Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5458 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05458/2025REG.PROV.COLL.
N. 09480/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9480 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Calogero Nobile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Prima, n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Francesco Cocomile e udito per la parte appellata l’avvocato dello stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il sig. -OMISSIS-, caporal maggiore scelto dell’Esercito Italiano, era destinatario dell’impugnato decreto M_D GMIL REG2017 0349641 dell’8 giugno 2017 con cui il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare disponeva nei suoi confronti la sanzione della “ perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ” ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), 865 e 1357, lett. d), del decreto legislativo n. 66/2010, con conseguente cessazione dal rapporto di impiego e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli artt. 861, comma 3, 923, commi 1, lett. i), e 3, del menzionato decreto legislativo n. 66/2010.
L’atto impugnato era stato adottato dal Ministero della Difesa in esito al coinvolgimento del sig. -OMISSIS-nel procedimento penale n. 1716/2000 R.G.N.R. istruito dalla Procura della Repubblica di ON, per fatti concernenti la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
A conclusione del suddetto procedimento, nel cui ambito egli subiva anche una misura cautelare restrittiva della libertà personale, si addiveniva alla sentenza del Tribunale di ON n. 2370/13 del 30 dicembre 2013, depositata in data 21 giugno 2014 e divenuta irrevocabile in data 3 novembre 2014, con la quale veniva dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, pur affermandosi nella sentenza stessa che “ le risultanze dibattimentali consentono di pervenire ad un giudizio di responsabilità ” nei confronti del-OMISSIS-.
2. - Con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. Toscana il sig. -OMISSIS-impugnava il menzionato decreto dell’8 giugno 2017 e tutti gli atti preordinati e presupposti, ivi espressamente inclusi l’atto di contestazione degli addebiti, l’atto di deferimento al giudizio di una Commissione di Disciplina, il giudizio di non meritevolezza a conservare il grado formulato dalla stessa e tutti gli atti del procedimento disciplinare.
Domandava l’annullamento di tali atti, deducendo le seguenti censure:
« 1. Eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, difetto di istruttoria, manifesta illogicità, incongruità, inattendibilità, irragionevolezza ed apoditticità della motivazione, mancanza della prova in ordine all’addebito contestato secondo il canone dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” valevole anche in ambito disciplinare. Illegittimità per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: carenza e/o insufficienza della motivazione. Eccesso di potere per omessa valutazione dei precedenti di servizio, del comportamento antecedente e successivo al fatto ritenuto penalmente rilevante.
2. Eccesso di potere per omessa specificazione degli addebiti con conseguente nullità del capo di incolpazione. Illegittimità per violazione degli artt. 1370 e 1376 del D.Lgs 15.03.2010 nr. 66 e conseguente violazione del diritto di difesa.
3. Illegittimità per violazione dell’art. 103 del D.P.R. 3/1957. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 1392 del D.Lgs 66/2010. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione della Guida Tecnica “Norme e procedure disciplinari” emanata in data 10.06.2008 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare che, alla Parte I, Capitolo H (I termini del procedimento disciplinare di stato) punto d) ».
3. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimato Ministero della Difesa, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure articolate dal sig.-OMISSIS-.
4. - Con rituale atto di appello il sig. -OMISSIS-chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia per i seguenti motivi:
« 1. Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Violazione dell’art. 27, co. 2, Cost., art. 6, co. 2, CEDU. Travisamento dei fatti. Errore sul presupposto. Mancanza di prova in ordine all’addebito contestato secondo il canone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” valevole anche in ambito disciplinare.
2. Error in iudicando: erroneità della sentenza per vizio di motivazione. Violazione di legge. Violazione degli artt. 861, co. 1, lett. d), 865 e 1357, lett. d), d.lgs. n. 66/2010. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per omessa valutazione dei precedenti di servizio, del comportamento antecedente e successivo al fatto ritenuto penalmente rilevante.
3. Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1370 e 1376 del d.lgs. n. 66 del 15.03.2010 e conseguente violazione del diritto di difesa. Violazione degli artt. 27 Cost., 6 CEDU, 47 e 48 CDFUE, nonché della dir. 2016/343/UE. Eccesso di potere.
4. Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1370 e 1376 del d.lgs. n. 66 del 15.03.2010 e conseguente violazione del diritto di difesa. Eccesso di potere.
5. Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1392 del 28 d.lgs. n. 66 del 15.03.2010. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti ».
5. - Resisteva al gravame il Ministero della Difesa, chiedendone il rigetto.
6. - All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è infondato.
7.1. - Con il motivo di appello sub 1) il sig. -OMISSIS-sostiene che l’accertamento compiuto dal Giudice penale con la sentenza n. 2370/2013 si sarebbe limitato ad una valutazione delle conversazioni oggetto di intercettazioni, senza che mai vi fossero stati approfondimenti specifici dai quali desumere, al di là di ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento del militare nei gravi fatti giunti alla cognizione della magistratura penale.
La doglianza va disattesa.
Per quanto concerne l’asserita mancanza di prova in ordine alla sussistenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, delle condotte imputate in sede penale al -OMISSIS-e la conseguente illegittimità del successivo provvedimento disciplinare emesso sulla base del giudicato penale n. 2370/2013 del Tribunale di ON, si deve osservare quanto segue.
La sentenza emessa dal Tribunale di ON rappresenta l’ultimo atto di una complessa operazione volta a bloccare una vasta organizzazione criminale dedita alla detenzione, cessione e spaccio di cocaina e hashish all’interno della quale - come emerge dagli atti penali - -OMISSIS- ha sempre svolto un ruolo attivo e partecipativo.
Si legge nella sentenza, a pag. 16: “… il lungo periodo di captazione delle utenze ha consentito di rilevare come ciascun imputato avesse comunque una propria autonomia gestionale, conservando la diretta possibilità di procurarsi lo stupefacente per rivenderlo a terzi, e sostanzialmente di mantenere un proprio giro di affari, anche attraverso il contatto diretto con i soggetti che, secondo le risultanze, possono ritenersi appartenenti al gruppo facente capo a -OMISSIS-, e cioè ai rimanenti imputati, nonché altri soggetti rimasti estranei al giudizio, con un’autonomia di azione talvolta foriera di incomprensione tra gli stessi proprio ragione dell’assenza di un’affiliazione stabile e vincolante. Le conversazioni telefoniche evidenziano, quindi, una collaborazione dei compartecipanti ai gruppi che non si limita alla mera cessione di stupefacente fornito da coloro che all’interno del gruppo rivestono un ruolo preminente (-OMISSIS- da un canto, e -OMISSIS- dall’altro), ma una partecipazione attiva e diretta anche nel reperimento della sostanza da cedere, piuttosto che nel reclutamento della clientela, e nella messa a disposizione dei locali e/o del materiale necessario al taglio e confezionamento delle singole dosi di cocaina (mannite, bicarbonato, bilancino di precisione) … ” ; e ancora a pag. 21: “… la subalternità a -OMISSIS- da parte dei collaboratori, quali -OMISSIS-, rafforzata allorquando si tratta dei familiari -OMISSIS- è sostanzialmente riconosciuta sia dagli stessi, sia all’esterno dagli acquirenti (all’ingrosso o al minuto). … ”; a pag. 25: “… la cessione e talvolta l’acquisto dai rifornitori avvengono anche per mano dei cavalli, cioè dei collaboratori del-OMISSIS-, tra cui il fratello -OMISSIS- ed il figlio -OMISSIS- … ”; a pag. 109-110, in cui viene analizzato il rapporto tra -OMISSIS-all’interno dell’organizzazione, si legge: “… Sono pertanto numerose le occasioni in cui -OMISSIS- ed -OMISSIS- sono alternativamente richiesti di consegnare stupefacente ai vari spacciatori al minuto o ai vari clienti, così come spesso le persone interessate all’acquisto si rivolgono indifferentemente, in caso di indisponibilità dell’uno, all’altro … ”.
Proseguendo nella disamina della sentenza penale n. 2370/2013, si possono leggere le conversazioni tratte dalle intercettazioni delle utenze, tra le quali vi è, ovviamente, anche il numero di cellulare intestato a -OMISSIS-.
Il -OMISSIS-cerca di sostenere che dalle suddette conversazioni non si poteva, in alcun modo, desumere che i soggetti intercettati parlassero di traffico di stupefacenti, né, tanto meno, che vi fosse coinvolto lo stesso -OMISSIS-.
L’interessato, tuttavia, non considera quanto emerge dalle prime pagine della pronuncia emessa dal Tribunale di ON e dalle quali si comprende in che modo le Forze di Polizia sono giunte a smantellare l’organizzazione facente capo ad -OMISSIS-e come devono correttamente essere interpretate le conversazioni intercettate durante le indagini.
A pag. 8 e ss. della sentenza, infatti, si legge: “… Al fine di ricostruire gli eventi che hanno condotto all’imputazione per il delitto di cui all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990 nei confronti degli odierni imputati, occorre preliminarmente richiamare la deposizione dell’Isp. -OMISSIS-, all’epoca dei fatti in forza alla Squadra Mobile della Questura di ON, il quale ha ricostruito l’origine e le risultanze della complessa attività investigativa …; … gli esiti degli accertamenti avevano consentito di individuare due gruppi di riferimento, uno facente capo a --OMISSIS- e l’altro a -OMISSIS- …; … il canale prioritario di approvvigionamento della sostanza stupefacente del -OMISSIS- era stato individuato dapprima in -OMISSIS- (Tonino) che a sua volta era coadiuvato da altri collaboratori i quali … avevano una rete autonoma di spaccio, di propri clienti; detti collaboratori erano stati identificati in --OMISSIS- fratello di-OMISSIS-, e nel figlio di quest’ultimo, -OMISSIS- …. L’isp. -OMISSIS-, come già accennato, aggiungeva che in concomitanza col servizio di osservazione erano state attivate operazioni di polizia che avevano consentito di decifrare e dare conferma del linguaggio utilizzato nei colloqui telefonici; ulteriori riscontri erano stati tratti da attività svolte nello stesso periodo anche da altri organi investigativi, qui di seguito indicati poiché utilizzati ai fini dell’interpretazione del linguaggio convenzionale pure nel presente processo … ”; e ancora, a pag. 25 e ss., si possono leggere alcune puntualizzazioni sul linguaggio utilizzato ai fini dell’illecito traffico contestato: “… Il modo di esprimersi utilizzato dagli imputati ha natura convenzionale, è cioè deputato a non far comprendere all’eventuale ascoltatore sia quale sia il reale oggetto di scambi, sia quali siano i luoghi e le persone interessati dalle continue e assidue trattative. Peraltro sono numerose le telefonate che riprovano chiaramente la consapevolezza della pericolosità del linguaggio utilizzato, tra cui, a titolo di mero esempio: la telefonata … nel corso della quale -OMISSIS- invita --OMISSIS- a non chiamarlo “principale” al telefono; la telefonata del 9.9.00 delle ore 20.42 […] in cui -OMISSIS- intima agli interlocutori […] di smetterla di parlare per telefono; la tel. del 21.10.00 delle ore 3.36 in cui -OMISSIS-invita -OMISSIS- (che dalle intercettazioni risulta essere un assuntore assiduo cliente), a stare zitto, dopo che l’interlocutore ha parlato esplicitamente di “roba”; ma gli inviti ad essere più reticenti sono presenti in molteplici conversazioni. … Il carattere convenzionale del lessico utilizzato nelle conversazioni, tale da assurgere a vera e propria fraseologia, può evincersi, oltre ogni ragionevole dubbio, da una serie di elementi. Ricorre in primo luogo un rilievo di ordine logico basato sulla eccessiva sinteticità delle espressioni utilizzate, senza la cui previa conoscenza della convenzione utilizzata, il dialogo rimarrebbe privo di concreti ed obiettivi contenuti. Si evidenziano, al riguardo, tutte quelle conversazioni […] in cui si fa riferimento a “macchina”, “documenti della macchina”, “foglio rosa”, “motocicletta”, “pneumatico”, “gomma di ricambio”, senza che si specifichi mai quale sia il veicolo di cui si sta parlando […]; analogamente, quando si lamentano vizi o difetti di funzionamento, non viene mai indicato quali essi siano; anche i vari improbabili acquirenti delle diverse “vetture”, vendute ad ogni ora del giorno e della notte, non si interessano mai di sapere quale sia la macchina che acquistano. … ”.
Pertanto, il Tribunale di ON con la menzionata sentenza n. 2370/2013 ha avuto modo di dare chiara esemplificazione di cosa dovesse intendersi per linguaggio convenzionale e quale fosse quello utilizzato nelle conversazioni in cui anche -OMISSIS- risulta essere coinvolto.
Peraltro, la maggior parte delle suddette conversazioni risultano del tutto disgregate e prive di senso, a meno che non si leggano alla luce del loro reale significato nascosto.
Come visto, i vari imputati parlano, all’improvviso, di macchine, di palloni o di pannolini per bambini, a tutte le ore del giorno e della notte, senza alcuna ragionevole giustificazione, se non quella di voler camuffare con parole scelte a caso il vero senso della conversazione, tutta incentrata, in realtà, sul traffico di droga.
Il-OMISSIS-, nell’intento di sottolineare l’assenza della propria responsabilità penale, tenta di spiegare, ad esempio, come le conversazioni relative alle autovetture si giustificano in virtù dell’attività di commercio gestita dalla famiglia -OMISSIS-in quel settore. Tuttavia, la spiegazione - a ben vedere - non regge se solo si considera che anche le telefonate in cui i soggetti controllati parlano di auto sono state registrate anche ad orari improbabili, soprattutto durante la notte. È, infatti, quantomeno inverosimile che, anche volendo ammettere che i -OMISSIS-svolgessero la suddetta attività di commercio, si prodigassero per i loro clienti a qualunque ora del giorno e della notte.
Ed ancora, l’estraneità del -OMISSIS-alla vicenda penale in cui è rimasto coinvolto, secondo lo stesso appellante, emergerebbe anche dal fatto che, durante le indagini, non sarebbe stata ritrovata alcuna dose di stupefacente in casa del medesimo ricorrente; la circostanza, tuttavia, non assume alcun rilievo.
Il sig. -OMISSIS-è rimasto coinvolto in una vasta operazione di polizia ed è stata accertata la sussistenza della condotta imputata in concorso con altri soggetti in virtù della ingente mole di intercettazioni telefoniche - oltre che di testimonianze di clienti, perquisizioni e sequestri - il cui significato, indiscutibilmente legato al traffico di droga, è stato ampiamente esplicato - come si è visto - nella sentenza n. 2370/2013 emessa dal Tribunale di ON (cui rinvia per relationem il gravato decreto dell’8 giugno 2017).
Tuttavia, ciò che maggiormente rileva, dal punto di vista processuale, è che il -OMISSIS-è stato imputato nel procedimento penale di cui si discute in concorso con altri soggetti: come si legge nella sentenza n. 2370/2013 più volte citata, la sostanza stupefacente è stata sequestrata, se non nell’abitazione del-OMISSIS-, presso il domicilio di altre persone coinvolte nello stesso traffico di droga e che facevano parte della stessa organizzazione.
Si tratta, infatti, di imputazione per concorso di persone nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (artt. 110 del codice penale e 73 del d.P.R. n. 309/1990).
A tal fine va rammentato che le norme sul concorso di persone nel reato (art. 110 del codice penale) non richiedono che tutti i concorrenti tengano la stessa condotta materiale: la fattispecie concorsuale si realizza anche quando taluni pongono in essere vere e proprie condotte attive e altri condotte di tipo agevolativo rispetto alle prime, ma non per questo meno rilevanti; si tratta pur sempre di condotte che concorrono con le prime nella commissione dello stesso reato.
Nel caso di specie, quindi, non rileva in alcun modo il tipo di contributo (determinante o semplicemente agevolativo) posto in essere dal-OMISSIS-; ciò che rileva è la sua accertata partecipazione (concorsuale) nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, anche ove tali condotte fossero state materialmente commesse da altri concorrenti.
Alla luce di quanto sopra riportato, il riferimento, operato dal -OMISSIS-nella memoria difensiva del 19 aprile 2017 (cfr. pag. 8) e nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pag. 15), alla cd. “ droga parlata ” (ossia quelle fattispecie storiche in cui in sede di indagine non viene ritrovata né la sostanza stupefacente, né il denaro che ne costituisce il profitto della cessione, fattispecie oggetto della pronuncia di Cass. pen., Sez. III, 20 marzo 2015, n. 11655) non assume rilievo di per sé, poiché, all’opposto, va ricondotto nell’ambito del reato concorsuale imputato al medesimo -OMISSIS-e ad altri soggetti: non rileva, infatti, se nell’appartamento dell’interessato non sono state trovate sostanze stupefacenti; ciò che rileva è che tali sostanze siano comunque state trovate e sequestrate presso le abitazioni di altri partecipanti al reato, come emerge dalla lettura della sentenza n. 2370/2013, e che, comunque, il -OMISSIS-abbia fornito un proprio contributo agevolativo alla commissione del reato stesso.
Peraltro, anche se si fosse trattato di un caso di cd. “ droga parlata ”, il riferimento a tale fattispecie non sarebbe stato comunque favorevole al-OMISSIS-, stante l’osservanza, da parte del Giudice penale, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, dello stringente onere motivazione richiesto anche dalla stessa Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, infatti, nella sentenza citata dalla difesa del -OMISSIS-(Cass. pen., Sez. III, 20 marzo 2015, n. 11655), ha espressamente evidenziato che in caso di intercettazioni a cui non sia seguito il sequestro di sostanza stupefacente il Giudice, fornendo congrua e coerente motivazione, può comunque pervenire ad un giudizio di penale responsabilità:
«… Si rileva poi, in molti ricorsi, che il contenuto delle intercettazioni sarebbe fortemente equivoco, peraltro già oggetto di diverse interpretazioni nel corso delle indagini preliminari, e che anche i contatti intervenuti tra i vari soggetti, come si è dato conto attraverso l’analitica descrizione dei motivi di ricorso, potrebbero avere spiegazione alternativa rispetto al traffico di sostanze stupefacenti.
Ebbene, il caso in esame è, effettivamente, quello della cosiddetta “droga parlata”, terminologia utilizzata per indicare quei processi in cui il compendio probatorio si fonda, esclusivamente, sul contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali, cui poi non abbia fatto seguito alcuna concreta visione o sequestro dello stupefacente.
Sul punto il Collegio intende ribadire e precisare il condivisibile principio recentemente affermato da questa Corte Suprema (sez. 3, n. 50995 del 24.10.2013, Costa, non mass.) secondo cui, in casi come quello che ci occupa, in cui, a fronte di una vasta mole di intercettazioni non faccia riscontro, come sarebbe normale che fosse, all’esito delle stesse, il sequestro di neanche un grammo dello stupefacente di cui all’imputazione, e nemmeno il fermo e l’identificazione di acquirenti finali, e neanche il riscontro in concreto degli avvenuti trasferimenti di danaro, se non è, in sé, impeditivo affinché si possa comunque pervenire ad un’affermazione di penale responsabilità, impone tuttavia al giudice un rigoroso onere motivazionale . …».
Dai passi della sentenza del Tribunale di ON n. 2370/2013 sopra riportati, non può ragionevolmente sostenersi che il Giudice penale non abbia correttamente rispettato l’onere motivazionale richiesto.
Nella motivazione della sentenza penale, nessun dettaglio dell’indagine è stato lasciato privo di spiegazione; in particolare - come si è visto - è stato dato ampio spazio alla rappresentazione delle tecniche di interpretazione utilizzate per comprendere le conversazioni fra i soggetti intercettati, dando conto in maniera approfondita di come avvenivano gli accordi fra i vari spacciatori e i vari clienti e con quali parole ed espressioni venivano camuffate le suddette conversazioni.
La contestazione in ordine all’asserita assenza di responsabilità penale del-OMISSIS-, pertanto, appare priva di fondamento e, comunque, non pertinente rispetto a questo contesto giudiziario, non essendo questa la sede per effettuare nuovamente un giudizio sulla penale responsabilità del ricorrente, ovvero ex novo un’istruttoria volta a ripercorrere tutti i singoli fatti ed eventi relativi alla complessa vicenda giudiziaria che l’ha visto coinvolto e che si è conclusa con un proscioglimento per prescrizione, ma con la chiara affermazione del Giudice penale nella parte motiva, ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, che il fatto imputato al -OMISSIS-sussisteva, che lui lo aveva commesso e che costituiva reato.
Se l’interessato avesse ritenuto immotivata tale affermazione del Giudice penale avrebbe potuto impugnarla, ma non può contestarla in questa sede, non avendo ciò fatto a suo tempo e nella corretta sede giurisdizionale: il -OMISSIS-in sede penale ben avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma 7, del codice penale, oppure appellare la sentenza di primo grado per ottenere una formula assolutoria piena o comunque più favorevole.
Pertanto, non avendo optato, nelle opportune sedi ed a tempo debito, per nessuna di queste possibilità (attribuendo la colpa a improbabili motivazioni, ovvero al difensore dell’epoca), non può, oggi, il ricorrente dopo l’irrevocabilità della sentenza penale, cercare di sostenere l’insussistenza della propria responsabilità, ancorché ai fini disciplinare, in ordine alle condotte a lui ascritte, al fine di provare in sede amministrativa l’illegittimità del contestato provvedimento disciplinare emesso a suo carico.
Anche il tentativo di parte appellante (cfr. pagg. 11 e 12 dell’atto di appello) di avvalorare l’infondatezza degli addebiti mossi nei suoi confronti, facendo riferimento al parere favorevole espresso in data 21 settembre 2016 dal Comandante del Reggimento “-OMISSIS- Cavalleria”, non è condivisibile.
La vicenda in relazione alla quale è stato emesso quel parere è, infatti, diversa e distinta rispetto a quella oggetto del presente giudizio.
Il parere del 21 settembre 2016 è stato espresso in occasione di un altro procedimento penale (R.G.N.R. n. 2598/07) sempre istruito presso la Procura della Repubblica di ON, conclusosi con la sentenza n. 820/2015 che ha assolto il -OMISSIS-dall’imputazione per i reati di cui agli artt. 81 del codice penale e 73 del d.P.R. n. 309/1990 “ perché il fatto non sussiste ”.
A seguito dell’acquisizione della suddetta sentenza penale di assoluzione, divenuta irrevocabile in data 13 ottobre 2015, l’Amministrazione non ha, ovviamente, adottato alcun provvedimento disciplinare ai danni del-OMISSIS-, non sussistendone chiaramente gli estremi, situazione ben diversa da quella verificatasi per i fatti di cui alla sentenza n. 2370/2013 emessa dal Tribunale di ON in data 30 dicembre 2013, fatti in relazione ai quali invece la sussistenza della condotta imputata al -OMISSIS-è stata accertata.
Tutto ciò dimostra la non contraddittorietà dell’azione della P.A. che in relazione a situazioni dfferenti ha adottato provvedimenti diversi e corrispondenti alle concrete circostanze.
Il riferimento, operato dall’appellante, al parere del 21 settembre 2016, pertanto, non è corretto.
L’Amministrazione resistente, dinnanzi ad una sentenza penale irrevocabile, le cui risultanze non potevano essere né contestate, né disattese e dalle quali emergeva la sussistenza della condotta imputata al ricorrente, ha correttamente avviato il procedimento disciplinare che ha condotto all’emissione dell’impugnato provvedimento destitutorio.
Inoltre, va rimarcato che, in ipotesi di sentenze penali che dichiarano il “ non doversi procedere ” per estinzione dei reati per prescrizione - come avvenuto nel caso di specie - la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2189) ha avuto modo di affermare che:
«… secondo condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (cfr. sul principio ad es.Sez. I^, n. 16559 del 5 agosto 2005), … sono utilizzabili gli accertamenti effettuati nella relativa sede processuale, [sì da] tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti ed anche ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni. …».
Ed ancora Cons. Stato, Sez. III, 2 luglio 2014 n. 3324 ha osservato:
«… Per principio pacifico, peraltro, l’Amministrazione, nei confronti di un dipendente che è stato assolto dal reato contestato per intervenuta prescrizione, ben può procedere all’instaurazione di un procedimento disciplinare ed alla irrogazione di una (eventuale) sanzione, all’esito di una valutazione sulla gravità dei fatti che hanno determinato il giudizio penale.
Infatti, come ha ricordato anche il giudice di primo grado, una questione disciplinare non può essere posta soltanto quando, in sede penale, abbia avuto luogo un proscioglimento con formula piena, cioè quando i fatti oggetto della sentenza penale sono stati definiti come storicamente inesistenti oppure la sentenza ha ricostruito la condotta materiale o l’elemento psicologico in modo tale da collocare con sicurezza gli episodi esaminati al di fuori delle fattispecie disciplinari. …».
A tal riguardo va evidenziato che sussiste una sostanziale differenza tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare: il procedimento disciplinare non viene avviato unicamente in caso di un giudicato assolutorio circa l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico (come del resto è avvenuto, anche nei confronti del-OMISSIS-, quando - come sopra visto - nei suoi confronti è stata emessa la sentenza assolutoria n. 820/2015 per insussistenza del fatto di reato); nelle rimanenti ipotesi, in cui, nonostante non vi sia un giudicato di condanna, ma nemmeno un giudicato di carattere assolutorio nei termini sopra indicati (come appunto nel caso di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione), l’Amministrazione nel procedimento disciplinare instaurato a carico del dipendente può utilizzare direttamente tutto quanto emerso dagli accertamenti penali, senza avere alcun obbligo di ripeterli.
In altri termini, gli accertamenti scaturenti dal procedimento penale e, quindi, la sentenza penale stessa (anche se di estinzione per prescrizione), fanno piena prova all’interno del procedimento disciplinare di stato instaurato nei confronti del pubblico dipendente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il censurato provvedimento destitutorio deve considerarsi del tutto ragionevole, coerente e congruo rispetto a quanto normativamente previsto e sancito dal codice dell’ordinamento militare.
7.2. - Con il secondo motivo di appello il sig. -OMISSIS-contesta il difetto di motivazione del provvedimento destitutorio impugnato e l’omessa considerazione, da parte della P.A., dei propri scritti difensivi depositati nel corso del procedimento (in sede sia di inchiesta formale, sia di giudizio dinanzi alla Commissione di Disciplina).
In relazione alla valutazione delle argomentazioni proposte dal -OMISSIS-nelle memorie depositate nel corso del procedimento disciplinare, lo stesso appellante afferma che “… le argomentazioni da questi addotte a sua difesa non sono state controbattute … ” (cfr. pag. 14 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e pag. 13 dell’atto di appello).
A tal proposito, si deve in primo luogo precisare che per costante giurisprudenza l’Amministrazione non è tenuta a controbattere ad ogni argomentazione proposta dal dipendente nelle proprie memorie, ma ben può valutare globalmente le deduzioni da questi svolte ed esprimere una valutazione finale da cui possa evincersi, in generale ed in via implicita a contrariis , il perché il contenuto dei vari scritti difensivi depositati non sia stato ritenuto persuasivo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2006, n. 509: “… Non vi è alcun dovere dell’amministrazione di procedere ad una confutazione analitica delle osservazioni formulate dal privato quando risulti che l’amministrazione ne abbia tenuto conto in modo serio e specifico ed il complesso della motivazione renda chiare le ragioni della determinazione amministrativa . …”; Cons. Stato, Sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791 “… sotto un aspetto più generale, è ben noto che la motivazione del provvedimento disciplinare non deve contenere una contestazione analitica della tesi difensiva, essendo sufficiente che l’Amministrazione abbia esplicitato, ancorché sinteticamente, l’autonomo percorso valutativo seguito nel corso dell’iter disciplinare svoltosi in contraddittorio con il soggetto interessato, per il resto dovendo ritenersi che il provvedimento sia legittimamente motivato per relationem agli atti ed alla documentazione sottostante (cfr., ad es., Cons. St., sez. V, 21 gennaio 2011 n. 425) . …”).
In secondo luogo, va rilevato che comunque nella fattispecie per cui è causa l’Amministrazione procedente ha congruamente valutato ed esaminato tutto quanto dedotto dal sig. -OMISSIS-sia nella memoria depositata in data 2 gennaio 2017, a seguito dell’avvio dell’inchiesta formale, sia nella memoria del 3 maggio 2017 depositata a seguito del deferimento del ricorrente alla Commissione di Disciplina.
Relativamente alla prima memoria, nella relazione finale depositata dall’Ufficiale Inquirente a seguito dell’inchiesta formale richiamata per relationem nel provvedimento finale dell’8 giugno 2017, sono stati evidenziati gli aspetti più rilevanti delle memorie difensive presentate dall’inquisito.
In particolare l’Ufficiale Inquirente ha rimarcato che, in relazione all’asserita estraneità ai fatti penali in cui il -OMISSIS-è risultato essere coinvolto e all’asserito comportamento sempre rispettoso del decoro e del prestigio delle Forze Armate, “… le motivazioni da egli addotte a sostegno della propria tesi non pongono in evidenza alcun elemento che dimostri quanto asserito circa la propria estraneità ai fatti, né fa riferimento ad atti documentali che possano risultare utili in tal senso … ”; e ancora, l’Ufficiale Inquirente precisa come l’asserzione contenuta a pag. 4 della memoria del -OMISSIS-del 2 gennaio 2017, secondo cui, agli atti, non vi sarebbe alcun elemento da cui desumere la sussistenza circa la penale responsabilità dello stesso inquisito in ordine ai fatti contestati, sia “… infondata poiché l’atto dal quale desumere la responsabilità del C.le Magg. Se. -OMISSIS-è proprio la Sentenza 14 [ rectius 21] giugno 2014, n. 2370 emessa dal Tribunale di ON e divenuta irrevocabile il 3/11/2014, nella quale, a pagina 8, è scritto: “[…] le risultanze dibattimentali consentono di pervenire ad un giudizio di responsabilità […]” (come da contestazione degli addebiti - documento n. 4 dell’indice) . …”.
Infine, l’Ufficiale Inquirente ricorda che, in merito al fatto di non essersi il -OMISSIS-avvalso della facoltà prevista dall’art. 157, comma 7, del codice penale, questi avrebbe dichiarato, in memoria, di non essere stato edotto dal proprio difensore della possibilità di rinunciare alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e di non essere stato, quindi, posto nelle condizioni di poter svolgere una migliore difesa per ottenere un’ampia pronuncia assolutoria, aggiungendo che all’epoca dei fatti soffriva di disagi psichici che non gli avrebbero consentito di “ prestare opportuna attenzione alle vicende processuali che lo hanno riguardato […] ”: l’Inquirente, a tal proposito, evidenzia che nonostante le suddette considerazioni sull’asserito disagio psichico “… non si evincono riferimenti specifici a limitazioni proprie della capacità di intendere e di volere o tantomeno interdizioni di sorta …”.
