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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/11/2024, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 254/2024.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 254/2024 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. GIULIANA BARBERI Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. CARMELO SCOPELLITI Controparte_1 C.F._3
(C.F. CodiceFiscale_4 Email_2
-appellato-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
-interventore ex lege-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 329/2024, pubblicata l'11/03/2024, emessa a definizione del procedimento n. 1643/2022 R.G..
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* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza camerale, svoltasi in forma c.d. cartolare, del 25.11.2024.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso iscritto a ruolo il 23.05.2022 la parte ha adito il Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di prime cure (proc. n. 1643/2022) e ivi rappresentando che:
(1) in data 28/08/2015 aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
essendo poi nato dalla loro unione, in data 9.10.2017, un figlio ( ; Persona_1
(2) essendo venuta meno l'affectio coniugalis, le parti avevano instaurato, innanzi al
Tribunale di Reggio Calabria, procedimento separativo (proc. n. 3702/2018 R.G.), culminato
(giusto decreto di omologa n. 132/2019 a seguito di udienza presidenziale celebrata il
2.04.2019) con omologa delle condizioni da loro pattuite (affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, con relativa attribuzione del godimento della casa familiare;
contributo del GRUSSU al mantenimento del minore fissato in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e al mantenimento della moglie in € 200,00 mensili);
(3) ricorrevano i presupposti per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché, attesa l'intervenuta crescita, per l'incremento del contributo paterno in favore del figlio fino a € 350,00.
Sulla scorta di ciò tale parte ha domandato al Tribunale di Reggio Calabria di pronunciare la sentenza divorzile e ivi disporre l'aumento del contributo del GRUSSU in favore del minore
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fino ad almeno € 350,00 mensili, confermando l'assegno in suo favore in misura pari a €
200,00, ovvero, in subordine, confermare le condizioni separative.
I.1.2.- Con comparsa del 2.03.2023 si è poi costituito in tale procedimento il resistente il quale ha ivi: Controparte_1
(1) aderito alla domanda divorzile;
(2) contestato, invece, le richieste economiche avanzate ex adverso, considerando l'intervenuto peggioramento delle sue condizioni, essendo disoccupato e non percependo alcun sussidio, né reddito di cittadinanza [mutamento in peius già valorizzato nell'ambito del procedimento ex art. 710 c.p.c. incardinato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria – proc. n.
787/2020 R.G. -, oggetto di reclamo ex adverso e all'esito del quale il suo contributo economico era stato ridotto a € 400,00 (€ 150,00 per la moglie ed € 250,00 per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie)].
In virtù di quanto precede tale parte ha chiesto di voler: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rigettare il ricorso introduttivo o, in via gradata, determinare il contributo del minore in misura pari a € 200,00, revocando integralmente quello per la moglie.
I.1.3.- Nel corso del procedimento divorzile di prime cure, con ordinanza dell'11.05.2023, all'esito della relativa udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria ha emesso i provvedimenti ex art. 4 L. Div., confermando le statuizioni già regolanti lo stato separativo.
I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di primo grado è stata emessa la sentenza qui appellata
(avente, come detto, n. 329/2024 e pubblicata l'11/03/2024), nella quale il Tribunale di
Reggio Calabria ha:
(A) dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
(B) posto a carico del a titolo di contributo paterno per il Controparte_1 mantenimento del minore, l'importo di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico poi riconosciuto al 100 % in favore della madre, collocataria prevalente;
(C) respinto la richiesta di assegno divorzile in favore della;
Pt_1
(D) compensato integralmente le spese di lite fra le parti.
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I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello, instaurando il presente giudizio di gravame (proc. n. 254/2024 R.G.), la parte , contestando le statuizioni Parte_1 economiche assunte (atteso il travisamento e/o l'errata valutazione dei fatti, nonché l'illogicità
e/o contraddittorietà) e chiedendo la conferma delle statuizioni separative, nella misura di complessivi € 500,00 (di cui € 200,00 a titolo di assegno divorzile ed € 300,00 per il mantenimento del minore) ovvero in altra misura equa e di giustizia.
I.2.2.- Con nota del 29.05.2024 si è poi espresso sull'appello, emettendo il relativo parere
(“favorevole all'accoglimento”, “ritenendone condivisibili le argomentazioni in fatto e in diritto”), il Sostituto Procuratore della P.G. presso la Corte d'Appello.
I.2.3.- Con comparsa del 17.06.2024 si è poi costituito l'appellato Controparte_1
contestando le avverse prospettazioni e chiedendo la conferma integrale delle statuizioni economiche di cui alla sentenza appellata, in punto sia di contributo al mantenimento del minore (€ 250,00), sia di reiezione dell'assegno divorzile.
I.2.4.- Con provvedimento del 10.07.2024, preso atto del difetto di istanze istruttorie meritevoli di accoglimento, è stato poi disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2024.
I.2.5.- All'esito di tale udienza cartolare, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con provvedimento del
27.11.2024 e senza concessione dei termini art. 190 c.p.c., in quanto incompatibili con il rito
(atteso che, come rammentato nel predetto provvedimento del 10.07.2024, “l'appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi o di divorzio, per espressa previsione di legge (L. n. 74 del 1987, art. 23 e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15), è trattato e deciso in camera di consiglio, il che comporta che l'intero giudizio di impugnazione sia regolato dal rito camerale (Cass. 10 gennaio 2019, n. 403; Cass. 13 ottobre 2011, n. 21161)”
e che pertanto “non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui all'art. 189 c.p.c. (Rimessione al collegio) e art. 190
c.p.c. (Comparse conclusionali e memorie)”, anche nel caso di celebrazione c.d. cartolare, giacché “la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni
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proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme”: cfr. Cass. n. 29865/2022; Cass. n. 33175/2021; Cass. n. 26200/2015; Cass. n. 565/2007).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre rilevare che:
(1) l' (rappresentato in questo grado dal P.G. e dai relativi Sostituti) risulta Controparte_2
essere regolarmente informato della pendenza della procedura, avendo altresì emesso i relativi visti e assunto le relative conclusioni (cfr. visto del 24.05.2024), come necessario e altresì sufficiente ai fini dell'art. 71 c.p.c., a nulla rilevando il mancato intervento a tutte le udienze
(v., ex multis, Cass. civ., 02/10/2013, n. 22567);
(2) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. n. 7940 del 2019), essendo l'odierno thema decidendum perimetrato e circoscritto ai soli profili oggetto di espressa impugnativa e risultando ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ogni profilo ivi non espressamente vagliato e qui non esplicitamente riproposto [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21 marzo 2019, n.
7940], da intendersi ormai divenuto irretrattabile, poiché definitivamente passato in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello proposto è poi meritevole di accoglimento solo in parte qua, a ciò conseguendo la necessità di riformare la sentenza di prime cure nei termini di cui al dispositivo che segue.
V.- La parte appellante, come detto, ha contestato le statuizioni economiche complessivamente emesse in tale pronuncia, censurando, in specie:
(a) sia il rigetto della propria richiesta di assegno divorzile – di cui ha chiesto la concessione e la fissazione in misura pari a quella separativa (€ 200,00);
(b) sia la quantificazione (€ 250,00) del contributo paterno per il figlio minore – di cui ha parimenti chiesto la rideterminazione nella medesima misura stabilita in sede separativa (€
300,00).
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A fronte di ciò, e per le ragioni qui di seguito esposte, è da disattendersi la richiesta di riforma in punto di assegno divorzile [v. infra, sub VI.-VI.6.], dovendosi invece accogliere la domanda relativa al quantum dell'assegno per il minore [v. infra, sub VII.-VII.4.]
VI.- Prendendo le mosse, in particolare, dalla provvidenza economica ex art. 5 della L. n.
898/1970 [v. supra, sub V., punto (a)], occorre a tal riguardo rammentare che, fermo e pacifico che, una volta “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento” e che “tale principio è derogato [d]alla disciplina sull'assegno divorzile” (cfr. Cass. civ., 29/07/2024, n. 21111), quest'ultimo assegno è profondamente diverso, per presupposti e disciplina, da quello ex art. 156 c.c. (cfr. Cass. civ.,
30/09/2022, n. 28483; Cass. civ., 26/09/2019, n. 17098; Cass. civ., 16/05/2017, n. 12196), potendo essere riconosciuto solo laddove l'istante dimostri “la sussistenza delle condizioni cui
è subordinato il riconoscimento del relativo diritto” (Cass. civ., 10/05/2017, n. 11504).
A tal riguardo, in particolare, è insufficiente il mero divario reddituale – considerando che, come pacifico, la “condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile” “non è … di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi” – e risultando invece necessario dimostrare, per un verso, che tale divario rinvenga la propria “radice causale” nel sacrificio
“a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” e “che il richiedente l'assegno”, appunto, “ha l'onere di dimostrare in concreto”
(essendo appunto proprio e solo tali “aspettative professionali sacrificate”, e non già il “fatto in sé” dello “squilibrio reddituale tra gli ex coniugi” o “che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli”, a giustificare il “riequilibrio” da attuarsi mediante l'assegno divorzile), essendo poi sempre “a carico del richiedente l'assegno”, per altro verso, “l'onere di dimostrare la mancanza di mezzi adeguati “o comunque
(l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive” – condizione di “impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente” poi “da provare in maniera puntuale” -, fermo e pacifico, a tal ultimo riguardo, che l'assegno non può in ogni caso riconoscersi nel caso in cui entrambi gli ex coniugi versino in difficoltà economiche (atteso che, “pure in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali”, “l'assegno non è comunque dovuto qualora entrambi i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati”) [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 27/05/2024, n. 14691; Cass.
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civ., 21/05/2024, n. 14179; Cass. civ., 12/03/2024, n. 6433; Cass. civ., 27/02/2024, n. 5148;
Cass. civ., 19/12/2023, n. 35434; Cass. civ., 13/10/2022, n. 29920; Cass. civ., 30/11/2021, n.
37571; Cass. civ., 9/08/2019, n. 21234; Cass. civ., Sez. un., 11/07/2018, n. 18287; Cass. n.
11504/2017, cit.].
VI.1.- Sulla scorta, pertanto, della corretta e condivisibile applicazione di tali pacifici principi, il Tribunale di prime cure, dopo aver richiamato i pertinenti insegnamenti nomofilattici [cfr. pagg.
5-6 della sentenza appellata], ha correttamente rilevato il mancato ricorrere, nel caso di specie, dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, evidenziando in particolare
[cfr. pagg.
6-7 della pronuncia gravata]:
(1) “la diversa natura” e “la diversità dei presupposti” fra tale assegno e quello separativo, dovendosi pertanto prescindere “dalle statuizioni già adottate in sede di separazione” e occorrendo dunque procedere a “valutazione” “del tutto autonoma rispetto all'accertamento già compiuto in sede di separazione”;
(2) l'insussistenza nel caso in esame, poi, degli specifici e autonomi requisiti per l'attribuzione dell'assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970, considerando lo stato di disoccupazione di entrambi gli ex coniugi [ivi compresa la “parte resistente”,
[...]
“non” munita, “alla data odierna”, di “stabile occupazione”] e la mancata CP_1
dimostrazione, da parte della ricorrente e richiedente l'assegno, , Parte_1 dell'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per vivere autonomamente e dignitosamente
[trattandosi di soggetto “abile al lavoro”, risultando “affermato in maniera del tutto generica di non aver potuto e di non potere svolgere alcuna attività lavorativa negli ultimi sette anni per la tenera età del figlio (peraltro oggi in età scolare)” e risultando altresì “generici”, nonché “rimasti” “privi di … riscontro”, i prospettati “impedimenti legati alle proprie condizioni di salute”].
VI.2.- Né, in senso contrario a quanto precede, possono ritenersi meritevoli di accoglimento le deduzioni - come qui di seguito distintamente scrutinate [v. infra, sub VI.3.-VI.5.2.] e da globalmente disattendersi - della parte appellante, la quale ha sostenuto invece la spettanza in suo favore dell'assegno divorzile sulla scorta:
(1) delle proprie precarie condizioni di salute, comportanti una condizione di riconosciuta invalidità e preclusive allo svolgimento di attività lavorative;
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(2) del difetto di prova, da parte del , dell'insussistenza della capacità economica CP_1 per provvedere alla corresponsione dell'assegno in suo favore, non essendo stata a tal riguardo poi svolta l'indagine patrimoniale da lei richiesta;
(3) del tenore di vita in costanza di matrimonio - nell'ambito del quale, per scelta concordata dai coniugi, la famiglia era vissuta con il solo contributo economico del -, nonché CP_1
della necessità di compensare essa istante per le rinunce e i sacrifici operati nel corso della vita famigliare.
VI.3.- Quanto al profilo indicato supra, sub VI.2., punto (1), è da osservarsi che la prospettata condizione di radicale inabilità e invalidità lavorativa della parte istante, rimasta del tutto indimostrata in prime cure [non essendo stato offerto, in tale sede, alcun riscontro documentale a tal riguardo], non può ritenersi provata neanche sulla scorta dei documenti prodotti in questa sede [qui scrutinabili, in quanto sopravvenuti al 1° grado e dunque neanche astrattamente ivi producibili, nonché alla luce del principio per cui, “nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti”, “fino all'udienza di precisazione delle conclusioni” e purché risulti “assicurato”, come nel caso di specie, il “contraddittorio tra le parti” (cfr. Cass. civ., 13/06/2024, n. 16582, nonché Cass. civ., 19/11/2021, n. 35706)].
VI.3.1.- E infatti, fermo e pacifico che la parte appellante è nata il [...] (essendo quindi appena quarantenne e dunque in piena età lavorativa), occorre osservare che essa, a sostegno della dedotta invalidità, non ha prodotto alcun atto di riconoscimento della stessa da parte dei competenti Uffici, bensì esclusivamente:
(A) un certificato medico [allegato alle note scritte del 6.07.2024 e datato 3.07.2024], tuttavia esclusivamente attestante la predetta “fibromialgia” (la cui effettiva incidenza sulla sua capacità lavorativa è da ritenersi, come detto, “alquanto moderata”) e la controindicazione per la sola “attività fisica intensa” (e dunque non per le attività lavorative tout court);
(B) una relazione medico-legale [cfr. all. 2 all'appello] nella quale, peraltro, il C.T.U. incaricato, dopo aver evidenziato che la competente Commissione INPS, all'esito di relativa
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visita medico-legale (29.03.2023), l'aveva ritenuta “non invalida” e averle diagnosticato
“sindrome fibromialgica a moderato impegno funzionale, stato ansioso con incipiente deriva verso la depressione endoreattiva lieve, trombofilia generica senza apprezzabili riscontri clinico-obiettivi in diabetica ben compensata” (con percentuale del 59% - tale da consentirle di accedere al mondo del lavoro, al ricorrere dei requisiti di legge, anche mediante iscrizione fra le categorie protette ex L. n. 68/1999), ha poi sottolineato che la “depressione” risultava
“lieve” (trattandosi di “una giovane quarantenne” “assolutamente determinata e con un esame neuropsichiatrico pressoché normale”), che la “sindrome fibromialgica” aveva “nel caso di specie” un impatto “sulla capacità lavorativa” “alquanto moderato” e che le “altre patologie” (tanto “quella diabetica” – “in trattamento con IGO e ben compensata” -, quanto la “trombofilia generica” – peraltro “senza apprezzabili riscontri clinico-obiettiv[i]”) avevano un “minimo interesse medico-legale”, concludendo pertanto che “dette patologie non riducono la capacità di lavoro della perizianda in misura superiore al 74 %”.
VI.3.2.- A fronte di ciò, e dunque del difetto di “puntuale prova”, come pur necessario (v. supra, sub VI.), della condizione di “impossibilità” di procurarsi, per ragioni oggettive (ex art. 5, comma VI, L. n. 898/1970), i mezzi per vivere in modo autonomo e dignitoso, è evidente che tale doglianza sia da disattendersi.
VI.4.- Parimenti meritevole di reiezione si palesa altresì l'argomento indicato supra, sub
VI.2., punto (2).
VI.4.1.- A tal riguardo, infatti, appare sufficiente rammentare il riparto del carico dimostrativo qui vigente (v. supra, sub VI.), gravando il relativo onere, in ossequio al generale principio ex art. 2697 c.c. non già sulla controparte, ma sulla parte istante per l'assegno, essendo appunto quest'ultima tenuta a dimostrare il ricorrere dei relativi presupposti e, in particolare, la propria condizione di radicale “impossibilità” (“essendo a carico del richiedente l'assegno”, come detto e come noto, “l'onere di dimostrare la mancanza di mezzi adeguati “o comunque
(l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive” (art. 5, comma 6)” – cfr., ex aliis,
Cass. n. 21234/2019, cit.).
VI.4.2.- Né può ritenersi, come pur dedotto dalla parte appellante, che l'insufficiente adempimento dell'onere avrebbe potuto essere integrato dal Tribunale per il tramite di indagini di polizia tributaria – considerando, sulla scorta delle disposizioni ratione temporis
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applicabili (risultando il procedimento di prime cure instaurato nel 2022 e dunque prima del
28.02.2023), che “la L. 898 del 1970, art. 5, comma 9, non impone in alcun modo al Giudice
l'obbligo di disporre indagini tramite la polizia tributaria” e che tale “potere d'intervento”
(conseguente a “scelta istruttoria” “insindacabile”, “eccezionale”, in alcun modo “impost[a]”
“dalla semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche”
e “che non può certo essere censurata”) in ogni caso “non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata” [cfr., ex multis, Cass. civ., 22/08/2023, n. 24995; Cass. civ.,
28/03/2019, n. 8744; Cass. civ., 14/09/2017, n. 21359; Cass. civ., 20/02/2017, n. 4292; Cass. civ., 06/06/2013, n. 1433; Cass. civ., 28/01/2011, n. 2098; Cass. civ., 25/05/2007, n. 12308;
Cass. civ., 28/04/2006, n. 9861], la quale, nel caso di specie, non aveva invero neanche prospettato fatti circostanziati tali da inficiare le risultanze in atti, né gli eventuali specifici profili (reddituali o patrimoniali) sottaciuti e pertanto da indagarsi [atteso il carattere, al contrario, sostanzialmente esplorativo della sollecitazione avanzata – cfr. pag. 5 del ricorso di
1° grado, pag. 6 delle note del 14/02/2023, pag. 3 delle note del 14.07.2023, nonché pag. 8 dell'atto d'appello], ciò evidentemente precludendo di dar corso a tale eccezionale mezzo istruttorio officioso.
VI.5.- Da respingersi, infine, risultano anche le deduzioni indicate supra, sub VI.2., punto (3), poiché fondate su profili inconferenti [v. infra, sub VI.5.1.] ovvero rimasti indimostrati [v. infra, sub VI.5.2.].
VI.5.1.- Inconferente, in particolare, è senz'altro da ritenersi il richiamo al “tenore di vita” in costanza di matrimonio – essendosi già rammentata la radicale differenza fra assegno divorzile e separativo [v. supra, sub VI.] e risultando oggi del tutto pacifico che “il tenore di vita” è componente del tutto “estranea alle finalità dell'assegno” divorzile, trattandosi di elemento che “collide radicalmente con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici” (trattandosi non già di rapporto ancora “in vigore, seppure in forma attenuata” – come nella separazione -, ma integralmente dissolto e “ormai estinto anche sul piano economico-patrimoniale”, con la conseguenza che “ogni riferimento a tale rapporto” – da parte di un soggetto che è ormai “persona singola” e non” più “parte di un rapporto matrimoniale” -, “sia pure limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto”, “fini[rebbe] illegittimamente con il ripristinarlo - in una
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indebita prospettiva, per così dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale”) e che pertanto
“non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica, intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente” [cfr. ancora Cass. n. 14691/2024, cit., nonché Cass. n. 11504/2017, cit.].
VI.5.2.- Non provato, poi, è rimasto il profilo delle “aspettative professionali sacrificate”, essendosi la parte richiedente a tal riguardo limitata ad allegare di non aver mai lavorato per essersi dedicata all'attività di casalinga e di accudimento del minore [cfr. pagg. 5 e ss. atto d'appello], senza tuttavia dimostrare alcun episodio concreto, specificamente contestualizzato e tale da effettivamente comprovare che ella, al di là dell'essersi dedicata “alle cure domestiche e dei figli” [ex se non giustificante, come detto, il riconoscimento dell'assegno divorzile (cfr. ancora Cass. n. 29920/2022, cit., nonché Cass. civ., 24/11/2023, n. 32669 e
Cass. civ., 7/03/2024, n. 6106)], abbia effettivamente sacrificato, a proprio detrimento e ai fini della formazione del patrimonio comune o altrui (così da integrarne “radice causale”), specifiche e “realistiche occasioni professionali e reddituali”, di cui occorreva offrire la concreta dimostrazione [v. supra, sub VI.] e la cui mancata prova preclude, per converso e anche sotto quest'angolo visuale, il riconoscimento in suo favore dell'assegno ex art. 5 della
L. n. 898/1970.
VI.6.- Atteso, pertanto, che le ragioni poste a fondamento della statuizione reiettiva dell'assegno divorzile risultano del tutto corrette e condivisibili [v. supra, sub VI.1.] e non scalfite dalle contestazioni globalmente formulate in questa sede dalla parte appellante [v. supra, sub VI.2.-VI.5.2.], occorre pertanto sul punto evidentemente concludere per il rigetto del relativo motivo di gravame.
VII.- Ciò detto e venendo al secondo profilo oggetto di doglianza, in punto di quantum del contributo paterno per il figlio minore, stabilito nella sentenza in € 250,00 [v. supra, sub IV., punto (b)], è in tal caso invece da accogliersi la richiesta di riforma e dunque confermare la misura di tale contributo nell'importo già pattuito in sede separativa (€ 300,00 mensili).
VII.1.- A tal riguardo, occorre infatti considerare che, come evidenziato dalla parte appellante, la reductio operata in sede di sentenza di prime cure non risulta effettivamente compatibile con i criteri di legge e, in particolare, con il parametro delle “attuali esigenze del figlio”, di
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cui prioritariamente tenersi conto ex art. 337 ter, comma IV, n. 1), c.c. [norma che, come osservato, “pone subito, come parametr[o] da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli” proprio perché, in ossequio al “principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati”, “i diritti dei figli di genitori che non vivono insieme … non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme” (cfr. Cass. civ., 12/07/2022, n. 22075)].
VII.2.- In ossequio a tale parametro, è del tutto pacifico che la crescita del figlio minore [nato, nel caso di specie, in data 9.10.2017 (e dunque avente meno di 2 anni all'epoca della separazione – omologata nel 2019 – e oggi invece di anni 7)] è circostanza tale da determinarne, ipso iure e senza necessità di dimostrazione, “un aumento delle esigenze” “in termini” non solo “di bisogni alimentari”, bensì anche di “sviluppo della … personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione … e della vita sociale” [cfr. Cass. civ.,
13/01/2010, n. 400, nonché, da ultimo, Trib. Bari, 21/07/2023, n. 3114; Trib. Velletri,
16/04/2020, n. 637; Trib. Rieti, 02/04/2019, n. 273; Trib. Milano, 23/04/2010, tutte in
Dejure.it].
A ciò consegue che, ove ricorra la predetta crescita, ex se comportante “maggiori spese”, il giudice di merito non può ridurre l'importo del contributo dovuto, potendo o incrementarlo, ovvero – come pur ammissibile, nel caso in cui “le attuali consistenze economiche dei genitori … non consentono maggiori esborsi” -, “non incidere sulla misura del contributo … come già determinato”, lasciandolo inalterato;
diversamente, e dunque riducendo l'importo del contributo pur a fronte della crescita della prole, si infrange il generale “principio di proporzionalità” stabilito ex art. 337 ter, comma IV, c.c., in quanto tali “maggiori spese graverebbero ingiustamente solo sull'altro” [cfr. Cass. n. 22075/2022, cit., nonché pronunce ivi citate].
VII.3.- Né la riduzione disposta può ritenersi qui aliunde giustificabile, in particolare sulla scorta delle evenienze prospettate dal genitore onerato ( come Controparte_1
sopravvenute alla separazione e incidenti sulla sua capacità economica (perdita della retribuzione a seguito della cessazione, nel maggio 2019, del rapporto di lavoro), in quanto:
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(A) come già evidenziato da questa Corte nel reclamo ex art. 739 c.p.c. [con provvedimento reso all'esito della Camera di Consiglio del 10.03.2023 (proc. n. 220/2022 R.G. V.G.), qui prodotto sub all. 3 all'appello e pacificamente qui rilevante solo con riguardo al contributo per la prole (e non anche rispetto ai rapporti patrimoniali fra coniugi, attesa la profonda diversità di presupposi fra l'assegno separativo, ivi esaminato, e quello divorzile, qui in scrutinio – v. supra, spec. sub VI., VI.1., punto (1), e VI. VI.5.1. – e la continuità, invece e in ossequio al principio di uguaglianza, dei provvedimenti rispetto ai figli – v. supra, sub VII.1.)], le circostanze prospettate non possono ritenersi sopravvenute alla separazione, risalendo l'accordo separativo al 2.04.2019 e il mancato pagamento delle retribuzioni del (a CP_1
cui sono seguite le sue dimissioni per giusta causa il 29.05.2019) al gennaio 2019 (come da lui stesso dichiarato in sede di insinuazione al passivo della società datrice – cfr. pag. 3 del predetto decreto ex art. 739 c.p.c.), non risultando, quindi, la mancata percezione di introiti stipendiali circostanza né sopravvenuta alle pattuizioni separative (poiché, al contrario, all'epoca già in essere da diversi mesi e dunque già suscettibile di essere tenuta presente dalle parti – cfr. Cass. civ., 30/09/2016, n. 19605), né conseguentemente idonea a giustificare la diminuzione del contributo [violandosi, altrimenti, il principio di proporzionalità, atteso l'incremento delle “esigenze” del figlio (ex art. 337 ter, comma IV, n. 1), c.c.) e il non sopravvenuto deterioramento delle “risorse economiche” genitoriali (ex art. 337 ter, comma
IV, n. 4), c.c.)];
(B) il quantum del contributo economico paterno, come pattuito dalle parti in sede separativa sulla scorta di un quadro economico non inficiato da sopravvenienze e dunque analogo a quello attuale (v. supra, sub (A)), è da ritenersi tuttora sostenibile e idoneo a contemperare i diversi parametri [cfr. Cass. civ., 29/10/2013, n. 24424: “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”], considerando, per un verso, le effettive criticità della condizione del genitore obbligato [non innalzandosi, del resto e proprio per tale ragione, pur a fronte della crescita del minore, la misura del contributo (incremento qui non consentito dalle concrete “capienze dei genitori” – cfr. Cass. n. 22075/2022, cit.)] e, per altro verso e tuttavia, tanto la possibilità del predetto genitore, al di là del suo attuale stato
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di disoccupazione (di per sé non giustificante, come noto, l'esclusione dell'obbligo di contribuzione: cfr., ex multis, e Cass. pen., 24/08/2017, n. 39411), di mettere a frutto la sua piena capacità lavorativa [rilevando, ex art. 316 bis, comma I, c.c., appunto la “capacità” di lavoro e trattandosi nel caso di specie di soggetto di appena 36 anni (essendo nato il
25.11.2024), già in passato utilmente impiegatosi (cfr. all. 5 fasc. 1° grado odierno appellato, qui riprodotto sub all. d) alla comparsa del 17.06.2024), svolgente oggi “lavori saltuari” (cfr. pag. 3 della comparsa d'appello) e senz'altro in grado di reperire occupazione], quanto e soprattutto le esigenze del minore, occorrendo rammentare che una misura del contributo non parametrata alle sue esigenze “svilirebbe integralmente il significato della relativa contribuzione” (cfr., ex multis, Trib. Milano, 23/04/2010, in Dejure.it) e risulterebbe, in definitiva, del tutto illegittima (ex artt. 316 bis e 337 ter c.c., espressivi del generale precetto ex art. 30, comma I, Cost.).
VII.4.- A fronte di ciò, attesa la necessità di congiuntamente considerare i parametri determinativi ex art. 337 ter, comma IV, c.c., è da ribadirsi l'accoglimento della richiesta di riforma in ordine alla misura del contributo paterno, da fissarsi nell'importo già pattuito in sede separativa e dunque in misura pari a € 300,00 mensili – con decorrenza, come necessario e in difetto di ragioni giustificanti una diversa modulazione (cfr., da ultimo, Cass. civ.,
20/06/2023, n. 17570 e Cass. civ., 24/11/2023, n. 32680), dalla data della domanda divorzile
(23.05.2022).
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, cui provvedersi in relazione all'intero procedimento [attesa l'intervenuta riforma, pur in parte qua, della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione in punto di spese di lite ivi emessa in prime cure - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916], considerando la reciproca soccombenza delle parti sulle plurime questioni controverse e l'esito complessivo della lite, occorre applicare l'art. 92, comma II, c.p.c., nella formulazione qui ratione temporis vigente (trattandosi di giudizio instaurato nel 2022 e dunque altresì considerando l'intervento di Corte Cost. n. 77/2018) e dunque disporne l'integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
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la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 254/2024
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
329/2024, pubblicata l'11/03/2024, emessa a definizione del procedimento n. 1643/2022 R.G, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE, in parte qua, l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale RIFORMA della sentenza appellata, DISPONE a carico del l'obbligo di Controparte_1
versare alla , a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1
figlio minore (nato in data [...]), entro e non oltre il Persona_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, con pagamento da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT e oltre 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo già indicato in primo grado), con decorrenza dalla domanda (23.05.2022), CONFERMANDO invece ogni ulteriore e residua statuizione della sentenza di prime cure;
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese in relazione a entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 26 novembre 2024.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 254/2024 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. GIULIANA BARBERI Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. CARMELO SCOPELLITI Controparte_1 C.F._3
(C.F. CodiceFiscale_4 Email_2
-appellato-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
-interventore ex lege-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 329/2024, pubblicata l'11/03/2024, emessa a definizione del procedimento n. 1643/2022 R.G..
