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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NC MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1131 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ugo Abbate, presso il C.F._1 cui studio a Palermo, via Riccardo Wagner n. 9, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Luigi Giuseppe Favari, presso il cui studio a Palermo, piazza Vittorio
Emanuele Orlando n. 33, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 07/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronuncia di status.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di
1 separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza n. 4875/2018, emessa da questo
Tribunale in data 07 – 09/11/2018;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Alla pronuncia segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Affidamento figlio minore.
1. Dall'unione coniugale è stato generato un figlio, nato a [...] il [...]. Per_1
La ricorrente ha chiesto la conferma del regime di affidamento esclusivo del figlio, come disposto con la sentenza di separazione;
il resistente ha, invece, chiesto l'affidamento condiviso.
2. All'udienza presidenziale del 09/06/2023 la ricorrente ha dichiarato:
“Attualmente non lavoro. Non percepisco il reddito di cittadinanza o altro sussidio.
Il bambino è affetto da autismo e percepisce 500 € di indennità di accompagnamento. Al bambino è stato riscontrato un raro tumore al cervello. E' seguito all'Ospedale Meyer di
Firenze. Il tumore è stato rimosso, ma è ancora sotto cura e deve essere sotto costante controllo medico.
Prima lavoravo, ma ho perso il lavoro. Percepisco un assegno unico di 290,00 €. La controparte versa solo 200,00 € al mese e non versa le spese mediche che rientrano nelle voci di spesa straordinaria. Pago un affitto di 440,00 € e le utenze.
Quando mio figlio fa le risonanze magnetiche deve essere sedato e ogni sedazione comporta una spesa di circa 200,00 €. Per le visite di controllo devo portare il bambino a Firenze sostenendo ingenti costi. Devo garantire nel periodo estivo a mio figlio, dato il disturbo dello spettro autistico, di frequentare una struttura per il tempo libero.
Ho lavorato in un ente di mediazione e studio all'università di scienze politiche. Alla laurea mi mancano quattro materie. Spero che il conseguimento di un titolo di studio mi aiuti a trovare lavoro. Porto mio figlio a psicomotricità e logopedia. Proprio perché sono sola a occuparmi del bambino, potrei solo lavorare part-time. Il sig. mi ha detto che non vuole CP_1 contribuire alle spese”.
Il resistente ha dichiarato:
“Lavoro e percepisco in media 500 € mensili. So che la controparte si aiuta svolgendo lavoretti. Che io sappia mio figlio percepisce una pensione di 500,00 € al mese.
Non è vero che non pago le spese mediche. Sono d'accordo che la controparte percepisca
2 tutto l'assegno unico a fronte della rinuncia di ulteriori richieste economiche da parte della suddetta;
perché data la volatilità del mio lavoro non potrei sostenere lo sforzo economico. A mia volta sono aiutato economicamente dai miei genitori.
E' tutto falso quello che dicono sul rapporto con mio figlio. Mio figlio mi cerca e vuole stare con me. Mi occupo di mio figlio e quando è con me non chiedo nulla. Chiedo l'affido condiviso”.
3. All'udienza del 14/12/2023, innanzi al Giudice istruttore, la ricorrente ha dichiarato:
“premetto che sono stata in comunità protetta a causa dei comportamenti violenti del mio ex marito;
quando sono uscita dalla comunità il mio ex marito vedeva il figlio presso lo spazio neutro, poi quando è finito l'intervento dello spazio neutro era stato previsto con la sentenza di separazione il seguente calendario di incontri: due pomeriggi alla settimana ed il sabato o la domenica;
in seguito è stato inserito anche il pernottamento dal padre a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica pomeriggio;
devo dire che durante la settimana di fatto il padre non viene a prendere il figlio, mentre sono rimasti i fine settimana, cioè lo prende il sabato mattina e lo riaccompagna la domenica sera,
a settimane alterne;
devo dire però che lui non collabora con le incombenze di salute di mio figlio che è affetto da autismo e da patologie di carattere oncologico, nel senso che non lo accompagna alle varie terapie, ecc.; io vorrei l'affidamento esclusivo;
lui versa 200,00 € e non 300,00 €, così come previsto”.
4. All'udienza del 07/05/2025 si è proceduto al libero interrogatorio delle parti, anche al fine di tentare una conciliazione.
La ricorrente ha dichiarato: “ sta meglio ma ha sempre qualche problema, fa visite Per_1 per la schiena, ha diversi nei, deve anche fare visite odontoiatriche;
il mese prossimo sarà sottoposto ad una risonanza magnetica;
quanto al rapporto con il padre, si incontrano ogni
15 giorni nei fine settimana;
il regime che noi attuiamo è un po' diverso da quello previsto in sede di separazione;
il fine settimana con il padre inizia il sabato mattina e la domenica sera il mio ex marito lo riaccompagna verso l'orario di cena;
a volte capita che il figlio sta con il padre anche per due fine settimana consecutivi;
durante la settimana, invece, non si incontrano;
io vorrei invece che ci fosse una collaborazione anche durante la settimana;
io sto completando gli studi universitari, mi manca l'ultimo esame;
non ho attualmente un lavoro, anche perché mi occupo sempre di mio figlio”.
Il resistente ha confermato il regime di incontri indicato dalla ricorrente ed ha dichiarato:
“quanto agli incontri, siamo abbastanza flessibili e dialoghiamo, per cui capita che a volte
3 tengo per due week end di seguito oppure che rimane con la madre per due week Per_1 end;
decidiamo di volta in volta anche in base ai desideri ed alle necessità di Per_1 io lavoro come consulente assicurativo ma il lavoro è variabile, ci sono dei mesi in cui non guadagno, dipende da come va l'attività”.
5. Orbene, ritiene il Tribunale che, alla luce dell'istruttoria svolta, delle dichiarazioni rese dalle stesse parti, del tempo trascorso dalla pronuncia della separazione ad oggi e dell'evoluzione positiva dei rapporti tra le parti nonché tra il padre ed il figlio minore, non ricorrono i presupposti per derogare al regime ordinario di affidamento che è quello congiunto.
Va, in particolare, specificato che l'affidamento esclusivo era stato disposto con la sentenza di separazione del 2018 proprio in considerazione di quanto occorso nel periodo antecedente;
invero, la ricorrente con decreto del Tribunale per i minorenni del 31/08/2016 era stata collocata in una struttura protetta insieme al figlio minore a causa di condotte violente poste in essere dal resistente, affetto da disturbo psicopatologico;
quest'ultimo, inoltre, era stato imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia.
6. Nel corso dei successivi anni, a seguito del percorso effettuato con i Servizi incaricati dal
Tribunale specializzato, l'atteggiamento del resistente è rientrato e le dinamiche del nucleo familiare sono migliorate;
il resistente, infatti, i primi tempi incontrava il figlio allo Spazio
Neutro, poi, man mano ha cominciato a vederlo in autonomia ed a farlo anche pernottare presso di sé, tutte circostanze documentali e confermate dalla stessa ricorrente.
Infine, il resistente è stato assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia e condannato per il reato di lesioni dolose commesso il 02/08/2016 alla pena di 600,00 € di multa.
La stessa ricorrente, poi, nel corso del presente giudizio ha confermato la costanza e regolarità degli incontri padre-figlio e non ha allegato successive condotte violente del resistente, né eventuali atteggiamenti ostruzionistici del medesimo in ordine alla gestione delle esigenze del figlio minore, né situazioni in cui gli interessi del minore non siano stati tutelati per contrasti tra i genitori o quant'altro.
7. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole;
invero, l'affidamento congiunto ed il conseguente esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di maggiori responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando esso sia contrario all'interesse del minore.
4 Alla luce delle circostanze di fatto sopra evidenziati e dei principi di diritto sopra esposti, ricorrono senz'altro i presupposti per prevedere l'affidamento congiunto di ad Per_1 entrambi i genitori.
8. Il minore continuerà ad avere collocazione prevalente presso la madre e potrà incontrare il padre con le seguenti modalità, individuate, per un verso, sulla scorta del regime attuato concordemente dalle parti in questi ultimi anni e, per altro verso, della necessità di prevedere una partecipazione del padre alla vita del figlio minore anche nel corso della settimana (come correttamente evidenziato dalla ricorrente):
1 settimana:
- un pomeriggio a settimana, in un giorno da concordare tra le parti ovvero in caso di disaccordo nel giorno del martedì, dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21,00;
- il week end dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 21,00 della domenica.
2 settimana:
- due pomeriggi a settimana, in giorni da concordare tra le parti ovvero in caso di disaccordo nei giorni di martedì e giovedì, dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21,00.
Per il periodo estivo, sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno.
Durante le vacanze natalizie e di fine anno, cinque giorni consecutivi comprendenti un anno il
24 ed il 25 dicembre e l'anno successivo il 31 dicembre e l'1 gennaio;
Il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
Il giorno del compleanno del minore, a pranzo od a cena.
Mantenimento figlio minore.
1. In punto di diritto giova osservare che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
5 2. Nella specie, la ricorrente ha chiesto la previsione di un assegno di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, il resistente di € 150,00 al mese.
Con la sentenza di separazione emessa nel 2018 era stato previsto, sull'accordo delle parti, un assegno di € 200,00 al mese.
Con l'ordinanza presidenziale del presente giudizio di divorzio emessa il 19/06/2023
l'assegno è stato elevato ad € 300,00 al mese “alla luce delle circostanze sopravvenute inerenti le condizioni di salute del minore e il licenziamento della ricorrente”.
3. Ebbene, ponendo a raffronto le condizioni reddituali delle parti, è emerso quanto segue.
(classe 1981) ha allegato di aver lavorato dal 2016 al 2022 come Parte_1 segretaria presso uno studio professionale e di essere stata licenziata nel 2022 (cf. allegato n.5 del ricorso); di essersi dovuta occupare nei mesi successivi all'accudimento del figlio affetto da autismo, al quale era stato diagnosticato un tumore al cervello (cf. Per_1 documentazione sanitaria allegata al ricorso); di essere attualmente priva di un'occupazione lavorativa;
di aver percepito per un periodo l'indennità Naspi;
di essere prossima al conseguimento della laurea in Scienze Politiche;
di percepire l'Assegno unico per il figlio minore di € 290,00 al mese;
di vivere in un immobile condotto in locazione al canone di €
440,00 al mese (cf. contratto).
Dai modelli 730 risultano i seguenti dati:
- anno imposta 2020: € 5.328,00 (reddito complessivo) – 0,00 (imposta netta);
- anno imposta 2021: € 5.153,00 (reddito complessivo) – 0,00 (imposta netta);
- anno imposta 2022: € 6.277,00 (reddito complessivo) – 0,00 (imposta netta).
La Certificazione unica relativa al periodo d'imposta 2019 riporta un reddito da lavoro dipendente di € 7.238,78 (con imposta lorda di € 1.664,92) e quella dell'anno d'imposta 2023 un reddito di € 5.459,72 (con imposta lorda di € 1.255,74).
La ricorrente ha, infine, allegato che il figlio minore percepisce l'indennità di accompagnamento di € 500,00 al mese.
4. (classe 1978) ha dichiarato di lavorare come broker assicurativo e di percepire CP_1 una retribuzione variabile e pari all'incirca ad € 500,00 al mese.
Dai modelli 730 risultano i seguenti dati:
- anno imposta 2019: € 6.463,00 (reddito complessivo) – € 419,00 (imposta netta);
- anno imposta 2020: € 8.112,00 (reddito complessivo) - € 835,00 (imposta netta);
- anno imposta 2022: € 6.340,00 (reddito complessivo) - € 222,00 (imposta netta).
Dagli estratti conto risultano diversi accrediti da parte di Vitanuova s.p.a. (marzo 2023: €
6 3.200,00; aprile 2023: € 3.450,00; maggio 2023: € 1.200,00; agosto 2023: € 800,00; novembre 2023: € 2.100,00; maggio 2024: € 1.700,00) e poi diversi movimenti di denaro in entrata ed uscita.
Deve, pertanto, ritenersi inverosimile la prospettazione difensiva del resistente, secondo cui lo stesso percepirebbe compensi di appena € 500,00 al mese.
Il resistente, infine, vive nell'immobile dei genitori e non sostiene, pertanto, pagamento di canoni locativi.
5. Sulla base di tutti i suesposti elementi ed, in particolare, alla luce delle condizioni di salute del figlio minore, affetto da autismo e necessitante di continue cure ed assistenza, dei maggiori tempi di permanenza del figlio presso la madre e del carico gravante sulla medesima
(i pernottamenti dal padre sono due al mese), della conseguente difficoltà di inserimento lavorativo della ricorrente, peraltro ancora impegnata nello studio universitario, della capacità lavorativa del resistente e del suo inserimento professionale nel mercato ed, infine, delle spese abitative del minore, residente in un immobile condotto in locazione, e delle numerose spese sanitarie e personali connesse alla sua patologia, il Collegio ritiene congruo confermare l'importo già previsto in fase presidenziale di € 300,00 al mese.
Continueranno ad essere a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie per il figlio minore, da disciplinarsi secondo i criteri e le modalità del protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
Assegno di divorzio.
1. Quanto alla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta dalla ricorrente, va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, come novellato nel
1987, con la sentenza di divorzio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, valorizzando maggiormente il principio costituzionale di solidarietà, hanno optato per il superamento della rigida bipartizione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, cui va riconosciuta una preminente funzione equilibratrice-perequativa, da perseguirsi valorizzando tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5; l'adeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive vanno,
7 cioè, fondate “in primo luogo” sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
ove sussistesse una “rilevante disparità” della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, al fine di perequarla occorre avere riguardo al
“livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate” e ciò in relazione, anzitutto, alla durata, individuata come “fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro”, ed inoltre all'età del richiedente, la quale comporta la necessità di operare al fine un giudizio prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico mediante un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
2. Nella specie, la ricorrente ha chiesto la previsione di un assegno di € 50,00 al mese.
In fase presidenziale alcun provvedimento di natura economica è stato adottato.
Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione reddituale depositata, come sopra riassunta, non è emersa una sperequazione reddituale tra i coniugi tale da prevedere la corresponsione di un assegno di divorzio in favore della ricorrente, la quale non ha peraltro dimostrato di aver sacrificato in costanza di matrimonio le proprie aspettative professionali in favore della famiglia e del coniuge (la stessa, piuttosto, ha ammesso di aver lavorato durante il matrimonio).
La domanda di assegno divorzile va, pertanto, rigettata.
Spese di lite.
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 05/07/2011 da , nata a [...] il Parte_1
17/06/1981 ( ) ed , nato a Palermo in [...] C.F._1 CP_1
01/12/1978 ). C.F._2
2) Dispone l'affidamento congiunto del figlio minore nato il [...], ad Per_1 entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, secondo quanto indicato in parte motiva.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno CP_1 Parte_1
8 di € 300,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
4) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente.
5) Compensa interamente le spese processuali tra le parti.
6) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 111, p. II, serie A, dell'anno 2011).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara MA NC IC
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