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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice relatore dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 12302/2018 e al n. r.g.4855/2021 promosse rispettivamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IVAN Parte_1 C.F._1
FOSSATI presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Tommaso Salvini,
5, per delega in calce all'atto di citazione in opposizione ATTORE-OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. MARCO PESENTI, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio, 43 per delega allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA-OPPOSTA
e da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IVAN Parte_1 C.F._1
FOSSATI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Tommaso Salvini,
5, per delega in calce all'atto di citazione ATTORE pagina 1 di 26 contro
GIÀ (C.F. ), con il Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ANTONIO FERRAGUTO e dell'avv. LUCIANA CIPOLLA presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio, 43 per delega in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Oggetto: antitrust e opposizione a decreto ingiuntivo pagina 2 di 26 CONCLUSIONI
ATTORE
quanto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 12302/2018:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della proposta opposizione,
- In via preliminare ai sensi dell'art. 274 c.p.c., rimettere gli atti al Presidente del Tribunale affinché possa valutarsi l'opportunità di assegnare la presente causa al giudizio pendente, tra le medesime parti, dinanzi alla sezione imprese -rubricato al numero di Rg 4855/21- avente per oggetto l'accertamento della nullità della fideiussione omnibus del 15.1.2007;
- In via preliminare subordinata: nella denegata ipotesi in cui non fosse possibile procedere con la riunione, sospendere il presente procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa pregiudicante Rg 4855/21.
- Nel merito, ferma l'eccezione di disconoscimento della conformità agli originali dei contratti di cui ai documenti 26-27-28-30 di controparte e/o previo accertamento della illegittimità (i) degli interessi intrafido applicati e (ii) delle commissioni applicate di messa a disposizione fondi, istruttoria e diritti di segreteria, per mancata pattuizione in forma scritta, dichiarare nullo e/o annullare o, comunque, revocare e/o dichiarare improcedibile ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 268/2018 del Tribunale di Milano per l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria;
- in ogni caso, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualunque pretesa creditoria di per i motivi di cui in atti, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Controparte_3
a Parte_1 Controparte_3
- in via istruttoria, si insiste, alla luce delle discrepanze analiticamente indicate nell'applicazione del tasso intrafido per tutta la durata del rapporto ed attesa la mancata produzione delle condizioni economiche allegate al contratto del 19.6.2012, affinché, in caso sia ritenuto opportuno dal Giudice, sia disposta CTU contabile volta a rideterminare, sulla base della documentazione in atti, il saldo della Banca, con l'applicazione dei tassi, spese e commissioni indicate nei contratti di apertura di credito ex adverso prodotti e tenuto conto dello scorporo dell'anatocismo dal 1.1.2014 già Contro indicato da n €. 69.923,76.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”;
quanto alla causa n.4855/2021:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, sezione imprese, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della proposta opposizione, In via preliminare pagina 3 di 26 Preso atto della pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - dott.Macripò, VI sezione n. RG 12302/2018- avente ad oggetto la richiesta di pagamento Contro da parte di sulla base della medesima fideiussione impugnata in questa sede, assumere i provvedimenti ritenuti opportuni per economia di giudizi ed attesa la pregiudizialità logica della presente causa rispetto alla richiesta di pagamento formulata sulla base della medesima fideiussione riunire la causa Rg 12302/2018 -dott. Macripò sez VI- al presente giudizio. Nel merito
- accertare che la fideiussione sottoscritta dall'attore a favore dell'Istituto convenuto in data 15 gennaio 2007 è conforme al modello di “Fideiussione Omnibus” predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003 anche per effetto della persistenza di intese illecite post provvedimento della Banca d'Italia del 2005 come confermato anche dalle risultanze dell'ordine di esibizione disposto in corso di causa e di conseguenza:
- in via principale: dichiarare la nullità di dette fideiussioni ex artt. 100 e 101 del Trattato UE e artt. 2 e 3 L 10/10/1990, n. 287, ed ex artt. 1418 e 1343 cod. civ.
- in via subordinata: dichiarare la nullità parziale delle clausole illecite ossia degli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione impugnata ex artt. 100 e 101 del Trattato UE e artt. 2 e 3 L 10/10/1990, n.287, ed ex artt. 1419 e 1343 cod. civ, con conseguente accertamento e dichiarazione di inefficacia della fideiussione nei confronti del signor per l'avvenuta Parte_1 decadenza ex art. 1957 c.c., ossia per non avere la Banca azionato il credito nei confronti della obbligata principale (Seneca Srl) entro i 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
- In via istruttoria, si formula istanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti di:
- cf , con sede in Milano (20126), Piazza del Parte_2 P.IVA_3
Calendario, 3
- cf , con sede in Milano (20121), Viale Manzoni Controparte_4 P.IVA_4
n. 12/13;
- (in qualità di incorporante di Controparte_5 Controparte_6
), cf , con sede in Parma (43121), via Università;
[...] P.IVA_5
- (anche in qualità di incorporante , cf Controparte_7 CP_8 P.IVA_6 con sede in Via Specchi n. 6; CP_8
- (anche in qualità di incorporante Controparte_9 Controparte_10
, cf , con sede in (53100), Piazza Salimbeni n. 3
[...] P.IVA_7 CP_9
- , cf , con sede in , Piazza della Controparte_11 P.IVA_8 CP_11
Repubblica n. 21;
- (già , cf , con sede in Torino Controparte_2 CP_12 P.IVA_2
(10121),Piazza San Carlo n. 156;
- (già ), cf , con sede in Controparte_3 Controparte_13 P.IVA_9
Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8;
- , cf , con sede legale in (23100), Controparte_14 P.IVA_10 CP_14
Piazza Garibaldi n. 16;
pagina 4 di 26 - , cf , con sede Controparte_15 P.IVA_11 in Binasco (20082), Via Filippo Turati, 2
- (o ), cf , con sede in (00157), Viale Controparte_16 CP_17 P.IVA_12 CP_8
Altiero Spinelli 30;
- Controparte_18
, cf , con sede legale in Via Cassa di Risparmio n. 15;
[...] P.IVA_13 CP_18 avente ad oggetto l'esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascuno degli istituti bancari sopra indicati, nei periodi giugno 2005, dicembre 2006 e gennaio 2007 o nei diversi periodi che l'Ill.mo Giudice vorrà individuare per stabilire la persistenza delle predette intese illecite, avito riguardo alla data di sottoscrizione della fideiussione con Banca Regionale Europea il 15.1.2007.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
CONVENUTA
quanto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 12302/2018:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da controparte per il periodo anteriore al 26.02.2008, per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere le domande avversarie;
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere tutte le domande di parte opponente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il signor a pagare in favore di ora Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 la somma di Euro 149.354,93, oltre agli interessi così come liquidati in decreto, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice opponente e, in particolate, all'esperimento di CTU contabile, per i motivi in atti;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese del procedimento monitorio”.
quanto alla causa n.4855/2021:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione, così giudicare:
pagina 5 di 26 Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse da parte attrice nei confronti di e, per l'effetto, respingere Controparte_2 tutte le domande proposte nel presente giudizio, sia in via principale che in via subordinata;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.”.
pagina 6 di 26
Ragioni della decisione
La vicenda processuale
Procedimento n.12302/2018
1. con citazione ritualmente notificata in data 26 febbraio 2018, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale gli è stato intimato di pagare, in favore della ricorrente oggi Controparte_3
la somma di € 149.354,93 in qualità di garante delle obbligazioni Controparte_2
contratte da Seneca s.r.l., oggi in fallimento, in forza di fideiussione rilasciata in data 15 gennaio 2007 sino alla concorrenza di € 450.000,00, alla Banca Regionale Europea s.p.a.
(poi . Controparte_3
L'opposizione è fondata sui seguenti motivi.
A) Mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esistenza del credito.
L'opponente, al riguardo, rileva che l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB non è idoneo a supportare e comprovare l'esistenza del credito in caso di contestazione.
Inoltre, mentre l'estratto conto certificato alla data del settembre 2017 attesterebbe un credito di € 219.268,69, la agisce per il minor credito pari ad € 149.354,93, oltre CP_3
interessi legali successivi alla data del 15.9.2017. La pretesa creditoria è pertanto incerta.
Infine, l'incertezza del credito deriva dal fatto che, nella lettera di recesso del 12 gennaio
2017 prodotta dalla Banca, l'Istituto dà conto della concessione di un affidamento di €
155.217,00, che non sarebbe stato restituito da Seneca nel termine concesso. Tuttavia, non è possibile verificare l'effettivo accredito dell'asserita somma affidata e da cui presumibilmente deriverebbe il credito residuo della banca, stante la mancanza degli estratti conto analitici del rapporto di conto corrente.
B) Nullità del contratto di affidamento temporaneo per mancanza di prova scritta.
pagina 7 di 26 Riguardo all'affidamento menzionato, la ricorrente non produce alcun contratto, limitandosi a produrre il contratto di conto corrente, che non prevede specificamente tale fattispecie né tantomeno le condizioni economiche allo stesso applicabili.
La mancanza di forma scritta è causa di nullità del relativo contratto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1325 c.c. e 117 TUB.
C) Illegittimità del tasso d'interesse debitorio e della commissione di massimo scoperto.
Pur evidenziando di non poter verificare la correttezza e la legittimità dei tassi effettivamente applicati, in assenza degli estratti conto e della specificazione del conteggio degli interessi, l'opponente rileva che nel contratto di conto corrente è previsto un TAE (Tasso effettivo annuo) pari alla percentuale del 14,0609%, di poco al di sotto del tasso soglia del trimestre precedente (pari al 14,70% cfr. decreto ministeriale
IV trimestre 2006).
La commissione di massimo scoperto, laddove le linee di credito non siano dalla stessa esenti, è indicata nella percentuale dell'1% e calcolata “sullo scoperto massimo registrato nel trimestre solare in presenza di utilizzi di conto di durata pari o superiore
a 2 giorni consecutivi di calendario nel corso del periodo”.
Tale previsione se, in linea di massima, poteva considerarsi valida all'epoca della sua stipulazione, è divenuta illegittima a seguito della pubblicazione della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 che, all'art. 2 bis, ha previsto la nullità della clausola se la CSM è applicata sul saldo del cliente che risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a
30 giorni e che ha imposto alle banche di adeguarsi, per i contratti in corso, alla nuova normativa entro centocinquantagiorni.
Per tali motivi, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutività del medesimo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
2. La convenuta opposta si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione “con riguardo alle doglianze svolte dall'opponente” e rilevando che, in ogni caso le eccezioni dell'opponente non possono concernere gli anni anteriori al 2008 in quanto il diritto azionato dal medesimo va qualificato come diritto pagina 8 di 26 alla ripetizione di indebito, “così che i maggiori interessi potranno essere oggetto di ripetizione nei limiti della prescrizione decennale, termine che decorre dal momento in cui è intervenuta la rimessa con la quale sono stati pagati gli interessi dei quali si sostiene l'indebito addebito”.
La banca ha poi provveduto a depositare, con la comparsa di risposta, copia di tutti gli estratti del conto corrente n. 10221 (ora n. 5566/10221) dall'accensione al passaggio a sofferenza (ora partita a sofferenza n. 280739 cat. 1), al fine di ricostruire integralmente l'andamento del rapporto e di verificare la legittimità della richiesta di pagamento dalla stessa avanzata in sede monitoria, precisando che gli stessi sono sempre stati periodicamente ricevuti dalla correntista, che non li ha mai contestati.
È stata prodotta anche copia del contratto di apertura di credito con annesso documento di sintesi dal quale, precisa la convenuta opposta, emerge che le condizioni economiche applicate sono state oggetto di pattuizione.
La stessa rileva poi di aver agito per un credito inferiore a quello certificato, pari a €
149.353,93, avendo detratto la componente anatocistica per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 e sottolinea la legittimità della scelta di azionare in via monitoria un credito inferiore, pur ritenendo di poter agire anche per il maggior credito vantato.
A dimostrazione della veridicità di quanto asserito, ha allegato alla comparsa CP_3
di risposta anche il prospetto da cui si evince – trimestre per trimestre – dal 31 marzo
2014 al 12 settembre 2017 – lo scorporo della componente anatocistica (doc. 24).
Per il periodo indicato, il totale degli interessi addebitati è stato di € 69.923,76. Pertanto, basandosi sul prospetto prodotto, la evidenzia che, se il saldo del rapporto al CP_3
passaggio a sofferenza era di € 219.268,69 (come indicato nella certificazione ex art 50
TUB), la somma ingiunta è pari alla differenza tra questa somma e gli interessi addebitati e ammonta a € 149.354,93.
Le ragioni che hanno determinato la banca a ingiungere un importo inferiore al proprio maggior credito, precisa la convenuta, si basano sul disposto del nuovo art. 120 TUB: sino all'emissione della nuova delibera, l'anatocismo resta valido.
pagina 9 di 26 Poiché la nuova delibera è stata assunta solo in data 3 agosto 2016 e ha trovato applicazione solo a decorrere dagli interessi applicati da ottobre 2016, la banca, consapevole degli orientamenti contrastanti in giurisprudenza a seguito della modifica dell'art. 120 TUB, pur ritenendo che qualsiasi divieto in punto anatocismo non potrà che operare per il futuro, ha ritenuto di scorporare, in sede monitoria, l'effetto anatocistico dal 1° gennaio 2014.
Per superare l'eccezione di nullità del contratto di apertura di credito, per mancanza di forma scritta, la banca ha poi prodotto il contratto di apertura di credito, rilevando peraltro che dallo stesso contratto di conto corrente, già prodotto in fase monitoria, e dai successivi affidamenti, emerge che le condizioni economiche applicate al rapporto sono state oggetto di pattuizione.
Quanto alla doglianza sollevata dall'opponente con riguardo al tasso di interesse debitorio, la convenuta opposta osserva che l'opponente si limita a riferire che il TAE previsto nel contratto di conto corrente è al di sotto del tasso soglia usura pro tempore vigente. Per stessa ammissione della controparte, quindi, il tasso risulta entro-soglia.
La banca osserva che tutte le condizioni economiche sono state oggetto di espressa pattuizione e sono state periodicamente comunicate alla correntista tramite l'invio degli estratti conto;
la pari periodicità di liquidazione degli interessi attivi e passivi è pure contrattualmente prevista nella documentazione contrattuale già allegata al fascicolo monitorio;
sono legittime le commissioni e spese applicate, in quanto oggetto di espressa pattuizione.
Anche la contestazione dell'opponente, relativa alla presunta illegittimità dell'addebito di commissioni di massimo scoperto sarebbe infondata. Infatti, il contratto di conto corrente è sorto nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 2/09, che dunque non può trovare applicazione nel caso di specie. Inoltre, sino al 2009, il fondamento e la natura giuridica della commissione di massimo scoperto sono stati rinvenuti nell'esigenza di riconoscere alla banca un compenso per un servizio dalla stessa pagina 10 di 26 prestato. Tale commissione costituisce la controprestazione per la messa a disposizione di una somma di denaro cui accede il rischio della mancata restituzione.
A seguito dell'entrata in vigore della L. 2/2009, la banca rileva di non aver più addebitato le commissioni di massimo scoperto, ma le altre commissioni ex lege previste.
In ogni caso, le commissioni applicate (e le relative variazioni) sono state portate a conoscenza della correntista, che non ha mai sollevato contestazioni in merito.
Quanto alla rilevanza della c.m.s. ai fini del calcolo del TEG, la convenuta eccepisce la genericità e indeterminatezza della contestazione, che viene formulata in via dubitativa.
In ogni caso, la stessa rileva che il contratto di conto corrente è sorto in data anteriore all'entrata in vigore della legge 2/2009 e che, sino al 2009, nessuna disposizione di legge imponeva che la c.m.s. fosse presa in considerazione nel calcolo del TEG, e anche la giurisprudenza maggioritaria, supportata dalle indicazioni fornite in materia dalla Banca
d'Italia, era di orientamento contrario.
La medesima, essendo un maggior onere che il correntista riconosce alla con le CP_3
modalità convenute, faceva parte della componente capitale, così come spesa di tenuta conto. Per tale ragione, conclude la convenuta, la c.m.s. non può essere presa in considerazione nel caso di specie ai fini della verifica dell'eventuale superamento della soglia usuraria.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, è stata respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, a seguito dell'eccezione d'improcedibilità per mancato espletamento della mediazione obbligatoria sollevata dalla convenuta opposta, è stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza successiva, soddisfatta la condizione di procedibilità, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e, all'esito del deposito delle relative memorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 11 di 26 Successivamente, l'opponente ha chiesto la trasmissione degli atti al Presidente del
Tribunale ex art. 274 c.p.c. ai fini della riunione del procedimento al procedimento connesso n. 4855/21 R.G., pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa. L'istanza è stata respinta una prima volta, in quanto i due procedimenti si trovavano in diversi stati di trattazione, ma è stata reiterata allorquando, nel procedimento n. 4855/21, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Presidente del Tribunale ha quindi assegnato al medesimo giudice della sezione specializzata impresa titolare del procedimento n. 4855/21 R.G. il procedimento n.12302/18 R.G. ed entrambe le cause sono state chiamate all'udienza dell'8 maggio
2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. L'opponente ha insistito per la riunione dei due procedimenti pendenti fra le stesse parti e ha anche formulato istanza di riduzione dell'ipoteca, assumendo che il valore dei beni eccede di gran lunga il valore del credito riconosciuto con il decreto ingiuntivo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art.190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dopo la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al Collegio, con istanza depositata in data 22 maggio 2024 ai sensi degli artt. 2874, comma 1, c.c. e art. 39, comma 5, T.U.B., l'opponente ha chiesto che il Tribunale ordini alla convenuta opposta la restrizione dell'ipoteca per eccesso nel valore dei beni rispetto al credito a cautela del quale era stata iscritta la garanzia.
Procedimento n. 4855/2021
1 bis. , con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 gennaio 2021, Parte_1
ha convenuto in giudizio la ora esponendo di Controparte_3 Controparte_2
aver sottoscritto, in data 15 gennaio 2007, unitamente al fratello , una lettera Parte_3
fideiussoria con la quale si impegnava a garantire tutte le obbligazioni contratte dalla pagina 12 di 26 P Seneca S.r.l. con Banca Regionale Europea, sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 450.000,00.
I rapporti giuridici che facevano capo alla Banca Regionale Europea sono stati dapprima trasferiti alla e poi, a far tempo dal 15 novembre Controparte_19
Contro 2016, a (“ ), mediante atto di incorporazione di Controparte_20
Controparte_21
L'attore lamenta la nullità totale della fideiussione omnibus stipulata, in quanto contenente le clausole conformi allo schema ABI del 2003, considerate in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
In subordine, nell'ipotesi in cui trovasse applicazione solo una nullità Parte_1
parziale delle clausole contenute nel contratto, chiede che venga accertata la intervenuta decadenza della banca dalle azioni nei confronti del fideiussore, ex art. 1957 c.c., per non avere la stessa esperito le azioni nei confronti dell'obbligata principale nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Le clausole oggetto dell'indagine svolta dalla Banca d'Italia, precisa l'attore, sono letteralmente e pedissequamente riportate nella fideiussione dal medesimo sottoscritta nel gennaio del 2007 con l'allora Banca Regionale Europea.
Infatti, soggiunge, non soltanto tale fideiussione ricalca nella sua interezza lo schema
ABI del 2003, ma contiene anche letteralmente le clausole 2, 6 e 8 considerate illecite.
Si legge, infatti, nel testo della fideiussione in questione:
- art. 2 : “il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo;
- art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;
pagina 13 di 26 - art. 8: “nell'ipotesi in cui le obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate”.
La circostanza che la fideiussione sottoscritta rechi una data successiva al 2005, ad avviso dell'attore, non può ritenersi rilevante al fine di escludere la nullità e, al fine di dimostrare il permanere dell'intesa illecita già sanzionata, egli produce alcune lettere fideiussorie successive al 2005 che, nella sua prospettazione, attesterebbero la prosecuzione dell'intesa vietata.
Viene quindi richiesta la declaratoria di nullità integrale della fideiussione o, in subordine, limitata alle singole clausole sopra richiamate.
In particolare, evidenzia che la banca non ha esercitato le azioni nei Parte_1
confronti dell'obbligata principale nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Pertanto, la sola nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione, che deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., comporta l'obbligo della banca di agire nei confronti della obbligata principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, pena la decadenza e/o inefficacia della obbligazione fideiussoria. Contro In realtà, a provveduto a notificare il primo atto giudiziale (decreto ingiuntivo) nei confronti dei soli fideiussori il 17 gennaio 2018, quindi oltre i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Infine, l'attore accenna alla pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi allo stesso ufficio, nel quale non ha sollevato l'eccezione di nullità della fideiussione, ma evidenzia che la questione di nullità della fideiussioni omnibus, avanzata in questa sede, deve ritenersi pregiudiziale, quanto meno in senso logico, Contr all'accertamento del credito di che sulla stessa fideiussione fonda la pretesa creditoria. Chiede pertanto la riunione dei due procedimenti.
2 bis. Si è costituita rilevando che la causa ordinaria è stata Controparte_3
incardinata dall'attore ben tre anni dopo l'opposizione presentata in data 26 febbraio pagina 14 di 26 2018 avverso il decreto ingiuntivo n. 268/2018 di € 149.354,93 emesso dal Tribunale di
Milano contro il medesimo ed , entrambi garanti della società Seneca S.r.l. Parte_3
Tale circostanza dimostrerebbe il carattere strumentale della causa, promossa dal garante con mero intento dilatorio.
Nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza della domanda, precisando che l'ordinamento italiano non prevede alcuna sanzione di nullità delle fideiussioni omnibus
o delle clausole inserite nel contratto di fideiussione (e relative alla rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., alla c.d. clausola di reviviscenza e alla c.d. clausola di sopravvivenza) e che, pertanto, queste ultime devono essere considerate quali normali clausole contrattuali di diritto privato, liberamente accettate dal fideiussore e pertanto pienamente legittime, ancorché derogatorie rispetto alla disciplina codicistica. Par La convenuta rileva inoltre che la fideiussione sottoscritta dal sig. risale al 2007 e ciò naturalmente impone la dimostrazione dell'utilizzo, anche a quella data, di un modulo conforme allo schema sanzionato.
Detta fideiussione ha la natura di una garanzia a prima richiesta, come risulta dal tenore della clausola n. 8, ai sensi della quale «il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole ai sensi dell'art. 1».
In tale ipotesi, la fideiussione non si estingue se la banca, entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c., cioè entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ha avanzato una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che entro il suddetto termine sia proposta una domanda giudiziale.
Nel caso di specie, la banca convenuta ha già provato di essersi attivata tempestivamente per il recupero del suo credito, inviando alla società Seneca S.r.l. e ai garanti diverse diffide, tra cui le lettere del 12 gennaio 2017 e del 4 agosto 2017, già allegate nel fascicolo monitorio.
Il fatto che le clausole contestate non siano di per sé invalide e che, pertanto, occorra dare la prova dell'esistenza di una condotta anticoncorrenziale, sarebbe attestato, ad pagina 15 di 26 avviso della convenuta, dalla giurisprudenza, che in più occasioni si sarebbe pronunciata sulla loro valenza ed efficacia in senso positivo.
Precisa, inoltre, la convenuta che in data 6 ottobre 2017 la Seneca, debitrice CP_1
principale, è stata dichiarata fallita e che la banca, in data 10 novembre 2017, si è regolarmente insinuata nel fallimento per essere ammessa al passivo, come si evince dallo stesso progetto di stato passivo prodotto dall'attore.
Viene contestato quindi che la banca non si sia attivata tempestivamente e che non abbia rispettato il termine previsto dall'art. 1957 c.c.
Pertanto, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande dell'attore, perché non supportate da alcun elemento di prova.
3 bis. All'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto comma c.p.c., è stata disposta l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei moduli standard per le fideiussioni omnibus utilizzati da un campione significativo di banche presenti in ampia parte del territorio nazionale in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa.
Esibita la documentazione richiesta da parte degli istituti di credito indicati, le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Riunione del procedimento n. 4855/2021 al procedimento n.12302/2018
Preliminarmente, il Collegio osserva che sussistono i presupposti per la riunione del procedimento n. 4855/2021 al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n.12302/2018 anteriormente instaurato, stante la connessione soggettiva e oggettiva tra i due procedimenti.
pagina 16 di 26 Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, chiede la Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in qualità di fideiussore e, nel procedimento n. 4855/2021, egli chiede che venga accertata la nullità della fideiussione.
Pertanto, i soggetti del processo coincidono e il titolo in base al quale ha CP_3
agito nei confronti di è la medesima fideiussione della quale quest'ultimo Parte_1
lamenta la nullità.
I due procedimenti vanno pertanto riuniti.
5. La domanda di nullità della fideiussione
Sostiene l'attore che il contratto di fideiussione dal medesimo stipulato è nullo perché contiene, replicandole, le clausole inserite nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e giudicato contrastante con la normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005. Con tale provvedimento, la Banca
d'Italia – all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262 del 2005 – aveva appurato che “gli articoli 2, 6
e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La stessa aveva evidenziato in particolare come le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria avessero “mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” e come tale uniformità discendesse “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo” (punto 93).
pagina 17 di 26 A tale conclusione l' era pervenuto sulla scorta del parere reso dall'Autorità CP_22
garante della concorrenza e del mercato in data 22 agosto 2003, secondo cui “l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno
“spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” (punto 50).
Passando alla fattispecie concreta oggetto di esame, rileva il Collegio che la fideiussione prodotta dall'attore (doc.1) contiene tutte le clausole n. 2, n.6 e n.8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie. All'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo.
In tal caso, tuttavia, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di due anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Pertanto, la vicenda contrattuale che interessa dà origine a un giudizio c.d. Parte_1
stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore.
5.1. L'inquadramento della controversia tra le cause stand alone fa sì che parte attrice sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa.
Come si è già anticipato, infatti, la Suprema Corte:
pagina 18 di 26 − ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005
(Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810) secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché
l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della Banca d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005;
− ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità (cfr.
Cassazione n. 13846/2019), che si riferisce ad una fideiussione sottoscritta nel mese di dicembre 2005).
Il caso di specie si colloca invece a distanza di due anni dall'accertamento della Banca
d'Italia, circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.
Al riguardo, il fideiussore ha prodotto alcuni contratti di fideiussione di diversi istituti di credito, dei quali solo alcuni relativi al 2007, anno di sottoscrizione della garanzia oggetto di causa e, pertanto, non idonei, da soli, a fornire la prova dell'intesa.
Il giudice istruttore ha quindi accolto l'istanza di esibizione formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dall'attore. Tuttavia, i moduli di fideiussioni esibiti non presentano un'uniformità tale da consentire di presumere la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale.
In particolare, il modello di fideiussione omnibus utilizzato da Controparte_18
contiene una deroga parziale all'art. 1957 c.c. prevedendo, all'art. 6, che “in deroga all'art. 1957 Cod. Civ., i diritti derivanti alla Banca della fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore purché essa provveda ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale”.
Anche il modello di fideiussione omnibus proveniente dalla contiene Controparte_23
una deroga all'art. 1957 parzialmente diversa da quella inserita nel modello ABI e, inoltre, non contiene le clausole di reviviscenza e sopravvenienza della fideiussione.
pagina 19 di 26 Una delle banche cui l'ordine di esibizione era stato rivolto, la Controparte_5
ha dichiarato che nel periodo indicato la stessa non aveva adottato alcun “modello
[...]
standard per tale tipologia di fidejussione”.
Il modulo esibito dalla Monte dei Paschi di Siena S.p.a. contiene una clausola di reviviscenza parzialmente diversa, più sfavorevole al garante, prevedendo che “Il fidejussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva, dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”.
Manca pertanto la prova idonea a dimostrare che, nel gennaio 2007, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
La mancata dimostrazione di tale intesa e la carenza di strumenti probatori utili a dimostrarne la sussistenza rendono evidente l'infondatezza della domanda volta alla declaratoria della nullità, tanto totale quanto parziale, del contratto del 10 ottobre 2012 per violazione dell'art.2 della legge antitrust.
5.2. Per completezza, va poi precisato, con riferimento alla domanda subordinata di nullità parziale, che se anche fosse stata raggiunta la prova dell'intesa, non si sarebbe potuta accertare e dichiarare, come richiesto dall'attore, l'intervenuta decadenza della banca dalle azioni nei confronti del fideiussore, ex art. 1957 c.c., per non avere la stessa esperito le azioni nei confronti dell'obbligata principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Infatti, la condizione prevista all'art.7 del contratto di garanzia sottoscritto dalle parti, che prevede che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni
pagina 20 di 26 altro accessorio”, con riferimento alla “semplice richiesta scritta” risulta comunque rispettata nel caso di specie.
In particolare, tale richiesta scritta risulta tempestivamente inoltrata, come documentato dalla diffida inviata il 12 gennaio 2017 da a Seneca S.r.l. e ai due fideiussori CP_3
(doc. 4 di parte convenuta), in cui viene comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente e viene contestualmente richiesto di provvedere alla copertura dell'esposizione entro quindici giorni.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, “quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale […], con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore”. Inoltre, “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 c.c., il criterio di esegesi di cui all'art 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma.
Diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. n. 10574/2003; Cass. n. 13078/2008; Cass. n.
22346/2017; App. Milano n. 3115/2023).
Risulta pertanto documentalmente provato che la richiesta venne inoltrata entro il termine semestrale di decadenza previsto dal dall'art. 1957 c.c. e che a tale richiesta venne dato seguito con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, relativamente al quale pende opposizione nel parallelo procedimento n.12302/2018.
pagina 21 di 26 Tale circostanza comporta il venir meno di un apprezzabile interesse del fideiussore ad ottenere l'accertamento in via incidentale della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., così come delle altre clausole contestate.
6. L'opposizione a decreto ingiuntivo
6.1. Preliminarmente, il Collegio osserva che la convenuta opposta ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sull'istanza di riduzione/cancellazione di ipoteca avente ad oggetto diversi box siti in Napoli, assumendone l'inammissibilità, poiché tardiva e neppure comunicata all'opposta, e comunque eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, dovendosi ritenere competente, ai sensi dell'art. 21 c.p.c., il tribunale di
Napoli.
Rileva in particolare la convenuta che l'istanza proposta costituisce domanda nuova avanzata ben oltre i termini processualmente previsti per l'eventuale mutatio e/o emendatio libelli e si fonda su documentazione inammissibile in quanto prodotta oltre i termini e in violazione delle modalità prescritte dagli artt. 166 e 183 c.p.c.
La mancata accettazione del contraddittorio preclude al Collegio l'esame della nuova domanda proposta dall'opponente, per la prima volta, all'udienza di precisazione delle conclusioni e comunque non inserita nelle conclusioni contenute nel foglio depositato telematicamente il 3 maggio 2024.
Peraltro, va evidenziato che, poiché il luogo in cui si trovano i beni ipotecati è compreso nella circoscrizione del Tribunale di Napoli, e poiché l'azione di riduzione di ipoteca, ancorché presupponga una domanda di accertamento negativo del credito che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria, ha ad oggetto un diritto reale su beni immobili, come ritenuto dalla Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, ordinanza n. 18681 del 9 giugno 2022, in conformità al disposto dell'art. 21 c.p.c., dovrebbe essere competente per territorio il
Tribunale di Napoli.
pagina 22 di 26 6.2. Passando all'esame dei motivi di opposizione, va affrontata innanzitutto la questione relativa all'incertezza del credito azionato da CP_3
Alle eccezioni sollevate dall'opponente circa la mancanza di prova, da parte dell' , dell'avvenuta concessione di un affidamento di € 155.217,00, che non CP_22
sarebbe stato restituito dalla società garantita Seneca nel termine concesso, la convenuta ha replicato depositando, con la comparsa di risposta, copia di tutti gli estratti del conto corrente n. 10221 (ora n. 5566/10221) dall'accensione al passaggio a sofferenza
(docc.12-23), e con la memoria ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c., copia dei contratti di apertura di credito del 15 gennaio 2007 e del 23 maggio 2007 (docc. 26 e 27) sottoscritti dal correntista, nonché del contratto di apertura di credito del 23 gennaio 2012 (doc. 28), del contratto di apertura di credito del 19 giugno 2006 (doc.29) e del contratto di apertura di credito dell'8 novembre 2013 (doc. 30), tutti sottoscritti dal correntista.
Nella terza memoria prodotta ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c., ha Parte_1
richiamato la relazione tecnica allegata alla prima memoria, nella quale il proprio consulente aveva proceduto al riconteggio del saldo creditorio della banca al netto degli interessi convenzionali non oggetto di specifica pattuizione, sostituendoli con i tassi previsti dall'art. 117 TUB. Tale relazione, redatta sul presupposto della mancanza dei contratti di apertura di credito dall'origine del rapporto, e quindi epurando spese e commissioni non pattuite per la somma di €. 11.553,77, appare tuttavia superata dalla produzione effettuata dalla banca con la seconda delle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c., che fornisce invece prova dell'effettiva pattuizione.
Pertanto, nella propria terza memoria, replicando alla seconda memoria Parte_1
della controparte, ha contestato la documentazione depositata, rilevando la tardività del deposito rispetto all'eccezione sollevata sin dall'atto di citazione. Ha inoltre osservato Contro che, nella comparsa di costituzione, non ha fatto alcuna riserva di deposito del contratto originario di apertura di credito, “affermando (e lasciando intendere), di contro, che il contratto di apertura in atti rappresentasse la prova della legittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto in uno al contratto di conto corrente”.
pagina 23 di 26 Con la stessa memoria, l'opponente ha poi disconosciuto la conformità agli originali dei contratti di apertura di credito prodotti quali documenti 26, 27, 28, e 30, ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Alla successiva udienza del 22 maggio 2019, la convenuta opposta ha esibito in originale i quattro documenti oggetto di disconoscimento e la controparte ne ha preso atto, pur insistendo per l'ammissione di una c.t.u. contabile volta a rideterminare, sulla base della documentazione in atti, il saldo della banca, con l'applicazione dei tassi, spese e commissioni indicate nei contratti di apertura di credito.
Alla luce delle produzioni effettuate e dell'esibizione degli originali dei contratti oggetto del disconoscimento da parte dell'opponente, devono ritenersi superate le eccezioni sollevate con l'opposizione relativamente all'incertezza e all'esistenza del credito.
Anche l'eccezione di nullità del contratto di affidamento per la mancanza di forma scritta, sollevata dall'opponente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1325 c.c.
e 117 TUB, deve ritenersi superata, stante la produzione effettuata dalla convenuta opposta, con la memoria istruttoria, dei contratti di apertura di credito di cui ai documenti 26, 27, 28 e 30. Né può affermarsi che tale produzione è tardiva, posto che è stata effettuata nei termini previsti dall'art. 183 sesto comma c.p.c.
Inoltre, la banca ha, a sua volta, prodotto una relazione tecnica per confutare i risultati della relazione tecnica della controparte che giunge alla conclusione che sono stati correttamente pattuiti i tassi debitori intra e oltre fido, l'anatocismo trimestrale reciproco fino al 1° gennaio 2014, le commissioni e le spese addebitate sul conto corrente n.
10221.
A tali conclusioni l'opponente ha replicato depositando con la terza memoria una relazione tecnica aggiornata dalla quale risulta un importo di € 44.396,15 a favore della correntista, ma il riepilogo effettuato non contiene il riferimento alle singole voci prese in considerazione e, pertanto, non è possibile verificare le modalità di calcolo seguite e l'esattezza degli importi, né se i tassi contrattualizzati corrispondono effettivamente ai tassi concretamente applicati.
pagina 24 di 26 Infine, l'opponente reitera nella comparsa conclusionale il disconoscimento effettuato ai sensi dell'art. 2719 c.c., ma non ne chiarisce le ragioni. Tale disconoscimento è quindi privo di effetti, sia perché generico, sia perché gli originali dei documenti disconosciuti sono stati esibiti in udienza e la difesa dell'opponente si è limitata a prenderne atto senza sollevate alcuna contestazione.
6.3. Per completezza, anche se non appare rilevante, dal momento che la convenuta non riprende l'argomento negli atti conclusivi, si osserva, con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla banca, sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta relativamente al periodo anteriore al 26 febbraio 2008, che, come ha evidenziato l'opponente, essa si fonda su orientamenti giurisprudenziali che attengono ad azioni di ripetizione dell'indebito proposte dalla parte correntista nei confronti della propria banca. Tuttavia, nel caso di specie, non agisce in giudizio per chiedere la Parte_1
restituzione di somme illegittimamente versate, ma per contrastare, in qualità di fideiussore, la pretesa azionata dalla controparte, sulla quale grava l'onere di provare i fatti costitutivi del credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta, mentre va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate nella misura di € 14.104,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge, applicando i parametri minimi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M.147/2022, in base al valore indeterminabile (complessità alta) della causa e all'attività processuale svolta. Si reputa adeguata l'applicazione dei parametri minimi e il raddoppio degli importi in base agli stessi calcolati, trattandosi di due cause riunite e relative a questioni strettamente connesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di ora Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
con citazione in opposizione notificata in data 26 febbraio 2018 e con citazione pagina 25 di 26 notificata in data 11 gennaio 2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, all'esito della riunione del proc.4855/2021 al proc. n.12302/2018 così provvede:
− rigetta le domande di nullità della fideiussione sottoscritta da il 15 Parte_1
gennaio 2007;
− respinge l'opposizione e ogni altra domanda dell'opponente, confermando il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
− condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, come sopra Parte_1
liquidate in complessivi € 14.104,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge.
Così deciso in Milano, il 5 settembre 2024
Il giudice estensore Il Presidente
Anna Bellesi Silvia Giani
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