasi titolo eventualmente subito “).
Il verbale di conciliazione appare sottoscritto dal ricorrente, che non ne ha disconosciuto la firma.
Come noto il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi con esso le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni.
La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede protetta, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti.
In particolare, è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei requisiti minimi, ossia: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL. Inoltre, il verbale è sempre impugnabile a norma dell'art. 1346 c.c. per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto, essendo la transazione in questi casi nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Nello specifico, l'art. 2113, comma 1, c.c. sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi. Il comma 2 della stessa norma subordina l'impugnativa delle predette rinunzie e transazioni – che può avvenire con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo – al rispetto del termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione entro il termine stabilito a pena di decadenza ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che, in ragione dell'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale, viene in luce un regime di indisponibilità dei diritti del lavoratore, salvo quelli derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi (del resto ritenuto legittimo da Corte Cost.
n. 77 del 1974).
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti. Vale a dire che il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale
(art. 1425 comma I c.c.), ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt.
1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.
Tanto premesso in termini generali ed in coerente applicazione alla controversia in esame dei principi sopra enunciati, si rileva quanto segue.
Come evidenziato i negozi transattivi sottoscritti non risulta impugnato nel termine decadenziale di sei mesi ex art. 2113 c.c.
Ne discende che la conciliazione raggiunta dalle parti in sede sindacale, in quanto valida ab origine ed inoppugnabile ex art. 2113 c.c., è risultata valida.
Nel caso di specie, nel ricorso il verbale di conciliazione non viene minimamente menzionato e di conseguenza il ricorrente se non nelle conclusioni non ne prospetta alcun vizio di invalidità della conciliazione. L'inciso di cui alle conclusioni si presenta del tutto generico, non riferendo circa presunte pressioni del datore di lavoro o promesse relative al pagamento in contanti della restante somme dovute.
La domanda di condanna alle spettanze economiche riguardanti il periodo coperto dal verbale di conciliazione va quindi ritenuta inammissibile o comunque rigettata stante l'esistenza di un valido verbale di conciliazione intercorso tra le parti. La prova testimoniale stante la genericità delle dichiarazioni rese dai testi non è idonea a fondare un giudizio di condanna relativamente ai periodi al “nero” indicati in ricorso.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese sono compensate tra le parti.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso compensa le spese.
Aversa 13.10.2025 Il Giudice
Dott. Marco Bottino