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* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza camerale, svoltasi in forma c.d. cartolare, del 25.11.2024.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso iscritto a ruolo il 23.05.2022 la parte ha adito il Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di prime cure (proc. n. 1643/2022) e ivi rappresentando che:
(1) in data 28/08/2015 aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
essendo poi nato dalla loro unione, in data 9.10.2017, un figlio ( ; Persona_1
(2) essendo venuta meno l'affectio coniugalis, le parti avevano instaurato, innanzi al
Tribunale di Reggio Calabria, procedimento separativo (proc. n. 3702/2018 R.G.), culminato
(giusto decreto di omologa n. 132/2019 a seguito di udienza presidenziale celebrata il
2.04.2019) con omologa delle condizioni da loro pattuite (affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, con relativa attribuzione del godimento della casa familiare;
contributo del GRUSSU al mantenimento del minore fissato in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e al mantenimento della moglie in € 200,00 mensili);
(3) ricorrevano i presupposti per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché, attesa l'intervenuta crescita, per l'incremento del contributo paterno in favore del figlio fino a € 350,00.
Sulla scorta di ciò tale parte ha domandato al Tribunale di Reggio Calabria di pronunciare la sentenza divorzile e ivi disporre l'aumento del contributo del GRUSSU in favore del minore
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fino ad almeno € 350,00 mensili, confermando l'assegno in suo favore in misura pari a €
200,00, ovvero, in subordine, confermare le condizioni separative.
I.1.2.- Con comparsa del 2.03.2023 si è poi costituito in tale procedimento il resistente il quale ha ivi: Controparte_1
(1) aderito alla domanda divorzile;
(2) contestato, invece, le richieste economiche avanzate ex adverso, considerando l'intervenuto peggioramento delle sue condizioni, essendo disoccupato e non percependo alcun sussidio, né reddito di cittadinanza [mutamento in peius già valorizzato nell'ambito del procedimento ex art. 710 c.p.c. incardinato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria – proc. n.
787/2020 R.G. -, oggetto di reclamo ex adverso e all'esito del quale il suo contributo economico era stato ridotto a € 400,00 (€ 150,00 per la moglie ed € 250,00 per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie)].
In virtù di quanto precede tale parte ha chiesto di voler: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rigettare il ricorso introduttivo o, in via gradata, determinare il contributo del minore in misura pari a € 200,00, revocando integralmente quello per la moglie.
I.1.3.- Nel corso del procedimento divorzile di prime cure, con ordinanza dell'11.05.2023, all'esito della relativa udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria ha emesso i provvedimenti ex art. 4 L. Div., confermando le statuizioni già regolanti lo stato separativo.
I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di primo grado è stata emessa la sentenza qui appellata
(avente, come detto, n. 329/2024 e pubblicata l'11/03/2024), nella quale il Tribunale di
Reggio Calabria ha:
(A) dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
(B) posto a carico del a titolo di contributo paterno per il Controparte_1 mantenimento del minore, l'importo di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico poi riconosciuto al 100 % in favore della madre, collocataria prevalente;
(C) respinto la richiesta di assegno divorzile in favore della;
Pt_1
(D) compensato integralmente le spese di lite fra le parti.
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I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello, instaurando il presente giudizio di gravame (proc. n. 254/2024 R.G.), la parte , contestando le statuizioni Parte_1 economiche assunte (atteso il travisamento e/o l'errata valutazione dei fatti, nonché l'illogicità
e/o contraddittorietà) e chiedendo la conferma delle statuizioni separative, nella misura di complessivi € 500,00 (di cui € 200,00 a titolo di assegno divorzile ed € 300,00 per il mantenimento del minore) ovvero in altra misura equa e di giustizia.
I.2.2.- Con nota del 29.05.2024 si è poi espresso sull'appello, emettendo il relativo parere
(“favorevole all'accoglimento”, “ritenendone condivisibili le argomentazioni in fatto e in diritto”), il Sostituto Procuratore della P.G. presso la Corte d'Appello.
I.2.3.- Con comparsa del 17.06.2024 si è poi costituito l'appellato Controparte_1
contestando le avverse prospettazioni e chiedendo la conferma integrale delle statuizioni economiche di cui alla sentenza appellata, in punto sia di contributo al mantenimento del minore (€ 250,00), sia di reiezione dell'assegno divorzile.
I.2.4.- Con provvedimento del 10.07.2024, preso atto del difetto di istanze istruttorie meritevoli di accoglimento, è stato poi disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2024.
I.2.5.- All'esito di tale udienza cartolare, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con provvedimento del
27.11.2024 e senza concessione dei termini art. 190 c.p.c., in quanto incompatibili con il rito
(atteso che, come rammentato nel predetto provvedimento del 10.07.2024, “l'appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi o di divorzio, per espressa previsione di legge (L. n. 74 del 1987, art. 23 e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15), è trattato e deciso in camera di consiglio, il che comporta che l'intero giudizio di impugnazione sia regolato dal rito camerale (Cass. 10 gennaio 2019, n. 403; Cass. 13 ottobre 2011, n. 21161)”
e che pertanto “non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui all'art. 189 c.p.c. (Rimessione al collegio) e art. 190
c.p.c. (Comparse conclusionali e memorie)”, anche nel caso di celebrazione c.d. cartolare, giacché “la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni
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proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme”: cfr. Cass. n. 29865/2022; Cass. n. 33175/2021; Cass. n. 26200/2015; Cass. n. 565/2007).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre rilevare che:
(1) l' (rappresentato in questo grado dal P.G. e dai relativi Sostituti) risulta Controparte_2
essere regolarmente informato della pendenza della procedura, avendo altresì emesso i relativi visti e assunto le relative conclusioni (cfr. visto del 24.05.2024), come necessario e altresì sufficiente ai fini dell'art. 71 c.p.c., a nulla rilevando il mancato intervento a tutte le udienze
(v., ex multis, Cass. civ., 02/10/2013, n. 22567);
(2) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. n. 7940 del 2019), essendo l'odierno thema decidendum perimetrato e circoscritto ai soli profili oggetto di espressa impugnativa e risultando ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ogni profilo ivi non espressamente vagliato e qui non esplicitamente riproposto [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21 marzo 2019, n.
7940], da intendersi ormai divenuto irretrattabile, poiché definitivamente passato in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello proposto è poi meritevole di accoglimento solo in parte qua, a ciò conseguendo la necessità di riformare la sentenza di prime cure nei termini di cui al dispositivo che segue.
V.- La parte appellante, come detto, ha contestato le statuizioni economiche complessivamente emesse in tale pronuncia, censurando, in specie:
(a) sia il rigetto della propria richiesta di assegno divorzile – di cui ha chiesto la concessione e la fissazione in misura pari a quella separativa (€ 200,00);
(b) sia la quantificazione (€ 250,00) del contributo paterno per il figlio minore – di cui ha parimenti chiesto la rideterminazione nella medesima misura stabilita in sede separativa (€
300,00).
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A fronte di ciò, e per le ragioni qui di seguito esposte, è da disattendersi la richiesta di riforma in punto di assegno divorzile [v. infra, sub VI.-VI.6.], dovendosi invece accogliere la domanda relativa al quantum dell'assegno per il minore [v. infra, sub VII.-VII.4.]
VI.- Prendendo le mosse, in particolare, dalla provvidenza economica ex art. 5 della L. n.
898/1970 [v. supra, sub V., punto (a)], occorre a tal riguardo rammentare che, fermo e pacifico che, una volta “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento” e che “tale principio è derogato [d]alla disciplina sull'assegno divorzile” (cfr. Cass. civ., 29/07/2024, n. 21111), quest'ultimo assegno è profondamente diverso, per presupposti e disciplina, da quello ex art. 156 c.c. (cfr. Cass. civ.,
30/09/2022, n. 28483; Cass. civ., 26/09/2019, n. 17098; Cass. civ., 16/05/2017, n. 12196), potendo essere riconosciuto solo laddove l'istante dimostri “la sussistenza delle condizioni cui
è subordinato il riconoscimento del relativo diritto” (Cass. civ., 10/05/2017, n. 11504).
A tal riguardo, in particolare, è insufficiente il mero divario reddituale – considerando che, come pacifico, la “condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile” “non è … di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi” – e risultando invece necessario dimostrare, per un verso, che tale divario rinvenga la propria “radice causale” nel sacrificio
“a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” e “che il richiedente l'assegno”, appunto, “ha l'onere di dimostrare in concreto”
(essendo appunto proprio e solo tali “aspettative professionali sacrificate”, e non già il “fatto in sé” dello “squilibrio reddituale tra gli ex coniugi” o “che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli”, a giustificare il “riequilibrio” da attuarsi mediante l'assegno divorzile), essendo poi sempre “a carico del richiedente l'assegno”, per altro verso, “l'onere di dimostrare la mancanza di mezzi adeguati “o comunque
(l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive” – condizione di “impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente” poi “da provare in maniera puntuale” -, fermo e pacifico, a tal ultimo riguardo, che l'assegno non può in ogni caso riconoscersi nel caso in cui entrambi gli ex coniugi versino in difficoltà economiche (atteso che, “pure in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali”, “l'assegno non è comunque dovuto qualora entrambi i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati”) [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 27/05/2024, n. 14691; Cass.
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civ., 21/05/2024, n. 14179; Cass. civ., 12/03/2024, n. 6433; Cass. civ., 27/02/2024, n. 5148;
Cass. civ., 19/12/2023, n. 35434; Cass. civ., 13/10/2022, n. 29920; Cass. civ., 30/11/2021, n.
37571; Cass. civ., 9/08/2019, n. 21234; Cass. civ., Sez. un., 11/07/2018, n. 18287; Cass. n.
11504/2017, cit.].
VI.1.- Sulla scorta, pertanto, della corretta e condivisibile applicazione di tali pacifici principi, il Tribunale di prime cure, dopo aver richiamato i pertinenti insegnamenti nomofilattici [cfr. pagg.
5-6 della sentenza appellata], ha correttamente rilevato il mancato ricorrere, nel caso di specie, dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, evidenziando in particolare
[cfr. pagg.
6-7 della pronuncia gravata]:
(1) “la diversa natura” e “la diversità dei presupposti” fra tale assegno e quello separativo, dovendosi pertanto prescindere “dalle statuizioni già adottate in sede di separazione” e occorrendo dunque procedere a “valutazione” “del tutto autonoma rispetto all'accertamento già compiuto in sede di separazione”;
(2) l'insussistenza nel caso in esame, poi, degli specifici e autonomi requisiti per l'attribuzione dell'assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970, considerando lo stato di disoccupazione di entrambi gli ex coniugi [ivi compresa la “parte resistente”,
[...]
“non” munita, “alla data odierna”, di “stabile occupazione”] e la mancata CP_1
dimostrazione, da parte della ricorrente e richiedente l'assegno, , Parte_1 dell'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per vivere autonomamente e dignitosamente
[trattandosi di soggetto “abile al lavoro”, risultando “affermato in maniera del tutto generica di non aver potuto e di non potere svolgere alcuna attività lavorativa negli ultimi sette anni per la tenera età del figlio (peraltro oggi in età scolare)” e risultando altresì “generici”, nonché “rimasti” “privi di … riscontro”, i prospettati “impedimenti legati alle proprie condizioni di salute”].
VI.2.- Né, in senso contrario a quanto precede, possono ritenersi meritevoli di accoglimento le deduzioni - come qui di seguito distintamente scrutinate [v. infra, sub VI.3.-VI.5.2.] e da globalmente disattendersi - della parte appellante, la quale ha sostenuto invece la spettanza in suo favore dell'assegno divorzile sulla scorta:
(1) delle proprie precarie condizioni di salute, comportanti una condizione di riconosciuta invalidità e preclusive allo svolgimento di attività lavorative;
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(2) del difetto di prova, da parte del , dell'insussistenza della capacità economica CP_1 per provvedere alla corresponsione dell'assegno in suo favore, non essendo stata a tal riguardo poi svolta l'indagine patrimoniale da lei richiesta;
(3) del tenore di vita in costanza di matrimonio - nell'ambito del quale, per scelta concordata dai coniugi, la famiglia era vissuta con il solo contributo economico del -, nonché CP_1
della necessità di compensare essa istante per le rinunce e i sacrifici operati nel corso della vita famigliare.
VI.3.- Quanto al profilo indicato supra, sub VI.2., punto (1), è da osservarsi che la prospettata condizione di radicale inabilità e invalidità lavorativa della parte istante, rimasta del tutto indimostrata in prime cure [non essendo stato offerto, in tale sede, alcun riscontro documentale a tal riguardo], non può ritenersi provata neanche sulla scorta dei documenti prodotti in questa sede [qui scrutinabili, in quanto sopravvenuti al 1° grado e dunque neanche astrattamente ivi producibili, nonché alla luce del principio per cui, “nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti”, “fino all'udienza di precisazione delle conclusioni” e purché risulti “assicurato”, come nel caso di specie, il “contraddittorio tra le parti” (cfr. Cass. civ., 13/06/2024, n. 16582, nonché Cass. civ., 19/11/2021, n. 35706)].
VI.3.1.- E infatti, fermo e pacifico che la parte appellante è nata il [...] (essendo quindi appena quarantenne e dunque in piena età lavorativa), occorre osservare che essa, a sostegno della dedotta invalidità, non ha prodotto alcun atto di riconoscimento della stessa da parte dei competenti Uffici, bensì esclusivamente:
(A) un certificato medico [allegato alle note scritte del 6.07.2024 e datato 3.07.2024], tuttavia esclusivamente attestante la predetta “fibromialgia” (la cui effettiva incidenza sulla sua capacità lavorativa è da ritenersi, come detto, “alquanto moderata”) e la controindicazione per la sola “attività fisica intensa” (e dunque non per le attività lavorative tout court);
(B) una relazione medico-legale [cfr. all. 2 all'appello] nella quale, peraltro, il C.T.U. incaricato, dopo aver evidenziato che la competente Commissione INPS, all'esito di relativa
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visita medico-legale (29.03.2023), l'aveva ritenuta “non invalida” e averle diagnosticato
“sindrome fibromialgica a moderato impegno funzionale, stato ansioso con incipiente deriva verso la depressione endoreattiva lieve, trombofilia generica senza apprezzabili riscontri clinico-obiettivi in diabetica ben compensata” (con percentuale del 59% - tale da consentirle di accedere al mondo del lavoro, al ricorrere dei requisiti di legge, anche mediante iscrizione fra le categorie protette ex L. n. 68/1999), ha poi sottolineato che la “depressione” risultava
“lieve” (trattandosi di “una giovane quarantenne” “assolutamente determinata e con un esame neuropsichiatrico pressoché normale”), che la “sindrome fibromialgica” aveva “nel caso di specie” un impatto “sulla capacità lavorativa” “alquanto moderato” e che le “altre patologie” (tanto “quella diabetica” – “in trattamento con IGO e ben compensata” -, quanto la “trombofilia generica” – peraltro “senza apprezzabili riscontri clinico-obiettiv[i]”) avevano un “minimo interesse medico-legale”, concludendo pertanto che “dette patologie non riducono la capacità di lavoro della perizianda in misura superiore al 74 %”.
VI.3.2.- A fronte di ciò, e dunque del difetto di “puntuale prova”, come pur necessario (v. supra, sub VI.), della condizione di “impossibilità” di procurarsi, per ragioni oggettive (ex art. 5, comma VI, L. n. 898/1970), i mezzi per vivere in modo autonomo e dignitoso, è evidente che tale doglianza sia da disattendersi.
VI.4.- Parimenti meritevole di reiezione si palesa altresì l'argomento indicato supra, sub
VI.2., punto (2).
VI.4.1.- A tal riguardo, infatti, appare sufficiente rammentare il riparto del carico dimostrativo qui vigente (v. supra, sub VI.), gravando il relativo onere, in ossequio al generale principio ex art. 2697 c.c. non già sulla controparte, ma sulla parte istante per l'assegno, essendo appunto quest'ultima tenuta a dimostrare il ricorrere dei relativi presupposti e, in particolare, la propria condizione di radicale “impossibilità” (“essendo a carico del richiedente l'assegno”, come detto e come noto, “l'onere di dimostrare la mancanza di mezzi adeguati “o comunque
(l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive” (art. 5, comma 6)” – cfr., ex aliis,
Cass. n. 21234/2019, cit.).
VI.4.2.- Né può ritenersi, come pur dedotto dalla parte appellante, che l'insufficiente adempimento dell'onere avrebbe potuto essere integrato dal Tribunale per il tramite di indagini di polizia tributaria – considerando, sulla scorta delle disposizioni ratione temporis
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applicabili (risultando il procedimento di prime cure instaurato nel 2022 e dunque prima del
28.02.2023), che “la L. 898 del 1970, art. 5, comma 9, non impone in alcun modo al Giudice
l'obbligo di disporre indagini tramite la polizia tributaria” e che tale “potere d'intervento”
(conseguente a “scelta istruttoria” “insindacabile”, “eccezionale”, in alcun modo “impost[a]”
“dalla semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche”
e “che non può certo essere censurata”) in ogni caso “non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata” [cfr., ex multis, Cass. civ., 22/08/2023, n. 24995; Cass. civ.,
28/03/2019, n. 8744; Cass. civ., 14/09/2017, n. 21359; Cass. civ., 20/02/2017, n. 4292; Cass. civ., 06/06/2013, n. 1433; Cass. civ., 28/01/2011, n. 2098; Cass. civ., 25/05/2007, n. 12308;
Cass. civ., 28/04/2006, n. 9861], la quale, nel caso di specie, non aveva invero neanche prospettato fatti circostanziati tali da inficiare le risultanze in atti, né gli eventuali specifici profili (reddituali o patrimoniali) sottaciuti e pertanto da indagarsi [atteso il carattere, al contrario, sostanzialmente esplorativo della sollecitazione avanzata – cfr. pag. 5 del ricorso di
1° grado, pag. 6 delle note del 14/02/2023, pag. 3 delle note del 14.07.2023, nonché pag. 8 dell'atto d'appello], ciò evidentemente precludendo di dar corso a tale eccezionale mezzo istruttorio officioso.
VI.5.- Da respingersi, infine, risultano anche le deduzioni indicate supra, sub VI.2., punto (3), poiché fondate su profili inconferenti [v. infra, sub VI.5.1.] ovvero rimasti indimostrati [v. infra, sub VI.5.2.].
VI.5.1.- Inconferente, in particolare, è senz'altro da ritenersi il richiamo al “tenore di vita” in costanza di matrimonio – essendosi già rammentata la radicale differenza fra assegno divorzile e separativo [v. supra, sub VI.] e risultando oggi del tutto pacifico che “il tenore di vita” è componente del tutto “estranea alle finalità dell'assegno” divorzile, trattandosi di elemento che “collide radicalmente con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici” (trattandosi non già di rapporto ancora “in vigore, seppure in forma attenuata” – come nella separazione -, ma integralmente dissolto e “ormai estinto anche sul piano economico-patrimoniale”, con la conseguenza che “ogni riferimento a tale rapporto” – da parte di un soggetto che è ormai “persona singola” e non” più “parte di un rapporto matrimoniale” -, “sia pure limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto”, “fini[rebbe] illegittimamente con il ripristinarlo - in una
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indebita prospettiva, per così dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale”) e che pertanto
“non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica, intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente” [cfr. ancora Cass. n. 14691/2024, cit., nonché Cass. n. 11504/2017, cit.].
VI.5.2.- Non provato, poi, è rimasto il profilo delle “aspettative professionali sacrificate”, essendosi la parte richiedente a tal riguardo limitata ad allegare di non aver mai lavorato per essersi dedicata all'attività di casalinga e di accudimento del minore [cfr. pagg. 5 e ss. atto d'appello], senza tuttavia dimostrare alcun episodio concreto, specificamente contestualizzato e tale da effettivamente comprovare che ella, al di là dell'essersi dedicata “alle cure domestiche e dei figli” [ex se non giustificante, come detto, il riconoscimento dell'assegno divorzile (cfr. ancora Cass. n. 29920/2022, cit., nonché Cass. civ., 24/11/2023, n. 32669 e
Cass. civ., 7/03/2024, n. 6106)], abbia effettivamente sacrificato, a proprio detrimento e ai fini della formazione del patrimonio comune o altrui (così da integrarne “radice causale”), specifiche e “realistiche occasioni professionali e reddituali”, di cui occorreva offrire la concreta dimostrazione [v. supra, sub VI.] e la cui mancata prova preclude, per converso e anche sotto quest'angolo visuale, il riconoscimento in suo favore dell'assegno ex art. 5 della
L. n. 898/1970.
VI.6.- Atteso, pertanto, che le ragioni poste a fondamento della statuizione reiettiva dell'assegno divorzile risultano del tutto corrette e condivisibili [v. supra, sub VI.1.] e non scalfite dalle contestazioni globalmente formulate in questa sede dalla parte appellante [v. supra, sub VI.2.-VI.5.2.], occorre pertanto sul punto evidentemente concludere per il rigetto del relativo motivo di gravame.
VII.- Ciò detto e venendo al secondo profilo oggetto di doglianza, in punto di quantum del contributo paterno per il figlio minore, stabilito nella sentenza in € 250,00 [v. supra, sub IV., punto (b)], è in tal caso invece da accogliersi la richiesta di riforma e dunque confermare la misura di tale contributo nell'importo già pattuito in sede separativa (€ 300,00 mensili).
VII.1.- A tal riguardo, occorre infatti considerare che, come evidenziato dalla parte appellante, la reductio operata in sede di sentenza di prime cure non risulta effettivamente compatibile con i criteri di legge e, in particolare, con il parametro delle “attuali esigenze del figlio”, di
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cui prioritariamente tenersi conto ex art. 337 ter, comma IV, n. 1), c.c. [norma che, come osservato, “pone subito, come parametr[o] da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli” proprio perché, in ossequio al “principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati”, “i diritti dei figli di genitori che non vivono insieme … non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme” (cfr. Cass. civ., 12/07/2022, n. 22075)].
VII.2.- In ossequio a tale parametro, è del tutto pacifico che la crescita del figlio minore [nato, nel caso di specie, in data 9.10.2017 (e dunque avente meno di 2 anni all'epoca della separazione – omologata nel 2019 – e oggi invece di anni 7)] è circostanza tale da determinarne, ipso iure e senza necessità di dimostrazione, “un aumento delle esigenze” “in termini” non solo “di bisogni alimentari”, bensì anche di “sviluppo della … personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione … e della vita sociale” [cfr. Cass. civ.,
13/01/2010, n. 400, nonché, da ultimo, Trib. Bari, 21/07/2023, n. 3114; Trib. Velletri,
16/04/2020, n. 637; Trib. Rieti, 02/04/2019, n. 273; Trib. Milano, 23/04/2010, tutte in
Dejure.it].
A ciò consegue che, ove ricorra la predetta crescita, ex se comportante “maggiori spese”, il giudice di merito non può ridurre l'importo del contributo dovuto, potendo o incrementarlo, ovvero – come pur ammissibile, nel caso in cui “le attuali consistenze economiche dei genitori … non consentono maggiori esborsi” -, “non incidere sulla misura del contributo … come già determinato”, lasciandolo inalterato;
diversamente, e dunque riducendo l'importo del contributo pur a fronte della crescita della prole, si infrange il generale “principio di proporzionalità” stabilito ex art. 337 ter, comma IV, c.c., in quanto tali “maggiori spese graverebbero ingiustamente solo sull'altro” [cfr. Cass. n. 22075/2022, cit., nonché pronunce ivi citate].
VII.3.- Né la riduzione disposta può ritenersi qui aliunde giustificabile, in particolare sulla scorta delle evenienze prospettate dal genitore onerato ( come Controparte_1
sopravvenute alla separazione e incidenti sulla sua capacità economica (perdita della retribuzione a seguito della cessazione, nel maggio 2019, del rapporto di lavoro), in quanto:
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(A) come già evidenziato da questa Corte nel reclamo ex art. 739 c.p.c. [con provvedimento reso all'esito della Camera di Consiglio del 10.03.2023 (proc. n. 220/2022 R.G. V.G.), qui prodotto sub all. 3 all'appello e pacificamente qui rilevante solo con riguardo al contributo per la prole (e non anche rispetto ai rapporti patrimoniali fra coniugi, attesa la profonda diversità di presupposi fra l'assegno separativo, ivi esaminato, e quello divorzile, qui in scrutinio – v. supra, spec. sub VI., VI.1., punto (1), e VI. VI.5.1. – e la continuità, invece e in ossequio al principio di uguaglianza, dei provvedimenti rispetto ai figli – v. supra, sub VII.1.)], le circostanze prospettate non possono ritenersi sopravvenute alla separazione, risalendo l'accordo separativo al 2.04.2019 e il mancato pagamento delle retribuzioni del (a CP_1
cui sono seguite le sue dimissioni per giusta causa il 29.05.2019) al gennaio 2019 (come da lui stesso dichiarato in sede di insinuazione al passivo della società datrice – cfr. pag. 3 del predetto decreto ex art. 739 c.p.c.), non risultando, quindi, la mancata percezione di introiti stipendiali circostanza né sopravvenuta alle pattuizioni separative (poiché, al contrario, all'epoca già in essere da diversi mesi e dunque già suscettibile di essere tenuta presente dalle parti – cfr. Cass. civ., 30/09/2016, n. 19605), né conseguentemente idonea a giustificare la diminuzione del contributo [violandosi, altrimenti, il principio di proporzionalità, atteso l'incremento delle “esigenze” del figlio (ex art. 337 ter, comma IV, n. 1), c.c.) e il non sopravvenuto deterioramento delle “risorse economiche” genitoriali (ex art. 337 ter, comma
IV, n. 4), c.c.)];
(B) il quantum del contributo economico paterno, come pattuito dalle parti in sede separativa sulla scorta di un quadro economico non inficiato da sopravvenienze e dunque analogo a quello attuale (v. supra, sub (A)), è da ritenersi tuttora sostenibile e idoneo a contemperare i diversi parametri [cfr. Cass. civ., 29/10/2013, n. 24424: “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”], considerando, per un verso, le effettive criticità della condizione del genitore obbligato [non innalzandosi, del resto e proprio per tale ragione, pur a fronte della crescita del minore, la misura del contributo (incremento qui non consentito dalle concrete “capienze dei genitori” – cfr. Cass. n. 22075/2022, cit.)] e, per altro verso e tuttavia, tanto la possibilità del predetto genitore, al di là del suo attuale stato
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di disoccupazione (di per sé non giustificante, come noto, l'esclusione dell'obbligo di contribuzione: cfr., ex multis, e Cass. pen., 24/08/2017, n. 39411), di mettere a frutto la sua piena capacità lavorativa [rilevando, ex art. 316 bis, comma I, c.c., appunto la “capacità” di lavoro e trattandosi nel caso di specie di soggetto di appena 36 anni (essendo nato il
25.11.2024), già in passato utilmente impiegatosi (cfr. all. 5 fasc. 1° grado odierno appellato, qui riprodotto sub all. d) alla comparsa del 17.06.2024), svolgente oggi “lavori saltuari” (cfr. pag. 3 della comparsa d'appello) e senz'altro in grado di reperire occupazione], quanto e soprattutto le esigenze del minore, occorrendo rammentare che una misura del contributo non parametrata alle sue esigenze “svilirebbe integralmente il significato della relativa contribuzione” (cfr., ex multis, Trib. Milano, 23/04/2010, in Dejure.it) e risulterebbe, in definitiva, del tutto illegittima (ex artt. 316 bis e 337 ter c.c., espressivi del generale precetto ex art. 30, comma I, Cost.).
VII.4.- A fronte di ciò, attesa la necessità di congiuntamente considerare i parametri determinativi ex art. 337 ter, comma IV, c.c., è da ribadirsi l'accoglimento della richiesta di riforma in ordine alla misura del contributo paterno, da fissarsi nell'importo già pattuito in sede separativa e dunque in misura pari a € 300,00 mensili – con decorrenza, come necessario e in difetto di ragioni giustificanti una diversa modulazione (cfr., da ultimo, Cass. civ.,
20/06/2023, n. 17570 e Cass. civ., 24/11/2023, n. 32680), dalla data della domanda divorzile
(23.05.2022).
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, cui provvedersi in relazione all'intero procedimento [attesa l'intervenuta riforma, pur in parte qua, della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione in punto di spese di lite ivi emessa in prime cure - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916], considerando la reciproca soccombenza delle parti sulle plurime questioni controverse e l'esito complessivo della lite, occorre applicare l'art. 92, comma II, c.p.c., nella formulazione qui ratione temporis vigente (trattandosi di giudizio instaurato nel 2022 e dunque altresì considerando l'intervento di Corte Cost. n. 77/2018) e dunque disporne l'integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
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la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 254/2024
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
329/2024, pubblicata l'11/03/2024, emessa a definizione del procedimento n. 1643/2022 R.G, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE, in parte qua, l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale RIFORMA della sentenza appellata, DISPONE a carico del l'obbligo di Controparte_1
versare alla , a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1
figlio minore (nato in data [...]), entro e non oltre il Persona_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, con pagamento da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT e oltre 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo già indicato in primo grado), con decorrenza dalla domanda (23.05.2022), CONFERMANDO invece ogni ulteriore e residua statuizione della sentenza di prime cure;
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese in relazione a entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 26 novembre 2024.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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