CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 635/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 23.7.2025 da
, nata in [...] in data [...], res. LE (MN) piazza Marconi 13/B, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Goldoni del Foro di Mantova presso lo studio della quale ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nato a [...] in data [...], res. Desenzano del Garda (BS), Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Sanna del Foro di Verona presso il cui studio ha eletto domicilio appellato con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 323/2025 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 24.1.2025 e pronunciata nella causa iscritta al R. G. n. 3282/2019 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER L'APPELLANTE E L'APPELLATO:
1. Figlia minore: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...]_1 del Garda, il 23 novembre 2016, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra e Parte_1 disporre che il diritto di visita del padre si svolga secondo le modalità già in essere, come stabilite nella sentenza di primo grado.
2. Mantenimento ordinario della figlia: porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia Parte_1
, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi in via anticipata entro il Persona_1 giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla madre (IBAN n° IT
1 n. 635/2025 RG
76J 030 623421 000000 2629128). Tale importo sarà dovuto a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
3. Spese straordinarie per la figlia: le spese straordinarie relative alla figlia (mediche, Persona_1 scolastiche, sportive, ludico-ricreative) saranno a carico del padre, sig. nella misura del 70% CP_1
e a carico della madre, sig.ra per il restante 30%. Fanno eccezione le spese relative alla scuola Pt_1 di (tasse, rette, libri di testo, materiale didattico obbligatorio, gite scolastiche), che saranno Per_1 interamente a carico del padre. Per l'individuazione, la concertazione e le modalità di rimborso di tali spese, le parti faranno riferimento al "protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli" del Tribunale di Brescia.
4. Assegno Unico Universale: L'Assegno Unico Universale per la figlia sarà percepito per Persona_1
l'intero dalla madre, sig.ra . Il sig. rinuncia espressamente e sin d'ora Parte_1 Controparte_1
a qualsiasi azione di ripetizione delle somme già percepite o che saranno percepite a tale titolo dalla madre.
5. Arretrati: Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma una Controparte_1 Parte_1 tantum di euro 6.000,00 (seimila/00), a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa relativa agli arretrati del contributo di mantenimento per la stessa e per la figlia minore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e maturati fino a tale data, sul conto corrente IBAN n° IT 76J 030 623421 000000 2629128. 6. Spese legali primo grado: La sig.ra è liberata dall'obbligo di pagamento delle spese Parte_1 legali liquidate dal Tribunale di Brescia con la sentenza di primo grado, pari a € 7.169,76, in favore del sig. il quale vi rinuncia espressamente. CP_1
7. Rinuncia al rimborso delle spese straordinarie pregresse: Il sig. rinuncia a Controparte_1 pretendere dalla sig.ra il rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie da lui Parte_1 sostenute e documentate nel corso del giudizio di primo grado.
8. Rinunce reciproche e definizione rapporti pregressi: Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione connessa al rapporto matrimoniale e alla sua crisi. In particolare, la sig.ra rinuncia ad ogni pretesa creditoria vantata a titolo di Parte_1 contributo per il proprio mantenimento per il periodo dal 19 luglio 2019 al 1° aprile 2020, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia, interessi, rivalutazione e spese, anche straordinarie, per qualunque titolo e/o ragione maturata fino alla sottoscrizione del presente accordo.
9. Autonomia economica: Le parti si dichiarano reciprocamente autonome sotto il profilo economico e patrimoniale, rinunciando a qualsiasi futura pretesa di mantenimento l'una nei confronti dell'altra.
10. Le spese del presente grado di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
11. Rinuncia della domanda risarcitoria: La sig.ra rinuncia espressamente a ogni Parte_1 domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, connessi o conseguenti al riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al marito, come statuito nella sentenza di primo grado.
12. Divorzio congiunto: Le parti si impegnano a depositare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo transattivo, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni qui pattuite.
2 n. 635/2025 RG
13. Consenso all'espatrio: Il sig. presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio del Controparte_1 passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore , Per_1 autorizzando la madre al compimento delle relative pratiche amministrative.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE: stante l'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, essendo intervenuto accordo transattivo con la controparte, consacrato nella depositata sentenza di divorzio a domanda congiunta, si chiede dichiararsi non luogo a provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 6.3.2019 adiva il Tribunale di Brescia chiedendo disporsi Controparte_1 la separazione personale con dichiarazione di addebito a carico dalla moglie Parte_1
l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé e con Persona_1 frequentazione materna secondo un calendario da concordarsi con i Servizi Sociali e assegnazione alla della casa coniugale. Nulla chiedeva in punto mantenimento della figlia, se non la suddivisione Pt_1 al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 4.7.2019 si costituiva la sig.ra la quale, nell'aderire alla Pt_1 domanda di separazione, formulava domanda di addebito a carico del marito, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia (a condizione che il avesse intrapreso un percorso di supporto alla CP_1 genitorialità) o, in via subordinata, l'affidamento esclusivo a sé, con visite padre-figlia come da ordine di protezione e un contributo al mantenimento per la figlia a carico del marito pari a 1.000 euro al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie;
chiedeva anche un contributo al proprio mantenimento pari a 1.000 euro al mese sino alla conclusione da parte del corso da estetista e al reperimento di un'attività lavorativa.
Con ordinanza depositata in data 19.7.2019 il Presidente in via temporanea e urgente così disponeva:
“autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo del reciproco rispetto;
affida la figlia in via provvisoria ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere la minore in forma protetta secondo la calendarizzazione e le modalità individuate dai Servizi Sociali di LE (luogo di attuale residenza della minore) sino all'avvio delle operazioni peritali, i quali segnaleranno tempestivamente al Giudice eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la corresponsione di un assegno mensile di Euro 600,00 oltre al versamento di un assegno mensile di Euro 500,00 per il mantenimento della figlia minore, da versarsi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese, oltre rivalutazione Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale;
nomina quale CTU la dott.ssa […]”. Persona_2
Il 21.10.2020 veniva depositato l'elaborato peritale nel quale così si concludeva “in via provvisoria e con il monitoraggio e supporto da parte dei servizi del territorio, si ritiene possa essere considerata la soluzione dell'affido condiviso, con domicilio prevalente della minore presso l'abitazione materna” fermo restando che, in caso di prosecuzione delle dinamiche disfunzionali di coppia, “potrebbe risultare necessario prendere in considerazione la messa in atto di altri interventi di ordine autoritativo, per lo
3 n. 635/2025 RG
meno come tentativo di ridurre il danno evolutivo a carico della minore, verso una forma di affidamento ai servizi territorialmente competenti”.
Nel corso dell'udienza tenutasi in data 29.10.2020 il Giudice, rilevato che la convivenza della sig.ra con un nuovo compagno poteva ritenersi iniziata nel marzo 2020, revocava l'assegno di Pt_1 mantenimento in favore della stessa con decorrenza dall'1.4.2020.
Con ordinanza depositata in data 7.6.2021, rigettate le istanze istruttorie, il Giudice, stante l'incapacità delle parti di concordare un adeguato calendario delle visite paterne, disponeva: “il padre terrà con sé
ogni mercoledì dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con riaccompagnamento a scuola Persona_1 il venerdì mattina;
a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato sino alle ore 21 della domenica;
durante il periodo natalizio, fino a sei giorni comprensivi del Natale o del Capodanno;
durante il periodo Pasquale, fino a tre giorni, comprensivi del giorno di Pasqua o di quello di Pasquetta sempre col principio dell'alternanza; durante il periodo estivo, fino a due settimane, anche non consecutive nei mesi di luglio-agosto”, prevedendo al contempo la prosecuzione delle attività di monitoraggio dei Servizi Sociali.
Con relazione depositata in data 16.5.2024 i Servizi Sociali davano atto del fatto che il non CP_1 aveva voluto partecipare agli incontri e risultava cancellato per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Montichiari dal 30.8.2023.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 323/2025 pubblicata in data 24.1.2025, così provvedeva:
1. pronuncia la separazione personale di (c.f. e Controparte_1 C.F._1 Parte_1
(c.f. ), con addebito a carico del ricorrente;
C.F._2
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla resistente;
4. conferma l'affido condiviso della minore (n. 23/11/2016) ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto previsto in parte motiva sub § 5;
6. dispone che i Servizi sociali del Comune di LE (MN), luogo di residenza della minore, provvedano a attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata massima di un anno con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per la minore alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia;
7. dispone che, con decorrenza dalla data della presente sentenza, il ricorrente contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
4 n. 635/2025 RG
8. rigetta la domanda di mantenimento in favore della resistente confermando l'ordinanza resa in data 29/10/2020;
9. compensa le spese di lite in ragione di 1/3 ponendo i residui 2/3 a carico della resistente che si liquidano in complessivi € 5.994,00 (di cui € 1.418,00 per la fase di studio;
€ 944,00 per la fase introduttiva;
€ 1.246,00 per la fase istruttoria;
€ 2.386,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva, cpa e accessori di legge;
10. pone le spese di ctu, liquidate con decreto del 29/1/2021, a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno;
11. invita le parti ad attivare un percorso di coordinazione genitoriale. Osservava:
. i coniugi vivevano separati dal 9.7.2019, data di comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale, ed erano concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale sicché doveva essere pronunciata la separazione giudiziale delle parti;
. con riferimento alle condotte ascritte al le stesse potevano ritenersi provate sulle base di tre CP_1 elementi: 1) i referti medici risalenti al 5.1.2019 con diagnosi di “percosse multiple con multiple contusioni agli arti” e prognosi di giorni 15 s.c.; 2) l'ordine di protezione adottato nei confronti del ancorché su accordo di parte, in data 14.2.2019 e 3) la sentenza penale di condanna alla pena CP_1 finale di 1 anno e 8 mesi depositata in data 5.7.2024 che, ancorché non definitiva, costituiva elemento di valutazione apprezzabile in sede civile;
alla luce di tali considerazioni la domanda di addebito della separazione al doveva essere accolta;
CP_1
. la domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del sig. doveva essere CP_1 rigettata: dalla CTU era emerso che la relazione padre-figlia appariva connotata da “fiducia, vicinanza, attenzione condivisa e comunicazione. La minore appare legata affettivamente al padre” - v. pag. 37 CTU -, tanto che il CTU aveva concluso ritenendo attuabile l'affidamento condiviso, sia pure temperato dalla mediazione dei Servizi Sociali;
la stessa sentita dai Servizi Sociali, aveva dato atto del fatto Pt_1 che la figlia “va volentieri dal papà [il quale] la tiene a dormire sia il mercoledì che il giovedì […] manda tutti i mesi € 250,00 e paga la scuola privata” - v. relazione 17.5.2024 -;
. quanto all'affidamento della minore, nel corso del giudizio era emerso che la madre: “si occupa della piccola in modo amorevole e appare attenta ai bisogni della bambina […] mostra uno Persona_1 stile relazionale amorevole e al contempo autorevole, apparendo capace di dare dei limiti contenitivi alla minore, fungendo da funzione di guida e protettiva” – v. pag. 51 CTU -; in capo alla stessa erano tuttavia emerse anche alcune criticità avendo la stessa mostrato “una tendenza ad agire in relazione alle scelte inerenti la minore in modo autoreferenziale, oltre a mostrare una certa inclinazione ad agire con una certa impulsività, facendosi guidare da aspetti di bisogno personale […]” – v. pag. 53 CTU -. Quanto al padre, “si relaziona a in modo affettuoso e adeguato all'età della minore. A fronte di un Persona_1 atteggiamento caldo e affettivo nei confronti della piccola egli è apparso in grado di svolgere anche una funzione supportiva e rassicurante”; in capo allo stesso erano tuttavia emerse anche alcune criticità: (“mostra la tendenza a reagire con una certa impulsività e ad irrigidirsi a fronte di situazioni che percepisce a lui ostili e non in linea con le sue aspettative […] appare possibile osservare, in talune circostanze, un suo irrigidirsi su posizioni di principio e la tendenza ad esprimere oppositività che non favoriscono e sostengono una relazione genitoriale collaborativa […] difficoltà a decentrarsi dalla propria prospettiva per assumere quella della minore” – v. pag. 54 CTU -); era inoltre evidente, anche
5 n. 635/2025 RG
alla luce del lungo monitoraggio condotto dai Servizi Sociali, l'elevata conflittualità della coppia, incapace di assumere decisioni condivise nell'interesse superiore della figlia (“la coppia genitoriale fatica a parlare di senza mettersi in posizioni prevaricanti che non fanno altro che accentuare Per_1 la situazione di conflittualità senza mettere al centro la figlia” – v. relazione 17.5.2024 -); ciononostante la CTU aveva ritenuto attuabile l'affidamento condiviso, sia pure col supporto dei Servizi Sociali e pertanto, non sussistendo elementi tali da far ritenere pregiudizievole per la minore tale modulo di affidamento, si confermava l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre;
. stante la perdurante conflittualità di coppia, doveva essere disposta la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali;
. il padre avrebbe potuto vedere la figlia tutti i mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola /dal centro estivo con pernotto e riaccompagnamento a scuola / al centro estivo il venerdì mattina, fine settimana alternati dalle 9:00 del sabato alle 21:00 della domenica (con permanenza della figlia presso il padre anche il venerdì nelle settimane che si sarebbero concluse con il fine settimana di spettanza materna), 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e pasquali, con alternanza dei periodi dal 25.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1, nonché della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, di tutte le altre festività civili e religiose e del giorno del compleanno della minore;
. considerato il regime di affidamento e di collocamento della minore, nonché l'ampio diritto di visita paterno e stante l'opacità reddituale delle parti1, rispetto all'ordinanza presidenziale depositata in data
19.7.2019 che aveva posto a carico del un contributo di mantenimento della figlia di 500 euro CP_1 mensili a fronte di incontri padre-figlia in modalità protetta, attualmente le frequentazioni padre – figlia erano molto più ampie, tanto da configurare un collocamento di fatto paritario;
per converso erano aumentate le esigenze della minore che all'epoca dei provvedimenti provvisori aveva meno di tre anni mentre ora ne aveva compiuti 8; da tali considerazioni discendeva che poteva essere accolta la richiesta del di rideterminare in 250 euro mensili il contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie;
. la domanda di riconoscimento in favore della di un assegno di mantenimento doveva essere Pt_1 rigettata in quanto nel corso del giudizio era stato provato che la stessa aveva instaurato una stabile convivenza more uxorio con il compagno (unione dalla quale era nata una figlia nel 2020), di talché non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per riconoscere un contributo in suo favore;
doveva quindi essere confermata la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della con decorrenza Pt_1 dall'1.4.2020;
. stante l'esito complessivo della lite, le spese di giudizio dovevano essere compensate per 1/3 ponendo i residui 2/3 a carico della sig.ra Pt_1
. quanto alle spese relative alla CTU, le stesse dovevano essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna;
1 Quanto al dipendente della Elettrotubi S.R.L., dalle buste paga emergeva uno stipendio mensile netto pari a circa CP_1 1.400 euro, sebbene la avesse allegato un elevato tenore di vita in costanza di matrimonio e la riconducibilità al Pt_1 di una serie di società estere fittiziamente intestate a terzi (circostanze rimaste, tuttavia, indimostrate); per converso, CP_1 dall'ultima relazione dei Servizi Sociali era emerso che la “ha reperito un'attività lavorativa a Desenzano del Garda Pt_1 come estetista e lavora dalle 11:00 alle 19:30 circa” (v. relazione 17.5.2024) senza tuttavia che fossero stati resi noti i redditi dalla stessa percepiti. Non risultavano esborsi ed era pacifico che avesse intrapreso da marzo 2020 una stabile convivenza con il sig. dal quale aveva anche avuto una figlia. CP_2 6 n. 635/2025 RG
Avverso tale sentenza pubblicata il 24.1.2025 la sig.ra con ricorso depositato in data 23.7.2025, Pt_1 proponeva appello chiedendo affidarsi la figlia in via esclusiva a sé, stabilirsi a carico del un CP_1 contributo al mantenimento della figlia di 1.000 euro mensili o della misura ritenuta congrua (in misura comunque non inferiore a 700 euro mensili), oltre al 70% delle spese straordinarie;
chiedeva un contributo al proprio mantenimento di 300 euro mensili, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e in via istruttoria chiedeva disporsi CTU volta ad accertare le capacità economiche, reddituali e patrimoniali delle parti e acquisirsi i certificati penale e dei carichi pendenti del nonché i CP_1 fascicoli penali rubricati a suo nome innanzi alle Procure della Repubblica di Brescia, Mantova e Roma.
In data 29.10.2025 si costituiva in giudizio il rappresentando che con l'appellante il 27.10.2025 CP_1 era stato raggiunto un accordo transattivo chiedendo, in parziale riforma dell'appellata sentenza, disporsi in conformità alle conclusioni congiunte delle parti.
In data 4.12.2025 il richiamato l'accordo di cui alla comparsa raggiunto dalle parti, depositava CP_1 la sentenza di divorzio nelle more emessa dal Tribunale di Brescia.
In data 9.12.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza del 16.12.2025 le parti confermavano il raggiunto accordo transattivo e chiedevano disporsi in conformità alle conclusioni concordate. La Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti nel presente grado di giudizio hanno concluso conformemente chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte disponga quanto segue:
1. Figlia minore: Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...]_1 del Garda, il 23 novembre 2016, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra e Parte_1 disporre che il diritto di visita del padre si svolga secondo le modalità già in essere, come stabilite nella sentenza di primo grado.
2. Mantenimento ordinario della figlia: porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia Parte_1
, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi in via anticipata entro il Persona_1 giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla madre (IBAN n° IT 76J 030 623421 000000 2629128). Tale importo sarà dovuto a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo del 27.10.2025 e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
3. Spese straordinarie per la figlia: le spese straordinarie relative alla figlia (mediche, Persona_1 scolastiche, sportive, ludico-ricreative) saranno a carico del padre, sig. nella misura del 70% CP_1
e a carico della madre, sig.ra per il restante 30%. Fanno eccezione le spese relative alla scuola Pt_1 di (tasse, rette, libri di testo, materiale didattico obbligatorio, gite scolastiche), che saranno Per_1 interamente a carico del padre. Per l'individuazione, la concertazione e le modalità di rimborso di tali spese, le parti faranno riferimento al "protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli" del Tribunale di Brescia.
