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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 804/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, n. 370/2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Cardosi ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Latina, Viale F. Petrarca n. 39; APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.7.2020 innanzi al Tribunale di Latina Pt_1
deduceva quanto segue - di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze
[...] della società con mansioni promiscue di guardiano, giardiniere e Controparte_1 addetto all'ormeggio, con contratto a tempo pieno di 12 ore lavorative al giorno, inquadrato nel II livello del CCNL 2 Metalmeccanica Industria, nei seguenti periodi: a) 10/06/2011- 31/10/2011; b)14/05/2012-15/10/2012; c) 12/05/2014-31/10/2014; d)05/06/2015-30/10/2015; e)05/05/20106-31/10/2016; f)21/04/2017- 31/10/2017; g) 02/05/2018-31/10/2018; - che nei suddetti periodi aveva lavorato in orario notturno dalle ore 20,00 alle ore 8,00 per sette giorni la settimana senza riposo settimanale, senza la possibilità di godere di ferie e permessi retribuiti;
- che le retribuzioni corrisposte erano sensibilmente inferiori a quanto effettivamente dovuto secondo quanto previsto dal CCNL Metalmeccanica Industria ed ammontavano ad € 75.558,54 come confermato dai conteggi di parte allegati. Tanto premesso chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle “differenze retributive per i rapporti di lavoro subordinato secondo quanto stabilito nel CCNL nella misura di € 75.558,54 o diversa somma ritenuta di giustizia”. Il Tribunale dichiarava nullo il ricorso per difetto della causa petendi e, quindi, delle ragioni giuridiche poste a sostegno della domanda. Nulla disponeva sulle spese stante la contumacia della convenuta Controparte_1
Con ricorso depositato l'1.4.2022, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina. La pur ritualmente intimata, restava contumace. Controparte_1
Con l'atto di appello, censura la decisione del Tribunale per Parte_1
1. violazione dell'art 164, quarto comma, cod. proc. civ. Sostiene l'appellante:
“Nel caso in esame il ricorso, unitamente ai documenti allegati, contiene tutti gli elementi per la precisa identificazione della domanda e per consentire al resistente di apprestare la propria difesa. Era indicato il tipo di attività lavorativa prestata: guardiano, giardiniere e addetto all'ormeggio. Il periodo: a) 10/06/2011-31/10/2011; b)14/05/2012-15/10/2012; c) 12/05/2014- 31/10/2014; d)05/06/2015-30/10/2015; e)05/05/2006- 31/10/2016; f)21/04/2017-31/10/2017; 02/05/2018-31/10/2018. L'orario di lavoro: 12 ore al giorno, in orario notturno dalle ore 20,00 alle ore 8,00 per sette giorni la settimana. Deduceva il di non aver goduto del riposo Parte_1 settimanale, delle ferie e dei permessi retribuiti. Indicava negli allegati conteggi, mese per mese ed anno per anno, la somma percepita e quella dovuta, e quindi il credito vantato per differenza. La somma complessiva dovuta (v. sotto) era pari ad € 160.148,22, quella percepita era pari ad € 84.589,68 e quella ancora dovuta era pari ad € 75.558,50 … Per quanto esposto, atteso che le ragioni della domanda si basano sulla retribuzione ancora dovuta al , quantificata in base alle mansioni Parte_1 espletate, agli orari osservati, ai periodi lavorati e a tutto quanto caratterizzava lo specifico rapporto inter partes, in considerazione del CCNLL depositato in atti , è del tutto infondata l'ipotesi di nullità del ricorso ravvisata d'ufficio dal primo giudicante”; 2. violazione dell'art. 202 – 420 c.p.c. – Mancata ammissione della prova testimoniale articolata. Dichiara l'appellante: “Erroneamente il Tribunale non ammetteva le prove richieste, nonostante le stesse fossero in realtà rilevanti e decisive ai fini del decidere. La testimonianza del e Testimone_1 della sig.ra sui capitoli 1 e 2 della premessa del ricorso Testimone_2 avrebbe potuto confermare i fatti posti alla base del ricorso, ossia l'attività lavorativa svolta dal alle dipendenze della società Pt_1 Controparte_1
(guardiano, giardiniere e addetto all'ormeggio), le ore e i periodi lavorati, la mancata fruizione del riposo settimanale, delle ferie e dei permessi retribuiti da parte del lavoratore. Tali circostanze, ove confermate, avrebbero determinato l'accoglimento della domanda”.
L'appello è fondato. E' noto che “Nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito, il quale, in sede di appello, può trarre elementi di conforto del proprio convincimento positivo circa la sufficienza degli elementi contenuti nel ricorso dal rilievo che essi consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta necessaria per la decisione della controversia”, così ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 7097 del 09/05/2012. Invero, questa Corte, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, esaminate le deduzioni e quanto allegato da parte appellante (v. certificato del centro per l'impiego della provincia di Latina che attesta l'esistenza di diversi rapporti di lavoro alle dipendenze della società convenuta) nel ricorso di primo grado ritiene che la prova per testi articolata già nel detto ricorso e reiterata nel presente grado d'appello ben poteva essere espletata proprio nel giudizio di primo grado e, pertanto, ritenendone la necessità al fine di ritenere o meno la fondatezza di quanto dedotto ed allegato, questo Collegio ne ha disposto l'espletamento in questo grado. Ebbene, i testi escussi hanno affermato quanto segue. : “A.D.R.: non ho avuto rapporti di lavoro con la Testimone_3 CP_1
[...
Ho frequentato tale posto, perché avevo una piccola imbarcazione a titolo di hobby, ho conosciuto la parte appellante, e ciò dal 2010 in poi, presso il porto Badino di Terracina e ivi ho visto lavorare il sig. e l'ho visto lavorare fino a 5 anni fa circa, Pt_1 se non ricordo male. A.D.R.: Posso dire che l'ho visto in più occasioni, io andavo a pescare anche di notte, l'ho visto fare il guardiano notturno, aiutava ad ormeggiare le barche che tornavano al porto e l'ho visto innaffiare le piante poste intorno al porto, con la loro potatura. L'ho visto provvedere anche allo smistamento dell'immondizia. A.D.R.: Per il periodo per cui ho detto, l'ho visto fare le cose poc'anzi descritte ogni anno nei mesi da marzo a ottobre, ossia fine stagione. A.D.R.: Io andavo a pescare o anche con gli amici presso il porto per cui ho detto la mattina o la sera. D'estate non c'erano orari. A.D.R.: Ho visto il lavorare nei mesi più freddi, intendo marzo, aprile Pt_1
e maggio di ogni anno, dalle 20:00 alle 8:00 della mattina seguente, nei mesi da giugno a fine agosto, dalle 18:00 del pomeriggio alle 8:00 della mattina. Dopo il mese di agosto lo vedevo dalle 20:00 alle 8:00 della mattina seguente”. : “A.D.R.: non ho mai avuto rapporti di lavoro con la Testimone_1
Conosco l'appellante da molto tempo, circa 16 anni perché ho una Controparte_1 piccola barchetta che ormeggiava presso il porto Badino dove lui lavorava. A.D.R: Io di solito andavo di pomeriggio, intendo dire le 18:00/18:30 e lo trovavo lì presso il porto e mi intrattenevo con lui circa 10 minuti e poi lo vedevo andare a lavorare e fare in particolare lavori di giardinaggio, guardiania e si occupava anche dell'ormeggio delle barche. A.D.R.: Preciso che io stavo presso il porto anche durante la notte anzi fuori con la barca e quando rientravo vedevo sempre il . Preciso che rientravo verso le 7 Pt_1 circa e sempre trovavo . A.D.R.: L'ho visto presso il porto dal 2015, nei mesi a Pt_1 partire da marzo fino a fine ottobre”. In definitiva, le dichiarazioni rese dai testi come sopra richiamate confermano appieno le deduzioni dell'appellante circa le mansioni da lui svolte e gli orari dallo stesso osservati, quantomeno durante i periodi dallo stesso indicati, nonché quanto emergente dalla certificazione del Centro per l'impiego della Provincia di Latina del 10.7.2019, allegata nel fascicolo di primo grado di parte appellante. Invero, non risulta provato quanto richiesto a titolo di ferie non godute. Circa la somma dovuta all'odierno appellante, occorre precisare che i conteggi dallo stesso allegati appaiono congrui alla luce della parimenti allegata contrattazione collettiva. Attesa, pertanto, la mancata dimostrazione dell'omesso godimento delle ferie negli anni 2012 e 2016, l'importo complessivo dovuto all'appellante è pari a € 74.277,57 (= € 75.556,54 – € 1.280,97). Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, in integrale riforma della gravata sentenza, la va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della complessiva somma di € 74.277,57, oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo. In considerazione della soccombenza, le spese del primo e del presente grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
- in integrale riforma della gravata sentenza, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
