Articolo 1357 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1356Articolo 1358
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9 ottobre 2010
Art. 1357. Sanzioni disciplinari di stato 1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi; b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi; c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; d) la perdita del grado per rimozione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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