Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1569
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Annullamento del debito per mancata risposta all'istanza di sospensione

    La Corte ha ritenuto che, sebbene l'istanza di sospensione fosse stata presentata e non evasa, il ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria a seguito della notifica delle successive intimazioni di pagamento, le quali sono equiparabili all'avviso di mora e quindi autonomamente impugnabili. L'inerzia del contribuente ha determinato il consolidamento della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1569
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1569
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo