Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 330 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 330 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELA Parte_1 C.F._1
ROMAGNOLI elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CP_1 C.F._2
GIANMARCO SABBIONI, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale OGGETTO: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
27.01.2018, esponendo che dall'unione non sono nati figli.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente ha dedotto che i rapporti tra le parti si erano gravemente deteriorati in conseguenza di condotte del resistente contrarie ai doveri coniugali.
In particolare, secondo le prospettazioni della ricorrente, a doveva essere CP_1 imputata la colpa esclusiva del venir meno dell'affectio coniugalis, avendo lo stesso, da oltre tre anni, tenuto nei confronti della coniuge comportamenti, verbali e fisici, violenti. I contrasti avevano avuto inizio allorchè la ricorrente si era resa conto che il coniuge effettuasse, senza il suo permesso, prelievi dal conto corrente bancario intestato alla stessa. La era l'unica Pt_1 della coppia a lavorare e si vedeva costretta a privare il resistente della disponibilità del bancomat.
La stessa, poi, più volte aveva dovuto nascondere la propria borsa per evitare che la controparte sottraesse denaro in contanti da impiegare in spese non attinenti ai bisogni della famiglia.
Essendo, nel tempo, peggiorata la situazione tra i coniugi, aveva Parte_1 trovato il coraggio di denunciare il marito e di agire per la separazione.
La ricorrente, aveva sempre lavorato come badante, mentre il coniuge versava, da tempo, in una situazione lavorativa da tempo precaria, lasciando la da sola a far fronte Pt_1 alle più ingenti spese familiari.
Più volte il resistente aveva dichiarato di essersi pentito dei propri comportamenti, salvo, poi, ricadere nelle medesime dinamiche, fino a quando, a partire dal mese di luglio dell'anno
2022, aveva iniziato a lasciare per lunghi periodi l'abitazione familiare senza CP_1 avvisare e facendovi saltuariamente ritorno. La ricorrente, solo a seguito della richiesta del documento attestante lo stato di famiglia in Comune, era venuta a conoscenza del cambio di residenza operato dal marito.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito:
A) pronunci la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al Sig. CP_1 per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
B) autorizzi le parti a vivere separatamente;
2 C) disponga che il lasci immediatamente la casa coniugale, di cui detiene ancora le chiavi pur CP_1 avendo cambiato residenza da tempo ed il cui affitto, allo stato attuale, continua ad essere pagato solo ed esclusivamente dalla ricorrente;
D) lasci al l'autovettura Lancia ON, tg. AY855LH, di cui la ricorrente coproprietaria CP_1 insieme al marito;
E) ponga a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile di mantenimento di importo non inferiore ad euro 400,00 o nella misura che riterrà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
F) Con ogni ulteriore provvedimento di legge
G) con vittoria di spese, competenze e onorario di legale come per legge in caso di opposizione”.
La parte resistente, costituitasi in giudizio senza opporsi alla domanda di separazione, ha negato la ricostruzione dei fatti svolta dalla parte ricorrente.
Ed invero, la crisi coniugale, intervenuta dopo soli cinque anni di matrimonio, doveva essere ascritta alla , nonostante il resistente avesse fatto tutto il possibile per salvare il Pt_1 rapporto di coniugio.
La domanda di addebito della separazione doveva essere rigettata, tenuto conto che il resistente mai aveva avuto condotte violente o minacciose nei confronti della moglie, tanto che non risultavano procedimenti penali pendenti, né lo stesso le aveva mai sottratto denaro.
Parimenti non veritiera era la circostanza addotta dalla controparte secondo cui ella fosse la sola a lavorare.
Ancora, era da sempre stata la ricorrente a cercare di approfittarsi del marito, appropriandosi, ogni qualvolta ne avesse l'occasione, del denaro di quest'ultimo. Al riguardo, doveva essere citato l'episodio in cui, a seguito di un sinistro stradale avvenuto nel novembre del
2021, che aveva coinvolto l'auto Lancia ON di proprietà della coppia, la si era Pt_1 fatta accreditare illegittimamente sul proprio conto corrente la parte di risarcimento spettante al coniuge, mai restituendola allo stesso né provvedendo alle riparazioni necessarie per l'auto.
Lo stesso abbandono della casa coniugale da parte del , risalente al luglio del CP_1
2022, era stato voluto dalla controparte. Del resto, la convivenza era divenuta intollerabile a causa del fatto che, insieme alla coppia, viveva il figlio ventitreenne della ricorrente il quale faceva uso di stupefacenti ed era coinvolto in procedimenti penali.
3 Quanto alla domanda di mantenimento, la stessa doveva essere rigettata avendo, del resto, la stessa ricorrente sostenuto di avere sempre lavorato e guadagnato più del . CP_1
In ogni caso, doveva rappresentarsi che la parte resistente, nel corso degli anni, aveva sempre svolto un'attività lavorativa per la società “Ambruosi e Viscardi”, risentendo della natura stagionale dell'occupazione in questione, riuscendo, peraltro, a contribuire ai bisogni sia della coniuge, sia della precedente famiglia che risiedeva nel paese di origine e composta da quattro figli, di cui due ancora minorenni i quali avrebbero, in breve tempo, raggiunto il padre in Italia.
Nessun mantenimento, poi, era dovuto anche in considerazione delle spese che il avrebbe dovuto sostenere a titolo di canone di locazione e per il proprio CP_1 sostentamento.
Parimenti, doveva essere rigettata la richiesta di assegnazione dell'auto, di proprietà di entrambi ma assicurata dal . CP_1
Il resistente, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, pronunciare la separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile alla ricorrente, alle seguenti condizioni:
-autorizzare le parti a vivere separati;
-accertata l'autosufficienza delle parti disporre che nessun mantenimento risulta dovuto da parte dell'una in favore dell'altra.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza presidenziale del 20.04.2023, è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione;
all'esito dell'udienza i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, è stata omessa l'assunzione di provvedimenti presidenziali provvisori e, nominato il giudice istruttore, è stata disposta la prosecuzione della lite in fase istruttoria.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., all'udienza del 06.02.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
* * *
1. Pronuncia di separazione
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione
4 conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Domanda di addebito della separazione al resistente.
In punto di diritto, preliminarmente, preme rammentare come, in tema di addebito, la valutazione dei comportamenti rilevanti posti in essere dalle parti non può basarsi sull'esame di singoli episodi di contrasto tra i coniugi occorrendo, invece, esaminare il contegno complessivo tenuto dalle parti nell'intero arco temporale di durata del rapporto coniugale. Infatti, soltanto nel caso in cui la disgregazione dell'unione matrimoniale sia stata determinata da una sistematica e continuativa stratificazione di comportamenti non tollerabili imputabili ad uno dei coniugi, che abbiano definitivamente pregiudicato l'affectio coniugalis, può ravvisarsi la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'addebitabilità della separazione al coniuge che si sia, in tal senso, reso inadempiente ai doveri matrimoniali.
Sul punto, ancora, appare necessario richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia eziologicamente riconducibile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. 27/06/2006 n.14840).
Si rammenta, inoltre, che la violazione degli obblighi coniugali non costituisce, ex se, presupposto sufficiente alla declaratoria di addebito della separazione, dovendo il richiedente, parimenti, dimostrare compiutamente, secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c., che il comportamento del coniuge sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto. Pertanto, se il legame appare già compromesso prima della violazione contestata, non può pronunciarsi l'addebito.
Passando alla valutazione del caso di specie, la ricorrente, in particolare, ha lamentato atteggiamenti aggressivi e violenti – contro la coniuge – posti in essere da , CP_1 sfociati in aggressioni verbali e anche fisiche, nonché episodi durante i quali lo stesso avrebbe sottratto denaro della moglie senza il suo permesso e per impiegarlo in spese non attinenti alla famiglia.
5 A sostegno delle circostanze in esame, la ricorrente ha depositato copia dei verbali di ricezione delle querele dalla stessa oralmente sporte alla Questura di Fermo, nelle date del
29.03.2019 e del 11.01.2022 e nell'ambito delle quali la , sostanzialmente, ha ricostruito Pt_1 le fasi della crisi coniugale.
In particolare, la ricorrente ha riferito il mutamento dei comportamenti del coniuge il quale, nei sette mesi precedenti al marzo 2019, avrebbe iniziato a mettere in atto comportamenti violenti – sia verbali, sia fisici – nei confronti della coniuge, iniziati allorché la stessa si era accorta di prelievi non autorizzati che il marito effettuava sul conto Pt_1 corrente a lei intestato.
La stessa ha pure riferito di continue richieste di denaro e di sottrazione di contanti dalla sua borsa, nonché di aggressioni fisiche anche gravi.
Quanto esposto nell'anno 2019 è stato ribadito nella seconda denuncia querela agli atti, risalente al 2022, aggiornata con ulteriori episodi di aggressione fisica.
In atti, peraltro, non sono stati depositati i referti relativi alle lesioni riportate dalla
, neppure con riferimento all'intervento del personale del 118 – per come narrato in Pt_1 sede di denuncia querela – avvenuto in data 16.03.2019.
La stessa ricorrente ha dato atto di aver sempre taciuto in ordine alle violenze subite e ha rappresentato che il resistente era solito scusarsi per l'accaduto, sostanzialmente, inducendola a sopportare i detti contegni, tenendo per brevi periodi comportamenti adeguati
(cfr. denunce-querele in atti).
Tanto premesso, deve rilevarsi come le doglianze svolte dalla ricorrente relative a comportamenti rilevanti ai fini dell'addebitabilità della separazione in capo al coniuge siano rimasti sostanzialmente privi di prova, in primo luogo, con riguardo alla ricorrenza delle medesime condotte e, in secondo luogo, con riguardo all'efficienza causale delle stesse rispetto alla disgregazione della coppia.
Quanto ai dedotti atteggiamenti aggressivi o violenti che il avrebbe perpetrato CP_1 ai danni della ricorrente, nonché quanto alle condotte di sottrazione del denaro, deve osservarsi, in primo luogo, che non è stato allegato alcun seguito che le denunce querele sporte, non risultando in atti eventuali provvedimenti assunti in sede penale. Neppure, sul punto, sono stati indicati testimoni o articolati capitoli di prova.
Ancora, non hanno trovato il necessario riscontro documentale – sub specie di certificazioni medico sanitarie – né la circostanza relativa alle lesioni riportate, né quella
6 relativa alla richiesta di aiuto che la ricorrente avrebbe rivolto ad un centro antiviolenza (cfr. denunce-querele in atti).
Neppure è stata versata in atti documentazione contabile, quali gli estratti conto bancari, da cui desumere la ricorrenza di prelievi non autorizzati, la cadenza temporale degli stessi e i relativi importi.
Tanto detto, nel caso di specie, dalla stessa narrazione emersa all'esito dell'istruttoria, si evince come entrambe le parti abbiano prospettato profonde difficoltà e tensioni sussistenti già da tempo risalente nella coppia. Tanto più che la stessa parte ricorrente, in sede di denuncia-querela ha fatto menzione di comportamenti aggressivi del resistente già sette mesi prima di marzo 2019 e, dunque, in epoca immediatamente successiva alla celebrazione del matrimonio, risalente al 27.01.2018.
In questi termini, neppure può ritenersi provato il nesso di causalità tra i comportamenti del resistente e la disgregazione della comunione morale che legava i coniugi dovendosi, piuttosto, ritenere che la suddetta disgregazione sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Non risultano pertanto sussistenti i presupposti per l'addebito della separazione al resistente per avere in via esclusiva cagionato la crisi coniugale sfociata nella separazione.
3. Domanda di mantenimento in favore della coniuge.
Quanto alla domanda di mantenimento svolta dalla parte ricorrente, anche la stessa è da rigettare non sussistendone i presupposti.
Sebbene l'assegno di mantenimento sia espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale conseguente alla separazione -diversamente dall'assegno divorzile di natura composita, assistenziale e compensativa - chi invoca il riconoscimento dell'assegno deve provarne la sussistenza dei presupposti anche di ordine economico, ivi inclusa la propria incapacità lavorativa, ossia che non sussiste una effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita che gli consenta un reddito adeguato;
“tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, l'effetto è di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale”. (cfr.
Cassazione civile , sez. VI , 20/03/2018 , n. 6886; Tribunale, Lanciano, sez. I , 08/03/2021 , n.
68).
7 Sul punto, ancora, deve evidenziarsi che il contributo al mantenimento del coniuge separato deve essere determinato, in termini di an e di quantum avendo a mente il parametro del tenore di vita prima goduto dai coniugi.
Nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo, nessun riferimento è stato fornito dalle parti in ordine al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio.
Anzi, la parte ricorrente ha lamentato, inserendola tra le cause della richiesta di addebito della separazione al coniuge, la circostanza che questi, avendo una situazione lavorativa da sempre precaria, si sarebbe del tutto disinteressato del sostentamento del nucleo familiare, addirittura sottraendo alla le sostanze derivanti dal proprio lavoro di badante e Pt_1 facendo continue richieste di denaro.
Quanto alla prova dei redditi percepiti dalle parti, poi, la ricorrente ha dedotto in atti di svolgere – come appena detto – l'attività di badante.
Ha, altresì, depositato Certificazione Unica 2022, relativa all'anno 2021, attestante redditi da lavoro di pendente per euro 1.641,45 (cfr. C.U.2022 in atti), da ritenersi, peraltro, non onnicomprensivi rispetto alle sostanze effettivamente percepite dalla ricorrente la quale – si ribadisce – ha rappresentato in atti di gestire da sola, sostanzialmente, a mezzo del proprio reddito, l'intero nucleo familiare del quale faceva parte, oltre al resistente, anche il figlio nato dal precedente matrimonio.
Il resistente, rappresentando di lavorare presso l'azienda agricola Ambruosi e Viscardi, ha documentato redditi, relativi al periodo di imposta 2020, pari ad euro 13.304,73 e, al periodo di imposta 2021, pari ad euro 16.649,31.
Tanto detto, osserva il Collegio come debba essere dato rilievo alle circostanze per le quali il resistente abbia lasciato la casa coniugale, accollandosi un canone per la locazione dell'immobile in cui attualmente vive (per euro 300,00 – cfr. doc. fascicolo parte resistente), deducendo di dover contribuire anche alle spese per il mantenimento dei quattro figli nati dal precedente matrimonio, circostanza rimasta incontestata.
Del resto, deve essere valorizzato l'argomento già sopra accennato con riguardo alla sussistenza di elementi di fatto – da inferire dalle stesse difese svolte dalla ricorrente – che fanno ritenere, in via presuntiva, al Collegio, l'esistenza di ulteriori entrate in capo alla CP_2 la quale, in ogni caso, in virtù dell'attività di badante da sempre svolta, nata nel 1972, è risultata dotata di capacità lavorativa da intendersi anche quale capacità di incrementare i propri redditi.
8 Tali risultanze escludono la possibilità di attribuire un assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
4. Domande di assegnazione della casa coniugale e dell'autovettura di proprietà dei coniugi.
Quanto alla domanda di allontanamento dalla casa coniugale del resistente da qualificare anche come domanda di assegnazione della stessa alla ricorrente, va dato atto, in primo luogo, che non è in contestazione tra le parti la circostanza che il vi si sia, già da tempo, CP_1 spontaneamente allontanato;
in secondo luogo rileva il Collegio che in assenza, come in specie, di figli minorenni della coppia (o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con uno dei genitori), è preclusa al giudice l'assegnazione ad uno dei coniugi della casa familiare
– atteso che secondo la giurisprudenza maggioritaria (a partire da Cass. S.U. n. 11297/1995)
l'istituto è finalizzato unicamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (cfr. Cass. 25604/2018 Cass. 19347/2016).
Per tali ragioni, in applicazione dei principi sopra richiamati, non può essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente - rimanendo il regime della casa coniugale in assenza di figli
(minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti) regolato secondo gli ordinari canoni del diritto civile (cfr. Cass. 16398/2007).
Con riferimento, poi, all'ulteriore domanda relativa all'assegnazione alla ricorrente dell'automobile di proprietà dei coniugi ma in uso al resistente, la stessa deve essere dichiarate inammissibile
Il Collegio, sul punto, aderisce al consolidato orientamento della Suprema Corte che riconosce l'esigenza di un'interpretazione restrittiva dell'art.40 c.p.c. La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti (nella specie rito camerale e rito ordinario) può attuarsi esclusivamente se queste siano connesse secondo quanto disposto dagli articoli 31, 32, 34, 35 e
36 c.p.c., non potendosi dunque ammettere il cumulo delle domande in questione, in quanto autonome e distinte l'una dall'altra (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 13/03/2017, n. 6424; Cass. civ.
Sez. I, 06/12/2006, n. 26158).
Alla stregua delle difese svolte dalle parti, dell'esito e della natura del giudizio sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
9 ❖ dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
coniugi per matrimonio celebrato in Sant'Elpidio a Mare, il 27.01.2018;
❖ ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Sant'Elpidio a Mare (atto 1, parte I, serie , dell'anno 2018);
❖ rigetta le domande, proposte dalla parte ricorrente, di addebito della separazione al coniuge, di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento a carico del resistente e di assegnazione della casa familiare;
❖ dichiara inammissibile la domanda assegnazione dell'autovettura di proprietà delle parti, svolta dalla parte ricorrente;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 12.06.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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