Articolo 713 del Codice penale
Articolo 712Articolo 612 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 713.

(Misura di sicurezza)

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente