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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/12/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 594/2024, che porta riunite quelle rubricate ai n.
595/2024, 596/2024, 598/2024, 599/2024, 600/2024 e 601/2024, avente per oggetto “diritto alla maggiorazione contributiva per l'esposizione al rischio amianto ”, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. e C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. MOLTENI
[...] C.F._7
RT, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. PEREGO NADIA , parte resistente;
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con separati ricorsi successivamente riuniti, i sette ricorrenti indicati in epigrafe, hanno domandato l'accertamento nei loro confronti del diritto alla maggiorazione contributiva prevista per l'esposizione al rischio amianto, chiedendo pertanto che l
[...]
sia condannato a riconoscere detta Controparte_1
maggiorazione ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 257/1992 e succ. mod. In particolare i ricorrenti hanno allegato di avere lavorato per la società Controparte_2
di Lecco e nello specifico:
- dal 30.10.1969 al 31.12.2002 come “jolly” nei reparti Parte_1
incandescenti, fluorescenti ed altri reparti fino al pensionamento avvenuto il 1.1.2003;
- dal 12.2.1964 al 8.2.1995 nel reparto incandescenti (fino al 1985) e Parte_2
poi nel reparto steli, fino al pensionamento avvenuto il 1.4.2003;
- dal 1.4.1969 al 31.5.2002 nel reparto incandescenti fino al Parte_3
pensionamento avvenuto il 1.6.2002;
- dal 15.11.1966 al 31.3.2002 come manutentore nel reparto Parte_4
lampadine per auto e, dal 1976, nel reparto incandescenti, fino al pensionamento avvenuto il
1.4.2002;
- dal 19.2.1980 al 7.5.2000 nei reparti incandescenti e fluorescenti Parte_5
fino al pensionamento avvenuto il 8.5.2000;
- dal 1.4.1974 al 31.12.1998 nei reparti fluorescenti e montaggi, fino al Parte_6
pensionamento avvenuto il 1.1.1999;
- dal 12.2.1966 al 31.12.2002 nel reparto fluorescenti fino al Parte_7
pensionamento avvenuto il 31.12.2002.
I ricorrenti, dopo avere spiegato la natura ed il tipo delle mansioni svolte, che avrebbero implicato una costante esposizione al rischio amianto, hanno allegato di avere avuto contezza di ciò solo a partire dal mese di novembre 2019, allorché il dott. incaricato Persona_1
dall'associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma (GAM), ha reso noti i risultati della sua prima indagine peritale, poi concludendola nel 2023, quando ha confermato, rispetto ai sette odierni ricorrenti, l'esposizione qualificata all'asbesto superiore alle 100 fibre litro per almeno 10 anni ex Legge 257/1992.
Invocando la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha escluso che l'obbligo di presentazione della domanda amministrativa all , entro il termine decadenziale del CP_3
15.6.2005, sia applicabile a coloro che risultino pensionati anteriormente al 2.10.2003, i ricorrenti (tutti pensionati antecedentemente a tale data) hanno richiesto il riconoscimento del beneficio in esame.
2 Con decreto del 5.10.2024 le cause sono state riunite, con fissazione della prima udienza per tutti i giudizi al 12.2.2025.
L si è costituito, eccependo preliminarmente la prescrizione decennale del diritto alla CP_4
maggiorazione contributiva, trattandosi di autonomo diritto, che avrebbe dovuto essere fatto valere nei dieci anni dal momento dell'acquisita conoscenza da parte dei ricorrenti della loro esposizione all'amianto. Nel merito l ha argomentato sull'infondatezza dell'azione per CP_1
mancanza della condizione di esposizione all'amianto ed in estremo subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei.
Alla prima udienza del 12.2.2025, rilevato che la notifica dei ricorsi introduttivi era stata effettuata ad un indirizzo errato, tanto che l non si era costituito in giudizio, il Giudice CP_4
ha concesso nuovo termine per la rinotifica, fissando nuova prima udienza per il 28.5.2025.
A tale udienza il Giudice ha ammesso le prove testimoniali capitolate dai ricorrenti , Pt_1
e e ha disposto l'interrogatorio libero di tutti i ricorrenti, rinviando per Pt_4 Pt_6
l'assunzione di tutte le prove orali all'udienza del 22.10.2025. All'esito delle prove orali, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per discussione finale all'udienza del 28.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno quindi depositato le proprie note scritte nel termine previsto, riportandosi ai propri atti e all'istruttoria espletata ed insistendo nelle rispettive conclusioni.
2. L'eccezione di prescrizione è infondata.
La disamina dei principi regolatori della materia può essere desunta dalla sentenza della Corte
d'Appello Milano n. 1611/2021, che sul punto ha così statuito:
“Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto;
non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo. Alla luce del suddetto orientamento e proprio perchè vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonchè diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione). (Corte d'Appello di Milano sent. 2130/2017 est
) Come precisato da questa Corte con sentenza n.1049/2020, (est. Per_2 Per_3
“Secondo quanto condivisibilmente precisato dalla Corte di Cassazione, la consapevolezza idonea a determinare la decorrenza del termine in questione non 3 coincide – tuttavia – con la generica conoscenza della presenza di amianto nell'ambiente di lavoro, ma deve avere ad oggetto la specifica circostanza dell'esposizione a detto materiale, in proporzioni superiori ai parametri stabiliti dalla legge ai fini per cui è causa. Così ha statuito al riguardo la S.C.: “è ormai pacifico in giurisprudenza che anche il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, co. 8, L. 257/1992 sia soggetto a prescrizione, decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni” (Cass. 16.11.2018, n. 29635; nello stesso senso, v. Cass. 2 febbraio 2017, n. 2856; Cass. 9 febbraio 2015, n. 2351). La sussistenza di tale specifica consapevolezza va valutata, secondo la Cassazione, secondo elementi fattuali, da valutarsi in base a criteri di elevata probabilità logica: “vale infatti il principio per cui (Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 26 giugno 2008, n. 17535). In particolare il giudizio sulla "gravità" e "precisione" del ragionamento presuntivo, imposto dall'art. 2929 c.c., ha per oggetto la ricorrenza della inferenza probabilistica impostata dal giudice del merito per desumere dal fatto noto il fatto ignoto e si concretizza nel controllo, di stretta legittimità, in ordine all'effettiva sussistenza, secondo parametri di elevata probabilità logica insiti nei caratteri stessi di "gravità" e "precisione", della massima di esperienza su cui si è basato quel ragionamento. Spetta infatti alla Corte di Cassazione il controllo su tale massima di esperienza, quale parametro di legittimità che la norma pone rispetto, in questo caso, alla valorizzazione della possibile connessione tra determinati fatti quale requisito idoneo a fondare, ai sensi degli artt. 2729 ss c.c., la prova presuntiva”.