7 n. 635/2025 RG
4. Assegno Unico Universale: L'Assegno Unico Universale per la figlia sarà percepito per Persona_1
l'intero dalla madre, sig.ra . Il sig. rinuncia espressamente e sin d'ora Parte_1 Controparte_1
a qualsiasi azione di ripetizione delle somme già percepite o che saranno percepite a tale titolo dalla madre.
5. Arretrati: Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma una Controparte_1 Parte_1 tantum di euro 6.000,00 (seimila/00), a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa relativa agli arretrati del contributo di mantenimento per la stessa e per la figlia minore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo del 27.10.2025 e maturati fino a tale data, sul conto corrente IBAN n° IT 76J 030 623421 000000 2629128.
6. Spese legali primo grado: La sig.ra è liberata dall'obbligo di pagamento delle spese Parte_1 legali liquidate dal Tribunale di Brescia con la sentenza di primo grado, pari a € 7.169,76, in favore del sig. il quale vi rinuncia espressamente. CP_1
7. Rinuncia al rimborso delle spese straordinarie pregresse: Il sig. rinuncia a Controparte_1 pretendere dalla sig.ra il rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie da lui Parte_1 sostenute e documentate nel corso del giudizio di primo grado.
8. Rinunce reciproche e definizione rapporti pregressi: Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione connessa al rapporto matrimoniale e alla sua crisi. In particolare, la sig.ra rinuncia ad ogni pretesa creditoria vantata a titolo di Parte_1 contributo per il proprio mantenimento per il periodo dal 19 luglio 2019 al 1° aprile 2020, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia, interessi, rivalutazione e spese, anche straordinarie, per qualunque titolo e/o ragione maturata fino alla sottoscrizione del presente accordo.
9. Autonomia economica: Le parti si dichiarano reciprocamente autonome sotto il profilo economico e patrimoniale, rinunciando a qualsiasi futura pretesa di mantenimento l'una nei confronti dell'altra.
10. Le spese del presente grado di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
11. Rinuncia della domanda risarcitoria: La sig.ra rinuncia espressamente a ogni Parte_1 domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, connessi o conseguenti al riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al marito, come statuito nella sentenza di primo grado.
12. Divorzio congiunto: Le parti si impegnano a depositare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo transattivo, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni qui pattuite.
13. Consenso all'espatrio: Il sig. presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio del Controparte_1 passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore , Per_1 autorizzando la madre al compimento delle relative pratiche amministrative. La Corte, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e rilevato che lo stesso risulta corrispondente all'interesse della minore recepisce tale accordo e disciplina la separazione in modo Persona_3 conforme, a modifica della sentenza impugnata.
P.Q.M.
8 n. 635/2025 RG
La Corte di Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 323/2025 pubblicata in data 24.1.2025, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, in riforma della sentenza impugnata così decide a recepimento dell'accordo tra le parti raggiunto:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...], il 23 Persona_1 novembre 2016, con collocamento prevalente presso la madre sig.ra . Parte_1
- conferma il diritto di visita del padre disposto nella sentenza n. 323/2025 del Tribunale di Bergamo.
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento ordinario della figlia , la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), Persona_1 da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla madre (IBAN n° IT 76J 030 623421 000000 2629128). Tale importo sarà dovuto a decorrere dal novembre 2025 e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
- le spese straordinarie relative alla figlia (mediche, scolastiche, sportive, ludico-ricreative) Persona_1 saranno a carico del sig. nella misura del 70% e a carico della sig.ra per il restante CP_1 Pt_1
30%. Fanno eccezione le spese relative alla scuola di (tasse, rette, libri di testo, materiale didattico Per_1 obbligatorio, gite scolastiche) che saranno interamente a carico del padre. Per l'individuazione, la concertazione e le modalità di rimborso di tali spese, le parti faranno riferimento al "protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli" del Tribunale di Brescia.
- l'Assegno Unico Universale per la figlia sarà percepito per l'intero dalla sig.ra Persona_1 Pt_1
Il sig. rinuncia espressamente a qualsiasi azione di ripetizione delle somme già
[...] Controparte_1 percepite o che saranno percepite a tale titolo dalla madre.
- si impegna a versare alla sig.ra la somma una tantum di euro 6.000,00 Controparte_1 Parte_1
(seimila/00), a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa relativa agli arretrati del contributo di mantenimento per la stessa e per la figlia minore sul conto corrente IBAN n° IT 76J 030 623421 000000 2629128.
- la sig.ra è liberata dall'obbligo di pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale Parte_1 di Brescia con la sentenza di primo grado, pari a € 7.169,76, in favore del sig. il quale vi CP_1 rinuncia espressamente.
- rinuncia a pretendere dalla sig.ra il rimborso della quota del 50% delle Controparte_1 Parte_1 spese straordinarie da lui sostenute e documentate nel corso del giudizio di primo grado.
- Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione connessa al rapporto matrimoniale e alla sua crisi. In particolare la sig.ra rinuncia ad ogni Parte_1 pretesa creditoria vantata a titolo di contributo per il proprio mantenimento per il periodo dal 19 luglio 2019 al 1° aprile 2020, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia, interessi, rivalutazione e spese, anche straordinarie, per qualunque titolo e/o ragione maturata fino alla sottoscrizione dell'accordo.
- le parti si dichiarano reciprocamente autonome sotto il profilo economico e patrimoniale, rinunciando a qualsiasi futura pretesa di mantenimento l'una nei confronti dell'altra.
- spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
9 n. 635/2025 RG
- rinuncia espressamente a ogni domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, connessi o conseguenti al riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al marito, come statuito nella sentenza di primo grado.
- presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento Controparte_1 valido per l'espatrio in favore della figlia minore , autorizzando la madre al compimento delle Per_1 relative pratiche amministrative.
Brescia, 16.12.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 23.7.2025 da
, nata in [...] in data [...], res. LE (MN) piazza Marconi 13/B, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Goldoni del Foro di Mantova presso lo studio della quale ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nato a [...] in data [...], res. Desenzano del Garda (BS), Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Sanna del Foro di Verona presso il cui studio ha eletto domicilio appellato con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 323/2025 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 24.1.2025 e pronunciata nella causa iscritta al R. G. n. 3282/2019 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER L'APPELLANTE E L'APPELLATO:
1. Figlia minore: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...]_1 del Garda, il 23 novembre 2016, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra e Parte_1 disporre che il diritto di visita del padre si svolga secondo le modalità già in essere, come stabilite nella sentenza di primo grado.
2. Mantenimento ordinario della figlia: porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia Parte_1
, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi in via anticipata entro il Persona_1 giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla madre (IBAN n° IT
1 n. 635/2025 RG
76J 030 623421 000000 2629128). Tale importo sarà dovuto a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
3. Spese straordinarie per la figlia: le spese straordinarie relative alla figlia (mediche, Persona_1 scolastiche, sportive, ludico-ricreative) saranno a carico del padre, sig. nella misura del 70% CP_1
e a carico della madre, sig.ra per il restante 30%. Fanno eccezione le spese relative alla scuola Pt_1 di (tasse, rette, libri di testo, materiale didattico obbligatorio, gite scolastiche), che saranno Per_1 interamente a carico del padre. Per l'individuazione, la concertazione e le modalità di rimborso di tali spese, le parti faranno riferimento al "protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli" del Tribunale di Brescia.
4. Assegno Unico Universale: L'Assegno Unico Universale per la figlia sarà percepito per Persona_1
l'intero dalla madre, sig.ra . Il sig. rinuncia espressamente e sin d'ora Parte_1 Controparte_1
a qualsiasi azione di ripetizione delle somme già percepite o che saranno percepite a tale titolo dalla madre.
5. Arretrati: Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma una Controparte_1 Parte_1 tantum di euro 6.000,00 (seimila/00), a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa relativa agli arretrati del contributo di mantenimento per la stessa e per la figlia minore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e maturati fino a tale data, sul conto corrente IBAN n° IT 76J 030 623421 000000 2629128. 6. Spese legali primo grado: La sig.ra è liberata dall'obbligo di pagamento delle spese Parte_1 legali liquidate dal Tribunale di Brescia con la sentenza di primo grado, pari a € 7.169,76, in favore del sig. il quale vi rinuncia espressamente. CP_1
7. Rinuncia al rimborso delle spese straordinarie pregresse: Il sig. rinuncia a Controparte_1 pretendere dalla sig.ra il rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie da lui Parte_1 sostenute e documentate nel corso del giudizio di primo grado.
8. Rinunce reciproche e definizione rapporti pregressi: Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione connessa al rapporto matrimoniale e alla sua crisi. In particolare, la sig.ra rinuncia ad ogni pretesa creditoria vantata a titolo di Parte_1 contributo per il proprio mantenimento per il periodo dal 19 luglio 2019 al 1° aprile 2020, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia, interessi, rivalutazione e spese, anche straordinarie, per qualunque titolo e/o ragione maturata fino alla sottoscrizione del presente accordo.
9. Autonomia economica: Le parti si dichiarano reciprocamente autonome sotto il profilo economico e patrimoniale, rinunciando a qualsiasi futura pretesa di mantenimento l'una nei confronti dell'altra.
10. Le spese del presente grado di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
11. Rinuncia della domanda risarcitoria: La sig.ra rinuncia espressamente a ogni Parte_1 domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, connessi o conseguenti al riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al marito, come statuito nella sentenza di primo grado.
12. Divorzio congiunto: Le parti si impegnano a depositare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo transattivo, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni qui pattuite.
2 n. 635/2025 RG
13. Consenso all'espatrio: Il sig. presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio del Controparte_1 passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore , Per_1 autorizzando la madre al compimento delle relative pratiche amministrative.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE: stante l'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, essendo intervenuto accordo transattivo con la controparte, consacrato nella depositata sentenza di divorzio a domanda congiunta, si chiede dichiararsi non luogo a provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 6.3.2019 adiva il Tribunale di Brescia chiedendo disporsi Controparte_1 la separazione personale con dichiarazione di addebito a carico dalla moglie Parte_1
l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé e con Persona_1 frequentazione materna secondo un calendario da concordarsi con i Servizi Sociali e assegnazione alla della casa coniugale. Nulla chiedeva in punto mantenimento della figlia, se non la suddivisione Pt_1 al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 4.7.2019 si costituiva la sig.ra la quale, nell'aderire alla Pt_1 domanda di separazione, formulava domanda di addebito a carico del marito, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia (a condizione che il avesse intrapreso un percorso di supporto alla CP_1 genitorialità) o, in via subordinata, l'affidamento esclusivo a sé, con visite padre-figlia come da ordine di protezione e un contributo al mantenimento per la figlia a carico del marito pari a 1.000 euro al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie;
chiedeva anche un contributo al proprio mantenimento pari a 1.000 euro al mese sino alla conclusione da parte del corso da estetista e al reperimento di un'attività lavorativa.
Con ordinanza depositata in data 19.7.2019 il Presidente in via temporanea e urgente così disponeva:
“autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo del reciproco rispetto;
affida la figlia in via provvisoria ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere la minore in forma protetta secondo la calendarizzazione e le modalità individuate dai Servizi Sociali di LE (luogo di attuale residenza della minore) sino all'avvio delle operazioni peritali, i quali segnaleranno tempestivamente al Giudice eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la corresponsione di un assegno mensile di Euro 600,00 oltre al versamento di un assegno mensile di Euro 500,00 per il mantenimento della figlia minore, da versarsi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese, oltre rivalutazione Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale;
nomina quale CTU la dott.ssa […]”. Persona_2
Il 21.10.2020 veniva depositato l'elaborato peritale nel quale così si concludeva “in via provvisoria e con il monitoraggio e supporto da parte dei servizi del territorio, si ritiene possa essere considerata la soluzione dell'affido condiviso, con domicilio prevalente della minore presso l'abitazione materna” fermo restando che, in caso di prosecuzione delle dinamiche disfunzionali di coppia, “potrebbe risultare necessario prendere in considerazione la messa in atto di altri interventi di ordine autoritativo, per lo
3 n. 635/2025 RG
meno come tentativo di ridurre il danno evolutivo a carico della minore, verso una forma di affidamento ai servizi territorialmente competenti”.
Nel corso dell'udienza tenutasi in data 29.10.2020 il Giudice, rilevato che la convivenza della sig.ra con un nuovo compagno poteva ritenersi iniziata nel marzo 2020, revocava l'assegno di Pt_1 mantenimento in favore della stessa con decorrenza dall'1.4.2020.
Con ordinanza depositata in data 7.6.2021, rigettate le istanze istruttorie, il Giudice, stante l'incapacità delle parti di concordare un adeguato calendario delle visite paterne, disponeva: “il padre terrà con sé
ogni mercoledì dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con riaccompagnamento a scuola Persona_1 il venerdì mattina;
a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato sino alle ore 21 della domenica;
durante il periodo natalizio, fino a sei giorni comprensivi del Natale o del Capodanno;
durante il periodo Pasquale, fino a tre giorni, comprensivi del giorno di Pasqua o di quello di Pasquetta sempre col principio dell'alternanza; durante il periodo estivo, fino a due settimane, anche non consecutive nei mesi di luglio-agosto”, prevedendo al contempo la prosecuzione delle attività di monitoraggio dei Servizi Sociali.
Con relazione depositata in data 16.5.2024 i Servizi Sociali davano atto del fatto che il non CP_1 aveva voluto partecipare agli incontri e risultava cancellato per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Montichiari dal 30.8.2023.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 323/2025 pubblicata in data 24.1.2025, così provvedeva:
1. pronuncia la separazione personale di (c.f. e Controparte_1 C.F._1 Parte_1
(c.f. ), con addebito a carico del ricorrente;
C.F._2
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla resistente;
4. conferma l'affido condiviso della minore (n. 23/11/2016) ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto previsto in parte motiva sub § 5;
6. dispone che i Servizi sociali del Comune di LE (MN), luogo di residenza della minore, provvedano a attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata massima di un anno con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per la minore alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia;
7. dispone che, con decorrenza dalla data della presente sentenza, il ricorrente contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
4 n. 635/2025 RG
8. rigetta la domanda di mantenimento in favore della resistente confermando l'ordinanza resa in data 29/10/2020;
9. compensa le spese di lite in ragione di 1/3 ponendo i residui 2/3 a carico della resistente che si liquidano in complessivi € 5.994,00 (di cui € 1.418,00 per la fase di studio;
€ 944,00 per la fase introduttiva;
€ 1.246,00 per la fase istruttoria;
€ 2.386,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva, cpa e accessori di legge;
10. pone le spese di ctu, liquidate con decreto del 29/1/2021, a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno;
11. invita le parti ad attivare un percorso di coordinazione genitoriale. Osservava:
. i coniugi vivevano separati dal 9.7.2019, data di comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale, ed erano concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale sicché doveva essere pronunciata la separazione giudiziale delle parti;
. con riferimento alle condotte ascritte al le stesse potevano ritenersi provate sulle base di tre CP_1 elementi: 1) i referti medici risalenti al 5.1.2019 con diagnosi di “percosse multiple con multiple contusioni agli arti” e prognosi di giorni 15 s.c.; 2) l'ordine di protezione adottato nei confronti del ancorché su accordo di parte, in data 14.2.2019 e 3) la sentenza penale di condanna alla pena CP_1 finale di 1 anno e 8 mesi depositata in data 5.7.2024 che, ancorché non definitiva, costituiva elemento di valutazione apprezzabile in sede civile;
alla luce di tali considerazioni la domanda di addebito della separazione al doveva essere accolta;
CP_1
. la domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del sig. doveva essere CP_1 rigettata: dalla CTU era emerso che la relazione padre-figlia appariva connotata da “fiducia, vicinanza, attenzione condivisa e comunicazione. La minore appare legata affettivamente al padre” - v. pag. 37 CTU -, tanto che il CTU aveva concluso ritenendo attuabile l'affidamento condiviso, sia pure temperato dalla mediazione dei Servizi Sociali;
la stessa sentita dai Servizi Sociali, aveva dato atto del fatto Pt_1 che la figlia “va volentieri dal papà [il quale] la tiene a dormire sia il mercoledì che il giovedì […] manda tutti i mesi € 250,00 e paga la scuola privata” - v. relazione 17.5.2024 -;
. quanto all'affidamento della minore, nel corso del giudizio era emerso che la madre: “si occupa della piccola in modo amorevole e appare attenta ai bisogni della bambina […] mostra uno Persona_1 stile relazionale amorevole e al contempo autorevole, apparendo capace di dare dei limiti contenitivi alla minore, fungendo da funzione di guida e protettiva” – v. pag. 51 CTU -; in capo alla stessa erano tuttavia emerse anche alcune criticità avendo la stessa mostrato “una tendenza ad agire in relazione alle scelte inerenti la minore in modo autoreferenziale, oltre a mostrare una certa inclinazione ad agire con una certa impulsività, facendosi guidare da aspetti di bisogno personale […]” – v. pag. 53 CTU -. Quanto al padre, “si relaziona a in modo affettuoso e adeguato all'età della minore. A fronte di un Persona_1 atteggiamento caldo e affettivo nei confronti della piccola egli è apparso in grado di svolgere anche una funzione supportiva e rassicurante”; in capo allo stesso erano tuttavia emerse anche alcune criticità: (“mostra la tendenza a reagire con una certa impulsività e ad irrigidirsi a fronte di situazioni che percepisce a lui ostili e non in linea con le sue aspettative […] appare possibile osservare, in talune circostanze, un suo irrigidirsi su posizioni di principio e la tendenza ad esprimere oppositività che non favoriscono e sostengono una relazione genitoriale collaborativa […] difficoltà a decentrarsi dalla propria prospettiva per assumere quella della minore” – v. pag. 54 CTU -); era inoltre evidente, anche
5 n. 635/2025 RG
alla luce del lungo monitoraggio condotto dai Servizi Sociali, l'elevata conflittualità della coppia, incapace di assumere decisioni condivise nell'interesse superiore della figlia (“la coppia genitoriale fatica a parlare di senza mettersi in posizioni prevaricanti che non fanno altro che accentuare Per_1 la situazione di conflittualità senza mettere al centro la figlia” – v. relazione 17.5.2024 -); ciononostante la CTU aveva ritenuto attuabile l'affidamento condiviso, sia pure col supporto dei Servizi Sociali e pertanto, non sussistendo elementi tali da far ritenere pregiudizievole per la minore tale modulo di affidamento, si confermava l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre;
. stante la perdurante conflittualità di coppia, doveva essere disposta la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali;
. il padre avrebbe potuto vedere la figlia tutti i mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola /dal centro estivo con pernotto e riaccompagnamento a scuola / al centro estivo il venerdì mattina, fine settimana alternati dalle 9:00 del sabato alle 21:00 della domenica (con permanenza della figlia presso il padre anche il venerdì nelle settimane che si sarebbero concluse con il fine settimana di spettanza materna), 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e pasquali, con alternanza dei periodi dal 25.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1, nonché della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, di tutte le altre festività civili e religiose e del giorno del compleanno della minore;
. considerato il regime di affidamento e di collocamento della minore, nonché l'ampio diritto di visita paterno e stante l'opacità reddituale delle parti1, rispetto all'ordinanza presidenziale depositata in data
19.7.2019 che aveva posto a carico del un contributo di mantenimento della figlia di 500 euro CP_1 mensili a fronte di incontri padre-figlia in modalità protetta, attualmente le frequentazioni padre – figlia erano molto più ampie, tanto da configurare un collocamento di fatto paritario;
per converso erano aumentate le esigenze della minore che all'epoca dei provvedimenti provvisori aveva meno di tre anni mentre ora ne aveva compiuti 8; da tali considerazioni discendeva che poteva essere accolta la richiesta del di rideterminare in 250 euro mensili il contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie;
. la domanda di riconoscimento in favore della di un assegno di mantenimento doveva essere Pt_1 rigettata in quanto nel corso del giudizio era stato provato che la stessa aveva instaurato una stabile convivenza more uxorio con il compagno (unione dalla quale era nata una figlia nel 2020), di talché non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per riconoscere un contributo in suo favore;
doveva quindi essere confermata la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della con decorrenza Pt_1 dall'1.4.2020;
. stante l'esito complessivo della lite, le spese di giudizio dovevano essere compensate per 1/3 ponendo i residui 2/3 a carico della sig.ra Pt_1
. quanto alle spese relative alla CTU, le stesse dovevano essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna;
1 Quanto al dipendente della Elettrotubi S.R.L., dalle buste paga emergeva uno stipendio mensile netto pari a circa CP_1 1.400 euro, sebbene la avesse allegato un elevato tenore di vita in costanza di matrimonio e la riconducibilità al Pt_1 di una serie di società estere fittiziamente intestate a terzi (circostanze rimaste, tuttavia, indimostrate); per converso, CP_1 dall'ultima relazione dei Servizi Sociali era emerso che la “ha reperito un'attività lavorativa a Desenzano del Garda Pt_1 come estetista e lavora dalle 11:00 alle 19:30 circa” (v. relazione 17.5.2024) senza tuttavia che fossero stati resi noti i redditi dalla stessa percepiti. Non risultavano esborsi ed era pacifico che avesse intrapreso da marzo 2020 una stabile convivenza con il sig. dal quale aveva anche avuto una figlia. CP_2 6 n. 635/2025 RG
Avverso tale sentenza pubblicata il 24.1.2025 la sig.ra con ricorso depositato in data 23.7.2025, Pt_1 proponeva appello chiedendo affidarsi la figlia in via esclusiva a sé, stabilirsi a carico del un CP_1 contributo al mantenimento della figlia di 1.000 euro mensili o della misura ritenuta congrua (in misura comunque non inferiore a 700 euro mensili), oltre al 70% delle spese straordinarie;
chiedeva un contributo al proprio mantenimento di 300 euro mensili, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e in via istruttoria chiedeva disporsi CTU volta ad accertare le capacità economiche, reddituali e patrimoniali delle parti e acquisirsi i certificati penale e dei carichi pendenti del nonché i CP_1 fascicoli penali rubricati a suo nome innanzi alle Procure della Repubblica di Brescia, Mantova e Roma.
In data 29.10.2025 si costituiva in giudizio il rappresentando che con l'appellante il 27.10.2025 CP_1 era stato raggiunto un accordo transattivo chiedendo, in parziale riforma dell'appellata sentenza, disporsi in conformità alle conclusioni congiunte delle parti.
In data 4.12.2025 il richiamato l'accordo di cui alla comparsa raggiunto dalle parti, depositava CP_1 la sentenza di divorzio nelle more emessa dal Tribunale di Brescia.
In data 9.12.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza del 16.12.2025 le parti confermavano il raggiunto accordo transattivo e chiedevano disporsi in conformità alle conclusioni concordate. La Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti nel presente grado di giudizio hanno concluso conformemente chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte disponga quanto segue:
1. Figlia minore: Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...]_1 del Garda, il 23 novembre 2016, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra e Parte_1 disporre che il diritto di visita del padre si svolga secondo le modalità già in essere, come stabilite nella sentenza di primo grado.
2. Mantenimento ordinario della figlia: porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia Parte_1
, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi in via anticipata entro il Persona_1 giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla madre (IBAN n° IT 76J 030 623421 000000 2629128). Tale importo sarà dovuto a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo del 27.10.2025 e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
3. Spese straordinarie per la figlia: le spese straordinarie relative alla figlia (mediche, Persona_1 scolastiche, sportive, ludico-ricreative) saranno a carico del padre, sig. nella misura del 70% CP_1
e a carico della madre, sig.ra per il restante 30%. Fanno eccezione le spese relative alla scuola Pt_1 di (tasse, rette, libri di testo, materiale didattico obbligatorio, gite scolastiche), che saranno Per_1 interamente a carico del padre. Per l'individuazione, la concertazione e le modalità di rimborso di tali spese, le parti faranno riferimento al "protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli" del Tribunale di Brescia.
7 n. 635/2025 RG
4. Assegno Unico Universale: L'Assegno Unico Universale per la figlia sarà percepito per Persona_1
l'intero dalla madre, sig.ra . Il sig. rinuncia espressamente e sin d'ora Parte_1 Controparte_1
a qualsiasi azione di ripetizione delle somme già percepite o che saranno percepite a tale titolo dalla madre.
5. Arretrati: Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma una Controparte_1 Parte_1 tantum di euro 6.000,00 (seimila/00), a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa relativa agli arretrati del contributo di mantenimento per la stessa e per la figlia minore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo del 27.10.2025 e maturati fino a tale data, sul conto corrente IBAN n° IT 76J 030 623421 000000 2629128.
6. Spese legali primo grado: La sig.ra è liberata dall'obbligo di pagamento delle spese Parte_1 legali liquidate dal Tribunale di Brescia con la sentenza di primo grado, pari a € 7.169,76, in favore del sig. il quale vi rinuncia espressamente. CP_1
7. Rinuncia al rimborso delle spese straordinarie pregresse: Il sig. rinuncia a Controparte_1 pretendere dalla sig.ra il rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie da lui Parte_1 sostenute e documentate nel corso del giudizio di primo grado.
8. Rinunce reciproche e definizione rapporti pregressi: Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione connessa al rapporto matrimoniale e alla sua crisi. In particolare, la sig.ra rinuncia ad ogni pretesa creditoria vantata a titolo di Parte_1 contributo per il proprio mantenimento per il periodo dal 19 luglio 2019 al 1° aprile 2020, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia, interessi, rivalutazione e spese, anche straordinarie, per qualunque titolo e/o ragione maturata fino alla sottoscrizione del presente accordo.
9. Autonomia economica: Le parti si dichiarano reciprocamente autonome sotto il profilo economico e patrimoniale, rinunciando a qualsiasi futura pretesa di mantenimento l'una nei confronti dell'altra.
10. Le spese del presente grado di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
11. Rinuncia della domanda risarcitoria: La sig.ra rinuncia espressamente a ogni Parte_1 domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, connessi o conseguenti al riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al marito, come statuito nella sentenza di primo grado.
12. Divorzio congiunto: Le parti si impegnano a depositare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo transattivo, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni qui pattuite.
13. Consenso all'espatrio: Il sig. presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio del Controparte_1 passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore , Per_1 autorizzando la madre al compimento delle relative pratiche amministrative. La Corte, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e rilevato che lo stesso risulta corrispondente all'interesse della minore recepisce tale accordo e disciplina la separazione in modo Persona_3 conforme, a modifica della sentenza impugnata.
P.Q.M.
8 n. 635/2025 RG
La Corte di Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 323/2025 pubblicata in data 24.1.2025, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, in riforma della sentenza impugnata così decide a recepimento dell'accordo tra le parti raggiunto:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...], il 23 Persona_1 novembre 2016, con collocamento prevalente presso la madre sig.ra . Parte_1
- conferma il diritto di visita del padre disposto nella sentenza n. 323/2025 del Tribunale di Bergamo.
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento ordinario della figlia , la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), Persona_1 da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla madre (IBAN n° IT 76J 030 623421 000000 2629128). Tale importo sarà dovuto a decorrere dal novembre 2025 e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
- le spese straordinarie relative alla figlia (mediche, scolastiche, sportive, ludico-ricreative) Persona_1 saranno a carico del sig. nella misura del 70% e a carico della sig.ra per il restante CP_1 Pt_1
30%. Fanno eccezione le spese relative alla scuola di (tasse, rette, libri di testo, materiale didattico Per_1 obbligatorio, gite scolastiche) che saranno interamente a carico del padre. Per l'individuazione, la concertazione e le modalità di rimborso di tali spese, le parti faranno riferimento al "protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli" del Tribunale di Brescia.
- l'Assegno Unico Universale per la figlia sarà percepito per l'intero dalla sig.ra Persona_1 Pt_1
Il sig. rinuncia espressamente a qualsiasi azione di ripetizione delle somme già
[...] Controparte_1 percepite o che saranno percepite a tale titolo dalla madre.
- si impegna a versare alla sig.ra la somma una tantum di euro 6.000,00 Controparte_1 Parte_1
(seimila/00), a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa relativa agli arretrati del contributo di mantenimento per la stessa e per la figlia minore sul conto corrente IBAN n° IT 76J 030 623421 000000 2629128.
- la sig.ra è liberata dall'obbligo di pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale Parte_1 di Brescia con la sentenza di primo grado, pari a € 7.169,76, in favore del sig. il quale vi CP_1 rinuncia espressamente.
- rinuncia a pretendere dalla sig.ra il rimborso della quota del 50% delle Controparte_1 Parte_1 spese straordinarie da lui sostenute e documentate nel corso del giudizio di primo grado.
- Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione connessa al rapporto matrimoniale e alla sua crisi. In particolare la sig.ra rinuncia ad ogni Parte_1 pretesa creditoria vantata a titolo di contributo per il proprio mantenimento per il periodo dal 19 luglio 2019 al 1° aprile 2020, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia, interessi, rivalutazione e spese, anche straordinarie, per qualunque titolo e/o ragione maturata fino alla sottoscrizione dell'accordo.
- le parti si dichiarano reciprocamente autonome sotto il profilo economico e patrimoniale, rinunciando a qualsiasi futura pretesa di mantenimento l'una nei confronti dell'altra.
- spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
9 n. 635/2025 RG
- rinuncia espressamente a ogni domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, connessi o conseguenti al riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al marito, come statuito nella sentenza di primo grado.
- presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento Controparte_1 valido per l'espatrio in favore della figlia minore , autorizzando la madre al compimento delle Per_1 relative pratiche amministrative.
Brescia, 16.12.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
10