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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/12/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
RI NZ, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3313/ 2023 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, Via Torquato Tasso n. 23, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano
Cassibba, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Harald Bonura ed elettivamente pag. 1 domiciliata presso lo studio dell'avv.to Salvatore Chiaramonte in Termini
Imerese, via Falcone e Borsellino n. 23
RESISTENTE
C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Libertà n. 193, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Schifani, che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DI DIRITTO
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 03.10.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229013156366/000 notificata in data 15.09.2023 per l'importo di € 12.540,06
per il mancato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali determinati dall'iscrizione d'ufficio alla CP_1
A sostegno del ricorso eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione quinquennale, la mancanza dell'obbligo contributivo,
pag. 2 l'insussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione alla Controparte_1
ed il mancato svolgimento dell'attività
[...] Parte_2
professionale di geometra sia in forma individuale che in forma societaria.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva la convenuta, CP_1
chiedendo, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della CP_1
nella parte in cui l'azione costituisce un'opposizione agli atti esecutivi, di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso, in fatto e in diritto, statuendone il rigetto ed, ancora, di accertare e dichiarare, per l'effetto, la legittimità e la debenza degli importi indicati nella cartella di pagamento impugnata, con condanna del signor al pagamento degli Parte_3
stessi.
La si costituiva in giudizio, chiedendo preliminarmente di dare atto CP_2
dell'avvenuta notifica in data 11.08.2011 della cartella di pagamento n.
29620110008131444000 e in data 27.09.2016 della cartella n.
29620160007582853000 nonché dell'avvenuta notifica dell'intimazione impugnata in data 15.09.2023 e conseguentemente, accertato che era decorso il termine di prescrizione ultra quinquennale tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione impugnata, disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e degli atti ad essa presupposti.
In data 16.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la pag. 3 causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione, qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per omessa o inesistente notifica delle cartelle prodromiche o per fatti estintivi sopravvenuti, proponibile senza limiti di tempo, per la quale legittimato passivo è l'ente creditore . CP_1
L'odierno opponente nell'eccepire il decorso della prescrizione, ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95 che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge. L'art. 19 comma II Legge
20.10.1982 n. 773, ripreso anche dall'art. 33 comma 2 del Regolamento sulla
Contribuzione stabilisce che la prescrizione dei contributi non decorre sino alla trasmissione della dichiarazione obbligatoria dei redditi, ovvero entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o in ogni caso, sino al momento in cui l'Ente non abbia la possibilità di accertare la corrispondenza del reddito dichiarato, ai sensi dell'art. 17 stessa legge che recita “gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera
raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine CP_1
stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del
reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente
nonché il volume complessivo di affari di cui all'art.11 dichiarato ai fini dell'IVA per il
pag. 4 medesimo anno”.
Dai documenti depositati dalla emerge che negli anni in contestazione CP_1
l'opponente ometteva completamente di comunicare all'Ente previdenziale mediante i cd. Modelli 17, ovvero mediante il Modello Unico, i propri redditi e volumi d'affari professionali, ai sensi dell'art. 17 e 19, comma II, Legge 20
ottobre 1982 n. 773 per cui il termine di prescrizione non è mai cominciato a decorrere ai sensi dell'art. 19, comma II, Legge 20 ottobre 1982 n. 773.
La giurisprudenza della Suprema Corte è in tal senso conforme, in caso di omessa dichiarazione la prescrizione non decorre (cfr. Cassazione civile sez. lav.
06.06.2023 n. 15787; Cassazione sez. lav. del 14.03.2008 n. 7000, Rv. 602494 - 01;
Cassazione sez. lav. 18.12.2008 n. 29664, Rv. 606238 – 01).
Su tale circostanza pur evidenziata dalla nella memoria difensiva CP_1
l'opponente nulla ha dedotto e nulla ha opposto.
L'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione dei crediti indicati nella intimazione di pagamento, quindi, è infondata e va rigettata.
Nel merito il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente appare necessario inquadrare il contesto normativo del caso in questione.
Va premesso, al riguardo, che dall'1.1.2003, per effetto dell'art. 5 dello Statuto
della (pubblicato in G.U.R.I. n. 81 del 7.4.2003), “sono obbligatoriamente CP_1
pag. 5 iscritti alla i geometri e i geometri laureati iscritti all'Albo Professionale dei CP_1
geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera
professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo
salva prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite
dal Consiglio di amministrazione”.
Dette modalità sono state fissate con delibera n. 2 del 23.1.2003 (pubblicata in
G.U.R.I. n. 85 dell'11.4.2003), che – per quanto qui interessa – prevede che “le
modalità idonee a fornire la prova contraria per l'esercizio della libera professione ai
sensi dell'art. 5 dello Statuto” sono costituite dall'“invio, anno per anno, da parte
dell'interessato della dichiarazione fiscale autocertificata attestante la mancata denuncia
di redditi aventi natura professionale entro 30 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo in ogni caso il potere della di CP_1
effettuare gli opportuni controlli. Il mancato invio della suddetta dichiarazione entro i
termini indicati comporterà l'automatica iscrizione alla per l'anno di CP_1
competenza.”
Da quanto precede, risulta che il ricorrente avrebbe potuto beneficiare dell'esenzione dalla contribuzione obbligatoria alla condizione di presentare la dichiarazione menzionata nei termini previsti dalla citata delibera. Tale onere non è stato assolto non risultando versate in atti le relative certificazioni.
Pertanto, questo sarebbe sufficiente per rigettare il ricorso, nessuno potendo pag. 6 assumere a propria scusante l'ignoranza di un obbligo normativo, salvo il caso d'ignoranza inevitabile (arg. ex Corte cost. n. 364 del 1988).
E' giusto il caso di precisare che contrari argomenti non potrebbero trarsi dalla circostanza che, così concludendo, si finirebbe col gravare la contribuzione previdenziale su un soggetto che non ha concretamente prodotto redditi ad essa assoggettabili: come statuito dalla Corte di legittimità già nel vigore del precedente ordinamento, nel quadro solidaristico può assumere rilievo il solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale, connesso all'iscrizione nel relativo albo (Cass. n. 12668 del 2003; n. 14432/2004).
Inoltre, la Corte di legittimità ha affermato il principio di diritto per il quale “in
tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini della obbligatorietà della iscrizione alla
cassa geometri e del pagamento della contribuzione minima è Controparte_1
condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta cassa, l'iscrizione
all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della
professione e la mancata produzione di reddito - avendo il predetto regolamento definito
il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995,
che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo
termine degli enti” (cfr. Cass. 4568/2021).
Il ricorrente è stato iscritto all'albo professionale dei geometri di Palermo dal
04.11.1980 al 31.12.2018 e alla nel periodo oggetto dell'accertamento ed CP_1
pag. 7 era suo onere dimostrare di non avere esercitato la professione nemmeno occasionalmente.
Di nessun rilievo è la circostanza dedotta dal ricorrente relativa allo svolgimento di attività di piccolo imprenditore fino al 1993 (anno in cui veniva dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Palermo) e di impiegato di soggetti vari, circostanze che escluderebbero l'esercizio da parte sua dell'attività
di geometra.
Le richieste della si riferiscono ad attività ulteriore che non è CP_1
incompatibile con lo svolgimento dell'attività professionale e nel caso di specie di quella di geometra ed in particolare al collegamento tra il patrimonio di conoscenze che derivano dall'abilitazione professionale e l'incarico amministrativo, secondo un criterio oggettivo che dipende dalle attività
previste da statuto.
Si osserva che la giurisprudenza più recente della Suprema Corte, con orientamento univoco e pacifico (vedi n. 34276/2025 e le ulteriori: nn.
17823/2023; 15840/2023; 28188/2022; 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022;
35481/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021;
23633/2021), ha precisato e ribadito che anche la mera iscrizione ad altra gestione non può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla CP_1
pag. 8 è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione ad una assicurazione generale, tanto più quando vi è l'iscrizione all'Albo.
La S.C. ha affermato il principio secondo cui “in tema di Controparte_1
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della
[...]
contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale,
essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la
mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad
altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della
previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle
norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile
derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti
all'albo” (Cass. 28188/2022).
Pertanto, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica CP_1
natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini del pagamento della contribuzione minima (cfr. Cass. 28188/2022).
Di conseguenza, l'iscrizione alla non è automatica per ogni iscritto CP_1
pag. 9 all'albo professionale e dall'obbligo di iscrizione alla previsto dallo CP_1
Statuto con disposizione legittima deriva l'applicazione delle norme regolamentari, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. Ed
invero, l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla solo nei limiti delle CP_1
condizioni fissate dalla stessa, potendo in tal modo la effettuare i controlli CP_1
opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Come statuito dal Tribunale di Termini Imerese in una analoga fattispecie “la
mancata produzione di un reddito professionale ad opera dell'attore non è circostanza di
per sé idonea a fare venire meno l'obbligazione contributiva per l'anno in contestazione;
e ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo, come statuito dalla Corte di legittimità,
nel quadro solidaristico assume rilievo il solo elemento oggettivo del potenziale esercizio
dell'attività professionale, connesso all'iscrizione nel relativo albo (Cass. n. 12668 del
2003; n. 14432 del 2004); inoltre, per pacifica e risalente giurisprudenza, al fine di
stabilire se i redditi prodotti dall'attività di un libero professionista siano qualificabili
come redditi professionali soggetti alla contribuzione alla Cassa previdenziale di
categoria, il concetto di esercizio della professione deve essere interpretato in senso
ampio, includendo anche attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino un
nesso con quella strettamente intesa. Sicché, non rileva la mera allegazione di ricoprire
pag. 10 la veste di socio unico di una società, operante in un settore non riconducibile
all'attività tipica del geometra, ove a supporto non siano indicate circostanze che
provino l'assenza del suddetto nesso, così come sopra specificato” (Sentenza Tribunale
di Termini Imerese n. 125/2019 del 05.03.2019).
Ritenuta condivisibile la predetta soluzione ermeneutica osserva il giudicante che tale prova che non è stata data dal ricorrente. Nessuna prova è stata data in applicazione della citata giurisprudenza che l'attività svolta dal ricorrente non era riconducibile all'attività tipica del geometra e relativamente all'assenza del nesso sopra specificato. L'attività di piccolo imprenditore edile non è
incompatibile con lo svolgimento dell'attività professionale e nel caso di specie di quella di geometra.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della convenuta. CP_1
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra ricorrente e attese le difese dalla stessa spiegate, CP_2
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
pag. 11 - rigetta il ricorso proposto da;
Parte_3
- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla
[...]
che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre Controparte_3
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite tra ricorrente e CP_2
Così deciso in Termini Imerese il 28 novembre 2025.
Il Giudice
RI NZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa RI NZ, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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