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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1569/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15954/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259019286762 TASSA AUTOMOBIL 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1554/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Avv. Ricorrente_1, difeso da sé stesso, con ricorso notificato il 21 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossion, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9019286762 notificata il 22 maggio 2025, con la quale è stato richiesto il pagamento di € 142,39 per tassa automobilistica anno 2010, oltre sanzioni ed interessi, di cui alla cartella di pagamento n. 071 2015 0036925822 000 notificata il 17 giugno 2015.
Ha dedotto il ricorrente di aver presentato, in relazione alla suindicata cartella, istanza di sospensione ex art. 1, commi 537-545 della legge 228/2012 e di non aver ricevuto alcun riscontro, con conseguente annullamento ex lege del debito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale non ha senza svolto alcuna argomentazione in ordine all'unico motivo del ricorso, ossia la presentazione e l'eventuale esito dell'istanza di sospensione.
Ha, invece, eccepito in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella e di ciascun atto posto a base del sollecito, ha controdedotto in ordine a motivi di impugnazione (in realtà non proposti) di carenza di motivazione e di nullità per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, assumendo inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla presunta decadenza/prescrizione del credito. Ha eccepito, infine, la non integrità del contraddittorio per mancata chiamata in causa dell'ente creditore.
All'udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di non integrità del contraddittorio sollevata dall'ente della riscossione.
Il comma 6 bis dell'art. 14 del Dlgs 546/92, trasfuso nell'art. 58 del d.lgs. n. 175/2024 (T.U. del Processo
Tributario) in vigore dal 01/01/2026, stabilisce che: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
La norma non opera, quindi, in caso di intimazione non preceduta dalla notifica della cartella di pagamento, posto che l'omessa notifica dell'atto presupposto fa sempre capo all'Agente della riscossione e non all'ente creditore.
Per di più, nel caso in esame non viene affatto contestata l'omessa notifica della cartella, al contrario il contribuente ne dichiara espressamente l'avvenuta notificazione.
2. Venendo ora al merito, si osserva quanto segue.
2.1. Il ricorrente richiama la disciplina della procedura introdotta dall'art. 1, commi 537 e ss., della legge n.
228/2012, la quale prevede la possibilità di richiedere, entro novanta giorni (divenuti in seguito sessanta con l'entrata in vigore dell'art.1 del d.lgs. n.159 del 2015) dalla notifica dell'atto esattivo o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, la sospensione immediata delle procedure di riscossione all'ente incaricato della riscossione dei tributi qualora ricorra una delle condizioni ostative del credito azionato previste dall'art. 1, alle lettere da a) a f), comma 538, della Legge n. 228/2012. All'atto della ricezione della dichiarazione, l'ente incaricato per la riscossione dei tributi deve sospendere immediatamente la procedura e, entro i dieci giorni successivi, deve inoltrare l'istanza all'Ente creditore sul quale grava l'onere del riscontro puntuale delle circostanze allegate. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni, l'ente impositore è tenuto, con propria comunicazione, a confermare al contribuente la correttezza dell'apparato probatorio prodotto, ovvero ad avvertirlo della inidoneità della stessa.
2.3. Sul presupposto di aver attivato la suddetta procedura, il ricorrente invoca il comma 540 del richiamato art. 1, laddove si prevede che, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, le partite sono annullate, con l'automatico discarico dei relativi ruoli e la eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.
A tal fine, il ricorrente ha prodotto la cartella n. 071 2015 0036925822 000, notificata il 17 giugno 2015
(circostanza pacifica tra le parti), unitamente alla “Conferma di avvenuto invio istanza sospensione riscossione” da parte di QU (ora Agenzia Entrate Riscossione) in data 7 luglio 2015, con allegato un riepilogo dei dati inseriti che riportano anche il numero della cartella.
3. A fronte di quanto eccepito e documentato dal contribuente, l'ente della riscossione - come sopra evidenziato - si è difeso rispetto a motivi di impugnazione in realtà non proposti, quali la mancata notifica della cartella, la carenza di motivazione e la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di decadenza/prescrizione.
L'ente non ha dato, invece, risposta al solo motivo cui è stato affidato il ricorso, ossia il fatto che, dopo la presentazione dell'istanza di sospensione legale ai sensi dell'art. 1 comma 538 della legge 228/2012 del 7 aprile 2017, essa non è stata evasa dall'Ufficio, con conseguente formazione del silenzio assenso che non consentirebbe - allo stato - di dare avvio ad alcun procedimento per l'esazione.
4. Fermo restando quanto fin qui rappresentato, deve tuttavia prendersi atto che, dopo la notifica della cartella e prima dell'intimazione per cui è causa, sono state notificate al contribuente due intimazioni di pagamento, ossia l'intimazione n. 071 2020 9014733390 000, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2020, e l'intimazione n. 071 2023 9023646173 000, notificata a mezzo pec il 19 luglio 2023 (v. ricevute di avvenuta consegna).
A fronte degli atti suddetti, il ricorrente si è limitato a comunicare all'ente della riscossione l'effetto estintivo della procedura a suo tempo attivata, omettendo di far valere nell'opportuna sede giudiziaria le proprie ragioni.
In tema. la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'intimazione di pagamento, pur avendo una denominazione specifica e diversa da altri atti, è sostanzialmente assimilabile all'avviso di mora di cui all'articolo 46 del D.p.r. n. 602 del 1973. Tale equiparazione è di assoluto rilievo, in quanto l'avviso di mora
è espressamente elencato tra gli atti impugnabili dall'art. 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 546 del 1992,
e dunque non costituisce un "atto atipico", ossia un atto per il quale il contribuente ha solo la facoltà, e non l'onere, di proporre impugnazione ove lo ritenga opportuno. Al contrario, essendo un atto "tipico" e previsto dalla legge come autonomamente impugnabile, il contribuente ha un vero e proprio onere di attivarsi innanzi agli organi di giustizia tributaria.
Quale effetto dell'inerzia del contribuente, si determina il consolidamento, ovvero la cristallizzazione della pretesa tributaria, per cui, una volta che l'intimazione di pagamento è divenuta definitiva per mancata impugnazione, non possono più sollevarsi contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi verificatisi prima della notifica di quell'atto (Cass., Sez. Trib., Sentenza n. 6436 del 11 marzo 2025; Cass. n. 22108/ 2024;
Cass., SS.UU. n. 26817/ 2024).
Alla stregua dei suindicati principi, il proposto motivo di ricorso, che il contribuente avrebbe dovuto far valere a seguito della notifica della prima intimazione, non può in questa sede trovare accoglimento.
Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, considerato che la giurisprudenza di legittimità ha espresso nel tempo un diverso e contrario orientamento, ossia quello per cui l'intimazione di pagamento non rientra nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. 546/92 e, pertanto, si tratta di atto solo facoltativamente impugnabile (Cass. 17 giugno 2024, n. 16743).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15954/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259019286762 TASSA AUTOMOBIL 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1554/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Avv. Ricorrente_1, difeso da sé stesso, con ricorso notificato il 21 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossion, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9019286762 notificata il 22 maggio 2025, con la quale è stato richiesto il pagamento di € 142,39 per tassa automobilistica anno 2010, oltre sanzioni ed interessi, di cui alla cartella di pagamento n. 071 2015 0036925822 000 notificata il 17 giugno 2015.
Ha dedotto il ricorrente di aver presentato, in relazione alla suindicata cartella, istanza di sospensione ex art. 1, commi 537-545 della legge 228/2012 e di non aver ricevuto alcun riscontro, con conseguente annullamento ex lege del debito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale non ha senza svolto alcuna argomentazione in ordine all'unico motivo del ricorso, ossia la presentazione e l'eventuale esito dell'istanza di sospensione.
Ha, invece, eccepito in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella e di ciascun atto posto a base del sollecito, ha controdedotto in ordine a motivi di impugnazione (in realtà non proposti) di carenza di motivazione e di nullità per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, assumendo inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla presunta decadenza/prescrizione del credito. Ha eccepito, infine, la non integrità del contraddittorio per mancata chiamata in causa dell'ente creditore.
All'udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di non integrità del contraddittorio sollevata dall'ente della riscossione.
Il comma 6 bis dell'art. 14 del Dlgs 546/92, trasfuso nell'art. 58 del d.lgs. n. 175/2024 (T.U. del Processo
Tributario) in vigore dal 01/01/2026, stabilisce che: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
La norma non opera, quindi, in caso di intimazione non preceduta dalla notifica della cartella di pagamento, posto che l'omessa notifica dell'atto presupposto fa sempre capo all'Agente della riscossione e non all'ente creditore.
Per di più, nel caso in esame non viene affatto contestata l'omessa notifica della cartella, al contrario il contribuente ne dichiara espressamente l'avvenuta notificazione.
2. Venendo ora al merito, si osserva quanto segue.
2.1. Il ricorrente richiama la disciplina della procedura introdotta dall'art. 1, commi 537 e ss., della legge n.
228/2012, la quale prevede la possibilità di richiedere, entro novanta giorni (divenuti in seguito sessanta con l'entrata in vigore dell'art.1 del d.lgs. n.159 del 2015) dalla notifica dell'atto esattivo o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, la sospensione immediata delle procedure di riscossione all'ente incaricato della riscossione dei tributi qualora ricorra una delle condizioni ostative del credito azionato previste dall'art. 1, alle lettere da a) a f), comma 538, della Legge n. 228/2012. All'atto della ricezione della dichiarazione, l'ente incaricato per la riscossione dei tributi deve sospendere immediatamente la procedura e, entro i dieci giorni successivi, deve inoltrare l'istanza all'Ente creditore sul quale grava l'onere del riscontro puntuale delle circostanze allegate. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni, l'ente impositore è tenuto, con propria comunicazione, a confermare al contribuente la correttezza dell'apparato probatorio prodotto, ovvero ad avvertirlo della inidoneità della stessa.
2.3. Sul presupposto di aver attivato la suddetta procedura, il ricorrente invoca il comma 540 del richiamato art. 1, laddove si prevede che, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, le partite sono annullate, con l'automatico discarico dei relativi ruoli e la eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.
A tal fine, il ricorrente ha prodotto la cartella n. 071 2015 0036925822 000, notificata il 17 giugno 2015
(circostanza pacifica tra le parti), unitamente alla “Conferma di avvenuto invio istanza sospensione riscossione” da parte di QU (ora Agenzia Entrate Riscossione) in data 7 luglio 2015, con allegato un riepilogo dei dati inseriti che riportano anche il numero della cartella.
3. A fronte di quanto eccepito e documentato dal contribuente, l'ente della riscossione - come sopra evidenziato - si è difeso rispetto a motivi di impugnazione in realtà non proposti, quali la mancata notifica della cartella, la carenza di motivazione e la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di decadenza/prescrizione.
L'ente non ha dato, invece, risposta al solo motivo cui è stato affidato il ricorso, ossia il fatto che, dopo la presentazione dell'istanza di sospensione legale ai sensi dell'art. 1 comma 538 della legge 228/2012 del 7 aprile 2017, essa non è stata evasa dall'Ufficio, con conseguente formazione del silenzio assenso che non consentirebbe - allo stato - di dare avvio ad alcun procedimento per l'esazione.
4. Fermo restando quanto fin qui rappresentato, deve tuttavia prendersi atto che, dopo la notifica della cartella e prima dell'intimazione per cui è causa, sono state notificate al contribuente due intimazioni di pagamento, ossia l'intimazione n. 071 2020 9014733390 000, notificata a mezzo pec il 13 febbraio 2020, e l'intimazione n. 071 2023 9023646173 000, notificata a mezzo pec il 19 luglio 2023 (v. ricevute di avvenuta consegna).
A fronte degli atti suddetti, il ricorrente si è limitato a comunicare all'ente della riscossione l'effetto estintivo della procedura a suo tempo attivata, omettendo di far valere nell'opportuna sede giudiziaria le proprie ragioni.
In tema. la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'intimazione di pagamento, pur avendo una denominazione specifica e diversa da altri atti, è sostanzialmente assimilabile all'avviso di mora di cui all'articolo 46 del D.p.r. n. 602 del 1973. Tale equiparazione è di assoluto rilievo, in quanto l'avviso di mora
è espressamente elencato tra gli atti impugnabili dall'art. 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 546 del 1992,
e dunque non costituisce un "atto atipico", ossia un atto per il quale il contribuente ha solo la facoltà, e non l'onere, di proporre impugnazione ove lo ritenga opportuno. Al contrario, essendo un atto "tipico" e previsto dalla legge come autonomamente impugnabile, il contribuente ha un vero e proprio onere di attivarsi innanzi agli organi di giustizia tributaria.
Quale effetto dell'inerzia del contribuente, si determina il consolidamento, ovvero la cristallizzazione della pretesa tributaria, per cui, una volta che l'intimazione di pagamento è divenuta definitiva per mancata impugnazione, non possono più sollevarsi contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi verificatisi prima della notifica di quell'atto (Cass., Sez. Trib., Sentenza n. 6436 del 11 marzo 2025; Cass. n. 22108/ 2024;
Cass., SS.UU. n. 26817/ 2024).
Alla stregua dei suindicati principi, il proposto motivo di ricorso, che il contribuente avrebbe dovuto far valere a seguito della notifica della prima intimazione, non può in questa sede trovare accoglimento.
Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, considerato che la giurisprudenza di legittimità ha espresso nel tempo un diverso e contrario orientamento, ossia quello per cui l'intimazione di pagamento non rientra nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. 546/92 e, pertanto, si tratta di atto solo facoltativamente impugnabile (Cass. 17 giugno 2024, n. 16743).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese.