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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/12/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 497/2025 R.G. promossa da
– Sede di Perugia, in persona Parte_1 Parte_1
del suo Dirigente e legale rappresentante, con sede legale in Perugia, via Palermo n.106,
C. F. , organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1
di Perugia, presso la cui sede in via degli Offici n.14 è domiciliato ex lege;
-Appellante=
nei confronti di con sede in Cassina de' Pecchi (MI), via Roma n.108, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. ; P.IVA_2
-Appellata contumace=
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art.22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 9 Per parte appellante come al ricorso in appello, e cioè: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma
dell'impugnata sentenza e voglia confermare la legittimità e l'efficacia dell'ordinanza
Par ingiunzione n.307/21, prot. n.21971 emessa in data 17.9.21 da parte dell' di Perugia
rigettando integralmente il ricorso proposto in primo grado. Con il favore delle spese di
lite di entrambi i gradi del presente giudizio e compensi difensivi”;
Parte appellata contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 4 ottobre 2021, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Perugia,
in persona del suo legale rappresentante , Controparte_1 Parte_2
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.307/2021, prot. n.21971 del
17.9.2021 – emessa dall' di Perugia per l'importo di Parte_1
€.1.018,50, per la violazione del disposto dell'art.39, commi 1, 2 e 7 del D.L.
n.112/2008, convertito con modificazioni nella L.
6.8.2008 n.133 e modificato dall'art. 22 c.5 del D.L.vo 14.9.15 n.151, per aver infedelmente registrato sul LUL come
“trasferte Italia” somme erogate allo stesso in assenza di reali spostamenti Parte_2
effettuati da quest'ultimo nel periodo 1.4.2018-28.2.2019.
L'opponente fondava la sua domanda sui seguenti motivi di ricorso:
1) violazione dell'art.13 c.4 del D.Lgs. n.124 del 2004;
2) avvenuto decorso del termine di decadenza per la notificazione della violazione previsto dall'art. 14 della legge n.689/1981;
3) infondatezza dell'accertamento relativo alle trasferte di;
Parte_2
e chiedeva l'annullamento del provvedimento sanzionatorio, con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 9 Radicatosi il contraddittorio, l' resisteva Controparte_2
all'opposizione contestandone la fondatezza sotto ogni profilo.
Esperita l'istruttoria attraverso l'esame dei testi citati e le produzioni documentali effettuate, con sentenza n.154/2025, pubblicata il 3.2.2025, il Tribunale di Perugia
accoglieva il ricorso per ragioni di merito e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-
ingiunzione impugnata, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' – Parte_1
di Perugia, in persona del suo Dirigente e legale rappresentante, Parte_3
deducendo, sotto un profilo di merito, una “illogica e contraddittoria valutazione delle
risultanze istruttorie, violazione e/o falsa applicazione dell'art.115 cpc” da parte del primo giudice, che ha ricostruito erroneamente la situazione di fatto, dando preminente rilievo alle testimonianze rese nel corso del giudizio piuttosto che alle dichiarazioni rese dal personale in sede ispettiva.
Sostiene l'appellante che i testi ritenuti dirimenti dal giudice di prime cure ( Tes_1
addetta a mansioni di segreteria e impiegato amministrativo)
[...] Testimone_2
abbiano semplicemente riferito su circostanze di cui non avevano conoscenza diretta,
avendogliele riferite il mentre da tutte le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva Pt_2
emerge(va) che l'attività svolta dal suddetto non era compatibile con l'indennità di Pt_2
trasferta, tra l'altro erogata a cadenza fissa mensile in €.300,00.
Come secondo motivo di impugnazione l' ha chiesto che venisse riconosciuto il Pt_1
proprio diritto ad essere tenuto esente dal pagamento del contributo unificato, avendo diritto alla prenotazione a debito / esenzione e dichiarando di aver pagato il C.U. al solo fine di iscrivere la causa a ruolo.
Tutto ciò posto l'appellante ha chiesto che, in riforma della pronuncia gravata, fosse rigettata l'opposizione proposta in prime cure e confermata l'ordinanza-ingiunzione pagina 3 di 9 opposta, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché con l'accertamento che nulla fosse dovuto a titolo di C.U. (pagato solo per iscrivere la causa a ruolo).
L'appellata, pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 20.11.2025.
La causa è stata istruita solo in base alle prove acquisite nel primo grado di giudizio,
quindi il Collegio l'ha trattenuta in decisione all'esito della discussione, all'udienza del
20.11.2025.
*****
Osserva innanzitutto questa Corte che i primi due motivi di opposizione proposti in prime cure dalla società opponente (mancata indicazione a verbale degli esiti dettagliati dell'accertamento, ex art.13 c.4 del D.Lgs. n.124 del 2004; avvenuto decorso del termine di decadenza per la notificazione della violazione previsto dall'art. 14 della legge n.689/1981) sono stati respinti dal Tribunale di Perugia, sicché -in assenza di appello incidentale sul punto (l'appellata è rimasta contumace)- tali statuizioni devono ritenersi oramai coperte dal giudicato.
Ciò posto, la questione da affrontare in questa sede attiene esclusivamente alla fondatezza o meno delle contestazioni formulate dall' in relazione alle trasferte del Pt_1
da egli effettuate in qualità di amministratore della società e remunerate con Pt_2
l'indennità di trasferta.
La ratio decidendi della sentenza impugnata si rinviene nel fatto che – secondo il giudice di prime cure – le registrazioni delle trasferte si debbano “ritenere coerenti con
la funzione esercitata” dal e che tale approdo può considerarsi dimostrato Pt_2
dall'esito delle prove testimoniali assunte (cfr. pag.7 della sentenza gravata).
Sostiene viceversa l'appellante che i testi le cui dichiarazioni sono state ritenute dirimenti dal giudice di prime cure, vale a dire a mansioni Testimone_3
pagina 4 di 9 di segreteria- e -impiegato amministrativo- abbiano semplicemente Testimone_2
riferito su circostanze di cui non avevano conoscenza diretta, avendogliele riferite il mentre da tutte le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva emerge(va) che Pt_2
l'attività svolta dal suddetto non fosse compatibile con l'indennità di trasferta. Pt_2
Posto che deve ritenersi un arresto giurisprudenziale pacifico che è l'autorità che ha emesso il provvedimento che ha l'onere di provare l'esistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi degli illeciti contestati (sul fatto che la prova dei fatti costitutivi dell'illecito sia sempre a carico della P.A. vedi, tra le tante, Cass. Ord. n.1921/2019), ne deriva che nella fattispecie, in conformità della regola dell'onere della prova, sia l' Pt_1
di Perugia a dover dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi su cui si fonda la pretesa sanzionatoria.
Aggiungasi a ciò l'ulteriore corollario che le dichiarazioni acquisite nel verbale ispettivo devono ottenere dei riscontri esterni, dato che non hanno un valore probatorio precostituito, non essendo assistite da efficacia probatoria privilegiata (la cd.
“fidefacienza”) al pari di quanto osservato direttamente dagli accertatori (in termini vedi
Cass. Sez. lav. Sent.
8.1.2014 n.166).
Tanto premesso, occorre osservare che l'Amministratore Unico si occupava della Pt_2
gestione amministrativa e contrattuale dell'attività aziendale (il fatto è incontestato) e le dichiarazioni degli operai edili che hanno dichiarato di non aver mai visto nei cantieri il
( ) devono dunque ritenersi coerenti Pt_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
con le mansioni da egli svolte.
In proposito, per quanto occorrer possa, vanno evidenziate anche le dichiarazioni rese dallo stesso che ha affermato di andare “raramente presso i cantieri dell'azienda” Pt_2
e di occuparsi della “parte amministrativa”, mentre gestisce gli Testimone_4
aspetti tecnici dell'impresa. pagina 5 di 9 Se a ciò si aggiunge che era “personalmente” a reperire i clienti Testimone_4
(come dallo stesso riferito), le numerose trasferte del risultano difficilmente Pt_2
giustificabili.
Inoltre non è superfluo rilevare che nella documentazione consegnata agli ispettori non è
emersa alcuna evidenza documentale (ricevute, fatture ecc.) idonea a dimostrare gli spostamenti che avrebbe effettuato l'Amministratore Unico e, dal momento che l'indennità di trasferta ha la funzione di tenere indenne il lavoratore dai costi funzionali dell'attività, sostenuti nell'interesse di parte datoriale, appare singolare che l'Amministratore non avesse prodotto alcun giustificativo di spesa.
Altrettanto significativo risulta poi il fatto che l'indennità in discorso era liquidata a cadenza fissa e nello stesso importo, ciò che si giustifica solo con una previsione di spese extra routinarie (quindi agevolmente dimostrabili) oppure che si trattasse di compensi mascherati.
Traendo le fila del discorso, ed in disparte la considerazione che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che le somme erogate ai dipendenti siano effettivamente riconducibili a trasferte, e quindi escluse dall'imponibile contributivo (Cass. Sez. lav.
Ord. n.2694/25), il materiale probatorio disponibile -con l'unica eccezione delle prove testimoniali richiamate dalla sentenza gravata- converge sul fatto che l'indennità di trasferta oggetto di lite fosse fittizia.
In verità, ad una attenta analisi, emerge che i testi e Testimone_1 Testimone_2
non hanno apportato significativi elementi di segno contrario alla tesi dell' di Pt_1
Perugia.
Infatti la addetta a mansioni di segreteria, ha dichiarato che i documenti Tes_1
attestanti le trasferte venivano redatti sulla base delle informazioni fornite dallo stesso oltre a ciò non p superfluo rilevare che la è rientrata al lavoro il Pt_2 Tes_1
pagina 6 di 9 4.3.2019 dopo essere stata in congedo di maternità per 5 mesi (cfr. le dichiarazioni rilasciate dalla stessa agli ispettori) ed è assai improbabile che abbia potuto verificare in tale periodo le trasferte del (quelle oggetto di contestazione decorrevano dal mese Pt_2
di aprile del 2018 al febbraio 2019).
Quanto all'impiegato amministrativo lo stesso ha riferito di non aver Testimone_2
redatto i documenti che gli venivano mostrati e di aver sì effettuato i bonifici, ma sulla scorta delle buste paga.
In pratica si tratta di dichiarazioni che nulla dimostrano in ordine all'effettività delle trasferte del Pt_2
In buona sostanza è certamente plausibile che l'Amministratore della società abbia effettuato sopralluoghi, incontrato clienti e, dunque, effettuato anche attività esterne alla sede aziendale, ma la circostanza che l'indennità in discorso venisse liquidata a cadenza fissa e nello stesso importo induce a ritenere che gli importi riconosciuti fossero scollegati a specifici spostamenti da cui ricavare la relativa indennità.
In definitiva, gli elementi probatori acquisiti costituiscono una prova convincente della sussistenza dell'illecito contestato, anche perché le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del primo grado di giudizio non hanno apportato significativi elementi di valutazione di segno contrario.
Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della sentenza gravata, va respinta l'opposizione proposta dalla Controparte_1
*****
In ordine alla seconda delle questioni prospettate osserva questa Corte che non si tratta certo di un motivo di appello, dal momento che la sentenza gravata nulla ha statuito in ordine al dovere dell' di pagare il Contributo Unificato al momento dell'iscrizione Pt_1
pagina 7 di 9 a ruolo della causa (anche perché, in prime cure, di tale incombente si era fatto carico l'opponente).
Lamenta comunque l' che, al momento di iscrivere a ruolo il ricorso in appello, la Pt_1
cancelleria dell'intestata Corte abbia richiesto l'adempimento dell'obbligazione tributaria relativa al contributo unificato, che l'appellante ha pagato nonostante che -a suo avviso- la relativa disciplina non possa trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato, qual è l' (cfr. pagg.14-20 del ricorso in appello). Pt_1
Tanto premesso occorre osservare che, nel caso concreto, l'avvenuto pagamento del
C.U. da parte dell' al momento dell'iscrizione a ruolo rientra tra le anticipazioni - Pt_1
visto che tale costo non è stato prenotato a debito- e quindi deve essere rimborsato dalla controparte risultata soccombente.
Più in generale osserva questa Corte che l'art. 158 del DPR n.115/2002 va interpretato nel senso che anche all' si applica l'istituto della prenotazione a debito, in CP_3
conformità di quanto disposto dall'art.13 del D.L. n.159/2025; conseguentemente alle articolazioni territoriali dell' -vale a dire agli va applicata la stessa CP_3 Pt_1
disciplina.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato consegue che l'appello proposto va accolto per i motivi sopra espressi.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e dell'estrema semplicità
della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
Perugia, in persona del suo Parte_4
pagina 8 di 9 Dirigente e legale rappresentante, nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n.154/2025,
emessa dal Tribunale civile di Perugia il 3.2.2025, respinge l'opposizione all'Ordinanza
Ingiunzione n.307/2021 del 17.9.2021;
- condanna la società appellata al rimborso a favore dell'appellante delle spese di lite che, quanto al primo grado di giudizio liquida in €.500,00 per compensi professionali e,
quanto al presente grado di giudizio, liquida in €.337,00 per compensi, €.43,00 per anticipazioni, oltre rimborso per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 20 novembre 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 497/2025 R.G. promossa da
– Sede di Perugia, in persona Parte_1 Parte_1
del suo Dirigente e legale rappresentante, con sede legale in Perugia, via Palermo n.106,
C. F. , organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1
di Perugia, presso la cui sede in via degli Offici n.14 è domiciliato ex lege;
-Appellante=
nei confronti di con sede in Cassina de' Pecchi (MI), via Roma n.108, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. ; P.IVA_2
-Appellata contumace=
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art.22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 9 Per parte appellante come al ricorso in appello, e cioè: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma
dell'impugnata sentenza e voglia confermare la legittimità e l'efficacia dell'ordinanza
Par ingiunzione n.307/21, prot. n.21971 emessa in data 17.9.21 da parte dell' di Perugia
rigettando integralmente il ricorso proposto in primo grado. Con il favore delle spese di
lite di entrambi i gradi del presente giudizio e compensi difensivi”;
Parte appellata contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 4 ottobre 2021, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Perugia,
in persona del suo legale rappresentante , Controparte_1 Parte_2
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.307/2021, prot. n.21971 del
17.9.2021 – emessa dall' di Perugia per l'importo di Parte_1
€.1.018,50, per la violazione del disposto dell'art.39, commi 1, 2 e 7 del D.L.
n.112/2008, convertito con modificazioni nella L.
6.8.2008 n.133 e modificato dall'art. 22 c.5 del D.L.vo 14.9.15 n.151, per aver infedelmente registrato sul LUL come
“trasferte Italia” somme erogate allo stesso in assenza di reali spostamenti Parte_2
effettuati da quest'ultimo nel periodo 1.4.2018-28.2.2019.
L'opponente fondava la sua domanda sui seguenti motivi di ricorso:
1) violazione dell'art.13 c.4 del D.Lgs. n.124 del 2004;
2) avvenuto decorso del termine di decadenza per la notificazione della violazione previsto dall'art. 14 della legge n.689/1981;
3) infondatezza dell'accertamento relativo alle trasferte di;
Parte_2
e chiedeva l'annullamento del provvedimento sanzionatorio, con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 9 Radicatosi il contraddittorio, l' resisteva Controparte_2
all'opposizione contestandone la fondatezza sotto ogni profilo.
Esperita l'istruttoria attraverso l'esame dei testi citati e le produzioni documentali effettuate, con sentenza n.154/2025, pubblicata il 3.2.2025, il Tribunale di Perugia
accoglieva il ricorso per ragioni di merito e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-
ingiunzione impugnata, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' – Parte_1
di Perugia, in persona del suo Dirigente e legale rappresentante, Parte_3
deducendo, sotto un profilo di merito, una “illogica e contraddittoria valutazione delle
risultanze istruttorie, violazione e/o falsa applicazione dell'art.115 cpc” da parte del primo giudice, che ha ricostruito erroneamente la situazione di fatto, dando preminente rilievo alle testimonianze rese nel corso del giudizio piuttosto che alle dichiarazioni rese dal personale in sede ispettiva.
Sostiene l'appellante che i testi ritenuti dirimenti dal giudice di prime cure ( Tes_1
addetta a mansioni di segreteria e impiegato amministrativo)
[...] Testimone_2
abbiano semplicemente riferito su circostanze di cui non avevano conoscenza diretta,
avendogliele riferite il mentre da tutte le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva Pt_2
emerge(va) che l'attività svolta dal suddetto non era compatibile con l'indennità di Pt_2
trasferta, tra l'altro erogata a cadenza fissa mensile in €.300,00.
Come secondo motivo di impugnazione l' ha chiesto che venisse riconosciuto il Pt_1
proprio diritto ad essere tenuto esente dal pagamento del contributo unificato, avendo diritto alla prenotazione a debito / esenzione e dichiarando di aver pagato il C.U. al solo fine di iscrivere la causa a ruolo.
Tutto ciò posto l'appellante ha chiesto che, in riforma della pronuncia gravata, fosse rigettata l'opposizione proposta in prime cure e confermata l'ordinanza-ingiunzione pagina 3 di 9 opposta, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché con l'accertamento che nulla fosse dovuto a titolo di C.U. (pagato solo per iscrivere la causa a ruolo).
L'appellata, pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 20.11.2025.
La causa è stata istruita solo in base alle prove acquisite nel primo grado di giudizio,
quindi il Collegio l'ha trattenuta in decisione all'esito della discussione, all'udienza del
20.11.2025.
*****
Osserva innanzitutto questa Corte che i primi due motivi di opposizione proposti in prime cure dalla società opponente (mancata indicazione a verbale degli esiti dettagliati dell'accertamento, ex art.13 c.4 del D.Lgs. n.124 del 2004; avvenuto decorso del termine di decadenza per la notificazione della violazione previsto dall'art. 14 della legge n.689/1981) sono stati respinti dal Tribunale di Perugia, sicché -in assenza di appello incidentale sul punto (l'appellata è rimasta contumace)- tali statuizioni devono ritenersi oramai coperte dal giudicato.
Ciò posto, la questione da affrontare in questa sede attiene esclusivamente alla fondatezza o meno delle contestazioni formulate dall' in relazione alle trasferte del Pt_1
da egli effettuate in qualità di amministratore della società e remunerate con Pt_2
l'indennità di trasferta.
La ratio decidendi della sentenza impugnata si rinviene nel fatto che – secondo il giudice di prime cure – le registrazioni delle trasferte si debbano “ritenere coerenti con
la funzione esercitata” dal e che tale approdo può considerarsi dimostrato Pt_2
dall'esito delle prove testimoniali assunte (cfr. pag.7 della sentenza gravata).
Sostiene viceversa l'appellante che i testi le cui dichiarazioni sono state ritenute dirimenti dal giudice di prime cure, vale a dire a mansioni Testimone_3
pagina 4 di 9 di segreteria- e -impiegato amministrativo- abbiano semplicemente Testimone_2
riferito su circostanze di cui non avevano conoscenza diretta, avendogliele riferite il mentre da tutte le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva emerge(va) che Pt_2
l'attività svolta dal suddetto non fosse compatibile con l'indennità di trasferta. Pt_2
Posto che deve ritenersi un arresto giurisprudenziale pacifico che è l'autorità che ha emesso il provvedimento che ha l'onere di provare l'esistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi degli illeciti contestati (sul fatto che la prova dei fatti costitutivi dell'illecito sia sempre a carico della P.A. vedi, tra le tante, Cass. Ord. n.1921/2019), ne deriva che nella fattispecie, in conformità della regola dell'onere della prova, sia l' Pt_1
di Perugia a dover dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi su cui si fonda la pretesa sanzionatoria.
Aggiungasi a ciò l'ulteriore corollario che le dichiarazioni acquisite nel verbale ispettivo devono ottenere dei riscontri esterni, dato che non hanno un valore probatorio precostituito, non essendo assistite da efficacia probatoria privilegiata (la cd.
“fidefacienza”) al pari di quanto osservato direttamente dagli accertatori (in termini vedi
Cass. Sez. lav. Sent.
8.1.2014 n.166).
Tanto premesso, occorre osservare che l'Amministratore Unico si occupava della Pt_2
gestione amministrativa e contrattuale dell'attività aziendale (il fatto è incontestato) e le dichiarazioni degli operai edili che hanno dichiarato di non aver mai visto nei cantieri il
( ) devono dunque ritenersi coerenti Pt_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
con le mansioni da egli svolte.
In proposito, per quanto occorrer possa, vanno evidenziate anche le dichiarazioni rese dallo stesso che ha affermato di andare “raramente presso i cantieri dell'azienda” Pt_2
e di occuparsi della “parte amministrativa”, mentre gestisce gli Testimone_4
aspetti tecnici dell'impresa. pagina 5 di 9 Se a ciò si aggiunge che era “personalmente” a reperire i clienti Testimone_4
(come dallo stesso riferito), le numerose trasferte del risultano difficilmente Pt_2
giustificabili.
Inoltre non è superfluo rilevare che nella documentazione consegnata agli ispettori non è
emersa alcuna evidenza documentale (ricevute, fatture ecc.) idonea a dimostrare gli spostamenti che avrebbe effettuato l'Amministratore Unico e, dal momento che l'indennità di trasferta ha la funzione di tenere indenne il lavoratore dai costi funzionali dell'attività, sostenuti nell'interesse di parte datoriale, appare singolare che l'Amministratore non avesse prodotto alcun giustificativo di spesa.
Altrettanto significativo risulta poi il fatto che l'indennità in discorso era liquidata a cadenza fissa e nello stesso importo, ciò che si giustifica solo con una previsione di spese extra routinarie (quindi agevolmente dimostrabili) oppure che si trattasse di compensi mascherati.
Traendo le fila del discorso, ed in disparte la considerazione che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che le somme erogate ai dipendenti siano effettivamente riconducibili a trasferte, e quindi escluse dall'imponibile contributivo (Cass. Sez. lav.
Ord. n.2694/25), il materiale probatorio disponibile -con l'unica eccezione delle prove testimoniali richiamate dalla sentenza gravata- converge sul fatto che l'indennità di trasferta oggetto di lite fosse fittizia.
In verità, ad una attenta analisi, emerge che i testi e Testimone_1 Testimone_2
non hanno apportato significativi elementi di segno contrario alla tesi dell' di Pt_1
Perugia.
Infatti la addetta a mansioni di segreteria, ha dichiarato che i documenti Tes_1
attestanti le trasferte venivano redatti sulla base delle informazioni fornite dallo stesso oltre a ciò non p superfluo rilevare che la è rientrata al lavoro il Pt_2 Tes_1
pagina 6 di 9 4.3.2019 dopo essere stata in congedo di maternità per 5 mesi (cfr. le dichiarazioni rilasciate dalla stessa agli ispettori) ed è assai improbabile che abbia potuto verificare in tale periodo le trasferte del (quelle oggetto di contestazione decorrevano dal mese Pt_2
di aprile del 2018 al febbraio 2019).
Quanto all'impiegato amministrativo lo stesso ha riferito di non aver Testimone_2
redatto i documenti che gli venivano mostrati e di aver sì effettuato i bonifici, ma sulla scorta delle buste paga.
In pratica si tratta di dichiarazioni che nulla dimostrano in ordine all'effettività delle trasferte del Pt_2
In buona sostanza è certamente plausibile che l'Amministratore della società abbia effettuato sopralluoghi, incontrato clienti e, dunque, effettuato anche attività esterne alla sede aziendale, ma la circostanza che l'indennità in discorso venisse liquidata a cadenza fissa e nello stesso importo induce a ritenere che gli importi riconosciuti fossero scollegati a specifici spostamenti da cui ricavare la relativa indennità.
In definitiva, gli elementi probatori acquisiti costituiscono una prova convincente della sussistenza dell'illecito contestato, anche perché le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del primo grado di giudizio non hanno apportato significativi elementi di valutazione di segno contrario.
Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della sentenza gravata, va respinta l'opposizione proposta dalla Controparte_1
*****
In ordine alla seconda delle questioni prospettate osserva questa Corte che non si tratta certo di un motivo di appello, dal momento che la sentenza gravata nulla ha statuito in ordine al dovere dell' di pagare il Contributo Unificato al momento dell'iscrizione Pt_1
pagina 7 di 9 a ruolo della causa (anche perché, in prime cure, di tale incombente si era fatto carico l'opponente).
Lamenta comunque l' che, al momento di iscrivere a ruolo il ricorso in appello, la Pt_1
cancelleria dell'intestata Corte abbia richiesto l'adempimento dell'obbligazione tributaria relativa al contributo unificato, che l'appellante ha pagato nonostante che -a suo avviso- la relativa disciplina non possa trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato, qual è l' (cfr. pagg.14-20 del ricorso in appello). Pt_1
Tanto premesso occorre osservare che, nel caso concreto, l'avvenuto pagamento del
C.U. da parte dell' al momento dell'iscrizione a ruolo rientra tra le anticipazioni - Pt_1
visto che tale costo non è stato prenotato a debito- e quindi deve essere rimborsato dalla controparte risultata soccombente.
Più in generale osserva questa Corte che l'art. 158 del DPR n.115/2002 va interpretato nel senso che anche all' si applica l'istituto della prenotazione a debito, in CP_3
conformità di quanto disposto dall'art.13 del D.L. n.159/2025; conseguentemente alle articolazioni territoriali dell' -vale a dire agli va applicata la stessa CP_3 Pt_1
disciplina.
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Da tutto quanto sopra argomentato consegue che l'appello proposto va accolto per i motivi sopra espressi.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e dell'estrema semplicità
della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto dall'
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Perugia, in persona del suo Parte_4
pagina 8 di 9 Dirigente e legale rappresentante, nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n.154/2025,
emessa dal Tribunale civile di Perugia il 3.2.2025, respinge l'opposizione all'Ordinanza
Ingiunzione n.307/2021 del 17.9.2021;
- condanna la società appellata al rimborso a favore dell'appellante delle spese di lite che, quanto al primo grado di giudizio liquida in €.500,00 per compensi professionali e,
quanto al presente grado di giudizio, liquida in €.337,00 per compensi, €.43,00 per anticipazioni, oltre rimborso per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 20 novembre 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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