Provvedimento: […] Si sono costituite in giudizio AU NI e CP_2 quali le eredi di CP_3 eccependo, quanto alla prima vendita – con la quale CP_3 già proprietario del 50% del podere in contestazione aveva acquistato dall'eredità giacente del fratello CP_4 la quota del restante 50% – l'esistenza di una comunione ereditaria con conseguente applicazione della prelazione ereditaria di cui all'art. 732 c.p., da considerarsi prevalente rispetto a quella agraria invocata dall'attore; quanto alla seconda vendita, con la quale il predetto CP_3 aveva poi ceduto l'intero bene in favore di Parte_2 l'intervenuta decadenza dell'attore dal diritto di prelazione, non avendo lo stesso provveduto a esercitarlo, nonostante la regolare denuntiatio effettuata, entro i termini previsti dalla legge.
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