In altre parole, l’Ufficiale Inquirente evidenzia che non vi è alcuna specifica documentazione medica da cui possa desumersi una reale minorata capacità di intendere e di volere del sig.-OMISSIS-, tale da giustificare anche un’incapacità di comprendere gli eventi che lo avevano coinvolto.
Relativamente alla seconda memoria del 3 maggio 2017, depositata - come si è detto - a seguito del deferimento del sig. -OMISSIS-alla Commissione di Disciplina, deve farsi riferimento al verbale redatto durante la seduta della Commissione del 3 maggio 2017, durante la quale era presente lo stesso ricorrente.
Nel verbale si legge:
« Il Presidente legge […] le dichiarazioni scritte dell’avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell’inchiesta formale; fa leggere al segretario la relazione riepilogativa dell’Ufficiale Inquirente […] e la memoria difensiva […] presentata dal giudicando, in originale, all’inizio della seduta […] .».
Infine, dopo che il Presidente ha riepilogato nuovamente quanto rappresentato dal -OMISSIS-nella memoria depositata, si legge: “… Udite le ragioni a difesa ed esaminata la memoria difensiva …”.
Come si vede, il giudizio della Commissione di Disciplina, essendo successivo all’inchiesta formale, è un procedimento molto più breve, ma non per questo carente nell’esame della documentazione depositata dall’inquisito.
Il verbale dà conto di quanto riferito dal-OMISSIS-, delle ragioni poste a difesa e delle varie argomentazioni dedotte, a tal fine, in memoria.
Terminata la seduta, a cui è previsto che anche l’inquisito partecipi, la Commissione si ritira ed esprime la propria valutazione finale.
Alla luce delle considerazioni in precedenza riportate, non può ragionevolmente sostenersi che l’Amministrazione procedente non abbia valutato ed esaminato precisamente quanto dedotto dal ricorrente: tenuto conto sempre del fatto di non poter, né dover, controbattere a ogni affermazione proposta dall’interessato, l’Amministrazione ha comunque dato conto in maniera ampia delle motivazioni in base alle quali le argomentazioni proposte dal -OMISSIS-non sono state accolte.
Tant’è vero che nel contestato provvedimento finale (cfr. pag. 1) si dà conto del fatto che, a seguito di valutazione, le memorie difensive prodotte dal graduato sia in sede di inchiesta formale, sia in sede di giudizio della Commissione di Disciplina non sono state ritenute “ idonee a scagionarlo dagli addebiti mossigli ”.
Inoltre, con riferimento all’asserita mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, deve osservarsi quanto segue.
Il -OMISSIS-sostiene che il provvedimento destitutorio dell’8 giugno 2017 sarebbe carente di motivazione, non avendo l’Amministrazione dato prova della responsabilità addebitata al ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio e limitandosi a riportare all’interno dello stesso provvedimento passi della menzionata sentenza penale n. 2370/2013.
L’appellante parte dal presupposto che, avendo la suddetta sentenza penale dichiarato il “ non doversi procedere ” per estinzione del reato nei confronti del -OMISSIS-e non trattandosi, quindi, di sentenza definitiva di condanna, l’Amministrazione non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alle circostanze che, in ambito disciplinare, hanno invece portato all’applicazione della sanzione disciplinare della perdita del grado e rimozione dal servizio.
L’assunto non è condivisibile poiché, per quanto il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non si applichi nell’ambito dei procedimenti disciplinari di stato (ove, in particolare in casi come quello in esame, l’Amministrazione può e deve svolgere anche valutazioni diverse e basate, altresì, su presupposti distinti), ad ogni buon conto - come si è già avuto modo di ricordare - la sentenza emessa nei confronti del -OMISSIS-ha accertato la sussistenza della condotta imputata al medesimo, senza che potessero sorgere dubbi in merito.
La declaratoria di non doversi procedere - come visto in precedenza - è stata emessa a causa dell’intervenuta prescrizione che ha determinato l’estinzione dei reati, reati tuttavia - si ribadisce - la cui commissione da parte del -OMISSIS-è stata penalmente accertata.
Il decreto impugnato, pertanto, è motivato sulla base di tali assunti.
Infatti, dopo aver evidenziato che “ la responsabilità del Graduato ” appariva chiara alla luce delle risultanze del processo penale e aver dato conto del fatto che le memorie difensive prodotte dal-OMISSIS-, come si è già detto, non erano state ritenute “ idonee a scagionarlo dagli addebiti mossigli ”, ritenendo “ la contiguità del graduato alle sostanze stupefacenti particolarmente grave e irresponsabile, poiché la stessa è in contrasto con i peculiari doveri istituzionali sussistenti in capo ad un militare in servizio permanente delle Forze Armate ” e, altresì, ritenuta “ la condotta del Graduato incompatibile con il grado rivestito e con lo status di militare in servizio permanente, per aver disatteso i principi che devono improntare il comportamento di un militare, risultando da ciò minato il legame fiduciario sul quale deve necessariamente fondarsi il rapporto di impiego con l’Amministrazione della difesa ”, l’Amministrazione ha disposto la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione all’esito del procedimento disciplinare per il seguente motivo:
« Graduato dell’esercito, in concorso con altre persone, in più occasioni, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva, cedeva e procurava a terzi sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish. Accertato in ON il 27 gennaio 2001. Tale comportamento lesivo del prestigio dell’istituzione a cui appartiene il -OMISSIS-costituisce gravissima violazione dei doveri propri dello stato di militare e di quelli attinenti al giuramento prestato e al senso di responsabilità, da risultare incompatibile con l’ulteriore permanenza in servizio e nel grado rivestito ».
A tal riguardo va osservato che il termine “ contiguità ”, a cui il -OMISSIS-conferisce una rilevanza tecnica, è stato utilizzato invece solo per mettere in luce le modalità di partecipazione dello stesso ricorrente in ordine ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, cioè attraverso una condotta partecipativa agevolatrice, pur sempre di tipo concorsuale, così come emerge chiaramente dal capo di imputazione penale e dalla sentenza n. 2370/2013 (artt. 81, cpv, 110 e 112 del codice penale e 73 del d.P.R. n. 309/1990).
Da quanto sopra riportato discende che l’impugnato provvedimento risulta congruamente motivato.
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dal-OMISSIS-, sia la Corte di Cassazione, sia il Consiglio di Stato, in tema di destituzione dal servizio di militari e impiegati pubblici, hanno avuto modo di ribadire che la motivazione del provvedimento di destituzione ben può riferirsi per relationem al provvedimento penale da cui ha preso le mosse il procedimento disciplinare, quando il suddetto provvedimento penale e gli accertamenti in esso contenuti siano ben noti all’interessato e da questi conosciuti (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 15 maggio 2014, n. 10662 e Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2015, n. 251).
Come si è avuto modo di precisare, nell’impugnato decreto non vi sono solo riferimenti alla sentenza penale n. 2370/2013 - che pur sarebbero stati sufficienti per giustificare la sanzione applicata dall’Amministrazione - ma si indicano espressamente quali doveri e quali valori sono stati violati dal -OMISSIS-con la sua condotta penalmente rilevante: non solo si è spezzato il rapporto fiduciario fra il militare e l’Amministrazione resistente, ma è stato anche violato il prestigio dell’intera istituzione di cui -OMISSIS-faceva parte e nei confronti della quale aveva prestato solenne giuramento.
Infatti, la condotta posta in essere dal -OMISSIS-- condotta che, indipendentemente dall’intervenuta prescrizione dei reati, risulta essere stata penalmente accertata - è del tutto inammissibile, ponendosi in grave ed insanabile contrasto con specifici doveri istituzionali e in violazione degli obblighi assunti con il giuramento di appartenenza.
Alla luce di tale vicenda, l’Amministrazione, valutata quale rilevanza avrebbero potuto avere le condotte del -OMISSIS-in ambito disciplinare, ha inflitto la sanzione della perdita del grado - peraltro sanzione unica ed indivisibile, insuscettibile di gradazione entro un minimo ed un massimo - e la conseguente rimozione dal servizio permanente.
L’appellante sostiene, poi, che in presenza di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato (provvedimento in cui - a suo dire - non sarebbe riscontrabile una esaustiva motivazione in ordine alla decisione di aver ritenuto comprovata la responsabilità del ricorrente) l’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento disciplinare, avrebbe dovuto tenere conto del principio di proporzionalità delle sanzioni in relazioni ai profili soggettivi ed oggettivi della vicenda (cfr. pag. 16 dell’atto di appello).
Sul punto si osserva, in primo luogo, che le censure specificamente relative alla motivazione della sentenza penale non possono essere fatte valere in sede amministrativa, ma ovviamente sarebbero dovute essere avanzate in sede penale.
Pertanto - si ribadisce - invece di invocare in questa sede la propria innocenza, il -OMISSIS-ben avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma 7, del codice penale, ottenendo una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 1, del codice di procedura penale, oppure avrebbe potuto proporre appello, evitando che la pronuncia di primo grado passasse in giudicato, dimostrando in sede penale la sua estraneità alle censurabili condotte contestate.
Il -OMISSIS-ha avuto a disposizione un notevole lasso di tempo per valutare e decidere come muoversi processualmente al fine di far accertare la sua asserita estraneità ai fatti (le indagini sono iniziate negli anni 2000 - 2001; il processo di primo grado si è concluso nel 2013 e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado è avvenuto in data 3 novembre 2014); senza contare, poi, che l’odierno ricorrente era comunque un soggetto qualificato verosimilmente a conoscenza della normativa di riferimento.
E invece il tempo è trascorso senza che il -OMISSIS-cercasse mai effettivamente di dimostrare quella estraneità ai fatti che afferma in questa sede.
Il-OMISSIS-, pertanto, non può sfruttare una sentenza adottata in sede penale dichiarativa dell’estinzione del reato per via del tempo decorso, al fine di evitare ogni conseguenza in sede disciplinare.
Alla luce dell’accertamento in sede penale, la sostanziale inerzia del -OMISSIS-(rappresentata dal non avere in alcun modo dimostrato con documenti, circostanze o testimonianze la sua asserita estraneità ai fatti in cui era rimasto coinvolto), concorre a delineare un quadro di comprovata responsabilità disciplinare dello stesso.
In secondo luogo, si deve precisare che, alla luce della gravità della condotta penalmente rilevante tenuta dal ricorrente, l’Amministrazione ha correttamente avviato un procedimento disciplinare e, infine, ha applicato l’unica sanzione corrispondente alla gravità delle condotte di cui il -OMISSIS-si era reso protagonista, cioè la perdita del grado e la rimozione dal servizio.
L’Amministrazione, tenuto conto degli elementi fattuali emersi al termine dell’inchiesta formale, valutate tutte le circostanze di fatto e la gravità del comportamento contestato, esaminate le memorie depositate dal militare, ha definito la posizione del ricorrente con l’adozione di un provvedimento disciplinare di stato espulsivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, progressività e ragionevolezza, in presenza di fatti e comportamenti che non avrebbero consentito un trattamento diverso.
Al-OMISSIS-, in altre parole, non sarebbe potuta essere irrogata, alla luce della gravità della condotta, una sanzione di stato meno gravosa.
Si precisa, peraltro, che in materia sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione in ordine alla gravità dei fatti commessi costituisce una tipica espressione del potere discrezionale dell’Amministrazione, non sindacabile in quanto tale dal Giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche, non riscontrabili nel caso in esame (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2025, n. 144).
In presenza di condotte quali quelle oggetto del presente giudizio, che risultano essere di grande nocumento per il prestigio e l’immagine dell’Amministrazione, l’orientamento consolidato è nel senso di emettere il provvedimento di allontanamento del militare, ove ne ricorrano le condizioni, ritenendo tali comportamenti incompatibili in senso assoluto con lo status di militare professionista in servizio permanente (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 18 novembre 2011, n. 6099/; Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2013, n. 2810).
Sempre in ordine alla correttezza della sanzione irrogata, il -OMISSIS-sostiene che comunque la stessa sarebbe dovuta essere diversamente graduata e che la suddetta graduazione avrebbe dovuto scaturire dalla valutazione dei precedenti di servizio del ricorrente, dall’analisi della condotta da questi tenuta prima e dopo i fatti penalmente rilevanti e allo stesso ascritti e dalla risalenza nel tempo dei suddetti episodi, valutazioni che - secondo l’appellante - l’Amministrazione non avrebbe eseguito.
In primis , in merito alla valutazione dei precedenti di servizio del ricorrente e della condotta tenuta prima e dopo i fatti penalmente rilevanti (e quindi anche in pendenza del procedimento penale), si deve precisare che l’Amministrazione ha, diversamente da quanto affermato dalla parte appellante, tenuto conto sia del rendimento in servizio del-OMISSIS-, sia del suo quadro disciplinare, come si evince anche dalla lettura del decreto impugnato e degli atti presupposti; tuttavia tale valutazione non poteva portare comunque ad evitare l’adozione del provvedimento di destituzione, stante l’estrema gravità della condotta tenuta dal ricorrente.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di ribadire che eventuali precedenti di servizio eccellenti o condotte rigorose tenute dal militare durante la pendenza del procedimento penale non assumono alcuna rilevanza in un caso come quello in esame, laddove i comportamenti contestati in sede penale sono tanto gravi da minare il rapporto fiduciario con l’Amministrazione, in quanto inconciliabili con le funzioni del corpo di appartenenza, e, altresì, violative del prestigio dell’istituzione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 luglio 2015, n. 3313).
Il-OMISSIS-, tra l’altro, sostiene (cfr. pag. 19 dell’atto di appello) che all’asserita mancata valutazione dei propri precedenti di servizio non supplirebbe nemmeno l’uso, nel provvedimento di destituzione, di un linguaggio, a suo dire, “ generico ” e “ stereotipato ”, con il quale l’Amministrazione avrebbe definito la “ contiguità ” del ricorrente alle sostanze stupefacenti e la violazione dei principi dell’ordinamento militare.
L’assunto non è condivisibile.
In merito all’utilizzo dell’espressione “ contiguità ” alle sostanze stupefacenti, si è già avuto modo di specificare che l’Amministrazione ha inteso unicamente descrivere, non in senso tecnico, le modalità con le quali il -OMISSIS-ha concorso penalmente alla realizzazione dei reati ascritti, ovvero con una condotta comunque agevolativa rispetto a quella tenuta dagli altri concorrenti nel reato, essendo egli un vero e proprio correo.
Per quanto concerne, poi, l’affermazione in merito alla violazione dei principi dell’ordinamento militare, non sembra che il Ministero avrebbe potuto utilizzare un linguaggio differente, tenuto conto del fatto che la violazione dei suddetti principi - espressamente indicati nel censurato provvedimento - è direttamente scaturita dalle condotte la cui sussistenza è stata accertata in sede penale.
Ne discende che non sono state usate formule stereotipate o generiche; sono stati semplicemente espressi dei concetti, il cui contenuto non poteva in alcun modo essere diverso, stante quanto in concreto accertato.
Non si comprende quali altre formule ridondanti il ricorrente ritiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare, visto che quelle utilizzate esprimevano ottimamente i concetti di cui sopra.
In secondo luogo, deve osservarsi che la risalenza nel tempo degli episodi penali contestati non ha alcun rilievo in relazione all’applicazione della sanzione di stato della perdita del grado e rimozione dal servizio, scaturendo detto provvedimento da una sentenza penale in cui è stata accertata la sussistenza della condotta imputata al ricorrente, in concorso con altri soggetti, per i suddetti episodi.
Come si vede, l’assunto non è meritevole di condivisione. Gli episodi, infatti, risalgono al 2000-2001, ma il procedimento penale si è chiuso nel 2013.
Il “ fattore tempo ” ha avuto rilievo, in sede penale, ai fini dell’estinzione dei reati per prescrizione, ma non può avere alcuna rilevanza, in sede amministrativa, ai fini dell’applicazione di una sanzione disciplinare di stato.
La prescrizione è un fenomeno che, ai fini oggetto del presente giudizio, non può avere alcun rilievo: indipendentemente dal momento in cui si sono verificati gli episodi, la loro attribuibilità al -OMISSIS-ha obbligato l’Amministrazione ad aprire un procedimento disciplinare allo scopo di stabilire se tali condotte avevano rilievo dal punto di vista disciplinare e, in base alla loro gravità, quale sanzione irrogare a carico del militare che le aveva tenute, non essendo pensabile che egli, dopo aver ottenuto la prescrizione in sede penale, lucri anche l’andare esente da conseguenze disciplinari per un decorso di tempo non imputabile alla P.A.
Il sig. -OMISSIS-sostiene, inoltre, che l’impugnato decreto sia in generale affetto da arbitrarietà, avendo l’Amministrazione omesso di motivare in ordine alle ragioni che l’hanno spinta a dare esclusivo rilievo all’intervenuta sentenza di proscioglimento a scapito di una istruttoria a tutto tondo (cfr. art. 19 dell’atto di appello).
Si è già detto che, in ipotesi di sentenza penale che dichiara il “ non doversi procedere ” per estinzione del reato per intervenuta prescrizione (che di per sé non è di ostacolo all’avvio del procedimento disciplinare), nel procedimento disciplinare a carico di dipendente pubblico sono utilizzabili gli accertamenti effettuati in sede penale.
Ne discende che il censurato provvedimento destitutorio dell’Amministrazione non può dirsi né affetto da arbitrarietà, né carente, nemmeno sotto questo profilo, dal punto di vista motivazionale.
Infine, il ricorrente rileva (cfr. pag. 20 dell’atto di appello) che l’impugnato provvedimento sarebbe viziato in ordine all’adeguatezza e alla proporzionalità della sanzione irrogata, non avendo l’Amministrazione fatto alcun riferimento alle ragioni rappresentate dall’inquisito nella fase istruttoria e nel giudizio dinnanzi alla Commissione di Disciplina, ravvisandosi, quindi, un contrasto con l’art. 25, comma 2, della Costituzione.
Anche in questo caso, l’argomentazione proposta dalla parte ricorrente non è meritevole di positivo apprezzamento.
A tal proposito va evidenziato che il riferimento operato dal -OMISSIS-all’art. 25, comma 2, della Costituzione, diretto a garantire la persona da arbitrarie sanzioni incidenti sui valori costituzionali tutelati, appare, nel caso di specie, non corretto.
L’Amministrazione, infatti, non ha irrogato - alla luce delle considerazioni in precedenza svolte - una sanzione in maniera arbitraria o irragionevole rispetto alle circostanze concrete; il gravato provvedimento destitutorio è stato infatti emesso a seguito di un complesso procedimento disciplinare, regolato da norme specifiche, tenendo conto sia delle argomentazioni fornita dall’inquisito, sia, correlativamente, della necessità di tutelare i valori propri dell’ordinamento giuridico e, più specificamente, di quello militare, valori che apparivano essere stati violati dalla grave condotta tenuta dall’odierno ricorrente.
Il comportamento posto in essere dal -OMISSIS-è risultato - come detto - del tutto in contrasto con i principi propri dell’ordinamento militare e tale da minare il prestigio dell’intera istituzione. L’Amministrazione ha ampiamente dato conto delle suddette valutazioni e del bilanciamento operato fra gli interessi in gioco, senza che, la sanzione poi irrogata potesse ritenersi affetta da sproporzione o inadeguatezza.
Proprio in relazione alla asserita non congruità e adeguatezza della sanzione, peraltro, l’appellante afferma che “ a presidio dell’adeguatezza della pena alla colpa sta la Commissione di Disciplina ” e che “[…] né tale Commissione, né il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa hanno motivato […]” (cfr. pag. 21 del ricorso introduttivo e pag. 21 dell’atto di appello).
Tale argomentazione non è condivisibile.
A tal fine è necessario precisare il ruolo svolto dalla Commissione di Disciplina in casi come quello oggetto di giudizio.
Il procedimento disciplinare di stato è composto da varie fasi e prevede che intervengano organi monocratici o collegiali, fino all’adozione del provvedimento finale da parte del Direttore Generale per il Personale Militare.
La Commissione di Disciplina è un organo collegiale che viene convocato unicamente nel caso in cui l’Autorità titolare dell’azione disciplinare ritenga l’inquisito passibile della sanzione di stato di perdita del grado per rimozione.
La composizione, le competenze e il modus operandi della Commissione sono disciplinati dagli artt. 1380 e ss. del decreto legislativo n. 66/2010; in particolare, l’art. 1388 prevede che, terminata l’istruttoria, il Presidente metta ai voti il quesito sulla meritevolezza dell’inquisito a conservare il grado, mediante votazione che garantisca la segretezza del voto espresso da ciascun membro (commi 10 e 11).
Il giudizio è espresso a maggioranza assoluta e “non è motivato” (art. 1388, comma 11, del decreto legislativo n. 66/2010): il giudizio, infatti, non si fonda su parametri giuridici o tecnici, ma considera solo l’opportunità che l’inquisito possa ancora rivestire il grado. Si tratta di una valutazione sulla figura complessiva del militare e la disposizione prevede che ciascun membro debba esprimersi in maniera netta, senza formulare alcuna argomentazione a riguardo.
Il parere espresso dalla Commissione è un atto interno al procedimento disciplinare e non vincola l’Autorità decidente che può discostarsene (cfr. art. 1389 del decreto legislativo n. 66/2010).
È evidente, quindi, che anche sotto questo profilo, le argomentazioni del sig. -OMISSIS-si dimostrano non meritevoli di positiva considerazione.
Da tutto quanto finora argomentato è evidente come il censurato provvedimento destitutorio emesso dall’Amministrazione resistente non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ed è, pertanto, adeguatamente motivato: non sussiste alcun vizio di motivazione nel provvedimento emesso, né, tanto meno, alcun vizio di istruttoria nel procedimento disciplinare avviato a carico del-OMISSIS-; l’Amministrazione ha svolto il procedimento nel pieno rispetto della normativa di riferimento, motivando adeguatamente e congruamente le proprie scelte.
7.3. - Con i motivi di appello sub 3) e sub 4) (da valutare congiuntamente, stante l’identità di oggetto) il sig. -OMISSIS-evidenzia che non gli sarebbe stata consentita l’acquisizione di una puntuale consapevolezza degli addebiti mossigli con chiaro riferimento alle norme di principio delle quali si è assunta la violazione, norme mai specificate neanche nell’impugnato provvedimento sanzionatorio e che sul punto il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente motivato, ricorrendo, anche in questo caso, all’utilizzo di mere formule stereotipate, vuote di contenuto, tale da indurre a ritenere la motivazione meramente apparente. Inoltre, veniva censurato il decreto destitutorio per omessa specificazione degli addebiti contestati al militare, con conseguente nullità del capo di imputazione, stante l’evidente violazione del diritto di difesa.
Le doglianze sono infondate.
Invero, il sig. -OMISSIS-era pienamente consapevole di quali fossero gli addebiti mossi a suo carico: il procedimento disciplinare a cui è stato sottoposto è iniziato a seguito dell’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della sentenza n. 2370/2013 del Tribunale di ON, passata in giudicato, all’interno della quale emerge chiaramente la responsabilità penale dello stesso ricorrente per i fatti di reato a questi ascritti, nonostante la pronuncia di “ non doversi procedere ” emessa a causa dell’intervenuta estinzione dei reati per prescrizione.
Il -OMISSIS-ha, infatti, partecipato al processo penale; era a conoscenza delle accuse mosse a suo carico e, più precisamente, che si trattava di una imputazione per detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti quali cocaina e hashish, in concorso con altri soggetti, tra cui il padre, -OMISSIS-, e lo zio, -OMISSIS--OMISSIS-.
Il procedimento disciplinare di stato avviato a seguito dell’acquisizione della citata sentenza penale ha avuto inizio con l’atto di inchiesta formale prot. n. MDE25222/8010 del 28 novembre 2016 in cui è stato espressamente indicato l’addebito contestato al-OMISSIS-.
Nella lettera di contestazione degli addebiti, infatti, si legge:
«… Il Comandante delle Forze Operative Nord Gen. C.A. -OMISSIS- […] preso atto della sentenza 21 giugno 2014, n. 2370 emessa dal Tribunale di ON (divenuta irrevocabile il 3 novembre 2014) ha incaricato il sottoscritto Cap. a. (ter) par. Pierpaolo Volpini […] di procedere nei confronti della S.V., al fine di verificare se sussistono responsabilità tali da dover essere sanzionate con procedimenti disciplinari di stato, relativamente al seguente addebito:
il Caporal maggiore scelto -OMISSIS- “avanti il Tribunale di ON ha assunto la veste di imputato, unitamente ad altre persone imputate, del reato p. e p. dagli articoli 81 cpv, 110, 112, n. 1 e 2 c.p. e 73 del D.P.R. 309/1990 perché in più occasioni, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, quale organizzatore e direttore dell’attività criminale, detenevano, cedevano e procuravano a terzi sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish - accertato in ON il 27.01.2001 - e, benché (con la sopra citata sentenza) sia stato dichiarato di non doversi procedere per essere i reati a lui contestati estinti per prescrizione, purtuttavia, nella medesima sentenza, è riportato che le risultanze dibattimentali consentono di pervenire ad un giudizio di responsabilità …” …».
Dunque, i fatti disciplinarmente rilevanti sono richiamati dalla lettera di contestazione per relationem attraverso il capo di imputazione penale.
La lettera di contestazione degli addebiti si conclude (cfr. pagg. 2 e 3), poi, con l’indicazione specifica delle norme militari violate ( rectius artt. 712, 713, commi 2 e 3, 717, 719, 725, comma 2, lett. h) e 732, commi 1, 2, 3, lett. a) - e attinenti ai doveri e al comportamento dei militari di cui al d.P.R. n. 90/2010) e, più precisamente, si legge:
«… perché tale militare:
- ha disatteso l’impegno assunto con il giuramento;
- non si è astenuto dal tenere comportamenti lesivi del prestigio dell’istituzione cui appartiene , né - essendo investito di un grado - è stato di esempio nel compimento dei doveri;
- ha mancato al senso di responsabilità, consistente nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di un militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze Armate;
- ha disatteso l’impegno a mantenere elevato ed accrescere il prestigio del corpo di appartenenza;
- non ha tenuto esemplare comportamento;
- non ha tenuto condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze Armate nonché ha disatteso il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza, né si è astenuto dal compiere azioni non confacenti alla dignità e al decoro . …».
È palese dalla lettura di quanto sopra riportato che l’Amministrazione ha indicato chiaramente l’addebito mosso al militare, addebito, peraltro, evidentemente già conosciuto dal-OMISSIS-, in qualità di imputato nel già più volte menzionato procedimento penale istruito presso la Procura della Repubblica di ON.
Il sig. -OMISSIS-sostiene, inoltre, che gli addebiti non sarebbero stati contestati in maniera chiara e specifica poiché l’Ufficiale Inquirente si sarebbe limitato a riportare quanto evidenziato in data 16 novembre 2016 dal Comandante delle Forze Operative Nord con la nota prot. MDE 226347 REG 2016 0547313 ( i.e. comunicazione di conferimento dell’incarico all’Ufficiale Inquirente) che a sua volta richiama quanto indicato nella sentenza penale n. 2370/2013.
L’argomentazione è infondata.
Infatti, considerata la complessità della menzionata sentenza n. 2370/2013, nella contestazione degli addebiti - come si è visto - sono stati previamente indicati i punti salienti del giudicato, al fine di consentire una più precisa individuazione delle infrazioni contestate; di seguito, poi, sono state indicate le specifiche contestazioni disciplinari, con riferimento alle norme violate.
Il-OMISSIS-, quindi, ha avuto piena cognizione sia dei comportamenti censurabili emersi dalla sentenza del Tribunale di ON n. 2370/2013, sia delle violazioni disciplinari scaturite da quei comportamenti.
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, dunque, la lettera di contestazione degli addebiti era assolutamente comprensibile.
Peraltro, come si è già avuto modo di ricordare, anche la contestazione dell’addebito, così come la motivazione del provvedimento di destituzione ben possono riferirsi per relationem al provvedimento penale da cui il procedimento disciplinare ha preso le mosse, quando il suddetto provvedimento penale e gli accertamenti in esso contenuti siano ben noti all’interessato e da questi conosciuti (cfr. Cass. civ., n. 10662/2014 e Cons. Stato n. 251/2005).
Le argomentazioni del-OMISSIS-, per tutti i motivi appena esposti, non possono trovare accoglimento.
7.4. - Con il motivo di appello sub 5) il -OMISSIS-reitera la censura secondo cui il provvedimento amministrato impugnato sarebbe stato emesso in data 15 giugno 2017 e quindi in violazione dell’art. 1392 del decreto legislativo n. 66/2010 (in particolare il comma 3).
Anche detta censura va disattesa, poiché - come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado - la data di adozione del contestato decreto di destituzione è l’8 giugno 2017, con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, al momento della sottoscrizione digitale del documento in esame non era evidentemente ancora decorso il termine di 270 giorni previsto dall’art. 1392, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010 (decorrente dalla “ data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione ”, nel caso di specie il 15 settembre 2016).
Infine, non può condividersi l’affermazione della parte appellante (pagg. 28 e 29 dell’atto di appello) secondo cui “… l’Amministrazione avrebbe dovuto avviare il procedimento disciplinare quantomeno nel momento in cui è venuta a conoscenza dell’applicazione della misura cautelare nei confronti del militare per i fatti per cui si procede (2010) e certamente non attendere, oltre 14 anni, l’esaurimento di un procedimento penale che si è concluso con una sentenza di estinzione del reato . …”. A tal riguardo si ribadisce che l’Amministrazione ha doverosamente osservato il disposto dell’art. 1392, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010 (in forza del quale “ Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione ”), con la conseguenza che nessun ritardo può addebitarsi nel caso di specie alla P.A.
8. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, che valgono altresì a dimostrare l’inconsistenza delle - peraltro genericamente formulate - doglianze concernenti l’asserita violazione delle disposizioni della Convenzione Edu, l’appello deve essere respinto con consequenziale conferma della sentenza appellata.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante -OMISSIS- al pagamento in favore del Ministero della Difesa delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.