TRIB
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/07/2024, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 895/2024 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 03.05.2024 da: (c.f. Parte_1
), nata in [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Bassan C.F._2 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 03.05.2024 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato il figlio in data Per_1 22.02.2021, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata;
di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse del figlio Per_1
“- determinare nell'importo di euro 700,00 (settecento./00) mensili l'obbligo alimentare del sig. Parte_2 in favore del proprio figlio, con rivalutazione annuale Istat, e per l'effetto condannare
[...] Persona_2 il sig. al versamento, dal dì della domanda, al pagamento della somma così determinata a Parte_2 mani della madre della minore sig.ra entro il quinto giorno di ogni mese;
Parte_1
- determinare, altresì, l'obbligo di contribuzione del suddetto padre naturale in favore del figlio per le spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie da sostenersi per la cura e l'educazione del minore nella misura del 50% delle medesime, oltre all'obbligo di versare l'intero assegno unico e per l'effetto condannare il sig.
al versamento, dal dì della domanda, di tali somme a mani della madre del minore sig.ra Parte_2
entro il quinto giorno di ogni mese;
Parte_1
- disporre l'affido congiunto del minore con collocamento presso la madre, disponendo che il minore trascorrerà alternativamente un week end con il padre ed uno con la madre, libero, comunque, il padre di vederlo in ogni momento della settimana previo avviso e accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia. Durante le festività natalizie il figlio trascorrerà alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre il periodo di vacanze compreso tra il 23 ed il 29 dicembre e sempre alternativamente il periodo compreso tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio, restando inteso che i genitori dovranno curare di evitare che il minore trascorrerà sempre il Natale o il Capodanno con lo stesso genitore, così alternando negli anni. Il figlio trascorrerà le festività pasquali alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre.
Il figlio trascorrerà tutti gli anni un periodo di vacanze estive con il padre di giorni 15, (quindici), in periodo da concordarsi di comune accordo nel periodo di chiusura delle scuole con possibilità di deroghe della predetta durata in base alle richieste ed esigenze del minore”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 27.06.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso;
altresì precisando che, a precisazione/modifica delle predette condizioni, il minore di regola starà con il padre tutti i venerdì dall'uscita dell'asilo fino alle 16 del giorno successivo dunque anche con pernottamento, oltre che in una domenica dalla mattina fino a sera, senza pernottamento, a week end alternati.
Le pattuizioni di cui sopra sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne, possono pertanto essere omologate. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: omologa le condizioni concordate tra le parti, come precisate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità. La Spezia, 27.06.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 895/2024 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 03.05.2024 da: (c.f. Parte_1
), nata in [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Bassan C.F._2 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 03.05.2024 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato il figlio in data Per_1 22.02.2021, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata;
di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse del figlio Per_1
“- determinare nell'importo di euro 700,00 (settecento./00) mensili l'obbligo alimentare del sig. Parte_2 in favore del proprio figlio, con rivalutazione annuale Istat, e per l'effetto condannare
[...] Persona_2 il sig. al versamento, dal dì della domanda, al pagamento della somma così determinata a Parte_2 mani della madre della minore sig.ra entro il quinto giorno di ogni mese;
Parte_1
- determinare, altresì, l'obbligo di contribuzione del suddetto padre naturale in favore del figlio per le spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie da sostenersi per la cura e l'educazione del minore nella misura del 50% delle medesime, oltre all'obbligo di versare l'intero assegno unico e per l'effetto condannare il sig.
al versamento, dal dì della domanda, di tali somme a mani della madre del minore sig.ra Parte_2
entro il quinto giorno di ogni mese;
Parte_1
- disporre l'affido congiunto del minore con collocamento presso la madre, disponendo che il minore trascorrerà alternativamente un week end con il padre ed uno con la madre, libero, comunque, il padre di vederlo in ogni momento della settimana previo avviso e accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia. Durante le festività natalizie il figlio trascorrerà alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre il periodo di vacanze compreso tra il 23 ed il 29 dicembre e sempre alternativamente il periodo compreso tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio, restando inteso che i genitori dovranno curare di evitare che il minore trascorrerà sempre il Natale o il Capodanno con lo stesso genitore, così alternando negli anni. Il figlio trascorrerà le festività pasquali alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre.
Il figlio trascorrerà tutti gli anni un periodo di vacanze estive con il padre di giorni 15, (quindici), in periodo da concordarsi di comune accordo nel periodo di chiusura delle scuole con possibilità di deroghe della predetta durata in base alle richieste ed esigenze del minore”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 27.06.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso;
altresì precisando che, a precisazione/modifica delle predette condizioni, il minore di regola starà con il padre tutti i venerdì dall'uscita dell'asilo fino alle 16 del giorno successivo dunque anche con pernottamento, oltre che in una domenica dalla mattina fino a sera, senza pernottamento, a week end alternati.
Le pattuizioni di cui sopra sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne, possono pertanto essere omologate. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: omologa le condizioni concordate tra le parti, come precisate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità. La Spezia, 27.06.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI