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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1115/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 1115 del Ruolo generale dell'anno
2022, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ivana Toccaceli per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) ed (C.F. ), tutti C.F._3 CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Palozzo per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellati –
pagina 1 di 9 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 715 pubblicata in data 10.11.2022 dal
Tribunale di Ascoli Piceno
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: preliminarmente disporre, anche inaudita altera parte, l'immediata sospensione (…) accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 715/2022 del 10/11/2022, accogliere le conclusioni già spiegate in primo grado che di seguito si trascrivono:
- previo accertamento della prosecuzione della medesima attività di impresa da parte del Sig. sotto diverse denominazioni societarie, dichiarare la Controparte_1 simulazione i atti e delle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la liquidazione, la cessazione e la cancellazione dal Registro delle Imprese della società in quanto illeciti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. Parte_2
1343, 1344, 1345 c.c., ed intesi ad eludere l'obbligazione di pagamento nei confronti del sig. , portata dall'ordinanza del Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno del 11/07/2014, ancor oggi rimasta insoluta;
- previo accertamento della violazione del divieto di nuove operazioni e dell'inosservanza degli obblighi gravanti sull'amministratore e sul liquidatore della
dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale degli Parte_2
i danni subiti dal sig. in conseguenza della Parte_1 simulata cessazione dell'attività di impresa già svolta sotto la denominazione
Parte_2
- per l'effetto condannare gli odierni opposti al risarcimento dei danni subiti e/o subendi dall'opponente, di cui si chiede la liquidazione in misura corrispondente al credito portato dall'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 11/07/2014 ad oggi rimasto insoddisfatto, ovvero nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia;
- accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni opposti nei confronti del sig.
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere gli stessi agito in mala Parte_1 fede e/o colpa grave, comunque senza la normale prudenza;
- per l'effetto condannare , e al Controparte_1 CP_3 CP_2 risarcimento dei danni subiti rsi in Parte_1 via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- per l'effetto, accertare e dichiarare che , e Controparte_1 CP_3 CP_2 non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti
[...] pagina 2 di 9 dell'opponente per compensazione legale, ovvero in subordine, giudiziale dei reciproci crediti, così come sopra indicati e liquidati per i titoli e le causali sopra esposte;
”
- Con condanna degli appellati alla restituzione, in solido tra loro, di quanto eventualmente pagato dall'odierno appellante in esecuzione dell'impugnata sentenza;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa del doppio grado di giudizio. “
Per gli appellati:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza disattesa:
- in ogni caso, respingere l'interposto gravame e le domande ivi formulate, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, anche per la fase cautelare, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali “
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto con cui Parte_1
e gli hanno intimato il pagamento Controparte_1 CP_3 CP_2 della somma complessivamente pari ad € 5.398,74, liquidata a titolo di spese processuali e di C.T.U. attraverso la sentenza n. 5 pronunciata tra le medesime parti in data 07.01.2019; l'opponente ha contestato la sussistenza del debito
(stante l'appello proposto avverso tale sentenza) ed ha comunque eccepito in compensazione il proprio maggiore credito pari ad euro 24.550,00 oltre spese di lite, liquidato all'esito del precedente giudizio conclusosi con l'ordinanza depositata in data 15.07.2014 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di
Ascoli Piceno nei confronti della Parte_3 cancellata dal Registro delle Imprese in data 09.09.2014.
Ha infatti dedotto che tale cancellazione sarebbe invalida o simulata, non essendo stati rispettati nel bilancio di liquidazione i principi stabiliti dall'art. 2423 c.c., e pagina 3 di 9 che gli ex soci sarebbero subentrati nel debito senza poter eccepire alcun limite alla propria responsabilità ai sensi dell'art. 2425 c.c.; in via subordinata, ha eccepito la responsabilità a titolo personale di il quale avrebbe Controparte_1 accettato il contratto di appalto da cui è derivato il contenzioso con l'opponente mentre la società era già in liquidazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 2279 c.c., ed avrebbe comunque proseguito la medesima attività nell'ambito della avente la medesima sede e identico recapito elettronico;
ha quindi CP_4 chiesto dichiararsi l'inefficacia del precetto e condannarsi le controparti alla restituzione delle somme già versate ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Costituendosi in giudizio, gli opposti hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione rispetto al credito fatto valere in compensazione dall'opponente, contestando comunque nel merito le censure sollevate in merito al bilancio di liquidazione della società ormai estinta;
hanno altresì eccepito l'improcedibilità delle eccezioni e domande proposte in via riconvenzionale nei confronti di
[...] per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto già sollevate nel CP_1 medesimo giudizio conclusosi con la sentenza che costituisce titolo esecutivo;
hanno da ultimo evidenziato che le medesime questioni erano state esaminate nell'ambito di due procedimenti penali, entrambi conclusisi con l'archiviazione delle indagini, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda proposta nei propri confronti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Dopo aver disatteso l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto ed aver ordinato agli opposti di regolarizzare la procura già depositata, con sentenza pronunciata in data 07.11.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l'opposizione, condannando il alla refusione delle spese di lite ed al Parte_1 risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; il primo giudice ha in particolare confermato la legittimazione passiva degli opposti, ma ha rilevato che non sono state provate le somme che essi avrebbero ricevuto all'esito della liquidazione della società; ha in ogni caso evidenziato che le eccezioni sollevate nella presente sede debbono ritenersi precluse in quanto già oggetto del precedente giudizio conclusosi con la sentenza n.5/2019.
pagina 4 di 9 Avverso tale pronuncia ha proposto appello ribadendo che Parte_1 non vi sarebbe stato alcun regolare bilancio di liquidazione e che pertanto gli ex soci non potrebbero eccepire alcun limite alla propria personale responsabilità;
l'appellante ha altresì censurato la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha fatto riferimento al principio del ne bis in idem, tenuto conto che la precedente sentenza pronunciata tra le medesime parti non è passata in giudicato e che comunque le domande proposte sarebbero diverse;
ha altresì censurato la regolazione delle spese di lite e soprattutto la sua condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 96 comma I c.p.c., non essendovi stata alcuna domanda a riguardo e non sussistendone comunque i presupposti.
Costituendosi nella presente fase, ed Controparte_1 CP_2 [...] hanno chiesto il rigetto dell'appello, con la conseguente conferma della CP_3 pronuncia di primo grado.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 18.07.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nel Parte_1 capo in cui il primo giudice, dove aver correttamente confermato la legittimazione passiva degli ex soci rispetto al pagamento dei debiti della società ormai estinta, ha comunque rigettato l'eccezione di compensazione in quanto l'opponente non avrebbe dimostrato che i soci abbiano ricevuto alcunché all'esito della liquidazione;
l'appellante eccepisce invece che non vi sarebbe stata alcuna liquidazione della società (la quale avrebbe anzi proseguito la propria attività sotto altra denominazione) e che pertanto gli ex soci non potrebbero invocare alcun limite alla propria responsabilità.
Tale motivo dev'essere disatteso, tenuto conto che la legittimazione passiva degli odierni appellati (riconosciuta dallo stesso nel proporre Parte_1
pagina 5 di 9 opposizione nei loro confronti) trova fondamento proprio sull'intervenuta liquidazione e successiva cancellazione della Parte_3
tenuto conto del peculiare fenomeno successorio che si
[...] realizza in tali ipotesi (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n.23341 del
29.08.2024).
In tale prospettiva, peraltro, “il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale” solo “ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione” (leggasi tra tante pronunce in tal senso Cass. Sez. II, sentenza n.10752 del 21.04.2023).
Il non ha offerto alcuna concreta prova a riguardo;
né possono Parte_1 essere valorizzate in via presuntiva le contestazioni mosse in merito all'attendibilità del bilancio di liquidazione, restando altresì irrilevante il fatto che l'attività d'impresa possa essere proseguita con un'altra denominazione sociale (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n.7179 del 10.03.2023).
La sentenza gravata dev'essere quindi confermata nel capo in cui il primo giudice ha escluso che il credito vantato dall'opponente nei confronti della società ormai estinta possa essere eccepito in compensazione nei confronti degli ex soci.
2. Con il secondo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in Parte_1 cui il primo giudice ha ritenuto precluso l'esame delle ulteriori eccezioni poste a fondamento dell'opposizione, nonché delle connesse domande riconvenzionali, richiamando il principio del ne bis in idem;
l'appellante contesta invece che possa farsi riferimento a tale divieto, tenuto conto che le domande riconvenzionali ed eccezioni proposte nella presente sede sarebbero diverse da quelle definite nel precedente giudizio, che in ogni caso non sarebbe stato ancora definito con sentenza passata in giudicato.
Tale motivo dev'essere disatteso.
E' stato infatti ribadito in più occasioni che “nel giudizio di opposizione alla esecuzione, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle pagina 6 di 9 eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia. Pertanto, nel giudizio di opposizione alla esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo”, o di altro titolo giudiziale non ancora passato in giudicato, “il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell'an o nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto fare valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo”, o a maggior ragione per motivi che ha già fatto valere nell'ambito del giudizio al termine del quale si è formato il titolo (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n.6893 del 18.06.1991, nonché in senso sostanzialmente analogo
Cass. Sez. III;
sentenza n.11088 del 10.10.1992).
Le eccezioni sollevate e le domande proposte in via riconvenzionale dal restano pertanto precluse in considerazione dei limiti derivanti Parte_1 dalla natura stessa dal giudizio d'opposizione.
Risulta quindi irrilevante se la domanda volta a sentir accertare la responsabilità di per la violazione dei doveri derivanti dal Controparte_1 suo ruolo di liquidatore della sia stata fondata nel presente Parte_2 giudizio anche sugli elementi emersi a seguito delle denunce proposte dal
Parte_1
Altrettanto inammissibile risulta la domanda volta a sentir dichiarare la simulazione o la nullità degli atti di liquidazione e cancellazione della società, tenuto conto che anche tale domanda avrebbe potuto ed dovuto proposta nell'ambito del precedente giudizio.
3. Con il terzo motivo d'appello, poi, il censura la sentenza nel capo Parte_1 in cui il primo giudice l'ha condannato al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., lamentando che le controparti non avrebbero proposto alcuna domanda in tal senso e che comunque non ve ne sarebbero stati i presupposti.
Tale motivo dev'essere accolto, tenuto conto che gli odierni appellati non hanno proposto alcuna domanda volta ad ottenere la condanna pagina 7 di 9 dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ma si sono limitati a chiedere il rigetto di quella proposta nei propri confronti dal Parte_1
Tenuto conto della peculiarità delle vicende intercorse tra le parti
(ampiamente descritte nell'atto di appello e solo in parte contestate dagli odierni appellati), non sussistono neppure i presupposti per condannare l'odierno appellante ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.
In parziale riforma della sentenza appellata, quindi, dev'essere revocata la condanna del a versare in favore delle controparti la somma pari Parte_1 ad euro 1.833,33 oltre agli interessi.
4. Con l'ultimo motivo d'appello il censura la pronuncia nel capo Parte_1 relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Tale censura può essere parzialmente accolta.
Tenuto conto dell'attività processuale svolta e del modesto valore della causa (pari al credito di euro 5.398,74 portato in esecuzione), sussistono infatti i presupposti per rideterminare i compensi liquidati dal primo giudice in favore degli opposti nella minor somma indicata in dispositivo.
5. Tenuto conto del parziale accoglimento delle censure sollevate dall'appellante e della peculiare vicenda che ha dato origine al presente giudizio, sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 715 pubblicata in data 10.11.2022 dal
[...]
Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti di , ed Controparte_1 CP_2
, cosí dispone: CP_3
In parziale riforma della pronuncia gravata,
pagina 8 di 9 REVOCA la condanna nei confronti di a versare in favore Parte_1 delle controparti la somma pari ad euro 1.833,33 oltre ad interessi a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
RIDETERMINA il compenso professionale liquidato dal primo giudice in favore di , ed nella minor Controparte_1 CP_2 CP_3 somma complessivamente pari ad euro 2.540,00.
CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 1115 del Ruolo generale dell'anno
2022, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ivana Toccaceli per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) ed (C.F. ), tutti C.F._3 CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Palozzo per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellati –
pagina 1 di 9 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 715 pubblicata in data 10.11.2022 dal
Tribunale di Ascoli Piceno
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: preliminarmente disporre, anche inaudita altera parte, l'immediata sospensione (…) accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 715/2022 del 10/11/2022, accogliere le conclusioni già spiegate in primo grado che di seguito si trascrivono:
- previo accertamento della prosecuzione della medesima attività di impresa da parte del Sig. sotto diverse denominazioni societarie, dichiarare la Controparte_1 simulazione i atti e delle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la liquidazione, la cessazione e la cancellazione dal Registro delle Imprese della società in quanto illeciti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. Parte_2
1343, 1344, 1345 c.c., ed intesi ad eludere l'obbligazione di pagamento nei confronti del sig. , portata dall'ordinanza del Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno del 11/07/2014, ancor oggi rimasta insoluta;
- previo accertamento della violazione del divieto di nuove operazioni e dell'inosservanza degli obblighi gravanti sull'amministratore e sul liquidatore della
dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale degli Parte_2
i danni subiti dal sig. in conseguenza della Parte_1 simulata cessazione dell'attività di impresa già svolta sotto la denominazione
Parte_2
- per l'effetto condannare gli odierni opposti al risarcimento dei danni subiti e/o subendi dall'opponente, di cui si chiede la liquidazione in misura corrispondente al credito portato dall'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 11/07/2014 ad oggi rimasto insoddisfatto, ovvero nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia;
- accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni opposti nei confronti del sig.
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere gli stessi agito in mala Parte_1 fede e/o colpa grave, comunque senza la normale prudenza;
- per l'effetto condannare , e al Controparte_1 CP_3 CP_2 risarcimento dei danni subiti rsi in Parte_1 via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- per l'effetto, accertare e dichiarare che , e Controparte_1 CP_3 CP_2 non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti
[...] pagina 2 di 9 dell'opponente per compensazione legale, ovvero in subordine, giudiziale dei reciproci crediti, così come sopra indicati e liquidati per i titoli e le causali sopra esposte;
”
- Con condanna degli appellati alla restituzione, in solido tra loro, di quanto eventualmente pagato dall'odierno appellante in esecuzione dell'impugnata sentenza;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa del doppio grado di giudizio. “
Per gli appellati:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza disattesa:
- in ogni caso, respingere l'interposto gravame e le domande ivi formulate, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, anche per la fase cautelare, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali “
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto con cui Parte_1
e gli hanno intimato il pagamento Controparte_1 CP_3 CP_2 della somma complessivamente pari ad € 5.398,74, liquidata a titolo di spese processuali e di C.T.U. attraverso la sentenza n. 5 pronunciata tra le medesime parti in data 07.01.2019; l'opponente ha contestato la sussistenza del debito
(stante l'appello proposto avverso tale sentenza) ed ha comunque eccepito in compensazione il proprio maggiore credito pari ad euro 24.550,00 oltre spese di lite, liquidato all'esito del precedente giudizio conclusosi con l'ordinanza depositata in data 15.07.2014 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di
Ascoli Piceno nei confronti della Parte_3 cancellata dal Registro delle Imprese in data 09.09.2014.
Ha infatti dedotto che tale cancellazione sarebbe invalida o simulata, non essendo stati rispettati nel bilancio di liquidazione i principi stabiliti dall'art. 2423 c.c., e pagina 3 di 9 che gli ex soci sarebbero subentrati nel debito senza poter eccepire alcun limite alla propria responsabilità ai sensi dell'art. 2425 c.c.; in via subordinata, ha eccepito la responsabilità a titolo personale di il quale avrebbe Controparte_1 accettato il contratto di appalto da cui è derivato il contenzioso con l'opponente mentre la società era già in liquidazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 2279 c.c., ed avrebbe comunque proseguito la medesima attività nell'ambito della avente la medesima sede e identico recapito elettronico;
ha quindi CP_4 chiesto dichiararsi l'inefficacia del precetto e condannarsi le controparti alla restituzione delle somme già versate ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Costituendosi in giudizio, gli opposti hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione rispetto al credito fatto valere in compensazione dall'opponente, contestando comunque nel merito le censure sollevate in merito al bilancio di liquidazione della società ormai estinta;
hanno altresì eccepito l'improcedibilità delle eccezioni e domande proposte in via riconvenzionale nei confronti di
[...] per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto già sollevate nel CP_1 medesimo giudizio conclusosi con la sentenza che costituisce titolo esecutivo;
hanno da ultimo evidenziato che le medesime questioni erano state esaminate nell'ambito di due procedimenti penali, entrambi conclusisi con l'archiviazione delle indagini, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda proposta nei propri confronti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Dopo aver disatteso l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto ed aver ordinato agli opposti di regolarizzare la procura già depositata, con sentenza pronunciata in data 07.11.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l'opposizione, condannando il alla refusione delle spese di lite ed al Parte_1 risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; il primo giudice ha in particolare confermato la legittimazione passiva degli opposti, ma ha rilevato che non sono state provate le somme che essi avrebbero ricevuto all'esito della liquidazione della società; ha in ogni caso evidenziato che le eccezioni sollevate nella presente sede debbono ritenersi precluse in quanto già oggetto del precedente giudizio conclusosi con la sentenza n.5/2019.
pagina 4 di 9 Avverso tale pronuncia ha proposto appello ribadendo che Parte_1 non vi sarebbe stato alcun regolare bilancio di liquidazione e che pertanto gli ex soci non potrebbero eccepire alcun limite alla propria personale responsabilità;
l'appellante ha altresì censurato la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha fatto riferimento al principio del ne bis in idem, tenuto conto che la precedente sentenza pronunciata tra le medesime parti non è passata in giudicato e che comunque le domande proposte sarebbero diverse;
ha altresì censurato la regolazione delle spese di lite e soprattutto la sua condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 96 comma I c.p.c., non essendovi stata alcuna domanda a riguardo e non sussistendone comunque i presupposti.
Costituendosi nella presente fase, ed Controparte_1 CP_2 [...] hanno chiesto il rigetto dell'appello, con la conseguente conferma della CP_3 pronuncia di primo grado.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 18.07.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nel Parte_1 capo in cui il primo giudice, dove aver correttamente confermato la legittimazione passiva degli ex soci rispetto al pagamento dei debiti della società ormai estinta, ha comunque rigettato l'eccezione di compensazione in quanto l'opponente non avrebbe dimostrato che i soci abbiano ricevuto alcunché all'esito della liquidazione;
l'appellante eccepisce invece che non vi sarebbe stata alcuna liquidazione della società (la quale avrebbe anzi proseguito la propria attività sotto altra denominazione) e che pertanto gli ex soci non potrebbero invocare alcun limite alla propria responsabilità.
Tale motivo dev'essere disatteso, tenuto conto che la legittimazione passiva degli odierni appellati (riconosciuta dallo stesso nel proporre Parte_1
pagina 5 di 9 opposizione nei loro confronti) trova fondamento proprio sull'intervenuta liquidazione e successiva cancellazione della Parte_3
tenuto conto del peculiare fenomeno successorio che si
[...] realizza in tali ipotesi (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n.23341 del
29.08.2024).
In tale prospettiva, peraltro, “il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale” solo “ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione” (leggasi tra tante pronunce in tal senso Cass. Sez. II, sentenza n.10752 del 21.04.2023).
Il non ha offerto alcuna concreta prova a riguardo;
né possono Parte_1 essere valorizzate in via presuntiva le contestazioni mosse in merito all'attendibilità del bilancio di liquidazione, restando altresì irrilevante il fatto che l'attività d'impresa possa essere proseguita con un'altra denominazione sociale (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n.7179 del 10.03.2023).
La sentenza gravata dev'essere quindi confermata nel capo in cui il primo giudice ha escluso che il credito vantato dall'opponente nei confronti della società ormai estinta possa essere eccepito in compensazione nei confronti degli ex soci.
2. Con il secondo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in Parte_1 cui il primo giudice ha ritenuto precluso l'esame delle ulteriori eccezioni poste a fondamento dell'opposizione, nonché delle connesse domande riconvenzionali, richiamando il principio del ne bis in idem;
l'appellante contesta invece che possa farsi riferimento a tale divieto, tenuto conto che le domande riconvenzionali ed eccezioni proposte nella presente sede sarebbero diverse da quelle definite nel precedente giudizio, che in ogni caso non sarebbe stato ancora definito con sentenza passata in giudicato.
Tale motivo dev'essere disatteso.
E' stato infatti ribadito in più occasioni che “nel giudizio di opposizione alla esecuzione, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle pagina 6 di 9 eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia. Pertanto, nel giudizio di opposizione alla esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo”, o di altro titolo giudiziale non ancora passato in giudicato, “il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell'an o nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto fare valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo”, o a maggior ragione per motivi che ha già fatto valere nell'ambito del giudizio al termine del quale si è formato il titolo (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n.6893 del 18.06.1991, nonché in senso sostanzialmente analogo
Cass. Sez. III;
sentenza n.11088 del 10.10.1992).
Le eccezioni sollevate e le domande proposte in via riconvenzionale dal restano pertanto precluse in considerazione dei limiti derivanti Parte_1 dalla natura stessa dal giudizio d'opposizione.
Risulta quindi irrilevante se la domanda volta a sentir accertare la responsabilità di per la violazione dei doveri derivanti dal Controparte_1 suo ruolo di liquidatore della sia stata fondata nel presente Parte_2 giudizio anche sugli elementi emersi a seguito delle denunce proposte dal
Parte_1
Altrettanto inammissibile risulta la domanda volta a sentir dichiarare la simulazione o la nullità degli atti di liquidazione e cancellazione della società, tenuto conto che anche tale domanda avrebbe potuto ed dovuto proposta nell'ambito del precedente giudizio.
3. Con il terzo motivo d'appello, poi, il censura la sentenza nel capo Parte_1 in cui il primo giudice l'ha condannato al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., lamentando che le controparti non avrebbero proposto alcuna domanda in tal senso e che comunque non ve ne sarebbero stati i presupposti.
Tale motivo dev'essere accolto, tenuto conto che gli odierni appellati non hanno proposto alcuna domanda volta ad ottenere la condanna pagina 7 di 9 dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ma si sono limitati a chiedere il rigetto di quella proposta nei propri confronti dal Parte_1
Tenuto conto della peculiarità delle vicende intercorse tra le parti
(ampiamente descritte nell'atto di appello e solo in parte contestate dagli odierni appellati), non sussistono neppure i presupposti per condannare l'odierno appellante ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.
In parziale riforma della sentenza appellata, quindi, dev'essere revocata la condanna del a versare in favore delle controparti la somma pari Parte_1 ad euro 1.833,33 oltre agli interessi.
4. Con l'ultimo motivo d'appello il censura la pronuncia nel capo Parte_1 relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Tale censura può essere parzialmente accolta.
Tenuto conto dell'attività processuale svolta e del modesto valore della causa (pari al credito di euro 5.398,74 portato in esecuzione), sussistono infatti i presupposti per rideterminare i compensi liquidati dal primo giudice in favore degli opposti nella minor somma indicata in dispositivo.
5. Tenuto conto del parziale accoglimento delle censure sollevate dall'appellante e della peculiare vicenda che ha dato origine al presente giudizio, sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 715 pubblicata in data 10.11.2022 dal
[...]
Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti di , ed Controparte_1 CP_2
, cosí dispone: CP_3
In parziale riforma della pronuncia gravata,
pagina 8 di 9 REVOCA la condanna nei confronti di a versare in favore Parte_1 delle controparti la somma pari ad euro 1.833,33 oltre ad interessi a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
RIDETERMINA il compenso professionale liquidato dal primo giudice in favore di , ed nella minor Controparte_1 CP_2 CP_3 somma complessivamente pari ad euro 2.540,00.
CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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