74.277,57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese del primo grado, liquidate in complessivi € 5.360,00 e di quelle del presente grado liquidate in complessivi € 4.997,00, oltre per entrambi i gradi spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 3.6.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 804/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, n. 370/2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Cardosi ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Latina, Viale F. Petrarca n. 39; APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.7.2020 innanzi al Tribunale di Latina Pt_1
deduceva quanto segue - di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze
[...] della società con mansioni promiscue di guardiano, giardiniere e Controparte_1 addetto all'ormeggio, con contratto a tempo pieno di 12 ore lavorative al giorno, inquadrato nel II livello del CCNL 2 Metalmeccanica Industria, nei seguenti periodi: a) 10/06/2011- 31/10/2011; b)14/05/2012-15/10/2012; c) 12/05/2014-31/10/2014; d)05/06/2015-30/10/2015; e)05/05/20106-31/10/2016; f)21/04/2017- 31/10/2017; g) 02/05/2018-31/10/2018; - che nei suddetti periodi aveva lavorato in orario notturno dalle ore 20,00 alle ore 8,00 per sette giorni la settimana senza riposo settimanale, senza la possibilità di godere di ferie e permessi retribuiti;
- che le retribuzioni corrisposte erano sensibilmente inferiori a quanto effettivamente dovuto secondo quanto previsto dal CCNL Metalmeccanica Industria ed ammontavano ad € 75.558,54 come confermato dai conteggi di parte allegati. Tanto premesso chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle “differenze retributive per i rapporti di lavoro subordinato secondo quanto stabilito nel CCNL nella misura di € 75.558,54 o diversa somma ritenuta di giustizia”. Il Tribunale dichiarava nullo il ricorso per difetto della causa petendi e, quindi, delle ragioni giuridiche poste a sostegno della domanda. Nulla disponeva sulle spese stante la contumacia della convenuta Controparte_1
Con ricorso depositato l'1.4.2022, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina. La pur ritualmente intimata, restava contumace. Controparte_1
Con l'atto di appello, censura la decisione del Tribunale per Parte_1
1. violazione dell'art 164, quarto comma, cod. proc. civ. Sostiene l'appellante:
“Nel caso in esame il ricorso, unitamente ai documenti allegati, contiene tutti gli elementi per la precisa identificazione della domanda e per consentire al resistente di apprestare la propria difesa. Era indicato il tipo di attività lavorativa prestata: guardiano, giardiniere e addetto all'ormeggio. Il periodo: a) 10/06/2011-31/10/2011; b)14/05/2012-15/10/2012; c) 12/05/2014- 31/10/2014; d)05/06/2015-30/10/2015; e)05/05/2006- 31/10/2016; f)21/04/2017-31/10/2017; 02/05/2018-31/10/2018. L'orario di lavoro: 12 ore al giorno, in orario notturno dalle ore 20,00 alle ore 8,00 per sette giorni la settimana. Deduceva il di non aver goduto del riposo Parte_1 settimanale, delle ferie e dei permessi retribuiti. Indicava negli allegati conteggi, mese per mese ed anno per anno, la somma percepita e quella dovuta, e quindi il credito vantato per differenza. La somma complessiva dovuta (v. sotto) era pari ad € 160.148,22, quella percepita era pari ad € 84.589,68 e quella ancora dovuta era pari ad € 75.558,50 … Per quanto esposto, atteso che le ragioni della domanda si basano sulla retribuzione ancora dovuta al , quantificata in base alle mansioni Parte_1 espletate, agli orari osservati, ai periodi lavorati e a tutto quanto caratterizzava lo specifico rapporto inter partes, in considerazione del CCNLL depositato in atti , è del tutto infondata l'ipotesi di nullità del ricorso ravvisata d'ufficio dal primo giudicante”; 2. violazione dell'art. 202 – 420 c.p.c. – Mancata ammissione della prova testimoniale articolata. Dichiara l'appellante: “Erroneamente il Tribunale non ammetteva le prove richieste, nonostante le stesse fossero in realtà rilevanti e decisive ai fini del decidere. La testimonianza del e Testimone_1 della sig.ra sui capitoli 1 e 2 della premessa del ricorso Testimone_2 avrebbe potuto confermare i fatti posti alla base del ricorso, ossia l'attività lavorativa svolta dal alle dipendenze della società Pt_1 Controparte_1
(guardiano, giardiniere e addetto all'ormeggio), le ore e i periodi lavorati, la mancata fruizione del riposo settimanale, delle ferie e dei permessi retribuiti da parte del lavoratore. Tali circostanze, ove confermate, avrebbero determinato l'accoglimento della domanda”.
L'appello è fondato. E' noto che “Nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito, il quale, in sede di appello, può trarre elementi di conforto del proprio convincimento positivo circa la sufficienza degli elementi contenuti nel ricorso dal rilievo che essi consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta necessaria per la decisione della controversia”, così ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 7097 del 09/05/2012. Invero, questa Corte, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, esaminate le deduzioni e quanto allegato da parte appellante (v. certificato del centro per l'impiego della provincia di Latina che attesta l'esistenza di diversi rapporti di lavoro alle dipendenze della società convenuta) nel ricorso di primo grado ritiene che la prova per testi articolata già nel detto ricorso e reiterata nel presente grado d'appello ben poteva essere espletata proprio nel giudizio di primo grado e, pertanto, ritenendone la necessità al fine di ritenere o meno la fondatezza di quanto dedotto ed allegato, questo Collegio ne ha disposto l'espletamento in questo grado. Ebbene, i testi escussi hanno affermato quanto segue. : “A.D.R.: non ho avuto rapporti di lavoro con la Testimone_3 CP_1
[...
Ho frequentato tale posto, perché avevo una piccola imbarcazione a titolo di hobby, ho conosciuto la parte appellante, e ciò dal 2010 in poi, presso il porto Badino di Terracina e ivi ho visto lavorare il sig. e l'ho visto lavorare fino a 5 anni fa circa, Pt_1 se non ricordo male. A.D.R.: Posso dire che l'ho visto in più occasioni, io andavo a pescare anche di notte, l'ho visto fare il guardiano notturno, aiutava ad ormeggiare le barche che tornavano al porto e l'ho visto innaffiare le piante poste intorno al porto, con la loro potatura. L'ho visto provvedere anche allo smistamento dell'immondizia. A.D.R.: Per il periodo per cui ho detto, l'ho visto fare le cose poc'anzi descritte ogni anno nei mesi da marzo a ottobre, ossia fine stagione. A.D.R.: Io andavo a pescare o anche con gli amici presso il porto per cui ho detto la mattina o la sera. D'estate non c'erano orari. A.D.R.: Ho visto il lavorare nei mesi più freddi, intendo marzo, aprile Pt_1
e maggio di ogni anno, dalle 20:00 alle 8:00 della mattina seguente, nei mesi da giugno a fine agosto, dalle 18:00 del pomeriggio alle 8:00 della mattina. Dopo il mese di agosto lo vedevo dalle 20:00 alle 8:00 della mattina seguente”. : “A.D.R.: non ho mai avuto rapporti di lavoro con la Testimone_1
Conosco l'appellante da molto tempo, circa 16 anni perché ho una Controparte_1 piccola barchetta che ormeggiava presso il porto Badino dove lui lavorava. A.D.R: Io di solito andavo di pomeriggio, intendo dire le 18:00/18:30 e lo trovavo lì presso il porto e mi intrattenevo con lui circa 10 minuti e poi lo vedevo andare a lavorare e fare in particolare lavori di giardinaggio, guardiania e si occupava anche dell'ormeggio delle barche. A.D.R.: Preciso che io stavo presso il porto anche durante la notte anzi fuori con la barca e quando rientravo vedevo sempre il . Preciso che rientravo verso le 7 Pt_1 circa e sempre trovavo . A.D.R.: L'ho visto presso il porto dal 2015, nei mesi a Pt_1 partire da marzo fino a fine ottobre”. In definitiva, le dichiarazioni rese dai testi come sopra richiamate confermano appieno le deduzioni dell'appellante circa le mansioni da lui svolte e gli orari dallo stesso osservati, quantomeno durante i periodi dallo stesso indicati, nonché quanto emergente dalla certificazione del Centro per l'impiego della Provincia di Latina del 10.7.2019, allegata nel fascicolo di primo grado di parte appellante. Invero, non risulta provato quanto richiesto a titolo di ferie non godute. Circa la somma dovuta all'odierno appellante, occorre precisare che i conteggi dallo stesso allegati appaiono congrui alla luce della parimenti allegata contrattazione collettiva. Attesa, pertanto, la mancata dimostrazione dell'omesso godimento delle ferie negli anni 2012 e 2016, l'importo complessivo dovuto all'appellante è pari a € 74.277,57 (= € 75.556,54 – € 1.280,97). Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, in integrale riforma della gravata sentenza, la va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della complessiva somma di € 74.277,57, oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo. In considerazione della soccombenza, le spese del primo e del presente grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
- in integrale riforma della gravata sentenza, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
74.277,57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese del primo grado, liquidate in complessivi € 5.360,00 e di quelle del presente grado liquidate in complessivi € 4.997,00, oltre per entrambi i gradi spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 3.6.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste