Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1487/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA in persona del Giudice unico dott.ssa Maura Manzi ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1487 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 16.08.2024 e vertente
T R A
(GIÀ Parte_1 [...]
C.F. e P.I. , in persona del legale rapp. te p.t., Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a L'Aquila, viale Francesco Crispi n.28, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Piccinini che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
C.F.: , elettivamente domiciliato L'Aquila, Controparte_1 C.F._1
Piazza Santa Giusta n. 5, presso lo studio degli avv.ti Antonio Valentini e Marzia Lombardo che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“1) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 351/2020,
Rgn, 1007/2020, emesso in data 22/06/2020 dal Tribunale di L'Aquila per tutte le ragioni di cui in narrativa
ed in accoglimento dell'eccezione di compensazione tra il credito portato in decreto ingiuntivo ed il debito dell'opposto
a titolo di conguagli ancora dovuti in funzione del riallineamento con la quota versata dal socio per la somma Pt_3 di euro €.19.500,00, cui vanno aggiunti i €.41.038,40, come meglio precisato in parte narrativa per quanto dovuto per riallineamento quota e versamento quota parte debiti 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare
e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Prof. con riferimento all'art. 6 della scrittura privata CP_1 ripassata tra le parti in data 12/07/16 e per l'effetto condannare l'opposto al pagamento della somma di euro
6.462,95, cui vanno aggiunti €.1.111,40 per la differenza tra quanto richiesto dal e quanto da egli CP_1 dovuto alla opponente, e quindi per la somma di €.7.576,35, quale somma trattenuta indebitamente quale quota che l'opposto avrebbe dovuto riversare all'opponente, in base al contratto in essere tra le parti del 12/06/17, a seguito della avvenuta fatturazione effettuata direttamente in favore dei pazienti a far tempo da luglio 2018 e dunque in modo illegittimo nonché accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale con riferimento all'art. 9 della scrittura ripassata tra le parti in data 12/07/16 e per l'effetto condannare l'opposto al pagamento della somma di euro
5000,00 a titolo di penale per mancato rispetto del termine contrattualmente previsto per la disdetta del contratto in essere e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto anche sotto tale profilo. Si chiede sin d'ora CTU Tecnico contabile per la quantificazione della situazione debitoria del Prof. nei confronti della CP_1 Parte_4
con riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie.”
[...]
Per l'opposto:
“in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale Civile di L'Aquila con riguardo alla pretesa creditoria azionata dalla in via riconvenzionale per essere la stessa devoluta Parte_4 in arbitri giusta clausola compromissoria contenuta nell'art. 31 dello Statuto societario e, per l'effetto, dichiarare improponibile l'eccezione di compensazione ex adverso sollevata;
in subordine, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria azionata in compensazione è devoluta al vaglio del Tribunale di L'Aquila, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con ogni conseguenza anche in termini di regime di spese di giustizia;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della relativamente alla pretesa creditoria opposta Parte_4 in compensazione al Prof. con riguardo al credito di spettanza del singolo socio, dott. (di CP_1 Pt_3
€.19.500,00); nel merito: ritenuta la infondatezza giuridica e fattuale della spiegata opposizione, per le ragioni tutte dedotte nel corpo del presente atto, rigettarla integralmente anche con riferimento (i) alla pretesa creditoria opposta in compensazione, infondata e pretestuosa di cui non eccepirsi anche la nullità per indeterminatezza dell'oggetto non specificato (ii) e di quella opposta in via riconvenzionale, infondata ed erronea in parte qua per le causali dedotte e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 351/2020, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1007/2020 di R.G. e condannare la Società opponente al pagamento della somma ingiunta oltre interessi per il titolo azionato;
in ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore, al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di opposizione.
PREMESSO IN FATTO CHE: R.G. n. 1487/2020
Con ricorso monitorio iscritto al n. R.g. 1007/2020 Tribunale di L'Aquila, Controparte_1 ingiungeva alla Già Parte_1 Parte_1 Parte_4 Parte_2
Par (di seguito, brevemente, solo “ ”), il pagamento della somma di € 59.427,00, derivante
[...]
Par dal mancato pagamento di prestazioni professionali mediche rese dallo stesso a favore della in regime di libera professione, in forza di contratto stipulato tra le parti in data 12.6.2017 e delle relative fatture emesse negli anni 2017 e 2018. In data 25.6.2020, il Tribunale di L'Aquila emetteva il decreto ingiuntivo n. 351/2020, condannando l'opponente al pagamento della somma di €
59.427,00.
Con atto di citazione in opposizione, la SSA ha proposto opposizione al suddetto decreto, nonché domanda riconvenzionale e il presente giudizio è stato iscritto al n. r.g. 1487/2020.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente ha dedotto che:
• in data 12.6.2017 le parti stipulavano una scrittura privata con la quale il Prof. si CP_1 impegnava a svolgere, con rapporto libero professionale, prestazioni presso Parte_2
, oggi quest'ultima, a tal fine, si impegnava a fornire i locali e
[...] Parte_4 la strumentazione necessaria, oltre a riconoscere un compenso, dietro rilascio di fattura da parte del professionista;
• il dott. che rivestiva anche la qualità di socio della predetta società, in una prima CP_1 fase non assumeva impegni economici né versava alcunché alla società, la quale aveva beneficiato di anticipazioni da parte di un altro socio, dott. ma successivamente veniva Pt_3 sollecitato da quest'ultimo, a mezzo e-mail, a procedere al riallineamento delle quote sociali, perlomeno con versamenti pari a quelle già versati dal socio anticipatario, ossia della somma di
€ 55.000,00. A seguito di tale richiesta, il si impegnava a versare anticipi pari ad € CP_1
30.000,00 ed anche oltre se necessario, riconoscendo in tal modo il proprio debito;
• nonostante i solleciti, anche a mezzo pec, continuava a non versare le somme CP_1 richieste, a cui si aggiungevano, nel corso del tempo, ulteriori importi pari ad € 41.038,40 pro- socio, il cui versamento si era reso necessario al fine di ripianare l'esposizione debitoria nelle Par more maturata dalla;
• il era ben conscio della propria situazione debitoria tanto che, il 30.6.2018, in sede CP_1 di assemblea straordinaria dei soci, veniva verbalizzata la volontà dello stesso di risanare il bilancio, attraverso il versamento della somma di € 59.500,00;
• il debito del è certo, liquido, esigibile e dunque idoneo ad essere compensato con le CP_1 somme dovute dalla società per l'attività professionale svolte da quest'ultimo e oggetto dell'ingiunzione; Par
• in definitiva, il è debitore nei confronti della della somma di € 60.538,40, CP_1 R.G. n. 1487/2020
derivante dal mancato versamento dei conferimenti e delle somme a titolo di pagamento dei debiti contratti dalla società e distribuiti pro-socio. Pertanto, l'opposto non vanta alcun credito Par nei confronti della , la quale sarebbe anzi creditrice verso il per €.1.111,40, pari CP_1 alla differenza tra quanto dovuto dall'opposto alla SSA e quanto da quest'ultima dovuto al
(pari ad € di € 59.427,00) a titolo di compenso delle prestazioni professionali. CP_1
In via riconvenzionale, l'opponente, ha ulteriormente dedotto che, oltre alla somma di € €.1.111,40 quale eccedenza del credito di cui si chiede in via principale la compensazione, è dovuta l'ulteriore somma di € 6.462,95, per l'inadempimento delle obbligazioni previste dagli artt. 6 e 9 della scrittura privata conclusa tra le parti.
In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'art. 6, parte opponente ha rappresentato che, dal luglio 2018, in spregio dell'espresso divieto contrattuale, il ha percepito il CP_1 corrispettivo per le prestazioni professionali direttamente dai pazienti, trattenendo le somme incassate che, invece, avrebbe dovuto riversare alla società per poi richiedere il compenso a quest'ultima attraverso l'emissione di regolare fattura;
che, anche rispetto a tali somme, l'opposto Par ha riconosciuto il proprio debito, essendosi impegnato a versare le stesse alla con la mail del
4.10.2018. Inoltre, l'opposto si è reso inadempiente anche degli obblighi di cui all'art. 9, avendo esercitato il recesso dal contratto senza rispettare il termine di preavviso di due mesi contrattualmente previsto. Pertanto, il professionista è debitore della somma ulteriore di € 5.000, prevista a titolo di penale per il mancato preavviso di recesso.
^^^^^^
Si è costituito il quale ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e Controparte_1
l'inammissibilità o in subordine l'infondatezza della domanda riconvenzionale, deducendo che:
• in primo luogo, le prestazioni rese dal professionista e conseguentemente la somma ingiunta, non sono state contestate dall'opponente né nell'an né nel quantum;
• la domanda riconvenzionale è inammissibile in quanto, considerando che le somme oggetto della stessa sono chieste dalla SSA al in qualità di socio e le controversie sui rapporti CP_1 societari sono per espressa previsione statutaria (art. 31 dello statuto sociale) devolute ad un arbitro. Detta statuizione prevede infatti che “Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra la società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali […] verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale della Circoscrizione in cui ha sede la società”. In ogni caso, anche a voler prescindere da detta statuizione, la domanda sarebbe altresì devolute alla cognizione della sezione imprese del Tribunale di L'Aquila;
• sussiste inoltre il difetto di legittimazione attiva relativamente alla domanda riconvenzionale in R.G. n. 1487/2020
quanto la domanda relativa alle somme dovute a titolo di anticipazioni doveva essere azionata direttamente dal socio anticipatorio e non dalla società;
• nel merito le somme non sono dovute in quanto, al fine di sanare il bilancio di esercizio dell'anno 2017, l'opposto ha rinunciato al proprio credito nei confronti della società con la conseguenza che, in seguito all'approvazione, la società non poteva vantare alcuna somma dello stesso;
• alcun credito sussiste per l'illegittimo esercizio del diritto di recesso, essendosi il contratto automaticamente risolto ai sensi dell'art. 12 del contratto, che prevede una clausola risolutiva espressa in caso di grave inadempimento della società, nella specie costituito dalla mancata corresponsione del compenso per le attività professionali rese;
• infine, infondata è la pretesa creditoria vantata dalla società relativa sulla somma indebitamente trattenute da per le prestazioni rese in quanto, come emerge dai documenti prodotti, CP_1 tali somme sono già state decurtate da quelle dovute e non richieste in sede monitoria.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Delimitazione del thema decidendum.
Parte opposta ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della somma di € 59.427,00, oltre interessi, spese e accessori di legge, per le prestazioni libero professionali rese all'interno della struttura della società opponente, in esecuzione del contratto stipulato tra le parti in data 12.6.2017 e delle relative fatture emesse dal professionista per gli anni
2016 e 2017.
Per contro, l'opponente, non ha contestato la domanda proposta in sede monitoria ma ha dedotto l'esistenza di un credito in proprio favore, idoneo ad essere compensato con quello asseritamente vantato da Inoltre, ha proposto domanda riconvenzionale, in parte per l'eccedenza del CP_1 credito portato in compensazione ed in parte deducendo l'esistenza di ulteriori crediti maturati nell'ambito del rapporto societario in seguito a inadempimento contrattuale dell'opponente.
2 – Ripartizione dell'onere della prova.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito R.G. n. 1487/2020
dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Sezioni Unite
13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. n. 13674/2006; Cass. 8615/2006).
Nel caso in esame, l'opposto ha prodotto in giudizio, fin dalla sede monitoria (all.10 fascicolo parte opposta), le fatture di cui lamenta il mancato pagamento. Per contro, parte opponente, non ha contestato, nemmeno genericamente, detta documentazione, riconoscendo di fatto il proprio debito nei confronti del Pertanto, anche in ossequio al principio di non contestazione CP_1 ex 115 c.p.c., i crediti dedotti dal creditore risultano provati. Tuttavia, lo stesso opponente ha eccepito di essere a sua volta creditore, poiché vanterebbe un credito, maturato nell'ambito del rapporto societario tra le parti, di cui ha chiesto l'accertamento in questa sede.
Par Il giudizio deve allora concentrarsi sull'accertamento del credito paventato dalla nei confronti del in qualità di socio, per il mancato versamento dei conferimenti sociali e per l'omesso CP_1 pagamento della quota parte dovuta dal socio per le spese ordinarie e straordinarie della società; nonché sull'accertamento degli ulteriori crediti derivanti dall'inadempimento del agli CP_1 obblighi di cui agli artt. 6 e 9 del contratto di prestazione d'opera professionale e dall'illegittimo esercizio del diritto di recesso.
3 – Esame delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie
Secondo la ricostruzione offerta dall'opponente, la prova del proprio credito, da opporre in compensazione con quello dell'opposto, si rinverrebbe: i) nella e-mail (all.12 fascicolo opponente) in cui avrebbe riconosciuto il credito relativo al riallineamento delle quote sociali;
ii) nei CP_1 verbali del CdA della società (all. 8 e 9 fascicolo opponente) in cui risulterebbe provata la conoscenza del della propria situazione debitoria;
iii) l'inadempimento dell'art. 9, invece, CP_1 sarebbe provato dalla comunicazione di recesso avvenuta in violazione delle forme previste dal contratto. R.G. n. 1487/2020
Orbene, con rifermento alle prime due voci di credito, l'opposto ha prodotto lo statuto della società opponente, di cui anch'esso è socio, al cui art. 31 prevede che “Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra la società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali […] verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale della Circoscrizione in cui ha sede la società”. Come è evidente, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per la compensazione tra il credito oggetto di Par ingiunzione e il controcredito della – in ogni caso, tutt'altro che certo e da accertarsi, attese le contestazioni dell'opposto – deve osservarsi che la cognizione circa la sussistenza dei crediti Par inerenti a rapporti tra la e i propri osci è sottratta alla competenza di questo giudice, avendo le parti espressamente deferito ad un arbitro le controversie relative ai rapporti societari.
Nessun dubbio, peraltro, può aversi sulla validità della clausola compromissoria in quanto risulta conforme al disposto normativo dell'art. 808 c.p.c. ed è stata stipulata nelle forme di cui all'art. 807
c.p.c. Le somme richieste, inoltre, ad una interpretazione letterale dello Statuto della SSA, attengono ad obbligazioni relative al rapporto sociale, in quanto asseritamente sorte per il mancato versamento delle quote sociali ed in seguito a spese sostenute dalla società per far fronte ai debiti contratti con terzi.
Sulle conseguenza giuridiche dell'instaurazione di un giudizio in violazione della clausola compromissoria, si è d'altronde recentemente espressa la Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che “In tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti” (Cass. sez. II, 3 gennaio 2024, n. 112). Pertanto, considerando che l'eccezione è stata proposta tempestivamente, deve essere dichiarata l'incompetenza di questo giudice e ciò relativamente alle somme di cui l'opponente ha chiesto la compensazione.
4 – La domanda riconvenzionale
Parte opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento della CP_1 somma di € €.1.111,40 quale eccedenza del credito opposto compensazione, nonché dell'ulteriore somma di € 6.462,95, per l'inadempimento delle obbligazioni previste dagli artt. 6 e 9 della scrittura privata conclusa tra le parti.
Con riferimento alla prima domanda avanzata in via riconvenzionale, alla luce di quanto esposto nel paragrafo che precede, va dichiarata, per gli stessi motivi, l'incompetenza di questo giudice trattandosi sempre di crediti afferenti al rapporto societario. Ed infatti, parte della somma richiesta in via riconvenzionale (€ 1.111,40) attiene all'eccedenza della somma portata in compensazione. R.G. n. 1487/2020
L'altra parte della somma attiene invece a dedotti inadempimenti contrattuali, consistenti, nel dettaglio, all'inadempimento delle obbligazioni previste agli articoli 6 e 9 del contratto di prestazione d'opera stipulato tra le parti, da cui originano anche le obbligazioni di pagamento di per cui è stato emesso il titolo opposto.
In particolare, l'opponente ha sostenuto che ha violato l'art. 9 del predetto contratto, CP_1
Par avendo esercitato il diritto di recesso dal contratto, omettendo però di inviare alla formale preavviso di disdetta, da effettuarsi almeno due mesi prima della stessa, così come previsto in contratto. In ragione di tale mancanza, il sarebbe dunque tenuto al pagamento a favore CP_1 della somma di € 5.000 a titolo di penale come stabilito in contratto.
La controparte ha contestato detta domanda, evidenziando come il contratto non si sia sciolto per recesso unilaterale del professionista, bensì invece in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 dello stesso, che prevede la risoluzione automatica in caso di grave inadempimento. In particolare, l'opposto ha rappresento che, già con missiva del 21.06.2018, aveva lamentato alla SSA il grave inadempimento consistito nell'omesso pagamento dei compensi, circostanza questa idonea a determinare la risoluzione del rapporto.
Ciò posto, merita rammentare, in punto di diritto, che la clausola risolutiva espressa comporta la caducazione del vincolo negoziale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., soltanto qualora la parte interessata, al verificarsi dell'evento dedotto in contratto, dichiari all'altra parte di volersi avvalere della clausola.
L'effetto risolutivo non è dunque automatico, ma rimesso ad una manifestazione di volontà del soggetto nel cui interesse è stata prevista la clausola risolutiva (Cass. Sez. 2, n. 32277 del
21/11/2023).
Nel caso in esame, non risulta in atti alcuna dichiarazione del di volersi avvalere della CP_1 clausola risolutiva di cui all'art. 12. Difatti, sebbene lo stesso nella comunicazione del 21.06.2018, abbia lamentato alla controparte di non aver ricevuto il pagamento dei compensi, non ha affatto dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui all'art. 12, chiedendo anzi “che venga riformulato il [mio] contratto di lavoro anche nella parte riguardante la percentuale di utilizzo”, sì dimostrando interesse invece alla prosecuzione del rapporto (cfr. doc. 4 fasc. opposto). D'altronde all'intervenuta risoluzione non si fa riferimento neppure nella diffida ad adempiere del marzo 2020 (cfr. doc. 5 fasc. opposto).
Fermo quanto precede, in atti non risulta neppure l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del professionista. Parte opponente lamenta infatti il mancato rispetto del preavviso all'esercizio della disdetta, ma nulla documenta o nemmeno allega in merito a quando o alle modalità in cui tale recesso sarebbe stato esercitato. La deduzione è dunque estremamente generica R.G. n. 1487/2020
e apodittica, con la conseguenza che la domanda alla condanna al pagamento della penale va respinta.
Quanto all'ulteriore somma richiesta in via riconvenzionale, in base all'art. 6 del contratto, il professionista era obbligato a non incassare direttamente i compensi per le prestazioni rese bensì ad emettere mensilmente una fattura nei confronti della società, per un importo pari al valore delle prestazioni effettuate. Tuttavia, secondo quanto dedotto dall'opponente, dal luglio 2018, il avrebbe incassato le somme ad esso spettanti direttamente dai pazienti, per un totale di CP_1
€ 6.462,95 di cui chiede la restituzione.
Orbene, seppure detta circostanza sia provata dalla già citata missiva del 21.06.2018, nella quale il effettivamente manifesta l'intenzione di fatturare direttamente ai pazienti, deve rilevarsi CP_1 come alcuna domanda di risarcimento del danno da inadempimento sia stata proposta dall'opponente. La SSA ha chiesto, infatti, la condanna dell'opposto al pagamento della somma di
€ 6.462,95 “quale somma trattenuta indebitamente quale quota che l'opposto avrebbe dovuto riversare all'opponente, in base al contratto in essere tra le parti del 12/06/17”, ma alcun indebito viene in rilievo nel caso di specie, trovando la ricezione di tali somme causa giustificativa e titolo nel contratto di prestazione d'opera concluso tra il professionista e, di volta in volta, i pazienti. D'altronde, alla violazione dell'obbligo di cui all'art. 6 del contratto alcuna conseguenza è espressamente collegata, sicché parte opponente avrebbe dovuto allegare e dimostrare il danno conseguente dall'inadempimento dell'obbligazione prevista nella clausola in discorso, allegazione che difetta invece nel caso in esame, ove è articolata una domanda restitutoria.
Pertanto, anche tale domanda è infondata e deve essere rigettata.
5 - Conclusioni:
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
Le domande riconvenzionali sono rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il Decreto ingiuntivo n.
351/2020, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 25.06.2020;
B) RIGETTA la domanda riconvenzionale;
R.G. n. 1487/2020
C) CONDANNA (Già Parte_1 [...]
) alla rifusione delle spese legali nei confronti di Parte_2 Controparte_1 che liquida nella somma di € 14.103 oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Così deciso in L'Aquila, in data 18.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi