CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1829\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile
Nelle persone dei magistrati dott.ssa IA GA Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa TA TO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1829/2024 promossa
DA
(C.F. ) con gli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
IZ RD, CA Di AR, NA IN, BR RD, AN TT, come da procura acclusa all'atto di opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, Via Delio Tessa
n. 1, Milano;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. HRA201562) con gli avv.ti Angelo Merialdi, COoparte_1
RO GE, AN ES, come da procura acclusa al ricorso per exequatur di lodo arbitrale estero, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, Via degli Orombelli n. 7, Milano;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ex art. 840 c.p.c.
*
CONCLUSIONI
Per l'opponente: Parte_1 pagina 1 di 9 “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis, dichiarare preliminarmente l'improcedibilità della domanda di riconoscimento del lodo arbitrale datato 27 febbraio 2024 per mancata produzione del compromesso ovvero di un documento equipollente, con conseguente caducazione e/o revoca dei decreti di riconoscimento ed esecutorietà di detto lodo datati 27 maggio 2024 e 6 giugno 2024. In subordine, ritenuta l'inesistenza di qualsiasi accordo compromissorio tra le parti, revocare i decreti di riconoscimento ed esecutorietà del lodo arbitrale datati 27 maggio 2024 e 6 giugno 2024 per inesistenza e/o invalidità e/o nullità del lodo medesimo per difetto di giurisdizione dell'arbitro conseguente alla inesistenza e/o invalidità di qualsiasi accordo compromissorio tra le parti.
In via ulteriormente subordinata, dichiarare inammissibile per litispendenza la domanda di riconoscimento del lodo per cui è causa nella Repubblica, disponendo la cancellazione della presente causa dal ruolo in forza del criterio della prevenzione ai sensi dell'art. 39 c.p.c., rispetto alla domanda di accertamento negativo proposta dalla conchiudente davanti al Tribunale di Milano con atto di citazione datato 27 febbraio 2024 e notificato in data 4 marzo 2024, procedimento di R.G. n.
9552/2024. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Per l'opposta: COoparte_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, ogni avversaria domanda ed istanza disattesa e respinta: rilevata la procedibilità e ammissibilità della domanda di exequatur formulata dall'esponente in relazione al Lodo arbitrale definitivo (“Final Arbitration Award”) reso inter partes a Londra in data
27/02/2024 dall'Arbitro Unico Mr. e rilevata altresì la validità della convenzione Persona_1 arbitrale prodotta in atti e, conseguentemente, del predetto voglia disporre l'integrale rigetto CP_2 dell'opposizione avanzata, ex art. 840 c.p.c., dall'opponente Parte_1
e delle domande tutte ivi formulate, per l'effetto confermando il decreto presidenziale del
[...]
06/06/2024 ed il precedente decreto del 27/05-28/05/2024 e, conseguentemente, l'efficacia immediatamente esecutiva del suddetto lodo nella Repubblica Italiana.
Con vittoria di compensi e spese, comprensivi di accessori come per legge, inclusi quelli relativi al procedimento di exequatur R.G.V.G. n. 403/2024, nonché alla fase di inibitoria RGN 1829-1/2024 ed a quella di reclamo RGN 2380/2024 e di cui in atti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e/o domande e/o istanze nuove ex adverso proposte in corso di causa e/o in questa sede. Salvezze tutte”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 9 A. (a seguire semplicemente si è opposta al Parte_1 Parte_1 decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 maggio 2024, come modificato dal provvedimento del
6.6.2024 (RG VG n. 403\2024), con il quale è stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in Italia il lodo arbitrale emesso a Londra in data 27 febbraio 2024.
Tale lodo aveva accolto la domanda svolta dalla società tedesca COoparte_3
Cont (a seguire soltanto ) nei confronti di condannando quest'ultimo al risarcimento dei
[...] Parte_1
danni da detention della nave BBC Diamond.
, costituitasi con comparsa depositata il 24.9.2024, ha insistito per la conferma del decreto del CP_4
27.5.2024, come modificato il 6.6.2024, e per il rigetto dell'opposizione ex art. 840 c.p.c., comunque per la dichiarazione di efficacia immediatamente esecutiva del lodo in Italia.
C. La vicenda sottostante alla controversia insorta tra le parti e il lodo in oggetto ineriscono all'esecuzione di un contratto di trasporto di merci via mare, con la nave “BBC Diamond”, concluso tra CO CO e , in data 24.4.2023. In particolare, per quel che rileva in questa sede, secondo il Parte_1 contratto si sarebbe perfezionato tramite l'intermediazione della società di mediazioni marittime HB
PI, mentre secondo tale società sarebbe estranea al contratto di trasporto e non Parte_1
sarebbe stata legittimata a concludere un patto compromissorio per conto di Parte_1
A seguito delle controversie insorte tra le parti, dopo l'esecuzione del contratto, ha CP_3 promosso l'arbitrato a Londra, e ha contestato la sussistenza di una valida clausola Parte_1
compromissoria, non ha pertanto partecipato alla procedura arbitrale, e al contempo ha proposto domanda di ripetizione del nolo contro , sul presupposto dell'addotta illegittima CP_3
deviazione della nave dalla rotta prefissata, innanzi al Tribunale di Milano.
Nelle more l'Arbitro londinese ha pronunciato il lodo in oggetto, condannando al Parte_1
risarcimento dei danni da detention della nave BBC Diamond.
D. Gli argomenti dedotti da a fondamento dell'opposizione sono così riassumibili. Parte_1
1)Improcedibilità del ricorso avente ad oggetto il decreto di exequantur per mancanza della clausola compromissoria, in ragione della carenza di sottoscrizione delle parti e della carenza dei poteri rappresentativi di HB PI al fine di stipulare una clausola compromissoria per conto di
Parte_1
In estrema sintesi, secondo il compromesso in oggetto sarebbe da considerare inesistente, Parte_1 prima che invalido, perché dalle mail prodotte non risulta il perfezionamento dell'accordo, e la carenza pagina 3 di 9 di tale aspetto dovrebbe essere rilevata a prescindere dal richiamo alla legge inglese, applicabile al caso di specie in virtù alla suddetta Convenzione.
L'opponente ritiene che la controparte non abbia prodotto alcun documento contrattuale firmato dalle parti contenente la volontà delle stesse di deferire in arbitrato le controversie nascenti dal contratto di trasporto del 24 aprile 2023, né un contratto sottoscritto contenente una clausola compromissoria che preveda il deferimento delle controversie ad arbitro.
Più precisamente, sul punto l'opponente ha evidenziato
-che il ricorso dell'opposta per il riconoscimento del lodo si basa sulla sola produzione (doc. n. 5 - 5-bis e 5-ter), dei messaggi mail a partire dal 21 aprile 2023;
-che tali mail non conterrebbero alcun accordo per il deferimento delle controversie all'arbitro londinese, trattandosi di meri messaggi di natura commerciale, scambiati tra il 21 e il 24 aprile 2023, comprovanti la trattativa per la conclusione del documento che riassume le condizioni del contratto di trasporto e che costituisce la prova scritta di tale contratto;
-che il richiamo all'arbitrato è contenuto nel solo messaggio del 2 maggio con cui CP_3
chiede al broker di inviare a la Booking Note e di restituirla debitamente firmata da Parte_1
Parte_1
- che la Booking Note non è stata firmata da (né da ); Parte_1 CP_3
- che il foglio successivo alla suddetta Booking Note, contiene i termini generali della polizza di carico CO
, nei quali è contemplata una clausola per arbitrato a Londra (al punto 4 condizioni generali della polizza di carico).
2) L'improcedibilità- revocabilità del decreto di exequatur per carenza di relatio perfecta, in quanto secondo l'opponente dallo scambio di comunicazioni prodotte si desumerebbe soltanto un rinvio generico alla clausola compromissoria. Sul punto l'opponente ha precisato che nelle clausole compromissorie "per relationem" - cioè, previste in un diverso negozio o documento a cui il contratto fa riferimento - il requisito di forma è soddisfatto se il rinvio, contenuto nel contratto, prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico, come nel caso di specie.
3) L'inammissibilità del ricorso per exequatur in ragione della litispendenza con la causa RG. n.
9552/2024 introdotta da innanzi al Tribunale di Milano in relazione allo stesso contratto di Parte_1
trasporto. Al riguardo si deve rilevare che tale argomento è stato poirinunciato dalla parte, come dichiarato espressamente in sede di comparsa conclusionale.
CO E. L'opposta ha precisato pagina 4 di 9 -che gli scambi di comunicazioni che documentano la sussistenza del contratto sono stati prodotti in copia autentica con traduzione asseverata (doc. 5, docc. 5bis e 5 ter nel fascicolo dell'exequatur, doc. 1 del presente giudizio);
-che con la pattuizione “otherwise as per carrier's booking note and bill of lading terms (full wording under www.bbc-chartering.com)”, vale a dire: “per il resto come da booking note e condizioni della polizza di carico del vettore (testo completo in www.bbc-chartering.com)” ripetuta nei messaggi mail CO CO da a del 21/04/2023 ore 7.49 pm e poi ancora da a COoparte_5 CP_5 del 21/04/2023 ore 21.19 ( docc. 5 e 5 bis del fascicolo dell'exequatur, prod. n. 1), le parti
[...]
CO hanno incorporato nel contratto le condizioni generali della polizza di carico di (“BBC Bill of
Lading Terms and Conditions”), poi riprodotte a tergo della c.d. “booking note” del 24/04/2023 (docc. nn. 5 e 5ter del fascicolo dell'exequatur), nella quale vengono riprodotte anche le pattuizioni contrattuali cristallizzate negli scambi e-mail del 21-24/04/2023, incluse alcune specifiche modifiche negoziate e concordate su richiesta di HB PI per conto della stessa (relativamente ad Parte_1 alcuni degli articoli delle condizioni “BBC Bill of Lading Terms and Conditions” e segnatamente: cl. 10
“Loading and discharging” lett. (l) e (m) e cl. 11 “Freight, Deadfreight, Charges, Costs, Expenses,
Duties, Taxes and Fines” let);
- che le restanti condizioni “BBC Bill of Lading Terms and Conditions” sono rimaste invece invariate e come tali sono state accettate da Parte_1
-che tra queste sussiste la clausola 4, di compromissione in arbitrato delle controversie, che recita:
“Legge applicabile e giurisdizione. Salvo quanto qui diversamente previsto, tutte le controversie che sorgono ai sensi della presente Polizza di Carico saranno sottoposte ad Arbitrato a Londra.
L'arbitrato si svolgerà in conformità alle regole della London Maritime Arbitrator Association
(LMAA). Il Collegio arbitrale consisterà di tre arbitri, un arbitro da nominarsi da ciascuna delle parti
e i due così nominati nomineranno il terzo arbitro. Si applica la legge inglese”.
L'opposta, che ha preso specificatamente posizione rispetto agli argomenti svolti dall'opponente, ha eccepito che la legge applicabile per valutare la validità della clausola arbitrale nella presente sede è quella inglese e che non ha sollevato profili di invalidità ai sensi della legge inglese, non Parte_1
avendo svolto alcuna difesa fondata sul diritto inglese.
Ha rilevato che la controparte, nel tentativo di superare il quadro normativo e il suddetto rinvio alla legge inglese, ha sostenuto la distinzione tra inesistenza e invalidità della convenzione arbitrale, ciò al fine di affermare che l'accordo arbitrale è affetto, prima ancora che da vizi di validità, da una condizione di inesistenza, che, come tale, sfuggirebbe alla riserva di legge inglese ai sensi dell'art. V della Convenzione di New York.
pagina 5 di 9 F. Con ordinanza in data 24.7.2024 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo in oggetto, depositata da in data 11.12.2024 ai sensi dell'art. 840 comma 2 c.p.c. Parte_1
Successivamente, con ordinanza del 28.8.2024 ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da nei confronti della suddetta ordinanza. Parte_1
Infine, in data 12.2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 17.12.2025 per la remissione della causa in decisone ai sensi dell'art. 352 c.p.c., udienza poi anticipata al 28.5.2025, previa indicazione di nuovi termini.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso tutto quanto sopra, occorre primariamente individuare le norme applicabili al caso di specie.
Venendo in considerazione il riconoscimento in Italia di un lodo arbitrale inglese emesso a Londra, a favore della società (con sede in Germania) nei confronti della società (con CP_3 Parte_1
sede in Italia), si deve desumere che trovi applicazione la Convenzione di New York del 10 giugno
1958, alla quale l'Italia ha aderito con Legge 19 gennaio 1968, n. 62.
Più precisamente, l'opposizione in oggetto, e i motivi posti a fondamento della stessa, devono essere vagliati alla luce di quanto disposto dall'art. 840 comma 3 n. 1 c. p. c., e dagli artt. V.1 e II della
Convenzione di N.Y., che disciplinano le regole sulla legge applicabile per valutare la sussistenza di una valida clausola arbitrale.
L'art. 840 comma terzo n. 1 c.p.c. stabilisce che il riconoscimento del lodo straniero deve essere rifiutato dalla Corte d'Appello se nel giudizio di opposizione la parte prova che la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta, o in mancanza di indicazioni a tale proposito, secondo la legge dello stato in cui il lodo è stato pronunciato.
L'art. V della Convenzione di N.Y. stabilisce che il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza possono essere negati unicamente qualora la parte fornisca all'autorità competente del paese, ove sono domandati il riconoscimento e l'esecuzione, la prova che le parti erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida, secondo la legge alla quale le parti la hanno sottoposta o in assenza di indicazioni al riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa.
Infine, l'art. II della suddetta Convenzione stabilisce che ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico,
pagina 6 di 9 intendendosi per «convenzione scritta» la clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.
2. I motivi di opposizione, afferenti ai profili di inesistenza e invalidità della clausola arbitrale
(categoria alla quale sono riconducibili le doglianze espresse dall' opponente in punto di efficacia e operatività della clausola compromissoria), devono essere valutati congiuntamente in quanto strettamente connessi e interdipendenti.
infatti, nega la sussistenza di una valida clausola compromissoria, ritenendo che, in Parte_1 relazione all'inserimento di tale clausola, non ci sia stato accordo tra le parti. Muove quindi ulteriormente, a sostegno di tale premessa, una serie di eccezioni in punto di validità della clausola arbitrale stessa (carenza di sottoscrizione, difetto dei poteri rappresentativi in capo a HB PI, relatio imperfetta…).
La questione afferente alla validità della clausola compromissoria è stata sollevata in quanto nel caso di specie le parti hanno perfezionato il contratto, come da prassi intercorrente tra le stesse, attraverso una serie di mail, che si sono scambiate.
Dai documenti prodotti (doc. 5, 5bis e 5 ter allegati al ricorso per exequatur) si deduce che le parti, unitamente all'accordo di trasporto, hanno incorporato le condizioni di cui ai documenti “BBC Booking Cont Note” e Bill of lading terms and conditions”, contenenti la clausola di arbitrato a Londra.
La clausola compromissoria, la c.d. “convenzione scritta”, è intesa come contenuta nel contratto di trasporto di merci via mare stipulato tra le parti in data 24/04/2023 (all'esito di scambi e-mail intercorsi in data 21-24/04/2023 tra - broker agente per conto di - e COoparte_5 Parte_1 [...]
CO per conto del vettore ). Nel senso che, più precisamente, dopo l'invio da COoparte_6
parte di HB PI (ore 19.49 del 21/04/2023) di un documento ricapitolativo delle intese intercorse
- definito “clean fixture recap” - , sono seguiti alcuni scambi aventi ad oggetto la richiesta di modifica
– proveniente da HB PI per conto di - di alcune disposizioni delle condizioni Parte_1
CO generali di
A tali scambi di mail è seguito l'invio, da parte di HB PI (ore 17.29 del 24/04/2023), di un messaggio di conferma delle intese raggiunte.
Con la pattuizione “otherwise as per carrier's booking note and bill of lading terms (full wording under www.bbc-chartering.com)”, vale a dire: “per il resto come da booking note e condizioni della polizza di carico del vettore (testo completo in www.bbc-chartering.com)” ripetuta nei messaggi email da
[...]
CO a del 21/04/2023 ore 7.49pm e del 21/04/2023 ore 21.19, le parti hanno infine COoparte_5
CO incorporato nel contratto le condizioni generali della polizza di carico di , poi riprodotte a tergo pagina 7 di 9 della “booking note” del 24/04/2023, tra le quali la clausola 4, di compromissione in arbitrato delle controversie.
Tale clausola recita: “Legge applicabile e giurisdizione. Salvo quanto qui diversamente previsto, tutte le controversie che sorgono ai sensi della presente Polizza di Carico saranno sottoposte ad Arbitrato a
Londra. L'arbitrato si svolgerà in conformità alle regole della London Maritime Arbitrator
Association (LMAA). Il Collegio arbitrale consisterà di tre arbitri, un arbitro da nominarsi da ciascuna delle parti e i due così nominati nomineranno il terzo arbitro. Si applica la legge inglese”.
Premesso quanto sopra, occorre ulteriormente rilevare che secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione la validità ed l'efficacia della clausola compromissoria che deroga alla giurisdizione italiana in favore di arbitri stranieri deve essere valutata secondo la legge scelta dalle parti per regolare il contratto (ord. S.U. n. 36374\2021; Cass. n. 1323\2011).
Conseguentemente, nel caso di specie la legge applicabile al fine di valutare la sussistenza di una valida clausola arbitrale è quella inglese, in quanto ad essa le parti hanno fatto riferimento (clausola 4 delle condizioni “BBC Bill of Lading Terms and Conditions) e in quanto lodo è stato emesso a Londra, in conformità con quanto statuito dall'art. V della Convenzione di N.Y.
I motivi espressi dall'opponente, volti in estrema sintesi a negare l'esistenza della clausola compromissoria devono essere deliberati ai sensi dell'art. 840 comma 3 n. 1 c.p.c. e degli artt. II e V della Convenzione di N.Y.
Non risulta inoltre che l'inesistenza tout court del lodo sia stata fatta valere nella sede preposta, vale a dire previo giudizio di accertamento innanzi al Tribunale ordinario competente, dal momento che il disposto di cui all'art. 840 c.p.c. contempla il vaglio della Corte d'Appello sull'opposizione al riconoscimento e all'esecuzione del lodo straniero nella sola ipotesi di invalidità della convenzione (art. 840 c.p.c. comma 3 n. 1).
3. Considerata quindi l'applicabilità della legge inglese al caso di spece, e dato atto che l'opponente non ha svolto rilievi sul punto, la valutazione sulla validità della clausola arbitrale deve avvenire in base a quest'ultima, ai sensi dell'art, V della Convenzione di N.Y.
Non risulta tuttavia che rispetto alla legge inglese la parte opponente abbia svolto particolari rilievi.
Nessuna difesa fondata sul diritto inglese è stata infatti sollevata da Parte_1
I rilevi mossi in punto di validità della clausola arbitrale, specificatamente in punto di mancanza di firma, carenza di potere di rappresentanza, relatio imperfecta, non sono stati espressi in relazione alle previsioni contenute nella legge inglese, ma fanno esclusivo riferimento alla legge italiana.
Conseguentemente non possono essere valutati e presi in considerazione.
pagina 8 di 9 Per le ragioni espresse l'opposizione deve essere rigettata e il decreto del 27.5.2024, come modificato con provvedimento del 6.6.2024 della Corte d'Appello di Milano deve essere confermato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'opponente e liquidate a favore dell'opposta coma da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto in particolare del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate, nonché del rigetto dell'istanza di sospensione (Rg. n. 1829-1/2024) e della dichiarata inammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c (Rg. n. 2380/2024) svolti dall'opponente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa n. RG. 1829\2024 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 840 c.p.c. al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27.5.2024, come modificato con provvedimento del 6.6.2024, con il quale è stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in
Italia il lodo arbitrale emesso a Londra in data 27 febbraio 2024
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 per l'effetto conferma il decreto della Corte d'Appello di Milano del 27.5.2024, come modificato con provvedimento del 6.6.2024;
2) condanna al pagamento a favore di Parte_1
delle spese di lite, quantificate per COoparte_7
compensi in complessivi euro 20.450,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA;
Milano, 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TA TO IA GA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile
Nelle persone dei magistrati dott.ssa IA GA Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa TA TO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1829/2024 promossa
DA
(C.F. ) con gli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
IZ RD, CA Di AR, NA IN, BR RD, AN TT, come da procura acclusa all'atto di opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, Via Delio Tessa
n. 1, Milano;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. HRA201562) con gli avv.ti Angelo Merialdi, COoparte_1
RO GE, AN ES, come da procura acclusa al ricorso per exequatur di lodo arbitrale estero, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, Via degli Orombelli n. 7, Milano;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ex art. 840 c.p.c.
*
CONCLUSIONI
Per l'opponente: Parte_1 pagina 1 di 9 “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis, dichiarare preliminarmente l'improcedibilità della domanda di riconoscimento del lodo arbitrale datato 27 febbraio 2024 per mancata produzione del compromesso ovvero di un documento equipollente, con conseguente caducazione e/o revoca dei decreti di riconoscimento ed esecutorietà di detto lodo datati 27 maggio 2024 e 6 giugno 2024. In subordine, ritenuta l'inesistenza di qualsiasi accordo compromissorio tra le parti, revocare i decreti di riconoscimento ed esecutorietà del lodo arbitrale datati 27 maggio 2024 e 6 giugno 2024 per inesistenza e/o invalidità e/o nullità del lodo medesimo per difetto di giurisdizione dell'arbitro conseguente alla inesistenza e/o invalidità di qualsiasi accordo compromissorio tra le parti.
In via ulteriormente subordinata, dichiarare inammissibile per litispendenza la domanda di riconoscimento del lodo per cui è causa nella Repubblica, disponendo la cancellazione della presente causa dal ruolo in forza del criterio della prevenzione ai sensi dell'art. 39 c.p.c., rispetto alla domanda di accertamento negativo proposta dalla conchiudente davanti al Tribunale di Milano con atto di citazione datato 27 febbraio 2024 e notificato in data 4 marzo 2024, procedimento di R.G. n.
9552/2024. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Per l'opposta: COoparte_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, ogni avversaria domanda ed istanza disattesa e respinta: rilevata la procedibilità e ammissibilità della domanda di exequatur formulata dall'esponente in relazione al Lodo arbitrale definitivo (“Final Arbitration Award”) reso inter partes a Londra in data
27/02/2024 dall'Arbitro Unico Mr. e rilevata altresì la validità della convenzione Persona_1 arbitrale prodotta in atti e, conseguentemente, del predetto voglia disporre l'integrale rigetto CP_2 dell'opposizione avanzata, ex art. 840 c.p.c., dall'opponente Parte_1
e delle domande tutte ivi formulate, per l'effetto confermando il decreto presidenziale del
[...]
06/06/2024 ed il precedente decreto del 27/05-28/05/2024 e, conseguentemente, l'efficacia immediatamente esecutiva del suddetto lodo nella Repubblica Italiana.
Con vittoria di compensi e spese, comprensivi di accessori come per legge, inclusi quelli relativi al procedimento di exequatur R.G.V.G. n. 403/2024, nonché alla fase di inibitoria RGN 1829-1/2024 ed a quella di reclamo RGN 2380/2024 e di cui in atti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e/o domande e/o istanze nuove ex adverso proposte in corso di causa e/o in questa sede. Salvezze tutte”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 9 A. (a seguire semplicemente si è opposta al Parte_1 Parte_1 decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 maggio 2024, come modificato dal provvedimento del
6.6.2024 (RG VG n. 403\2024), con il quale è stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in Italia il lodo arbitrale emesso a Londra in data 27 febbraio 2024.
Tale lodo aveva accolto la domanda svolta dalla società tedesca COoparte_3
Cont (a seguire soltanto ) nei confronti di condannando quest'ultimo al risarcimento dei
[...] Parte_1
danni da detention della nave BBC Diamond.
, costituitasi con comparsa depositata il 24.9.2024, ha insistito per la conferma del decreto del CP_4
27.5.2024, come modificato il 6.6.2024, e per il rigetto dell'opposizione ex art. 840 c.p.c., comunque per la dichiarazione di efficacia immediatamente esecutiva del lodo in Italia.
C. La vicenda sottostante alla controversia insorta tra le parti e il lodo in oggetto ineriscono all'esecuzione di un contratto di trasporto di merci via mare, con la nave “BBC Diamond”, concluso tra CO CO e , in data 24.4.2023. In particolare, per quel che rileva in questa sede, secondo il Parte_1 contratto si sarebbe perfezionato tramite l'intermediazione della società di mediazioni marittime HB
PI, mentre secondo tale società sarebbe estranea al contratto di trasporto e non Parte_1
sarebbe stata legittimata a concludere un patto compromissorio per conto di Parte_1
A seguito delle controversie insorte tra le parti, dopo l'esecuzione del contratto, ha CP_3 promosso l'arbitrato a Londra, e ha contestato la sussistenza di una valida clausola Parte_1
compromissoria, non ha pertanto partecipato alla procedura arbitrale, e al contempo ha proposto domanda di ripetizione del nolo contro , sul presupposto dell'addotta illegittima CP_3
deviazione della nave dalla rotta prefissata, innanzi al Tribunale di Milano.
Nelle more l'Arbitro londinese ha pronunciato il lodo in oggetto, condannando al Parte_1
risarcimento dei danni da detention della nave BBC Diamond.
D. Gli argomenti dedotti da a fondamento dell'opposizione sono così riassumibili. Parte_1
1)Improcedibilità del ricorso avente ad oggetto il decreto di exequantur per mancanza della clausola compromissoria, in ragione della carenza di sottoscrizione delle parti e della carenza dei poteri rappresentativi di HB PI al fine di stipulare una clausola compromissoria per conto di
Parte_1
In estrema sintesi, secondo il compromesso in oggetto sarebbe da considerare inesistente, Parte_1 prima che invalido, perché dalle mail prodotte non risulta il perfezionamento dell'accordo, e la carenza pagina 3 di 9 di tale aspetto dovrebbe essere rilevata a prescindere dal richiamo alla legge inglese, applicabile al caso di specie in virtù alla suddetta Convenzione.
L'opponente ritiene che la controparte non abbia prodotto alcun documento contrattuale firmato dalle parti contenente la volontà delle stesse di deferire in arbitrato le controversie nascenti dal contratto di trasporto del 24 aprile 2023, né un contratto sottoscritto contenente una clausola compromissoria che preveda il deferimento delle controversie ad arbitro.
Più precisamente, sul punto l'opponente ha evidenziato
-che il ricorso dell'opposta per il riconoscimento del lodo si basa sulla sola produzione (doc. n. 5 - 5-bis e 5-ter), dei messaggi mail a partire dal 21 aprile 2023;
-che tali mail non conterrebbero alcun accordo per il deferimento delle controversie all'arbitro londinese, trattandosi di meri messaggi di natura commerciale, scambiati tra il 21 e il 24 aprile 2023, comprovanti la trattativa per la conclusione del documento che riassume le condizioni del contratto di trasporto e che costituisce la prova scritta di tale contratto;
-che il richiamo all'arbitrato è contenuto nel solo messaggio del 2 maggio con cui CP_3
chiede al broker di inviare a la Booking Note e di restituirla debitamente firmata da Parte_1
Parte_1
- che la Booking Note non è stata firmata da (né da ); Parte_1 CP_3
- che il foglio successivo alla suddetta Booking Note, contiene i termini generali della polizza di carico CO
, nei quali è contemplata una clausola per arbitrato a Londra (al punto 4 condizioni generali della polizza di carico).
2) L'improcedibilità- revocabilità del decreto di exequatur per carenza di relatio perfecta, in quanto secondo l'opponente dallo scambio di comunicazioni prodotte si desumerebbe soltanto un rinvio generico alla clausola compromissoria. Sul punto l'opponente ha precisato che nelle clausole compromissorie "per relationem" - cioè, previste in un diverso negozio o documento a cui il contratto fa riferimento - il requisito di forma è soddisfatto se il rinvio, contenuto nel contratto, prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico, come nel caso di specie.
3) L'inammissibilità del ricorso per exequatur in ragione della litispendenza con la causa RG. n.
9552/2024 introdotta da innanzi al Tribunale di Milano in relazione allo stesso contratto di Parte_1
trasporto. Al riguardo si deve rilevare che tale argomento è stato poirinunciato dalla parte, come dichiarato espressamente in sede di comparsa conclusionale.
CO E. L'opposta ha precisato pagina 4 di 9 -che gli scambi di comunicazioni che documentano la sussistenza del contratto sono stati prodotti in copia autentica con traduzione asseverata (doc. 5, docc. 5bis e 5 ter nel fascicolo dell'exequatur, doc. 1 del presente giudizio);
-che con la pattuizione “otherwise as per carrier's booking note and bill of lading terms (full wording under www.bbc-chartering.com)”, vale a dire: “per il resto come da booking note e condizioni della polizza di carico del vettore (testo completo in www.bbc-chartering.com)” ripetuta nei messaggi mail CO CO da a del 21/04/2023 ore 7.49 pm e poi ancora da a COoparte_5 CP_5 del 21/04/2023 ore 21.19 ( docc. 5 e 5 bis del fascicolo dell'exequatur, prod. n. 1), le parti
[...]
CO hanno incorporato nel contratto le condizioni generali della polizza di carico di (“BBC Bill of
Lading Terms and Conditions”), poi riprodotte a tergo della c.d. “booking note” del 24/04/2023 (docc. nn. 5 e 5ter del fascicolo dell'exequatur), nella quale vengono riprodotte anche le pattuizioni contrattuali cristallizzate negli scambi e-mail del 21-24/04/2023, incluse alcune specifiche modifiche negoziate e concordate su richiesta di HB PI per conto della stessa (relativamente ad Parte_1 alcuni degli articoli delle condizioni “BBC Bill of Lading Terms and Conditions” e segnatamente: cl. 10
“Loading and discharging” lett. (l) e (m) e cl. 11 “Freight, Deadfreight, Charges, Costs, Expenses,
Duties, Taxes and Fines” let);
- che le restanti condizioni “BBC Bill of Lading Terms and Conditions” sono rimaste invece invariate e come tali sono state accettate da Parte_1
-che tra queste sussiste la clausola 4, di compromissione in arbitrato delle controversie, che recita:
“Legge applicabile e giurisdizione. Salvo quanto qui diversamente previsto, tutte le controversie che sorgono ai sensi della presente Polizza di Carico saranno sottoposte ad Arbitrato a Londra.
L'arbitrato si svolgerà in conformità alle regole della London Maritime Arbitrator Association
(LMAA). Il Collegio arbitrale consisterà di tre arbitri, un arbitro da nominarsi da ciascuna delle parti
e i due così nominati nomineranno il terzo arbitro. Si applica la legge inglese”.
L'opposta, che ha preso specificatamente posizione rispetto agli argomenti svolti dall'opponente, ha eccepito che la legge applicabile per valutare la validità della clausola arbitrale nella presente sede è quella inglese e che non ha sollevato profili di invalidità ai sensi della legge inglese, non Parte_1
avendo svolto alcuna difesa fondata sul diritto inglese.
Ha rilevato che la controparte, nel tentativo di superare il quadro normativo e il suddetto rinvio alla legge inglese, ha sostenuto la distinzione tra inesistenza e invalidità della convenzione arbitrale, ciò al fine di affermare che l'accordo arbitrale è affetto, prima ancora che da vizi di validità, da una condizione di inesistenza, che, come tale, sfuggirebbe alla riserva di legge inglese ai sensi dell'art. V della Convenzione di New York.
pagina 5 di 9 F. Con ordinanza in data 24.7.2024 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo in oggetto, depositata da in data 11.12.2024 ai sensi dell'art. 840 comma 2 c.p.c. Parte_1
Successivamente, con ordinanza del 28.8.2024 ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da nei confronti della suddetta ordinanza. Parte_1
Infine, in data 12.2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 17.12.2025 per la remissione della causa in decisone ai sensi dell'art. 352 c.p.c., udienza poi anticipata al 28.5.2025, previa indicazione di nuovi termini.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso tutto quanto sopra, occorre primariamente individuare le norme applicabili al caso di specie.
Venendo in considerazione il riconoscimento in Italia di un lodo arbitrale inglese emesso a Londra, a favore della società (con sede in Germania) nei confronti della società (con CP_3 Parte_1
sede in Italia), si deve desumere che trovi applicazione la Convenzione di New York del 10 giugno
1958, alla quale l'Italia ha aderito con Legge 19 gennaio 1968, n. 62.
Più precisamente, l'opposizione in oggetto, e i motivi posti a fondamento della stessa, devono essere vagliati alla luce di quanto disposto dall'art. 840 comma 3 n. 1 c. p. c., e dagli artt. V.1 e II della
Convenzione di N.Y., che disciplinano le regole sulla legge applicabile per valutare la sussistenza di una valida clausola arbitrale.
L'art. 840 comma terzo n. 1 c.p.c. stabilisce che il riconoscimento del lodo straniero deve essere rifiutato dalla Corte d'Appello se nel giudizio di opposizione la parte prova che la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta, o in mancanza di indicazioni a tale proposito, secondo la legge dello stato in cui il lodo è stato pronunciato.
L'art. V della Convenzione di N.Y. stabilisce che il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza possono essere negati unicamente qualora la parte fornisca all'autorità competente del paese, ove sono domandati il riconoscimento e l'esecuzione, la prova che le parti erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida, secondo la legge alla quale le parti la hanno sottoposta o in assenza di indicazioni al riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa.
Infine, l'art. II della suddetta Convenzione stabilisce che ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico,
pagina 6 di 9 intendendosi per «convenzione scritta» la clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.
2. I motivi di opposizione, afferenti ai profili di inesistenza e invalidità della clausola arbitrale
(categoria alla quale sono riconducibili le doglianze espresse dall' opponente in punto di efficacia e operatività della clausola compromissoria), devono essere valutati congiuntamente in quanto strettamente connessi e interdipendenti.
infatti, nega la sussistenza di una valida clausola compromissoria, ritenendo che, in Parte_1 relazione all'inserimento di tale clausola, non ci sia stato accordo tra le parti. Muove quindi ulteriormente, a sostegno di tale premessa, una serie di eccezioni in punto di validità della clausola arbitrale stessa (carenza di sottoscrizione, difetto dei poteri rappresentativi in capo a HB PI, relatio imperfetta…).
La questione afferente alla validità della clausola compromissoria è stata sollevata in quanto nel caso di specie le parti hanno perfezionato il contratto, come da prassi intercorrente tra le stesse, attraverso una serie di mail, che si sono scambiate.
Dai documenti prodotti (doc. 5, 5bis e 5 ter allegati al ricorso per exequatur) si deduce che le parti, unitamente all'accordo di trasporto, hanno incorporato le condizioni di cui ai documenti “BBC Booking Cont Note” e Bill of lading terms and conditions”, contenenti la clausola di arbitrato a Londra.
La clausola compromissoria, la c.d. “convenzione scritta”, è intesa come contenuta nel contratto di trasporto di merci via mare stipulato tra le parti in data 24/04/2023 (all'esito di scambi e-mail intercorsi in data 21-24/04/2023 tra - broker agente per conto di - e COoparte_5 Parte_1 [...]
CO per conto del vettore ). Nel senso che, più precisamente, dopo l'invio da COoparte_6
parte di HB PI (ore 19.49 del 21/04/2023) di un documento ricapitolativo delle intese intercorse
- definito “clean fixture recap” - , sono seguiti alcuni scambi aventi ad oggetto la richiesta di modifica
– proveniente da HB PI per conto di - di alcune disposizioni delle condizioni Parte_1
CO generali di
A tali scambi di mail è seguito l'invio, da parte di HB PI (ore 17.29 del 24/04/2023), di un messaggio di conferma delle intese raggiunte.
Con la pattuizione “otherwise as per carrier's booking note and bill of lading terms (full wording under www.bbc-chartering.com)”, vale a dire: “per il resto come da booking note e condizioni della polizza di carico del vettore (testo completo in www.bbc-chartering.com)” ripetuta nei messaggi email da
[...]
CO a del 21/04/2023 ore 7.49pm e del 21/04/2023 ore 21.19, le parti hanno infine COoparte_5
CO incorporato nel contratto le condizioni generali della polizza di carico di , poi riprodotte a tergo pagina 7 di 9 della “booking note” del 24/04/2023, tra le quali la clausola 4, di compromissione in arbitrato delle controversie.
Tale clausola recita: “Legge applicabile e giurisdizione. Salvo quanto qui diversamente previsto, tutte le controversie che sorgono ai sensi della presente Polizza di Carico saranno sottoposte ad Arbitrato a
Londra. L'arbitrato si svolgerà in conformità alle regole della London Maritime Arbitrator
Association (LMAA). Il Collegio arbitrale consisterà di tre arbitri, un arbitro da nominarsi da ciascuna delle parti e i due così nominati nomineranno il terzo arbitro. Si applica la legge inglese”.
Premesso quanto sopra, occorre ulteriormente rilevare che secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione la validità ed l'efficacia della clausola compromissoria che deroga alla giurisdizione italiana in favore di arbitri stranieri deve essere valutata secondo la legge scelta dalle parti per regolare il contratto (ord. S.U. n. 36374\2021; Cass. n. 1323\2011).
Conseguentemente, nel caso di specie la legge applicabile al fine di valutare la sussistenza di una valida clausola arbitrale è quella inglese, in quanto ad essa le parti hanno fatto riferimento (clausola 4 delle condizioni “BBC Bill of Lading Terms and Conditions) e in quanto lodo è stato emesso a Londra, in conformità con quanto statuito dall'art. V della Convenzione di N.Y.
I motivi espressi dall'opponente, volti in estrema sintesi a negare l'esistenza della clausola compromissoria devono essere deliberati ai sensi dell'art. 840 comma 3 n. 1 c.p.c. e degli artt. II e V della Convenzione di N.Y.
Non risulta inoltre che l'inesistenza tout court del lodo sia stata fatta valere nella sede preposta, vale a dire previo giudizio di accertamento innanzi al Tribunale ordinario competente, dal momento che il disposto di cui all'art. 840 c.p.c. contempla il vaglio della Corte d'Appello sull'opposizione al riconoscimento e all'esecuzione del lodo straniero nella sola ipotesi di invalidità della convenzione (art. 840 c.p.c. comma 3 n. 1).
3. Considerata quindi l'applicabilità della legge inglese al caso di spece, e dato atto che l'opponente non ha svolto rilievi sul punto, la valutazione sulla validità della clausola arbitrale deve avvenire in base a quest'ultima, ai sensi dell'art, V della Convenzione di N.Y.
Non risulta tuttavia che rispetto alla legge inglese la parte opponente abbia svolto particolari rilievi.
Nessuna difesa fondata sul diritto inglese è stata infatti sollevata da Parte_1
I rilevi mossi in punto di validità della clausola arbitrale, specificatamente in punto di mancanza di firma, carenza di potere di rappresentanza, relatio imperfecta, non sono stati espressi in relazione alle previsioni contenute nella legge inglese, ma fanno esclusivo riferimento alla legge italiana.
Conseguentemente non possono essere valutati e presi in considerazione.
pagina 8 di 9 Per le ragioni espresse l'opposizione deve essere rigettata e il decreto del 27.5.2024, come modificato con provvedimento del 6.6.2024 della Corte d'Appello di Milano deve essere confermato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'opponente e liquidate a favore dell'opposta coma da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto in particolare del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate, nonché del rigetto dell'istanza di sospensione (Rg. n. 1829-1/2024) e della dichiarata inammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c (Rg. n. 2380/2024) svolti dall'opponente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa n. RG. 1829\2024 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 840 c.p.c. al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27.5.2024, come modificato con provvedimento del 6.6.2024, con il quale è stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in
Italia il lodo arbitrale emesso a Londra in data 27 febbraio 2024
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 per l'effetto conferma il decreto della Corte d'Appello di Milano del 27.5.2024, come modificato con provvedimento del 6.6.2024;
2) condanna al pagamento a favore di Parte_1
delle spese di lite, quantificate per COoparte_7
compensi in complessivi euro 20.450,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA;
Milano, 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TA TO IA GA
pagina 9 di 9