Va quindi considerato che grava sull l'onere di provare i fatti che integrano il dies a quo CP_1
della conoscenza da parte dei ricorrenti dell'esposizione qualificata all'amianto (cfr. sul punto sent. Cass. n. 9563/2001, secondo la quale l'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico;
nonché ord. Cass 14135/2019, secondo cui l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso;
ed ancora, proprio in relazione all'odierna materia del contendere, cfr. ord. Cass 27761/2020, secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 per l'esposizione ad amianto, non sussiste la presunzione assoluta di conoscenza dell'atto
4 ministeriale di indirizzo e coordinamento, con il quale il Ministero del lavoro riconosce l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti in determinati reparti, né può presumersi la conoscenza da parte del lavoratore di avere svolto la sua attività in uno stabilimento o reparto con nota esposizione quotidiana alle emissioni di amianto, rientrante tra quelli indicati nell'atto di indirizzo, non esistendo alcun riferimento normativo che confermi la ricorrenza di una presunzione legale, assoluta o relativa, in ordine a tali due circostanze. In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva dichiarato la prescrizione decennale del diritto del lavoratore ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali da amianto con decorrenza dalla data dell'atto ministeriale che riconosceva l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti nel reparto oligofrene dello stabilimento, in cui prestava le sue funzioni il lavoratore, ritenendo presunta la conoscenza dell'atto di indirizzo e notoria l'appartenenza del reparto tra quelli indicati nell'atto di indirizzo).
Invece l non ha fatto riferimento ad alcuna circostanza concreta, al fine di collocare CP_4
precisamente nel tempo la presa di conoscenza da parte degli odierni ricorrenti della loro esposizione qualificata all'amianto, essendosi limitato ad addurre circostanze del tutto generiche, quali la data di cessazione dell'attività lavorativa e la data di entrata in vigore della legge, su cui si fonda la domanda, nonché l'ampio contenzioso che si sarebbe generato rispetto ad analoghe fattispecie. Trattasi all'evidenza di circostanze di fatto scarsamente significative e che non possono dimostrare individualmente la consapevolezza che i singoli lavoratori possano avere avuto della loro esposizione all'amianto, tanto più che la difesa attorea colloca tale presa d'atto all'esito del responso fornito da un professionista, che ha reso il suo parere non prima del
2019 (docc. nn. 1, 2 dei fascicoli di parte ricorrente). Allo stato tale circostanza non appare smentita dalle generiche allegazioni della parte resistente.
3. Nel merito, occorre prendere le mosse dalla L. 257/92, il cui art. 13, comma 8 prevede “Per
i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall , è moltiplicato, ai fini delle CP_3
prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
5 La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel configurare il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass. sez. un. 9219/2003), che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità,
"costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento. Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sè stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale-, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione ("la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (...) non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" - così Corte
Cost. 376/2008). Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può -a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando- agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto;
non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
3.1 Dalle prove assunte è emersa la conferma delle condizioni lavorative allegate nei ricorsi e dei relativi periodi temporali riferiti dai singoli ricorrenti. In particolare risulta dimostrato che i ricorrenti sono stati addetti ai reparti di lavorazione che implicavano stretto contatto con amianto, sia per il tipo di materiali maneggiati, sia per il contatto con i forni ed i residui presenti negli ambienti di lavorazione, sia per avere lavorato in strutture dotate di coperture di amianto.
I ricorrenti, in sede di interrogatorio libero, hanno dichiarato:
NO : “confermo integralmente il contenuto del ricorso e quindi di Parte_1
avere lavorato come jolly in particolare nel reparto incandescenti per tutto il corso dell'attività lavorativa. Mi occupavo soprattutto della zoccolatura utilizzando i guanti e le pinze di amianto
6 per prendere le basi delle lampadine. Mi occupavo anche della saldatura della virola. A fine giornata mi occupavo anche della pulizia della polvere che residuava utilizzando una pompa ad aria. Non si utilizzava una mascherina”
: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di Parte_2
avere lavorato nel reparto incandescenti. Tutti i giorni pulivo la macchina perché rientrava proprio nelle mie mansioni. Usavo una canna con aria compressa e quindi si alzava la polvere.
Io non usavo la mascherina. Per quello che ne so non c'erano nemmeno in azienda. Anche io facevo la zoccolatura e usavo i guanti con sopra i ditali di amianto. Dietro alla macchina c'era un pannello di amianto per isolare le fiamme.”
AL ANNUNZIATA: “Confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato sempre nel reparto incandescenti. Lavoravo ai gruppi, alla zoccolatura. Avevamo guanti di tessuto che però si bucavano e quindi eravamo obbligati a mettere i ditalini di amianto. Anche io facevo le pulizie a fine turno e anche durante il lavoro quando era sporco. Le pulizie spesso si facevano con il soffiatore, anche se a volte durante la giornata si usavano le mani. Anche se non ero io a usare il soffiatore ero comunque lì quando veniva usato dal capo linea. Di solito il capo linea usava il soffiatore e noi scopa e paletta.
Questo sempre cinque minuti prima di finire il turno per lasciare pulito.”
NC ND: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato dal 1976, come caporeparto nei fluorescenti ed incandescenti. Mi occupavo per un'oretta al giorno di questioni amministrative, il resto del tempo era dedicato alla produzione per la quale c'eravamo io e altri due tecnici per turno e si doveva intervenire sulle macchine. Ad esempio, noi intervenivamo per i problemi che non riuscivano a risolvere gli addetti alla linea. A volte il nostro intervento avveniva quando la linea di produzione continuava ad essere funzionante, altre volte la linea si interrompeva. Questa attività di intervento alle macchine mi impegnava quasi tutto il turno, tranne l'ora che dedicavo alle questioni amministrative. Poi mi occupavo di tutte le attività necessarie per i cambi lavoro, ossia per adattare la linea quando si cambiava il formato delle lampadine da produrre: questo lavoro di cambiamento si faceva il sabato. A volte mi occupavo di lubrificazione e di pulizia delle macchine: nelle macchine c'era molta polvere di vetro e il sabato si puliva più di fino,
7 soffiando. Durante la settimana si puliva in modo più veloce, sempre soffiando. Quando la lampada va sulla macchina a pompa bisognava aspirare l'aria all'interno, la lampada veniva quindi caricata su questa macchina e passata in un forno, la lampada doveva poi essere raffreddata con aria presa dall'ambiente e convogliata dai ventilatori e questo provocava polvere. A questo punto la lampada era pronta, ma si doveva aggiungere lo zoccolo o la virola, che si prendevano con i guanti perché la lampada, pur raffreddata, era comunque calda. I guanti erano di cotone. Mi sentirei di escludere che i guanti fossero di amianto, noi li chiamavamo guanti di cotone, però si usavano oltre ai guanti dei ditali di amianto, che consentivano di toccare le parti calde.”
: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare Parte_5
di avere lavorato al controllo lampade nel reparto incandescenti e mi occupavo anche della zoccolatura, come ha appena riferito la signora . Capitava che la macchina scartasse Pt_1
delle lampadine e quindi io, che facevo il controllo, dovevo andare a fare la zoccolatura e a sistemare la virola. Io non pulivo sempre, ma quando c'era bisogno e se non c'era il jolly soffiando con una pompa ad aria. Le pulizie venivano fatte ad ogni fine turno perché chi finiva il turno lasciava l'ambiente pulito per quelli dopo e si puliva con il soffiatore. Usavo una mascherina e la prendevo in azienda, ma non sempre perché mi mancava l'aria. Non so se gli altri usavano la mascherina. Non mi ricordo se c'era l'obbligo di mettere la mascherina e se qualcuno in azienda ci avesse detto di metterla. Per prendere in mano la lampada usavo i guanti perché la lampada scottava. I guanti erano di stoffa, non so se fossero composti anche di amianto.”
IS IN: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato sia ai fluorescenti che agli incandescenti. Nel periodo dei fluorescenti ero operatore dei forni, mi interessavo di accendere i forni e di tenerli a temperatura corretta e aiutavo le operatrici che lavoravano sui forni a portare via le lampadine pronte nel reparto e prendevo dai carrelli quelle da cuocere e da rivestire. Rifornivo in sostanza le operatrici che erano alla linea di produzione. Al sabato c'era la manutenzione dei forni. La catena era fatta con supporti che io chiamo ditalini di amianto che servivano per supportare la lampadina dentro il forno.
Penso che per tutta la catena ci fossero circa trecento di questi supporti, anche se non li ho mai
8 contati. A sabati alterni facevo la manutenzione e mi occupavo di pulire tramite soffiatura e poi sostituivo i supporti di amianto usurati. Tutti i giorni, a fine turno, mi occupavo insieme alle operaie della pulizia con il soffiatore.”
DO CA: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato trentasette anni al reparto fluorescenti dal 1966 fino al 2002. Io ero a una catena dove arrivavano i neon. Dovevamo sistemare i ramini e sistemare le virole, saldandole.
Capitava spesso che le lampade si rompessero, quindi una di noi quattro, che eravamo di turno, doveva occuparsi delle pulizie anche durante il turno. Noi non usavamo la mascherina, perché in azienda non c'erano. Usavamo i guanti di cotone con i ditalini per i ramini. Tutti i giorni a fine turno si facevano le pulizie. Se il giorno dopo cambiava la lavorazione, facevamo la pulizia di fino, ma comunque si faceva sempre a fine turno. Usavamo delle pinze di amianto per saldare le lampade. Non c'era nessun vetro che ci separava dalla fiamma che serviva per fare le lampade.”
Quanto alla prova testimoniale, si precisa che essa è stata limitata ai capitoli relativi alle mansioni svolte dai ricorrenti , e , i quali hanno allegato di essere Pt_1 Pt_4 Pt_6
stati impiegati come “jolly” o di avere svolto la propria attività lavorativa in una pluralità di reparti. Non è invece stato ritenuto necessario procedere all'escussione dei testi sui capitoli di prova redatti dalle ricorrenti che hanno lavorato nei reparti “incandescenti” e “fluorescenti”, né sui capitoli inerenti al ciclo di lavorazione all'interno della tutti i ricorrenti, infatti, CP_2
hanno depositato – unitamente ai rispettivi atti introduttivi – la sentenza della causa r.g. 5/2021 che ha deciso una controversia del tutto analoga a quella odierna instaurata da altri ex dipendenti della , E ) nei confronti CP_2 CP_5 Parte_8 Parte_9
dell CP_4
Come si evince dalla lettura della sentenza in parola (doc. 9 attori) e dai verbali di causa acquisiti al presente giudizio ex art. 421 c.p.c., i testi indicati dagli odierni ricorrenti sono i medesimi testi escussi nella causa r.g. 5/2021 e sui capitoli Testimone_1 Testimone_2
anche oggi riproposti, nonché i ricorrenti della causa in parola , CP_5 Pt_8
e ) che avevano chiesto di essere sottoposti a interrogatorio libero sulle
[...] Parte_9
circostanze anche oggi dedotte.
9 Con riferimento alle attività svolte da , i testi , Parte_1 CP_5
, hanno confermato i capitoli attorei da 1 a 3, Testimone_2 Testimone_1
precisando che “lei faceva il jolly perché ogni linea doveva averne uno. Io ricordo che lei lavorasse al reparto incandescenti, almeno finché c'ero lì io, perché poi io ho cambiato reparto. Ho lavorato circa vent'anni al reparto incandescenti, da quando sono entrato nel 1970 fino al 1988/1990 circa. Quando è stato chiuso il reparto auto, negli ultimi anni tra il 2000 e il
2003 sono tornato al reparto incandescenti dove c'era ancora la signora ” (teste Pt_1
“mi ricordo della signora . Mi ricordo che lavorava nel reparto CP_5 Pt_1
incandescenti e forse anche in magazzino. Al reparto incandescenti sui gruppi faceva il ruolo di jolly. Preciso che il reparto incandescenti, auto e magazzino erano nello stesso capannone molto grande. Il reparto fluorescenti era in un altro capannone così come erano in altri capannoni l'officina e lavorazioni a mano. La signora lavorava alle linee di Pt_1
produzione e quindi penso che lavorasse anche alle giostre nel reparto incandescenti.” (teste
); “mi ricordo che la signora lavorava sui gruppi nel reparto Tes_2 Pt_1
incandescenti. Non so se abbia lavorato anche nel reparto fluorescenti, so solo che a volte capitava che alcuni dipendenti venissero spostati tra i reparti. Io la vedevo lavorare su una linea di produzione. Me la ricordo in questo reparto dal 1977/1980 fino al 1985, quando io sono stata spostata alla lavorazione degli orletti.” (teste . Tes_1
Con riferimento alle attività svolte da , i testi , Parte_4 CP_5
, hanno confermato i capitoli attorei da 1 a 4, Testimone_2 Testimone_1
precisando che è stato il mio capo reparto nel reparto incandescenti. Parte_4
Prima aveva lavorato nel reparto lavorazioni a mano e lampadine per auto. (…) il signor
faceva il controllo ma anche aiutava gli addetti. Siccome si occupava dei Pt_4
cambiamenti nelle linee di produzione dava anche una mano per la pulizia perché altrimenti non ci stava nei tempi. Il cambio di produzione se richiedeva dieci/quindici minuti, si faceva anche durante il turno e magari il personale si occupava di altro tipo dell'imballo delle lampade. Se il cambio era molto lungo e ci volevano due o tre ore si faceva o a fine giornata o il sabato. Quando veniva cambiata la lavorazione si cambiavano anche gli stampi e quindi bisognava fare la pulizia con l'aria compressa. Di questo si occupava o il capo linea o il capo
10 reparto.” (teste “mi ricordo del signor . Era capo reparto, io me lo CP_5 Pt_4
ricordo nel reparto lavorazioni a mano e nel reparto incandescenti. Non ricordo che abbia lavorato anche al reparto lampadine per auto. (…) di sicuro era responsabile del fatto che queste attività fossero eseguite correttamente. Non ricordo se lo facesse anche personalmente.
Per tutte queste attività di accensione forni e di pulizia poiché era il responsabile poteva essere che fosse presente nel momento in cui venivano svolte le attività e sicuramente doveva arrivare prima per verificare che ci fossero tutti gli addetti o comunque chi doveva svolgere le attività.”
(teste ); “il signor era capo reparto nel reparto incandescenti e poi anche Tes_2 Pt_4
nella lavorazione a mano.” (teste . Tes_1
Con riferimento alle attività svolte da , i testi , Parte_6 CP_5 Tes_2
, hanno confermato i capitoli attorei da 1 a 4, precisando
[...] Testimone_1
che “il signor per quello che mi ricordo, era nel reparto incandescenti. Non ricordo Pt_6
invece se abbia lavorato nel reparto fluorescenti, che peraltro mi sembra sia stato chiuso negli anni Ottanta e forse anche prima. (…) nel reparto incandescenti lavorava sulla linea di cui io ero responsabile ed è poi diventato capo linea (…) Da capolinea usava l'aria compressa per pulire e anche quando era al montaggio doveva pulire la sua macchina. Usava l'aria compressa tutti i giorni.” (teste “mi ricordo del signor ra un operatore ai CP_5 Pt_6
montaggi che lavorava su gruppi semiautomatici e automatici. Non ricordo se avesse lavorato anche al reparto fluorescenti” (teste ); “mi ricordo del signor nel reparto Tes_2 Pt_6
incandescenti, dove era operatore al montaggio. Me lo ricordo dal 1977 al 1985, quando poi sono stata spostata di reparto.” (teste . Tes_1
3.2. I fatti emersi dalle deposizioni testimoniali (con riguardo all'attività svolta dai ricorrenti
, e ) e dall'esame dei verbali della causa r.g. 5/2021 (per quanto Pt_1 Pt_4 Pt_6
attiene i reparti “incandescenti” e “fluorescenti”) sono coerenti con le indagini peritali svolte dal CTU dott. Persona_4
Con riferimento a tutti i reparti a cui erano adibiti gli odierni ricorrenti, questi ultimi hanno depositato in atti le perizie redatte rispettivamente nel maggio 2025 e nel maggio 2022 all'interno delle cause r.g. 372/2024 e r.g. 5/2021, con le quali – in modo esaustivo e logicamente motivato – il perito aveva anzitutto ricostruito i cicli di lavorazione sulla base di
11 una relazione di un'indagine di medicina ed igiene del lavoro eseguita negli anni Settanta presso la società In aggiunta, il consulente aveva acquisito la documentazione relativa alla CP_2
presenza di amianto sulle strutture edilizie della fabbrica (coperture in eternit) e sul materiale friabile contenuto nelle coibentazioni delle tubazioni, negli stucchi delle fenestrature e nei pavimenti in linoleum;
documentazione che avrebbe confermato “il massiccio utilizzo dell'asbesto negli insediamenti industriali”, rispetto ai quali gli interventi di bonifica sono stati terminati solo nel 2019. Accertata la diffusa presenza di amianto in varie parti delle linee di assemblaggio delle lampadine (nastri trasportatori, coibentazione dei forni, utilizzo di DPI specifici) e rilevato che la preparazione di questi manufatti di amianto, il loro utilizzo ed il loro deterioramento liberavano nell'ambiente di lavoro le fibre asbestosiche, così come avveniva durante le operazioni di pulizia, il dott. veva concluso nel senso che il deterioramento Per_4
dei materiali in amianto utilizzati dagli odierni ricorrenti, l'utilizzo di DPI, in particolare ditali in amianto, le operazioni di pulizia che si svolgevano senza un sistema di aspirazione, hanno determinato una significativa inalazione di fibre di amianto da parte dei lavoratori che avevano lavorato nei reparti “officina”, “incandescenti” e “fluorescenti”, con conseguente esposizione degli stessi a fibre di amianto con valori limite superiori a quelli di cui al d.lgs. n. 277/1991.
Tali considerazioni ovviamente valgono anche per gli odierni ricorrenti che risultano essere stati impiegati per oltre dieci anni nei medesimi reparti attenzionati.
3.3 In definitiva, tutte le emergenze processuali (le dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti, le deposizioni testimoniali assunte ed acquisite, le risultanze degli accertamenti peritali prodotti nel presente giudizio) confermano che il ciclo produttivo e di lavorazione descritto dai ricorrenti nei rispettivi ricorsi, nonché l'adibizione degli stessi ai reparti “incandescenti” e “fluorescenti”, hanno implicato la loro esposizione qualificata per oltre dieci anni all'amianto.
Al contrario, le eccezioni sollevate dall sono rimaste sprovviste di puntuale riscontro CP_4
probatorio.
Le domande attoree meritano pertanto accoglimento e deve perciò ritenersi accertato che gli odierni ricorrenti hanno subito un'esposizione ultradecennale all'amianto in misura superiore ai valori limite definiti dagli artt. 24 e 31 del D.lgs. 277/91, come modificato dall'art. 16 co. V
12 L 128/98, con la conseguenza che l va condannato a riconoscere in loro favore la CP_4
maggiorazione contributiva di cui all'art. 13 L. 257/92.
Quanto alla prescrizione quinquennale dei ratei, eccepita dall essa non risulta CP_4
contestata dalla controparte, che in effetti ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate
a far data dalla domanda amministrativa.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, va considerato che alla causa rubricata al n. 594/2024 sono state riunite altre cinque cause, in applicazione di quanto disposto dall'art. 151 disp. att. c.p.c.
Il valore della causa va determinato sulla base del valore della domanda più elevata (nella specie
€ 15.000,00, come da dichiarazione di valore) e vanno liquidate singolarmente le attività difensive svolte prima della riunione.
Vanno quindi liquidati, per le attività svolte prima della riunione, gli importi di € 3.251,50 (€
464,50 x 7) per la fase di studio della controversia e € 2.719,50 (€ 388,50 x 7) per la fase introduttiva, reputandosi che la determinazione nel minimo (ossia la metà dei valori medi ex art. 4 comma 1 DM 55/2014) sia giustificata dalla serialità dell'azione, attinente a situazioni tra loro analoghe.
Vanno invece liquidate unitariamente le fasi istruttoria e di discussione, per le quali si ritiene congruo il compenso rispettivamente di € 900,00 e € 1.100,00, entrambi prossimi ai minimi
(pari a € 832,00 e € 1.010,50, sempre parametrandoli al valore della domanda più elevata). La liquidazione della misura minima, anche in tal caso, trova giustificazione nel carattere seriale dell'azione e nella quasi sovrapponibilità delle prove richieste (soprattutto in termini di prova per testi e di esame peritale) e delle conclusioni rassegnate con riguardo alle varie ricorrenti.
Va poi riconosciuto un aumento, come previsto dal co. 1 bis dell'art. 4, D.M. 55/2014, avendo la difesa attorea utilizzato, nella redazione dell'atto introduttivo, collegamenti ipertestuali che consentano l'apertura immediata dei documenti prodotti e l'agevole navigazione all'interno del documento. Va in definitiva liquidato in favore della parte ricorrente l'importo di € 8.500,00 per compensi professionali, € 301,00 per spese anticipate, oltre accessori di legge. Perso Non può invece essere liquidato alcunché per l'attività svolta dal CTP dott. in quanto l'espletamento della consulenza di parte è frutto di una libera scelta difensiva. In ogni caso, non
13 si tratta di esborsi documentati: non constano, infatti, i giustificativi dei pagamenti asseritamente effettuati.
Parimenti, la richiesta di condanna dell ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta giacchè, CP_4
non ne constano i presupposti di applicabilità, come si evince anche solo dal fatto che, ai fini dell'accoglimento degli odierni ricorsi, è stato necessario espletare attività istruttoria volta all'accertamento degli elementi che dimostrino la fondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e nei
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
confronti dell , ogni diversa Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa od assorbita, accertato e dichiarato che Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
hanno subito un'esposizione ultradecennale ad amianto in misura superiore ai valori definiti dagli artt. 24 e 31 D. lgs. N. 277/91, come modificato dall'art. 16, IV comma, L. 128/98; condanna l a riconoscere in loro favore la maggiorazione contributiva di cui all'art. 13 L. n. CP_4
257/1992; condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 8.500,00 per CP_4
compensi professionali, € 301,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 17 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 594/2024, che porta riunite quelle rubricate ai n.
595/2024, 596/2024, 598/2024, 599/2024, 600/2024 e 601/2024, avente per oggetto “diritto alla maggiorazione contributiva per l'esposizione al rischio amianto ”, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. e C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. MOLTENI
[...] C.F._7
RT, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. PEREGO NADIA , parte resistente;
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con separati ricorsi successivamente riuniti, i sette ricorrenti indicati in epigrafe, hanno domandato l'accertamento nei loro confronti del diritto alla maggiorazione contributiva prevista per l'esposizione al rischio amianto, chiedendo pertanto che l
[...]
sia condannato a riconoscere detta Controparte_1
maggiorazione ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 257/1992 e succ. mod. In particolare i ricorrenti hanno allegato di avere lavorato per la società Controparte_2
di Lecco e nello specifico:
- dal 30.10.1969 al 31.12.2002 come “jolly” nei reparti Parte_1
incandescenti, fluorescenti ed altri reparti fino al pensionamento avvenuto il 1.1.2003;
- dal 12.2.1964 al 8.2.1995 nel reparto incandescenti (fino al 1985) e Parte_2
poi nel reparto steli, fino al pensionamento avvenuto il 1.4.2003;
- dal 1.4.1969 al 31.5.2002 nel reparto incandescenti fino al Parte_3
pensionamento avvenuto il 1.6.2002;
- dal 15.11.1966 al 31.3.2002 come manutentore nel reparto Parte_4
lampadine per auto e, dal 1976, nel reparto incandescenti, fino al pensionamento avvenuto il
1.4.2002;
- dal 19.2.1980 al 7.5.2000 nei reparti incandescenti e fluorescenti Parte_5
fino al pensionamento avvenuto il 8.5.2000;
- dal 1.4.1974 al 31.12.1998 nei reparti fluorescenti e montaggi, fino al Parte_6
pensionamento avvenuto il 1.1.1999;
- dal 12.2.1966 al 31.12.2002 nel reparto fluorescenti fino al Parte_7
pensionamento avvenuto il 31.12.2002.
I ricorrenti, dopo avere spiegato la natura ed il tipo delle mansioni svolte, che avrebbero implicato una costante esposizione al rischio amianto, hanno allegato di avere avuto contezza di ciò solo a partire dal mese di novembre 2019, allorché il dott. incaricato Persona_1
dall'associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma (GAM), ha reso noti i risultati della sua prima indagine peritale, poi concludendola nel 2023, quando ha confermato, rispetto ai sette odierni ricorrenti, l'esposizione qualificata all'asbesto superiore alle 100 fibre litro per almeno 10 anni ex Legge 257/1992.
Invocando la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha escluso che l'obbligo di presentazione della domanda amministrativa all , entro il termine decadenziale del CP_3
15.6.2005, sia applicabile a coloro che risultino pensionati anteriormente al 2.10.2003, i ricorrenti (tutti pensionati antecedentemente a tale data) hanno richiesto il riconoscimento del beneficio in esame.
2 Con decreto del 5.10.2024 le cause sono state riunite, con fissazione della prima udienza per tutti i giudizi al 12.2.2025.
L si è costituito, eccependo preliminarmente la prescrizione decennale del diritto alla CP_4
maggiorazione contributiva, trattandosi di autonomo diritto, che avrebbe dovuto essere fatto valere nei dieci anni dal momento dell'acquisita conoscenza da parte dei ricorrenti della loro esposizione all'amianto. Nel merito l ha argomentato sull'infondatezza dell'azione per CP_1
mancanza della condizione di esposizione all'amianto ed in estremo subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei.
Alla prima udienza del 12.2.2025, rilevato che la notifica dei ricorsi introduttivi era stata effettuata ad un indirizzo errato, tanto che l non si era costituito in giudizio, il Giudice CP_4
ha concesso nuovo termine per la rinotifica, fissando nuova prima udienza per il 28.5.2025.
A tale udienza il Giudice ha ammesso le prove testimoniali capitolate dai ricorrenti , Pt_1
e e ha disposto l'interrogatorio libero di tutti i ricorrenti, rinviando per Pt_4 Pt_6
l'assunzione di tutte le prove orali all'udienza del 22.10.2025. All'esito delle prove orali, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per discussione finale all'udienza del 28.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno quindi depositato le proprie note scritte nel termine previsto, riportandosi ai propri atti e all'istruttoria espletata ed insistendo nelle rispettive conclusioni.
2. L'eccezione di prescrizione è infondata.
La disamina dei principi regolatori della materia può essere desunta dalla sentenza della Corte
d'Appello Milano n. 1611/2021, che sul punto ha così statuito:
“Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto;
non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo. Alla luce del suddetto orientamento e proprio perchè vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonchè diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione). (Corte d'Appello di Milano sent. 2130/2017 est
) Come precisato da questa Corte con sentenza n.1049/2020, (est. Per_2 Per_3
“Secondo quanto condivisibilmente precisato dalla Corte di Cassazione, la consapevolezza idonea a determinare la decorrenza del termine in questione non 3 coincide – tuttavia – con la generica conoscenza della presenza di amianto nell'ambiente di lavoro, ma deve avere ad oggetto la specifica circostanza dell'esposizione a detto materiale, in proporzioni superiori ai parametri stabiliti dalla legge ai fini per cui è causa. Così ha statuito al riguardo la S.C.: “è ormai pacifico in giurisprudenza che anche il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, co. 8, L. 257/1992 sia soggetto a prescrizione, decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni” (Cass. 16.11.2018, n. 29635; nello stesso senso, v. Cass. 2 febbraio 2017, n. 2856; Cass. 9 febbraio 2015, n. 2351). La sussistenza di tale specifica consapevolezza va valutata, secondo la Cassazione, secondo elementi fattuali, da valutarsi in base a criteri di elevata probabilità logica: “vale infatti il principio per cui (Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 26 giugno 2008, n. 17535). In particolare il giudizio sulla "gravità" e "precisione" del ragionamento presuntivo, imposto dall'art. 2929 c.c., ha per oggetto la ricorrenza della inferenza probabilistica impostata dal giudice del merito per desumere dal fatto noto il fatto ignoto e si concretizza nel controllo, di stretta legittimità, in ordine all'effettiva sussistenza, secondo parametri di elevata probabilità logica insiti nei caratteri stessi di "gravità" e "precisione", della massima di esperienza su cui si è basato quel ragionamento. Spetta infatti alla Corte di Cassazione il controllo su tale massima di esperienza, quale parametro di legittimità che la norma pone rispetto, in questo caso, alla valorizzazione della possibile connessione tra determinati fatti quale requisito idoneo a fondare, ai sensi degli artt. 2729 ss c.c., la prova presuntiva”.
Va quindi considerato che grava sull l'onere di provare i fatti che integrano il dies a quo CP_1
della conoscenza da parte dei ricorrenti dell'esposizione qualificata all'amianto (cfr. sul punto sent. Cass. n. 9563/2001, secondo la quale l'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico;
nonché ord. Cass 14135/2019, secondo cui l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso;
ed ancora, proprio in relazione all'odierna materia del contendere, cfr. ord. Cass 27761/2020, secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 per l'esposizione ad amianto, non sussiste la presunzione assoluta di conoscenza dell'atto
4 ministeriale di indirizzo e coordinamento, con il quale il Ministero del lavoro riconosce l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti in determinati reparti, né può presumersi la conoscenza da parte del lavoratore di avere svolto la sua attività in uno stabilimento o reparto con nota esposizione quotidiana alle emissioni di amianto, rientrante tra quelli indicati nell'atto di indirizzo, non esistendo alcun riferimento normativo che confermi la ricorrenza di una presunzione legale, assoluta o relativa, in ordine a tali due circostanze. In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva dichiarato la prescrizione decennale del diritto del lavoratore ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali da amianto con decorrenza dalla data dell'atto ministeriale che riconosceva l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti nel reparto oligofrene dello stabilimento, in cui prestava le sue funzioni il lavoratore, ritenendo presunta la conoscenza dell'atto di indirizzo e notoria l'appartenenza del reparto tra quelli indicati nell'atto di indirizzo).
Invece l non ha fatto riferimento ad alcuna circostanza concreta, al fine di collocare CP_4
precisamente nel tempo la presa di conoscenza da parte degli odierni ricorrenti della loro esposizione qualificata all'amianto, essendosi limitato ad addurre circostanze del tutto generiche, quali la data di cessazione dell'attività lavorativa e la data di entrata in vigore della legge, su cui si fonda la domanda, nonché l'ampio contenzioso che si sarebbe generato rispetto ad analoghe fattispecie. Trattasi all'evidenza di circostanze di fatto scarsamente significative e che non possono dimostrare individualmente la consapevolezza che i singoli lavoratori possano avere avuto della loro esposizione all'amianto, tanto più che la difesa attorea colloca tale presa d'atto all'esito del responso fornito da un professionista, che ha reso il suo parere non prima del
2019 (docc. nn. 1, 2 dei fascicoli di parte ricorrente). Allo stato tale circostanza non appare smentita dalle generiche allegazioni della parte resistente.
3. Nel merito, occorre prendere le mosse dalla L. 257/92, il cui art. 13, comma 8 prevede “Per
i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall , è moltiplicato, ai fini delle CP_3
prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
5 La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel configurare il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass. sez. un. 9219/2003), che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità,
"costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento. Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sè stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale-, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione ("la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (...) non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" - così Corte
Cost. 376/2008). Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può -a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando- agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto;
non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
3.1 Dalle prove assunte è emersa la conferma delle condizioni lavorative allegate nei ricorsi e dei relativi periodi temporali riferiti dai singoli ricorrenti. In particolare risulta dimostrato che i ricorrenti sono stati addetti ai reparti di lavorazione che implicavano stretto contatto con amianto, sia per il tipo di materiali maneggiati, sia per il contatto con i forni ed i residui presenti negli ambienti di lavorazione, sia per avere lavorato in strutture dotate di coperture di amianto.
I ricorrenti, in sede di interrogatorio libero, hanno dichiarato:
NO : “confermo integralmente il contenuto del ricorso e quindi di Parte_1
avere lavorato come jolly in particolare nel reparto incandescenti per tutto il corso dell'attività lavorativa. Mi occupavo soprattutto della zoccolatura utilizzando i guanti e le pinze di amianto
6 per prendere le basi delle lampadine. Mi occupavo anche della saldatura della virola. A fine giornata mi occupavo anche della pulizia della polvere che residuava utilizzando una pompa ad aria. Non si utilizzava una mascherina”
: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di Parte_2
avere lavorato nel reparto incandescenti. Tutti i giorni pulivo la macchina perché rientrava proprio nelle mie mansioni. Usavo una canna con aria compressa e quindi si alzava la polvere.
Io non usavo la mascherina. Per quello che ne so non c'erano nemmeno in azienda. Anche io facevo la zoccolatura e usavo i guanti con sopra i ditali di amianto. Dietro alla macchina c'era un pannello di amianto per isolare le fiamme.”
AL ANNUNZIATA: “Confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato sempre nel reparto incandescenti. Lavoravo ai gruppi, alla zoccolatura. Avevamo guanti di tessuto che però si bucavano e quindi eravamo obbligati a mettere i ditalini di amianto. Anche io facevo le pulizie a fine turno e anche durante il lavoro quando era sporco. Le pulizie spesso si facevano con il soffiatore, anche se a volte durante la giornata si usavano le mani. Anche se non ero io a usare il soffiatore ero comunque lì quando veniva usato dal capo linea. Di solito il capo linea usava il soffiatore e noi scopa e paletta.
Questo sempre cinque minuti prima di finire il turno per lasciare pulito.”
NC ND: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato dal 1976, come caporeparto nei fluorescenti ed incandescenti. Mi occupavo per un'oretta al giorno di questioni amministrative, il resto del tempo era dedicato alla produzione per la quale c'eravamo io e altri due tecnici per turno e si doveva intervenire sulle macchine. Ad esempio, noi intervenivamo per i problemi che non riuscivano a risolvere gli addetti alla linea. A volte il nostro intervento avveniva quando la linea di produzione continuava ad essere funzionante, altre volte la linea si interrompeva. Questa attività di intervento alle macchine mi impegnava quasi tutto il turno, tranne l'ora che dedicavo alle questioni amministrative. Poi mi occupavo di tutte le attività necessarie per i cambi lavoro, ossia per adattare la linea quando si cambiava il formato delle lampadine da produrre: questo lavoro di cambiamento si faceva il sabato. A volte mi occupavo di lubrificazione e di pulizia delle macchine: nelle macchine c'era molta polvere di vetro e il sabato si puliva più di fino,
7 soffiando. Durante la settimana si puliva in modo più veloce, sempre soffiando. Quando la lampada va sulla macchina a pompa bisognava aspirare l'aria all'interno, la lampada veniva quindi caricata su questa macchina e passata in un forno, la lampada doveva poi essere raffreddata con aria presa dall'ambiente e convogliata dai ventilatori e questo provocava polvere. A questo punto la lampada era pronta, ma si doveva aggiungere lo zoccolo o la virola, che si prendevano con i guanti perché la lampada, pur raffreddata, era comunque calda. I guanti erano di cotone. Mi sentirei di escludere che i guanti fossero di amianto, noi li chiamavamo guanti di cotone, però si usavano oltre ai guanti dei ditali di amianto, che consentivano di toccare le parti calde.”
: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare Parte_5
di avere lavorato al controllo lampade nel reparto incandescenti e mi occupavo anche della zoccolatura, come ha appena riferito la signora . Capitava che la macchina scartasse Pt_1
delle lampadine e quindi io, che facevo il controllo, dovevo andare a fare la zoccolatura e a sistemare la virola. Io non pulivo sempre, ma quando c'era bisogno e se non c'era il jolly soffiando con una pompa ad aria. Le pulizie venivano fatte ad ogni fine turno perché chi finiva il turno lasciava l'ambiente pulito per quelli dopo e si puliva con il soffiatore. Usavo una mascherina e la prendevo in azienda, ma non sempre perché mi mancava l'aria. Non so se gli altri usavano la mascherina. Non mi ricordo se c'era l'obbligo di mettere la mascherina e se qualcuno in azienda ci avesse detto di metterla. Per prendere in mano la lampada usavo i guanti perché la lampada scottava. I guanti erano di stoffa, non so se fossero composti anche di amianto.”
IS IN: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato sia ai fluorescenti che agli incandescenti. Nel periodo dei fluorescenti ero operatore dei forni, mi interessavo di accendere i forni e di tenerli a temperatura corretta e aiutavo le operatrici che lavoravano sui forni a portare via le lampadine pronte nel reparto e prendevo dai carrelli quelle da cuocere e da rivestire. Rifornivo in sostanza le operatrici che erano alla linea di produzione. Al sabato c'era la manutenzione dei forni. La catena era fatta con supporti che io chiamo ditalini di amianto che servivano per supportare la lampadina dentro il forno.
Penso che per tutta la catena ci fossero circa trecento di questi supporti, anche se non li ho mai
8 contati. A sabati alterni facevo la manutenzione e mi occupavo di pulire tramite soffiatura e poi sostituivo i supporti di amianto usurati. Tutti i giorni, a fine turno, mi occupavo insieme alle operaie della pulizia con il soffiatore.”
DO CA: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato trentasette anni al reparto fluorescenti dal 1966 fino al 2002. Io ero a una catena dove arrivavano i neon. Dovevamo sistemare i ramini e sistemare le virole, saldandole.
Capitava spesso che le lampade si rompessero, quindi una di noi quattro, che eravamo di turno, doveva occuparsi delle pulizie anche durante il turno. Noi non usavamo la mascherina, perché in azienda non c'erano. Usavamo i guanti di cotone con i ditalini per i ramini. Tutti i giorni a fine turno si facevano le pulizie. Se il giorno dopo cambiava la lavorazione, facevamo la pulizia di fino, ma comunque si faceva sempre a fine turno. Usavamo delle pinze di amianto per saldare le lampade. Non c'era nessun vetro che ci separava dalla fiamma che serviva per fare le lampade.”
Quanto alla prova testimoniale, si precisa che essa è stata limitata ai capitoli relativi alle mansioni svolte dai ricorrenti , e , i quali hanno allegato di essere Pt_1 Pt_4 Pt_6
stati impiegati come “jolly” o di avere svolto la propria attività lavorativa in una pluralità di reparti. Non è invece stato ritenuto necessario procedere all'escussione dei testi sui capitoli di prova redatti dalle ricorrenti che hanno lavorato nei reparti “incandescenti” e “fluorescenti”, né sui capitoli inerenti al ciclo di lavorazione all'interno della tutti i ricorrenti, infatti, CP_2
hanno depositato – unitamente ai rispettivi atti introduttivi – la sentenza della causa r.g. 5/2021 che ha deciso una controversia del tutto analoga a quella odierna instaurata da altri ex dipendenti della , E ) nei confronti CP_2 CP_5 Parte_8 Parte_9
dell CP_4
Come si evince dalla lettura della sentenza in parola (doc. 9 attori) e dai verbali di causa acquisiti al presente giudizio ex art. 421 c.p.c., i testi indicati dagli odierni ricorrenti sono i medesimi testi escussi nella causa r.g. 5/2021 e sui capitoli Testimone_1 Testimone_2
anche oggi riproposti, nonché i ricorrenti della causa in parola , CP_5 Pt_8
e ) che avevano chiesto di essere sottoposti a interrogatorio libero sulle
[...] Parte_9
circostanze anche oggi dedotte.
9 Con riferimento alle attività svolte da , i testi , Parte_1 CP_5
, hanno confermato i capitoli attorei da 1 a 3, Testimone_2 Testimone_1
precisando che “lei faceva il jolly perché ogni linea doveva averne uno. Io ricordo che lei lavorasse al reparto incandescenti, almeno finché c'ero lì io, perché poi io ho cambiato reparto. Ho lavorato circa vent'anni al reparto incandescenti, da quando sono entrato nel 1970 fino al 1988/1990 circa. Quando è stato chiuso il reparto auto, negli ultimi anni tra il 2000 e il
2003 sono tornato al reparto incandescenti dove c'era ancora la signora ” (teste Pt_1
“mi ricordo della signora . Mi ricordo che lavorava nel reparto CP_5 Pt_1
incandescenti e forse anche in magazzino. Al reparto incandescenti sui gruppi faceva il ruolo di jolly. Preciso che il reparto incandescenti, auto e magazzino erano nello stesso capannone molto grande. Il reparto fluorescenti era in un altro capannone così come erano in altri capannoni l'officina e lavorazioni a mano. La signora lavorava alle linee di Pt_1
produzione e quindi penso che lavorasse anche alle giostre nel reparto incandescenti.” (teste
); “mi ricordo che la signora lavorava sui gruppi nel reparto Tes_2 Pt_1
incandescenti. Non so se abbia lavorato anche nel reparto fluorescenti, so solo che a volte capitava che alcuni dipendenti venissero spostati tra i reparti. Io la vedevo lavorare su una linea di produzione. Me la ricordo in questo reparto dal 1977/1980 fino al 1985, quando io sono stata spostata alla lavorazione degli orletti.” (teste . Tes_1
Con riferimento alle attività svolte da , i testi , Parte_4 CP_5
, hanno confermato i capitoli attorei da 1 a 4, Testimone_2 Testimone_1
precisando che è stato il mio capo reparto nel reparto incandescenti. Parte_4
Prima aveva lavorato nel reparto lavorazioni a mano e lampadine per auto. (…) il signor
faceva il controllo ma anche aiutava gli addetti. Siccome si occupava dei Pt_4
cambiamenti nelle linee di produzione dava anche una mano per la pulizia perché altrimenti non ci stava nei tempi. Il cambio di produzione se richiedeva dieci/quindici minuti, si faceva anche durante il turno e magari il personale si occupava di altro tipo dell'imballo delle lampade. Se il cambio era molto lungo e ci volevano due o tre ore si faceva o a fine giornata o il sabato. Quando veniva cambiata la lavorazione si cambiavano anche gli stampi e quindi bisognava fare la pulizia con l'aria compressa. Di questo si occupava o il capo linea o il capo
10 reparto.” (teste “mi ricordo del signor . Era capo reparto, io me lo CP_5 Pt_4
ricordo nel reparto lavorazioni a mano e nel reparto incandescenti. Non ricordo che abbia lavorato anche al reparto lampadine per auto. (…) di sicuro era responsabile del fatto che queste attività fossero eseguite correttamente. Non ricordo se lo facesse anche personalmente.
Per tutte queste attività di accensione forni e di pulizia poiché era il responsabile poteva essere che fosse presente nel momento in cui venivano svolte le attività e sicuramente doveva arrivare prima per verificare che ci fossero tutti gli addetti o comunque chi doveva svolgere le attività.”
(teste ); “il signor era capo reparto nel reparto incandescenti e poi anche Tes_2 Pt_4
nella lavorazione a mano.” (teste . Tes_1
Con riferimento alle attività svolte da , i testi , Parte_6 CP_5 Tes_2
, hanno confermato i capitoli attorei da 1 a 4, precisando
[...] Testimone_1
che “il signor per quello che mi ricordo, era nel reparto incandescenti. Non ricordo Pt_6
invece se abbia lavorato nel reparto fluorescenti, che peraltro mi sembra sia stato chiuso negli anni Ottanta e forse anche prima. (…) nel reparto incandescenti lavorava sulla linea di cui io ero responsabile ed è poi diventato capo linea (…) Da capolinea usava l'aria compressa per pulire e anche quando era al montaggio doveva pulire la sua macchina. Usava l'aria compressa tutti i giorni.” (teste “mi ricordo del signor ra un operatore ai CP_5 Pt_6
montaggi che lavorava su gruppi semiautomatici e automatici. Non ricordo se avesse lavorato anche al reparto fluorescenti” (teste ); “mi ricordo del signor nel reparto Tes_2 Pt_6
incandescenti, dove era operatore al montaggio. Me lo ricordo dal 1977 al 1985, quando poi sono stata spostata di reparto.” (teste . Tes_1
3.2. I fatti emersi dalle deposizioni testimoniali (con riguardo all'attività svolta dai ricorrenti
, e ) e dall'esame dei verbali della causa r.g. 5/2021 (per quanto Pt_1 Pt_4 Pt_6
attiene i reparti “incandescenti” e “fluorescenti”) sono coerenti con le indagini peritali svolte dal CTU dott. Persona_4
Con riferimento a tutti i reparti a cui erano adibiti gli odierni ricorrenti, questi ultimi hanno depositato in atti le perizie redatte rispettivamente nel maggio 2025 e nel maggio 2022 all'interno delle cause r.g. 372/2024 e r.g. 5/2021, con le quali – in modo esaustivo e logicamente motivato – il perito aveva anzitutto ricostruito i cicli di lavorazione sulla base di
11 una relazione di un'indagine di medicina ed igiene del lavoro eseguita negli anni Settanta presso la società In aggiunta, il consulente aveva acquisito la documentazione relativa alla CP_2
presenza di amianto sulle strutture edilizie della fabbrica (coperture in eternit) e sul materiale friabile contenuto nelle coibentazioni delle tubazioni, negli stucchi delle fenestrature e nei pavimenti in linoleum;
documentazione che avrebbe confermato “il massiccio utilizzo dell'asbesto negli insediamenti industriali”, rispetto ai quali gli interventi di bonifica sono stati terminati solo nel 2019. Accertata la diffusa presenza di amianto in varie parti delle linee di assemblaggio delle lampadine (nastri trasportatori, coibentazione dei forni, utilizzo di DPI specifici) e rilevato che la preparazione di questi manufatti di amianto, il loro utilizzo ed il loro deterioramento liberavano nell'ambiente di lavoro le fibre asbestosiche, così come avveniva durante le operazioni di pulizia, il dott. veva concluso nel senso che il deterioramento Per_4
dei materiali in amianto utilizzati dagli odierni ricorrenti, l'utilizzo di DPI, in particolare ditali in amianto, le operazioni di pulizia che si svolgevano senza un sistema di aspirazione, hanno determinato una significativa inalazione di fibre di amianto da parte dei lavoratori che avevano lavorato nei reparti “officina”, “incandescenti” e “fluorescenti”, con conseguente esposizione degli stessi a fibre di amianto con valori limite superiori a quelli di cui al d.lgs. n. 277/1991.
Tali considerazioni ovviamente valgono anche per gli odierni ricorrenti che risultano essere stati impiegati per oltre dieci anni nei medesimi reparti attenzionati.
3.3 In definitiva, tutte le emergenze processuali (le dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti, le deposizioni testimoniali assunte ed acquisite, le risultanze degli accertamenti peritali prodotti nel presente giudizio) confermano che il ciclo produttivo e di lavorazione descritto dai ricorrenti nei rispettivi ricorsi, nonché l'adibizione degli stessi ai reparti “incandescenti” e “fluorescenti”, hanno implicato la loro esposizione qualificata per oltre dieci anni all'amianto.
Al contrario, le eccezioni sollevate dall sono rimaste sprovviste di puntuale riscontro CP_4
probatorio.
Le domande attoree meritano pertanto accoglimento e deve perciò ritenersi accertato che gli odierni ricorrenti hanno subito un'esposizione ultradecennale all'amianto in misura superiore ai valori limite definiti dagli artt. 24 e 31 del D.lgs. 277/91, come modificato dall'art. 16 co. V
12 L 128/98, con la conseguenza che l va condannato a riconoscere in loro favore la CP_4
maggiorazione contributiva di cui all'art. 13 L. 257/92.
Quanto alla prescrizione quinquennale dei ratei, eccepita dall essa non risulta CP_4
contestata dalla controparte, che in effetti ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate
a far data dalla domanda amministrativa.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, va considerato che alla causa rubricata al n. 594/2024 sono state riunite altre cinque cause, in applicazione di quanto disposto dall'art. 151 disp. att. c.p.c.
Il valore della causa va determinato sulla base del valore della domanda più elevata (nella specie
€ 15.000,00, come da dichiarazione di valore) e vanno liquidate singolarmente le attività difensive svolte prima della riunione.
Vanno quindi liquidati, per le attività svolte prima della riunione, gli importi di € 3.251,50 (€
464,50 x 7) per la fase di studio della controversia e € 2.719,50 (€ 388,50 x 7) per la fase introduttiva, reputandosi che la determinazione nel minimo (ossia la metà dei valori medi ex art. 4 comma 1 DM 55/2014) sia giustificata dalla serialità dell'azione, attinente a situazioni tra loro analoghe.
Vanno invece liquidate unitariamente le fasi istruttoria e di discussione, per le quali si ritiene congruo il compenso rispettivamente di € 900,00 e € 1.100,00, entrambi prossimi ai minimi
(pari a € 832,00 e € 1.010,50, sempre parametrandoli al valore della domanda più elevata). La liquidazione della misura minima, anche in tal caso, trova giustificazione nel carattere seriale dell'azione e nella quasi sovrapponibilità delle prove richieste (soprattutto in termini di prova per testi e di esame peritale) e delle conclusioni rassegnate con riguardo alle varie ricorrenti.
Va poi riconosciuto un aumento, come previsto dal co. 1 bis dell'art. 4, D.M. 55/2014, avendo la difesa attorea utilizzato, nella redazione dell'atto introduttivo, collegamenti ipertestuali che consentano l'apertura immediata dei documenti prodotti e l'agevole navigazione all'interno del documento. Va in definitiva liquidato in favore della parte ricorrente l'importo di € 8.500,00 per compensi professionali, € 301,00 per spese anticipate, oltre accessori di legge. Perso Non può invece essere liquidato alcunché per l'attività svolta dal CTP dott. in quanto l'espletamento della consulenza di parte è frutto di una libera scelta difensiva. In ogni caso, non
13 si tratta di esborsi documentati: non constano, infatti, i giustificativi dei pagamenti asseritamente effettuati.
Parimenti, la richiesta di condanna dell ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta giacchè, CP_4
non ne constano i presupposti di applicabilità, come si evince anche solo dal fatto che, ai fini dell'accoglimento degli odierni ricorsi, è stato necessario espletare attività istruttoria volta all'accertamento degli elementi che dimostrino la fondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e nei
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
confronti dell , ogni diversa Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa od assorbita, accertato e dichiarato che Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
hanno subito un'esposizione ultradecennale ad amianto in misura superiore ai valori definiti dagli artt. 24 e 31 D. lgs. N. 277/91, come modificato dall'art. 16, IV comma, L. 128/98; condanna l a riconoscere in loro favore la maggiorazione contributiva di cui all'art. 13 L. n. CP_4
257/1992; condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 8.500,00 per CP_4
compensi professionali, € 301,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 17 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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