Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in persona della giudice Silvia Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4375/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Enrico Giuressi Chapelle Parte_1 C.F._1
e con elezione di domicilio presso il suo studio in Cagliari, via dei Visconti n. 52, come da procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Silvia P.IVA_1
Manenti e con elezione di domicilio presso il suo studio in Grumello del Monte, via Alessandro Volta
n. 5/F, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini riportati di seguito.
Parte opponente
“Nell'interesse dell'opponente , si richiama integralmente il contenuto degli atti di causa Parte_1
per eccezioni, deduzioni, istanze e conclusioni.
In particolare, preliminarmente, si insiste affinché il Giudice Voglia rimettere in lettura la causa ammettendo la CTU dedotta tempestivamente in atti e volta all'accertamento dei vizi di lavorazione denunciati.
Deve, infatti, ritenersi del tutto infondata l'avversa eccezione di decadenza dai termini di denunzia dei vizi suddetti, in realtà immediatamente segnalati da parte del Direttore dei Lavori, Architetto CP_2
pagina 1 di 7
appalto) risultano essere stati rispettati.
Ferma ed impregiudicata la suddetta istanza, nella denegata ipotesi di rigetto della stessa ed in mero subordine, l'opponente conclude in conformità agli atti e chiede che siano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche”.
Parte opposta
“In via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito: per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, accertarsi e dichiararsi la decadenza dell'attore opponente dall'azione ex artt. 1667 - 1668 c.c. e conseguentemente, dichiararsi inammissibili e/o improponibili le domande svolte nei confronti di
[...]
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. E_ P.IVA_1 CP_4
.
[...]
Nel merito ed in via principale: rigettare, per i motivi tutti in fatto ed in diritto di cui al presente atto,
l'opposizione e tutte le domande svolte dal sig. , e, per l'effetto, confermare integralmente, Parte_1
per i motivi tutti, in fatto ed in diritto, di cui al presente atto, il decreto ingiuntivo opposto emesso dal
Tribunale di Bergamo n. 1227/2022 del 29.04.2022, n. 2853/2022 R.G., emesso dal Giudice del
Tribunale di Bergamo, dott.ssa Daniela Quartarone, e quindi condannare il sig. , c.f. Parte_1
, a corrispondere in favore di c.f. , in C.F._1 E_ P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. , la somma di Euro 46.868,06=, Controparte_4 oltre agli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dal giorno del dovuto al saldo, oltre ad Euro 73,20= per l'estratto autentico notarile, ovvero in quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo ed oltre le spese di procedura di ingiunzione, come liquidate in decreto.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare, per i motivi tutti, in fatto e in diritto, di cui al presente atto, il sig. , Parte_1
c.f. , al pagamento della somma di Euro 46.868,06=, oltre agli interessi ex art. C.F._1
1284 c. 4 c.c. dal giorno del dovuto al saldo, oltre ad Euro 73,20= per l'estratto autentico notarile e spese della procedura monitoria, come liquidate in decreto, in favore di c.f. E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , così come P.IVA_1 Controparte_4
risulterà provato in corso di causa, o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risultasse, comunque, dovuta, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria decorrenti dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nel denegato e non creduto caso in cui le domande ex adverso formulate dovessero ritenersi, anche solo parzialmente, fondate, compensarsi parzialmente e/o
pagina 2 di 7 integralmente i rispettivi crediti e debiti e determinare la minor somma dovuta a E_
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ,
[...] P.IVA_1 Controparte_4
da parte del sig. , c.f. . Parte_1 C.F._1
In via istruttoria: si confermano e ribadiscono le istanze istruttorie come formulate nella memoria istruttoria depositata il 25.01.2023 e non ammesse in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del procedimento monitorio”.
Svolgimento del processo
ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1227/2022 con il quale il Parte_1
Tribunale di Bergamo, in data 28 aprile 2022, gli ha ingiunto il pagamento, in favore di E_
della somma di euro 46.868,06, oltre interessi e spese, richiesta a titolo di corrispettivo dei lavori
[...] eseguiti presso l'immobile sito in Madone, via Papa Giovanni XXIII n. 77.
Al riguardo, l'attore opponente ha esposto:
- di avere pattuito con la controparte il corrispettivo complessivo di euro 34.640,00 oltre i.v.a., sul quale avrebbe dovuto essere applicato lo sconto in fattura del 50% a seguito della cessione del credito fiscale;
- di avere versato un acconto di euro 20.000,00;
- di avere lamentato, per tramite del Direttore dei Lavori, la contabilizzazione, nel consuntivo predisposto dalla società appaltatrice, di lavorazioni in quantità superiore a quella effettivamente eseguita, oltre che la presenza di vizi nelle opere realizzate;
- di avere subito il danneggiamento da parte della società appaltatrice del portoncino di ingresso e di una porta finestra dell'immobile oggetto dell'appalto.
In forza delle deduzioni sopra sintetizzate, ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare Parte_1
l'insussistenza del credito della società opposta, essendo stato integralmente pagato il corrispettivo del contratto e, in subordine, di accertare l'esistenza dei vizi denunciati e di porli in compensazione con le somme ancora dovute alla società appaltatrice, nonché di condannare la stessa a corrispondergli la somma di euro 6.285,00 oltre i.v.a. per gli errori di contabilizzazione e l'ulteriore somma di euro 6.439,00 oltre i.v.a. a titolo di risarcimento dei danni relativi al portoncino di ingresso e alla porta finestra. si è costituita depositando in data 19 ottobre 2022 la propria comparsa E_
di risposta, con la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. In particolare, la società opposta ha sostenuto di avere sottoposto alla controparte preventivi ammontanti complessivamente a euro 36.520,66 oltre i.v.a. e di avere poi eseguito numerose opere extra;
inoltre, ha eccepito la decadenza dell'opponente dall'azione di garanzia per vizi e ha escluso di essere responsabile dei danni al portoncino di ingresso e alla portafinestra.
pagina 3 di 7 Assunte le deposizioni di alcuni testimoni, all'udienza del 17 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Corrispettivo spettante a E_
In primo luogo, è necessario determinare il corrispettivo spettante alla società convenuta opposta per le opere eseguite su incarico di . Parte_1
In questa prospettiva, deve darsi rilievo al computo metrico definitivo predisposto da E_ al termine dei lavori, il quale è stato depositato in causa anche dall'opponente.
[...]
Da tale computo metrico emerge l'esecuzione da parte della società opposta di opere edili (contrattuali ed extracontrattuali) per l'importo di euro 46.123,28 oltre i.v.a. A tale importo, E_ ha aggiunto: la somma complessiva di euro 11.410,66 oltre i.v.a. per l'acquisto dei materiali presso
Lombarda Ceramiche S.p.a., la somma di euro 1.200,00 oltre i.v.a a titolo di asseverazione prezzi per cessione credito e la somma di euro 3.873,39 oltre i.v.a. per la gestione della pratica di cessione del credito.
Dalla sommatoria dei suddetti importi, ha detratto l'acconto ricevuto di euro 20.000,00 oltre E_
i.v.a. e ha quindi determinato in euro 46.868,06 (i.e. euro 42.607,33 oltre i.v.a.) il proprio credito residuo, senza prevedere lo sconto in fattura.
Il raffronto fra le opere preventivate prima dell'inizio dei lavori, pari a euro 34.640,00 oltre i.v.a. secondo le allegazioni dell'opponente, e la contabilità finale fa emergere una differenza di euro 11.483,28 oltre i.v.a. inerente alle sole opere edili, mentre i costi delle forniture effettuate da Lombarda Ceramiche S.p.a., pari a euro 11.410,66 oltre i.v.a., risultano coerenti con quelli preventivati.
Dall'esame delle lavorazioni descritte nel computo metrico si evince l'esecuzione anche di opere diverse da quelle contemplate nei preventivi (i quali, peraltro, contengono indicazioni non analitiche e difficilmente confrontabili con il computo metrico).
In ogni caso, lo stesso opponente, nel richiamare i rilievi formulati dal direttore dei lavori in ordine al computo metrico in discussione, ha sostanzialmente riconosciuto l'esecuzione delle lavorazioni in esso indicate e i costi dei materiali, limitandosi a contestare alcune delle misure contabilizzate, per l'importo complessivo di euro 6.285,00 oltre i.v.a.
La società opposta, la quale era onerata della relativa prova, non ha svolto controdeduzioni volte a provare l'esattezza delle misure inserite nel computo metrico in ordine alle voci contestate dal committente tramite il Direttore dei Lavori.
pagina 4 di 7 Analogamente, a fronte della contestazione formulata da sulla esposizione dei costi di Parte_1
gestione della pratica di cessione del credito (pari a euro 3.873,39 oltre i.v.a.), la stessa, la quale era gravata del relativo onere probatorio, non ha fornito spiegazioni.
Pertanto, si ritiene che dal corrispettivo contabilizzato da debba essere E_
scomputata la somma complessiva di euro 10.158,39 oltre i.v.a. (euro 6285,00 + euro 3.873,39).
Il corrispettivo spettante a ammonta quindi ad euro 35.693,83 i.v.a. compresa E_
[(42.607,33 – 10.158,39) +10%].
2. I vizi denunciati da Parte_1
In secondo luogo, vanno presi in considerazione i vizi lamentati dal committente.
Con riguardo ad essi, la società appaltatrice ha eccepito la decadenza della controparte dalla azione di garanzia, evidenziando di avere terminato i lavori nel mese di novembre 2021 e di avere ricevuto la prima contestazione solo nel successivo mese di aprile 2022.
L'opponente, in risposta alla suddetta eccezione, non ha ritenuto di formulare capitoli di prova volti a dimostrare il momento nel quale ha scoperto i vizi denunciati, non essendo scontato che esso coincida con le segnalazioni del Direttore dei Lavori. Peraltro, la maggior parte delle criticità evidenziate nel documento depositato da sub 12 sono di immediata percettibilità e non possono, come tali, Parte_1
definirsi occulte. In questo contesto, essendo trascorsi circa cinque mesi tra la riconsegna del cantiere e la denuncia dei vizi, in assenza di deduzioni più specifiche sul momento della scoperta dei vizi,
l'eccezione di decadenza sollevata dalla società appaltatrice risulta meritevole di accoglimento.
3. Danneggiamento portoncino e portafinestra
Infine, deve essere esaminata la pretesa risarcitoria avanzata da con riferimento al Parte_1
portoncino di ingresso e alla porta finestra.
L'opponente ha allegato genericamente che il portoncino e la portafinestra sono stati danneggiati nel corso delle lavorazioni.
In realtà, dall'istruttoria testimoniale, è emerso che il portoncino è stato tagliato per renderne possibile l'apertura a seguito della posa della nuova pavimentazione sulla pavimentazione preesistente. I testi escussi hanno anche riferito che la fessura creatasi tra il pavimento e il portoncino in conseguenza del taglio lasciava passare l'acqua in caso di pioggia;
pertanto, il vecchio portoncino, non blindato, è stato sostituito con uno blindato, essendo complicato apporre su di esso una nuova lama paraspifferi.
Nulla è emerso dall'istruttoria in merito alla portafinestra.
Alla luce delle riferite emergenze processuali, si reputa dimostrato che la società convenuta non ha eseguito a regola d'arte la rifilatura del portoncino;
essa è dunque tenuta a risarcire il danno subito da per la sua sostituzione;
per la liquidazione di tale danno deve tuttavia farsi riferimento al Parte_1
pagina 5 di 7 valore e alla tipologia del portoncino preesistente (vecchio e non blindato), che si stima congruo indicare in euro 800,00.
Il suddetto credito risarcitorio va detratto, in applicazione dell'istituto della compensazione, dal credito accertato in favore di a titolo di corrispettivo dell'appalto. E_
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, mentre l'opponente va condannato a corrispondere in favore della società opposta la somma di euro 34.893,83
(i.e. euro 35.693,83- euro 800,00).
Su tale importo andranno computati gli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di scadenza della fattura n.34/2022 sino alla data della domanda ed ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo.
Sul tema degli interessi, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale nei contratti con prestazioni corrispettive, "quando una delle parti giustifica il proprio inadempimento con
l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 c.c., occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti con riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma altresì ai rapporti di causalità e di proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico - sociale del contratto al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente il principio che quando
l'inadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto dell'altra non è di buona fede e quindi non è giustificato" (Cass. n. 14926/2010).
Nella fattispecie concreta, alla luce delle complessive risultanze processuali, si ritiene che il committente, nonostante il credito vantato dalla società appaltatrice sia risultato di importo inferiore a quello fatturato, non avesse il diritto di sospendere integralmente il pagamento del corrispettivo residuo dell'appalto, ma fosse invece tenuta a offrire un pagamento parziale. Per tale ragione, si sono riconosciuti gli interessi di mora sull'importo risultato dovuto.
Le spese di lite sono compensate per un terzo e poste a carico dell'opponente maggiormente soccombente per la restante quota. Esse sono liquidate direttamente in dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1227/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo nei confronti di in data 28 aprile 2022; Parte_1
pagina 6 di 7 2) Condanna a corrispondere in favore di la somma di euro Parte_1 E_
34.893,83, oltre interessi di mora da calcolarsi come indicato in motivazione;
3) Compensa per un terzo le spese di lite e pone a carico dell'opponente la restante parte, liquidata, per la quota di due terzi, in euro 5.077,33 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Cosi' deciso in Bergamo il 3 gennaio 2025 il Giudice dott.ssa Silvia Russo
pagina 7 di 7